Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 106 del 4-12-2008.htm
principi generali applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali
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Direzione Centrale
Entrate
Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 4 Dicembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
106
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
principi generali applicabili alle sospensioni contributive
concesse a seguito di calamità naturali
SOMMARIO:
Premessa
1.Campo di applicazione
2.Condizioni di accesso alle sospensioni
3.Legge n. 290 del 2006
4.Sospensione contributiva
5.recupero dei contributi sospesi
6.Cessazione e sospensione attività
7.istruzioni operative
8.eventi vari
Premessa
Le sospensioni contributive
connesse ad eventi eccezionali o calamità naturali sono sempre disposte con
appositi provvedimenti normativi, solitamente ordinanze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
Tali provvedimenti sono sempre
conseguenti ad uno stato d’emergenza nei territori interessati, che viene
dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si precisa che non esiste alcun
automatismo fra le due norme, vale a dire che:
la dichiarazione dello stato d’emergenza non
implica la sospensione contributiva, poiché questa deve essere sempre
disposta da un’apposita norma;
l’eventuale proroga dello stato d’emergenza non
ha automaticamente effetti sulla sospensione.
La ratio delle sospensioni
contributive è quella di riportare alla normalità i soggetti danneggiati
dall’evento calamitoso. L’accesso al beneficio è dunque condizionato al
possesso di due requisiti:
1.
soggettivo
:
esistenza alla data dell’evento;
2.
oggettivo
: nesso
causale fra danno subito ed evento calamitoso.
1. Campo di applicazione
I principi generali qui
illustrati sono volti ad assicurare uniformità di disciplina sul territorio
nazionale nella gestione delle sospensioni contributive e dei relativi piani
di recupero. Devono pertanto intendersi superate tutte le disposizioni
precedenti incompatibili con la presente circolare, mentre sono fatte salve
eventuali disposizioni in deroga specificamente previste dalle norme per i
singoli eventi.
2. Condizioni di accesso alla sospensione
Dalle condizioni in premessa consegue che:
a)
nessuna agevolazione può essere concessa ai soggetti la cui
attività sia iniziata in data successiva a quella dell’evento calamitoso,
ancorché gli stessi operino nelle zone danneggiate e ancorché l’attività
inizi nel periodo di vigenza della sospensione contributiva;
b)
parimenti il beneficio della sospensione e dell’eventuale
rateazione non può essere concesso ai soggetti già in attività alla data
dell’evento calamitoso ma che non avevano provveduto tempestivamente
all’iscrizione e al versamento della contribuzione, secondo la normativa
vigente; analogamente i suddetti benefici non possono essere concessi a tutti
i contribuenti iscritti in data successiva all’evento calamitoso a seguito di
denuncia del lavoratore o di verbale ispettivo (msg. 1365 del 13/01/2006);
c)
i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi che
possono usufruire della sospensione, non possono comunque estendere il
beneficio ai rapporti di lavoro (dipendente, di collaborazione, di
associazione, ecc.) instaurati in data successiva all’evento calamitoso;
d)
analogamente nessuna agevolazione può essere concessa alle
aziende non operanti nelle zone danneggiate, ancorché il titolare sia
residente nelle suddette zone o vi esista la sola sede legale senza alcuna
operatività; infatti l’espressione “sede legale ed/od operativa”, ricorrente
nei provvedimenti normativi di sospensione, va interpretata nel senso che la
sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento
all’unità operativa ubicata nella zona colpita dagli eventi calamitosi,
indipendentemente dalla circostanza che in tale zona vi sia o meno la sede
legale del datore di lavoro;
e)
le sospensioni sono applicabili solo agli oneri contributivi
relativi alle attività svolte nelle zone danneggiate. Le aziende private con
dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione
possono usufruire delle agevolazioni contributive solo per i lavoratori che
risultino impiegati alla data dell’evento calamitoso nelle sedi ubicate nelle
zone danneggiate; per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi
professionisti) rileva l’ubicazione dell’attività;
f)
le aziende così individuate beneficiano della sospensione
contributiva, per le sole sedi danneggiate, anche nel caso in cui abbiano
operato l’accentramento contributivo presso altra sede non interessata
dall’evento calamitoso;
g)
in caso di cessione, scissione,
fusione o incorporazione di azienda il beneficio può essere trasmesso a
condizione che risulti esplicitamente nell’atto di cessione, scissione,
fusione o incorporazione che la nuova azienda si accolla tutti i debiti e
crediti contributivi della vecchia; la trasmissione del beneficio avviene
indipendentemente dal fatto che i lavoratori abbiano subito o meno la
cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione del TFR. Viceversa,
qualora nell’atto non sia posta tale condizione, l’azienda cessante deve
restituire l’intero debito in unica soluzione all’atto della comunicazione
della cessazione;
h)
in alcuni casi l’evento calamitoso
può interessare non una specifica zona geografica ma un’attività economica
(es. l’influenza aviaria, la BSE). In tal caso potranno ovviamente accedere
alle agevolazioni solo i soggetti operanti nel settore economico danneggiato,
secondo i c.s.c. individuati nelle circolari esplicative.
