Direzione Generale
Coordinamento Generale Legale Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione Direzione Centrale Risorse Umane
Premessa
Con la Determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, avente ad oggetto: “Esecuzione delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 5447 e n.5448/2016. Modifiche al Regolamento di Organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 89/2016, come modificato dalle determinazioni n. 100/2016 e n. 132/2016, e all’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto di cui alla determinazione presidenziale n. 110/2016, come modificato con determinazioni presidenziali n.13/2017 e n. 118/2017”, l’INPS ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato n.5447 e n. 5448 del 2016, che hanno confermato l’autonomia degli avvocati nello svolgimento dell’attività professionale e, per altro verso, l’inserimento coordinato della loro attività nel contesto organizzativo dell’Istituto. L’attività professionale è esercitata nell’ambito dei propri uffici ed in raccordo funzionale con la tecnostruttura.
Con la successiva Determinazione presidenziale n. 186 del 6 dicembre 2017 si è provveduto al necessario adeguamento dell’assetto organizzativo dell’area professionale legale, previsto dalle Determinazioni presidenziali n. 89/2016, n. 100/2016 (come da ultimo modificate dalla Determinazione presidenziale n. 125/2017), n. 9/2017 e attuato con le circolari n. 14/2017 e n. 59/2017, anche in considerazione della consistenza effettiva e della collocazione territoriale del contenzioso, nonché del piano di difesa legale a distanza di cui alla Determinazione direttoriale n. 126 del 10 luglio 2017.
Con la presente circolare, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nelle circolari n. 63/2018 e n. 76/2018, si forniscono le prime linee organizzative in ossequio ai principi contenuti nella citata Determinazione presidenziale n. 186 del 2017.
1. Competenze del Coordinamento generale legaleIl Coordinamento generale legale assicura, con la necessaria autonomia tecnica e professionale prevista dalla legge professionale, nell'ambito delle politiche di gestione dell'Istituto stabilite dagli Organi e delle disposizioni attuative del Direttore generale, l'attività legale di consulenza, patrocinio e orientamento.
Fornisce la consulenza tecnico-professionale agli Organi dell'Istituto e alle Strutture centrali ed esercita il patrocinio relativo al contenzioso innanzi alle Magistrature Superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello) e alla Corte di Giustizia Europea.
Il Coordinamento generale Legale, secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti di organizzazione e Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, assicura per il tramite delle avvocature territoriali la difesa in giudizio e la consulenza tecnico professionale alle Strutture territoriali, svolgendo altresì attività di indirizzo per le suddette avvocature al fine di promuovere l’uniformità di orientamento nell’espletamento dell’attività professionale.
Coordina e verifica l’attività di tutte le avvocature territoriali; organizza e gestisce l’attività legale, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dall’Istituto in materia di pianificazione e gestione del budget, organizzazione e risorse umane.
Inoltre, secondo le indicazioni del Coordinatore generale, il Coordinamento generale può curare anche alcune tipologie di contenzioso di merito, rientranti nella competenza dei coordinamenti territoriali, di particolare interesse strategico ed al fine di assicurare uniformità di indirizzo.
Il Coordinamento generale legale cura altresì gli affari di merito previsti dal piano nazionale delle difese legali a distanza.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, tutti gli avvocati in forza al Coordinamento generale legale devono essere titolari di un congruo numero di vertenze giudiziarie, anche tramite la difesa legale a distanza, ed a tal fine il Coordinatore generale potrà disporre la collaborazione di avvocati appartenenti anche a settori diversi, tenuto conto della loro professionalità, delle specializzazioni e dei carichi di lavoro.
Sono attributi alla competenza dei singoli settori centrali dell’avvocatura i giudizi promossi dinanzi al TAR Lazio avverso gli atti, provvedimenti e disposizioni generali impartiti dalla Direzione generale dell’Istituto.
I Coordinatori centrali dei dodici settori, nei quali è articolato il Coordinamento generale legale, svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore generale, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
Il Coordinatore generale può proporre al Direttore generale la nomina di un proprio Vicario, individuato tra i Coordinatori centrali. A sua volta, ciascun Coordinatore centrale può proporre, ove necessario, al Coordinatore generale la nomina di un Vicario, individuato tra gli avvocati assegnati al proprio settore.
Relativamente alle competenze dei singoli Coordinamenti centrali, tenendo conto in linea di principio delle attribuzioni delle competenti Direzioni centrali, si forniscono le seguenti precisazioni, salve le eventuali ulteriori specificazioni che potranno essere dettate dal Coordinatore generale:
In particolare, essendosi conclusa la fase di transizione, le funzioni della Commissione tecnica sulla sussidiarietà, istituita con Ordine di servizio del Direttore generale n. 7 del 6 giugno 2017, sono da ritenersi assorbite nelle competenze del Coordinamento centrale Aree critiche e difesa legale a distanza, ferma la facoltà del relativo Coordinatore di avviare, all’occorrenza, gruppi di lavoro per l’esame e la soluzione di particolari e specifiche criticità sul territorio.
