Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 15 del 6-2-2009.htm
Articolo 46 del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante “Disposizioni in favore di soggetti inabili”.
Direzione centrale Pensioni
Coordinamento Generale
Medico-Legale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 6 Febbraio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
15
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 46 del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante
“Disposizioni in favore di soggetti inabili”.
SOMMARIO:
Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29
febbraio 2008 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di
conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n 248, pubblicato sulla G.U.
n. 302 del 31 dicembre 2007.
1. Premessa
Sul
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 è
stata pubblicata la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del Decreto
Legge 31 dicembre 2007, n 248, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre
2007.
Il suddetto
provvedimento legislativo contiene, tra l’altro, nuove disposizioni in favore
di soggetti inabili.
Si tratta,
in particolare, dell’articolo 46 che ha introdotto modifiche all’articolo 8
della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’articolo
8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella disposizione previgente
alle modifiche in esame, stabilisce che ”1. Ai fini dell'applicazione degli
articoli 21 e 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n.
657 e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive
modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa
di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
L’articolo
46 del menzionato decreto-legge, n. 248, ha aggiunto dopo il comma 1
dell’articolo 8 della legge n. 222 del 1984, i seguenti commi:
"1-bis. L'attività svolta con finalità
terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non
superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che
assumono i predetti soggetti con convenzioni
di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o
con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga
durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato
articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del
trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al
comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del
30 per cento.
1-quater. La finalità
terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis e'
accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
Omissis”
Le
disposizioni previste dall’articolo 46 del decreto-legge n. 248 modificano
radicalmente la disciplina del riconoscimento o del mantenimento del diritto
alla pensione ai superstiti nei confronti soggetti inabili, ovvero
dell’incompatibilità esistente tra l’inabilità riconosciuta ai figli inabili
con il conseguente diritto alla reversibilità della pensione del genitore
deceduto, e l’attività lavorativa svolta dai figli inabili presso datori di
lavoro, diversi dai laboratori protetti e dalle cooperative sociali, che
abbiano stipulato le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n. 68 del
1999.
La nuova normativa, in particolare,
definisce le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che deve,
peraltro, avere finalità terapeutica, l’importo del trattamento economico che
deve essere corrisposto al soggetto inabile ed amplia i datori di lavoro
presso cui la predetta attività può essere svolta da parte dei figli inabili
maggiorenni superstiti, al fine del riconoscimento e/o della permanenza del
diritto alla pensione ai superstiti.
Con la
presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari per l’applicazione
delle richiamate disposizioni normative.
2. Destinatari
Sono destinatari della
disposizione in oggetto gli inabili aventi diritto alla pensione ai
superstiti, i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno
di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età.
Sulla base della normativa
vigente fino al 30 dicembre 2007 lo svolgimento della citata attività
lavorativa comportava la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.
La disposizioni in esame
prevede, invece, che gli interessati mantengano il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati
i seguenti requisiti (comma 1 bis aggiunto all’articolo 8 della legge n. 222
del 1984):
·
l’attività
lavorativa abbia finalità terapeutica;
·
l’attività
lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative
sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso
datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 11
della legge n. 68 del 1999,
che assumono i predetti
soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui
all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione
e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per
le assunzioni di disoccupati di lunga durata
;
·
la durata
dell’attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali
Peraltro la disposizione in
esame ha aggiunto anche un ulteriore comma 1-ter al citato articolo 8 della
legge n. 222 del 1984 nel quale si prevede che l’importo del trattamento
economico corrisposto ai soggetti in parola non può essere inferiore
all’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.
Si precisa primariamente che
tale ultima disposizione ha un contenuto prettamente lavoristico, essendo
finalizzata a tutelare il lavoratore inabile garantendogli un trattamento
economico non inferiore all’importo indicato senza alcun effetto sotto il
profilo previdenziale in trattazione nella presente circolare.
Pertanto, il verificarsi della
circostanza da ultimo esaminata non rappresenta una condizione per il
conseguimento o la conservazione del diritto alla pensione ai superstiti da
parte dell’inabile che sia impegnato o che intraprenda un’attività
lavorativa.
2.1 Verifica delle condizioni soggettive
L’articolo
22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, dispone, tra l’altro, che
nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché sussistano, al
momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi
previste, spetta una pensione “ai figli di qualunque età riconosciuti inabili
al lavoro e a carico del genitore al momento della morte”.
In deroga al principio secondo
cui le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del
diritto alla pensione indiretta o di reversibilità debbono sussistere alla
data del decesso dell’assicurato o del pensionato, il figlio riconosciuto
inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data di morte dell’assicurato o
del pensionato e quella di compimento del 18° anno di età conserva il diritto
alla pensione ai superstiti anche dopo il compimento di tale età.
(L. 21.07.1965 n.903 art. 22, 8°
comma).
Ai fini della concessione della
pensione ai superstiti a favore di soggetti inabili aventi causa da
assicurato o pensionato deceduto successivamente al 30 giugno 1984, trova
applicazione la definizione di inabilità di cui all’art. 8, comma 1, della
legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui “si considerano inabili le persone
che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa…”.
2.2 Verifica del requisito
del carico
Il 7° comma dell’articolo 22
della citata legge n. 903 dispone altresì che “ai fini del diritto alla
pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al
lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi,
prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Il termine “sostentamento”
implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il
mantenimento da parte del de cuius.
Ne consegue che ai fini della concessione della pensione
ai figli di età superiore ai 18 anni e inabili, è richiesto che, alla data
del decesso del dante causa, fossero a suo carico: la condizione del carico
deve considerarsi soddisfatta quando in concreto il figlio superstite faccia
valere il requisito della non autosufficienza economica e quello del
mantenimento abituale da parte del genitore deceduto.
Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a
carico, devono ricorrere in concreto due distinte circostanze:
a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla
sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze
medie dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano
dell'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
b) il mantenimento del medesimo da parte del dante causa,
quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei
confronti dell'avente diritto.
Le predette circostanze possono essere individuate in
base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore
e/o pensionato deceduto e del superstite.
In tale valutazione assumono particolare rilevanza i
seguenti elementi:
a)
la
convivenza
, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa.
Nei confronti del figlio convivente può di norma prescindersi
dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la
verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica.
La condizione di non autosufficienza economica nei
confronti del figlio maggiorenne inabile, ai fini del diritto alla pensione
ai superstiti, per decessi intervenuti entro il
entro il 31
ottobre 2000
,
si ritiene sussistente qualora il superstite al momento del decesso del dante
causa, possegga redditi propri di importo non superiore al trattamento minimo
maggiorato del trenta per cento (Delibera del Consiglio di
Amministrazione, n. 206 del 12
settembre 1980, avente ad oggetto "Accertamento del carico per figli ed
equiparati ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni
familiari").
Per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre
2000, Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 2000, con
deliberazione n. 478, ha stabilito di modificare i criteri seguiti
dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i
figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della
pensione ai superstiti, per i decessi intervenuti successivamente alla data
di emanazione della delibera stessa.
Sulla base della predetta delibera, per l'accertamento
del diritto a pensione ai superstiti, deve essere adottato il criterio stabilito
per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi
civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito
dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente
rivalutato. Per l’anno 2008 tale limite è pari a € 14.466,57 e cioè ad €
1.205,457 mensili. (
circolare
n. 198 del 29 novembre 2000).
Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni
previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino
nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve
essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (€ 465,09
mensili per l’anno 2008).
b)
la non convivenza
Nei confronti del figlio
maggiorenne inabile non convivente deve essere verificata sia la condizione
della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A
tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi
del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in
maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente
(Norme Coordinate, Atti Ufficiali, Supplemento al mese di luglio 1992, punto
6.3.3.4).
2.3 - REDDITI DA VALUTARE
Alla stregua di quanto previsto ai fini dell'accertamento
reddituale nei confronti degli invalidi civili, devono essere presi in
considerazione i soli redditi assoggettati all’IRPEF, con esclusione dei
redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di
minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite
INAIL), secondo quanto stabilito dall’ articolo 14-septies della legge 29
febbraio 1980, n. 33.
Ai fini della verifica della
non autosufficienza economica concorre
l'importo del trattamento
economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti destinatari della
disposizione in esame.
Del pari, qualora il figlio
inabile, titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso di uno
dei genitori, presenti domanda per analoga prestazione a seguito del decesso del genitore superstite, l’importo della
pensione di cui è già titolare deve essere considerato, ai fini di una
corretta valutazione del requisito di non autosufficienza economica
necessario per conseguire l’eventuale diritto ad altra pensione di
reversibilità.
Nell’ipotesi di figlio inabile
coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla
circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi
sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del
decesso di quest'ultimo. (v. circolari: n. n. 53548 Prs. del 30 dicembre
1976; circolare n. 53570 A.G.O. del 4 febbraio 1980).
Quindi, in tale ipotesi ai fini
della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli
eventuali redditi del coniuge.
3. Verifica delle condizioni
oggettive
3.1. Natura del datore di lavoro e
durata del contratto
Per
definire se l’inabile superstite può conseguire o conservare il diritto alla
pensione ai superstiti le Sedi dovranno primariamente verificare se il datore
di lavoro:
rientri nella categoria dei laboratori protetti o
della cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
abbia assunto l’inabile per effetto di una
convenzione di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della
legge n. 68 del 1999;
abbia assunto l’inabile con contratto di
formazione di lavoro, di apprendistato, ovvero con le agevolazioni
previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.
La
verifica che il datore di lavoro rientri tra le cooperative sociali, ovvero i
laboratori protetti, nonché il tipo di contratto sottoscritto con il
lavoratore inabile (contratto di formazione lavoro, contratto di
apprendistato), nonché l’ipotesi che l’inabile sia stato assunto con le
agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata dovrà
essere effettuata attraverso la consultazione della dichiarazione e-mens riferita al lavoratore.
Nei casi in cui l’inabile sia stato assunto per effetto di una
convenzione di cui all’articolo 11 della legge n. 68 del 1999 dovrà essere
acquisita copia della citata convenzione.
Dalla
stessa denuncia mensile e-mens può altresì essere acquisito il dato in merito
all’orario settimanale del lavoratore che come previsto espressamente dalla
norma in esame non può eccedere le 25 ore settimanali.
3.2. Adempimenti sanitari. Accertamento
della natura terapeutica dell’attività lavorativa
L’attività
svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di
inclusione sociale. Tali caratteristiche, per espressa previsione normativa,
sono accertate dall’Istituto che eroga la prestazione attraverso i suoi
Centri medico Legali.
Occorre premettere che per
alcune persone affette da gravi disabilità, il
concetto di lavoro
assume una diversa connotazione rispetto a
quello di prestazione d’opera
retribuita atta a garantire un’esistenza libera e dignitosa ai sensi
dell’art. 38 della Costituzione: per queste persone il lavoro assume invece
una valenza terapeutica.
La finalità terapeutica, da
parte dei dirigenti medici dell’Istituto, andrà indagata in tutti i casi in
cui il soggetto richiedente risulti collocato sia presso le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 sia, tramite la L. 68/99,
presso datori di lavoro pubblici o privati che abbiano stipulato le
convenzioni di cui all’art. 11 della suddetta legge.
Solitamente, infatti, il
collocamento ex L. 68/99 è finalizzato ad una reale “integrazione lavorativa”
ed il lavoro svolto, malgrado le ridotte capacità e/o gli adattamenti
necessari del posto di lavoro, ha pari dignità e significato di quello di
qualsiasi altro lavoratore.
Infatti:
1. le cooperative sociali di
cui sopra includono tra i loro soci lavoratori non solo soggetti con disabilità grave, ma, in generale, persone
“svantaggiate” compresi ex detenuti, ex tossicodipendenti, alcolisti ecc.
Assumono rilievo ai nostri fini
solo alcuni casi particolari e che possono essere individuati, facendo
riferimento ad una attenta lettura dell’art. 17 della L. 194/92, qui citato:
“17.Formazione professionale. 1: Le Regioni….realizzano l’inserimento
della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale
dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che
non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari corsi di
formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli
allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante
attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione
professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono
ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,è
inserita in classi comuni o corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi
possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all’addestramento
professionale…”
Al capo 3 di questo articolo è
quindi previsto che “I corsi possono
essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia…”.
in questi casi, dunque,
l’attività lavorativa ha lo scopo, non di procurare un guadagno per il
mantenimento di sé stessi e della propria famiglia, ma di sviluppare alcune
autonomie della persona, quali:
-
Sviluppo delle autonomie personali.
-
Sviluppo delle autonomie motorie.
-
Sviluppo della comunicazione.
-
Sviluppo delle competenze socio-adattative
come previsto nei comuni programmi di riabilitazione.
Pertanto in presenza di una
richiesta di reversibilità per figlio inabile superstite, fermi restando gli
altri requisiti amministrativi o medico-legali, laddove il soggetto risulti collocato sarà
necessario acquisire la documentazione comprovante che il collocamento sia
avvenuto nell’ambito della realizzazione di un Programma di ergoterapia
predisposto dal Centro di Riabilitazione.
Le strutture idonee a
rilasciare tale documentazione sono gli stessi Centri di Riabilitazione
oppure il Centro per l’Impiego che ha avviato al lavoro la persona con
disabilità.
4. Efficacia delle disposizioni
Le disposizioni in esame hanno effetto dal 31 dicembre 2007.
Si
applicano, pertanto, per determinare il diritto alla pensione ai superstiti
nei confronti dei figli maggiorenni inabili in relazione ai decessi dei
genitori intervenuti a decorrere dalla predetta data del 31 dicembre 2007.
Per i
decessi intervenuti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 2007 la
nuova disciplina si rende applicabile a tutte le pensioni ai superstiti
liquidate a favore di figli maggiorenni inabili per rapporti di lavoro
avviati dopo il 30 dicembre 2007.
Per i
decessi intervenuti prima del 31 dicembre 2007 rimangono, comunque, in vigore
le istruzioni impartite con
circolare
n. 137 del 10 luglio 2001.
Pertanto, il
diritto alla pensione ai superstiti permane a favore dei figli riconosciuti
inabili dall’Istituto che svolgano attività lavorativa presso i laboratori
protetti o le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8.11.1991, n. 381,
ancorché il rapporto di lavoro abbia durata superiore alle 25 ore
settimanali.
Il Direttore generale
Crecco