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Circolare numero 83 del 24-4-2003.htm

  
Art. 42 legge n. 289/2002 . Confluenza dell’INPDAI nell’INPS. Istruzioni per il versamento dei contributi all’INPS per i dirigenti di aziende industriali già versati all’INPDAI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Struttura Previdenza

Dirigenti Aziende Industriali

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 24 Aprile 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  83

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Art. 42 legge n. 289/2002 . Confluenza dell’INPDAI nell’INPS. Istruzioni per il versamento dei contributi all’INPS per i dirigenti di aziende industriali già versati all’INPDAI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Riepilogo delle disposizioni in materia di versamento dei contributi relativi ai dirigenti industriali.  

 

 

 

L’art. 42 della legge finanziaria (all.1) prevede, con effetto dall’1.1. 2003, la soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) ed il contestuale trasferimento all’INPS di tutte le sue strutture e funzioni.

Le prime istruzioni per il versamento all’INPS dei contributi dovuti per i dirigenti di aziende industriali sono state fornite con circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 di dicembre 2002 (all.2), allegata al messaggio protocollo 2002/0064/00110 del 31.12.2002.

Con la presente circolare, nel riepilogare ed integrare le istruzioni già anticipate, si fornisce un quadro complessivo delle disposizioni che regolano la materia.

 

1.      Quadro normativo.

A norma del predettto art. 42, con effetto dal 1° gennaio 2003, i dirigenti titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Detta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I dirigenti industrialiassunti dal 1° gennaio 2003 sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale disposizione deve intendersi riferita non solamente ai dirigenti di prima nomina (nuove assunzioni e/o passaggi di qualifica) ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI in quanto dirigenti presso aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda e instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o altra azienda industriale.

 

2.      Imponibile contributivo.

Il comma 3 dell’art. 42, nel disciplinare il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali prevede che, con effetto dall’1.1.2003,detto regime sia uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al F.P.L.D. (1).

In particolare, l’importo della pensione è determinato dalla somma:

 

-         delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181 (2);

 

-         della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003 , applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel F.P.L.D..  

 

 

Da quanto sopra discende che, con effetto dall’1.1.2003, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e pensionistici trovano integralmente applicazione le disposizioni vigenti nel F.P.L.D.  con la conseguente soppressione, dalla medesima, data del sopra citato massimale di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97 .

 

Dall’1.1.2003, quindi, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi pensionistici, viene a coincidere con quella presa a base per il calcolo delle contribuzioni minori.

Resta salva l’ipotesi in cui trova applicazione il massimale contributivo e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della L.335/95 (3).

In materia di retribuzione imponibile si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs n.314/97 (4) ed, in particolare, la disciplina in materia di minimali contrattuali (art. 1 L. 389/1989) e di minimali di legge (5).

 

2.1 Componenti variabili delle retribuzioni.

Con il messaggio n. 9 del 24 gennaio 2003 (all. 3), è stato precisato che le voci variabili delle retribuzioni dei dirigenti industriali, già iscritti all’INPDAI, di competenza del mese di dicembre 2002, ma erogati nel mese di gennaio 2003 dovevano essere assoggettate a contribuzione secondo il regime contributivo INPDAI vigente al dicembre 2002.

Con successivo messaggio n. 11 del 30 gennaio 2003 (all. 4), sono state fornite istruzioni per l’assoggettamento alle contribuzioni minori dei suddetti compensi, utilizzando il codice A300.

 

Si fa presente che per l’assoggettamento a contribuzione delle componenti variabili delle retribuzioni, a partire da quelle riferite al mese di dicembre 2003, dovranno essere osservate integralmente le istruzioni di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.93 (6).

 

3.      Aliquote contributive.

Per i dirigenti industriali iscritti in evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’aliquota di finanziamento per l’IVS è quella già prevista per l’INPDAI, armonizzata con il D.Lgs. 181/97, vale a dire 32,70%, di cui 8,89% a carico del dirigente (7). Relativamente ai dirigenti assunti dal 1.1.2003, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, trova invece applicazione l’aliquota IVS vigente nel F.P.L.D. (8).

E’ inoltre dovuto il contributo aggiuntivo - introdotto dall’art. 3 ter della legge n. 438/1992 a totale carico del dirigente - in misura pari all’1% della quota eccedente l’importo della prima fascia pensionabile (5).


Per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, l’ultimo periodo del comma 3 del’art. 42  della legge 289/2002, conferma l’applicazione della normativa già vigente presso il soppresso INPDAI.

Sul versante contributivo, ciò comporta che il contributo dovuto a garanzia del  T.F.R., precedentemente  amministrato dall’INPDAI ,  resta confermato nella misura dello 0,40% e affluirà al separato fondo all’uopo costituito.

Tale disposizione opera nei confronti di tutti i dirigenti industriali compresi quelli  assunti dall’1.1.2003 per i quali la contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D..   

Nulla è cambiato relativamente alle contribuzioni minori già versate all’INPS.

 

4.      Versamento e denuncia dei contributi.

Ad integrazione di quanto già precisato (9) si fa presente che, a  decorrere dal 1° gennaio 2003, le aziende industriali che assumeranno dirigenti non dovranno più denunciarne il rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal soppresso Ente ma provvederanno alla denuncia con il mod. DM10/2 secondo le modalità INPS e alla successiva costituzione della posizione individuale attraverso la prevista dichiarazione di mod. 770.

