Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 82 del 01/07/2010
Direzione Centrale
Pensioni
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Vigilanza, Prevenzione
e Contrasto
all’economia sommersa
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Pianificazione e
Controllo di
Gestione
Direzione Centrale
Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
01/07/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
82
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
7
OGGETTO:
regolamento (CE) n. 883 del 29
aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200
del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16
settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre
2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30
ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale - disposizioni di carattere generale.
SOMMARIO
:
Premessa
1.
Principi e disposizioni generali del nuovo sistema comunitario di
coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale
2.
Scambio di informazioni per via telematica tra le istituzioni degli Stati
membri dell’Unione europea per la trasmissione e la definizione delle
pratiche da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria
3. Modalità degli scambi tra gli
interessati e le istituzioni
4 Am
bito di applicazione territoriale
del regolamento (CE) n. 883/2004 - casi in cui continuano ad essere applicati
i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72
5.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del regolamento (CE) n.
883/2004
6. Parità di trattamento
7. Applicazione
provvisoria di una legislazione, concessione provvisoria di una prestazione e
calcolo provvisorio di prestazioni e contributi
8. Assimilazione di
prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti
9. Totalizzazione dei
periodi assicurativi e regole di conversione
10. Elementi per la
determinazione della residenza
11. Esportabilità delle
prestazioni-abolizione delle clausole di residenza
12. Clausole
anticumulo:divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura relative allo
stesso periodo di assicurazione obbligatoria;riduzione degli importi non
cumulabili
13. Convenzioni di
sicurezza sociale tra due o più Stati membri e relativi Accordi
14. Disposizioni varie
comuni ai diversi settori della sicurezza sociale
Premessa
Dal 1°
maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE
nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme
di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal
regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.
In casi
determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn.
1408/71 e 574/72.
Con la
presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ai principi ed alle disposizioni
generali dei nuovi regolamenti. Tra queste assumono particolare importanza le
norme relative allo scambio telematico delle informazioni tra le istituzioni
degli Stati membri dell’Unione europea, al fine di velocizzare e semplificare
le procedure di trasmissione, trattazione e definizione delle pratiche da
esaminare in base alla regolamentazione comunitaria.
Con
successive circolari verranno trasmesse disposizioni specifiche relative ai
diversi settori di sicurezza sociale.
1. Principi e
disposizioni generali del nuovo sistema comunitario di coordinamento dei regimi
nazionali di sicurezza sociale
Il regolamento CEE n. 1408/71 ed il
regolamento CEE n. 574/72, in vigore dal 1° ottobre 1972, originariamente
diretti ai lavoratori ed ai loro familiari, successivamente estesi agli
studenti ed ai loro familiari, costituiscono uno strumento teso ad agevolare
l’esercizio del diritto di libera circolazione delle persone all’interno della
Comunità europea, garantendo loro il mantenimento dei diritti e dei vantaggi
acquisiti o in corso di acquisizione, nonché l’acquisizione dei diritti
derivanti da periodi assicurativi e di residenza maturati nei vari Stati
membri.
Tali regolamenti sono stati modificati ed
aggiornati in diverse occasioni per tener conto in particolare delle sentenze
della Corte di Giustizia
[1]
e delle modifiche legislative nazionali.
Le modifiche e gli aggiornamenti hanno
contribuito a rendere notevolmente complesse e macchinose le norme di
coordinamento comunitario; si è reso necessario, quindi, sostituire, aggiornare
e semplificare tali norme per realizzare l’obiettivo della libera circolazione
delle persone.
Pertanto, il Parlamento europeo ed il
Consiglio dell’Unione hanno adottato il regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile
2004 (allegato 1), modificato con il regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre
2009 (allegato 2), ed il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987 del
16 settembre 2009 (allegato 3), i quali troveranno applicazione a decorrere dal
1° maggio 2010.
Il regolamento n. 883/2004 è successivamente
indicato anche come “regolamento di base” ed il regolamento n. 987/2009 come
“regolamento di applicazione”.
I principi fondamentali della normativa
comunitaria di sicurezza sociale sono, in linea di massima, gli stessi dei
regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72; infatti, numerose disposizioni sono state
confermate. Il nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali, che deve
tener conto delle caratteristiche proprie delle legislazioni dei singoli Stati,
rafforza gli obblighi di cooperazione tra gli organismi degli Stati membri ed
evidenzia la necessità di una più accurata e precisa informazione da fornire
agli interessati.
Tra i principali cambiamenti previsti dal
regolamento (CE) n. 883/2004 vanno sottolineati in particolare:
·
una maggiore tutela dei
diritti delle persone a seguito dell’estensione degli ambiti di applicazione
“ratione personae” e “ratione materiae” del regolamento di base;
·
l’applicazione delle
disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione
di sicurezza sociale di uno Stato membro, comprese le persone inattive;
·
l’estensione dei settori
di sicurezza sociale soggetti al coordinamento, i quali comprendono le
legislazioni in materia di prepensionamento - cui, peraltro, non è applicabile
il principio della totalizzazione - e di “paternità assimilate” alla
maternità;
·
il rafforzamento del
principio dell’unicità della legislazione applicabile;
·
l’inserimento di una
specifica disposizione che prevede l’assimilazione di prestazioni, redditi,
fatti o avvenimenti;
·
il rafforzamento del
principio di parità di trattamento;
·
la modifica di alcune
disposizioni concernenti la disoccupazione ed il mantenimento per un certo
periodo (tre mesi aumentabili fino ad un massimo di sei) del diritto alle
prestazioni per disoccupazione per la persona che si reca in un altro Stato
membro per cercarvi un’occupazione;
·
la semplificazione delle
procedure per il pagamento delle prestazioni per disoccupazione spettanti alle
persone che si recano in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di
occupazione;
·
la razionalizzazione delle
norme sulle prestazioni familiari;
·
l’introduzione del
principio di buona amministrazione;
·
la velocizzazione e la
semplificazione delle procedure di lavorazione delle pratiche attraverso la
costituzione di un sistema europeo di scambi telematici dei dati tra gli
organismi degli Stati membri.
