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Versione Testuale
900404
Servizio Personale 6176
Servizio Ragioneria 621
Servizio Bilanci    242
Servizio E.A.D.     693
Circolare n. 162
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Concessione di prestiti al personale dipendente.
Variazioni al piano dei conti.
.
.
All. 5
.
.
Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 222 del
17 ottobre 1980 (all. 1) e' stata disciplinata, tra l'altro, la
concessione di prestiti al personale dipendente in attuazione
dell'art. 59 e dell'allegato n. 6 del D.P.R. 16 ottobre 1979 n.
509.
.
Al fine dell'attuazione della predetta normativa in fase
di regime si forniscono qui di seguito gli opportuni chiarimenti e
le necessarie istruzioni.
.
.
1. - Beneficiari
.
Possono beneficiare della concessione di prestiti i
dipendenti con almeno due anni di servizio utile ai fini del
trattamento di quiescenza e che non risultino sottoposti a
procedimento disciplinare ovvero privati dello stipendio. Si
ricorda che nella determinazione del servizio utile sono inclusi i
riscatti il cui valore sia integralmente versato.
.
La richiesta del prestito deve essere motivata dal
verificarsi degli eventi previsti nell'elenco allegato alle norme
di cui alla predetta deliberazione n. 222/80 che abbiano
determinato o determinino aggravi del bilancio familiare.
.
Nel caso di coniugi ambedue dipendenti dell'Istituto le
rispettive richieste di prestito non potranno essere motivate dallo
stesso evento salvo, ovviamente, che si tratti di eventi identici
riguardanti entrambi le persone fisiche dei dipendenti (malattie,
cure riabilitative, protesi, ecc.).
.
.
2. - Ammontare massimo del prestito.
Servizio Personale 6176
Servizio Ragioneria 621
Servizio Bilanci    242
Servizio E.A.D.     693
Roma, 27 luglio 1981       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                           e, per conoscenza
Circolare n. 162           AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Concessione di prestiti al personale dipendente.
         Variazioni al piano dei conti.
.
.
All. 5
.
.
         Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 222 del
17 ottobre 1980 (all. 1) e' stata disciplinata, tra l'altro, la
concessione di prestiti al personale dipendente in attuazione
dell'art. 59 e dell'allegato n. 6 del D.P.R. 16 ottobre 1979 n.
509.
.
         Al fine dell'attuazione della predetta normativa in fase
di regime si forniscono qui di seguito gli opportuni chiarimenti e
le necessarie istruzioni.
.
.
1. - Beneficiari
.
         Possono beneficiare della concessione di prestiti i
dipendenti con almeno due anni di servizio utile ai fini del
trattamento di quiescenza e che non risultino sottoposti a
procedimento disciplinare ovvero privati dello stipendio. Si
ricorda che nella determinazione del servizio utile sono inclusi i
riscatti il cui valore sia integralmente versato.
.
         La richiesta del prestito deve essere motivata dal
verificarsi degli eventi previsti nell'elenco allegato alle norme
di cui alla predetta deliberazione n. 222/80 che abbiano
determinato o determinino aggravi del bilancio familiare.
.
         Nel caso di coniugi ambedue dipendenti dell'Istituto le
rispettive richieste di prestito non potranno essere motivate dallo
stesso evento salvo, ovviamente, che si tratti di eventi identici
riguardanti entrambi le persone fisiche dei dipendenti (malattie,
cure riabilitative, protesi, ecc.).
.
.
2. - Ammontare massimo del prestito.
.
         Il prestito al saggio d'interesse legale, non puo' essere
superiore a 13 mensilita' dello stipendio tabellare lordo goduto
dal richiedente alla data del contingente in cui viene presentata
la domanda, con esclusione pertanto dell'indennita' integrativa
speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e di qualsiasi altro
emolumento.
.
         In ogni caso, l'ammontare del prestito non puo' eccedere
l'importo corrispondente al quinto disponibile dello stipendio
netto, inteso come sopra, per un numero di rate non superiore a
120.
.
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3. - Ammortamento del prestito.
.
         L'ammortamento del prestito ha luogo in rate mensili,
consecutive e posticipate, comprensive degli interessi, in misura
non superiore ad un quinto dello stipendio mensile netto, come
sopra determinato, percepito dal dipendente all'atto del
provvedimento di concessione fino ad un numero massimo di rate
determinate secondo il criterio stabilito dal 2 comma dell'art. 8
di cui si danno qui di seguito degli esempi:
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   Esempio n. 1
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Archivista dattilografo alla 5 classe - stipendio mensile L.
