Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 172 del 31/12/2010
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Direzione Centrale
Vigilanza
Direzione Centrale
Pianificazione e
Controllo
Strategico
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
31/12/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
172
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati
n. 1
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
D.L. 78 del 2010
convertito in Legge n. 122 del 2010.
Determinazione
presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010.
Circolare n. 169
del 31 dicembre 2010.
Unicità della
posizione contributiva aziendale.
Denuncia di
iscrizione delle aziende: nuove disposizioni in materia di apertura delle
posizioni contributive aziendali e di accentramento dei relativi
adempimenti.
SOMMARIO
:
1)
Premessa.
2)
Obbligo
di costituzione della posizione contributiva aziendale (matricola/codice
ditta).
3)
Unicità
della posizione contributiva. Casi particolari.
4)
Obbligo
di comunicazione nel caso di costituzione di una nuova sede operativa con
dipendenti.
5)
Datori di
lavoro in possesso di più matricole aventi classificazioni omogenee: facoltà
di accentrare gli adempimenti contributivi su una sola posizione.
6)
Domande
di accentramento già inviate in corso di definizione.
7)
Datori di
lavoro agricolo: peculiarità.
8)
Rilascio
in produzione dei servizi web per la comunicazione delle unità operative.
1. Premessa
Come descritto nella circolare n.
124 dell’11 dicembre 2009, il libro unico del lavoro, istituito con l’art. 39
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, ha sostituito i libri matricola, i libri paga e gli altri libri obbligatori dell’impresa (con
esclusione del libro infortuni che non risulta abrogato).
L’art. 3 del Decreto Ministeriale 9
luglio 2008 attuativo della predetta norma, modificando le precedenti
disposizioni in materia, al comma 1 dispone che il libro unico sia conservato
presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio
dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la
sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979 n.
12.
Infatti il libro unico del lavoro
ha, tra le sua finalità, quella dello snellimento degli oneri burocratici ed
economici gravanti sulle imprese attraverso la semplificazione della struttura
di gestione dei rapporti di lavoro.
Conformemente a tale finalità ed in
ragione sia delle linee organizzative delle strutture territoriali di
produzione di cui alla circolare n. 102 del 12 agosto 2009, sia dei nuovi
assetti organizzativi previsti per le Direzioni provinciali ad elevate dimensioni
di cui alla recente circolare n. 129 dell’1 ottobre 2010, a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni che finora hanno regolato le materie
dell’obbligo di apertura di una posizione contributiva e dell’accentramento
degli adempimenti contributivi, si forniscono le seguenti indicazioni.
2. Obbligo di costituzione della posizione
contributiva aziendale (matricola/codice ditta)
Le imprese, ed in generale i datori
di lavoro, pur in presenza di una pluralità di unità operative, tendono a gestire
unitariamente gli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e
dei contributi, ivi compresi la predisposizione dei flussi informativi e
l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali.
Appare pertanto conforme a criteri
di efficienza e snellezza amministrativa prevedere che la gestione degli
adempimenti nei confronti dell’Istituto si concentri
su di un’unica
posizione contributiva
.
Conseguentemente un datore di lavoro
avrà l’onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica
(con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio
dell’attività con dipendenti. Tale adempimento sarà effettuato,
esclusivamente
con modalità telematica
, utilizzando uno dei seguenti canali:
a)
nei casi di
avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale
dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese
(circolare n. 41 del 26.3.2010);
b)
nelle
ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio
dell’attività dell’impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la
procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell’Istituto
(circolare n. 2 del 3.1.2007).
Pertanto, in attuazione della
determinazione presidenziale INPS n. 75 del 2010 (assunta in base all’art. 38,
comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio
2010 n. 122) e come previsto dalla circolare n. 169/2010 con la quale è stato
avviato il processo di telematizzazione esclusivo delle domande di servizio, a
partire dalla data di pubblicazione della presente circolare il previsto
modello DM68 (codice SC06) è abrogato.
3. Unicità della
posizione contributiva. Casi particolari.
Con la circolare n. 2 del 3 gennaio
2007 erano state richiamate le regole per la richiesta di apertura di una
posizione contributiva e della conseguente assegnazione della matricola
aziendale, necessaria per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva dovuta
in favore del personale dipendente.
In particolare, al punto 3.3 della
citata circolare, erano stati indicati i criteri sulla competenza territoriale
per l’accensione delle matricole ed era stata fornita una disamina di alcuni
casi particolari per i quali era previsto l’utilizzo di distinte posizioni
aziendali (messaggio INPS n. 19227 del 25 luglio 2007 – punto 1).
Diversamente dalle disposizioni
sopra richiamate e in relazione a quanto indicato nel precedente punto 2, la
posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti
sarà di regola
unica,
anche qualora il datore di lavoro interessato si
trovi, successivamente, a costituire nuove unità operative, intese come luoghi
ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più
dipendenti. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa
qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro, dunque, in tali
circostanze, non dovrà richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione
contributiva, ma gestirà i relativi adempimenti utilizzando la posizione
contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova
unità operativa.
Pertanto, le disposizioni indicate
al punto 3 della citata circolare 2/2007 devono intendersi superate alla luce
dell’affermato principio di unicità.
Restano tuttavia ferme le
disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in ragione
delle quali, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e
dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini
previdenziali e assistenziali.
Da ciò deriva che si continueranno
ad avere distinte posizioni aziendali nei seguenti casi.
A)
Datore di
lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al
versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi.
B)
Datore di
lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e
gestionale con diverse finalità economiche.
In considerazione
delle caratteristiche particolari che fanno capo al concetto di autonomia, si
sensibilizzano le Sedi all’attento rispetto dei criteri indicati nella
circolare n. 207 del 25 luglio 1995 per stabilire l’autonomia tra più attività
esercitate da un datore di lavoro.
C)
Imprese armatoriali.
Al
riguardo, come già affermato al punto 1 del citato messaggio INPS 19227/2007,
si ricorda che:
·
per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi
esclusivamente al personale marittimo imbarcato, costituente l’equipaggio,
soggetto alla legge n. 413/1984, deve essere aperta una distinta posizione
contributiva per ciascuna nave armata; il datore di lavoro dovrà inoltrare la
domanda d’iscrizione azienda con dipendenti, avvalendosi di uno dei canali
previsti, presso la struttura territoriale INPS nella cui competenza è situato
l’Ufficio Marittimo presso il quale è iscritta ciascuna nave, indipendentemente
dalla presenza di altre posizioni contributive già aperte presso altre
strutture territoriali dell’Istituto, fatto salvo quanto diversamente
disciplinato con la circolare n. 28 del 26/01/1994 e con il successivo
messaggio n. 12876 del 22/06/1995 in materia di autorizzazione, per le navi o
per i gruppi, alla tenuta di un’unica posizione contributiva che è
contraddistinta dal codice di autorizzazione “8Q”;
·
per il personale dipendente non soggetto alla disciplina di
cui alla legge n. 413/1984 (personale degli uffici amministrativi, personale
addetto ai servizi di “comandata” su navi in disarmo, piloti dei porti e
pratici locali, personale imbarcato su natanti non soggetti alla citata legge
n. 413/1984, personale marittimo sbarcato per riposo a terra, in continuità di
rapporto di lavoro, avente diritto allo sgravio di cui alla legge n. 30/1998),
le ulteriori posizioni contributive dovranno essere accese presso le strutture
territoriali INPS competenti, secondo quanto già precisato al punto 3.3 della
circolare 2/2007.
D)
Imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera.
Al
riguardo si ricorda che deve essere aperta una posizione contributiva per le
imprese che operano in attività date in appalto sulle navi da crociera, mentre
per il personale dipendente delle suddette imprese, di cui all’art. 3 del D.
Lgs. 16 luglio 1947 n.708, assicurato ai fini previdenziali all’Enpals, dovrà
essere attribuita una separata posizione contributiva (si vedano le circolari
INPS n.137 del 26 luglio 2002 e n. 67 del 16 aprile 2004).
E)
Agenzie
di somministrazione
(si veda la circolare n. 149 del 24.11.2010) che, a partire dal periodo di paga gennaio 2011, dovranno utilizzare 2 distinte
posizioni:
·
per l’esposizione dei dati relativi ai lavoratori
somministrati;
·
per quelli relativi al personale direttamente assunto per il
funzionamento della struttura.
4. Obbligo di
comunicazione in caso di costituzione di una nuova unità operativa con
dipendenti.
Con l’introduzione del principio
dell’unicità della posizione contributiva non viene tuttavia meno l’obbligo
della comunicazione dei dati identificativi dell’unità operativa nella quale
sono occupati i dipendenti dell’Azienda e, ove nota, anche la durata temporale
della stessa. In questi casi non occorrerà tuttavia aprire nuove posizioni
contributive e richiedere un eventuale accentramento.
