Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 115 del 31-12-2008.htm
mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens. Abolizione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS22 - DS22mob) e della dichiarazione sostitutiva (mod. DSO) per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e mobilità. Quadro organizzativo procedurale ed istruzioni operative.
Direzione centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione centrale
Organizzazione
Direzione centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Direzione centrale Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 31 Dicembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
115
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens.
Abolizione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS22 -
DS22mob) e della dichiarazione sostitutiva (mod. DSO) per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, trattamenti speciali
edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e mobilità.
Quadro organizzativo procedurale ed istruzioni operative.
SOMMARIO:
1. Premessa e quadro normativo
2. Aggiornamento della modulistica
3. Innovazioni procedurali
4. Istruzioni operative
1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO
L’art. 44, comma 9, della legge
24. 11. 2003, n. 326, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005, il
sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens). Tale sistema
dispensa le Aziende, come anche precisato dalla
circolare
n.152 del 2004, dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o
rettificativi del conto assicurativo.
Le informazioni acquisite
tramite e-mens sono state utilizzate fino ad oggi per le prestazioni
pensionistiche mentre per le prestazioni a sostegno del reddito sono state
ritenute un mero strumento di controllo dei contenuti del mod. DS 22/ DS22
MOB o della dichiarazione sostitutiva.
A decorrere dal mese di luglio
2008 (cfr.
messaggi
n. 11037 del 14.5.2008 e
n.12561
del 29.5.2008), il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è
stato arricchito allo scopo di consentire la determinazione della base di
calcolo delle prestazioni; si è quindi previsto l’inserimento di quattro
nuove informazioni, relative a:
·
orario contrattuale;
·
retribuzione “teorica” del mese;
·
numero di mensilità annue;
·
percentuale part-time.
Il flusso retributivo così implementato consente la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a
sostegno del reddito, nonché l’accredito figurativo extra rapporto di lavoro,
senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva.
Va,
inoltre, considerato che l’integrazione delle basi di dati operata in
attuazione del sesto comma dell’ articolo 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 (come modificato dall’articolo unico, comma 1184, della
legge n. 296/2006) rende disponibile agli operatori i dati riguardanti la
cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai “servizi competenti” con il
modello UNIFICATO LAV (UNILAV).
Con effetto immediato,
pertanto, attesa la disponibilità negli archivi della denuncia e-mens già del
mese di settembre
(1)
e quelle successive, sarà pertanto possibile
procedere alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola
ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege
223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di mobilità sulla base dei dati
disponibili con il flusso e-mens.
2.
AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA
Attesa la disponibilità da
flusso e-mens di tutti i dati necessari per la liquidazione dell'indennità di
disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dell’indennità
di mobilità e dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994, é
stata predisposta la seguente nuova
modulistica:
DS21
(modello semplificato di domanda), che riporta:
·
i dati anagrafici
·
le indicazioni per il pagamento
·
l’autocertificazione della dichiarazione di
disponibilità al lavoro resa al Centro per l’impiego
·
l’indicazione dell’eventuale richiesta dell’assegno
al nucleo familiare (ANF)
·
l’indicazione per esprimere le opzioni tra assegno di
invalidità e indennità di mobilità e tra DS ordinaria e TS edili ex lege
n.427/75
·
la possibilità della sottoscrizione della delega
sindacale e/o del mandato di patrocinio
ANF/PREST,
da compilarsi, come allegato al DS21 ed eventualmente
ad integrazione dell’ANF/DIP utilizzato dall’ex datore di lavoro e già
presente
nella dichiarazione
mensile (e-mens), esclusivamente nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo
familiare;
viene
eliminato il modello DS22 – DS22MOB,
che non dovrà, pertanto,
essere
più
utilizzato con effetto immediato dalla pubblicazione della
presente circolare;
DS22LD,
rimane in essere sino a perfezionamento del flusso dei
dati on-line circa gli avviamenti e le cessazioni, con le relative
caratteristiche, dei contratti di lavoro rientranti nella categoria dei
“lavoratori domestici”;
DS22/ed,
di nuova istituzione, che riporta, per la liquidazione
del trattamento speciale edili ex lege 427/1975 (e non anche per i trattamenti
di cui all’articolo 11 della legge n. 223/1991 e dall’articolo 3, comma 3,
della legge n. 451/1994), i dati previsti dalla legge n. 427/1975 e non
presenti nel flusso e-mens.
La suddetta modulistica sarà
resa disponibile nell’apposita sezione del sito internet istituzionale.
3. INNOVAZIONI
PROCEDURALI
Le procedure di liquidazione
dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti
normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e
dell’indennità di mobilità saranno implementate con l’automatico inserimento,
negli appositi campi, dei dati necessari al calcolo degli importi da porre in
pagamento.
Tra le innovazioni la procedura
produrrà il DS58A che conterrà anche l’indicazione della base di calcolo
utilizzata per la liquidazione della prestazione.
