960119 DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Circolare n. 1 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Procedura di pagamento delle prestazioni temporanee e pagamenti vari tramite Istituti di Credito, con scambio delle informazioni per via telematica. DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Roma, 2 gennaio 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 1 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI ALL. N. 4 OGGETTO: Procedura di pagamento delle prestazioni temporanee e pagamenti vari tramite Istituti di Credito, con scambio delle informazioni per via telematica. SOMMARIO: - Introduzione, dal 1 gennaio 1996, delle modalita' di pagamento con bonifico e allo sportello. - Rapporti con gli Istituti di Credito incaricati del servizio. - Riaccredito delle somme non riscosse dai beneficiari. - Rendicontazione. * * * * * Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.847 dell'11/07/1995, ha stabilito di estendere ai pagamenti delle prestazioni temporanee e pagamenti vari, da eseguire per via telematica, anche le modalita' del bonifico bancario e allo sportello. In relazione a cio' e' stata messa a punto apposita procedura telematica che sara' attiva dal 1 gennaio 1996. Le nuove modalita' di pagamento, integrano e, quindi, completano la procedura telematica di pagamento delle prestazioni temporanee attesa la necessita' di: - soddisfare le esigenze rappresentate in tal senso dalle forze sociali; - corrispondere nel migliore dei modi all'esigenza dell'utenza, la quale risulta, in modo molto piu' esteso rispetto al passato, titolare di conto corrente bancario; - ridurre, fin dove possibile, la circolazione degli assegni che, nei casi di incasso fraudolento del titolo, richiede fra l'altro tempi tecnici notevoli per la reiterazione del pagamento, frustrando cosi' le legittime aspettative del beneficiario per la tempestiva riscossione dell'importo. Pertanto, a partire dalla suddetta data del 1 gennaio 1996, le Sedi potranno confezionare i flussi telematici (lotti) in cui sono comprese una o piu' delle seguenti modalita' di pagamento: - con emissione e spedizione di assegni circolari o similari; - con bonifico; - con pagamento allo sportello. 1. SCELTA DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO La scelta della modalita' di pagamento e' effettuata dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di prestazione ed e' limitata a due sole forme espressamente indicate nel modulo di domanda: con assegno circolare o similare e con bonifico. Al riguardo sono state gia' impartite istruzioni dalla Direzione Centrale per le Prestazioni Temporanee con msg.n.35075 del 16/11/1995. Nel caso in cui la scelta riguardi la modalita' del bonifico, l'interessato dovra' indicare nell'apposito riquadro del modulo di domanda delle prestazioni le proprie coordinate bancarie di cui al successivo punto 1.2. La modalita' del pagamento allo sportello e' utilizzata dalle Sedi per particolari procedure di cui al successivo punto 1.3. 1.1. PAGAMENTI CON EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI O SIMILARI La gestione dei pagamenti a mezzo assegni circolari e' regolata dalla normativa in atto (cfr.circolare n.82 del 24/03/1995 - S.C.A.I.). 1.2. PAGAMENTI CON BONIFICO Nel caso di pagamento con bonifico l'interessato dovra' fornire all'Istituto le proprie coordinate bancarie. Tali dati saranno trasmessi alle Banche che svolgono il servizio di pagamento delle prestazioni temporanee congiuntamente al flusso telematico per l'accredito sul conto corrente bancario, prescelto dal beneficiario presso una qualunque Azienda di Credito operante sul territorio nazionale (per i pagamenti all'estero rimangono invariate le modalita' contenute nella richiamata circolare 82 del 24/03/1995). Le coordinate bancarie comprendono le seguenti specifiche informazioni da rilevare, a cura dell'interessato, dall'estratto conto o dal libretto degli assegni ovvero da richiedere all'agenzia della propria Banca: - il primo codice (costituito da una lettera) rappresenta il carattere di controllo dell'intero codice (CIN); - il secondo codice (di cinque caratteri