3. Legge 290 del 6 dicembre 2006
L’art. 6, c. 1 bis della L. 290/2006
(1)
, pubblicata nella G.U. n. 285 del 7
dicembre 2006, ha fornito un’interpretazione autentica, e quindi ad effetto
retroattivo, della L. 225/1992 sul potere di ordinanza della Protezione
Civile, escludendo dai possibili beneficiari una serie di soggetti, ovvero:
a)
tutti
i datori di lavoro pubblici;
b)
i singoli lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati)
nei casi in cui l’azienda non possa o non voglia usufruire della sospensione,
poiché la norma non riconosce ad essi un diritto autonomo alla sospensione;
c)
tutti i dipendenti pubblici, per l’effetto combinato delle
disposizioni di cui ai punti a) e b);
d)
i datori di lavoro domestico, dato il riferimento della
norma alla sede legale ed operativa del datore di lavoro e non anche alla sua
residenza; in proposito si sottolinea come l’esclusione trovi, per altro
verso, fondamento anche nella ratio della normativa emergenziale, volta a
ricostruire il tessuto sociale ed economico danneggiato dall’evento
calamitoso;
e)
i prosecutori volontari, non essendo essi datori di lavoro e
data peraltro la natura non obbligatoria della contribuzione.
Si ritengono invece inclusi fra i possibili soggetti beneficiari i
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, iscritti alla Gestione
Separata), vista anche l’estensione disposta dalla successiva OPCM
3564/2007.
Infine con la espressione “datori di lavoro” la norma intende escludere
i lavoratori dai soggetti abilitati a chiedere la sospensione.
3.1 Recupero contribuzioni
indebitamente sospese
Con circolare n. 65 del 23
marzo 2007, sono state fornite istruzioni per il recupero delle contribuzioni
che, dal 1992 in poi, per effetto delle nuove disposizioni, risultano
indebitamente sospese. Le stesse non si applicano alle sospensioni il cui
recupero sia già terminato.
Per tutti i soggetti che non
sono più beneficiari della sospensione è stato quindi disposto il recupero in
unica soluzione
, senza aggravio di
oneri accessori, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della
circ. 65/2007, ovvero entro il
16
giugno 2007
(msg. 8870 del 5/4/2007).
E’ comunque sempre possibile presentare istanza di
dilazione, secondo le disposizioni vigenti per la generalità dei
contribuenti, con aggravio quindi degli interessi di dilazione.
A seguito delle varie questioni di legittimità costituzionale dell’art.
6, c. 1 bis della L. 290/2006 sollevate dal TAR Molise, per i soli datori di
lavoro che hanno sospeso
esclusivamente
la quota a carico dei lavoratori
(2)
, è stata disposta una temporanea sospensione del
recupero fino al 31/12/2007, nelle more del giudizio della Corte
Costituzionale (msg. 8870 del 5/04/2007).
Con sentenza n. 325/2008 la Corte ha giudicato inammissibili o
infondate le suddette questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, con
circ. 91 del 14 ottobre 2008, l’Istituto ha disposto l’obbligo, per i datori
di lavoro interessati, di provvedere alla restituzione della quota a carico
dei lavoratori indebitamente sospesa, entro il
16 novembre 2008
.
Il recupero non può beneficiare delle rateizzazioni previste dalle
norme per i singoli eventi; pertanto esso può essere effettuato solo in unica
soluzione o, su istanza di parte, rateizzando il debito nel rispetto del
limite del quinto dello stipendio, ai sensi dell’art. 2, c. 2 del DPR 180 del
5/01/1950.
