Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 77 del 16-6-2005.htm
Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 16 Giugno 2005
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
77
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare
al coniuge dell’avente diritto.
SOMMARIO:
L’assegno per il nucleo familiare viene erogato,
previa domanda, al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla
corresponsione dell’assegno dal datore di lavoro dell’altro coniuge o
dall’Inps.
Come
è noto, l’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce
che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno
per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto. La
stessa norma prevede che le relative disposizioni attuative siano fornite
mediante l’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche
Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Con
decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1,
comma 559 della legge citata che di seguito vengono illustrate.
Legittimato all’esercizio del
diritto previsto dall’art. 1, comma 559 della legge n. 311/04, ai sensi del
comma 1 dell’art. 1 del decreto, è il coniuge non titolare di un autonomo
diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il
coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente ovvero non è titolare di
pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, fermi
restando i requisiti di cui all’art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153.
Con ciò s’intende che
l’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto
ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire in base
alle disposizioni vigenti in materia con riferimento all’avente diritto e che
il dettato del comma 559 riguarda esclusivamente l’erogazione materiale della
prestazione relativa all’intero nucleo familiare.
Si
sottolinea che tale diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei
soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, di cui
all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, poiché l’art 5, comma
1 del D.M 4 aprile 2002 ha esteso, a decorrere dal 1/1/98, la disciplina
dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153/88 ai suddetti
lavoratori.
Il coniuge dell’avente diritto
che intenda avvalersi della norma di cui trattasi deve presentare apposita
domanda, formulata nel modulo ANF/DIP presentato dall’altro coniuge al datore
di lavoro, nel caso in cui la prestazione sia erogata da quest’ultimo per
conto dell’Inps; nelle ipotesi in cui l’Istituto eroga direttamente
l’assegno, la domanda andrà formulata sui modelli inoltrati all’Inps per le
diverse prestazioni. Nelle more dell’implementazione di tali modelli, si
utilizzerà il modello ANF/PREST 559, che andrà ad integrare i moduli
inoltrati all’Inps, e il modello ANF/DIP 559 che si affiancherà al modulo
ANF/DIP. I pensionati presenteranno i modd. ANF/PENS-B 559 e ANF/PENS-P 559,
a seconda che intendano riscuotere l’assegno presso la banca o presso la
posta.
L’art. 1, comma 2 del decreto
fa salva, inoltre, la possibilità da parte del coniuge di cui trattasi di
esercitare il diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04,
successivamente alla presentazione del modello ANF/DIP e dei modelli
inoltrati all’Inps, presentando in via autonoma un’apposita domanda. In tal
caso la richiesta verrà redatta sui moduli ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 per
l’Inps e ANF/DIP 559 per i datori di lavoro e dovrà contenere i dati
necessari al pagamento della prestazione. Pertanto la facoltà, prevista dal
comma 2 dell’art. 1 del decreto, può essere esercitata solo relativamente al
pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati
sulla base della domanda presentata dall’avente diritto.
Spetterà al soggetto
competente al pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo
familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i
pagamenti diretti), al quale deve essere presentata la domanda, erogare la
prestazione al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla
corresponsione dell’assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso, per i
pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda. Per i
pagamenti diretti a cura dell’Istituto le procedure saranno implementate
opportunamente e verrà data comunicazione dell’aggiornamento con specifici
messaggi.
Il comma 3 dell’art. 1
disciplina, poi, l’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a
quelli dovuti per la mancata tempestiva comunicazione di variazioni che
incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, affidando al datore di
lavoro o all’Inps il recupero di tali importi sulle retribuzioni o sulle
prestazioni erogate. Il recupero della prestazione indebitamente erogata o
corrisposta in misura superiore a
quanto dovuto verrà effettuato secondo i criteri vigenti per il recupero
delle somme corrisposte indebitamente a titolo di assegno per il nucleo
familiare.
Il decreto, da ultimo, fa
salvo il disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la
conseguenza che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli
sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario
l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno sia come soggetto
direttamente tutelato, sia in quanto fruente della medesima tutela accordata
all’altro coniuge, quando egli stesso non sia titolare di una propria
posizione protetta. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario,
la possibilità di avvalersi del diritto di cui all’art. 1, comma 559 della
legge 311/04.
I modelli ANF/DIP 559, ANF/PREST
559 e ANF/PENS 559 sono pubblicati nella banca dati della modulistica
on-line.
Il Direttore Generale
Crecco