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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 20 del 04-01-2018


Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 04-01-2018
Messaggio n. 20
OGGETTO:
Legge di bilancio 2018; calendario dei pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, delle rendite vitalizie dell'INAIL; novità sul pagamento pensioni al primo giorno bancabile del mese.
 
 
1.   Premessa
 
Come è noto l’art. 3, comma 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, aveva modificato l’art. 1 comma 302 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, già sostituito dall’art. 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 in tema di data di pagamento delle pensioni, stabilendo che i pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS erano effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, prevedendo, da ultimo, che a partire dal 2018, la decorrenza del regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici e assistenziali, sarebbe stata il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Per la rata di gennaio di ogni anno il pagamento era rimasto stabilito al secondo giorno bancabile del mese.
 
2.  
Legge di bilancio 2018. Nuovo Calendario dei pagamento delle pensioni a partire dall’anno 2018
 
Questo regime è stato profondamente modificato con la legge di bilancio 2018.
 
Infatti, l’art. 1, comma 184 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) ha modificato l’art. 1, comma 302 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 stabilendo un nuovo calendario a regime da gennaio 2018 ed, in particolare, che “
a decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative,
fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile
”.
 
Pertanto, a partire dal 2018, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL saranno effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento
, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione sarà ancora eseguita il secondo giorno bancabile.
 
Si riporta, di seguito, il calendario mensile dei pagamenti.
 
Tab.1  Calendario del primo giorno lavorativo per il pagamento dei ratei pensionistici 2018
Mese
Poste Italiane
   
Istituti di Credito
 
 
       
     
Gennaio
3
3
Febbraio
1
1
Marzo
1
1
Aprile
3
3
Maggio
2
2
Giugno
1
1
Luglio
2
2
Agosto
1
1
Settembre
1
3
Ottobre
1
1
Novembre
2
2
Dicembre
1
3
 
Le date valuta indicate operano:
per i pagamenti mensili ai beneficiari di tutte le prestazioni;
per i pagamenti a terzi di quote di pensione;
per le prime liquidazioni delle prestazioni di accompagnamento all’esodo di cui all’art 4 comma 2 della legge n. 92 del 2012 e art. 1 comma 160 della legge n.205/2017 e delle pensioni in totalizzazione con Enti e Casse diversi da INPS, per le quali, oltre a disporre il pagamento in favore del beneficiario, è necessario anche quantificare la provvista a carico di soggetti diversi da INPS ai quali fa capo l’onere pensionistico.
 
                                                                        
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato