Trova in INPS

Versione Grafica

960119
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Circolare  n. 1
AI  DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI  COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
    PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI  PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
    PRIMARI MEDICO LEGALI
     e, per conoscenza
AL  PRESIDENTE
AI  CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL  PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
    DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI  PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI  PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Procedura di pagamento delle  prestazioni  temporanee  e
pagamenti  vari  tramite  Istituti  di Credito, con scambio delle
informazioni per via telematica.
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Roma, 2 gennaio 1996     AI  DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare  n. 1          AI  COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                             PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         AI  PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                             PRIMARI MEDICO LEGALI
                              e, per conoscenza
                         AL  PRESIDENTE
                         AI  CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AL  PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                             DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                         AI  PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         AI  PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
ALL. N. 4
OGGETTO: Procedura di pagamento delle  prestazioni  temporanee  e
pagamenti  vari  tramite  Istituti  di Credito, con scambio delle
informazioni per via telematica.
SOMMARIO:
-    Introduzione, dal 1  gennaio 1996, delle modalita' di
pagamento con bonifico e allo sportello.
-    Rapporti con gli Istituti di Credito incaricati del
servizio.
-    Riaccredito delle somme non riscosse dai beneficiari.
-    Rendicontazione.
                         * * * * *
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.847
dell'11/07/1995, ha stabilito di estendere ai pagamenti delle
prestazioni temporanee e pagamenti vari, da eseguire per via
telematica, anche le modalita' del bonifico bancario e allo
sportello.
In relazione a cio' e' stata messa a punto apposita procedura
telematica che sara' attiva dal 1  gennaio 1996.
Le nuove modalita' di pagamento, integrano e, quindi, completano
la procedura telematica di pagamento delle prestazioni temporanee
attesa la necessita' di:
-    soddisfare le esigenze rappresentate in tal senso dalle
forze sociali;
-    corrispondere nel migliore dei modi all'esigenza
dell'utenza, la quale risulta, in modo molto piu' esteso
rispetto al passato, titolare di conto corrente bancario;
-    ridurre, fin dove possibile, la circolazione degli assegni
che, nei casi di incasso fraudolento del titolo, richiede
fra l'altro tempi tecnici notevoli per la reiterazione del
pagamento, frustrando cosi' le legittime aspettative del
beneficiario per la tempestiva riscossione dell'importo.
Pertanto, a partire dalla suddetta data del 1  gennaio 1996, le
Sedi potranno confezionare i flussi telematici (lotti) in cui
sono comprese una o piu' delle seguenti modalita' di pagamento:
-    con emissione e spedizione di assegni circolari o similari;
-    con bonifico;
-    con pagamento allo sportello.
1. SCELTA DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO
La scelta della modalita' di pagamento e' effettuata
dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di
prestazione  ed e' limitata a due sole forme espressamente
indicate nel modulo di domanda: con assegno circolare o similare
e con bonifico. Al riguardo sono state gia' impartite istruzioni
dalla Direzione Centrale per le Prestazioni Temporanee con
msg.n.35075 del 16/11/1995.
Nel caso in cui la scelta riguardi la modalita' del bonifico,
l'interessato dovra' indicare nell'apposito riquadro del modulo
di domanda delle prestazioni le proprie coordinate bancarie di
cui al successivo punto 1.2.
La modalita' del pagamento allo sportello e' utilizzata dalle
Sedi per particolari procedure di cui al successivo punto 1.3.
1.1. PAGAMENTI CON EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI O SIMILARI
La gestione dei pagamenti a mezzo assegni circolari e' regolata
dalla normativa in atto (cfr.circolare n.82 del 24/03/1995 -
S.C.A.I.).
1.2. PAGAMENTI CON BONIFICO
Nel caso di pagamento con bonifico l'interessato dovra' fornire
all'Istituto le proprie coordinate bancarie. Tali dati saranno
trasmessi alle Banche che svolgono il servizio di pagamento delle
prestazioni temporanee congiuntamente al flusso telematico per
l'accredito sul conto corrente bancario, prescelto dal
beneficiario presso una qualunque Azienda di Credito operante sul
territorio nazionale (per i pagamenti all'estero rimangono
invariate le modalita' contenute nella richiamata circolare 82
del 24/03/1995).