350.000
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prestito richiesto L. 3.000.000. 3.000.000 = 8,5
                                 ---------
                                   350.000
arrotondato ad anni 9 x 12 = 108 rate.
.
.
   Esempio n. 2
.
Assistente alla 6 classe - stipendio mensile L. 480.000
.
prestito richiesto L. 4.000.000. 4.000.000 = 8,2
                                 ---------
                                   480.000
arrotondato ad anni 8 x 12 = 96 rate.
.
         L'ammortamento del prestito dovra' iniziare con il mese
successivo a quello di erogazione.
.
         Nella eventualit' che nel corso dell'ammortamento lo
stipendio del dipendente interessato venga sospeso o ridotto, il
Servizio E.A.D. curera' la sospensione o riduzione delle rate di
ammortamento, che verranno successivamente prolungate, come meglio
precisato nelle istruzioni contabili che seguono, previo addebito
degli interessi corrispondenti, con contestuale segnalazione al
Servizio Personale.
.
         Il prestito si estingue con il pagamento dell'ultima rata,
con il rimborso anticipato su richiesta del dipendente, con la
concessione di un nuovo prestito o, infine, con la cessazione dal
servizio. In quest'ultimo caso il residuo debito, previo conguaglio
degli interessi, deve essere estinto in unica soluzione.
.
         A tal fine il residuo debito puo' essere trattenuto
sull'importo della liquidazione dovuta al dipendente nonche' su
qualsiasi altro emolumento spettante in conseguenza dell'estinzione
del rapporto di lavoro e l'eventuale residuo debito dovra' essere
rimborsato dal dipendente entro e non oltre 60 giorni dalla
relativa richiesta dell'Amministrazione.
.
         Nel caso di decesso dell'impiegato beneficiario prima
della cessazione dal servizio l'importo corrispondente al debito
residuo sara' rimborsato all'Istituto mediante prelievo
dall'apposito "Fondo di garanzia" di cui all'art. 10 delle norme
allegate alla deliberazione consiliare del 20 luglio 1960.
.
.
4. - Mutui, cessioni o anticipazioni di stipendio in corso
     d'estinzione.
.
         L'art. 5 della normativa stabilisce che in caso di
concorso tra domanda di prestito e mutuo ipotecario contratto con
l'Istituto, la concessione del prestito e' ammessa a condizione che
la causale o l'evento risulti diverso e che l'onere mensile
complessivo per l'ammortamento non ecceda la meta' dello stipendio
e della indennita' integrativa speciale netti in godimento all'atto
della concessione.
.
         Inoltre, la normativa stabilisce che l'erogazione del
prestito e' subordinata alla contestuale estinzione della
concessione del quinto dello stipendio con Istituti finanziari
abilitati per legge o mutui ad essa assimilabili in corso al
momento della richiesta di prestito o a quello della sua
concessione. Del pari, nell'ipotesi opposta, di un dipendente che
ceda lo stipendio o accenda mutui della stessa natura mentra ha in
corso di ammortamento un prestito con l'Istituto, l'estinzione di
quest'ultimo dovra' avere luogo all'atto dell'erogazione della
somma concessa dall'Ente cessionario.
.
         Ne consegue che l'ammontare del prestito richiesto deve
essere almeno pari alla residua precedente cessione.
.
         Pertanto nel ribadire che, d'ora in avanti, non potranno
coesistere sullo stipendio due o piu' trattenute a titolo di
cessioni o, comunque, d'anticipazione di stipendio, si ricorda che
eventuali ritenute sulle retribuzioni al titolo di che trattasi,
effettuate per conto degli organismi rappresentativi del personale,
potranno sussistere soltanto nei limiti e per le motivazioni di cui
alle circolari n. 74647 P./145 del 14 dicembre 1959 e n. 39954
P./118 dell'8 luglio 1963.
.
5. - Compilazione della domanda.
.
         La domanda di prestito dovra' essere redatta sull'apposito
modulo fornito dall'Istituto (all. 2) e corredata, a pena di
nullita', della documentazione atta a comprovare l'evento, o gli
eventi per i quali si richiede il prestito e l'importo delle spese
da sostenere per farvi fronte.