Il sistema di coordinamento dei regimi
nazionali di sicurezza sociale si basa sui seguenti principi generali:
-
parità
di trattamento delle persone nei confronti delle legislazioni nazionali;
-
unicità
della legislazione applicabile;
-
totalizzazione
dei periodi assicurativi o di residenza negli Stati membri per il diritto alle
prestazioni, per l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa o
volontaria nonché per l’ammissione ai benefici previsti da una legislazione
nazionale;
-
esportabilità
delle prestazioni;
-
assimilazione
di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti.
Le nuove
norme in particolare modificano parzialmente i criteri in base ai quali
determinare la legislazione nazionale applicabile, comportano alcuni
cambiamenti in materia pensionistica, contengono nuove disposizioni in materia
di prestazioni familiari, malattia, maternità, disoccupazione e recuperi di
contributi e prestazioni indebitamente erogate.
Esse
prevedono, altresì, l’applicazione provvisoria di una legislazione e la
concessione provvisoria di prestazioni. Le procedure provvisorie, unitamente al
rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni ed all’obbligo di una
precisa informazione all’utenza, danno alle persone interessate la certezza di
potersi rivolgere utilmente, in qualsiasi momento, ad un determinato organismo
al fine di esercitare i propri diritti, anche quando non risulti immediatamente
chiaro quale sia lo Stato membro competente
[2]
.
Altre
innovazioni del sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza
sociale sono costituite dalle procedure che gli organismi degli Stati
comunitari devono seguire; tra queste assume fondamentale importanza, come già
accennato, lo scambio telematico di informazioni tra gli organismi degli Stati
membri.
2. Scambio di
informazioni per via telematica tra le istituzioni degli Stati membri
dell’Unione europea per la trasmissione e la definizione delle pratiche da
esaminare in base alla regolamentazione comunitaria
In base
alle disposizioni del nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali di
sicurezza sociale, gli scambi di dati non devono più avvenire attraverso
l’invio di formulari cartacei predisposti dalla Commissione amministrativa per
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei lavoratori migranti
(denominata “commissione amministrativa”), compilati manualmente o in forma
automatizzata, bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI
(Electronic exchange social security information o Scambio elettronico di
informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione
automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (Structured
Electronic Documents o SEDs)
[3]
trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata sTESTA.
I documenti
elettronici strutturati o SEDs, contenenti le informazioni relative alle
singole pratiche, saranno trasmessi dall’istituzione di uno Stato a quella di
un altro Stato attraverso “punti di accesso” centralizzati (“Access Point”)
che svolgono funzioni di:
-
punto
di contatto elettronico;
-
inoltro
automatico in base all’indirizzo;
-
inoltro
intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e
inoltro automatici (vedi articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di
applicazione).
La
normativa comunitaria prevede che ciascuno Stato debba disporre almeno di un
“punto di accesso” e possa averne, al massimo, cinque.
Per l’Italia
è stato deciso di costituire 4 “punti di accesso” nazionali.
Secondo
quanto disposto con decreto del 29 gennaio 2009 emanato dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo all’istituzione degli
“Access Point” per l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, sono
designati quali “punto di accesso” per l’Italia i seguenti organismi:
1) il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (attualmente
Ministero della Salute) - “punto di accesso” per tutte le istituzioni
competenti in materia di cure mediche;
2) INAIL -
“punto di accesso” per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e
malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello
stesso tipo;
3) INPDAP -
“punto di accesso” per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;
4) INPS –
“punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito
di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e
privati che erogano prestazioni dello stesso tipo.
Pertanto,
attraverso il “punto di accesso” costituito presso l’INPS perverranno dagli
organismi esteri e saranno inoltrati agli organismi esteri per via telematica i
dati relativi alla legislazione applicabile, alle domande di prestazioni
pensionistiche e a sostegno al reddito di competenza di questo Istituto,
dell’INPGI, dell’ENPALS e delle Casse professionali (allegato 4).
Per
consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea
allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le
esigenze organizzative delle Istituzioni degli Stati membri è stato previsto un
periodo transitorio di due anni (1° maggio 2010 - 30 aprile 2012), come
specificato anche dalla Decisione
della Commissione Amministrativa n. E1 del
12 giugno 2009
(allegato
5).
Al
riguardo, si ritiene opportuno far presente che in tale periodo i
principi
guida devono essere la collaborazione tra le istituzioni, il pragmatismo e la
flessibilità. Soprattutto, è di primaria importanza garantire una transizione
che non danneggi i cittadini che esercitano i loro diritti nell'ambito della
nuova normativa.
In
particolare, durante il periodo transitorio è stato raccomandato alle
istituzioni di accettare qualsiasi documento, anche se con formato, contenuto o
struttura obsoleti. In caso di dubbi relativi ai diritti di un cittadino, le
istituzioni dovranno relazionarsi nel rispetto del principio della reciproca
collaborazione e della buona amministrazione.
A tal
proposito si sottolinea che le istituzioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
2 del regolamento di applicazione, dovranno fornire e scambiare reciprocamente
senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e
gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base.
E’ stato
previsto, inoltre, che l’attuazione del sistema EESSI di scambio elettronico da
parte dei singoli Stati membri possa avvenire in maniera graduale e flessibile,
settore per settore, non appena i “punti d’accesso” nazionali vengano abilitati
all’EESSI.
Essere
"EESSI abilitato" significa che in quel settore di sicurezza sociale
l’ “Access Point” può ricevere e inviare tutti i messaggi in via telematica
agli “Access Point” degli altri Stati membri.