Le coordinate bancarie comprendono le seguenti specifiche
informazioni da rilevare, a cura dell'interessato, dall'estratto
conto o dal libretto degli assegni ovvero da richiedere
all'agenzia della propria Banca:
-    il primo codice (costituito da una lettera) rappresenta il
carattere di controllo dell'intero codice (CIN);
-    il secondo codice (di cinque caratteri numerici) rappresenta
il codice identificativo della Banca (codice ABI);
-    il terzo codice (di cinque caratteri numerici) rappresenta
il codice bancario dell'agenzia presso la quale il
correntista detiene il conto (codice CAB);
-    il quarto codice (di massimo 12 caratteri alfanumerici)
rappresenta il numero di conto corrente del correntista.
Poiche' le procedure di liquidazione delle prestazioni eseguono
in automatico il controllo dell'esattezza delle coordinate
bancarie, nel caso in cui le stesse risultino errate, la Sede
ordinera' il pagamento di cui trattasi con la modalita'
dell'assegno, al fine di non ritardare l'erogazione della somma
dovuta. In tale ipotesi, la Sede provvedera' ad informare
l'interessato della variazione apportata alla modalita' del
pagamento e invitera' l'interessato stesso a rettificare, per il
futuro, le coordinate bancarie precedentemente fornite.
Qualora le Banche, per qualsivoglia motivo (conto estinto, ecc.)
siano nella impossibilita' di eseguire uno o piu' ordini di
accredito impartiti dalle Sedi INPS provvederanno, come indicato
nel testo dell'accordo (all.n.1) a riaccreditare alle Sedi INPS
ordinanti l'importo non erogato.
1.3. PAGAMENTI ALLO SPORTELLO
La modalita' di pagamento allo sportello deve essere utilizzata
dalle Sedi per particolari casi che non comportano affollamento
agli sportelli della Banca, ovvero per pagamenti per i quali e'
prevista la raccolta di apposita quietanza (es. trattamento di
fine rapporto, ecc.).
La Banca presso la quale appoggiare il pagamento allo sportello
non puo' essere scelta dal beneficiario, ma deve essere una tra
quelle in rapporto di conto corrente con la Sede, autorizzata
dall'Istituto a svolgere il servizio dei pagamenti con scambio
delle informazioni per via telematica.
L'informativa alla Banca della raccolta di quietanza deve
avvenire con apposita avvertenza da riportare sul mod.IP6 bis.
2. RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
Tutte le Banche, attualmente incaricate dall'Istituto allo
svolgimento del servizio di emissione assegni circolari o
similari con scambio delle informazioni per via telematica
(all.n.2), hanno accettato di implementare il servizio di cui
trattasi con le nuove modalita' di pagamento.
I rapporti tra l'INPS e le Banche, per la gestione della nuova
procedura, sono riportati nel richiamato accordo (all.n.1), di
seguito esplicitati.
2.1. MANDATI DI PAGAMENTO
L'esecuzione da parte delle Banche delle disposizioni di
pagamento, nell'ambito della modalita' comunicata nel flusso
telematico, deve avvenire, salvo causa di forza maggiore,
nell'ipotesi di:
A)   Emissione e spedizione di assegni circolari o similari:
secondo le norme in atto.
B)   Bonifico: come segue.
     La Banca deve dar corso all'esecuzione dell'ordine entro e
non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile successivo
alla ricezione del flusso telematico, dei modd.IP6 bis e dei
fondi da parte dell'Agenzia della Banca in rapporto di conto
con la Sede INPS ordinante.
     La valuta prefissata per il beneficiario deve essere
compresa in uno dei quattro giorni suindicati.