2. Competenze del Coordinamento regionale legale
Sulla base di quanto previsto dalla Determinazione presidenziale n. 186/2017, in linea con le direttive del Coordinamento generale legale, i Coordinatori legali regionali svolgono le seguenti principali funzioni:
Nelle regioni in cui non è previsto un Coordinatore distrettuale, il Coordinatore regionale legale avrà anche le competenze previste per il distrettuale. In tali Regioni, il Coordinatore regionale si occuperà anche della gestione dei giudizi innanzi alla locale Corte di Appello. Resta ferma, in ogni caso, l’attività relativa alla redazione degli atti difensivi in grado d’appello in capo ai legali della Sede territoriale competente.
Si precisa che, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 27, comma 7, del Regolamento di organizzazione, come modificato dalla Determinazione presidenziale n. 125/2017, rientra nelle competenze del Coordinatore regionale anche l’attività di coordinamento degli avvocati incardinati negli uffici legali provinciali privi di Coordinatore.
Il Coordinamento regionale legale si occupa altresì di coordinare l’attività di ausilio agli uffici legali in sofferenza.
Per la Valle d’Aosta la funzione di coordinamento in esame è svolta dal Coordinamento regionale del Piemonte. In Trentino Alto Adige le funzioni di coordinamento in esame, in assenza di quello regionale, sono previste a livello distrettuale, presso la Direzione provinciale di Trento e presso la Direzione provinciale di Bolzano.
Il Coordinamento regionale legale della Sicilia, in ragione della competenza giurisdizionale d’appello, sia del Consiglio di Giustizia amministrativa sia della Corte dei Conti, si occupa anche dei relativi giudizi di secondo grado.
I Coordinatori regionali legali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore generale, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro e delle risorse, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
Le funzioni vicarie dei Coordinamenti regionali, distrettuali e metropolitani sono attribuite dai titolari dei rispettivi uffici, d’intesa con il Coordinatore generale.
3. Competenze del Coordinamento metropolitano legale di Roma, Napoli e Milano
Con la Determinazione presidenziale n. 186/2017, al fine di adeguare gli assetti dell’area legale ai nuovi assetti organizzativi dell’Istituto, così come descritti nelle circolari n. 14/2017 e n. 15/2017, sono stati altresì introdotti per Roma, Napoli e Milano i Coordinamenti metropolitani legali, ai quali è attribuita, in linea generale, la competenza nelle seguenti materie:
Con riferimento al Coordinamento metropolitano legale di Roma, le sopra indicate attività, considerate le attribuzioni del Coordinatore distrettuale legale, sono solo quelle riconducibili alla competenza del Tribunale di Roma.
I Coordinatori metropolitani legali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore generale e con il rispettivo Coordinatore regionale, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro e delle risorse nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
I Coordinatori metropolitani legali di Roma e di Napoli individuano ed assegnano gli ambiti funzionali/territoriali ai Coordinatori intrametropolitani legali, sentiti gli stessi, secondo le modalità di seguito specificate ai paragrafi 5 e 8.
I suddetti coordinatori metropolitani legali si occupano, altresì, di coordinare l’attività di ausilio agli uffici legali in sofferenza nell’ambito dell’area metropolitana.
4. Competenze del Coordinamento distrettuale legale
Come previsto dalla Determinazione presidenziale n. 186/2017 ai Coordinamenti distrettuali legali è attribuita la competenza nelle seguenti materie:
In virtù di quanto previsto nella Determinazione presidenziale n. 186/2017, per il Coordinamento distrettuale di Roma, le sopra indicate attività sono svolte in favore delle Filiali metropolitane di Roma e delle strutture ad esse collegate, con riferimento alle questioni ricadenti esclusivamente nella competenza dei Tribunali di Civitavecchia, Tivoli e Velletri; inoltre, il citato Coordinamento svolge le medesime attività in favore delle Direzioni provinciali di Rieti e Viterbo.
Spetta inoltre al Coordinamento distrettuale legale la gestione dei giudizi innanzi alla locale Corte d’Appello.
I Coordinatori distrettuali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore regionale e con il Coordinatore metropolitano, ove presente, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro nonché delle risorse, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
5. Competenze del Coordinamento intrametropolitano legaleNell’ambito delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Roma e Napoli operano anche avvocati con funzioni di coordinamento intrametropolitano.