Ciò non
esclude la possibilità che uno Stato membro scelga di accedere all’EESSI solo
quando tutti i suoi settori di sicurezza sociale siano pronti. Entro il periodo
transitorio è interamente demandata agli Stati membri la decisione di accedere
ad EESSI in toto o gradualmente settore per settore.
Nel corso
del periodo transitorio, le autorità di ciascuno Stato - per l’Italia il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute -
dovranno comunicare formalmente alla Commissione - relativamente a ciascun
settore di sicurezza sociale - la data dalla quale il “punto di accesso” sarà
pronto ad avviare lo scambio telematico delle informazioni ossia a ricevere e
trasmettere informazioni per via telematica attraverso i SEDs, avvalendosi del
sistema europeo EESSI e della rete europea sTESTA.
Dal 1°
maggio 2010 fino alla data della suindicata comunicazione, le istituzioni
potranno continuare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali
compilando e trasmettendo i formulari automatizzati attuali. L’INPS potrà
continuare ad emettere i formulari della serie E 200 attraverso la stazione di
lavoro C.I., ricevendo, altresì, dalle istituzioni degli altri Stati membri i
formulari emessi dalle relative procedure automatizzate nazionali, se
esistenti, o i “Paper SEDs” sostitutivi dei formulari della serie E 200.
Infatti, in
assenza di procedure automatizzate nazionali, i formulari cartacei di
collegamento attualmente in uso saranno sostituiti dai cosiddetti “Paper SEDs”,
formulari destinati ad un utilizzo temporaneo durante il periodo transitorio
(per l’INPS i “Paper SEDs” sostitutivi dei formulari della serie E 100, E 300
ed E 400).
I “Paper
SEDs” saranno messi a disposizione delle Sedi non appena trasmessi dai
competenti organismi comunitari. Nel frattempo, le Sedi potranno continuare ad
utilizzare gli attuali formulari comunitari, che, in quanto emessi dopo il 1°
maggio, dovranno portare la dicitura “Reg. n. 883/2004” nei casi in cui trovi
applicazione il medesimo regolamento.
Si
evidenzia, invece, che nei casi indicati al successivo punto 4 continueranno ad
essere applicati i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 ed utilizzati gli attuali
formulari cartacei.
Si precisa
che durante il periodo transitorio non devono esserci commistioni tra i due
sistemi di scambio di informazioni tra gli Stati membri all'interno di un
settore di sicurezza sociale, per cui lo scambio deve avvenire tramite o senza
EESSI. Esempio: il settore pensioni dello Stato membro A è “EESSI abilitato”,
il settore pensioni dello Stato membro B non è “EESSI abilitato”. Lo scambio di
dati tra A e B deve essere effettuato al di fuori dell’EESSI fino al momento in
cui il settore pensioni dello Stato membro B sarà “EESSI abilitato”.
Con
successive disposizioni, infine, saranno trasmessi, non appena inviati dai competenti
organismi comunitari, i
cosiddetti “Documenti portatili”, ossia le
certificazioni che le istituzioni dovranno rilasciare agli interessati.
3. Modalità
degli scambi tra gli interessati e le istituzioni
L’interessato
è tenuto a comunicare all’istituzione competente, ai sensi dell’articolo 3 del
regolamento di applicazione, le informazioni, i documenti o le certificazioni
necessari per determinare la legislazione applicabile ed i diritti e gli
obblighi da essa derivanti.
Per quanto
necessario all'applicazione dei regolamenti, le istituzioni competenti
inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e
in ogni caso entro i termini prescritti dal regime di sicurezza sociale dello
Stato membro in questione.
L'istituzione
competente notifica al richiedente, che risiede o dimora in un altro Stato
membro, la propria decisione e, se rifiuta di erogare prestazioni, deve
specificarne le motivazioni, indicando, altresì, le possibilità di ricorso e i
termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa alle
altre istituzioni interessate.
Ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento di applicazione, nelle comunicazioni con gli
interessati dovranno essere utilizzate le modalità appropriate per ciascun
caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica.
Come
specificato dall’articolo 5 del citato regolamento, in caso di dubbio sulla
validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basa, l'istituzione
dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione che lo ha
rilasciato i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento.
L'istituzione riesamina i motivi che hanno determinato il rilascio del
documento e, se necessario, procede al ritiro dello stesso.
Su
richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione del luogo di dimora o di
residenza dell’interessato, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dallo
stesso, sulla validità di documenti, certificazioni o sull’esattezza dei fatti
su cui si basano, procede, se possibile, alle verifiche necessarie.
In mancanza
di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta,
per il tramite delle autorità competenti, alla commissione amministrativa, che
cerca di trovare un accordo entro i sei mesi successivi alla data in cui la
questione le è stata sottoposta.
4
. Ambito di
applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004 - casi in cui
continuano ad essere applicati i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72
La nuova
normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, a decorrere dal 1°
maggio 2010, ai 27 Stati membri dell’Unione europea:
·
Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole
Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica
e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole
di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del
Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le
isole Azzorre e di Madera), Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa
Gibilterra), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese
le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.
I
nuovi regolamenti non si applicano:
·
ai
tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo
SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia (vedi in particolare le circolari nn. 47
del 12 febbraio 1994 e 166 del 12 giugno 1995);
·
alla
Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata
estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea (vedi in particolare le
circolari nn. 118 del 25 giugno
2002
, 78 del 14 aprile 2003,
138 del 28 novembre 2006
,
35 del 7
febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009);
·
alla
Groenlandia (vedi in particolare la circolare n. 8 del 13 gennaio 1987 ed il
messaggio n. 39 del 7 marzo 2000).