     Al riguardo si ritiene utile precisare che per gli
ordinativi di pagamento a mezzo assegno e con bonifico
contenuti in uno stesso lotto, la data di emissione e
spedizione dei titoli, da parte della Banca incaricata del
servizio, deve corrispondere alla valuta prefissata da
riconoscere ai beneficiari per l'accredito sul conto
corrente dei pagamenti disposti con bonifico.
     I pagamenti disposti con bonifico verranno addebitati alla
Sede INPS ordinante con le seguenti valute:
     -    giorno lavorativo bancabile precedente a quello della
valuta accordata al beneficiario, per bonifici a
cliente della stessa Azienda di Credito;
     -    due giorni precedenti a quello della valuta per il
beneficiario, anticipando al primo giorno lavorativo
bancabile qualora il detto secondo giorno antecedente
risultasse non lavorativo per le Banche, per bonifici a
cliente di altra Azienda di Credito.
     Qualora l'operazione di bonifico avvenga con l'intervento
del "tramite operativo" della Banca ordinante e/o della
Banca destinataria, e' prevista, inoltre, a favore del
"tramite operativo" la commissione per i "bonifici e gli
incarichi di pagamento di importo non rilevante" stabilita
dagli accordi interbancari nella misura indicata al
successivo punto 3.
     L'addebito della predetta commissione sara' effettuato, a
cura della Banca in rapporto di conto con l'INPS, alla Sede
che ha disposto il pagamento.
     La Banca provvede ad inviare al beneficiario - ancorche' il
bonifico venga effettuato per il tramite di altra Azienda di
credito - apposito avviso, come da fac-simile allegato
(all.n.3), contenente tra l'altro la Sede INPS ordinante, la
causale del pagamento e la valuta di accreditamento.
     In caso di disposizione di pagamento con bonifico a favore
di beneficiario risultato successivamente deceduto, la Banca
fornira' all'INPS la propria collaborazione - anche nel caso
di bonifico su altra Azienda di credito - per il recupero
delle somme non piu' dovute al beneficiario stesso
(eventuali oneri saranno ripetuti all'INPS).
C)   Allo sportello: tenendo conto delle seguenti condizioni.
     La Banca, entro i suddetti quattro giorni, provvede ad
inviare al beneficiario apposito avviso, come da fac-simile
allegato (all.n.4), di disponibilita' della somma. Anche
tale avviso deve contenere, tra l'altro, la Sede INPS
ordinante e la causale del pagamento.
     I pagamenti allo sportello debbono essere addebitati alla
Sede INPS ordinante con valuta corrispondente al giorno
dell'invio dell'avviso al beneficiario.
Poiche' non possono essere imputati alla Banca eventuali ritardi
nell'esecuzione dei pagamenti conseguenti alla mancata ricezione
e/o del flusso telematico e/o dei modd. IP6 bis e/o dei fondi, la
Sede, a fronte del lotto confezionato, provvedera', come di
consueto,  al rifornimento dei fondi e a trasmettere all'Agenzia
della Banca in rapporto di conto i modd.IP6 bis e IP6 bis/AUT; in
quest'ultimo modello vengono riportate in automatico le seguenti
informazioni:
-    l'importo di ciascuna modalita' di pagamento nell'ambito di
ogni applicazione (tipo di prestazione);
-    l'importo totale di ciascuna applicazione;
-    l'importo complessivo di ogni modalita' di pagamento;
-    il totale generale del lotto;
-    il numero delle operazioni secondo i criteri di cui sopra.
Le disposizioni di pagamento contenute in un stesso lotto non
possono essere eseguite dalla Banca parzialmente. Infatti,
l'esecuzione delle disposizioni di pagamento e' subordinata alla
concordanza del totale dei dati trasmessi analiticamente via cavo
e l'importo totale esposto sul mod.IP6 bis/AUT.
In caso di discordanza tra i dati di cui trattasi, la Banca,
prima di dare corso all'esecuzione del pagamento, prendera'
contatto con la competente Sede INPS per la sistemazione della
differenza.