Peraltro, la circolare dispone che,
per particolari esigenze di comprovata necessità, i dirigenti delle
strutture o delle aziende interessate
potranno concordare dilazioni anche più ampie.
4.
Sospensione
contributiva
a)
contributi oggetto di
sospensione
: stante il rispetto dei requisiti d’accesso al beneficio,
possono essere sospesi tutti i versamenti contributivi aventi scadenza legale
nell’arco temporale identificato dalle norme, indipendentemente dal periodo
di attività a cui essi si riferiscono.
b)
Istanza di sospensione
: condizione
per fruire della sospensione contributiva è la presentazione di apposita
domanda presso la sede Inps competente, ovvero quella presso la quale il
contribuente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi, entro i
termini previsti dalla norma ed in mancanza, entro il termine di
tre mesi
dalla pubblicazione della
circolare applicativa della norma che dispone la sospensione. La domanda deve
essere corredata dall’eventuale documentazione richiesta dalle norme
specifiche che concedono il beneficio (ad es. per la certificazione del
possesso dei requisiti richiesti per l’accesso: perizia giurata del danno
subito, ordinanza sindacale di sgombero, ecc.).
c)
Denunce ed altri adempimenti
: in
mancanza di diversa disposizione specifica, la presentazione delle denunce
contributive e gli altri adempimenti connessi ai versamenti contributivi
devono essere sempre effettuati alle normali scadenze.Laddove invece la norma specifica che disciplina l’evento ne
disponga la sospensione, gli adempimenti devono essere effettuati, a pena di
decadenza dal beneficio, entro il giorno 16 successivo al termine del periodo
di sospensione o nel diverso termine previsto dalla norma stessa (msg. 25434
del 19/10/2007).
d)
Istanza di rateazione
: anche il
beneficio della rateazione, laddove prevista, è subordinato alla
presentazione di apposita istanza; il termine ultimo per tale adempimento è
la data di inizio del recupero, ovvero la data entro cui deve essere
effettuato il pagamento in unica soluzione.
e)
Quote a carico del lavoratore
: nei
rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e di associazione in
partecipazione, il datore di lavoro, committente o associante ha anche la
responsabilità del versamento della quota a carico del lavoratore. L’azienda
che intenda usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria
quota che quella a carico del lavoratore, per il quale il beneficio è stato
riconosciuto, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.
f)
Quote trattenute e non versate
: il
datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, sia della
propria quota che di quella a carico del lavoratore, e che contemporaneamente
opera la trattenuta a carico del lavoratore, è soggetto alle norme
sull’illecito penale, di cui all’art. 2 del D.L. 463/1983, convertito in L.
638/1983, oltre che alle sanzioni amministrative previste. Le somme
trattenute e non versate non beneficiano delle disposizioni relative alla
rateizzazione del debito contributivo.
g)
Lavoratori cessati
: qualora i
lavoratori cessino l’attività o cambino datore di lavoro durante o post
sospensione, verseranno le loro quote sospese al vecchio datore di lavoro,
committente o associante, che rimane responsabile del versamento all’Inps.La scelta della modalità di recupero delle suddette
quote nei confronti del lavoratore è rimessa alla volontà delle parti e può
consistere in:
1)
un
recupero immediato dell’intera quota sospesa, nel qual caso il datore di
lavoro, committente o associante deve restituirla interamente entro la prima
scadenza utile
(3);
2)
un
recupero rateale secondo il piano di rateazione concesso, nel qual caso il
datore di lavoro, committente o associante prosegue regolarmente nel
versamento rateale anche della quota a carico del lavoratore.
Il mancato recupero nei confronti del lavoratore non esime il datore
di lavoro, committente o associante dall’obbligo contributivo.
5. Recupero dei contributi sospesi
a)
Contributi versati
: i contributi
versati nonostante la sospensione non possono essere rimborsati, né posti in
compensazione.
b)
Decorrenza
: il termine di decorrenza
del recupero dei contributi sospesi, in mancanza di diverse disposizioni, è
il giorno 16 successivo alla scadenza della sospensione.
c)
Rateizzazione
: l’eventuale
rateizzazione deve essere espressamente prevista dalle norme che disciplinano
l’evento; le stesse dovranno anche specificare il numero massimo di rate
concedibili, la decorrenza, la periodicità e l’eventuale aggravio di
interessi legali o altri oneri accessori. In mancanza di detta previsione
normativa, il recupero della contribuzione sospesa deve essere effettuato in
unica soluzione. In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione,
secondo le disposizioni vigenti per la generalità dei contribuenti, con
aggravio quindi degli interessi di dilazione.
