Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 1 del 2-1-2009.htm
rinnovo delle pensioni per l’anno 2009
Direzione centrale Pensioni
Direzione centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 2 Gennaio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
1
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
rinnovo delle pensioni per l’anno 2009
SOMMARIO:
rinnovo delle pensioni per l’anno 2009
Si comunica che sono state completate le
operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno
2009. Le operazioni vengono illustrate di seguito.
Perequazione automatica
Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, fissa nella misura del 3,3 per cento
l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via
previsionale per l'anno 2009.
Il predetto decreto stabilisce nella misura dell'
1,7 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2008.
Il decreto del
19 novembre 2007, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, aveva stabilito nella misura
dell’1,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle
pensioni in via previsionale per l'anno 2008.
Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo è
stata quantificata anche la differenza di perequazione relativa all'anno
2008, pari allo 0,1 per cento.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni
2008 e 2009 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di
perequazione sono riportati nell’allegato 1.
Il comma 6
dell’articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007
dispone che
“per
le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque
volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per
cent
o”.
Si ritiene utile precisare che la “s
ospensione
dell’indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo, prevista
per l’anno 2008” dal comma 19 dell
’articolo 1 della legge
24 dicembre 2007 n. 247
, non opera per l’anno
2009.
Per l’anno 2009, la percentuale di aumento per
variazione del costo vita è stata applicata con le seguenti modalità:
per intero (3,3 per cento), sull’importo di pensione non eccedente
quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
per il 75 per cento (2,475 per cento), per l’importo eccedente
il quintuplo del trattamento minimo.
Anche per il rinnovo dell’anno 2009 sono state applicate
le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul
cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel
Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che vengono prese in considerazione per
la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione
le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP,
AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate
da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l’Ente erogatore ha
comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’informazione relativa alla cumulabilità ai
fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti,
nel campo GP1AV35N con il codice 2.
L’importo di perequazione spettante sul
trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle
pensioni.
Le modalità dettagliate di individuazione e di
rivalutazione dei trattamenti da assoggettare alla disciplina prevista
dall’articolo 34 delle legge n. 448 sono illustrate nella
circolare
n.102 del 6 luglio 2004. La perequazione nella misura del 3,3 per cento è
stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni memorizzate dalle
Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i
seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”:
- M4
Assegno divorzile per ex coniuge superstite
-
M5
Assegno alimentare per figli
-
M6
Assegno alimentare per ex coniuge
Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al
3,3 per cento l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani
di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito
con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e
sordomuti (categoria INVCIV)
La determinazione del valore definitivo di perequazione
per l’anno 2008 e previsionale per l’anno 2009 stabilito dal citato decreto del 20 novembre 2008 trova
applicazione anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati,
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
Il conguaglio relativo alla differenza di perequazione per l’anno 2008 sarà
corrisposto sulla rata di gennaio 2009.
I limiti di reddito per il diritto all’assegno
e pensione in favore dei mutilati,
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 2,8%
corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito al periodo con
riferimento al periodo agosto 2007 -
luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007.
Gli importi delle indennità a favore dei mutilati
invalidi civili ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 3,04%
corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali
degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume
di lavoro tra il periodo agosto 2008 – luglio 2008 e il periodo precedente
agosto 2006 – luglio 2007.
2.1
Indennità di frequenza
Come per l’anno 2008, le indennità di frequenza
sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia
memorizzata.
Il pagamento è stato disposto con le seguenti
regole:
·
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento
dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta
automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in
poi;
·
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento
dell’indennità viene disposto per l’intero anno;
·
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene
rinnovata con importo zero.
Indennità a favore
dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e
drepanocitosi (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da
talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, liquidate come
prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per
l’anno 2009 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli
invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età
In occasione del rinnovo sono state ricalcolate,
attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al
compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti
che compiono il 65simo anno di età entro il 30 novembre 2009 e per i quali
risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie
all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno
segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite a
cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati, a partire dal mese
successivo al compimento del 65mo anno, è stato attribuito l’importo
dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27
dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).
Le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione
delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del
titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per
l’anno 2009, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle
prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di
scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in
pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione
sanitaria è prevista dopo il compimento del 65simo anno di età.
