Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 115 del 19-10-2006.htm
Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata, ex art. 6 D. lgs. 11 agosto 1993, n. 375: obbligo di trasmissione telematica e nuovi termini di presentazione comma 6, art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
Presidio Unificato
Previdenza Agricola
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Direzione Centrale
Organizzazione
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 19 Ottobre 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
115
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Dichiarazione trimestrale della manodopera
agricola occupata, ex art. 6 D. lgs. 11 agosto 1993, n. 375: obbligo di
trasmissione telematica e nuovi termini di presentazione comma 6, art. 01
D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo
2006, n. 81.
SOMMARIO:
Premessa
Novità legislative: comma 6 art. 01 art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n.
2 convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81.
Obbligo di trasmissione delle dichiarazioni trimestrali
esclusivamente per via telematica.
Termini per la presentazione della dichiarazione trimestrale della
manodopera occupata.
Rilascio nuova funzionalità servizio DMAG Internet.
Precisazioni operative su trasmissione telematica Denunce Aziendali.
Disposizioni operative per gli operatori IPS addetti alla gestione di
Denunce Aziendali - Registri di Impresa - Denunce DMAG.
Premessa.
Con la
circolare
dell’11 luglio 2006, n. 88 sono state impartite le prime disposizioni per
la gestione dei contenuti della legge n. 81 dell’11/03/2006 di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante
interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della
pesca nonché in materia di fiscalità d’impresa.
In particolare nella citata circolare è stato ribadito che: “La
norma introduce l’obbligo della presentazione esclusiva in via telematica –
avvalendosi anche dei soggetti di cui all’art. 1 Legge 12/79 e degli altri
soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla
amministrazione del personale dipendente del settore agricolo (associazioni
datoriali cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato) - da parte
delle aziende agricole assuntrici di manodopera, della “denuncia aziendale”
ex art. 5 del D. Lgs. n. 375/93, della “comunicazione di assunzione” di cui
all’art. 9 ter della Legge n. 608 del 1996, della “dichiarazione trimestrale
di manodopera” ex art. 6 del D. Lgs. n. 375/93”.
Con la
circolare
del 22 settembre 2006, n. 100 sono state fornite le istruzioni su
requisiti richiesti e modalità di abilitazione all’invio telematico della
“denuncia aziendale”, nonché per l’identificazione dei soggetti abilitati al
predetto invio.
Per proseguire nell’applicazione del disposto della citata legge,
con la presente circolare vengono impartite le istruzioni per la trasmissione
telematica della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, ex art.
6 D.lgs 11 agosto 1993, n. 375 ed esposte le novità legislative introdotte.
Novità legislative: comma 6 art. 01
art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla Legge
11 marzo 2006, n. 81.
Il comma 6 art. 01 art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81 testualmente recita:
“
A decorrere dal 1° luglio 2006,
i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'I.N.P.S. per via
telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di
riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e
le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione
delle prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le relative istruzioni
tecniche e procedurali.”
Pertanto a decorrere dal mese di luglio 2006, e quindi relativamente
alla manodopera occupata dal 3° trimestre 2006, le novità introdotte
riguardano:
L’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni trimestrali
esclusivamente per via telematica;
Il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale
della manodopera occupata.
Obbligo di trasmissione delle dichiarazioni
trimestrali esclusivamente per via telematica.
La norma,
nell’introdurre l’obbligo dell’invio telematico della dichiarazione
trimestrale della manodopera occupata, definisce, al comma 10 2° periodo, i
soggetti che possono effettuare tale adempimento, prevedendo esplicitamente
che:
” Il datore di lavoro ha facoltà di
effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del
personale dipendente del settore agricolo.”
Pertanto il datore di lavoro può effettuare la trasmissione
telematica delle dichiarazioni trimestrali in proprio conto o avvalendosi
degli intermediari citati nella circolare 100/2006.
L’abilitazione al servizio è subordinata agli adempimenti di cui alla
citata circolare.
Termini per la presentazione della
dichiarazione trimestrale della manodopera occupata
I termini della
presentazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, già
fissati dal comma 2, art. 6, D.lgs 11 agosto 1993, n. 375 entro il 25 giorno
dalla fine di ciascun trimestre, e differiti al 25 del secondo mese
successivo alla fine del trimestre per le denunce presentate in via
telematica, decreto ministeriale 16 febbraio 2004, sono individuati “
entro la fine del mese solare successivo
al trimestre di riferimento”,
comma 6 art. 01 D.L. 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
Pertanto le nuove scadenzesono
riassunte come da sottostante tabella:
Trimestre
Scadenza
presentazione dichiarazione trimestrale
I
entro il 30 aprile
II
entro il 31 luglio
III
entro il 31 ottobre
IV
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare di
riferimento
Le dichiarazioni
trimestrali della manodopera agricola devono inoltre contenere i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione
delle prestazioni.
Solo per il 3° trimestre 2006
, in via transitoria ed in sede di prima
applicazione, sarà consentito, in deroga al regime previsto, la trasmissione
telematica delle denunce trimestrali entro il
25 novembre 2006.
Rilascio nuova funzionalità servizio DMAG
Internet.
Dall’applicazione
integrale delle disposizioni vigenti in materia di denunce trimestrali, come
sopra riportate, consegue che dal citato 3° trimestre 2006 saranno
considerate irricevibili, e quindi non acquisibili nel sistema DMAG Web, le
denunce relative al citato 3° trimestre eventualmente presentate agli
sportelli delle sedi dell’Istituto su supporto cartaceo o supporto removibile
(floppy disk).
Il sistema DMAG
Web rimarrà comunque pienamente utilizzabile, dagli operatori INPS di Sede,
per l’acquisizione e l’eventuale smaltimento di code di arretrato relative a
denunce presentate allo sportello di competenza fino al 2° trimestre 2006.
Per facilitare al
massimo la presentazione interamente telematica delle denunce trimestrali
DMAG, è stata aggiunta, all’interno del servizio DMAG Internet presente sul
sito
www.inps.it, la nuova funzionalità di
acquisizione on-line della denuncia stessa.
Il manuale
operativo relativo a tale nuova funzionalità è in corso di pubblicazione, e
sarà disponibile a breve nella sezione “Manuali” posta sulla pagina di
accesso allo stesso servizio.
Tale funzionalità
sarà liberamente utilizzabile, e senza alcun adempimento ulteriore, da tutti
gli utenti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce DMAG.
Richieste di
chiarimenti di natura tecnica, o supporto di natura tecnica, potranno essere
indirizzate a
dmaginternet@inps.it.
Precisazioni operative su trasmissione telematica
Denunce Aziendali.
Ad integrazione
di quanto riportato nella circolare 100 del 22 settembre 2006, ed allo scopo
di sciogliere dubbi interpretativi che hanno formato oggetto di quesiti posti
a questa Direzione Generale, si forniscono le seguenti precisazioni:
·
Rilascio PIN ed
abilitazione al servizio di trasmissione telematica di Denunce Aziendali –
Registri di Impresa – Denunce DMAG.
Come noto, il rilascio di un PIN (Personal Identification Number) è,
nell’attuale gestione dei servizi telematici posti a disposizione degli
utenti sul sito
www.inps.it, presupposto
essenziale per l’identificazione del soggetto che utilizza uno o più di tali
servizi, e come tale richiesto per la loro fruizione ; l’abilitazione
all’utilizzo del singolo servizio, però, può essere caratterizzata da regole
relative all’articolazione del servizio stesso, o essere disciplinata da
norme con valenza specifica per il servizio.
La conseguenza di tale impostazione metodologica è che, volta per
volta, l’abilitazione ad un servizio viene demandata interamente alla
procedura di rilascio dei PIN, in uso alle sedi INPS sul territorio
nazionale, ovvero demandata ad appropriata procedura informatica, sempre in
uso alle stesse sedi INPS sul territorio nazionale, che recepisca le
specifiche richieste per la fruizione del servizio stesso, ovvero demandata
ad entrambe.
Nel caso specifico dei servizi di trasmissione telematica di :
Ø
Denunce Aziendali
Ø
Registri di Impresa
Ø
Denunce trimestrali
DMAG
il completamento della richiesta di abilitazione ai servizi stessi
va effettuato consegnando, debitamente compilato, il documento “All. n. 1”
contenuto nella Circolare 100/2006, alla cui acquisizione, da parte
dell’operatore INPS preposto, conseguirà l’effettiva abilitazione al servizio
richiesto ; è appena il caso di ricordare che la modulistica adottata è
unificata per l’abilitazione degli utenti ai servizi di trasmissione
telematica o test relativi a Denunce Aziendali – Registri di Impresa – Denunce
DMAG.
Allo scopo di consentire una gradualità di adempimento in sede di
prima applicazione, al punto 2 della citata Circolare 100/2006 era stata
disposto :
“….Resta inteso che gli utenti in possesso di PIN, già abilitati
alla trasmissione per via telematica del DMAG, sono automaticamente abilitati
anche alla trasmissione della denuncia aziendale (D.A.)…..”, mentre al punto
3 della medesima Circolare era stato disposto :
“Gli intermediari, così come definiti al punto 2.b, devono altresì
presentare, unitamente alla richiesta di abilitazione al servizio, una
dichiarazione che autocertifichi l’elenco (con indicazione del Codice Fiscale
e Denominazione Anagrafica) dei soggetti che hanno rilasciato loro delega
alla trasmissione delle denunce DA.”