d)
Prima rata
: laddove la rateazione è
prevista, la data di pagamento in unica soluzione è anche la data di inizio
del recupero, entro cui va versata la prima rata.
e)
Opzioni rate
: la rateazione è sempre
concessa per il numero massimo di rate previsto dalle norme specifiche che
disciplinano l’evento. Tuttavia il contribuente può sempre optare per il
pagamento in unica soluzione o per un numero di rate inferiori. Analogamente
può scegliere di beneficiare di un periodo di sospensione inferiore a quello
concesso dalle norme: in tal caso il recupero potrà comunque avvenire nel
numero massimo di rate concesso per l’evento.
f)
Importo minimo
:l’importo di ogni singola rata mensile deve essere comunque non
inferiore ad
euro 50
; in caso
contrario il numero massimo delle rate concedibili deve essere rideterminato,
in modo da rispettare tale importo minimo.
g)
Scadenze
: i pagamenti con mod. F24,
rateali o in unica soluzione, hanno sempre scadenza il giorno 16 di ogni mese
(o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo), in armonia con le
disposizioni in materia di versamenti unificati previste dai D. lgs. 241/1997
e 422/1998; pertanto, ove le specifiche norme dispongano una decorrenza
diversa, i pagamenti saranno comunque considerati tempestivi se effettuati
entro il giorno 16 successivo.
h)
Definizione automatica
: se
sull’ammontare contributivo sospeso è concessa dal legislatore una facoltà di
definizione agevolata ( es. con abbattimento percentuale del debito residuo)
l’esercizio di tale facoltà determina l’annullamento delle modalità di
recupero previste per l’evento. In caso di mancata adesione entro i termini
fissati dal legislatore, il recupero prosegue alle condizioni e con le
modalità preesistenti. Il calcolo dell’abbattimento percentuale viene
effettuato con riferimento al debito residuo, al netto cioè di quanto già
versato a titolo di capitale ed interessi, alla data di entrata in vigore del
provvedimento agevolativo: non è pertanto ammessa alcuna forma di ripetizione
dei versamenti effettuati ai sensi della normativa previgente (msg. 12486 del
29/05/08).
i)
Inadempienze
:
·
da rateazione
:
in caso di pagamento rateale ordinario (senza cioè abbattimenti del
capitale), il mancato versamento di una o più rate non comporta decadenza dal
beneficio della rateazione, bensì configura un’omissione contributiva
relativa esclusivamente alle singole rate, che sarà soggetta al regime
sanzionatorio ordinario;
·
da definizione
automatica con abbattimento del debito contributivo
: in caso di
tempestiva adesione alla definizione automatica e di successivo mancato rispetto
delle modalità e dei termini di pagamento, il soggetto decade sia dal
beneficio della rateazione, sia dalla definizione agevolata; il recupero
avviene per le vie ordinarie e per l’intero credito gravato degli oneri
accessori a far data dall’ultima rata pagata nei termini
(4).
l)
Automaticità delle
prestazioni
: per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, iscritti
alla Gestione Separata) la mancanza di automaticità delle prestazioni implica
che la contribuzione sospesa a seguito di calamità naturali non può essere
utilizzata fino a che non sia stata effettivamente versata. In caso di
definizione automatica con percentuali di abbattimento del capitale da
restituire, il completo versamento del residuo debito determina sulla
posizione assicurativa del beneficiario:
·
l’accreditamento dell’intera contribuzione, se è
prevista la completa copertura finanziaria del relativo onere;
·
l’accreditamento di contribuzione proporzionalmente
ridotta, nel caso in cui non sia prevista la suddetta copertura.
6. Cessazione e
sospensione attività
I soggetti che cessano definitivamente l’attività nel periodo di
sospensione contributiva o in periodi successivi, devono restituire
l’intero capitale sospeso in unica soluzione all’atto della
comunicazione della cessazione stessa. Qualora l’azienda cessi
definitivamente nel corso di un recupero rateale gravato da interessi di
dilazione, la sorta capitale dovrà essere gravata dei suddetti
interessi, calcolati fino alla data di restituzione.