numerici) rappresenta il codice identificativo della Banca (codice ABI); - il terzo codice (di cinque caratteri numerici) rappresenta il codice bancario dell'agenzia presso la quale il correntista detiene il conto (codice CAB); - il quarto codice (di massimo 12 caratteri alfanumerici) rappresenta il numero di conto corrente del correntista. Poiche' le procedure di liquidazione delle prestazioni eseguono in automatico il controllo dell'esattezza delle coordinate bancarie, nel caso in cui le stesse risultino errate, la Sede ordinera' il pagamento di cui trattasi con la modalita' dell'assegno, al fine di non ritardare l'erogazione della somma dovuta. In tale ipotesi, la Sede provvedera' ad informare l'interessato della variazione apportata alla modalita' del pagamento e invitera' l'interessato stesso a rettificare, per il futuro, le coordinate bancarie precedentemente fornite. Qualora le Banche, per qualsivoglia motivo (conto estinto, ecc.) siano nella impossibilita' di eseguire uno o piu' ordini di accredito impartiti dalle Sedi INPS provvederanno, come indicato nel testo dell'accordo (all.n.1) a riaccreditare alle Sedi INPS ordinanti l'importo non erogato. 1.3. PAGAMENTI ALLO SPORTELLO La modalita' di pagamento allo sportello deve essere utilizzata dalle Sedi per particolari casi che non comportano affollamento agli sportelli della Banca, ovvero per pagamenti per i quali e' prevista la raccolta di apposita quietanza (es. trattamento di fine rapporto, ecc.). La Banca presso la quale appoggiare il pagamento allo sportello non puo' essere scelta dal beneficiario, ma deve essere una tra quelle in rapporto di conto corrente con la Sede, autorizzata dall'Istituto a svolgere il servizio dei pagamenti con scambio delle informazioni per via telematica. L'informativa alla Banca della raccolta di quietanza deve avvenire con apposita avvertenza da riportare sul mod.IP6 bis. 2. RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO Tutte le Banche, attualmente incaricate dall'Istituto allo svolgimento del servizio di emissione assegni circolari o similari con scambio delle informazioni per via telematica (all.n.2), hanno accettato di implementare il servizio di cui trattasi con le nuove modalita' di pagamento. I rapporti tra l'INPS e le Banche, per la gestione della nuova procedura, sono riportati nel richiamato accordo (all.n.1), di seguito esplicitati. 2.1. MANDATI DI PAGAMENTO L'esecuzione da parte delle Banche delle disposizioni di pagamento, nell'ambito della modalita' comunicata nel flusso telematico, deve avvenire, salvo causa di forza maggiore, nell'ipotesi di: A) Emissione e spedizione di assegni circolari o similari: secondo le norme in atto. B) Bonifico: come segue. La Banca deve dar corso all'esecuzione dell'ordine entro e non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione del flusso telematico, dei modd.IP6 bis e dei fondi da parte dell'Agenzia della Banca in rapporto di conto con la Sede INPS ordinante. La valuta prefissata per il beneficiario deve essere compresa in uno dei quattro giorni suindicati. Al riguardo si ritiene utile precisare che per gli ordinativi di pagamento a mezzo assegno e con bonifico contenuti in uno stesso lotto, la data di emissione e spedizione dei titoli, da parte della Banca incaricata del servizio, deve corrispondere alla valuta prefissata da riconoscere ai beneficiari per l'accredito sul conto corrente dei pagamenti disposti con bonifico. I pagamenti disposti con bonifico verranno addebitati alla Sede INPS ordinante con le seguenti valute: - giorno lavorativo bancabile precedente a quello della valuta accordata al beneficiario, per bonifici a cliente della stessa Azienda di Credito; - due giorni precedenti a quello della valuta per il beneficiario, anticipando al primo giorno lavorativo bancabile qualora il detto secondo giorno antecedente risultasse non lavorativo per le Banche, per bonifici a cliente di altra Azienda di Credito. Qualora l'operazione di bonifico avvenga con l'intervento del "tramite operativo" della Banca ordinante e/o della Banca destinataria, e' prevista, inoltre, a favore del "tramite operativo" la commissione