2.2. RIACCREDITO DELLE SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI
2.2.1. PER PAGAMENTI DISPOSTI CON BONIFICO
La Banca, entro il giorno 10 di ogni mese, deve riaccreditare
alle Sedi INPS ordinanti gli importi che, per qualsiasi causa,
non abbia potuto accreditare ai rispettivi beneficiari nel corso
del mese precedente.
Entro il predetto giorno 10 la Banca provvedera' a riaccreditare
all'INPS anche le somme riferite a beneficiari deceduti, divenute
riaccreditabili nel corso del mese precedente, accreditate su
conti domiciliati presso i propri sportelli successivamente al
decesso, d'iniziativa, nel caso in cui la Banca sia venuta a
conoscenza della morte del beneficiario, ovvero a richiesta della
Sede INPS.
Per quanto riguarda le disposizioni di pagamento, appoggiate su
conti domiciliati presso altre Aziende di credito, per accrediti
a favore di beneficiari deceduti, la Banca provvedera' a
riaccreditare all'INPS, entro il termine suddetto, le somme
eventualmente restituite dalle predette Aziende nel corso del
mese precedente.
Detti riaccrediti dovranno essere effettuati:
-    con valuta compensata (corrispondente alla valuta di
addebito) per bonifici a clienti della stessa Azienda di
credito;
-    con valuta data dell'operazione (data in cui la Banca
effettua il riaccredito) nei casi di decesso ovvero per
bonifici a clienti di altra Azienda di credito.
2.2.2. PER PAGAMENTI ALLO SPORTELLO
Le Banche, entro il giorno 10 di ogni mese, debbono riaccreditare
alle Sedi INPS ordinanti, con valuta compensata, le somme non
riscosse entro il 60  giorno di calendario dalla data di invio
dell'avviso al beneficiario ovvero a richiesta delle Sedi INPS.
2.2.3. PER PAGAMENTI A MEZZO ASSEGNI CIRCOLARI O SIMILARI
Per uniformita' di comportamento, e' stato modificato il termine
del riaccredito degli assegni circolari non riscossi entro il
periodo di sei mesi. Conseguentemente il riaccredito delle somme
riferite ai predetti assegni deve avvenire, a partire dal 1
gennaio 1996, entro il giorno 10 del mese successivo allo scadere
del predetto termine di sei mesi, con valuta data
dell'operazione.
2.3. GESTIONE DEI RIACCREDITI E RIAMMISSIONE IN PAGAMENTO DELLE
SOMME RIACCREDITATE
Per quanto attiene la gestione dei riaccrediti e la riammissione
in pagamento delle somme precedentemente riaccreditate si rimanda
alle disposizione impartite con le circolari n.82 del 24/03/95 e
n.88 del 30/03/1995.
3.   CONDIZIONI ECONOMICHE ACCORDATE ALLE BANCHE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di pagamento delle prestazioni temporanee e pagamenti
vari disposto per via telematica, eseguito con le modalita' del
bonifico e allo sportello, e' regolato dalle seguenti condizioni
economiche, con addebito da effettuare a cura della Banca alla
Sede INPS ordinante:
-    compenso, per ciascuna operazione, pari a quello previsto
per i pagamenti vari disposti con mod.IP6 bis manuale, per
lo svolgimento del servizio; tali compensi verranno come di
consueto portati annualmente a conoscenza delle Sedi con
apposito messaggio;
-    rimborso delle spese postali di primo porto, per l'invio
dell'avviso ai beneficiari;
-    riconoscimento, nel caso di intervento del "tramite
operativo", della commissione di œ. 400 prevista dalle
condizioni interbancarie per i "bonifici e gli incarichi di
pagamento di importo non rilevante", (attualmente inferiori
a L.500.000.000) suscettibile di adeguamento in relazione
alle eventuali variazioni che interverranno in sede
interbancaria;
-    rimborso dell'IVA sugli importi di cui sopra.