A tal fine, l’applicazione web
descritta al successivo punto 8 assegnerà un numero progressivo identificativo
dell’unità operativa che, a partire dalla denuncia contributiva relativa al
mese di GENNAIO 2011, nell’ambito della comunicazione mediante flusso UniEmens,
andrà riportato per ciascun lavoratore occupato nella predetta unità operativa
(nell’ipotesi di aziende prive di sedi secondarie, il valore da riportare
nell’apposito campo sarà uguale “0” - zero).
La comunicazione della prima unità
operativa comporterà anche la modifica del codice “Tipo Azienda” attribuito
alla posizione aziendale.
In relazione a quanto sopra
chiarito, i codici Tipo Azienda assumono il seguente nuovo significato:
-
“
A1
:
Azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata
all'accentramento contributivo”;
-
“
A2
:
Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata
all'accentramento contributivo – Principale”;
-
“
A3
:
Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata
all'accentramento contributivo – Secondaria”;
-
“
B1
:
Azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata
all'accentramento contributivo”;
-
“
B2
:
Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata
all'accentramento contributivo – Principale”;
-
“
B3
:
Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata
all'accentramento contributivo – Secondaria”.
Nell’ipotesi di
operazioni societarie (fusione, incorporazione, subentro, cessione e/o affitto
di ramo d’azienda, ecc.) il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere a
comunicare i dati identificativi delle unità operative acquisite (nelle quali
sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente).
Al riguardo, si
richiamano le disposizioni impartite con la circolare n.54 dell’8 aprile 2009,
soprattutto in relazione all’attribuzione del C.A. “5P”, avente il significato
di “posizione contributiva interessata da operazioni societarie”.
5.
Datori di lavoro in possesso di più matricole aventi classificazioni omogenee:
facoltà di accentrare gli adempimenti contributivi su una sola posizione.
Con la circolare n. 124 dell’11.12.2009 sono state fornite le prime istruzioni in materia di accentramento degli
adempimenti contributivi.
Considerate le innovazioni
introdotte in tema di unicità della posizione aziendale illustrate al punto 3
della presente circolare, i datori di lavoro già in possesso di più matricole
aventi caratteristiche contributive omogenee che intendano semplificare ed
unificare su una sola posizione contributiva il versamento della contribuzione
in parola, hanno facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento
contributivo.
Pertanto, a parziale modifica
dell’attuale prassi, il provvedimento di autorizzazione all’accentramento verrà
rilasciato esclusivamente nell’ipotesi di datori di lavoro in possesso di una
pluralità di matricole aziendali, secondo le modalità di seguito indicate.
La richiesta andrà effettuata
esclusivamente
per il tramite dell’applicazione resa disponibile nei servizi online
dell’Istituto come descritta al successivo punto 8. Pertanto i previsti modelli
SC46 e SC47, istituti con la circolare 124/2009, sono abrogati.
L’eventuale accoglimento della
domanda, dopo le necessarie verifiche in ordine all’assenza, sulla posizione
contributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti in fase di accertamento e
recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della
richiesta di accentramento.
6. Domande
di accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione.
Con riferimento alle domande di
accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione, occorre
distinguere il caso in cui si chiede l’accentramento con riferimento ad una
nuova sede operativa, ancora priva di matricola, da quello in cui si chiede
l’accentramento con chiusura di una matricola già esistente.
Nel primo caso – accentramento di
una nuova sede operativa ancora priva di matricola – le nuove disposizioni
fanno venir meno la necessità di un autonomo provvedimento. Il datore di lavoro
interessato potrà pertanto effettuare la comunicazione di apertura di una nuova
sede operativa per il tramite dell’applicazione presente sui servizi internet
dell’Istituto, ricevendo in tempo reale il numero identificativo della sede
stessa.
Nel secondo caso – accentramento con
riferimento ad una o più sedi aventi già una matricola – il datore di lavoro
dovrà attendere l’emissione dell’apposito provvedimento di accentramento.
7.
Datori di lavoro agricolo: peculiarità.
Anche nel settore agricolo i datori
di lavoro, per la gestione degli adempimenti contributivi nei confronti
dell’Istituto, avranno l’obbligo della costituzione di un’unica posizione
contributiva.