per i "bonifici e gli incarichi di pagamento di importo non rilevante" stabilita dagli accordi interbancari nella misura indicata al successivo punto 3. L'addebito della predetta commissione sara' effettuato, a cura della Banca in rapporto di conto con l'INPS, alla Sede che ha disposto il pagamento. La Banca provvede ad inviare al beneficiario - ancorche' il bonifico venga effettuato per il tramite di altra Azienda di credito - apposito avviso, come da fac-simile allegato (all.n.3), contenente tra l'altro la Sede INPS ordinante, la causale del pagamento e la valuta di accreditamento. In caso di disposizione di pagamento con bonifico a favore di beneficiario risultato successivamente deceduto, la Banca fornira' all'INPS la propria collaborazione - anche nel caso di bonifico su altra Azienda di credito - per il recupero delle somme non piu' dovute al beneficiario stesso (eventuali oneri saranno ripetuti all'INPS). C) Allo sportello: tenendo conto delle seguenti condizioni. La Banca, entro i suddetti quattro giorni, provvede ad inviare al beneficiario apposito avviso, come da fac-simile allegato (all.n.4), di disponibilita' della somma. Anche tale avviso deve contenere, tra l'altro, la Sede INPS ordinante e la causale del pagamento. I pagamenti allo sportello debbono essere addebitati alla Sede INPS ordinante con valuta corrispondente al giorno dell'invio dell'avviso al beneficiario. Poiche' non possono essere imputati alla Banca eventuali ritardi nell'esecuzione dei pagamenti conseguenti alla mancata ricezione e/o del flusso telematico e/o dei modd. IP6 bis e/o dei fondi, la Sede, a fronte del lotto confezionato, provvedera', come di consueto, al rifornimento dei fondi e a trasmettere all'Agenzia della Banca in rapporto di conto i modd.IP6 bis e IP6 bis/AUT; in quest'ultimo modello vengono riportate in automatico le seguenti informazioni: - l'importo di ciascuna modalita' di pagamento nell'ambito di ogni applicazione (tipo di prestazione); - l'importo totale di ciascuna applicazione; - l'importo complessivo di ogni modalita' di pagamento; - il totale generale del lotto; - il numero delle operazioni secondo i criteri di cui sopra. Le disposizioni di pagamento contenute in un stesso lotto non possono essere eseguite dalla Banca parzialmente. Infatti, l'esecuzione delle disposizioni di pagamento e' subordinata alla concordanza del totale dei dati trasmessi analiticamente via cavo e l'importo totale esposto sul mod.IP6 bis/AUT. In caso di discordanza tra i dati di cui trattasi, la Banca, prima di dare corso all'esecuzione del pagamento, prendera' contatto con la competente Sede INPS per la sistemazione della differenza. 2.2. RIACCREDITO DELLE SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI 2.2.1. PER PAGAMENTI DISPOSTI CON BONIFICO La Banca, entro il giorno 10 di ogni mese, deve riaccreditare alle Sedi INPS ordinanti gli importi che, per qualsiasi causa, non abbia potuto accreditare ai rispettivi beneficiari nel corso del mese precedente. Entro il predetto giorno 10 la Banca provvedera' a riaccreditare all'INPS anche le somme riferite a beneficiari deceduti, divenute riaccreditabili nel corso del mese precedente, accreditate su conti domiciliati presso i propri sportelli successivamente al decesso, d'iniziativa, nel caso in cui la Banca sia venuta a conoscenza della morte del beneficiario, ovvero a richiesta della Sede INPS. Per quanto riguarda le disposizioni di pagamento, appoggiate su conti domiciliati presso altre Aziende di credito, per accrediti a favore di beneficiari deceduti, la Banca provvedera' a riaccreditare all'INPS, entro il termine suddetto, le somme eventualmente restituite dalle predette Aziende nel corso del mese precedente. Detti riaccrediti dovranno essere effettuati: - con valuta compensata (corrispondente alla valuta di addebito) per bonifici a clienti della stessa Azienda di credito; - con valuta data dell'operazione (data in cui la Banca effettua il riaccredito) nei casi di decesso ovvero per bonifici a clienti di altra Azienda di credito. 