Per quanto attiene l'emissione degli assegni circolari o similari
si conferma che tale servizio deve essere effettuato dalle Banche
franco commissioni, con il solo recupero, a carico della Sede
INPS ordinante, delle spese postali di primo porto per l'inoltro
dei titoli ai beneficiari.
4. RENDICONTAZIONE
In attesa che vengano collaudate le procedure di rendicontazione
del flusso telematico, la Banca deve fornire in allegato alle
contabili di addebito e di accredito apposite liste, per la
rilevazione dei dati analitici.
La Banca deve fornire, per ciascun lotto, una contabile di
addebito nella quale devono essere indicati:
-    il numero del lotto con il quale sono stati aggregati dalla
Sede INPS ordinante i pagamenti disposti;
-    gli importi addebitati a titolo di prestazione riepilogati,
nell'ambito di ciascuna applicazione, per modalita' di
pagamento con a fianco la relativa valuta, atteso che
nell'ambito dello stesso lotto possono sussistere valute
diverse riferibili a:
     -    pagamenti disposti a mezzo assegni circolari;
     -    bonifici a cliente della stessa Azienda di Credito;
     -    bonifici a cliente di altra Azienda di Credito;
     -    pagamenti allo sportello.
Inoltre, su detta contabile debbono essere indicati,
distintamente dall'importo della prestazione, i seguenti dati con
a fianco la relativa valuta: importo commissioni, importo IVA su
commissioni, importo spese postali e importo IVA su spese
postali.
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                           TRIZZINO
Allegato n.1
     PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE E
PAGAMENTI VARI DISPOSTI PER VIA TELEMATICA ED ESEGUITI CON
LE MODALITA' DEL BONIFICO E ALLO SPORTELLO
                                  *****
       MODALITA' E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
                                  *****
PREMESSA
     Le innovazioni introdotte con le presenti modalita' di
pagamento, innestandosi nell'operativita' in atto, completano la
procedura di emissione e spedizione degli assegni circolari o
similari per via telematica. L'accordo a suo tempo posto in
essere tra codesta Banca e questo Istituto per il pagamento delle
prestazioni temporanee deve ritenersi, conseguentemente,
integrato con le clausole contenute nel presente documento
procedurale.
     Il servizio per i pagamenti delle prestazioni temporanee e
pagamenti vari con la trasmissione dei dati per via telematica -
eseguiti dalla Banca con emissione di assegni circolari o
similari, con bonifici e allo sportello - non riveste carattere
di esclusivita', riservandosi questo Istituto la facolta' di
utilizzare per il servizio stesso altre Banche.
     Qualora lo svolgimento del servizio lo richieda, si
provvedera' alla modificazione e alla integrazione delle
modalita' contenute nel presente documento procedurale,  alle
quali la Banca dovra' dare attuazione in tempi stabiliti.
     Le parti possono esercitare in qualsiasi momento la facolta'
di recesso dal servizio da comunicare, con un preavviso di almeno
tre mesi, a mezzo raccomandata A.R.; conseguentemente, si intende
modificato in tal senso l'articolo n. 11 del precedente accordo.
                                  *****
 1.  Modalita' dei pagamenti
     Nel flusso telematico confezionato dalle Sedi INPS (lotto)
possono essere comprese  una o piu' delle seguenti modalita' di
pagamento:
a)   con bonifico, da accreditare sul conto corrente del
beneficiario con valuta prefissata, presso una qualunque
Azienda di credito operante sul territorio nazionale, sulla
base delle coordinate bancarie contenute nel flusso
telematico;
b)   con pagamento allo sportello da localizzare presso l'Agenzia
della Banca in rapporto di conto corrente con la Sede INPS
ordinante e da utilizzare esclusivamente per particolari
procedure che non comportano affollamento agli sportelli
della Banca (es. Trattamento di fine rapporto);
c)   con emissione e spedizione di assegni circolari o similari,
da gestire secondo gli accordi in atto.
     L'individuazione di ciascuna delle predette modalita'
avverra' attraverso un apposito codice identificativo, cosi' come
meglio precisato nelle relative note tecniche.