Parimenti non dovrà essere comunicata la cessazione del rapporto di lavoro né il trasferimento del dirigente all’estero o il suo rientro.

Eventuali comunicazioni comportanti l’apertura di apposita posizione contributiva per dirigenti occupati all’estero, dovranno essere rivolte alla Sede INPS competente per territorio.

 

4.1 Versamenti e denunce  relativi al periodo di paga dicembre 2002.

Come già reso noto (9) i pagamenti dei contributi relativi al periodo di paga “dicembre 2002” e le relative denunce mensili dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di gennaio 2003 (per le aziende che si avvalgono della trasmissione telematica del modello GV/EURO entro il 31 gennaio) utilizzando la modulistica in uso per l’INPDAI ed in particolare, riportando sul  modello F24 – sezione altri enti – il codice di posizione INPDAI ed il periodo di riferimento.

 

4.2 Versamenti e denunce a partire dal periodo di paga gennaio 2003.

A decorrere dal periodo paga “gennaio 2003”, i versamenti dei contributi  relativi alle posizioni di tutti i dirigenti  industriali, sono effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS – indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate fino al 31.12.2002  per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo “DM10”.

 

Si  illustrano di seguito gli adempimenti a carico delle Sedi e a carico dei datori di lavoro a decorrere dal gennaio 2003.

 

 

 

4.2.1 Adempimenti a carico delle Sedi.

Alle posizioni aperte alle aziende industriali inquadrate con CSC 1XXXX nessuna modifica deve essere apportata.

Le Sedi, invece, provvederanno a contraddistinguere le particolari posizioni contributive, già aperte in rami diversi dall’industria (7XXXX e 6XXXX) per dirigenti assicurati ai fini pensionistici all’ex INPDAI, con il codice di autorizzazione “9U” che, dal 1.1.2003, assume il significato di “posizione per dirigenti ex INPDAI” .

Dalla medesima data i codici di autorizzazione 1A e 8F precedentemente assegnati dovranno essere eliminati.

 

Per le posizioni inquadrate nel ramo 20102 (Aziende speciali non costituite in S.p.A. ed Enti pubblici economici) in linea di principio non è necessario aprire una separata posizione assicurativa.

I dirigenti ex INPDAI saranno indicati con il codice “300”, i nuovi assunti con il codice “900” mentre i dirigenti iscritti all’INPDAP continueranno ad essere indicati con il codice “360”  .

Ovviamente sarà attribuito anche il relativo codice di autorizzazione della serie “6”.

 

Per particolari  posizioni vedi il successivo punto 5.

 

4.2.2 Modalità operative di compilazione del mod. DM10/2.

A decorrere dal gennaio 2003, per l'assolvimento della ordinaria contribuzione dei dirigenti industriali, i datori di lavoro opereranno come segue:

-         calcoleranno i contributi IVS e TFR unitamente alle altre “contribuzioni minori”;

-         riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, facendolo precedere da uno dei seguenti codici qualifica:

 

Cod. Qual.

Dirigenti interessati

3

Dirigenti a tempo pieno già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

300P

Dirigenti part-time già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

9

Dirigenti a tempo pieno assunti dall'1.1.2003 iscritti al FPLD

900P

Dirigenti part-time assunti dall'1.1.2003 iscritti al FPLD

 

Si osserva che, per l’individuazione dei dirigenti industriali iscritti al F.P.L.D., si è reso necessario l'istituzione del nuovo codice qualifica "9" avente il significato di "dirigente industriale iscritto al F.P.L.D.". 

 

-        Massimale art. 2, comma 18 della legge 8.8.1995, n. 335.

Come in precedenza evidenziato, a decorrere dal 1.1.2003, é soppresso il massimale previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 181/1997.

Continua invece a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Quest'ultima, come noto,  ha introdotto un massimale annuo sulla contribuzione pensionistica dei lavoratori privi di anzianità contributiva che, dal 1° gennaio 1996, si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie ovvero per i lavoratori optanti (3).

Ciò determina la non assoggettabilità a contribuzione pensionistica della retribuzione eccedente il citato tetto.

Si ricorda, infine, che il massimale, pari per l’anno 2003 a € 80.391,00, presenta le seguenti caratteristiche:

-         non è mensilmente frazionabile;

-         è annualmente rivalutabile sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

Al momento del superamento del massimale, per il versamento dei “contributi minori” (compreso quello di finanziamento del Fondo di garanzia per il TFR) i datori di lavoro utilizzeranno il codice tipo contribuzione "98", da indicare in un rigo in bianco dei quadri “B/C”,  facendoloprecedere dalle qualifiche:

 

Cod. Qual.

Dirigenti interessati

3 (398)

iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

9 (998)

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

 

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell’anno solare, possono rendersi necessarie operazioni di conguaglio.

A tal fine, per il recupero del contributo IVS versato sulla parte eccedente il massimale annuo ex art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, i datori di lavoro provvederanno ad indicare l'importo a credito utilizzando i seguenti codici del quadro D del mod. DM10/2:

 

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

L953

Rec.contr.IVS su massimale per Dirigenti ex INPDAI

iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

L952 *

Rec.contr.IVS su massimale

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

  * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

-        Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438).

Per l'esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS dovuto dal dirigente sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, dovranno essere utilizzati i seguenti codici dei quadri “B/C” del mod. DM10/2:

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

M960

Art.3 ter L.438/92 dirigenti ex INPDAI

iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

M950 *

Art.3 ter L.438/92

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

           * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

In entrambi i casi nessun dato dovrà essere riportato nella casella "giornate".

 

Si rammenta che, per i dirigenti nei cui confronti opera il massimale di cui all'art. 2 comma 18 della legge 335/1995, il contributo in questione è  dovuto entro i limiti del massimale stesso.

 

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell’anno solare, possono rendersi necessarie operazioni di conguaglio.

A tal fine le aziende opereranno come segue:

-  per i versamento del contributo aggiuntivo dell’1% a carico del dirigente, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei seguenti codici dei quadri “B/C” del mod. DM10/2:

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

M952

cong.contr.agg.vo 1% dirigenti ex INPDAI

iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

M951 *

cong.contr.agg.vo 1%

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

          * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "n. dipendenti",  "n. giornate" e "retribuzioni".

 

-  per il recupero del contributo aggiuntivo dell’1% trattenuto in eccedenza al dirigente, i datori di lavoro riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere da uno dei seguenti codici:

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

L954

Rec.contr.agg.vo 1% Dirigenti ex INPDAI

iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

L951 *

Rec.contr.agg.vo 1%

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

          * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

- Contributo di solidarietà 10% art. 9bis legge 166/1991 e art. 12 del D.lgs 124/1993, recepiti nell’art. 6 del D.lgs 314/1997.

Le norme in questione  prevedono  un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro sulle somme versate o accantonate a carico dello stesso datore di lavoro a Fondi, Casse o Gestioni finalizzati ad interventi di tipo assistenziale e previdenziale ovvero destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare. 

Per il versamento del contributo in argomento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici dei quadri “B/C” del modello DM10/2:

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

M940

art.9bis L.  166/1991 dirigenti  ex INPDAI

iscritti all’INPDAI al 31.12.2002

M900  *

art.9bis L. 166/1991

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

       * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

In entrambi i casi nessun dato dovrà essere riportato nella casella “giornate”.

 

- Contributi di solidarietà ex Decreto Legislativo n. 579/1995.

In attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 ha disciplinato il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l’importo del massimale annuo contributivo e pensionabile previsto dalla medesima legge, destinata al finanziamento della previdenza pensionistica complementare.

Su dette somme è dovuto un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro e del 2% a carico lavoratore (10).

Per l’esposizione dei contributi in questione dovranno essere utilizzati i seguenti codici dei quadri “B/C” del mod. DM10/2:

 

Contributo a carico del datore di lavoro (10%)

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

M941

Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI

iscritti all’INPDAI al 31.12.2002

M920 *

Ctr. 10% Dlgs 579/95

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

        * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

   

Contributo a carico del lavoratore (2%)

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

M942

Ctr. 2% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI

iscritti all’INPDAI al 31.12.2002

M921 *

Ctr. 2% Dlgs 579/95

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

         * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

In entrambi i casi nessun dato dovrà essere riportato nella casella “giornate”.

 

 

 

 

- Contributo di solidarietà 10%  sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge  23.5.97, n. 135

Sulle erogazioni soggette al  regime di decontribuzione (6)è dovuto un contributo di solidarietàdel 10%a carico del datore di lavoro.

L’importo del contributo dovrà essere esposto con i seguenti codici dei quadri “B/C” del modello DM10/2:

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

M970

Ctr. 10% L.135/97 dirigenti ex INPDAI

iscritti all’INPDAI al 31.12.2002

M930 *

Ctr. 10% L.135/97

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

           * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

In entrambi i casi nessun dato dovrà essere riportato nella casella “giornate”.

 

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell’anno solare, possono rendersi necessarie operazioni di conguaglio.

A tal fine le aziende opereranno come segue:

- per il versamento del contributo di solidarietà del 10%, i datori di lavoro provvederanno a riportare il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri “B/C” del mod. DM10/2, facendolo precedere da uno dei seguenti codici:

 

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

M932

cong.contrib.solid.10% dirigenti ex INPDAI

iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

M931 *

cong.contrib.solid.10%

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

        * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

Nessun dato dovrà essere  indicato  nelle caselle "n. dipendenti", "n. giornate" e "retribuzioni".

- per il recupero del contributo di solidarietà del 10%, i datori di lavoro provvederanno a riportare il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere da uno dei seguenti codici:

 

Codice

Descrizione

Dirigenti interessati

L933

cong.contrib.solid.10% dirigenti ex INPDAI

iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

L931 *

cong.contrib.solid.10%

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

          * codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

- Assunzioni agevolate.

§         Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997.

Ai fini dell'applicazione, per un periodo di 12 mesi, della riduzione del 50%  della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore), prevista dall'art. 20 della legge n. 266/1997, i datori di lavoro opereranno come segue:

-         calcoleranno le contribuzioni IVS e TFR unitamente alle altre contribuzioni;

-         riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del modello DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "92" preceduto dai codici qualifica

 

Cod. Qual.

Dirigenti interessati

3 (392)

iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

9 (992)

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

 

L'importo a credito dell'impresa, pari al 50% della contribuzione (11), va indicato nel quadro “D” del mod. DM 10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. art. 20 L. 266/97" e dal previsto codice "R410”.

 

§         Sgravi part-time. Decreto interministeriale 12 aprile 2000.

I datori di lavoro, già autorizzati dall’INPDAI all’applicazione della riduzione triennale dell’aliquota contributiva prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 per le assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2000,  dovranno darne comunicazione alla competente Sede INPS per l'attribuzione del previsto codice di autorizzazione “2T”.

 

I dati relativi ai dirigenti interessati alla riduzione contributiva in argomento, dovranno essere indicati in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del modello DM10/2 con i seguenti codici:

 

Codice

Dirigenti interessati

300L

Dirigenti assunti a tempo indeterminato part-time con orario da 20 a 24 ore settimanali

300N

Dirigenti assunti a tempo indeterminato part-time con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali

300R

Dirigenti a tempo indeterminato part-time con orario superiore a 28 e fino  a 32 ore settimanali

 

La riduzione spettante deve essere esposta nel quadro “D” del modello DM10/2 con i seguenti codici importo:

 

Codice

Significato

L707 *

rid.contr.7% IVS ex DM 12/4/2000

L710 *

rid.contr.10% IVS ex DM 12/4/2000

L713 *

rid.contr.13% IVS ex DM 12/4/2000

                                          * codici già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti

 

 

- Articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto 23 marzo 2001. Rinuncia all’accredito dei contributi e posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità.

Come noto, nei confronti dei lavoratori che esercitano l’opzione di cui all’art.75, comma 1 della legge n. 388/2000, viene meno, per espressa previsione legislativa, l’obbligo del versamento della contribuzione pensionistica, per tutto il periodo di durata del contratto a tempo determinato stipulato (12).

Resta, invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme contributive.

Per il versamento della contribuzione diversa da quella pensionistica, dovrà essere utilizzato, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del modello DM10/2,  il codice tipo contribuzione "70",con il significato di “lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75 L.388/2000”,  preceduto da uno dei seguenti codici qualifica:

 

Cod. Qual.

Dirigenti interessati

3 (370)

iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

9 (970)

iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

 

5.      Particolarità

5.1 Aziende telefoniche ed elettriche.

-         Aziende telefoniche

Per l’assolvimento degli obblighi contributi riferiti ai dirigenti già iscritti all’INPDAI ovvero per i nuovi dirigenti assunti dal 1° gennaio 2003, le aziende telefoniche dovranno utilizzare la posizione contributiva contraddistinta dal  CSC 1.15.07 e dal codice di autorizzazione “4E”.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, siatterranno  alle disposizioni riportate al punto 4.2.2  della presente circolare.

La contribuzione pensionistica relativa ai lavoratori che, a seguito di promozione, conseguono la qualifica di dirigente, continuerà ad essere versata, nell’apposita evidenza contabile separata relativa all’ex fondo telefonici.

A tal fine continuerà ad essere utilizzata la posizione contributiva contraddistinta dal CSC 1.15.07.

 

-         Aziende elettriche

Per l’assolvimento degli obblighi contributi riferiti ai dirigenti già iscritti all’INPDAI ovvero per i nuovi dirigenti assunti dal 1° gennaio 2003, le aziende elettriche  dovranno utilizzare la posizione contributiva contraddistinta dal  CSC 1.14.01.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, siatterranno  alle disposizioni riportate al punto 4.2.2  della presente circolare.

La contribuzione relativa ai lavoratori che, a seguito di promozione, conseguono la qualifica di dirigente dovrà essere versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.), così come previsto per i nuovi dirigenti assunti dall’1.1.2003.

 

5.2 Gruppo Ferrovie dello Stato e aziende nate dallo scorporo.

Dal 1° gennaio 2003, per l’assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai dirigenti industriali dovrà essere richiesta  l’apertura di una apposita posizione contributiva contraddistinta dal CSC 2.01.02 e dal codice di autorizzazione “0K” e senza l’attribuzione del particolare codice di autorizzazione 4F (13).

Per le modalità di versamento si rimanda  al punto 4.2.2 della presente circolare.

 

5.3 Cooperative agricole legge 240/1984.

Come in più occasioni precisato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della legge 15.6.1984, n. 240, gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente alle dipendenze delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, "vengono validamente  effettuati" secondo la normativa dei dirigenti industriali (14).

Pertanto, a decorrere dal gennaio 2003, le cooperative in argomento, per l’assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai dirigenti, utilizzeranno la posizione contributiva già in uso  per il personale con qualifica di impiegato nonché per il versamento delle contribuzioni minori per i dirigenti, contraddistinta dal  CSC 5.01.02 e dal codice di autorizzazione “5R”.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive mod. DM10/2, le cooperative si atterranno alle modalità illustrate al punto 4.2.2 della  presente circolare.

Relativamente alle contribuzioni minori, si fa presente che, per i dirigenti in questione, la contribuzione a garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) viene validamente assolta  all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A).

 

5.4 Dirigenti operanti all'estero.

- Dirigenti operanti in  Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale.