.
         L'elenco degli eventi, stabiliti dalla normativa di cui
all'allegato 1, e' stato riportato integralmente sul modulo di
domanda.
.
         Il modulo si compone di tre parti ciascuna da compilarsi
rispettivamente a cura del dipendente, dall'unita' funzionale
d'appartenenza e dalla Direzione generale.
.
         Per i dipendenti della Direzione generale, la parte
riservata all'unita' funzionale, sara' compilata a cura del
Servizio Personale.
.
         Prima di fornire alcuni chiarimenti in merito agli eventi
oggetto della richiesta si ricorda che il funzionario incaricato
della ricezione della dichiarazione di responsabilita' dovra'
richiamare l'attenzione del dipendente interessato al prestito a
compilare il modulo di domanda, per la parte di sua competenza, con
la consapevolezza delle conseguenze di cui all'art. 3 alla
deliberazione n. 222/80.
.
         La documentazione da produrre a corredo della domanda di
prestito deve essere finalizzata a dimostrare sia l'evento oggetto
della domanda e gli oneri da sostenere per farvi fronte, sia la
congruita' di questi ultimi con la somma richiesta. Ne consegue che
se la documentazione dovesse consistere in preventivi di spesa,
essi dovranno essere redatti in forma analitica e coprire
quantomeno l'importo del prestito richiesto.
.
         Qualora nella domanda di prestito ricorresse la necessita'
di indicare due o piu' eventi la documentazione e gli importi
relativi dovranno essere riferiti a ciascun evento.
.
         In tal caso gli eventi saranno collocati in graduatoria
secondo il punteggio attribuibile a ciascuno di essi e sara'
concesso un prestito pari alla somma dei singoli importi relativi
agli eventi che si saranno collocati in posizione utile nella
graduatoria, sempre beninteso, nel limite del massimo consentito.
.
         Le domande contenenti piu' motivazioni e accolte
parzialmente, come sopra specificato, non trovano possibilita' di
essere inserite nel contingente successivo per gli eventi esclusi
dalla precedente graduatoria.
.
         In ordine alle singole motivazioni oggetto della richiesta
di prestito, previste nell'allegato alle norme, si precisa quanto
segue:
.
   lettera a) e b): gli eventi in esse indicati debbono essere
comprovati con certificazione medica e le relative richieste di
prestito riguarderanno oneri per prestazioni sanitarie e cure non
spedalizzate.
.
         Si evidenzia, inoltre, che ove sussistano obiettive
difficolta' per giustificare pienamente, con preventivi o
consuntivi di spesa, gli oneri sostenuti o da sostenere per
fronteggiare l'evento, l'interessato alleghera' alla domanda di
prestito la documentazione in suo possesso sostituendo a quella
mancante una propria dichiarazione sull'onere sostenuto o da
sostenere e sui motivi obiettivi che non permettono di esibire la
documentazione;
.
   lettera c): l'utilita' delle cure riabilitative e di protesi o
apparecchi ortopedici deve essere rappresentata nella
certificazione medica.
.
         A tale proposito si ribadisce che, nel caso di coniugi
dipendenti dell'Istituto, la concessione del prestito per una
stessa cura o protesi che riguardi l'uno o l'altro coniuge puo'
ovviamente essere richiesta da ambedue;
.
   lettera d): l'evento "matrimonio" dovra' essere comprovato con
la copia delle pubblicazioni o con la specifica dichiarazione di
impegno rilasciata dall'Ufficiale civile o dal Parroco, o con
certificato di matrimonio, se gia' avvenuto;
.
   lettera e): le spese relative al trasferimento d'Ufficio o
conseguenti allo stesso sono quelle non rimborsabili
dell'Amministrazione;
.
   lettera f): l'onere per furti, rapine o eventi similari e'
quello non coperto da polizza assicurativa;
.
   lettera g): allo stesso modo costituisce oggetto di richiesta di
prestito, il risarcimento dei danni procurati a terzi non coperti
da assicurazioe;
.