Nei
rapporti con tali ultimi Stati continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute nei regolamenti CEE
nn. 1408/71 e
574/72 e ad essere utilizzati gli attuali formulari cartacei.
I
regolamenti nn.1408/71 e 574/72 continuano ad essere applicati anche ai
cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (CE) n.
859 del 14 maggio 2003 (vedi in particolare la circolare n. 118 del 1° luglio
2003 ed i messaggi nn. 113 del 5 dicembre 2003, 4932 del 23 febbraio 2007 e
2396 del 26 gennaio 2010).
Le nuove
norme di coordinamento comprendono, inoltre, disposizioni transitorie in base
alle quali è possibile continuare ad applicare i regolamenti nn. 1408/71 e
574/72 allo scopo di garantire in ogni caso il mantenimento dei trattamenti
eventualmente risultanti più favorevoli per la persona interessata.
Si
evidenzia in particolare che dopo la data di applicazione dei nuovi regolamenti
vi sarà ancora un numero significativo di domande pendenti in cui il diritto è
sorto in vigenza dei
regolamenti nn.1408/71 e 574/72.
Tali domande
dovranno essere trasmesse, esaminate e definite in base ai vecchi regolamenti,
tranne nel caso in cui all’interessato spetti una prestazione più favorevole in
applicazione della nuova normativa.
5. Ambito
di applicazione
soggettivo e oggettivo del regolamento (CE) n. 883/2004
5a. Ambito
di applicazione “ratione personae” o soggettivo
L’art. 2
del regolamento n. 883/2004 stabilisce quanto segue:
“1. Il
presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi
e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti
alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e
superstiti.
2.
Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che
sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri,
indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti
sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno
degli Stati membri”.
L’ambito di
applicazione “ratione personae” del regolamento n. 883/2004 risulta più esteso
rispetto al regolamento n. 1408/71, non essendo destinato soltanto ai
lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive
(come, ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a
condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di
uno Stato membro.
Restano
esclusi dall’ambito di applicazione dei nuovi regolamenti, i cittadini degli
Stati citati nel secondo capoverso del precedente punto 4.
5b. Ambito
di applicazione “ratione materiae” o oggettivo
Il
regolamento n. 883/2004 si applica alle legislazioni nazionali relative ai
settori di sicurezza sociale riguardanti:
le
prestazioni di malattia;
le
prestazioni di maternità e paternità assimilate;
le
prestazioni di invalidità;
le
prestazioni di vecchiaia;
le
prestazioni per i superstiti;
le
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
gli
assegni in caso di morte;
le
prestazioni di disoccupazione;
le
prestazioni di pensionamento anticipato;
le
prestazioni familiari.
Il
regolamento si applica, altresì, alle prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo, mentre non trova applicazione all’assistenza
sociale e medica né alle prestazioni per le quali lo Stato si assume la
responsabilità dei danni alle persone, prevedendo un indennizzo, “quali le
prestazioni a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro
conseguenze, le vittime di reato o di omicidio o di atti terroristici, le
vittime dei danni causati da agenti dello Stato membro nell’esercizio delle
loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi
politici o religiosi o a causa della loro discendenza” (vedi articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004 come modificato dal regolamento n. 988
del 16 settembre 2009).
L’ambito
oggettivo delle nuove norme risulta più esteso rispetto al passato,
comprendendo, oltre le legislazioni nazionali nei settori già previsti dal
regolamento n. 1408/71, anche le legislazioni nazionali in materia di
“prestazioni per maternità e per paternità assimilate” nonché le legislazioni
nazionali relative ai “pensionamenti anticipati” (prepensionamenti) ai quali,
peraltro, non è applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi,
come specificato al successivo punto 9.
Fatte salve
le disposizioni dell’allegato XI, il nuovo regolamento si applica, altresì, ai
regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non
contributivi (vedi articolo 3 del regolamento di base).
Ne consegue che il nuovo regolamento
si applica a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le
seguenti forme di assicurazione gestite dall’INPS:
assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e relative
gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
la gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
regimi speciali di
assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
assicurazione obbligatoria per
la tubercolosi;
assicurazione obbligatoria per
la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e
l’indennità di mobilità, nonché per la C.I.G.;
prestazioni familiari;
assicurazioni obbligatorie per
la malattia e la maternità.
Il nuovo regolamento coordina,
altresì, le norme nazionali relative alle prestazioni di prepensionamento che,
in taluni Stati membri, hanno prevalentemente natura pensionistica, mentre, in
altri, sono assimilabili alle prestazioni per disoccupazione. Tuttavia, a causa
della diversità esistente tra i regimi degli Stati membri, ai fini del
raggiungimento del diritto alle prestazioni di prepensionamento non si
totalizzano i periodi assicurativi italiani ed esteri.
Si
aggiunge, infine, che il
regolamento n. 883/2004 si applica
ai regimi
gestiti dall’INPDAP, INPGI, ENPALS e dalle Casse professionali, che erano già
destinatari della normativa comunitaria contenuta nei regolamenti nn. 1408/71 e
574/72.
6. Parità
di trattamento
Il nuovo
sistema di coordinamento garantisce alle persone interessate parità di
trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali, anche se residenti
fuori dal territorio dell’UE (vedi circolare n. 137 del 28 novembre 2006, punto
2).
Pertanto,
le persone alle quali si applica il regolamento n. 883/2004 hanno diritto alle
prestazioni e sono soggette agli obblighi previsti dalla legislazione di uno
Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Tale principio
non è applicabile soltanto nei casi in cui lo stesso regolamento disponga diversamente
(articolo 4 del regolamento di base).
Si osserva,
al riguardo, che il principio della “lex loci laboris”, in base al quale il
lavoratore è assoggettato alla legislazione dello Stato sul cui territorio
svolge la sua attività, agevola l’effettiva parità di trattamento delle persone
a cui si applica la regolamentazione comunitaria.
7.
Applicazione provvisoria di una legislazione, concessione provvisoria di una
prestazione e calcolo provvisorio di prestazioni e contributi
La nuova
normativa si propone di semplificare e rendere più flessibili le disposizioni
per una maggiore e più efficace tutela dei cittadini che si spostano
all’interno della comunità. Per realizzare tale obiettivo, in linea di
principio, una sola legislazione deve essere sempre applicabile. In caso di
difficoltà nella determinazione della legislazione, i nuovi regolamenti
prevedono la possibilità di applicare una legislazione in via provvisoria.
Peraltro, in presenza di divergenze tra due o più Stati membri è prevista una
procedura di conciliazione per stabilire la legislazione da applicare nel caso
concreto.
L’art. 6
del regolamento di applicazione stabilisce, di regola, che in caso di
disaccordo tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla
determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è
soggetta, in via provvisoria, alla legislazione di uno di tali Stati membri,
secondo i seguenti criteri:
a) la
legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la
sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in
un solo Stato membro;
b) la
legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una
parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata
o autonoma;
c) la
legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo
l'applicazione, se la persona esercita una o più attività in due o più Stati
membri.
In caso di
disaccordo tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la
determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni in denaro o
in natura, l'interessato fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste
dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se
l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa,
delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui
la domanda è stata presentata per prima.
In mancanza
di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere
sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità
competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui è sorta la
divergenza. La commissione amministrativa cerca di trovare un accordo entro i
sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.
Quando è
stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel
quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria o se l'istituzione che ha
concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente,
l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto
retroattivo, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria
o della prima concessione provvisoria delle prestazioni.
L’istituzione
competente e l’istituzione che ha erogato le prestazioni in denaro a titolo
provvisorio dovranno effettuare i recuperi con le modalità stabilite dal Titolo
IV, capo 3, del regolamento di applicazione.
Laddove una
persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare contributi ai
sensi della regolamentazione comunitaria e l'istituzione competente non
disponga di tutti gli elementi relativi alla situazione esistente in un altro
Stato membro necessari per consentire il calcolo definitivo dell'importo di
tale prestazione o contributi, detta istituzione concede la prestazione su
richiesta dell'interessato o calcola i contributi in via provvisoria, se tale
calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.
Un nuovo calcolo
della prestazione o dei contributi è effettuato una volta che siano stati
forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o i documenti
giustificativi necessari.
Si precisa,
infine, che disposizioni puntuali in materia di procedura di dialogo e di
conciliazione sono contenute nella Decisione della Commissione Amministrativa
n. A1 del 12 giugno 2009 (allegato 6).
8.
Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti
La Corte
di
Giustizia si è pronunciata più volte in merito alla possibilità di assimilare
le prestazioni erogate da uno Stato membro, i redditi conseguiti ed i fatti
ivi verificatisi, alle prestazioni, redditi e fatti di un altro Stato e, di
conseguenza, il principio di assimilazione ha già trovato più volte applicazione.
Pertanto,
tenendo conto delle sentenze della Corte, è stata inserita nel regolamento n.
883/2004 una specifica disposizione (vedi articolo 5) secondo la quale
nell’ipotesi in cui, in base alla legislazione dello Stato membro competente,
derivino effetti giuridici dalla titolarità di una prestazione di sicurezza
sociale o dal conseguimento di redditi, tali effetti giuridici debbono prodursi
anche nel caso di titolarità di prestazioni analoghe o di conseguimento di
redditi in un altro Stato membro.
Inoltre, il
medesimo articolo 5 prevede che “
se, in virtù della legislazione dello Stato
membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni
fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti
analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati
nel proprio territorio nazionale”
.
Al riguardo
è utile tenere presente che il legislatore comunitario, secondo quanto indicato
nei considerando nn. 10, 11 e 12 del regolamento di base, ha evidenziato la
necessità che le nuove norme di coordinamento debbano prevedere dei limiti
all’applicazione del principio di assimilazione. Uno di tali limiti attiene ai
periodi di assicurazione e di residenza a cui è applicabile unicamente il
principio della totalizzazione di cui al successivo punto 9.
Inoltre, la
sola assimilazione di fatti ed avvenimenti in uno Stato membro non può rendere
applicabile la legislazione di un altro Stato membro, né può in nessun caso
rendere competente un altro Stato membro. L’applicazione del principio di
assimilazione, infine, non deve produrre risultati oggettivamente
ingiustificati e neppure il cumulo di prestazioni della stessa natura in
relazione ad uno stesso periodo.
Infine, lo
stesso articolo 5 prevede che il principio di assimilazione debba essere
applicato fatte salve disposizioni contrarie del regolamento.
9.
Totalizzazione dei periodi assicurativi e regole di conversione
Le norme di
coordinamento, come noto, hanno lo scopo di garantire alle persone che si spostano
all’interno della Comunità, ai loro familiari, aventi diritto e superstiti il
mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso di acquisizione.
Tale scopo
si raggiunge in particolare mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi
maturati nei diversi Stati comunitari per il perfezionamento ed il mantenimento
del diritto alle prestazioni nonché per il calcolo delle medesime.
L’articolo
6 del regolamento n. 883/2004, pertanto, dispone che - fatte salve le
disposizioni contrarie del regolamento stesso - qualora la legislazione di uno
Stato comunitario preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione,
di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza
-
per
il diritto o la durata delle prestazioni,
-
per
l’iscrizione all’assicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa
continuata),
-
per
l’ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale,
l’istituzione
competente debba considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione
di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la
legislazione che essa applica.
