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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 77 del 16-6-2005.htm
  
Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto.
  


 
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
delle Prestazioni
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 16 Giugno 2005
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  77
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto.
 
SOMMARIO:
L’assegno per il nucleo familiare viene erogato, previa domanda, al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno dal datore di lavoro dell’altro coniuge o dall’Inps.
 
 
 
Come è noto, l’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto. La stessa norma prevede che le relative disposizioni attuative siano fornite mediante l’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge citata che di seguito vengono illustrate.
 
                Legittimato all’esercizio del diritto previsto dall’art. 1, comma 559 della legge n. 311/04, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del decreto, è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente ovvero non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, fermi restando i requisiti di cui all’art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153.
 
         Con ciò s’intende che l’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire in base alle disposizioni vigenti in materia con riferimento all’avente diritto e che il dettato del comma 559 riguarda esclusivamente l’erogazione materiale della prestazione relativa all’intero nucleo familiare.
 
Si sottolinea che tale diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, poiché l’art 5, comma 1 del D.M 4 aprile 2002 ha esteso, a decorrere dal 1/1/98, la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153/88 ai suddetti lavoratori.
 
                Il coniuge dell’avente diritto che intenda avvalersi della norma di cui trattasi deve presentare apposita domanda, formulata nel modulo ANF/DIP presentato dall’altro coniuge al datore di lavoro, nel caso in cui la prestazione sia erogata da quest’ultimo per conto dell’Inps; nelle ipotesi in cui l’Istituto eroga direttamente l’assegno, la domanda andrà formulata sui modelli inoltrati all’Inps per le diverse prestazioni. Nelle more dell’implementazione di tali modelli, si utilizzerà il modello ANF/PREST 559, che andrà ad integrare i moduli inoltrati all’Inps, e il modello ANF/DIP 559 che si affiancherà al modulo ANF/DIP. I pensionati presenteranno i modd. ANF/PENS-B 559 e ANF/PENS-P 559, a seconda che intendano riscuotere l’assegno presso la banca o presso la posta.
 
                L’art. 1, comma 2 del decreto fa salva, inoltre, la possibilità da parte del coniuge di cui trattasi di esercitare il diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04, successivamente alla presentazione del modello ANF/DIP e dei modelli inoltrati all’Inps, presentando in via autonoma un’apposita domanda. In tal caso la richiesta verrà redatta sui moduli ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 per l’Inps e ANF/DIP 559 per i datori di lavoro e dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione. Pertanto la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto, può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto.
 
                Spetterà al soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti), al quale deve essere presentata la domanda, erogare la prestazione al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda. Per i pagamenti diretti a cura dell’Istituto le procedure saranno implementate opportunamente e verrà data comunicazione dell’aggiornamento con specifici messaggi.
 
                Il comma 3 dell’art. 1 disciplina, poi, l’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti per la mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, affidando al datore di lavoro o all’Inps il recupero di tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni erogate. Il recupero della prestazione indebitamente erogata o corrisposta in misura  superiore a quanto dovuto verrà effettuato secondo i criteri vigenti per il recupero delle somme corrisposte indebitamente a titolo di assegno per il nucleo familiare.
 
                Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la conseguenza che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno sia come soggetto direttamente tutelato, sia in quanto fruente della medesima tutela accordata all’altro coniuge, quando egli stesso non sia titolare di una propria posizione protetta. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04.
 
           I modelli ANF/DIP 559, ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 sono pubblicati nella banca dati della modulistica on-line.
 
                                                                                   Il Direttore Generale
                                                                                              Crecco