   lettera h): gli oneri relativi sono in linea di principio
costituiti da tutte le spese da affrontare per una nuova locazione
e direttamente a questa connesse (spese di contratto, depositi
cauzionali, utenze, trasloco, ecc.) nonche' le spese da affrontare,
anche in relazione a locazioni gia' in atto, per il riadattamento o
la ristrutturazione dell'appartamento, purche', debitamente
autorizzate dal locatore. La qualita' di locatario
dell'appartamento nel quale si intendono eseguire i lavori dovra'
risultare da apposita dichiarazione del dipendente contenente gli
elementi per l'individuazione dell'appartamento medesimo;
.
   lettera i): per quanto riguarda l'appartamento di proprieta' si
ribadisce che lo stesso deve essere abitato dal dipendente e
indicato all'Amministrazione come proprio domicio;
.
   lettera l): negli oneri per l'evento "nascita figli" si
intendono incluse non solo le spese mediche, ostetriche ed
ospedaliere non spedalizzate, ma tutte quelle comunque rapportabili
all'evento stesso della nascita.
.
         Nelle spese scolastiche sono incluse non solo quelle
comuni (tasse, testi, spese di pensionato, ecc.) ma anche quelle
per strumenti e apparecchiature che siano pertinenti al corso
scolastico;
.
   lettera m): i mobili e le masserizie comprendono tutti quelli
riconducibili all'arredamento di un appartamento.
.
   lettera n): l'acquisto o la costruzione dell'alloggio deve
essere finalizzato all'abitazione del dipendente e della sua
famiglia.
.
         Per quanto riguarda la richiesta del prestito per
l'acquisto di auto sono da ritenere di media cilindrata le autori
di serie fino a 15 C.V. fiscali e le auto diesel sino a 20 C.V.
fiscali;
.
   lettera o): sotto questa voce vanno inclusi tutti gli altri
eventi non considerati nelle lettere precedenti che comportino
oneri al bilancio familiare ovvero eventi che abbiano comportato la
necessita' di contrarre debiti onerosi verso terzi.
.
         Per quanto attiene alla composizione del nucleo familiare
dell'interessato si ricorda che la condizione di "convivente" trova
il richiedente il prestito, mentre il requisito del carico
familiare e' stabilito secondo le norme che determinano il
"diritto" agli assegni familiari.
.
         Si chiarisce, inoltre, che la richiesta di prestito puo'
essere presentata anche per motivazioni che interessano il coniuge
convivente ma non a carico, nel qual caso, ovviamente, non potra'
essere attribuito al richiedente, nella formazione della
graduatoria, il punteggio previsto per il carico familiare in
relazione al coniuge.
.
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6. - Contingenti.
.
         L'importo annuo disponibile per la concessione di prestiti
e' suddiviso in quattro contingenti trimestrali riferiti alle date
del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre nei quali saranno
incluse le domande pervenute entro il trimestre precedente le
rispettive date.
.
         A tal fine i Dirigenti le Unita' funzionali dovranno
inviare a questa Direzione generale - Servizio personale - Rep. 4,
le domande di prestito presentate dagli interessati nel corso del
trimestre considerato che dovranno comunque pervenire a questa
Direzione generale entro e non oltre il 10 giorno successivo a
quello di scadenza; saranno pertanto incluse:
.
   - nel 1 contingente le domande presentate dal 1 novembre fino al
31 gennaio successivo;
.
   - nel 2 contingente le domande presentate dal 1 febbraio fino al
30 aprile successivo;
.
   - nel 3 contingente le domande presentate dal 1 maggio fino al
31 luglio successivo;
.
   - nel 4 contingente le domande presentate dal 1 agosto fino al
31 ottobre successivo.
.
.
7. - Accoglimento delle domande - Formazione delle graduatorie.
.
         I prestiti sono concessi a seguito di procedure selettive
effettuate con riferimento alle date di scadenza di ciascun
contingente sia ai fini dell'accertamento del possesso dei
requisiti di ammissibilita' e dell'attribuzione dei punteggi ai
richiedente, sia per lo stipendio in godimento da prendere a base
per la misura del prestito.
.
         Il prestito e' concesso ai dipendenti compresi in
graduatoria, nell'ordine decrescente della stessa, fino al
completamento della disponibilita' finanziaria prevista per il
contingente.
.
         Le domande comprese in graduatoria per le quali non
sussiste la disponibilita' finanziaria sono inserite nella
graduatoria del contingente successivo.
.
         Qualora non risultino comprese in posizione utile nella
graduatoria di tale secondo contingente dovranno essere rinnovate.