Tali avvocati, allocati presso le Direzioni di coordinamento o le Filiali metropolitane, si raccordano con il Coordinatore metropolitano per la gestione di tutte le competenze di seguito elencate:
I Coordinatori legali metropolitani assegnano ai Coordinatori intrametropolitani, preventivamente sentiti, i rispettivi ambiti funzionali/territoriali, in ragione della competenza amministrativa delle Filiali metropolitane, del carico di giudizi, nonché, per il Coordinamento metropolitano di Napoli, della circoscrizione giudiziaria dei Tribunali interessati tenuto conto della prioritaria finalità di garantire efficienza ed efficacia nella trattazione degli affari legali, nella cura del contenzioso e nella gestione delle udienze.
I Coordinatori intrametropolitani svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore metropolitano, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro e delle risorse nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
6. Competenze del Coordinamento legale provinciale ed interprovinciale
In ragione della riorganizzazione degli uffici legali sono previsti Coordinamenti legali provinciali ed interprovinciali, ove l’incarico includa più Direzioni provinciali, che si occupano delle seguenti attività:
I Coordinatori provinciali ed interprovinciali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore regionale, assicurando l’uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro, delle risorse e nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
7. Profili organizzativi
I Coordinatori professionali assumono la responsabilità del conseguimento degli obiettivi nell’ambito del budget degli uffici coordinati e promuovono e pongono in atto gli interventi necessari al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia degli uffici medesimi.
L’operatività e la piena gestione in autonomia degli uffici legali è assicurata dai Direttori delle rispettive strutture, i quali, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, provvederanno ad assegnare agli uffici medesimi le necessarie ed idonee risorse amministrative, rispetto alle quali i diversi Coordinatori avranno sovraordinazione funzionale.
Si conferma, dunque, che per lo svolgimento delle specifiche attività, secondo le previsioni dell’articolo 27, comma 7, del Regolamento di organizzazione (cfr. la Determinazione presidenziale n. 125/2017), gli uffici legali si avvalgono del necessario supporto del personale amministrativo, incardinato nell’ambito delle Unità organizzative “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, di cui alla circolare n. 132/2011, come già previsto nel messaggio n. 3817/2017.
8. Disposizioni operativeAl fine di delineare un assetto dei Coordinamenti legali territoriali maggiormente in linea da un lato con la distribuzione della competenza giudiziaria, dall’altro con la effettiva dotazione di risorse umane e strumentali, in grado altresì di assicurare la piena operatività degli uffici e il presidio del contenzioso giudiziario, si forniscono le prime disposizioni operative per l’attuazione dei nuovi assetti previsti dalla Determinazione presidenziale n. 186/2017 e per la gestione degli affari correnti.
Con le modalità di seguito indicate, nell’ambito del modello definito con la predetta Determinazione presidenziale, i sotto richiamati Coordinamenti legali territoriali e le rispettive Direzioni delle Strutture territoriali, formuleranno proposte di assetto dei relativi uffici legali, contenenti la ripartizione dei professionisti, del personale di supporto e delle risorse strumentali, che dovranno trovare piena attuazione quanto prima e, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le proposte dovranno essere formulate nel rispetto dei seguenti obiettivi:
- garantire una migliore gestione degli affari legali in cura, tenuto in debito conto sia l’aspetto delle risorse umane e strumentali dei suddetti uffici che la loro collocazione e la logistica, nonché il conseguimento di economie di gestione; - evitare la duplicazione di unità organizzative esistenti, avvalendosi, in maniera condivisa, di quelle già operanti e caratterizzate da competenze similari, come, a mero titolo esemplificativo, in materia di contenzioso (acquisizione/intestazione/definizione giudizi), recupero crediti, adempimenti esterni, etc.; - creare reti di lavoro integrate, in modo sinergico, per una migliore valorizzazione delle risorse in ottica di economicità, efficienza; - assicurare, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e a contingente invariato di posizioni organizzative, il necessario supporto amministrativo per le diverse tipologie di Coordinamento, in ragione degli effettivi carichi di lavoro, in base alle competenze stabilite. Al riguardo, si potrà tener conto anche del personale attualmente in forza presso i team “monitoraggio del contenzioso” delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano, ove presenti.
I Coordinatori regionali e i Coordinatori distrettuali degli uffici allocati presso le Direzioni provinciali capoluogo di Regione, in raccordo con i Direttori regionali e provinciali delle relative strutture, avranno cura, sulla base delle aggregazioni ritenute più opportune e funzionali, di formulare la relativa proposta organizzativa.
Allo stesso modo, per le aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano, i rispettivi Coordinatori regionali, il Coordinatore distrettuale (per Roma), i Coordinatori metropolitani, sentiti i Coordinatori intrametropolitani, sulla base delle aggregazioni ritenute più opportune e funzionali, formuleranno, in raccordo con i Direttori regionali e i Direttori di Coordinamento metropolitano, la propria proposta organizzativa.