Dal 1° gennaio 2003 gli obblighi contributivi riferiti ai dirigenti in questione dovranno essere assolti sulla posizione contributiva già utilizzata per il versamento delle “contribuzioni minori” e contrassegnata dal codice di autorizzazione  4C.

 

Ai fini della compilazione delle denunce contributive mod. DM10/2, i datori di lavoro si atterranno alle modalità illustrate al punto 4.2.2  della presente circolare.

 

Si ricorda che, nell’ambito del particolare regime assicurativo ex lege n. 398/1987, l’art. 4 prevede la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota  pensionistica.

Per il conguaglio dello sgravio spettante, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei  righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2.

L’importo della riduzione sarà indicato con il previsto codice S189.

 

- Dirigenti operanti in Paesi con i quali  vigono accordi parziali di sicurezza sociale.

Dal 1° gennaio 2003 gli obblighi contributivi riferiti ai dirigenti in questione dovranno essere assolti sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione  4Z, già utilizzata per il versamento delle “contribuzioni minori” dovute in base alla convenzione stipulata.

 

Per il versamento delle contribuzioni IVS e TFR, in precedenza assolte all’INPDAI, i datori di lavoro utilizzeranno i seguenti codici da riportare nei righi in bianco dei quadri “B/C” del mod. DM10/2:

 

Forme contributive

Codici

Dirigenti interessati

IVS

301E

Dirigenti iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

IVS

901E

Dirigenti iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

TFR

306E

Dirigenti iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

TFR

906E

Dirigenti iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

TFR

306C

Dirigenti iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

TFR

906C

Dirigenti iscritti al F.P.L.D. dal 1.1.2003

 

6.      Certificato CUD e dichiarazione 770 anno 2003.

Si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 58 del 21 marzo 2003.

 

7. Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile delle somme esposte dai datori di lavoro nei modelli DM 10/2 secondo le modalità indicate nei precedenti punti 4.2.2 e 5.4 si forniscono le seguenti istruzioni.

 

Dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31 dicembre 2002.

 

Per la rilevazione dei contributi IVS e dei contributi di solidarietà, di cui sopra è cenno, sono stati istituiti, nell'ambito della contabilità separata "FPY" istituita con messaggio 2003/0013/000034 del 31 gennaio 2003, i conti di seguito riportati.

 

-         Contributi IVS, compreso il contributo aggiuntivo ex art. 3-ter della legge n. 438/1992:

      FPY 21/110  - per i contributi di competenza degli anni precedenti;

      FPY 21/170 - per i contributi di competenza dell'anno in corso.

 

-         Contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 124/1993, recepiti nell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997:

FPY 21/127  - per la competenza degli anni precedenti;

      FPY 21/187  - per la competenza dell' anno in corso.

 

-         Contributo di solidarietàdi cui al D.Lgs. n. 579/1995:

       FPY 21/129  - per la competenza degli anni precedenti;

       FPY 21/189  - per la competenza dell'anno in corso.

 

-         Contributo di solidarietà di cui alla legge n. 135/1997:

      FPY 21/131, per la competenza degli anni precedenti;

      FPY 21/181, per la competenza dell'anno in corso.

 

     Ai suddetti conti vanno naturalmente imputate  anche le somme  a debito o a credito dei datori di

     lavoro derivanti da eventuali operazioni di conguaglio.

 

Dirigenti assunti a partire dal 1° gennaio 2003

 

Per tali dirigenti i contributi IVS e i contributi di solidarietà dovuti al FPLD - Gestione ordinaria - vanno imputati ai conti attualmente previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

Dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31 dicembre 2002 e dirigenti  assunti a partire dal 1° gennaio 2003

 

Gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi e dalle riduzioni di aliquote contributive nonché le contribuzioni minori afferenti sia i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31 dicembre 2002 che i dirigenti assunti a partire dal 1° gennaio 2003 vanno imputati ai conti attualmente esistenti che rilevano le somme di che trattasi riguardanti la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

L'unica eccezione è costituita dal contributo dello 0,40% per il finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, per il quale, stante la conferma dell'applicazione della normativa già vigente presso il soppresso INPDAI, viene prevista una rilevazione separata da quella relativa al contributo dovuto per la generalità dei lavoratori dipendenti mediante imputazione ai conti di nuova

istituzione PTO 21/110, per la competenza degli anni precedenti, e PTO 21/170 per la competenza dell'anno in corso.

 

Nell'allegato n. 5 vengono riportati tutti i suddetti conti di nuova istituzione.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

 

 


 

NOTE

1)  Vedi circolare  n. 44 del 26 febbraio 2003.

2) Massimale di 250 milioni dall’1.1.1997 rivalutato del costo vita, fissato, da ultimo,  per l’anno 2002 in € 143.105,99.

3) Massimale previsto per i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva anteriormente all’1.1.1996 ovvero per i lavoratori che,  ricorrendone i presupposti,  esercitino l’opzione per il sistema contributivo (vedi circolare n.  181 del 11 ottobre 2001).

(4) Vedi circolare n. 263 del 24 dicembre 1997.

(5) Vedi circolare n. 26 del 6 febbraio 2003.

(6) Vedi da ultimo circolare n. 178 del 12 dicembre 2002.

