Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 25374 del 19-10-2007.htm
Direzione Centrale
delle Entrate contributive
Roma, 19-10-2007
Messaggio n. 25374
OGGETTO:
DM 28
marzo 2007. Ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate della
contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani, nonché determinazione della contribuzione relativa all’indennità
di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Come noto,
la legge finanziaria 2007
(1)
ha introdotto significative
modifiche contributive e previdenziali in materia di apprendistato.
Con effetto
sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, infatti,
la norma ha previsto la rideterminazione - in misura complessivamente pari al
10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – della contribuzione
dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani.
Con la
medesima decorrenza - ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato -
sono state altresì estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera
di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori
subordinati.
Sulla
materia sono state fornite istruzioni con la
circolari
n.22 del 23 gennaio 2007 e
n.43
del 23 gennaio 2007 alle quali si rinvia per tutti gli aspetti di
carattere normativo e di prassi.
La
ripartizione alle varie gestioni previdenziali della contribuzione dovuta,
con riguardo anche a quella utile per il finanziamento della prestazione di
malattia, è stata quindi affidata ad apposito decreto ministeriale.
Il DM
Lavoro/Economia del 28 marzo 2007 - in corso di pubblicazione sulla G.U.
(2)
– dando attuazione alla previsione di cui al comma 773
della legge n.296/2006, ha provveduto a ripartire alle gestioni interessate
la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti dal 1
gennaio 2007, nonché a determinare la misura della contribuzione di
finanziamento dell’indennità economica di malattia nelle misure di seguito
indicate:
Voci contributive
%
FPLD
9,01
Cuaf
0,11
Malattia
0,53
Maternità
0,05
INAIL
0,30
Totale
10,00
Si ricorda
che
,
per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a nove, l’aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione
dell’anno di vigenza del contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno e di 7 punti percentuali per quelli
maturati nel secondo anno di contratto.
All’aliquota
a carico del datore di lavoro deve poi essere aggiunta la quota dovuta
dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione
a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n.
296/2006, è stabilita nella misura del 5,84% da “gennaio 2007”.
Si precisa,
da ultimo, che la ripartizione del carico contributivo datoriale del 10%,
come sopra individuata, interessa esclusivamente i rapporti di apprendistato.
I lavoratori agevolati - indicati al punto 2 della citata circolare
n.22/2007- con riferimento ai quali, dal 1° gennaio 2007, ferma restando la
quota a carico del dipendente, trovano applicazione gli obblighi contributivi
in misura pari a quella degli apprendisti, continuano, infatti, ad essere
tutelati - in base al settore di attività - dall'intervento della gestione ex
articolo 37 della legge n.88/1989.
Luigi
Ziccheddu
Direttore
centrale
(1)
Legge 27 dicembre 2006, n.296
(2)
Cfr. comunicato del Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale pubblicato nella GU n.161 del 13 luglio 2007