Tenuto conto della complessità e delle peculiarità dell’area romana, in sede di proposta, ulteriori ambiti di competenza relativi al Tribunale di Roma, concordati tra i rispettivi Coordinatori, potranno essere attribuiti al Coordinamento distrettuale, in ragione di un’attività sinergica volta alla migliore gestione degli affari giudiziari sul complessivo territorio.
Da ultimo, in aggiunta a quanto sopra, i Coordinatori regionali, sentiti gli altri Coordinatori territoriali interessati, in raccordo con i relativi Direttori regionali e provinciali, potranno formulare ulteriori proposte organizzative.
Le suddette proposte dovranno essere inviate al Coordinamento generale legale, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, a mezzo PEI, all’indirizzo 007/Coordinamento Generale Legale “Team di supporto diretto alla attività istituzionale del Coordinatore generale e servizi generali” e saranno sottoposte al vaglio ed autorizzazione del Coordinamento generale legale e della Direzione centrale Organizzazione e sistemi Informativi, della Direzione centrale Pianificazione e controllo di gestione e della Direzione centrale Risorse Umane.
9. Fase transitoria
Nelle more della valutazione delle proposte pervenute, al fine di rendere operativo il già avviato processo di riorganizzazione, sempre entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, i Coordinatori regionali, in accordo e collaborazione con i Coordinatori distrettuali e/o metropolitani, ove previsti, provvederanno alla ricognizione degli affari legali in essere, inclusi i giudizi non ancora definiti, attribuiti alle loro competenze.
Il passaggio di consegne degli affari da trasferire avverrà a seguito dell’approvazione della proposta organizzativa e l’eventuale ripartizione di personale amministrativo e di avvocati avverrà secondo modalità che privilegino, ove possibile, la volontarietà e spontaneità di adesione da parte degli interessati, considerata, prioritariamente, la professionalità acquisita.
Si evidenzia, inoltre, che nelle more dell’attuazione dei nuovi assetti organizzativi, i Coordinatori regionali, per i nuovi affari di loro competenza, si avvarranno, concordando le modalità con gli avvocati Coordinatori distrettuali e/o metropolitani e d’intesa con i rispettivi Direttori, del supporto amministrativo delle U.O. SAL dei preesistenti Coordinamenti distrettuali presso i capoluoghi di regione.
Fino alla approvazione delle proposte, tenuto conto del volume degli affari legali di pertinenza, per le aree di Roma, Napoli e Milano, le U.O. SAL del preesistente Coordinamento distrettuale faranno riferimento al Coordinatore legale metropolitano.
L’eventuale ripartizione degli avvocati tra il Coordinamento regionale legale e il Coordinamento metropolitano e/o distrettuale deve tener conto dell’effettivo carico di lavoro, dell’equa ripartizione degli affari legali tra professionisti, anche in ossequio al principio della parità di trattamento di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, affinché ciascun legale sia effettivamente titolare di un dato numero di vertenze giudiziarie di cui assicuri personalmente la trattazione ed il patrocinio in udienza, anche attraverso la collaborazione con altri uffici del territorio. Detti criteri dovranno essere utilizzati anche nella provvisoria ripartizione di avvocati sul territorio, da concordarsi tra il Coordinatore regionale/metropolitano ed i Coordinatori degli uffici territoriali interessati.
Tenuto conto delle competenze attribuite dalla Determinazione presidenziale n. 186/2017, come sopra precisate, ciascun Coordinatore centrale avrà cura di effettuare una ricognizione delle pratiche di merito pendenti, di pertinenza dei Coordinamenti legali regionali, metropolitani e distrettuali, comunicando al Coordinatore generale, per ciascuna di essa, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, l’Autorità giudiziaria territorialmente competente, il numero di registro generale e la data di prossima udienza. Il Coordinatore generale, sentiti i Coordinatori centrali, stabilirà quali cause di merito di particolare rilevanza strategica saranno, eventualmente, trattenute presso il Coordinamento generale e le modalità del passaggio di consegne a seguito della suddetta ricognizione.
Allo stesso modo, dovrà provvedersi, con le medesime modalità e termini, nel caso di giudizi che transitano dalla competenza di un settore dell’avvocatura centrale ad un altro.
Si precisa, infine, che a seguito della presente riorganizzazione e ricognizione degli affari legali da trasferire, un numero di avvocati, attualmente in forza presso il Coordinamento generale, secondo un contingente e modalità operative che verranno determinati dal Direttore generale, su proposta del Coordinatore generale, sarà destinato al Coordinamento regionale del Lazio e/o al Coordinamento metropolitano e/o al Coordinamento distrettuale di Roma.
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