Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 46 del 7-4-2008.htm
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2008.
Presidio Unificato Previdenza Agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 7 Aprile 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
46
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
9
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Contributi dovuti dalle aziende agricole per
gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2008.
SOMMARIO:
1)
aliquota
contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti- art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n.
81
2)
riduzione
degli oneri sociali- art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388.
3)
riduzione
del costo del lavoro - art. 1 commi 361-362 legge 23 dicembre 2005, n.266.
4)
contributi
INAIL dal 1 gennaio 2008.
5)
retribuzioni.
6)
contributi
apprendisti.
7)
agevolazioni
per zone tariffarie gennaio 2008.
8)
tabelle.
1) aliquota contributiva dovuta al fondo
pensioni lavoratori dipendenti - art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81
La legge 11 marzo
2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante “
Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della
pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” all’art. 01 ha previsto la
sospensione per il triennio 2006 – 2008 degli aumenti di aliquota contributiva di cui all’articolo 3, commi
1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
Pertanto per tale
triennio sono sospesi gli aumenti previsti dall’art 3, comma 1, del D.lgs.
146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell’aliquota
dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle
aziende agricole) e dal comma 2 del medesimo D.lgs. (aumento di 0,60 punti
percentuali, dal 1 luglio, dell’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori
dipendenti per le aziende singole o associate di trasformazione o
manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti
alimentari con processi produttivi di tipo industriale).
Per
quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2008 sono così fissate
:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio
2008 al 31 dicembre 2008
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
17,95% ( esclusa la quota base pari a
0,11%)
8,84%
26,79%
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende
agricole con processi produttivi di tipo industriale,comprese le
cooperative dal
1 gennaio 2008 al 31
dicembre 2008.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
21,75% ( esclusa la quota base pari a
0,11%)
8,84%
30,59%
2) riduzione degli oneri sociali - art. 120 della legge 23 dicembre
2000 n° 388.
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della
legge 23 dicembre 2000, n° 388, (finanziaria 2001), come da
circolare
n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per la generalità
delle aziende agricole, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni
familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2008 per la
generalità delle aziende agricole,comprese quelle con processi produttivi
di tipo industriale ma con esclusione delle cooperative agricole, colono
mezzadri, coltivatori diretti .
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
Per le cooperative agricole e per
le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01%, per gli
assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2008 per le
cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo
industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti e per le cooperative
agricole Legge 240/84, che assumono
operai a tempo determinato.
Assegni familiari
0,01%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2008 per le
cooperative agricole Legge 240/84,
che assumono operai a tempo indeterminato.
Assegni familiari
Conguagliare con il sistema
DM10/2
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Per i consorzi di bonifica che, per
gli operai di ruolo cui è garantita la stabilità d’impiego, non versano
l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2008 per i
consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo cui sia garantita la
stabilità d’impiego.
(contratto 10,
circolare
153 del 27 ottobre 2002).
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Cassa integrazione salari
0,14%
Fondo di garanzia trattamento di
fine rapporto
0,2%
3) riduzione del costo del
lavoro- art. 1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n. 266
L’art. 1, commi 361-362, legge 23
dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo
da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere
prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo
familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle
altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità
e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine
rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua.
Considerato che per la generalità delle aziende del
settore agricolo che operano con il sistema di DMAG e per le cooperative di
trasformazione ex lege 240/84, che assumono anche operai a tempo
indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico
delle società cooperative, non trova capienza né l’aliquota degli assegni per
il nucleo familiare né quella della
maternità, già azzerate dall’esonero previsto dall’art. 120 citato, il nuovo
esonero troverà applicazione sull’aliquota per la disoccupazione la quale, a
decorrere dal 1 gennaio 2006, è così determinata:
Aliquota
disoccupazione
2,75%
Esonero ex art 1 co.
361/362 L. 266/2005
1,00%
Per i consorzi di bonifica,
che assumono operai di ruolo cui è garantita la stabilità d’impiego
(tipo contratto 010) e non pagano
l’aliquota per la disoccupazione, il nuovo esonero opera sull’aliquota per la
cassa integrazione salari che è
quindi così determinata:
Aliquota cassa integrazione salari
1,5%
Esonero ex. art 1 co. 361/362 L. 266/2005
1,0%
4) Contributi INAIL dal 1
gennaio 2008.
I contributi per l’ assistenza
infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, inbase
a quanto disposto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28, comma 3, sono
fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul
Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul
Lavoro
3,1185%
5) Retribuzioni
Per i minimali di legge relativi
all’anno 2008 si rimanda alla
circolare
n° 11 del 1 febbraio 2008.
L’aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438, a
carico del lavoratore, deve essere
applicata, a decorrere dal 1 gennaio
2008, sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di
€ 40.765
,00.
6) Contributo per gli apprendisti.
L’art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha
previsto che :” Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10
per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali……………Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli
obblighi contributivi previsti dalla
legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.
La norma ha altresì stabilito che i
datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti
pari o inferiore a nove la aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei
datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno del contratto e,
limitatamente ai soli contratti di apprendistato, di 8,5 punti percentuali
per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti
percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di
contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i
periodi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
L’aliquota contributiva a carico
dell’apprendista rimane pari, per l’anno 2008, a
5,84%.
7) Agevolazioni per zone
tariffarie gennaio 2008.
All’art.1 comma 2 della citata legge n. 81/2006, per il triennio
2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di
lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani,
definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese
le aree della ex Cassa del Mezzogiorno ( cfr.
circ.
56/2001 e
92/2001),
nelle seguenti misure:
Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del
75 per cento
dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del
68 per cento
”
Si precisa altresì che i contributi
a carico del datore di lavoro, per il triennio 2006-2008, sono dovuti nelle
seguenti misure:
Territori
Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord )
100%
Montani
25%
Svantaggiati
32%
.
8) Tabelle.
In allegato alla presente circolare
sono riportati gli allegati, con le varie aliquote contributive ed
agevolazioni per zona tariffaria così articolati:
·
allegato 1:
aliquoteoperai agricoli a tempo
indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole, in
vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
·
allegato 2:
aliquote
operai agricoli a tempo indeterminato e determinato aziende coltivatrici
dirette, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
·
allegato 3:
aliquoteoperai agricoli a tempo
indeterminato e determinato cooperative agricole e colono/mezzadri, in vigore
dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
·
allegato 4:
aliquote
operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole
Legge 240/84, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
·
allegato 5:
aliquote
operai agricoli a tempo indeterminato cui è garantita la stabilità d’impiego
,dipendenti da consorzi di bonifica, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31
dicembre 2008;
·
allegato 6:
aliquote
operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle
aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1
gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
·
allegato 7:
aliquote
operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per le cooperative agricole con processi
produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre
2008;
·
allegato 8:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative
agricole Legge 240/84, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
·
allegato 9:
agevolazioni per zone tariffarie.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9