I soggetti che sospendono temporaneamente la propria attività nel
corso del recupero, possono non decadere dal beneficio se proseguono
regolarmente nel versamento rateale anche nel periodo di inattività.
7. Istruzioni operative
7.1 Aziende
I modelli DM10 vanno compilati
esponendo l’importo dei contributi sospesi nel quadro D, con il codice di
tipo
N9
xx
assegnato all’evento calamitoso. Tali modalità di
presentazione devono essere comunque osservate dalle aziende anche se:
·
sono autorizzate all’accentramento contributivo in
territori diversi da quelli danneggiati e tuttavia in questi ultimi hanno
svolto attività lavorativa per la quale hanno diritto al beneficio della
sospensione;
·
presentano il modello DM10 con saldo a proprio
credito per il conguaglio delle prestazioni anticipate per conto
dell’Istituto (assegni per il nucleo familiare, indennità economica di
malattia e maternità, integrazioni salariali, ecc.).
Il recupero viene effettuato
con mod. F24, utilizzando il codice contributo
DSOS
, istituito con circ. 98/2002, ed esponendo la matricola
aziendale seguita dal codice evento.
ES: modalità di compilazione
del mod. F24 in caso di recupero di contributi sospesi dal 03/1998 al 12/1999
Codice Sede
Causale contributo
Matricola Inps Codice Inps
Filiale azienda
Periodo di riferimento
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Da
A
XXXX
DSOS
PPNNNNNNCCN9XX
03/1998
12/1999
..........
//////
7.2 Artigiani e commercianti
Coloro che intendono versare in unica soluzione
devono utilizzare gli F24 originali (uno per ognuna delle rate
sospese) e, qualora non ne siano in possesso, possono chiederne la
ristampa alla Sede competente. Ciò permetterà la regolare contabilizzazione
dell'eventuale quota associativa. Coloro che intendono avvalersi della
rateazione devono presentare apposita domanda e versare la prima rata
con F24 indicando, nella sezione riservata all'INPS, i seguenti codici
istituiti con la circ. 138/2000
:
·
AD
per le
rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
·
CD
per le
rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
ES: modalità di compilazione
del mod. F24 in caso di recupero di contributi sospesi dal 03/1998 al 12/1999
Codice Sede
Causale contributo
Matricola Inps Codice Inps
Filiale azienda
Periodo di riferimento
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Da
A
XXXX
AD/CD
Codeline17cifre
03/1998
12/1999
……….
//////
7.3 Gestione Separata
Per i contributi dovuti dagli
iscritti alla Gestione Separata il recupero avviene con F24, utilizzando:
·
le causali e le modalità di compilazione in uso per i
pagamenti correnti (
P10, PXX, C10, CXX
),
in caso di pagamento in unica soluzione; in tal caso utilizzare un rigo di
F24 per ogni mese di pagamento sospeso;
·
le causali
COC
(per i committenti di collaborazioni e figure assimilate) e
POC
(per i liberi professionisti),
istituite con circ. 98/2002, in caso di pagamento rateale; laddove previsto,
nel campo “matr. Inps/codice Inps/filiale azienda” deve essere riportato il
codice calamità previsto per l’evento, seguito da tanti “9” fino a formare un
codice di 12 cifre (es. per l’aviaria: “069999999999”).
ES: modalità di compilazione
del mod. F24 in caso di recupero di contributi sospesi dal 03/1998 al 12/1999
Codice Sede
Causale contributo
Matricola Inps Codice Inps Filiale azienda
Periodo di riferimento
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Da
A
XXXX
C10/CXX
Cap/comune
03/1998
(un rigo per ogni mese)
////
……….
//////
XXXX
P10/PXX
//////
03/1998
12/1998
……….
//////
XXXX
P10/PXX
//////
01/1999
12/1999
……….
XXXX
COC/POC
XX9999999999
(se previsto)
03/1998
12/1999
……….
//////
7.4 Adempimenti delle sedi
In presenza di sospensione
contributiva anche la corresponsione del bonus, ex L. 243/2004 viene sospesa;
alla ripresa dei pagamenti, anche l’erogazione riprende (msg. 17966 del
22/06/2006).
Con msg. 25926 del 29/09/2006
sono state impartite istruzioni procedurali per le sedi periferiche al fine
di eliminare le anomalie amministrative e contabili createsi a seguito di:
·
errata compilazione delle denunce DM10/2 da parte
delle aziende aventi diritto alla sospensione, in particolare per mancato
utilizzo del relativo codice di sospensione nel quadro “D”;
·
indebita fruizione della sospensione, per utilizzo
del suddetto codice da parte di aziende non aventi diritto.