Al riguardo si precisa che gli utenti beneficiari di tale
agevolazione non sono in ogni caso esentati, al pari di tutti gli altri, dal
completamento della prescritta fase di abilitazione al servizio DA Internet,
nonché dal connesso obbligo di presentazione, se rientranti nell’ipotesi di
cui al punto 2.b dell’anzidetta Circolare, dell’autocertificazione richiesta
; tali operazioni saranno possibili con le modalità sopra indicate, e
dovranno aver termine entro il 31 Ottobre 2006.
·
Abilitazione per
le software-house alle Aree TEST dei servizi di trasmissione telematica
Denunce Aziendali – Registri di Impresa – Denunce DMAG.
Come noto, i titolari/dipendenti di aziende Software House non
rientrano nella categoria dei soggetti abilitati a ricevere un PIN, in quanto
soggetti non aventi titolo per effettuare la trasmissione di dati in nome
proprio o per conto terzi ; è altresì noto che per le caratteristiche del
servizio di trasmissione telematica denunce DMAG, tali soggetti erano
abilitati, su richiesta di parte, ad accedere all’Area TEST (di seguito
chiamata convenzionalmente “DMAG Test”) di tale servizio, con attribuzione di
una utenza personale (convenzionalmente denominata anche essa “PIN”)
validamente utilizzabile solo all’interno dell’Area stessa (Vedi punto 4
Circolare
189 del 10 Dicembre 2003).
Si precisa che i soggetti già in possesso di un PIN validamente
rilasciato per l’accesso al “DMAG Test” sono stati automaticamente abilitati
anche all’accesso alle Aree Test contenute nei servizi di trasmissione
telematica delle Denunce Aziendali e Registri di Impresa (denominate
convenzionalmente “DA Test” e “RI Test”); tale beneficio non esenta comunque
gli utenti dall’obbligo di compilazione del modulo (allegato )1 contenuto
nella citata circolare 100/2006, da riconsegnare alle Sedi competenti entro il
31 ottobre 2006
, che
provvederanno a registrare i dati.
Gli utenti non ancora in possesso di tale PIN, possono richiederlo,
utilizzando il modello “All. n. 1” contenuto nella più volte citata Circolare
100/2006, alla Sede INPS competente, che lo rilascia a vista.
Disposizioni operative per gli operatori INPS
addetti alla gestione di Denunce Aziendali – Registri di Impresa – Denunce DMAG.
Nell’ottica di
integrazione e semplificazione di adempimenti, al fine di armonizzare la
portata delle novità introdotte con la realizzazione della funzionalità di
acquisizione on-line delle denunce DMAG e la realizzazione del servizio di
trasmissione telematica delle Denunce Aziendali, gli operatori di sede
interessati dovranno :
o
Utilizzare la
funzione “Gestione utenti Internet” contenuta nella procedura “Gestione
Denunce Aziendali” (denominata convenzionalmente “DA Web”), in corso di
pubblicazione sulla Intranet di sede; tale funzionalità dovrà essere
utilizzata per :
§
l’abilitazione
degli utenti esterni, già in possesso di PIN per la trasmissione di Denunce
Aziendali - Registri di Impresa – DMAG, al servizio richiesto
§
l’attribuzione di
una utenza personale (convenzionalmente denominata anche essa “PIN”) ai
titolari/dipendenti delle software-house che ne facciano richiesta,
utilizzabile solo all’interno delle Aree di Test poste nei già citati servizi
di trasmissione di Denunce Aziendali - Registri di Impresa – DMAG
o
La funzionalità di
cui al punto precedente sostituisce integralmente la funzione di
“Assegnazione P.I.N. DMAG TEST” presente nella procedura DMAG Web
o
Il modello
unificato, adottato per la richiesta di abilitazione ad uno dei tre servizi
di trasmissione telematica dei dati sopra riportato, ovvero adottato per
l’assegnazione di un utenza personale ai titolari/dipendenti di
software-house, è lo “All. n. 1” alla Circolare 100/2006
o
Le Denunce
Aziendali pervenute alle sedi INPS a far data dal 1° Luglio 2006, siano esse
denunce ripresentate ovvero denunce relative ad Aziende Agricole di nuova
costituzione, dovranno essere comunque acquisite con la nuova procedura “DA
Web”.
Con successivo messaggio, sarà cura della D.C.S.I.T. emanare
apposite disposizioni in ordine alle modalità di acquisizione delle medesime.
Il Direttore Generale
Crecco