(7) L’aliquota è comprensiva anche dell’aliquota dello 0,50%  del contributo aggiuntivo  per miglioramenti pensionistici ex L. 297/82 che dovrà essere scorporata e portata in detrazione del TFR.

(8) Vedi circolare n. 23 del 3 febbraio 2003.

(9) Vedi circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del dicembre 2002.

(10) Vedi circolare n. 177 del 7 dicembre 1996  e riserva espressa al punto 2.2 della circolare n. 178 del 12 dicembre 2002.

(11) Vedi circolare n. 218 del 6 novembre 1997.

(12) Vedi circolare n. 118 del 30 maggio 2001.

(13)  Vedi circolare n. 91 del 11 maggio 2000  e n. 95 del 22 maggio 2002.

(14) Vedi circolare n. 267 del 17 dicembre 1984.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegato 1

 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002 - Suppl. Ordinario n. 240.

 

- Stralcio -

 

Art. 42.

(Confluenza dell’INPDAI nell’INPS)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, é soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all’INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione é effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il bilancio consuntivo per l’esercizio 2002 dell’ente soppresso di cui al comma 1 é deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all’evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali é uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l’importo della pensione é determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, é costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Il personale in servizio presso l’INPDAI alla data di soppressione dello stesso é trasferito all’INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l’ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

6. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, é integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

7. É autorizzato il trasferimento all’evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l’anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per l’attuazione dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell’effettivo trasferimento si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.


 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

 

 

 I N P D A I

 

 

DIREZIONE CENTRALE DELLA PREVIDENZA

                                              

 

Roma, dicembre 2002

 

 

Alle Aziende Industriali

                                                                                                                        Loro sedi

 

 

 

 

CIRCOLARE D.C.P. 02/XII/2 – DICEMBRE 2002

 

CONFLUENZA DELL’INPDAI NELL’INPS. LEGGE FINANZIARIA 2003

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL’INPS PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

 

 

 

PREMESSA

 

L’articolo 42 del disegno di legge n.2300-bis - Legge Finanziaria 2003 -  prevede la confluenza delle strutture e delle funzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con effetto dal 1.1.2003.

A decorrere dalla medesima data l’INPS subentrerà nei rapporti attivi  e passivi già facenti capo all’INPDAI ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i titolari di trattamenti pensionistici risulteranno automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).

Al fine di assicurare la più agevole modalità di svolgimento della transizione l’INPDAI e l’INPS hanno convenuto di adottare le iniziative che vengono di seguito precisate e che avranno valenza a decorrere dal 1.1.2003 fino a nuove disposizioni.

Si tratta, infatti, di prime istruzioni operative volte a garantire continuità all’azione amministrativa.

 

 

POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI

 

 

1. NUOVE ISCRIZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2003 le aziende industriali che assumeranno dirigenti dovranno denunciarne il rapporto di lavoro secondo le modalità proprie dell’INPS.

La disposizione deve intendersi riferita non solamente ai dirigenti di prima nomina ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI in quanto dirigenti presso aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda ovvero instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o altra azienda industriale.

 

 

2. DIRIGENTI ISCRITTI

I dirigenti iscritti all’INPDAI al 31.12.2002 risulteranno invece automaticamente assicurati alla gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata e saranno contraddistinti da una codifica informatica che ne individuerà la provenienza.

 

 

3. SOPPRESSIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 42 dell’emananda Legge Finanziaria 2003 le aziende dovranno determinare la misura dei contributi facendo riferimento all’intera retribuzione imponibile senza applicazione del massimale già previsto dall’art 3, comma7, del D.lgs.181/97. Resta invece confermato il massimale contributivo e pensionabile stabilito dall’art.2, comma 18, della Legge 335/95.

Le aliquote contributive ai fini pensionistici rimarranno invariate sia per la quota a carico del dirigente che per quella a carico dell’azienda.

 

 

4. CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il comma 3, ultimo periodo, del citato articolo 42 conferma l’applicazione della normativa vigente presso l’INPDAI per le prestazioni non pensionistiche. Pertanto, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, ciò comporta che il contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il TFR resta fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile.

Tale disposizione opera nei confronti di tutti i dirigenti di aziende industriali compresi quelli che saranno assunti dall’1.1.2003 per i quali la contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D.

 

 

VERSAMENTO E DENUNCIA DEI CONTRIBUTI

 

 

1. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA DICEMBRE 2002

I pagamenti dei contributi relativi al periodo di paga dicembre 2002 e le relative denunce mensili dovranno essere effettuati entro il 16 del mese di gennaio 2003 (per le aziende che si avvalgono della trasmissione telematica del modello GV/EURO il termine di denuncia è spostato al 31 gennaio) utilizzando la modulistica in uso per INPDAI ed in particolare, quanto al versamento, il modello F24 - sezione altri enti - riportando, come di consueto, il codice ente 0002, i codici contributivi INPDAI, il codice di posizione INPDAI ed il periodo di riferimento.

La denuncia mensile dovrà essere effettuata mediante invio (per via telematica oppure alla casella postale dedicata) del modello GV/EURO (che si ricorda essere solo modello di denuncia e non delega di pagamento) avendo cura di seguire le istruzioni di compilazione note.