.
         La graduatoria delle domande accoglibili e l'elenco delle
domande respinte sono approvati con provvedimento del Direttore
generale, sentita la Commissione del Personale.
.
         Per la formazione della graduatoria a ciascuna domanda e'
attribuito un punteggio costituito dalla sommatoria dei punteggi di
cui all'allegato alle Norme per la concessione di prestiti
approvate con la citata delibera n. 222/1980.
.
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8. - Rinnovo del prestito
.
         La richesta di prestito puo' essere rinnovata dopo il
pagamento dell'ultima rata o dopo il rimborso anticipato, su
richiesta del dipendente, di quello in corso di ammortamento,
ovvero siano trascorsi almeno due anni dalla concessione di
quest'ultimo, fatta eccezione per motivi di gravita' eccezionale.
.
         In ogni caso la concessione del nuovo prestito e'
condizionata dall'estinzione del precedente.
.
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9. - Garanzie - False dichiarazioni.
.
         Il prestito e' garantito dalla delega del dipendente nei
confronti del'Istituto:
.
   a) a trattenere le rate di ammortamento sulle competenze
mensili;
.
   b) ad utilizzare, in caso di cessazione dal servizio prima della
integrale estinzione del debito, le somme spettanti, come precisato
ai punti precedenti.
.
         Si sottolinea, inoltre, che qualora si accerti che il
prestito e' stato concesso sulla base di dichiarazioni che si siano
rivelate false o infedeli, salvo ogni ulteriore responsabilita' del
dipendente, si procedera' alla immediata revoca del prestito. In
tal caso il dipendente dovra' restituite nel termine di 30 giorni
la somma percepita, al netto delle rate rimborsate, con
maggiorazione degli interessi calcolati in base al tasso di
interesse attivo previsto dagli accordi interbancari, maggiorato di
un punto.
.
.
                      ISTRUZIONI CONTABILI
.
1. - Adempimenti connessi al contratto di prestito.
.
         In base alla graduatoria approvata dal Direttore generale,
verra' trasmessa alle unita' funzionai apposita comunicazione
riguardante la concessione dei prestiti.
.
         In relazione alla predetta comunicazione, le unita'
funzionali provvederanno:
.
   a) all'applicazione sul contratto - da predisporre secondo
l'allegato modello (all. 3) - e al successivo annullamento delle
marche da bollo da L. 2.000 che saranno fornite a cura dei
richiedenti i prestiti;
.
   b) alla compilazione del contratto in tutte le sue parti,
debitamente sottoscritte dal dipendente interessato e dal Dirigente
a cio' delegato quale legale rappresentante dell'Istituto (1). La
sottoscrizione del contratto "per accettazione" dovra' avvenire non
oltre 30 giorni dalla comunicazione della concessione del relativo
prestito;
.
   c) a far sottoscrivere - contestualmente alla firma del
contratto - una dichiarazione come da fac - simile allegato n. 4,
con la quale il dipendente attesta di avere / non avere cessioni o
anticipazioni di stipendio in corso con altri enti;
.
   d) a conservare agli atti una fotocopia del contratto;
.
   e) alla trasmissione, unitamente alla dichiarazione di cui alla
precedente lett. c) , dell'originale del contratto a questa
Direzione generale - Servizio personale - rep. 4.
.
.
2. - Segnalazioni al Servizio E.A.D.
.
         Avvenuta l'erogazione del prestito, le unita' funzionali
dovranno segnalare entro e non oltre il mese successivo a quello di
erogazione del prestito, la rata mensile che sara' trattenuta sulla
retribuzione a titolo di ammortamento del prestito stesso.
.
         La trattenuta in questione dovra' essere segnalata mediate
il consueto mod. CM II Ret, con il codice di Voce E "481"
(Anticipazione su stipendio) e relativa scadenza.
.
         La segnalazione dovra' essere completata dal codice mutuo:
"1".
.
         A partire dalla segnalazione del mese di aprile 1981, il
codice mutuo "1" individua il tasso di interesse che attualmente
viene applicato ai prestiti in argomento che e' pari al tasso
legale del 5%.
.
         Nel caso che il predetto tasso dovesse variare, il codice
mutuo da attribuire ai prestiti dara' il numero "2" che
individuera' il nuovo tasso legale.
.
