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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 14972 del 11-4-2005.htm
  
  


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Roma, 11-4-2005
 
 
 
Messaggio n.  14972
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:
Liquidazione pensioni per posizioni con contribuzione acquisita presso il soppresso fondo elettrici e il soppresso Inpdai
 
 
Sono pervenute dalle sedi della periferia alcune richieste di chiarimenti circa il calcolo di pensione per posizioni con contribuzione acquisita presso il soppresso fondo elettrici e il soppresso Inpdai.
 
L'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16.9.1996, n.562, ha abrogato, per i lavoratori iscritti al fondo elettrici che passano alla categoria dei dirigenti successivamente al 15 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art.17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che aveva a sua volta sostituito il terzo e quarto comma dell'art.12 della legge 17 marzo 1965, n. 144.
Inoltre l’art.42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto la soppressione dell’Inpdai con effetto dal 1 gennaio 2003 e l’iscrizione, dalla medesima data, all’assicurazione generale obbligatoria dei titolari di conti assicurativi presso il predetto istituto.
 
Per quanto sopra:
A)
  
Per i lavoratori iscritti al soppresso fondo elettrici entro il 15 novembre 1996, in caso di periodi di contribuzione esistenti sia presso il predetto fondo sia presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti per posizioni provenienti dal soppresso Inpdai, il conseguimento del diritto a pensione si ottiene in regime di cumulo dei due periodi di contribuzione. La liquidazione della prestazione avviene in misura proporzionale ai periodi di anzianità contributiva conseguiti presso le due gestioni. E’ possibile anche, qualora ne sussistano i requisiti, la liquidazione della pensione in forma autonoma a carico di una delle due gestioni, senza pertanto necessità di cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, con attribuzione di un pro – rata di pensione a carico dell'altra gestione.
In entrambi i casi continua ad applicarsi l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408 che dispone a favore dei lavoratori cessati dal servizio, o passati alla categoria dei dirigenti conservando l’iscrizione al fondo elettrici ai sensi dell’art.28 della legge 293/56, che le prestazioni a carico del fondo elettrici vengano liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio o al passaggio nella categoria di dirigente.
 
B)
              
Per gli iscritti al soppresso fondo elettrici dal 16 novembre 1996, continua a trovare applicazione il cumulo dei periodi contributivi maturati presso le due gestioni previdenziali al fine di conseguire il requisito per il diritto al trattamento pensionistico con liquidazione proporzionale della prestazione. In questo secondo caso il calcolo della prestazione deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite in quanto non più applicabile l’art.2 della legge 408/75. Tale articolo non trova infatti applicazione per i lavoratori cessati dal servizio o passati alla categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del dello stesso decreto 562/1996 (art.3, comma 10).
 
Ovviamente rimane in vigore la possibilità per gli iscritti al soppresso fondo elettrici di trasferire la posizione assicurativa costituita presso lo stesso soppresso fondo nell’ago, in applicazione dell’art.6 della L.29/79, a domanda degli iscritti o dei loro superstiti come previsto dall’art.3, comma 10, del citato decreto 562/96 (vedi messaggio 432 del 29.12.2003).
 
la quota di pensione a carico del soppresso fondo elettrici e la quota a carico del soppresso Inpdai dovranno essere liquidate distintamente, utilizzando le normali procedure già in uso per il calcolo di queste due categorie di pensione.
 
 
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