 

 

2. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA GENNAIO 2003 E SUCCESSIVI - PAGAMENTI CORRENTI

I versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni di tutti i dirigenti in forza alle aziende industriali debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS – indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo “DM10”.

I contributi che devono essere versati con le modalità sopra indicate sono quelli che nella sezione INPDAI dell’F24 erano contraddistinti dai codici “SB e SC”.

       La denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi relativa ai versamenti in argomento deve essere effettuata con modello DM10/2 in sostituzione del modello GV/EURO.

 

 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE:

 

A)- Dirigenti già iscritti all'INPDAI alla data del 31.12.2002

I contributi  I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del previsto codice qualifica  "3"; tale procedura sarà seguita per tutti i dirigenti indipendentemente dalla classe di appartenenza "CP", "CM" e "RP".

Si rammenta che per i  dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS (32,70%).

Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il  codice tipo contribuzione "98" preceduto dalla qualifica "3" (398).

 

Per l'esposizione  del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente  sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il  codice di nuova istituzione "M960" da indicare nel  quadro B/C  del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art.3 ter L.438/92 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso.

 

Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997

Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "3" seguito dal codice tipo  contribuzione "92" (392), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto "R410".

 

Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale

Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "3", mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata unaapposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C.   

   

Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano  tramite  Casse)

L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M940" preceduto dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

 

Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95

L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M941" preceduto dalla dicitura  "Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

L'importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M942" preceduto dalla dicitura  "Ctr. 2% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

 

Contributo solidarietà sulle  erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23.5.97

L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M970" preceduto dalla dicitura  "Ctr. 10% L.135/97 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione

 

B)- Dirigenti assunti dalle aziende industriali a decorrere  dal 01.01.2003.

I contributi  I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del nuovo  codice qualifica  "9".

Si rammenta che per i  dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS (32,70%).

Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il  codice tipo contribuzione "98" preceduto dalla qualifica "9" (998).

 

Per l'esposizione  del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente  sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il previsto  codice  "M950" da indicare nel quadro B/C  del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso.

 

Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997

Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "9" seguito dal codice tipo  contribuzione "92" (992), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori  nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto "R410".

 

Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale

Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "9", mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata unaapposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C.  

   

Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano  tramite  Casse)

L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M900" preceduto dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

 

Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95

L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice  "M920" preceduto dalla dicitura  "Ctr.10% Dlgs 579/95" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

L'importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice  "M921" preceduto dalla dicitura  "Ctr. 2% Dlgs 579/95" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

 

Contributo solidarietà sulle  erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23.5.97

L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice "M930" preceduto dalla dicitura  "Ctr. 10% L.135/97" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione

 

3. VERSAMENTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI

I versamenti dei contributi relativi ad anni precedenti al periodo della denuncia debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS indicando come causale contributo “RC01” e come periodo di riferimento il mese e l’anno solare di riferimento.

      I contributi relativi a tale tipologia sono quelli corrispondenti ai codici già INPDAI “SA” e “SC” con il relativo anno di riferimento.

La denuncia dei dati retributivi e contributivi deve essere effettuata con modello DM10V in sostituzione del modello GV/EURO.

Il modello DM10V va compilato secondo le indicazioni che seguono.

Per le retribuzioni relative ad anni pregressi, e riguardanti la sezione già INPDAI "SA", devono essere indicati nei quadri B-C:

-         nel primo rigo in bianco , il codice BQ25 seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo IVS e dall'importo dei contributi dovuti;

-         nel secondo rigo in bianco, il codice BQ26, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo dello 0,40% destinato al TFR e dall'importo dei contributi dovuti.

-         nel terzo rigo in bianco, il codice CC24, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate al contributo di solidarietà, di cui alla sezione gia' INPDAI "SC", e dall'importo dei contributi dovuti.

 

4. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DI NATURA PARTICOLARE

     Per le sole contribuzioni di natura particolare, il versamento deve ancora essere effettuato utilizzando la sezione INPDAI dell’F24, mantenendo il codice 0002 per l’individuazione dell’Ente e il codice posizione azienda INPDAI.

Le causali contributo sono quelle utilizzate fino al 31/12/2002  corrispondenti ai codici usati nella sezione “F” del modello GV/EURO.

Si precisa che il mantenimento della sezione INPDAI nel modello F24 è provvisoria e che successivamente tutti i codici in uso verranno inseriti nella sezione INPS. Per le disposizioni in tal senso si rimanda a successiva circolare.

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                 (Dr.ssa M. Paola Di Giorgio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3

 

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Roma, 30-1-2003

Messaggio n. 9 - 2003

OGGETTO: art. 42 della Legge finanziaria 2003: confluenza dell’INPDAI nell’INPS. Imposizione contributiva dei

compensi variabili delle retribuzioni, di competenza del mese di dicembre 2002.

 

Si trascrive quanto di seguito riportato nel sito INPDAI relativamente alle modalità di imposizione contributiva dei compensi variabili delle retribuzioni dei dirigenti di azienda industriale, di competenza "dicembre 2002", erogati nel mese di "gennaio 2003".

IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA DEI COMPENSI VARIABILI DELLE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI D’AZIENDA INDUSTRIALE.