La disponibilità della procedura aggiornata sarà
comunicata con specifico messaggio.
Si indicano di seguito le modalità di determinazione
della base di calcolo delle specifiche prestazioni con l’utilizzo delle nuove
informazioni contenute nel flusso e-mens.
3a. Indennità di disoccupazione non agricola
ordinaria
La base di calcolo della
prestazione sarà determinata con riferimento alla retribuzione teorica media
dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata
dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.
Il calcolo sarà
conseguentemente effettuato mediante:
1.
determinazione della retribuzione teorica media (
retribuzione teorica
(2)
dei
tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione diviso 3)
2.
determinazione
della base di calcolo (retribuzione teorica media moltiplicata per
numero mensilità annue
(2)
divisa per 12000
(3)
)
Esempio:
·
Retribuzioni teoriche dei tre mesi presi a
riferimento: luglio euro 1500,00 - agosto euro 1800,00 - settembre euro
1850,00
13 mensilità annue.
Pertanto:
1.
1500,00 + 1800,00 + 1850,00 = 5150,00 : 3 = 1716,66
2.
1716,66
x 13000 : 12000 = 1859,71
La retribuzione teorica indicata nel flusso e-mens è
sempre rapportata a mese intero, salvo che per l’eventuale inizio e/o
cessazione del rapporto di lavoro in corso di mese; in tal caso, la
retribuzione stessa è già rapportata all’esatto periodo lavorato.
Nel caso, quindi, di cessazioni del rapporto di lavoro
nel corso del mese è necessario recuperare dall’eventuale quarto mese
precedente il licenziamento, un numero di giorni sufficienti a coprire il
periodo mancante comunque non eccedenti 30 giorni di calendario; il divisore
mensile per la liquidazione della prestazione è sempre pari a 30.
Qualora la retribuzione teorica
mostri un andamento costante nel tempo (ultimi mesi di lavoro) sarà
sufficiente prendere a riferimento una mensilità, evitando il calcolo
illustrato al precedente punto 1.
3b. Indennità
di mobilità e trattamenti speciali edili (l. 223/91 e 451/94)
La base di calcolo delle
prestazioni sarà determinata dalla retribuzione teorica del periodo
immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata
dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.
Il calcolo sarà conseguentemente effettuato mediante:
1.
individuazione della
retribuzione
teorica
(2)
pari ad una
mensilità intera
2.
determinazione
della base di calcolo (
retribuzione
teorica
(2)
moltiplicata
per il
numero mensilità annue
(2)
divisa per 12000
(3)
)
Il valore del divisore mensile
si ottiene moltiplicando l’
orario
contrattuale
(2)
settimanale per 52 (settimane di un anno) e
dividendo il risultato per 12 (mesi). Pertanto per un orario settimanale di
40 ore il divisore risulterà essere 173 (40x52:12= 173); in caso di lavoro a
tempo parziale, tale valore va moltiplicato per la
percentuale part-time
(2)
.
4. ISTRUZIONI
OPERATIVE
Al fine di garantire omogeneità
e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la
necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle
prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione,
le sedi, in attesa dell’aggiornamento della procedura informatica,
utilizzeranno per la determinazione della base di calcolo esclusivamente i
dati già presenti in e-mens, secondo i criteri di calcolo illustrati ai
precedenti punti 3a e 3b.
Nel solo caso in cui, al momento della presentazione
della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso e-mens da parte del
datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione
attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità,
con le modalità indicate nella
circolare
n. 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali,
ultime buste paga, ecc.).
Il
Direttore generale
Crecco
(1) Le denunce
e-mens devono essere inviate entro il mese successivo a quello cui si
riferiscono.
Pertanto
con la denuncia del mese di settembre 2008, inviata entro il 30 ottobre 2008,
si sono perfezionate le prime tre mensilità in cui sono obbligatoriamente
presenti nel flusso e-mens le nuove informazioni necessarie per la
liquidazione delle prestazioni
.
(2) “orario contrattuale”, “retribuzione
teorica”, “numero di mensilità annue”, “giorni retribuiti” e percentuale
part-time sono informazioni contenute nel flusso e-mens e visualizzabili
tramite hydra-web.
(3) Il numero delle mensilità aggiuntive è
indicato in millesimi, vale a dire che nel caso di 13 mensilità sarà indicato
il valore 13000. Tale formulazione consente di rappresentare anche tipologie
per le quali la determinazione delle retribuzioni ultramensili risultino
determinate da un calcolo più complesso. Ad esempio per quelle categorie per
le quali la mensilità aggiuntiva preveda la corresponsione dell’importo
corrispondente a 200 ore a fronte di un numero di ore di lavoro mensili pari
a 173, il valore da indicare sarà uguale a 13156 (12 mensilità + 200/173).