900327 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 1845 CIRCOLARE N. 163 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Gestione Speciale per gli esercenti attivita' commerciali. Iscrivibilita' negli elenchi di alcune categorie. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 1845 Roma, 17 luglio 1984 Ai Dirigenti centrali e CIRCOLARE N. 163 periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Gestione Speciale per gli esercenti attivita' commerciali. Iscrivibilita' negli elenchi di alcune categorie. La Commissione Centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali, a seguito di quesiti formulati da talune Commissioni Provinciali, si e' pronunciata sulla iscrivibilita' dei soggetti esercenti le attivita' appresso indicate. 1) Preposti alla gestione degli spacci degli Enti comunali di consumo. Tali soggetti non sono iscrivibili in quanto l'attivita' in questione non e' tra quelle espressamente indicate dall'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (1). 2) Familiari coadiutori preposti del farmacista. A parziale modifica dei criteri di cui alla circolare n. 1785 R.C.V. del 9 dicembre 1981 (2), si precisa che tali soggetti, preposti alla vendita di prodotti non farmaceutici, sono iscrivibili, purche' siano familiari coadiutori ex art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge n. 426/71 e, naturalmente, partecipino, con carattere di abitualita' e prevalenza, all'attivita' commerciale. 3) Esercenti attivita' di organizzazione, analisi e programmazione di sistemi informativi: di elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi; di servizi amministrativi e finanziari. La non iscrivibilita' di tali soggetti discende dalla gia' nota considerazione secondo la quale l'iscrivibilita' e' consentita solo per i soggetti e alle condizioni tassativamente indicati nell'art. 29 della legge n. 160/1975. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1135. (2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1892.