Per le prestazioni che, a seguito della revisione
sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno
a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad
attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento
della prestazione.
Si ritiene utile precisare che le
prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite
a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza
mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.
Assegni di invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati
vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza
del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei
titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di
vecchiaia.
Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma,
devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a
segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la
ricostituzione.
Gli assegni di invalidità, confermati
e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale,
con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24
febbraio 2005.
Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP,
VOESO)
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito
(VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole
previste per le prestazioni in argomento.
Come indicato nelle circolari
n.
55 dell’8 marzo 2001, n.
94
del 3 giugno 2003,
n.
156 del 9 dicembre 2004 e con messaggio n. 4080 del 18 febbraio 2008,
nessuna perequazione è stata attribuita all’importo in pagamento, che rimane
quindi invariato dalla decorrenza originaria.
La tassazione degli assegni straordinari dei
settori del credito (categoria VOCRED) e del credito cooperativo (VOCOOP con
codice azienda minore di 800) è stata effettuata secondo quanto stabilito
dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2003 e
descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003, e della risoluzione n. 10
del 16 febbraio 2007 la cui applicazione è stata illustrata con il messaggio
n. 27459 del 14 novembre 2007.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di
cui all'art.5, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale 1° luglio
2005, n. 178, erogati dal Fondo di solidarietà del personale di poste Italiane S.p.A. (VOCOOP con codice azienda
pari a 801), sono assoggettati
assoggettate al
regime della tassazione separata con la medesima aliquota utilizzata per la
determinazione delle ritenute fiscali del trattamento di fine rapporto, come precisato dalla risoluzione n.
169/2007 dell'Agenzia delle Entrate.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di
cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del 2002, erogati
dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale già
dipendente dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel
ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e
poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante (VOESO con
codice azienda pari a 99), sono stati assoggettati al regime fiscale della
tassazione ordinaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con nota n.
2004/133790 del 30 luglio 2004, illustrata con messaggio n.37768 del 22
novembre 2004.
Sugli assegni dello stesso Fondo, è stato
rinnovato se presente, l’assegno al nucleo familiare con le modalità in uso
per la generalità delle pensioni.
Gli assegni straordinari in argomento sono stati
rinnovati sulla base nei nuovi importi spettanti a seguito dell'adeguamenti
contrattuale, attribuito con le modalità illustrate con il messaggio n. 26370
del 25 novembre 2008.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di
cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale n. 375 del
2003 erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli
altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
(VOESO con codice azienda maggiore di 900), sono stati assoggettati al regime
fiscale della tassazione ordinaria.
Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade
nell’anno 2009
Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico
titolare che scade nell’anno 2009, sono state rinnovate con l’importo mensile
perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con
l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le pensioni dei fondi speciali sono state
invece rinnovate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede
99999-3300004.
Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della
pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione.
Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui
venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.
Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto
dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.
Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di
cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448
Si rammenta che il comma 5 dell’art. 5 della legge
127/2007 ha previsto, per gli anni successivi al 2008, che il limite di
reddito annuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pari all’incremento
dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
Pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
Pertanto, per l’anno 2009 il limite di reddito per
il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 7.730,32.
Si ricorda che, ai soli fini del reddito da
considerare per l’attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4
dell’art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che costituisca reddito la somma
aggiuntiva prevista al comma 1 dell’art. 5 (cosiddetta 14.a) per un importo
pari a 156,00 euro.
10. Verifica dei dati reddituali
Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è
provveduto all’aggiornamento dei dati reddituali utilizzando le funzioni
della procedura QRED, illustrata con
circolare
n. 182 del 16 dicembre 2002.
La procedura, in presenza di redditi “analitici”
nell’archivio reddituale ed in funzione delle “rilevanze” relative alla
pensione in pagamento, ha provveduto ad aggregare i dati reddituali
dichiarati dal soggetto e presenti nel Data base reddituale con quelli
derivanti da pensioni presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia
INPS che altri Enti), e ad elaborarli per determinare i cumuli necessari, a
seconda della tipologia e della rilevanza per le varie prestazioni,
memorizzandoli nell’area GP2 del data base delle pensioni.