2.2.2. PER PAGAMENTI ALLO SPORTELLO Le Banche, entro il giorno 10 di ogni mese, debbono riaccreditare alle Sedi INPS ordinanti, con valuta compensata, le somme non riscosse entro il 60 giorno di calendario dalla data di invio dell'avviso al beneficiario ovvero a richiesta delle Sedi INPS. 2.2.3. PER PAGAMENTI A MEZZO ASSEGNI CIRCOLARI O SIMILARI Per uniformita' di comportamento, e' stato modificato il termine del riaccredito degli assegni circolari non riscossi entro il periodo di sei mesi. Conseguentemente il riaccredito delle somme riferite ai predetti assegni deve avvenire, a partire dal 1 gennaio 1996, entro il giorno 10 del mese successivo allo scadere del predetto termine di sei mesi, con valuta data dell'operazione. 2.3. GESTIONE DEI RIACCREDITI E RIAMMISSIONE IN PAGAMENTO DELLE SOMME RIACCREDITATE Per quanto attiene la gestione dei riaccrediti e la riammissione in pagamento delle somme precedentemente riaccreditate si rimanda alle disposizione impartite con le circolari n.82 del 24/03/95 e n.88 del 30/03/1995. 3. CONDIZIONI ECONOMICHE ACCORDATE ALLE BANCHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il servizio di pagamento delle prestazioni temporanee e pagamenti vari disposto per via telematica, eseguito con le modalita' del bonifico e allo sportello, e' regolato dalle seguenti condizioni economiche, con addebito da effettuare a cura della Banca alla Sede INPS ordinante: - compenso, per ciascuna operazione, pari a quello previsto per i pagamenti vari disposti con mod.IP6 bis manuale, per lo svolgimento del servizio; tali compensi verranno come di consueto portati annualmente a conoscenza delle Sedi con apposito messaggio; - rimborso delle spese postali di primo porto, per l'invio dell'avviso ai beneficiari; - riconoscimento, nel caso di intervento del "tramite operativo", della commissione di œ. 400 prevista dalle condizioni interbancarie per i "bonifici e gli incarichi di pagamento di importo non rilevante", (attualmente inferiori a L.500.000.000) suscettibile di adeguamento in relazione alle eventuali variazioni che interverranno in sede interbancaria; - rimborso dell'IVA sugli importi di cui sopra. Per quanto attiene l'emissione degli assegni circolari o similari si conferma che tale servizio deve essere effettuato dalle Banche franco commissioni, con il solo recupero, a carico della Sede INPS ordinante, delle spese postali di primo porto per l'inoltro dei titoli ai beneficiari. 4. RENDICONTAZIONE In attesa che vengano collaudate le procedure di rendicontazione del flusso telematico, la Banca deve fornire in allegato alle contabili di addebito e di accredito apposite liste, per la rilevazione dei dati analitici. La Banca deve fornire, per ciascun lotto, una contabile di addebito nella quale devono essere indicati: - il numero del lotto con il quale sono stati aggregati dalla Sede INPS ordinante i pagamenti disposti; - gli importi addebitati a titolo di prestazione riepilogati, nell'ambito di ciascuna applicazione, per modalita' di pagamento con a fianco la relativa valuta, atteso che nell'ambito dello stesso lotto possono sussistere valute diverse riferibili a: - pagamenti disposti a mezzo assegni circolari; - bonifici a cliente della stessa Azienda di Credito; - bonifici a cliente di altra Azienda di Credito; - pagamenti allo sportello. Inoltre, su detta contabile debbono essere indicati, distintamente dall'importo della prestazione, i seguenti dati con a fianco la relativa valuta: importo commissioni, importo IVA su commissioni, importo spese postali e importo IVA su spese postali. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato n.1 PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE E PAGAMENTI VARI DISPOSTI PER VIA TELEMATICA ED ESEGUITI CON LE MODALITA' DEL BONIFICO E ALLO SPORTELLO ***** MODALITA' E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ***** PREMESSA Le innovazioni introdotte con le presenti modalita' di pagamento, innestandosi nell'operativita' in atto, completano la procedura di emissione e spedizione degli assegni circolari o similari per via telematica. L'accordo a suo tempo posto in essere tra codesta Banca e questo Istituto per il pagamento delle prestazioni temporanee deve ritenersi, conseguentemente, integrato con le