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Messaggio numero 4844 del 28-12-2018


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 28-12-2018
Messaggio n. 4844
OGGETTO:

Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. “Durc  On Line”

   

 

L’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, è stato integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, con la previsione che disciplina il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al DM 30 gennaio 2015, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

 

In particolare, la lettera f-bis) del citato comma 10 ha previsto che, a seguito della presentazione della dichiarazione, “si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”.

 

Pertanto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadi cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018.

 

Al fine di rendere più chiara l’applicazione della previsione di cui al citato articolo 54, si riepilogano di seguito i termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia.

 

A. Definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), avente ad oggetto i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016.

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate.

In caso di pagamento rateale, il contribuente doveva rispettare le seguenti date di scadenza:

  • per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l’anno 2018, la scadenza delle residue due rate era fissata nei mesi di aprile e settembre.

 

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 1, del decreto che ha disciplinato la c.d. rottamazione-bis (D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, ovvero avevano pagato in ritardo le rate scadute a luglio e settembre 2017, consentiva di rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente avrebbe dovuto rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente della Riscossione.

 

B. Definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis), avente ad oggetto i seguenti carichi:

 

1)    carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate con le seguenti scadenze:

 

  • per l’anno 2018, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio;

 

2)    carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non compresi, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193/2016, nella c.d. prima rottamazione;

3)    carichi oggetto di piani di dilazione concessi dall’Agente della Riscossione e in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla prima definizione agevolata per assenza di regolarità dei pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, purché regolarizzate entro il 31 luglio 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 comportava la mancata ammissione dell’istanza di definizione agevolata.

 

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le ipotesi sub 2) e 3) è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:

 

  • per l’anno 2018, nei mesi di ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio.

 

 

C. Definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. rottamazione-ter), avente ad oggetto i seguenti carichi:

 

1) i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della c.d. prima rottamazione per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste.

 

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:

 

  • per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
  • a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;

 

2)    i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018[1].

 

L’intervenuto adempimento ammette i contribuenti al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive con scadenza, a decorrere dall’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata.

Per quanto riguarda gli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste sulla validità dei Documenti formati con esito regolare ai fini del loro annullamento, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 80 del 2 maggio 2017, si ribadisce che l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste. Infatti, il comma 2 dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ha stabilito che, “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute”, i “Durc on Line”, rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

 

L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato per tutti i Documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 aprile 2017 sulla base delle singole fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni e avuto riguardo alle scadenze previste per ciascuna di esse.

 

Con riguardo alla posizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata disciplinata dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), il mancato tempestivo ed integrale versamento delle rate del piano di definizione ha comportato la decadenza dal beneficio e conseguentemente l’annullamento degli eventuali “Durc on Line” per i quali l’attestazione della regolarità aveva come presupposto il medesimo procedimento di definizione agevolata. Pertanto, in assenza di altre forme di regolarizzazione, le richieste di verifica della regolarità successive alla decadenza dal beneficio devono essere definite con l’attestazione dell’irregolarità.

 

Tuttavia, in considerazione della circostanza che, come specificato al precedente punto C., possono aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito alla prima rottamazione e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.

 

Relativamente alle posizioni dei contribuenti beneficiari della c.d. rottamazione-bis, prevista dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dovrà essere verificata la sussistenza della condizione di regolarità nei versamenti alle previste date di scadenza fissate dalla legge e riepilogate al punto B. In particolare, in caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 dovrà essere verificata l’avvenuta regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una rimissione in termini per il contribuente.

In assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva. Ciò in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter. Ricorrendo tale circostanzai documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.

 

 

  Il Direttore Generale Vicario  
  Vincenzo Damato  


 

[1] L’art. 3, comma 23, del 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che “[…] i debiti  relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle  previsioni  del  comma  21  non  possono  essere definiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo   e   la  dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai  sensi  del comma 5 è improcedibile”.