SOMME DI COMPETENZA DICEMBRE 2002 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2003

Le somme relative a parti variabili della retribuzione dei dirigenti d’azienda industriale già iscritti all’INPDAI, di competenza del mese di dicembre 2002, ma erogate nel mese di gennaio 2003, dovranno essere assoggettate a contribuzione secondo i criteri di seguito indicati.

Le disposizioni in argomento dovranno essere applicate sia al personale cessato al 31.12.2002 che a quello in servizio al 1.1.2003.

In particolare, i compensi di cui trattasi devono:

- essere assoggettati al regime contributivo INPDAI vigente a dicembre 2002 con applicazione delle previste aliquote contributive e nei limiti del massimale contributivo e pensionabile (pari ad euro143.105,99 )

- essere collocati temporalmente sempre nell’anno 2002 (e quindi riportati nei modelli CUD e 770 riferiti all’anno di competenza)

- non essere aggiunti alla retribuzione di "gennaio 2003" denunciata con il DM10 i cui contributi vengono versati nella sezione INPS del mod. F24, ma “regolarizzati” con F24 sezione INPDAI indicando la causale contributo “VP” e periodo di riferimento “dicembre 2002”.

Non è richiesta la compilazione del modello GV/EURO.

Tale regola dovrà essere seguita esclusivamente per il mese di gennaio 2003.

Il versamento dei contributi relativi ad eventuali compensi dell’anno 2002 erogati a decorrere dal mese di febbraio 2003 dovrà essere invece effettuato utilizzando la sezione INPS del modello F24 con indicazione del codice RC01; la denuncia dei dati retributivi e contributivi dovrà essere presentata con il modello DM10V. Le variazioni retributive saranno denunciate nel modello 770 del 2002 ove ancora possibile l’inserimento della variazione ovvero denunciate con invio del modello 770/VIG."

 

IL DIRETTORE CENTRALE

CRACA

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4

 

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Roma, 30-1-2003

Messaggio n. 11 - 2003.

 

OGGETTO: Art.42 della legge finanziaria 2003: confluenza dell’INPDAI nell’INPS. Imposizione contributiva dei compensi variabili delle retribuzioni di competenza del mese di dicembre 2002. Ulteriori precisazioni.

Ad integrazione delle istruzioni contenute nella nota INPDAI portata a conoscenza con il messaggio n.000009 del 24 gennaio 2003, si precisa quanto segue.

Le aziende che si avvalgono delle disposizioni di cui alla delibera del C.A. n.5 del 26.3.93 per l'assoggettamento alle contribuzioni minori dei compensi variabili delle retribuzioni dei dirigenti d’azienda industriale già iscritti all’INPDAI, di competenza del mese di dicembre 2002, ma erogate nel mese di gennaio 2003, dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- separeranno i compensi variabili di dicembre 2002, dalle retribuzioni di competenza del mese di gennaio 2003 da indicare con la qualifica "3" in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2;

- riporteranno i relativi importi i in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendoli precedere dalla dicitura "ctr.minori dirig. " e dal codice di nuova istituzione "A300".

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti” e “numero giornate”. L'importo delle retribuzioni di cui al codice A300 sarà incluso nelle partite esposte con il codice "A000".

Le sistemazioni di cui sopra potranno essere effettuate entro il giorno16 del terzo mese successivo all'emanazione delle presenti disposizioni.

 

DIRETTORE CENTRALE

CRACA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Allegato n. 5

 

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

FPY 21/110

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

 

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.PER DIRIG.INDUSTR.DA AZ.CON DM 5.2.69-A.P.

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

FPY 21/127

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991 dovuto per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

 

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.SOLID.DIR.IND.ART.9 BIS L.166/91DA AZ.DM-A.P.

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

FPY 21/129

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributo di solidarietà su somme destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 579/1995 dovuto per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

 

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.SOLID.DIR.IND.ART.1 D.LGS.579/95 DA AZ.DM-A.P.

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

FPY 21/131

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributo di solidarietà sulle erogazioni correlate ai risultati aziendali di cui all'art. 5, comma 3, del D.L. n. 295/1996 e successivi dovuto per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

 

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.SOLID.DIR.IND.ART.5 D.L.295/96 DA AZ.DM-A.P.

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

FPY 21/170

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso

 

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.PER DIRIG.INDUSTR.DA AZ.CON DM 5.2.69-A.C.

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

FPY 21/181

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributo di solidarietà sulle erogazioni correlate ai risultati aziendali di cui all'art. 5, comma 3, del D.L. n. 295/1996 e successivi dovuto per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso

 

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.SOLID.DIR.IND.ART.5 D.L.295/96 DA AZ.DM-A.C.

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

FPY 21/187

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991 dovuto per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso

 

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.SOLID.DIR.IND.ART.9 BIS L.166/96 DA AZ.DM-A.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

FPY 21/189

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributo di solidarietà su somme destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 579/1995 dovuto per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.SOLID.DIR.IND.ART.1 D.LGS.579/95 DA AZ.DM-A.C.

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

PTO 21/110

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

 

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.PER DIRIG.INDUSTR.DA AZ.CON DM 5.2.69-A.P.

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

 

 

Codice conto

PTO 21/170

 

 

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso

 

 

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.PER DIRIG.INDUSTR.DA AZ.CON DM 5.2.69-A.C.