Secondo
quanto previsto dall’articolo 6, quindi, si procederà alla totalizzazione dei
periodi esteri oltre che per il raggiungimento dei requisiti contributivi
previsti per il diritto alle prestazioni e per l’autorizzazione alla
prosecuzione volontaria, anche in tutti i casi in cui sia possibile,
nell’ambito dei settori indicati al punto 5b, attribuire un beneficio
all’interessato in base a periodi nazionali ed esteri.
Per la
totalizzazione dei periodi assicurativi, in generale, occorre tenere presenti
le disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento di applicazione e, per
la totalizzazione dei periodi ai fini pensionistici, degli articoli 43 e 44.
Specifiche disposizioni si applicano, inoltre, per le prestazioni di
disoccupazione.
In
particolare, ai sensi dell’articolo 12 del citato regolamento, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, l'istituzione
competente deve rivolgersi alle istituzioni degli Stati membri alla cui
legislazione l'interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i
periodi maturati sotto la loro legislazione.
I
rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività
autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si
aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato
membro, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del
regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
Quando un
periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione
obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo
di assicurazione maturato a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa
continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in
considerazione solo il periodo maturato a titolo di assicurazione obbligatoria.
Occorre,
peraltro, ricordare che l’articolo 14.3 del regolamento di base recita:
“Tuttavia, in materia di prestazioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti,
l’interessato può essere ammesso all’assicurazione volontaria o facoltativa
continuata in uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla
legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto, in un momento
della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a
motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o autonoma, qualora tale
cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del
primo Stato membro”.
Quando un
periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato
maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo
assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in
considerazione solo il periodo diverso dal periodo assimilato.
Ogni
periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è
preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla cui
legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo,
prima di detto periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a
titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto
periodo, quest’ultimo è preso in considerazione dall’istituzione dello Stato
membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo
obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
Nel caso in
cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca durante la quale
taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la
legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si
sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la
legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, a vantaggio
dell’interessato, nella misura in cui possono utilmente essere presi in
considerazione (vedi in particolare il messaggio n. 30905 del 9 settembre
2005).
L’articolo
13 del regolamento di applicazione dispone, altresì che, qualora i periodi
maturati sotto la legislazione di uno Stato membro siano espressi in unità
diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la
conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo 6 del
regolamento di base si effettua secondo le seguenti regole:
a)
l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il
periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la
conversione;
b) per i
regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad
altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui
giorni, si calcola secondo la tabella seguente:
Regime
basato su
1 giorno
equivale
a
1
settimana
equivale
a
1 mese
equivale
a
1
trimestre
equivale
a
N.
massimo
di giorni
in
un anno
civile
5 giorni
9 ore
5 giorni
22 giorni
66 giorni
264
giorni
6 giorni
8 ore
6 giorni
26 giorni
78 giorni
312
giorni
7 giorni
6 ore
7 giorni
30 giorni
90 giorni
360
giorni
c) per i
regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:
i) tre
mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;
ii) un
anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;
iii)
per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi
sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi
basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);
d) per i
periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per
difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle
lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi, a meno che il
regime in causa non sia basato sui trimestri;
e) se dalla
conversione, effettuata in base ai criteri sopra descritti, risulta una
frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più
vicina.
L'applicazione
delle regole di conversione non può avere per effetto di determinare, per
l’insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore
al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella riportata, 52
settimane, 12 mesi o quattro trimestri.
Se i
periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma
della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati,
l'applicazione delle citate regole di conversione non può dare come risultato,
nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo
massimo dei periodi previsto da detta legislazione.
La
conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi
comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i
periodi sono stati comunicati su base annua.
10.
Elementi per la determinazione della residenza
Gli Stati
membri hanno l’obbligo di cooperare nel determinare la residenza delle persone
a cui si applicano i regolamenti.
L’articolo
11 del regolamento di applicazione prevede che in caso di contrasto tra
istituzioni di due o più Stati membri, sia necessario stabilire di comune
accordo quale sia il “centro degli interessi” della persona interessata, in
base ad una valutazione complessiva degli elementi indicati in particolare
nella citata disposizione, e cioè:
a) durata e
continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;
b) la
situazione dell'interessato tra cui:
i)
natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in
particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità
dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;
ii)
situazione familiare e legami familiari;
iii)
esercizio di attività non retribuita;
iv) per
gli studenti, fonte del reddito;
v) alloggio,
in particolare quanto sia stabile;
vi)
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Nell’ipotesi
in cui la valutazione degli elementi sopra elencati non sia sufficiente o non
permetta alle istituzioni di addivenire ad un accordo, è considerata
determinante, per stabilire il luogo di residenza effettivo, la volontà della
persona interessata quale risulta dalla situazione concreta, con particolare
riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi.
11. Esportabilità
delle prestazioni - abolizione delle clausole di residenza
L’articolo
7 del regolamento n. 883/2004 prevede che le prestazioni in denaro dovute in
virtù della legislazione di uno o più Stati membri o sulla base dello stesso
regolamento
“non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione,
soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari
risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione
debitrice”
.
Tuttavia è fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso regolamento di
base.
Per le
disposizioni specifiche in merito ai diversi settori di sicurezza sociale si
rinvia alle circolari in materia.
12.
Clausole anticumulo: divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura
relative allo stesso periodo di assicurazione obbligatoria; riduzione degli
importi non cumulabili
Il
regolamento di base ed il regolamento di applicazione stabiliscono criteri
generali e disposizioni specifiche per l’applicazione delle clausole anticumulo
previste dalle legislazioni nazionali.