2.   Ordinazione dei pagamenti
     A fronte del lotto confezionato, la Sede provvedera' a
trasmettere all'Agenzia della Banca in rapporto di conto i modd.
IP6 bis e IP6 bis AUT; quest'ultimo modello esporra':
-    l'importo di ciascuna modalita' di pagamento nell'ambito di
ogni applicazione;
-    l'importo totale di ciascuna applicazione (tipo di
prestazione);
-    l'importo complessivo di ogni modalita' di pagamento;
-    il totale generale del lotto;
-    il numero delle operazioni secondo i criteri di cui sopra.
     Per particolari forme di pagamento da eseguire allo
sportello (es.Trattamento di fine rapporto), unitamente al
mod.IP6 bis, la Sede INPS ordinante trasmettera' all'Agenzia
della Banca le quietanze da restituire alla Sede stessa
debitamente sottoscritte dai beneficiari all'atto della
riscossione della somma.
3.   Esecuzione delle disposizioni di pagamento
     L'esecuzione delle disposizioni di pagamento e' subordinata
alla concordanza del totale dei dati trasmessi analiticamente via
cavo e l'importo totale esposto sul mod.IP6 bis AUT.
     In caso di discordanza tra i dati di cui trattasi, la Banca
non dara' corso all'esecuzione del pagamento e dovra' quindi
prendere contatto, con il mezzo ritenuto piu' celere, con la
competente Sede INPS per la sistemazione della differenza.
     L'esecuzione delle disposizioni di pagamento deve avvenire -
salvo causa di forza maggiore - come segue:
a)   assegni circolari o similari:
     da gestire in conformita' a quanto previsto dagli accordi in
atto;
b)   bonifici:
     la Banca deve dar corso all'esecuzione dell'ordine entro e
non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile successivo
alla ricezione: del flusso telematico, dei modd.IP6 bis e
dei fondi da parte dell'Agenzia della Banca in rapporto di
conto con la Sede INPS ordinante.
     La valuta per il beneficiario deve essere compresa in uno
dei quattro giorni suindicati.
     La Banca provvede ad inviare al beneficiario - ancorche il
bonifico venga effettuato per il tramite di altra Azienda di
credito - apposito avviso contenente tra l'altro la Sede
INPS ordinante, la causale del pagamento e la valuta di
accreditamento.
     In caso di disposizione di pagamento con bonifico a favore
di beneficiario risultato successivamente deceduto, la Banca
fornira' all'INPS la propria collaborazione - anche nel caso
di bonifico su altra Azienda di credito - per il recupero
delle somme non piu' dovute al beneficiario stesso
(eventuali oneri saranno ripetuti all'INPS).
c)   allo sportello:
     La Banca provvede ad inviare al beneficiario apposito avviso
di disponibilita' della somma entro e non oltre il quarto
giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione del
flusso telematico, dei modd.IP6 bis e dei fondi da parte
dell'Agenzia della Banca in rapporto di conto con la Sede
INPS ordinante. L'avviso di cui trattasi deve contenere tra
l'altro la Sede INPS ordinante e la causale del pagamento.
     Non sono imputabili alla Banca eventuali ritardi
nell'esecuzione dei pagamenti conseguenti alla mancata
ricezione e/o del flusso telematico e/o dei modd.IP6 bis e/o
dei  fondi.
4.   Condizioni di valuta
     I pagamenti disposti con bonifico verranno:
-    addebitati alla Sede INPS ordinante con le seguenti valute:
a)   giorno lavorativo bancabile precedente a quello della valuta
accordata al beneficiario, per bonifici a cliente della
stessa Azienda di Credito;
b)   due giorni precedenti a quello della valuta per il
beneficiario, anticipando al primo giorno lavorativo
bancabile qualora il detto secondo giorno antecedente
risultasse non lavorativo per le banche, per bonifici a
cliente di altra Azienda di Credito;
     Qualora l'operazione di bonifico avvenga con l'intervento
del "tramite operativo" della Banca ordinante e/o della
Banca destinataria, e' prevista, inoltre, a favore del
"tramite operativo" la commissione per i "bonifici e gli
incarichi di pagamento di importo non rilevante" stabilita
dagli accordi interbancari.