Pertanto, a parziale modifica delle
disposizioni impartite con circolari n. 124 dell’11/12/2009 e n. 88
dell’11/07/2006, i datori di lavoro che assumono manodopera agricola dovranno
attenersi alle seguenti indicazioni:
in caso di inizio attività, le
aziende devono presentare un unico modello di denuncia aziendale (DA)
anche se operante su più fondi ubicati in province e/o comuni diversi; in
tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda
indicato nel quadro A della D.A. ovvero con quello indicato nel quadro C
relativo al Centro aziendale nell’ipotesi di conduzione di più fondi
contraddistinti da codici Istat diversi;
in caso di denuncia di
ulteriori fondi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, le
aziende non devono aprire un ulteriore posizione ma devono effettuare una
variazione della denuncia aziendale già presentata in fase di inizio
attività;
le aziende operanti senza fondi
(cc.dd. senza terra), in caso di inizio attività, devono presentare
un’unica denuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche se
ubicati in province e/o comuni diversi, ove si effettuano le lavorazioni;
in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda
indicato nel quadro C relativo al Centro aziendale che dovrà corrispondere
a quello della sede legale e/o amministrativa; in caso di denuncia di
ulteriori luoghi anche se ubicati in province e/o comuni diversi, le
aziende non devono aprire un ulteriore posizione ma devono effettuare una
variazione della denuncia aziendale già presentata in fase di inizio
attività.
Stante la specificità del settore,
fanno eccezione alla unicità della posizione contributiva le seguenti
fattispecie.
·
Azienda
che, in relazione alla diversa condizione soggettiva (tipo ditta), è tenuta al
versamento della contribuzione secondo misure diverse; in tal caso deve essere
presentata una denuncia aziendale per ogni tipo ditta anche se riferito allo
stesso datore di lavoro e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con
il codice azienda corrispondente ad ogni singola D.A. e non sarà possibile
richiedere l’autorizzazione all’accentramento.
Nell’ipotesi di
azienda operante con più tipi ditta nella stessa provincia e comune, il codice
azienda deve essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01,
02 ecc.
Azienda operante su più fondi,
ancorché ubicati in province e/o comuni diversi, per i quali l’attività è
caratterizzata da autonomia organizzativa e gestionale (vedi circolare n.
55 del 04 marzo 1999); in tal caso deve essere presentata una denuncia
aziendale per ogni fondo o gruppo di fondi autonomamente organizzati e
gestiti e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice
azienda corrispondente ad ogni singola D.A. e sarà possibile richiedere
l’autorizzazione all’accentramento.
Nell’ipotesi di
azienda operante con più attività autonome nella stessa provincia e comune, il
codice azienda deve essere diversificato utilizzando il codice progressivo
azienda 01, 02 ecc.
È data facoltà di richiedere
l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi ai datori di
lavoro agricoli già in possesso di più codici azienda aventi caratteristiche
contributive omogenee.
La richiesta andrà effettuata
esclusivamente
per il tramite dell’applicazione resa disponibile nei servizi online
dell’Istituto come descritta al successivo punto 8 e l’eventuale accoglimento
della domanda, dopo le necessarie verifiche in ordine all’assenza, sulla
posizione contributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti in fase di
accertamento e recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive
oggetto della richiesta di accentramento.
Con riferimento alle domande di
accentramento contributivo per le quali, con riferimento alla posizione da
accentrare, non risulta ancora approvata la D.A. ovvero non risulta approvata
la D.A. della posizione accentrante e della posizione da accentrare, il datore
di lavoro potrà effettuare i prescritti adempimenti secondo le modalità sopra
descritte.
Si applicano, in ogni caso, tutte le
disposizioni impartite con la presente circolare in quanto compatibili con la
specificità del settore agricolo e restano ferme le altre disposizioni già
impartite in materia e non innovate dalla stessa presente circolare.
8. Rilascio
in produzione dei servizi web per la comunicazione delle unità operative.
Con il messaggio n. 4750 del 16.2.2010 è stata avviata la sperimentazione del servizio web “Accentramento
contributivo”.
Considerato l’andamento positivo della
sperimentazione condotta dai Consulenti del Lavoro la fase di test può
definirsi conclusa ed il servizio web, rivisitato sia in virtù delle
indicazioni pervenute dagli utenti sperimentatori, sia per l’innovativa
semplificazione amministrativa illustrata nei precedenti punti 2 e 5 è ora
disponibile nel menu “Servizi on-line”, presente sul sito INTERNET
dell’Istituto (
http://www.inps.it).
