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900327
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA 1845
CIRCOLARE N. 163
Ai Dirigenti centrali e
   periferici
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di
   amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati
   regionali
Ai Presidenti dei Comitati
   provinciali
Gestione Speciale per gli esercenti attivita'
commerciali. Iscrivibilita' negli elenchi di
alcune categorie.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA 1845
Roma, 17 luglio 1984        Ai Dirigenti centrali e
CIRCOLARE N. 163               periferici
                               e, per conoscenza,
                            Ai Consiglieri di
                               amministrazione
                            Ai Presidenti dei Comitati
                               regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati
                               provinciali
OGGETTO: Gestione Speciale per gli esercenti attivita'
         commerciali. Iscrivibilita' negli elenchi di
         alcune categorie.
    La Commissione Centrale per gli elenchi nominativi
degli esercenti attivita' commerciali,  a  seguito  di
quesiti  formulati  da talune Commissioni Provinciali,
si e' pronunciata sulla  iscrivibilita'  dei  soggetti
esercenti le attivita' appresso indicate.
    1) Preposti alla gestione degli spacci degli  Enti
comunali di consumo.
    Tali  soggetti  non  sono  iscrivibili  in  quanto
l'attivita'   in   questione   non   e'   tra   quelle
espressamente indicate  dall'art.  29  della  legge  3
giugno 1975, n. 160 (1).
    2) Familiari coadiutori preposti del farmacista.
    A  parziale  modifica  dei  criteri  di  cui  alla
circolare n. 1785 R.C.V. del 9 dicembre 1981  (2),  si
precisa  che  tali  soggetti, preposti alla vendita di
prodotti non farmaceutici, sono  iscrivibili,  purche'
siano  familiari  coadiutori  ex art. 2 della legge 22
luglio  1966,  n.  613,  siano  iscritti   nell'elenco
speciale  di  cui  all'art. 9 della legge n. 426/71 e,
naturalmente,   partecipino,    con    carattere    di
abitualita' e prevalenza, all'attivita' commerciale.
    3) Esercenti attivita' di organizzazione,  analisi
e    programmazione   di   sistemi   informativi:   di
elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi;  di
servizi amministrativi e finanziari.
    La non iscrivibilita' di  tali  soggetti  discende
dalla   gia'  nota  considerazione  secondo  la  quale
l'iscrivibilita' e' consentita solo per i  soggetti  e
alle  condizioni  tassativamente indicati nell'art. 29
della legge n. 160/1975.
                          IL DIRETTORE GENERALE
                                  FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1135.
(2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1892.