         Se nel corso dell'ammortamento del prestito lo stipendio
del dipendente interessato viene sospeso o ridotto, il Servizio EAD
curera' la sospensione ovvero la riduzione della rata di
ammortamento.
.
         Nei suddetti casi, le unita' funzionali provvederanno a
segnalare al Servizio EAD il prolungamento della scadenza
originaria per il tempo proporzionalmente necessario al recupero
della rata o delle rate non trattenute a causa della sospensione o
della riduzione dello stipendio. Inoltre, le unita' funzionali
provvederanno con separata segnalazione e con il codice di voce E
"448" al recupero degli interessi, al medesimo tasso applicato sul
prestito e per il tempo intercorrente tra la data in cui la
trattenuta della rata doveva essere operata e quella in cui la
trattenuta della rata medesima viene effettivamente operata.
.
.
3. - Tabulato delle rate di ammortamento prestiti.
.
         Unitamente agli elaborati delle retribuzioni mensili, il
Servizio EAD trasmettera' un tabulato che evidenziera' le rate di
ammortamento prestiti recuperate per ciascun dipendente, nonche' i
seguenti ulteriori dati:
.
   a) codice di Sede;
   b) il numero individuale;
   c) cognome e nome;
   d) l'importo della rata;
   e) la quota capitale, compresa nella rata, destinata
      all'estinzione del prestito;
   f) la quota interessi, compresa nella rata;
   g) la totalizzazione della colonna d), c) e f).
.
.
4. - Imputazioni contabili.
.
   a) Rilevazione della Concessione e della erogazione dei
prestiti.
.
         Premesso che la spesa di cui trattasi dovra' essere
imputata al capitolo n. 21403 "Concessione di prestiti al personale
dipendente ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/1979", di nuova
istituzione, le unita' funzionali, sulla base della comunicazione
di cui al precedente punto 1), assumeranno in contabilita' gli
importi da erogare con la seguente scrittura:
.
              GPB 90/56       a        GPB 16/56
.
         Al momento della effettiva erogazione del prestito, le
unita' funzionali contabilizzeranno il pagamento con l'articolo
"GPB 16/56 a GPA 01/... (c/c bancario)" e, contestualmente,
rileveranno il cespite mobiliare con l'articolo "GPB 03/56 a GPB
08/56".
.
         Il conto GPB 03/56 dovra' essere assistito da apposito
partitario gestito dalle singole unita' periferiche. All'uopo
potranno essere utilizzate le schede di modd. I.P. 516 (Add.)
opportunamente adattate.
.
   b) Contabilizzazione delle rate mensili trattenute sulle
retribuzioni.
.
         In occasione dell'emissione del biglietto contabile
mensile delle retribuzioni, le unita' funzionali provvederanno,
sulla base dell'apposito tabulato di cui al precedente punto 3), a
contabilizzare le rate dei prestiti trattenute nel mese con la
seguente scrittura:
.
          Diversi              a              Diversi
          GPA 31/05            ......................
          .........            ......................
          .........            a GPB 80/56 (quota ca-
                               pitale  a  GPB  23/56
                               (quota interessi)
.
per la rilevazione delle rate trattenute sulle retribuzioni e
contestualmente
.
                   GPB 80/56      a       GPB 03/56
.
per la rilevazione delle quote di prestito rimborsate.
.
   c) Contabilizzazione a carico del Fondo garanzia cessione
stipendio.
.
         Nel caso che il prestito debba essere estinto mediante
utilizzazione delle disponibilita' del Fondo garanzia cessione
stipendio, le unita' funzionali effettueranno la seguente
scrittura:
.
                   GPB 34/20      a      GBP 03/56
.
   d) Adempimenti contabili di fine esercizio
.
         a fine esercizio, le unita' funzionali procederanno alla
verifica degli impegni estistenti (prestiti non ancora erogati)
provvedendo nel contempo, per i casi di rinuncia al prestito o per
i casi in cui non e' piu' possibile la concessione, a rettificare
gli impegni assunti nell'esercizio con la seguente scrittura:
.
                   GPB 16/56      a      GPB 90/56
.
e ad eliminare eventuali "residui insussistenti" (impegni assunti
negli esercizi precedenti cui non e' seguita nell'esercizio -
sempre per rinucnia o per altra causa - la effettiva erogazione)
con la seguente scrittura:
.