clausole contenute nel presente documento procedurale. Il servizio per i pagamenti delle prestazioni temporanee e pagamenti vari con la trasmissione dei dati per via telematica - eseguiti dalla Banca con emissione di assegni circolari o similari, con bonifici e allo sportello - non riveste carattere di esclusivita', riservandosi questo Istituto la facolta' di utilizzare per il servizio stesso altre Banche. Qualora lo svolgimento del servizio lo richieda, si provvedera' alla modificazione e alla integrazione delle modalita' contenute nel presente documento procedurale, alle quali la Banca dovra' dare attuazione in tempi stabiliti. Le parti possono esercitare in qualsiasi momento la facolta' di recesso dal servizio da comunicare, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata A.R.; conseguentemente, si intende modificato in tal senso l'articolo n. 11 del precedente accordo. ***** 1. Modalita' dei pagamenti Nel flusso telematico confezionato dalle Sedi INPS (lotto) possono essere comprese una o piu' delle seguenti modalita' di pagamento: a) con bonifico, da accreditare sul conto corrente del beneficiario con valuta prefissata, presso una qualunque Azienda di credito operante sul territorio nazionale, sulla base delle coordinate bancarie contenute nel flusso telematico; b) con pagamento allo sportello da localizzare presso l'Agenzia della Banca in rapporto di conto corrente con la Sede INPS ordinante e da utilizzare esclusivamente per particolari procedure che non comportano affollamento agli sportelli della Banca (es. Trattamento di fine rapporto); c) con emissione e spedizione di assegni circolari o similari, da gestire secondo gli accordi in atto. L'individuazione di ciascuna delle predette modalita' avverra' attraverso un apposito codice identificativo, cosi' come meglio precisato nelle relative note tecniche. 2. Ordinazione dei pagamenti A fronte del lotto confezionato, la Sede provvedera' a trasmettere all'Agenzia della Banca in rapporto di conto i modd. IP6 bis e IP6 bis AUT; quest'ultimo modello esporra': - l'importo di ciascuna modalita' di pagamento nell'ambito di ogni applicazione; - l'importo totale di ciascuna applicazione (tipo di prestazione); - l'importo complessivo di ogni modalita' di pagamento; - il totale generale del lotto; - il numero delle operazioni secondo i criteri di cui sopra. Per particolari forme di pagamento da eseguire allo sportello (es.Trattamento di fine rapporto), unitamente al mod.IP6 bis, la Sede INPS ordinante trasmettera' all'Agenzia della Banca le quietanze da restituire alla Sede stessa debitamente sottoscritte dai beneficiari all'atto della riscossione della somma. 3. Esecuzione delle disposizioni di pagamento L'esecuzione delle disposizioni di pagamento e' subordinata alla concordanza del totale dei dati trasmessi analiticamente via cavo e l'importo totale esposto sul mod.IP6 bis AUT. In caso di discordanza tra i dati di cui trattasi, la Banca non dara' corso all'esecuzione del pagamento e dovra' quindi prendere contatto, con il mezzo ritenuto piu' celere, con la competente Sede INPS per la sistemazione della differenza. L'esecuzione delle disposizioni di pagamento deve avvenire - salvo causa di forza maggiore - come segue: a) assegni circolari o similari: da gestire in conformita' a quanto previsto dagli accordi in atto; b) bonifici: la Banca deve dar corso all'esecuzione dell'ordine entro e non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione: del flusso telematico, dei modd.IP6 bis e dei fondi da parte dell'Agenzia della Banca in rapporto di conto con la Sede INPS ordinante. La valuta per il beneficiario deve essere compresa in uno dei quattro giorni suindicati. La Banca provvede ad inviare al beneficiario - ancorche il bonifico venga effettuato per il tramite di altra Azienda di credito - apposito avviso contenente tra l'altro la Sede INPS ordinante, la causale del pagamento e la valuta di accreditamento. In caso di disposizione di pagamento con bonifico a favore di beneficiario risultato successivamente deceduto, la Banca fornira' all'INPS la propria collaborazione - anche nel caso di bonifico su altra Azienda di