Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 2 del 7-1-2009.htm
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009. 1) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. 2) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
Direzione centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 7 Gennaio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
2
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
n. 4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Assegni familiari e quote di maggiorazione di
pensione per l'anno 2009.
I)
Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di
pensione.
II)
Limiti di reddito mensili
da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni
familiari
SOMMARIO:
Dal 1° gennaio 2009 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito
familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli
assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di
reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli
assegni stessi.
Le
presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi
dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti
dei coltivatori
diretti,
coloni, mezzadri e dei piccoli
coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari)
e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui
continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di
pensione).
Nei
confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la
normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del
diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle
vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o
ad essa connessi.
Inoltre,
ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
-
Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti,
coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
-
Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.
I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA
APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2009
Ai
fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni
familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i
limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in
ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di
euro.
Secondo
le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso
d'inflazione programmato per il 2008 è stata pari all’1,7 % per cento.
Con
riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1
a 4), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei soggetti
esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra
elencati.
***
Le
procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai
nuovi limiti di reddito.
II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI
FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2009
In applicazione delle vigenti norme per la
perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2009 e per
l'intero anno nell'importo mensile di
euro 458,20.
In relazione a tale trattamento, i limiti di
reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non
autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli
assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2009:
-
Euro 645,29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od
equiparato;
-
Euro 1129,26 per due genitori
.
I
nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore
e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per
fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle
associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del
lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il
contenuto della presente circolare.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato 1
TABELLA PER LA
CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI
LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI
PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare alla
generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle
successive tabelle 2, 3 e 4.
Nucleo
Familiare
Reddito
familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di
famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi
equiparati (*)
Reddito
familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli
assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1
persona (**)
2
persone
3
persone
4
persone
5
persone
6
persone
7
o più persone
- euro 8.443,70
- euro 14.011,39
- euro 18.016,00
- euro 21.515,58
- euro 25.018,13
- euro 28.353,53
- euro 31.688,33
-
- euro 16.780,12
- euro 21.572,49
- euro 25.766,17
- euro 29.959,86
- euro 33.955,03
- euro 37.949,54
(*) Per l'applicazione
della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le
sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati
ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè
le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il
titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare.
Allegato 2
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA
CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE
DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da
applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote
di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano
nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente,
abbandonato/a, celibe o nubile.
Nucleo
familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la
corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il
genitore a carico e relativi equiparati (*)
(+10 per cento)
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la
corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di
pensione (+ 10 per cento)
1 persona
(**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più
persone
- euro 9.287,78
-
- euro 15.414,42
- euro 19.816,18
- euro 23.668,44
- euro 27.518,36
- euro 31.188,63
- euro 34.855,99
-
- euro 18.457,59
- euro 23.728,92
- euro 28.342,85
- euro 32.956,81
- euro 37.350,26
- euro 41.743,72
(*) Per l'applicazione della presente tabella si
considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente
matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a
norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti,
gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali
l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i
bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il
titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare.
Allegato 3
TABELLA PER LA CESSAZIONE
O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE
GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare
ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali
possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo
Familiare
Reddito familiare annuale
oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il
primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*)
(+50 per cento)
Reddito familiare annuale
oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o
quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)
1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
- euro 12.662,29
-
- euro 21.015,30
- euro 27.019,83
- euro 32.273,38
- euro 37.523,94
- euro 42.527,32
- euro 47.531,32
-
- euro 25.167,52
- euro 32.358,14
- euro 38.647,20
- euro 44.938,64
- euro 50.929,55
- euro 56.921,04
(*) Per l'applicazione
della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati
da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi
competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed
i nipoti).
Si considerano equiparati
ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè
le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il
titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare
.
Allegato 4
TABELLA PER LA CESSAZIONE
O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE
GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare ai soggetti
cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i
figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a,
divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè
nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono
attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo
Familiare
Reddito familiare annuale
oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo
figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*)
(+ 60 per cento)
Reddito familiare annuale
oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o
quote di maggiorazione di pensione
(+ 60 per cento)
1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
- euro 13.507,56
- euro 22.416,55
- euro 28.821,21
- euro 34.423,27
- euro 40.025,34
- euro 45.363,64
- euro 50.698,38
-
- euro 26.844,98
- euro 34.513,97
- euro 41.225,07
- euro 47.933,79
- euro 54.323,03
- euro 60.715,82
(*) Per l'applicazione
della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le
sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati
ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè
le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il
titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare.