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Circolare numero 108 del 09/08/2010


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Direzione Centrale Entrate

 

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 09/08/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 108 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 1

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

 

SOMMARIO:

Premessa

1.Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS.

2.Art. 30 comma 10. Abrogazione dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3.Art. 38, comma 12. Modifiche ai termini di decadenza.

 

 

 

Premessa

 

A decorrere dal 31 maggio 2010, è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “ Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione 
finanziaria  e  di competitività' economica
”.
Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Con la presente circolare si provvede a riassumere le disposizioni di maggiore rilevanza in materia di crediti previdenziali di competenza dell’Istituto 
e a dettare le prime istruzioni applicative relative alle disposizioni, alcune delle quali applicabili a decorrere dal 31 maggio 2010.
 
1.   Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS 
 

La disposizione si inquadra nella logica dell’intera manovra ed è finalizzata ad indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate. 

La semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d’ufficio, attuato attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con natura di titolo esecutivo, associata alla previsione di nuove e più intense forme di cooperazione tra l’Istituto e gli Agenti stessi, assicura una  più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria.

 

Il nuovo sistema di riscossione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011 e interesserà le modalità di recupero di tutti crediti accertati a partire dalla predetta data, anche di competenza di periodi antecedenti al 2011.

 

2.   Art. 30 comma 10. Abrogazione dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Diversamente da quanto previsto al punto 1, la previsione di cui al comma 10, dello stesso articolo 30, con la quale è stata disposta l’abrogazione dell’art. 25, comma 2 , del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è immediatamente applicabile.

 

L’intervento abrogativo ridefinisce gli effetti della presentazione del ricorso con riferimento ai tempi di affidamento per il recupero dei crediti agli Agenti della Riscossione e alle attività da essi poste in essere.

 

Tali aspetti, sono stati disciplinati, nell’ambito del predetto DLgs n.46/99, dall’art. 24, co. 4    e dalla norma in esame.

 

L’art. 24, co. 4, nel regolare il caso del ricorso amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, proposto prima dell’iscrizione a ruolo, ha stabilito che l’iscrizione stessa può essere effettuata solo dopo la decisione dell’organo amministrativo adito (comitati regionali o centrali), fatta salva la necessità di garantire il rispetto dei termini di decadenza fissati al comma 1, del successivo art. 25.

 

L’art. 25, comma 2, in pendenza di gravame amministrativo proposto dopo l’iscrizione a ruolo, prevedeva una mera “facoltà” discrezionale degli Enti previdenziali in ordine alla possibilità di sospendere l’attività di recupero dell’A.d.R. subordinatamente alla notifica, a quest’ultimo ed al contribuente, della motivazione posta a base del provvedimento stesso.

 

L’abrogazione dell’art.25, co. 2, comporta che, con effetto dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, l’Istituto non può più disporre provvedimenti di sospensione  derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti.

 

Al contrario, continueranno ad essere gestite con le consuete modalità , le comunicazioni agli Agenti della Riscossione dei provvedimenti di sospensione dell’attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili (es. pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, etc.), amministrative (es. crediti in dilazione iscritti a ruolo e non ancora cartellati e/o notificati, etc.) o giudiziarie (es. ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella etc.).

 

Alla luce del nuovo sistema delineato, si sottolinea la necessità che vengano rispettate le disposizioni impartite dall’Istituto per la tempestività dell’istruttoria e gestione dei ricorsi agli organi centrali e periferici . Ciò al fine di evitare che il provvedimento eventualmente modificato a seguito di decisione del ricorso possa essere posto in esecuzione nelle more della decisione stessa e si possa creare un disservizio al contribuente e un danno all’immagine dell’Istituto.

 

Il regolare svolgimento delle fasi procedurali, attraverso una più rapida definizione del ricorso, è tesa a garantire, da una parte il diritto del contribuente ad avere certezza della propria esposizione debitoria e, dall’altra, in caso di decisione sfavorevole al contribuente, una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria dell’Istituto.

 

 

  1. Art. 38, comma 12. Modifiche ai termini di decadenza.

L’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 prevede che gli Enti Previdenziali, in via generale, debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori.

 

Il comma 12, dell’art. 38, ha stabilito che le disposizioni contenute nella predetta norma non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.

 

Tale previsione che sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, consente all’Istituto di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione,  a decorrere dal 1 gennaio 2004.

In relazione a ciò, le sedi dovranno avviare un’immediata attività di ricognizione delle evidenze degli archivi dei crediti relativi a tutte le gestioni per i quali, ricorrendo le condizioni sopra descritte, si procederà all’immediata iscrizione a ruolo.

Con successivo messaggio, verranno fornite le indicazioni operative propedeutiche alla gestione centralizzata dei crediti che, a seguito delle predette verifiche, verranno affidati agli A.d.R. per l’avvio delle procedure di recupero coattivo.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

 

1 DLgs. N.46/99 Art. 25 co.1 omissis; co.2 Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2 DLgs. N.46/99 Art. 24 co. 1., 2., 3. omissis.; co.4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.

3 Circolare n.159 del 21 settembre 2000

4 messaggio n. 17282 del 31 luglio 2009; n. 019995 del 07/09/2009; n. 028400 del 04/12/2009

5 Circolare n. 13 del 2 febbraio 2006

 

 

Allegato 1)

 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 30
(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)

      

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa  al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche  a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante

la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

  2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale  del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti

tra  quota  capitale,  sanzioni  e  interessi  ove dovuti nonche' l'indicazione  dell'agente della riscossione competente in base al domicilio  fiscale  presente  nell'anagrafe  tributaria  alla data di

formazione  dell'avviso.  L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso  indicati  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla notifica  nonche'  l'indicazione  che,  in  mancanza  del  pagamento, l'agente  della  riscossione  indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita'

che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto,  anche  mediante  firma  elettronica,  dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

  3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

  4.  L'avviso  di  addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta  elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti  dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e  INPS,  dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

  5.  L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione  contenute  nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,  agli  agenti  della  riscossione  con le modalita' e i termini

stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

  6.  All'atto  dell'affidamento  e,  successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione,  tutti  gli  elementi,  utili  a  migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

  7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

  8. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

  9. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

  10.  L'articolo  25,  comma  2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.

  11. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

  12. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

  13.  In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con  l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute  sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla  data  del  pagamento.  All'agente  della  riscossione  spettano l'aggio,  interamente  a  carico  del  debitore, ed il rimborso delle spese  relative  alle  procedure esecutive, previste dall'articolo 17

del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

  14.  Ai  fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo , alle somme iscritte a ruolo e alla  cartella  di  pagamento  si  intendono effettuati ai fini del recupero  delle  somme  dovute  a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo  emesso  dallo  stesso  Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento  delle  medesime  somme  affidate  per il recupero agli agenti della riscossione.

  15.  I  rapporti  con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

Art. 38
(Altre disposizioni in materia tributaria)
 
 
Omissis
 
12.  Le  disposizioni  contenute   nell'articolo   25   del   decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano,  limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi
non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data  del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.