Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 14972 del 11-4-2005.htm
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Roma,
11-4-2005
Messaggio
n. 14972
OGGETTO:
Liquidazione pensioni per posizioni con contribuzione acquisita
presso il soppresso fondo elettrici e il soppresso Inpdai
Sono pervenute dalle
sedi della periferia alcune richieste di chiarimenti circa il calcolo di
pensione per posizioni con contribuzione acquisita presso il soppresso fondo
elettrici e il soppresso Inpdai.
L'art. 3, comma 10, del
decreto legislativo 16.9.1996, n.562, ha abrogato, per i lavoratori iscritti
al fondo elettrici che passano alla categoria dei dirigenti successivamente
al 15 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art.17
della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che aveva a sua volta sostituito il
terzo e quarto comma dell'art.12 della legge 17 marzo 1965, n. 144.
Inoltre l’art.42 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto la soppressione dell’Inpdai con
effetto dal 1 gennaio 2003 e l’iscrizione, dalla medesima data,
all’assicurazione generale obbligatoria dei titolari di conti assicurativi
presso il predetto istituto.
Per quanto sopra:
A)
Per i lavoratori iscritti al soppresso fondo
elettrici entro il 15 novembre 1996, in caso di periodi di contribuzione
esistenti sia presso il predetto fondo sia presso il fondo pensioni
lavoratori dipendenti per posizioni provenienti dal soppresso Inpdai, il
conseguimento del diritto a pensione si ottiene in regime di cumulo dei due
periodi di contribuzione. La liquidazione della prestazione avviene in misura
proporzionale ai periodi di anzianità contributiva conseguiti presso le due
gestioni. E’ possibile anche, qualora ne sussistano i requisiti, la
liquidazione della pensione in forma autonoma a carico di una delle due
gestioni, senza pertanto necessità di cumulo dei rispettivi periodi di
contribuzione, con attribuzione di un pro – rata di pensione a carico
dell'altra gestione.
In entrambi i casi
continua ad applicarsi l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408 che dispone
a favore dei lavoratori cessati dal servizio, o passati alla categoria dei
dirigenti conservando l’iscrizione al fondo elettrici ai sensi dell’art.28
della legge 293/56, che le prestazioni a carico del fondo elettrici vengano
liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un
lavoratore in attività di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle
che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio o
al passaggio nella categoria di dirigente.
B)
Per gli iscritti al
soppresso fondo elettrici dal 16 novembre 1996, continua a trovare
applicazione il cumulo dei periodi contributivi maturati presso le due
gestioni previdenziali al fine di conseguire il requisito per il diritto al
trattamento pensionistico con liquidazione proporzionale della prestazione.
In questo secondo caso il calcolo della prestazione deve essere effettuato
sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite in quanto non più
applicabile l’art.2 della legge 408/75. Tale articolo non trova infatti
applicazione per i lavoratori cessati dal servizio o passati alla categoria
dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del dello stesso
decreto 562/1996 (art.3, comma 10).
Ovviamente rimane in
vigore la possibilità per gli iscritti al soppresso fondo elettrici di
trasferire la posizione assicurativa costituita presso lo stesso soppresso
fondo nell’ago, in applicazione dell’art.6 della L.29/79, a domanda degli
iscritti o dei loro superstiti come previsto dall’art.3, comma 10, del citato
decreto 562/96 (vedi messaggio 432 del 29.12.2003).
la quota di pensione a
carico del soppresso fondo elettrici e la quota a carico del soppresso Inpdai
dovranno essere liquidate distintamente, utilizzando le normali procedure già
in uso per il calcolo di queste due categorie di pensione.
IL
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