In assenza di redditi analitici nell’archivio
reddituale, la procedura QRED ha preso in esame le pensioni influenti,
presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), ed
in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento e ne ha
memorizzato l’importo nell’area GP2, nei soli casi in cui tale reddito è
risultato superiore a quello già presente in archivio.
A seguito della verifica reddituale in argomento,
alcune pensioni vengono poste in pagamento a gennaio 2009 con un importo
inferiore rispetto a quello di dicembre 2008, mentre altre vengono poste in
pagamento con un importo superiore, per effetto della diminuzione dei
redditi.
Come indicato nel messaggio n. 25248 del 12
novembre 2008, si ricorda che per le pensioni con dichiarazione reddituale da
elaborare con conguaglio a debito è stato memorizzato il valore “009” nel
campo GP1CIDEMIN del data base delle pensioni, in modo da lasciare invariato
l’importo in pagamento per l’anno 2009.
11. Applicazione delle
disposizioni relative all'abolizione dei limiti al cumulo
tra pensione e
redditi di lavoro
Con la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008 è
stata illustrata la nuova disciplina
del cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
introdotta dall’articolo 19 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2008
- S.O n. 196 .
Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i
trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a
prescindere dalla decorrenza della pensione stessa.
La nuova disciplina in materia di cumulo non si
applica:
-
ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale;
-
ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
-
agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.
Dal 1° gennaio
2009,
sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le
pensioni
di
vecchiaia anticipate
liquidate interamente con il
sistema contributivo in favore di soggetti con un'anzianità
contributiva pari o
superiore a 40 anni ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
Contestualmente, la citata disposizione abroga
anche il comma 21 dell'art. 1 della legge 335/1995, che disciplinava il
regime di cumulo per le pensioni di vecchiaia contributive.
In fase di prima attuazione, la nuova disciplina è
stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto.
In attesa dei chiarimenti da parte dei ministeri
vigilanti, sono state per il momento escluse dall'applicazione della nuova
disciplina le pensioni di vecchiaia contributiva di cui alla legge 335/1995.
12. Situazioni particolari
Si illustrano di seguito le attività svolte dalle
procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2009 per alcune
situazioni particolari.
12.1 Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede
di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data
anteriore a gennaio 2009 sono state poste in pagamento per l’anno 2009 con
l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 ovvero 7
nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R; le pensioni che invece sono state
poste in pagamento nello stesso importo del 2008 sono state contraddistinte
con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Si precisa che le
pensioni
individuate come “ricostituzioni d’ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni
per l’anno 2009 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al
punto 7 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005. Con successivo messaggio
sarà data comunicazione dell’elaborazione effettuata.
12.2 Pensioni con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2009
con importo pari a “zero” deve essere rilevato a cura delle Sedi, attivando
da INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE PENSIONI, le LISTE PARAMETRICHE WEB. Le Sedi avranno
cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se
del caso, o alla eliminazione.
13. Tassazione delle pensioni per l’anno 2009
Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base
delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e
secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007
dell’Agenzia delle entrate.
13.1 Richiesta di detrazioni di imposta per
familiari a carico
Il comma 49 dell’art. 9 del DDL N. 3256 C
(Finanziaria 2008) modifica l’art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n.
600.
L’art. 23 del DPR n. 600/1973 prevede che la
richiesta delle detrazioni di imposta venga presentata annualmente dal
percipiente che dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di
spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Anche per l’anno 2009, a tutti i soggetti che
usufruiscono di detrazioni di imposta per familiari a carico viene inviato il
modulo di richiesta appositamente predisposto.
Si rammenta che le detrazioni di imposta operano
con riferimento al “soggetto” pensionato. Poichè la ritenuta IRPEF viene
determinata sull’ammontare
complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate
dall’INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta richieste operano
sul medesimo ammontare pensionistico complessivo.
13.2
Detrazioni da applicare
per le
famiglie numerose
La legge finanziaria per il 2008
(art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto, a
regime, una nuova detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200
annui, in favore delle famiglie
numerose, vale a dire dei nuclei con almeno quattro 4 figli fiscalmente a
carico.