                   GPB 16/56      a      GPB 58/56
.
         Effettuate le predette registrazioni e, sulla base delle
risultanze contabili, le unita' funzionali compileranno e
trasmetteranno al Servizio bilanci, come di norma, il prospetto del
movimento dei conti ..16/.. avendo cura di riprendere in carico nel
nuovo esercizio il saldo del conto GPB 16/56 risultante alla fine
dell'esercizio precedente, in contropartita del conto GPA 55/87 che
a tale fine, viene reso movimentabile da parte delle unita'
periferiche.
.
   e) Rilevazione della contribuzione al Fondo garanzia cessione
stipendio.
.
         Alla contabilizzazione della contribuzione trattenuta
sulle retribuzioni del personale per il Fondo garanzia cessione
stipendio, provvedera' direttamente questa Direzione generale,
analogamente a quanto gia' avviene per le altre contribuzioni.
Pertanto, nessun adempimento e' richiesto alle unita' funzionali in
merito alla contribuzione in epigrafe.
.
         Nell'elenco di cui all'allegato n. 5 sono riportati i
conti sia di nuova istituzione che resi movimentabili da parte
delle unita' periferiche da utilizzare per la procedura dianzi
descritta.
.
.
5. - Adempimenti ai fini dell'IVA
.
         Come indicato nel Capitolo Primo - lett. C) della
circolare n. 591 Rg. del 2 dicembre 1980 (2), le operazioni di
credito e di finanziamento, e quindi anche i prestiti al personale
dipendente, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, pur
essendo esenti da imposizione ai sensi dell'art. 10, n. 1, del DPR
26 ottobre 1972, n. 633.
.
         Pertanto gli interessi, che costituiscono il corrispettivo
riscosso dall'Istituto per le predette operazioni, devono essere
riportati sul "registro dei corrispettivi" entro il giorno
successivo a quello di riscossione, con le modalita' indicate nel
Capitolo Secondo - paragrafo a) "importi non imponibili o esenti",
della citata circolare, tenendo presente che:
.
   a) l'importo degli interessi, da registrare globalmente per
ciascuna giornata di riscossione, deve essere rilevato dal tabulato
delle rate di ammortamento prestiti, trasmesso mensilmente dal
Servizio EAD, se del caso opportunamente rettificato in relazione
ad eventuali rate di mutuo di fatto non reincassato (ad es. per
mancata corresponsione della retribuzione);
.
   b) la somma registrata deve essere seguita dalla lettera "c",
distintiva della attivita';
.
   c) ai fini della registrazione, per giorno di riscossione deve
intendersi quello di pagamento della retribuzione al personale
beneficiario del mutuo. Peraltro, in caso di ritardo nella
ricezione del tabulato di cui al punto a), si consente che la
registrazione venga effettauta entro il giorno successivo a quella
della ricezione stessa;
.
   d) come di norma il foglio del Registro Sezionale dei
corrispettivi, relativo a ciascun mese, dovra' essere trasmesso
inderogabilmente a questa Direzione generale - Servizio Ragioneria
- Reparto XIV, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo,
unitamente ai fogli degli altri Registri eventualmente utilizzati.
.
.
Norme contabili transitorie
.
         Gli adempimenti contabili connessi alla rilevazione
dell'impegno dei prestiti concessi per il contingente dell'anno
1980 saranno curati da questa Direzione Generale che assumera'
nella contabilita' di ciascuna unita' funzionale, mediante mod. IP
503/bis e con le modalita' indicate nel precedente punto 4), sub
a), gli importi dei prestiti concessi per il contingente
sopracitato.
.
         Pertanto le unita' funzionali, in considerazione che la
effettiva erogazione dei prestiti in questione e' stata imputata
provvisoriamente al conto GPA 51/95, secondo le istruzioni fornite
con apposita lettera del Servizio personale, dovranno effettuate le
seguenti registrazioni:
.
                  GPB 16/56     a     GPA 51/99
.
per la definitiva imputazione del pagamento
.
e contestualmente
.
                  GPB 03/56     a     GPB 08/56
.
per la rilevazione del cespite mobiliare.
.
         Ovviamente, il saldo del conto GPB 16/56 risultante alla
fine dell'esercizio 1980 dovra' essere ripreso in carico
nell'esercizio 1981 secondo le modalita' previste dalla parte IV
della circolare n. 224 B. - n. 669 EAD - n. 597 Rg. del 23 dicembre
1980 (3) (Chiusure contabili 1980).