     L'addebito della predetta commissione sara' effettuato, a
cura della Banca in rapporto di conto con l'INPS, alla Sede
che ha disposto il pagamento.
-    accreditati al beneficiario con la valuta di cui al punto 3.
sub b) - 2 comma.
     I pagamenti allo sportello debbono essere addebitati alla
Sede INPS ordinante con valuta corrispondente al giorno
dell'invio dell'avviso al beneficiario.
5.   Riaccredito delle somme non riscosse dai beneficiari
     Per i pagamenti disposti con bonifico, la Banca, entro il
giorno 10 di ogni mese, deve riaccreditare alle Sedi INPS
ordinanti gli importi che, per qualsiasi causa, non abbia potuto
accreditare ai rispettivi beneficiari nel corso del mese
precedente.
     La Banca provvedera' a riaccreditare all'INPS le somme
riferite a beneficiari deceduti, accreditate su conti domiciliati
presso i propri sportelli successivamente al decesso. Detti
riaccrediti saranno effettuati d'iniziativa, nel caso in cui la
Banca sia venuta a conoscenza della morte del beneficiario,
ovvero a richiesta della Sede INPS e sempreche' la Banca ottenga
- da parte degli eredi del beneficiario, nonche' dell'eventuale
cointestatario a firme congiunte - formale autorizzazione
all'addebito del conto stesso.
     Al verificarsi di tutte le predette condizioni la Banca
provvedera', entro il giorno 10 di ogni mese, al riaccredito
delle somme divenute riaccreditabili nel corso del mese
precedente, diversamente la Banca si atterra' a quanto
disciplinato all'art. 3. sub b) - ultimo comma.
     Per quanto riguarda le disposizioni di pagamento, appoggiate
su conti domiciliati presso altre Aziende di credito, per
accrediti a favore di beneficiari deceduti, la Banca provvedera'
a riaccreditare all'INPS, entro il termine suddetto, le somme
eventualmente restituite dalle predette Aziende nel corso del
mese precedente.
     Detti riaccrediti dovranno essere effettuati:
-    con valuta compensata per bonifici a clienti della stessa
Azienda di credito;
-    con valuta data dell'operazione nei casi di decesso ovvero
per bonifici a clienti di altra Azienda di credito.
     Per i pagamenti allo sportello, le Banche, entro il giorno
10 di ogni mese, debbono riaccreditare alle Sedi INPS ordinanti,
con valuta compensata, le somme non riscosse entro il 60  giorno
di calendario dalla data di invio dell'avviso al beneficiario
ovvero a richiesta delle Sedi INPS.
     Per i pagamenti eseguiti con la modalita' degli assegni
circolari o similari, il secondo comma dell'articolo n. 5
dell'accordo precedentemente sottoscritto viene  modificato, per
uniformita' di comportamento, come segue:
     "Tale riaccredito unitamente alla emissione della relativa
contabile da parte della coesistente filiale della Banca deve
essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo alla
scadenza del predetto periodo di sei mesi con valuta data
dell'operazione".
6.   Rendicontazione
     A fronte di ogni disposizione di pagamento, la Banca deve
fornire un record di rendicontazione, cosi' come previsto dalle
note tecniche predisposte da questo Istituto.
     La Banca deve fornire, inoltre, una contabile di addebito
relativa a ciascun lotto. Su detta contabile deve essere indicato
il numero del lotto con il quale sono stati aggregati dalla Sede
INPS ordinante i pagamenti disposti.
     Sulla contabile gli importi addebitati a titolo di
prestazione debbono essere riepilogati, nell'ambito di ciascuna
applicazione, per modalita di pagamento con a fianco la relativa
valuta.