I relativi chiarimenti sono contenuti al punto 1
della circolare n. 1/E del 09
gennaio 2008 dell’Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
.
Le modalità
di liquidazione del credito sono state definite con decreto, del 31 gennaio 2008, del M
inistro dell’ Economia e delle Finanze
di
concerto con
il Ministro
delle politiche per la famiglia.
Il comma 1
dell
’articolo
1 (
Attribuzione
del credito da parte del sostituto d’imposta
),
stabilisce che i
l
credito di cui all’articolo 12, comma 3 del TUIR , spettante a partire
dall’anno 2008, è riconosciuto dai sostituti d’imposta, ai soggetti che hanno effettuato la
comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), secondo periodo, del
l’art.
23 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600
(
già
prevista per l'attribuzione delle detrazioni per i carichi familiari
)
ed
hanno
attestato l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli
articoli 49 e 50 del TUIR e a quelli derivanti dal possesso dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
L’ulteriore
detrazione deve intendersi come
bonus
complessivo e unitario
a
beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un
numero di figli superiore a quattro, e va riconosciuto anche se la condizione dell’esistenza di
almeno quattro figli a carico sussiste solamente per una parte dell’anno.
Il credito
d'imposta è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di
paga rapportandolo al periodo stesso (comma 2 dell’articolo 1); pertanto, nel
caso di pensioni aventi decorrenza nel corso dell’anno, l'importo va
frazionato per i mesi di spettanza della pensione.
Il
bonus
è stato erogato a “consuntivo” 2008 in occasione delle operazioni di rinnovo,
p
oichè la
norma stabilisce che il
bonus
deve essere
riconosciuto dai sostituti d’imposta ai soggetti che hanno effettuato la
comunicazione relativa ai carichi familiari con le modalità già illustrate al
punto 13.1.
Come già
accade per le altre tipologie di detrazioni d’imposta, anche il bonus viene
sottratto dall’importo dell’imposta
dovuta.
La procedura opera con le seguenti modalità:
·
se l’importo spettante a
titolo di bonus trova capienza nell’ imposta netta, il bonus viene
interamente rimborsato.
L’importo
attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo
GP3EDCAP
del data base delle pensioni e
sommato
alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3
EDEDFAM;
·
se l’importo spettante a
titolo di bonus è maggiore dell’imposta netta, l’imposta netta viene azzerata
e si determina un credito pari alla differenza tra il
bonus
e l’imposta netta rimborsata. L’importo dell’imposta netta
azzerata costituisce l’importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel
data base pensioni nel nuovo campo
GP3EDCAP (detrazione
riconosciuta dal comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).
L’importo
del bonus che non è stato eventualmente possibile attribuire costituisce un
credito d’imposta e viene memorizzato nell’apposito campo, del data base
pensioni nel nuovo campo
GP3EDNCAP (detrazione per non capienza
comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).
N
ella certificazione fiscale a
consuntivo saranno indicati sia l’ammontare della detrazione erogata, sia
l'importo che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.
14. Tassazione congiunta
La tassazione congiunta per i titolari di più
trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall’articolo 8
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura
“proporzionale”, secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22
dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate.
Anche per l'anno 2009, le ritenute IRPEF sono
state determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.
15. Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
15.1 Addizionale regionale all’IRPEF per
l’anno 2008
L’importo dell’addizionale regionale dovuta per
l’anno 2008 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione
fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2009 in 11
mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a
euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
Nell’allegato 2 è riportato il prospetto con le
modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, con una
sintesi delle relative disposizioni.
Le aliquote sono comunque consultabili in INTRANET
– ASSICURATO PENSIONATO -
ADDIZIONALI
ALL'IRPEF - ALIQUOTE.
15.2 Addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2008 e acconto dell’addizionale
comunale all’IRPEF per l’anno 2009
Come per l’addizionale regionale anche l’importo
dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2008 è stato determinato sulla
base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in
11 mensilità nel corso dell’anno 2009. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale
sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
L’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2009, è trattenuto in nove rate mensili, effettuate a partire
dal mese di marzo 2009.
L’elenco dei Comuni e delle aliquote applicate per
l’anno 2008 sono consultabili in INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO -
ADDIZIONALI
ALL'IRPEF - ALIQUOTE.
16. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo
Come di consueto i dati fiscali a consuntivo sono
stati rideterminati sulla base:
-
delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la
procedura illustrata con
circolare
n. 122 del 5 maggio 1995;
-
delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle
Sedi con la procedura WEB “GESTIONE DICHIARAZIONI DETRAZIONI”;
-
delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta inviate in via
telematica dai CAF;
-
delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile
trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
-
delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale
di pagamento dei conguagli (ARTE).
16.1 Rideterminazione dei dati fiscali per
conguagli
Le procedure hanno rideterminato i dati fiscali
per le diverse situazioni con le modalità descritte nell’allegato 9 alla
circolare
n. 180 del 12 dicembre 2002, al quale si rinvia.
16.2 Codici di destinazione delle
certificazioni fiscali
Sono stati memorizzati i seguenti "codici di
destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:
a) pensioni abbinate
fiscalmente
:
pensioni per le quali viene emessa la
certificazione
:
-
M, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della
certificazione fiscale;
-
P, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della
certificazione fiscale;
-
R, per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori
di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI),
3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
pensioni per le quali non viene emessa la
certificazione:
-
A, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della
certificazione fiscale ovvero per le pensioni che risultavano localizzate
agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED),
3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
-
B, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della
certificazione fiscale.
b) pensioni non
abbinate fiscalmente:
-
0, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della
certificazione fiscale;
-
1, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della
certificazione fiscale;
-
5, per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori
di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI),
3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);
-
2, per le quote di pensione ai superstiti;
-
E, per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico
del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente
dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo.
17. Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo dell’anno 2009, le procedure
centrali hanno provveduto a calcolare:
-
i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
-
i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
-
i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;
-
i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
-
i conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi
fiscali e per recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla
procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per
ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti
con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo
2004;
-
i conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2008;
-
l’acconto per l’addizionale comunale per l’anno 2009.
Di seguito si precisano le modalità di gestione
dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle pensioni.
17.1 Conguagli da rinnovo per IRPEF a
debito o a credito del pensionato
I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati
con il codice
140
nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo
nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di
gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel
caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti
unitamente alla rata di gennaio 2008 e sono registrati con il codice
139
nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
17.2 Conguagli da rinnovo per recupero
richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e
per recupero dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione
della
rata mensile di pensione
Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi
IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno
2008, è stato registrato con codice
141
nel campo GP8MD52 e con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E e viene trattenuto in unica
soluzione sulla mensilità di gennaio 2009.
Il recupero sui rimborsi IRPEF può:
-
essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la
procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
-
derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da
recuperare;
-
derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione
della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per
legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta
deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.
17.3 Conguagli di pensione imponibili IRPEF
a credito del pensionato da rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, ai conguagli
di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo
viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media (GP3PMED).
Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti
operazioni:
-
il conguaglio lordo viene registrato con codice
526
al campo
GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
il conguaglio netto viene registrato con codice
133
nel campo
GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
-
l’importo delle ritenute IRPEF viene sommato all’importo di GP8MD04E.
Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti
operazioni:
-
l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E
(imponibile anni precedenti);
-
l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.
17.4 Conguagli di pensione non imponibile
IRPEF a credito del pensionato da
rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, i conguagli
di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal
rinnovo vengono:
-
registrati con codice
528
nel campo GP8MD52, con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).
17.5 Conguagli di pensione deducibili
IRPEF a debito del pensionato da rinnovo
I conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito
del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle
mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica
soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Nel caso in cui per la stessa pensione risultino
conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione
del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del
residuo debito.
Con l’estrazione della rata mensile vengono
effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
-
il conguaglio viene registrato con codice
525
nel campo
GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento
(GP8MD02E).
Sul segmento GP3 l’importo del conguaglio viene
registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).
17.6 Conguagli di pensione non
deducibili IRPEF a debito del pensionato da
rinnovo
I conguagli di pensione non deducibili IRPEF a
debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate
sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in
unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Nel caso in cui per la stessa pensione risultino
conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione
del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del
residuo debito.
Con l’estrazione della rata mensile, per i
conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato
determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul
segmento GP8:
-
il conguaglio viene registrato con codice
527
nel campo
GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento
(GP8MD02E).