credito - per il recupero delle somme non piu' dovute al beneficiario stesso (eventuali oneri saranno ripetuti all'INPS). c) allo sportello: La Banca provvede ad inviare al beneficiario apposito avviso di disponibilita' della somma entro e non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione del flusso telematico, dei modd.IP6 bis e dei fondi da parte dell'Agenzia della Banca in rapporto di conto con la Sede INPS ordinante. L'avviso di cui trattasi deve contenere tra l'altro la Sede INPS ordinante e la causale del pagamento. Non sono imputabili alla Banca eventuali ritardi nell'esecuzione dei pagamenti conseguenti alla mancata ricezione e/o del flusso telematico e/o dei modd.IP6 bis e/o dei fondi. 4. Condizioni di valuta I pagamenti disposti con bonifico verranno: - addebitati alla Sede INPS ordinante con le seguenti valute: a) giorno lavorativo bancabile precedente a quello della valuta accordata al beneficiario, per bonifici a cliente della stessa Azienda di Credito; b) due giorni precedenti a quello della valuta per il beneficiario, anticipando al primo giorno lavorativo bancabile qualora il detto secondo giorno antecedente risultasse non lavorativo per le banche, per bonifici a cliente di altra Azienda di Credito; Qualora l'operazione di bonifico avvenga con l'intervento del "tramite operativo" della Banca ordinante e/o della Banca destinataria, e' prevista, inoltre, a favore del "tramite operativo" la commissione per i "bonifici e gli incarichi di pagamento di importo non rilevante" stabilita dagli accordi interbancari. L'addebito della predetta commissione sara' effettuato, a cura della Banca in rapporto di conto con l'INPS, alla Sede che ha disposto il pagamento. - accreditati al beneficiario con la valuta di cui al punto 3. sub b) - 2 comma. I pagamenti allo sportello debbono essere addebitati alla Sede INPS ordinante con valuta corrispondente al giorno dell'invio dell'avviso al beneficiario. 5. Riaccredito delle somme non riscosse dai beneficiari Per i pagamenti disposti con bonifico, la Banca, entro il giorno 10 di ogni mese, deve riaccreditare alle Sedi INPS ordinanti gli importi che, per qualsiasi causa, non abbia potuto accreditare ai rispettivi beneficiari nel corso del mese precedente. La Banca provvedera' a riaccreditare all'INPS le somme riferite a beneficiari deceduti, accreditate su conti domiciliati presso i propri sportelli successivamente al decesso. Detti riaccrediti saranno effettuati d'iniziativa, nel caso in cui la Banca sia venuta a conoscenza della morte del beneficiario, ovvero a richiesta della Sede INPS e sempreche' la Banca ottenga - da parte degli eredi del beneficiario, nonche' dell'eventuale cointestatario a firme congiunte - formale autorizzazione all'addebito del conto stesso. Al verificarsi di tutte le predette condizioni la Banca provvedera', entro il giorno 10 di ogni mese, al riaccredito delle somme divenute riaccreditabili nel corso del mese precedente, diversamente la Banca si atterra' a quanto disciplinato all'art. 3. sub b) - ultimo comma. Per quanto riguarda le disposizioni di pagamento, appoggiate su conti domiciliati presso altre Aziende di credito, per accrediti a favore di beneficiari deceduti, la Banca provvedera' a riaccreditare all'INPS, entro il termine suddetto, le somme eventualmente restituite dalle predette Aziende nel corso del mese precedente. Detti riaccrediti dovranno essere effettuati: - con valuta compensata per bonifici a clienti della stessa Azienda di credito; - con valuta data dell'operazione nei casi di decesso ovvero per bonifici a clienti di altra Azienda di credito. Per i pagamenti allo sportello, le Banche, entro il giorno 10 di ogni mese, debbono riaccreditare alle Sedi INPS ordinanti, con valuta compensata, le somme non riscosse entro il 60 giorno di calendario dalla data di invio dell'avviso al beneficiario ovvero a richiesta delle Sedi INPS. Per i pagamenti eseguiti con la modalita' degli assegni circolari o similari, il secondo comma dell'articolo n. 5 dell'accordo precedentemente sottoscritto viene modificato, per uniformita' di comportamento, come segue: "Tale riaccredito unitamente alla emissione della relativa contabile da parte della coesistente filiale della Banca deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del predetto periodo di sei mesi con valuta data dell'operazione". 