.
                              * * *
.
         In attesa della stampa e distribuzione dei moduli, le
unita' funzionali provvederanno alla riproduzione in loco degli
stessi, secondo i fac - simile di cui agli allegati n. 2, 3 e 4.
.
         Copia della presente dovra' essere affissa all'albo della
Unita' funzionale.
.
         Eventuali difficolta' che dovessero insorgere
nell'applicazione della presente circolare dovranno essere
tempestivamente rappresentate a questa Direzione generale.
.
.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
.
.
(1) I contratti riguardanti i prestiti concessi ai Dirigenti le
    Sedi regionali ed ai Dirigenti le Sedi provinciali dovranno
    essere trasmessi al Servizio Personale per essere sottoposti
    alla firma del Presidente dell'Istituto.
(2) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 2885.
(3) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 3337.
.
.
                                                  ALLEGATO 1
.
.
         DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                DEL 17 OTTOBRE 1980 (n. 222)
.
Attuazione dell'art. 59 e dell'allegato n. 6 del DPR n. 509/1979
per la concessione al personale di sussidi, borse di studio e
prestiti.
.
.
                          OMISSIS
.
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                                                  ALLEGATO 2
.
.
                    VEDI MATERIALE CARTACEO
.
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                                                  ALLEGATO 3
.
.
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
.
         Con la presente scrittura privata tra l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale nel presente atto rappresentato, dal Sig.
.......................... il quale interviene nel presente atto
non in proprio ma su delega del Presidente dell'Istituto in virtu'
di mandato per Notaio Ester Suglia di Roma del 16.2.1981 registrato
a Roma (Atti Privati) il 19.2.1981 n. 9862 vol. == ed il Sig.
................... impiegato dell'Istituto in qualita' di
.............. presso ............... si conviene quanto segue:
.
         L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in base
alle norme approvate con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 17 ottobre 1980, per la concessione di prestiti
al personale dell'Istituto stesso, concede al Sig.
.................... una anticipazione di L. ........... (Lire
.....................) alle condizioni di cui appresso.
.
         Il Sig. ...................... dichiara di ricevere a
titolo di prestito la somma di L. ................ della quale
sara' data quietanza nelle forme previste e si dichiara debitore
verso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della suddetta
somma aumentata degli interessi fissati nella misura del 5% scalare
per l'importo complessivo di L. .............. e per un totale
quindi di L. .....................
.
         L'estinzione di tale debito avverra' mediante n. ......
rate mensili di L. ........... ciascuna, a cominciare dal mese
successivo a quello di effettiva erogazione del prestito.
.
         A tale scopo il Sig. ................ autorizza l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale a prelevare dalla sua
retribuzione le suddette rate di ammortamento dal mese successivo a
quello di effettiva erogazione del prestito.
.
         Autorizza, altresi', a prelevare dalla sua retribuzione le
spese relative agli oneri fiscali che eventualmente dovessero
derivare dal presente contratto.
.
         Le parti, per quanto non e' particolarmente stabilito
nella presente scrittura, si rimettono completamente alle norme per
la concessione di anticipazioni sullo stipendio al personale
dell'Istituto, approvate con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 222 in data 17 ottobre 1980 che il contraente
Sig. ............... dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua
parte.
.
         Per ogni eventuale controversia riguardante la esecuzione
del presente contratto e' esclusivamente competente l'autorita'
giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione generale
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e cioe' Roma.
.............., li' ...........
.
                      L'impiegato ................................
.
Il rappresentante dell'INPS ......................................
.
.
                                                  ALLEGATO 4
.
.
                         DICHIARAZIONE
.
.
..l.. sottoscritt.. ..................... nat .. il .............
in forza presso .................. con la qualifica di ..........
dichiara di avere / non avere in corso cessioni di stipendio con
Enti finanziari o mutuo con l'INPS o con l'Ente di provenienza, ne'
di aver presentato domanda di cessione di stipendio.
.
   In fede
.
........... li' ...........
.
                                    ..............................
                                          FIRMA LEGGIBILE
.
.
                                                  ALLEGATO 5
.
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                      VEDI MATERIALE CARTACEO