Ai sensi
dell’articolo 10 del regolamento di base, di regola, non può essere attribuito
e neanche mantenuto il diritto a più prestazioni della stessa natura relative
ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
L’articolo
10 del regolamento di applicazione disciplina i casi nei quali le prestazioni
dovute in base alle legislazioni di due o più Stati membri debbano essere
ridotte, sospese o soppresse su base reciproca. Tale disposizione prevede che
gli importi che non sarebbero pagati in caso di applicazione rigorosa delle
clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione
degli Stati membri interessati siano divisi per il numero di prestazioni
oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.
Si rinvia,
in materia, alle disposizioni del regolamento di base relative ai singoli
settori di sicurezza sociale.
13.
Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri e relativi Accordi
Il sistema
di coordinamento delle legislazioni nazionali sostituisce, dalla data della sua
applicazione, le Convenzioni di sicurezza sociale e gli Accordi ad esse
inerenti già applicabili tra gli Stati membri. In particolare le disposizioni
del regolamento n. 883/2004 sostituiscono le Convenzioni già in vigore tra due
o più Stati membri ed il regolamento di applicazione sostituisce gli Accordi
ad esse inerenti, a condizione che si tratti di disposizioni che rientrano nel
campo di applicazione dei detti regolamenti. In caso contrario, le disposizioni
delle Convenzioni e dei relativi Accordi restano comunque in vigore.
Al
riguardo, tuttavia, occorre tenere presente che l’articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento di base disciplina i casi nei quali alcune disposizioni delle
Convenzioni di sicurezza sociale, già stipulate tra gli Stati membri alla data
del 1° maggio 2010, continuano ad essere applicate anche dopo tale data, mentre
l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di applicazione disciplina i casi in
cui continuano ad essere applicate dopo il 1° maggio 2010 alcune disposizioni
degli Accordi inerenti tali Convenzioni.
Inoltre,
nel rispetto dei principi e dello spirito del regolamento di base, se
necessario, due o più Stati comunitari possono concludere Convenzioni tra loro.
Tali Convenzioni e le eventuali successive modifiche devono essere notificate
annualmente dalle autorità alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati
membri possono, altresì, concludere tra loro Accordi applicativi delle
suindicate Convenzioni che non ledano i diritti degli interessati; tali Accordi
devono essere iscritti nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
In materia
di Accordi procedurali, secondo quanto espressamente stabilito dallo stesso regolamento
di applicazione (articolo 9), inoltre, due o più Stati membri o le loro
autorità possono concordare che le autorità stesse o le istituzioni seguano
procedure diverse da quelle disposte nel regolamento di applicazione, a
condizione che non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati. Tali
Accordi devono essere comunicati alla Commissione amministrativa ed iscritti
nell’allegato 1 del regolamento di applicazione. Anche gli Accordi procedurali
previgenti alla data del 1° maggio 2010 continuano ad essere applicati se
indicati nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
13 a
.
Convenzioni di sicurezza sociale tra due o più Stati membri: disposizioni delle
Convenzioni previgenti alla data del 1° maggio 2010 che continuano ad essere in
vigore dopo tale data
L’articolo
8, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che continuino ad essere
applicate le disposizioni delle Convenzioni più favorevoli per i beneficiari e
quelle che discendono da specifici eventi storici aventi un effetto limitato
nel tempo, sempre che siano inserite nell’allegato II.
E’
importante sottolineare, al riguardo, che disposizioni di Convenzioni
bilaterali pur mantenute in vigore dopo il 1° maggio 2010 che non rientrano nel
campo di applicazione del regolamento n. 883/2004, non sono indicate
nell’allegato II. Disposizioni non indicate nell’allegato II che continuano ad
essere in vigore sono, ad esempio, le disposizioni delle Convenzioni previgenti
relative alla totalizzazione anche dei periodi assicurativi di uno Stato terzo
(c.d. totalizzazione multipla).
Per quanto
concerne l’Italia, l’allegato II indica le seguenti disposizioni relative ai
rapporti Italia-Slovenia che rimangono in vigore:
-
Accordo
sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con
riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace, concluso con lo
scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi
maturati prima del 18 dicembre 1954; l’applicazione di tale disposizione è
limitata alle persone coperte da tale Accordo).
-
Articolo
45, paragrafo 3 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all’ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei
periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale Accordo).
13 b.
Accordi inerenti le Convenzioni tra due o più Stati membri
Come già
indicato, le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono, dal 1°
maggio 2010, quanto previsto dagli Accordi inerenti le Convenzioni bilaterali
già stipulate tra due o più Stati comunitari. Tuttavia, alcune norme di tali
Accordi possono continuare ad essere applicate anche dopo il 1° maggio 2010, se
iscritte nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
14.
Disposizioni varie comuni ai diversi settori della sicurezza sociale
Il
regolamento n. 883/2004 comprende, tra le disposizioni varie, le norme comuni
ai diversi settori della sicurezza sociale relative alla collaborazione tra le
istituzioni e nei confronti delle persone interessate, alla ricevibilità di
domande, dichiarazioni e ricorsi da parte di un’istituzione diversa da quella a
cui sono diretti, all’applicazione dei tassi di conversione tra le valute,
nonché norme concernenti l’effettuazione di perizie mediche e controlli
amministrativi per conto di altra istituzione. Sono previste, altresì, norme in
materia di protezione dei dati di carattere personale, esenzione da tasse e
bolli e dispensa dal visto di legalizzazione.
Nell’applicazione
della regolamentazione comunitaria, le istituzioni devono darsi reciproca
assistenza, in linea di massima, gratuita (articolo 76, paragrafo 2), come se
si trattasse dell’applicazione della propria legislazione nazionale ed hanno
l’obbligo reciproco di informazione e di cooperazione. Inoltre, sono tenute,
secondo il principio di buona amministrazione, a dare risposte entro termini
ragionevoli ed a fornire agli interessati ogni dato utile che possa consentire
l’esercizio concreto dei diritti nell’ambito della sicurezza sociale. E’
necessario tenere presente, altresì, che le richieste e i documenti non possono
essere respinti per il solo fatto che siano redatti nella lingua ufficiale di
un altro Stato membro.