8. Eventi vari
Per alcuni eventi calamitosi le
autorità competenti non hanno emanato disposizioni per il recupero dei
contributi sospesi e, pertanto - ai sensi di quanto disposto al par. 5, punto
b –il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione entro il
giorno 16 successivo al termine del periodo di sospensione. Ai soggetti
interessati, in possesso dei requisiti di accesso alla sospensione e che
abbiano presentato all’epoca regolare istanza, senza tuttavia provvedere al
pagamento, è consentito regolarizzare la propria posizione senza aggravio di
oneri accessori,versando i contributi sospesi
in unica soluzione entro il giorno 16 del terzo mese successivo
all’emanazione della presente circolare.
In particolare sono interessati
dalle suddette disposizioni i soggetti colpiti dai seguenti eventi
calamitosi:
alluvione in provincia di Cagliari del 12 e 13
novembre 1999: contributi sospesi dal 12/11/1999 al 31/12/2000 con
ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3024 del 30/11/1999 (cfr circ. 38/2000);
alluvione nelle province di Avellino, Benevento e
Salerno del 14, 15 e 16 dicembre 1999: contributi sospesi dal 14/12/1999
al 30/06/2000 disposta dall’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3036
del 09/02/2000, prorogata al 30/06/2001 dall’ordinanza n. 3061 del
30/06/2000 (circ. 79/2000 – msg. 128 del 7/06/2001);
trombe d’aria nelle province di Milano e Bergamo
del 7 luglio 2001: contributi sospesi dal 7/07/2001 al 31/12/2001 con
OPCM 3143 dell’11/07/2001 (circ. 156/2001);
alluvioni nelle province di Napoli, Avellino,
Salerno e Caserta del 22 agosto, 5 settembre e 14/15 settembre 2001:
contributi sospesi con ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3158 del
12/11/2001 (msg. 291 del 7/12/2001):
a.
dal
22/08/2001 al 10/12/2001 per il comune di Santa Maria a Vico (CE);
b.
dal
05/09/2001 al 10/12/2001 per il comune di Calvanico (SA);
c.
dal
17/09/2001 al 10/12/2001 per i comuni colpiti dall’alluvione del 14/15
settembre in provincia di Napoli, Salerno e Avellino;
eventi atmosferici nel comune di Pontedera (PI)
del 20 e 21 ottobre 2001: contributi sospesi dal 12/08/2002 al
31/12/2002 con OPCM n. 3236 del 5/08/2002 (circ. 15/2003).
Il
Direttore generale
Crecco
(1)
Art. 6, c. 1 bis: “ La legge 24 febbraio 1992, n.
225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di
protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi si
applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed
operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.
(2)
punto 4 della circ.
65/2007. In particolare la fattispecie riguarda tutti i casi in cui sono
state sospese le sole quote a carico del lavoratore:
per libera scelta dell’azienda titolare del
diritto di sospensione o per richiesta in tal senso del lavoratore stesso;
perché solo il lavoratore, in quanto residente nei
territori calamitati, era titolare del diritto di sospensione, ai sensi delle
disposizioni allora vigenti, mentre l’azienda, in quanto operante fuori dai
suddetti territori, ne era esclusa;
perché dipendente di aziende bancarie,
assicurative o imprese a prevalente capitale pubblico (anche se privatizzate
in data successiva all’evento calamitoso), essendo esse talvolta esplicitamente
escluse dal beneficio della sospensione dalle relative ordinanze.
(3)
Per i dipendenti il recupero può essere effettuato
sul TFR o, in caso di aziende in CIG a zero ore, sugli importi dovuti al
dipendente a titolo di prestazioni a carico della CIG;
(4)
In
pratica si riconosce il
beneficio della rateazione per tutto il periodo in cui il contribuente ha
adempiuto regolarmente agli obblighi di versamento. Per tale motivo, nel caso
in cui si decada da una rateazione gravata da interessi, le rate pagate sono
comprensive anche di una quota interessi che rimane acquisita; il residuo
capitale, da recuperare per le vie ordinarie, va quindi calcolato decurtando
solo la quota delle rate versata in conto capitale.
Allegato N.1