Ciò premesso si forniscono di seguito le
indicazioni operative per “Aziende, consulenti e professionisti” e per gli
“Operatori dell’Istituto”.
A.
“Aziende,
consulenti e professionisti”
Selezionando la voce “Aziende, consulenti e
professionisti” e richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”,
viene richiesta l’identificazione mediante immissione del codice fiscale e del
PIN; completata correttamente l’autenticazione, alla pagina “Servizi per
aziende e consulenti”, nel menu “Iscrizione e Variazione Azienda”, è
disponibile la nuova funzione
“Comunicazione unità operativa/Accentramento
contributivo”
.
Accedendo all’applicazione occorrerà
inserire in primo luogo la matricola dell’azienda sulla quale l’utente intende
effettuare una delle previste attività (comunicazione di una nuova unità
operativa, richiesta di una nuova autorizzazione all’accentramento o estensione
di un precedente provvedimento di accentramento).
Ogni operazione sulla matricola potrà
essere effettuata esclusivamente da soggetto abilitato ad operare sulla stessa.
Superati i previsti controlli, verranno
visualizzate due pagine, contenenti le principali informazioni aziendali. I
dati proposti a video non sono modificabili. Qualora l’utente avesse la
necessità di aggiornare una delle informazioni anagrafiche, dovrà utilizzare
l’apposita funzione di “Variazione dati aziendali”.
Nelle stesse pagine è riportata anche
l’informazione, per la posizione aziendale immessa, dell’esistenza di un
precedente provvedimento di accentramento contributivo.
Nella pagina dedicata alle unità operative
sono disponibili le informazioni già eventualmente memorizzate in precedenza e
le funzioni “Inserisci”, “Modifica”, “Visualizza” e “Cancella”.
Attivando la funzione
“Inserisci”
sono disponibili le seguenti funzioni.
-
“Comunicazione unità operativa”
: la
funzione consente di comunicare l’apertura di una nuova unità operativa.
L’utente avrà cura di indicare le informazioni riguardanti l’indirizzo e la
data di inizio della attività con dipendenti presso la sede che si sta inserendo.
Se non è nota la data di fine dell’attività, è proposto in automatico il valore
data del “31/12/9999”. La stessa potrà essere modificata successivamente
attivando la funzione di “Modifica” appresso descritta.
-
“Accentramento
contributivo”
:
la funzione consente di richiedere un provvedimento di accentramento
contributivo, con riferimento ad una o più matricole da accentrare. Al riguardo
si rammenta che si potrà procedere alla richiesta di accentramento nel rispetto
delle condizioni indicate al punto 2 della citata circolare n. 124/2009 (per le
matricole indicate nella richiesta dovrà esserci identità di codice fiscale e
identità di classificazione previdenziale).
L’avvenuto invio della richiesta sarà
comprovato da un messaggio di conferma e dal rilascio della ricevuta in formato
PDF, corredata dal protocollo informatico.
Il riscontro sarà comunicato a mezzo e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel menù iniziale dei servizi
online.
B.
“Operatori
dell’Istituto”
La procedura informatizzata di gestione
della domanda, destinata agli operatori dell’Istituto, opererà nel modo
seguente:
-
nell’ipotesi
di comunicazione di un’unità operativa: le informazioni trasmesse saranno
valorizzate direttamente nell’apposita sezione denominata “Elenco unità operative”
dell’applicazione “Iscrizione e variazione Azienda” operante su web Intranet;
-
nell’ipotesi
di richiesta di accentramento contributivo: sarà prevista la gestione del
provvedimento (a cura dei referenti centrali Della Direzione Centrale Entrate)
con un apposita funzione denominata “Gestione accentramenti contributivi”. Con
tale applicazione, all’accoglimento dell’istanza, sarà generata con modalità
automatica la modifica dello stato azienda della posizione accentrata (presso la Direzione INPS che ha in carico la suddetta posizione, sarà consultabile – nell’ambito della
funzione di consultazione richiesta – la variazione di “Cessazione per
accentramento”) e sarà emesso il provvedimento di autorizzazione
all’accentramento contributivo che sarà trasmesso tramite email all’azienda o
all’intermediario che ha inoltrato l’istanza.
Per gli opportuni approfondimento
sull’utilizzo dell’applicazione si rimanda a quanto illustrato nella Guida
operativa della procedura Internet di Iscrizione e Variazione azienda – vers.
4.0, allegata alla presente circolare.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato N.1