Anche gli
interessati hanno l’obbligo di fornire appena possibile alle istituzioni
competenti o del luogo di residenza tutte le informazioni che possano incidere
sui diritti alle prestazioni. Tale obbligo è soggetto alle disposizioni
previste in ambito nazionale che, tuttavia, non possono in nessun caso rendere
difficoltoso l’esercizio dei diritti conferiti dai regolamenti comunitari.
Occorre
considerare, inoltre, che le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi da
presentare entro un certo termine all’istituzione, all’autorità o ad un organo
giurisdizionale di uno Stato membro sono ricevibili, se presentati entro il
termine stesso, ai corrispondenti organismi di un altro Stato membro, che
devono trasmettere, senza indugio, quanto ricevuto all’organismo competente del
primo Stato membro direttamente o tramite le autorità competenti. In tal caso,
la data di presentazione della domanda, della dichiarazione o del ricorso
all’organismo di uno Stato è considerata come data di presentazione
all’organismo corrispondente dell’altro Stato membro.
Anche per
quanto concerne l’effettuazione delle perizie mediche, si può verificare la
necessità della cooperazione tra le istituzioni ed è precisato, al riguardo,
che l’istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza possa effettuare perizie
mediche su richiesta dello Stato membro competente.
Al
riguardo, il regolamento di applicazione prevede che l’istituzione debitrice di
una prestazione possa richiedere all’istituzione del luogo di dimora o di
residenza l’effettuazione della perizia medica di una persona che ha presentato
domanda di prestazione, del beneficiario o di un suo familiare, precisando, se
occorre, quali condizioni debbano essere soddisfatte o su quali punti debba
essere incentrata la perizia.
L’istituzione
del luogo di dimora o di residenza effettua le perizie in base a quanto
previsto dalla propria legislazione e trasmette la relazione all’istituzione
debitrice della prestazione, la quale, pur vincolata alla certificazione
ricevuta, conserva la facoltà di far esaminare la persona da un medico di sua
scelta sul territorio del proprio Stato, a condizione che lo spostamento non
rechi pregiudizio alla salute dell’interessato e con accollo delle spese di
viaggio e soggiorno (articolo 87, paragrafo 2).
Analogamente,
l’istituzione debitrice può chiedere l’effettuazione di un controllo di natura
amministrativa nei confronti di un soggetto, all’istituzione dello Stato membro
di dimora o di residenza; il controllo avverrà secondo quanto previsto dalla
legislazione dello Stato di dimora o di residenza. Eventuali controlli
necessari nello Stato che eroga la prestazione sono soggetti alle stesse norme
indicate per i controlli medici.
Si
aggiunge, altresì, che il regolamento di applicazione prevede che l’istituzione
debitrice sia tenuta a rimborsare l’importo effettivo delle spese per controlli
medici ed amministrativi (articolo 87, paragrafo 6).
Per quanto
concerne la conversione valutaria, l’articolo 90 del regolamento di
applicazione prevede che, per l’applicazione dei regolamenti, il tasso di
cambio tra due valute è il tasso di riferimento pubblicato dalla Banca centrale
europea. Al riguardo si allega la decisione della Commissione Amministrativa n.
H3 del 15 ottobre 2009 (allegato 7), che riguarda la data da prendere in considerazione
per determinare il tasso di cambio.
Con
riferimento alla trasmissione dei dati di carattere personale, necessaria
all’applicazione della regolamentazione comunitaria, l’articolo 77 del
regolamento di base specifica che l’istituzione trasmittente osservi le norme
sulla protezione dei dati previste dalla propria legislazione e, analogamente,
l’istituzione ricevente sia tenuta a trattare tali dati secondo quanto previsto
dalla sua legislazione. E’ stabilito, inoltre, che lo scambio di dati tra gli
Stati membri debba avvenire nel rispetto delle norme comunitarie in materia di
protezione dei dati relativi alle persone fisiche, in relazione
all’elaborazione elettronica ed alla libera circolazione dei dati di carattere
personale.
In materia
di esenzione o riduzione di tasse, bolli, diritti di cancelleria o di registro,
l’articolo 80 del regolamento di base dispone che i relativi benefici previsti
dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti e i documenti da produrre
per l’applicazione di tale legislazione siano estesi agli atti e ai documenti
analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato
membro o dei regolamenti comunitari. Occorre tenere presente, infine, che gli
atti e i documenti da produrre per l’applicazione della regolamentazione
comunitaria di sicurezza sociale sono dispensati dal visto di legalizzazione
delle autorità diplomatiche o consolari.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2Allegato
N.3Allegato
N.4Allegato
N.5Allegato
N.6Allegato
N.7
[1]
La Corte di Giustizia dell’UE, con sede a Lussemburgo, è competente a decidere sulle questioni
pregiudiziali sottoposte dalle giurisdizioni nazionali in merito
all’interpretazione delle disposizioni comunitarie.
[2]
Secondo l’articolo 1, lettere q) e s), del regolamento n. 883/2004 lo Stato
membro competente è quello in cui si trova l’istituzione competente e
l’istituzione competente è :
-
l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto
al momento della domanda di prestazione, oppure
-
l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha
diritto a prestazioni, oppure
-
l’istituzione nei cui confronti l’interessato
avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero nello
Stato membro in cui si trova tale istituzione
-
l’istituzione designata dall’autorità competente
dello Stato membro in questione.
[3]
L’articolo
1, paragrafo 2, lettere c) e d) del Reg. n. 987/2009, definisce come documento
“un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter
essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il
funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione” e
come documento elettronico strutturato “ogni documento strutturato in uno dei
formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri”.