6. Rendicontazione A fronte di ogni disposizione di pagamento, la Banca deve fornire un record di rendicontazione, cosi' come previsto dalle note tecniche predisposte da questo Istituto. La Banca deve fornire, inoltre, una contabile di addebito relativa a ciascun lotto. Su detta contabile deve essere indicato il numero del lotto con il quale sono stati aggregati dalla Sede INPS ordinante i pagamenti disposti. Sulla contabile gli importi addebitati a titolo di prestazione debbono essere riepilogati, nell'ambito di ciascuna applicazione, per modalita di pagamento con a fianco la relativa valuta. Corrispondentemente ai dati da inserire nel record di rendicontazione tipo "0100", sulla contabile di addebito debbono essere indicati altresi', distintamente dall'importo della prestazione, i seguenti dati con a fianco la relativa valuta: - importo commissioni - importo IVA su commissioni - importo spese postali - importo IVA su spese postali. _______________ Allegato n.2 BANCHE AUTORIZZATE AL SERVIZIO EMISSIONE ASSEGNI PER VIA TELEMATICA BANCA AGRICOLA MANTOVANA BANCA COMMERCIALE ITALIANA BANCA DEL SALENTO BANCA DELLE MARCHE SPA (EX CARIMA) ICCRI BANCA DI ROMA BANCA DI TRENTO E BOLZANO BANCA MEDITERRANEA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA BANCA POPOLARE ANDRIESE BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO BANCA POPOLARE DI ANCONA BANCA POPOLARE DI BERGAMO BANCA POPOLARE DI LODI BANCA POPOLARE DI MILANO BANCA POPOLARE DI NOVARA BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE FRIULADRIA BANCA SELLA BANCO AMBROSIANO VENETO CARIGE SPA ICCRI CARIMONTE BANCA SPA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI ICCRI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO ICCRI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA CASSA DI RISPARMIO DI CENTO ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI CESENA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI FANO ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI LORETO ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA CASSA DI RISPARMIO DI PISA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI PRATO ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI RIETI ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI ICCRI CASSA DI RISPARMIO DI TORINO CASSA DI RISPARMIO DI VERONA - VI - BL - AN CREDITO ITALIANO CREDITO VALTELLINESE DEUTSCHE BANK SPA (ex Banca Pop.Lecco) ISTITUTO BANCARIO S.PAOLO DI TORINO MONTE DEI PASCHI DI SIENA Allegato n.3 BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXX INDIRIZZO CAP CITTA' BENEFICIARIO BENEFICIARIO INDIRIZZO INDIRIZZO CAP LOCALITA' FAVORITE PRENDERE NOTA CHE D'ORDINE E PER CONTO DELLA SEDE INPS DI ................... ABBIAMO PROVVEDUTO A DISPORRE L'ACCREDITO DI LIRE XXX.XXX.XXX CON VALUTA GG/MM/AA SUL C/C N. XXXXXXXXXXX DA VOI INTRATTENUTO PRESSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (YYYY). RIFERIMENTI DISPOSIZIONE INPS: NUMERO LOTTO XXXXXXXXX CODICE SEDE INPS XXXX CODICE APPLICAZIONE XXX DATA ELABORAZIONE GG/MM/AA NUMERO PRATICA XXXXXXXXXXXXX CODICE FISCALE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COD. RIF. BANCA XXXXXXXXXXXXXXX X CAUSALE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FIRMA Allegato n.4 BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXX INDIRIZZO CAP CITTA' BENEFICIARIO BENEFICIARIO INDIRIZZO INDIRIZZO CAP LOCALITA' FAVORITE PRENDERE NOTA CHE D'ORDINE E PER CONTO DELLA SEDE INPS DI ................... ABBIAMO PROVVEDUTO A METTERE A VS/ DISPOSIZIONE PRESSO LA FILIALE DELLA BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DI XXXXXXXXXXX L'IMPORTO RELATIVO AL NUMERO DI PRATICA SOTTOELENCATO. RIFERIMENTI DISPOSIZIONE INPS: NUMERO LOTTO XXXXXXXXX CODICE SEDE INPS XXXX CODICE APPLICAZIONE XXX DATA ELABORAZIONE GG/MM/AA NUMERO PRATICA XXXXXXXXXXXXX CODICE FISCALE XXXXXXXXXXXXXXXX COD. RIF. BANCA XXXXXXXXXXXXXXXX CAUSALE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FIRMA