Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 118 del 1-7-2003.htm
Estensione del campo di applicazione soggettivo della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale
Studio
e Ricerca per lo
Sviluppo
delle Attività delle Convenzioni Internazionali
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 1
Luglio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 118
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Estensione del campo di applicazione soggettivo della
regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale
SOMMARIO
:
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento C.E. n. 859 del 14
maggio 2003 il campo di applicazione dei regolamenti C.E.E. n. 1408 / 71 e n.
574 / 72 è esteso, a decorrere dal 1°
giugno 2003, al cittadino dello Stato terzo che soggiorni legalmente in uno
Stato membro a condizione che gli stessi regolamenti CEE non siano ad esso
già applicabili unicamente a causa della sua nazionalità e sempreché la sua
situazione non presenti legami soltanto con lo Stato terzo e con un olo Stato
membro. Si trasmettono le prime istruzioni al riguardo.
Premessa
I regolamenti CEE n. 1408
/ 71 e n. 574 / 72 sono applicabili, come noto, ai lavoratori soggetti alla legislazione
di uno o più Stati membri che siano
cittadini di uno di tali Stati nonché agli apolidi ed ai profughi che siano residenti nel territorio di uno
degli stati membri; i regolamenti CEE sono applicabili, inoltre, ai loro
familiari e superstiti.
Tuttavia è stata evidenziata in
ambito comunitario la necessità di garantire ai cittadini degli Stati terzi
che soggiornino legalmente in uno Stato membro un equo trattamento
attribuendo loro diritti ed obblighi analoghi a quelli spettanti ai cittadini
degli Stati membri, rafforzandone così la non discriminazione nella vita
economica, sociale e culturale.
E’ stato pertanto previsto che
le condizioni della protezione sociale dei cittadini degli Stati terzi, ed in
particolare le disposizioni del citato regolamento 1408 per il coordinamento
dei regimi di sicurezza sociale nazionali, debbano essere tali da attribuire
loro un insieme di diritti uniformi ed analoghi quanto più possibili a quelli
attribuiti ai cittadini dell’Unione Europea.
Regolamento C.E. n. 859 del 14 maggio 2003
Con il regolamento C.E. n.
859 del 14 maggio 2003 è stato stabilito che le disposizioni dei
Regolamenti C.E.E. n. 1408 / 71 e n. 574 / 72 si applichino a decorrere dal
1° giugno 2003 ai cittadini dello Stato terzo che soggiornino legalmente in uno
Stato membro a condizione che le disposizioni dei suindicati regolamenti CEE
non siano ad essi già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità
e, sempreché, ovviamente, la loro situazione non presenti legami soltanto con
lo Stato terzo di cittadinanza e con un solo Stato membro.
I regolamenti CEE n. 1408 e n.
574 già indicati sono altresì applicabili ai familiari ed ai superstiti dei
cittadini degli Stati terzi che si trovino nelle condizioni descritte al
precedente capoverso.
Il regolamento n. 859 non
prevede il sorgere di alcun diritto a prestazione per i periodi anteriori al
1° giugno 2003.
Si precisa però, che, in base
al medesimo regolamento n. 859, possono essere acquisiti diritti connessi
agli eventi tutelati anche se tali eventi si siano verificati in data
anteriore al 1° giugno 2003, in questo caso la decorrenza delle eventuali
prestazioni è, comunque, obbligatoriamente fissata, a partire dal 1° giugno 2003.
Inoltre, i periodi di lavoro o
di residenza precedenti o successivi
alla data del 1° giugno 2003 risultanti negli Stati membri in favore dei
cittadini degli Stati terzi che si trovino nelle condizioni già espresse sono
presi in considerazione in base alla regolamentazione comunitaria.
Le prestazioni che non siano
state liquidate – oppure che siano state sospese – in relazione alla
cittadinanza o alla residenza dell’interessato devono essere determinate
oppure devono essere rideterminate a decorrere dal 1° giugno 2003 su
specifica domanda che sia stata presentata dall’interessato entro due anni da
tale data.
Qualora l’interessato presenti
domanda successivamente al biennio indicato le prestazioni devono essere
liquidate in relazione alla data della domanda.
In nessun caso comunque i
cittadini degli Stati terzi possono perdere diritti a seguito dell’entrata in
vigore del regolamento n. 859.
Accordi internazionali di sicurezza
sociale
L’applicazione del regolamento
n. 859 non può in nessun caso pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti
da accordi internazionali che prevedano vantaggi in materia di sicurezza sociale
conclusi con gli Stati terzi e di cui la Comunità europea sia parte.
Nel ricordare quanto
comunicato al punto 2 della circolare n.
118 del 25 giugno 2002, si fa presente inoltre che il regolamento n. 859, il quale potrà
essere formalmente inserito nell’Accordo tra la Comunità europea, i suoi
Stati membri e la Confederazione Svizzera dopo la decisione del Comitato
misto, non è attualmente
applicabile nei rapporti con la Svizzera.
Si ritiene inoltre che i Paesi
dello Spazio Economico Europeo (SEE) non appartenenti all’Unione Europea
(Islanda, Norvegia e Liechtenstein) procederanno all’estensione del campo di
applicazione della regolamentazione comunitaria che già applicano dopo la specifica approvazione del Comitato misto
C.E.E.- S.E.E. delle disposizioni di cui si tratta.
Particolari disposizioni riguardanti Germania,
Austria e Danimarca
Le disposizioni del Regolamento
859 / 2003 si applicano relativamente
alle prestazioni familiari:
- per la Germania
unicamente in favore dei cittadini
dello Stato terzo che, secondo il
diritto tedesco, siano in possesso del titolo di soggiorno denominato “
Aufenthaltserlaubnis
” o “
Aufenthaltsberechtigung”
.
- per l’Austria
unicamente in favore dei cittadini
dello Stato terzo che, secondo la
legislazione austriaca, soddisfino le condizioni richieste per poter beneficiare in permanenza degli
assegni familiari
Si fa presente, inoltre, che il
regolamento 859 non è vincolante per la Danimarca che non lo applica.
Determinazione della legislazione applicabile
e domande di pensione
Nel far riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito alle
modifiche delle procedure automatizzate per le pensioni si interessano le Sedi INPS a tener presente quanto suesposto sia
nell’applicazione delle disposizioni
degli articoli 13 – 17 del regolamento 1408 concernenti la
determinazione della legislazione applicabile sia nell’esame delle domande di
prestazione presentate ai sensi della regolamentazione comunitaria dai
cittadini degli Stati terzi in quanto il solo requisito della cittadinanza di
uno Stato terzo non costituisce motivo di reiezione della domanda.
Particolare attenzione deve
essere posta nel rilevare la legalità del soggiorno o della residenza nello
Stato U.E. che costituisce il
presupposto per l’estensione della regolamentazione comunitaria ai
cittadini degli Stati terzi.
Le Sedi, qualora lo ritengano
opportuno, cureranno una particolare evidenza delle pratiche di cui trattasi
e segnaleranno agli uffici scriventi i gli specifici
problemi che si presenteranno nell’applicazione delle nuova normativa
IL DIRETTORE GENERALE F.F
PRAUSCELLO