17.7
Addizionale regionale e
comunale per l’anno 2008 e acconto
dell’addizionale comunale per l’anno
2009
Al momento dell’estrazione della rata mensile di
pensione i conguagli relativi alle addizionali per l’anno 2008 vengono
memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:
-
604:
Trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
605:
Trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l’indicazione dell’importo
nel campo GP8MD53E.
A partire dell’estrazione della rata di pensione
di marzo 2009, l’importo relativo all’acconto dell’addizionale comunale per
l’anno 2009 verrà memorizzato al campo GP8MD52 con il seguente codice:
-
606:
Acconto addizionale comunale IRPEF per l’anno 2009 e con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
18. Periodicità di pagamento delle pensioni
I limiti previsti dalla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata
con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo
1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per
la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni,
sono rimasti invariati a seguito dell’applicazione della perequazione.
In
particolare:
-
vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo
mensile fino a 5,00 euro;
-
vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di
importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 65,00 euro;
-
vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo
mensile superiore a 65,00 euro.
19. Comunicazione ai pensionati
Per l’anno 2009 viene disposto l’invio di:
-
del Mod. ObisM e della specifica modulistica per le prestazioni
INVCIV , il giorno 19 dicembre 2008,;
-
di un plico contenente il Mod. CUD 2009, la richiesta dei redditi ed
il nuovo modello di dichiarazione concernente il diritto alle
detrazioni di imposta, entro il 15 febbraio 2009.
19.1 Certificato
di pensione per l’anno 2009 – Modello ObisM
Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod.
ObisM contenente le informazioni relative a tutte le pensioni erogate
dall’Istituto.
Il modello riporta una sola volta le informazioni
relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d’imposta, quote incumulabili
con il lavoro, ecc) e un riquadro con l’indicazione degli importi mensili
spettanti per ogni pensione.
Sul modello sono riportate le informazioni
relative alla perequazione automatica previsionale per l’anno 2009 e sulla
perequazione definitiva per l'anno 2008.
E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono
riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e
comunale.
Il modello ObisM viene inviato al domicilio del
pensionato; in presenza di tutore o di rappresentante legale, viene inviato
all’indirizzo del tutore o del rappresentante legale.
19.2 Comunicazione dell’importo della rata
di gennaio 2009
Come già operato dall’anno 2008, anche per l’anno
2009 il Mod. ObisM
non riporta
le informazioni relative al pagamento
di gennaio. Tali informazioni, come di consueto, vengono comunicate dagli
Enti pagatori solo nel caso in cui il pagamento comprenda anche conguagli.
19.3 Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di
responsabilità previste dalla legge
n. 662 del 1996
Agli invalidi civili titolari di indennità di
accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a
presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità
relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito
in istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICRIC01
(allegato 3).
Agli invalidi civili titolari di assegno mensile
(fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma
249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di
ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza
dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al
Mod. ObisM, il Mod. ICLAV (allegato 3).
Gli interessati restituiranno le dichiarazioni
alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL. Gli interessati che risiedono in
Sicilia restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL:
la Regione Siciliana non ha infatti ancora approvato la legge regionale di
passaggio delle competenze.
Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari
di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno
presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della
citata legge n. 662 del 1996 per i quali è memorizzato sul data base delle
pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.
19.4 Certificazione dei redditi (modello
CUD)
Nel contesto delle operazioni di rinnovo, si è
provveduto alla predisposizione della certificazione unica “CUD 2009” .
La certificazione deve essere consegnata agli
interessati entro il 28 febbraio 2009.
20. Mandati di pagamento
I mandati di
pagamento di gennaio 2009 sono stati forniti a Posteitaliane e agli Istituti
bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1
con le consuete modalità.
21. Data base delle pensioni
Al data base centrale delle pensioni sono state
apportate le modifiche richieste dall’evoluzione legislativa in materia
pensionistica. Le specifiche della nuova interfaccia verranno pubblicate sul
sito Intranet dell’Istituto.
* * *
Come di consueto le Sedi sono invitate ad adottare
tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a
conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali,
periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli
illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando
specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3