     Corrispondentemente ai dati da inserire nel record di
rendicontazione tipo "0100", sulla contabile di addebito debbono
essere indicati altresi', distintamente dall'importo della
prestazione, i seguenti dati con a fianco la relativa valuta:
-    importo commissioni
-    importo IVA su commissioni
-    importo spese postali
-    importo IVA su spese postali.
                          _______________
Allegato n.2
BANCHE AUTORIZZATE AL SERVIZIO EMISSIONE ASSEGNI PER VIA
TELEMATICA
BANCA AGRICOLA MANTOVANA
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
BANCA DEL SALENTO
BANCA DELLE MARCHE SPA (EX CARIMA)                ICCRI
BANCA DI ROMA
BANCA DI TRENTO E BOLZANO
BANCA MEDITERRANEA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BANCA POPOLARE ANDRIESE
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
BANCA POPOLARE DI ANCONA
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
BANCA POPOLARE DI LODI
BANCA POPOLARE DI MILANO
BANCA POPOLARE DI NOVARA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE FRIULADRIA
BANCA SELLA
BANCO AMBROSIANO VENETO
CARIGE SPA                                        ICCRI
CARIMONTE BANCA SPA
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA    ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI      ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO      ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO     ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA                 ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI                        ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO                       ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA                      ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI FANO                        ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE                     ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI FORLI'                      ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA                       ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA
CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO                     ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI LORETO                      ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO                     ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA            ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA
CASSA DI RISPARMIO DI PISA                        ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA            ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI PRATO                       ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA                     ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA               ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI                       ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI                      ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA                      ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI               ICCRI
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
CASSA DI RISPARMIO DI VERONA  - VI -  BL -  AN
CREDITO ITALIANO
CREDITO VALTELLINESE
DEUTSCHE BANK SPA (ex  Banca Pop.Lecco)
ISTITUTO BANCARIO S.PAOLO DI TORINO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Allegato n.3
BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INDIRIZZO
CAP       CITTA'
                                             BENEFICIARIO
                                             BENEFICIARIO
                                             INDIRIZZO
                                             INDIRIZZO
                                             CAP       LOCALITA'
          FAVORITE PRENDERE NOTA CHE D'ORDINE E PER CONTO DELLA
SEDE INPS DI ................... ABBIAMO PROVVEDUTO A DISPORRE
L'ACCREDITO DI LIRE XXX.XXX.XXX CON VALUTA GG/MM/AA SUL C/C N.
XXXXXXXXXXX DA VOI INTRATTENUTO PRESSO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (YYYY).
RIFERIMENTI DISPOSIZIONE INPS:
                         NUMERO LOTTO XXXXXXXXX
                         CODICE SEDE INPS XXXX
                         CODICE APPLICAZIONE XXX
                         DATA ELABORAZIONE GG/MM/AA
                         NUMERO PRATICA XXXXXXXXXXXXX
                         CODICE FISCALE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                                COD. RIF. BANCA XXXXXXXXXXXXXXX
X
                       CAUSALE:
                       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                             FIRMA
Allegato n.4
BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INDIRIZZO
CAP       CITTA'
                                             BENEFICIARIO
                                             BENEFICIARIO
                                             INDIRIZZO
                                             INDIRIZZO
                                             CAP       LOCALITA'
          FAVORITE PRENDERE NOTA CHE D'ORDINE E PER CONTO DELLA
SEDE INPS DI ................... ABBIAMO PROVVEDUTO A METTERE A
VS/ DISPOSIZIONE PRESSO LA FILIALE DELLA BANCA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DI XXXXXXXXXXX L'IMPORTO RELATIVO AL
NUMERO DI PRATICA SOTTOELENCATO.
RIFERIMENTI DISPOSIZIONE INPS:
                         NUMERO LOTTO XXXXXXXXX
                         CODICE SEDE INPS XXXX
                         CODICE APPLICAZIONE XXX
                         DATA ELABORAZIONE GG/MM/AA
                         NUMERO PRATICA XXXXXXXXXXXXX
                         CODICE FISCALE XXXXXXXXXXXXXXXX
                         COD. RIF. BANCA XXXXXXXXXXXXXXXX
CAUSALE:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                             FIRMA