Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 20 del 31-01-2018


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31/01/2018
Circolare n. 20
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Gestione Pubblica - Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali  anno 2017.

SOMMARIO:

 Si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 per i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica.

Indice

1. Premessa

2. Denunce contributive e conguaglio previdenziale annuo

2.1 Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

2.2 Massimale contributivo previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii

2.3 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1%

3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2

3.1 Termini per le operazioni di conguaglio

3.2 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

4.  Certificazione unica Dati previdenziali ed assistenziali

 

Premessa

 

A decorrere dal 1° novembre 2012, con riferimento alle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012, le denunce individuate come ListaPosPA  nell’ambito del flusso Uniemens rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle posizioni di previdenza complementare per le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende, il cui personale è iscritto alla gestione pubblica.

 

Al riguardo, si rappresenta che l’Istituto ha fornito ai sostituti di imposta le istruzioni per la compilazione delle denunce mensili analitiche (cfr. circolari n.105/2012, n.6/2014, n.63/2014, messaggio n.4325/2014; circolari  n.25/2015, n.81/2015, n.90/2015, n. 172/2015, n.178/2015, messaggio n.5804/2015; circolari n. 5/2016, n.40/2016, n. 57/2016,  n.58/2016,  n.65/2016, n. 90/2016,  n.212 del 2/12/2016, n.215 del 6/12/2016, messaggi n.  1808/2016, n.3020/2016; circolari n. 20/2017, n. 114/2017, Messaggio n.2791/2017;)

 

Con la presente circolare vengono riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio 2017.

 

2. Denunce contributive e conguaglio previdenziale annuo

 

I sostituti di imposta, che erogano redditi di lavoro dipendente ovvero tenuti a versare i contributi commisurandoli a retribuzioni virtuali o convenzionali, devono trasmettere mensilmente, in via telematica, le denunce contributive contenenti le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi dovuti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni (art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

 

Per quel che concerne l’aspetto contributivo, le operazioni di conguaglio consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile.

 

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto

 

  • di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
  • dei redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.

 

Nel caso in cui una parte dei redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato sia erogata da un altro soggetto, le operazione di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ovvero il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.

 

Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio per l’anno 2017 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate, nel periodo di riferimento, al lavoratore subordinato.

 

Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2017 per la gestione pubblica occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2017 e il 31/12/2017.

 

Devono essere considerati gli imponibili denunciati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2, causale 5 e causale 7. Gli elementi E0 e V1 (causale 1, 2, 5 e 7) da considerare ai fini delle operazioni di conguaglio sono quelli relativi a somme erogate nel 2017 che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine) compreso nell’anno 2017.

 

Non devono essere considerati ai fini delle operazioni di conguaglio gli elementi E0 o V1 riferiti a periodi del 2017, sostituiti da elementi V1, causale 5 ovvero  annullati da V1, causale 6.

 

2.1 Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

L'articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.

 

Con circolare n.58/2016 l’Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche.

 

Il massimale – pari a € 100.324,00 per l'anno 2017 - è rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

 

Lo stesso trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter della legge n.438/1992, nonché per la contribuzione relativa alla gestione per le prestazioni creditizie e sociali.

 

Si rammenta che:

 

  • il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
  • nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CU rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero a presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
  • nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
  • le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, non si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

 

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito.

 

Nell’elemento <contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore dell’imponibile indicato nella  gestione di riferimento.

 

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento<ImponibileEccMass>.

 

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento dei contributi pensionistici e dei contributi relativi alla gestione credito anche sulla parte eccedente il massimale o, viceversa, un mancato versamento dei contributi, dovranno essere elaborati, in corrispondenza dei mesi nei quali è stato rilevato il superamento o l’errata indicazione del massimale, gli elementi V1, causale 5, codice motivo utilizzo 1 o 2, per sostituire gli elementi errati.

 

Per modificare le denunce contributive errate per la non corretta applicazione del massimale contributo si ricorda che, a seguito della pubblicazione della circolare n.58/2016, sono state fornite ulteriori indicazioni con messaggio n.3020/2016.

 

Si evidenzia che, nel caso in cui il superamento del massimale derivi anche da redditi erogati da altri soggetti riferiti ad un rapporto di lavoro distinto ovvero riconducibili ad un unico rapporto di lavoro, ciascun sostituto potrà modificare esclusivamente le proprie denunce tenendo conto della formazione nel tempo del montante.

 

Si sottolinea che le modifiche dei dati contributivi trasmessi in precedenza non possono essere effettuate utilizzando l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, relativo alle operazioni di conguaglio contributivo, in quanto tale elemento non consente di annullare e sostituire le denunce individuali errate inviate in precedenza.

 

2.2 Massimale contributivo previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.

 

Secondo il disposto contenuto nell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle strutture indicate nel medesimo decreto ovvero individuate da disposizioni di legge statale, l’imponibile contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice ISTAT. Per l’anno 2017 il massimale è pari a € 182.874,00.

 

Si evidenzia che la richiamata disposizione del decreto legislativo n.502/1992, (art. 3-bis, comma 11) si applica esclusivamente ai soggetti indicati dalla disposizione medesima e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

 

Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n.438/1992, nonché per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la gestione previdenziale.

 

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni richiamate, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della gestione credito e della gestione previdenziale dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della gestione credito e della gestione previdenziale.

 

Nell’elemento <contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’imponibile relativo alla gestione di riferimento.

 

2.3 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1%

 

Ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, e dell’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%. L’aliquota dell’1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno i tetti retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati  in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

 

Si rammenta che per l’anno 2017 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a € 46.123,00, corrispondente a € 3.844,00 mensili.

 

Per quanto attiene le concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto

 

  • dei redditi di lavoro dipendente, o riconducibili ad esso, comunicati da altri soggetti ed erogati al lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
  • dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro ovvero sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.

 

3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2

 

I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio anche ai fini previdenziali.

 

Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1%, anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno. In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro.

 

Nel caso in cui alla data del 31/12/2017 siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha una data di inizio più remota.

 

Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla CTPS devono essere effettuate in riferimento a ciascun rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse amministrazioni afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono tenere conto di tutti i redditi liquidati.

 

Nel V1, causale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie denunce. Nel V1, causale 7, devono essere indicati le eventuali variazioni dei contributi discendenti dalle operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla gestione CTPS per le operazioni di conguaglio del 18%, l’eventuale variazione  sia degli imponibili sia dei contributi.

 

Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) del V1, causale 7, corrisponde all’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (1/1/2017 – 31/12/2017) ovvero al periodo di riferimento del rapporto di lavoro se inferiore all’anno.

 

Per i redditi erogati da altri soggetti e riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta principale (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall’Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio ovvero altri redditi comunque attratti nella sfera dei redditi di lavoro dipendente), il sostituto di imposta principale deve elaborare un elemento V1, causale 7, valorizzando l’elemento <CodMotivoUtilizzo> con il valore 2, inserendo in tale elemento i valori degli imponibili e dei contributi comunicati dall’altro soggetto in aggiunta a quelli discendenti dalle operazioni di conguaglio come sopra indicato.

 

Nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto  indicando nell’elemento <AnnoMeseErogazione> il mese e l’anno in cui il soggetto medesimo ha liquidato i redditi. Nel caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare record distinti. La differenza tra i contributivi valorizzati nelle gestioni e quelli discendenti dai valori indicati nell’elemento <EnteVersante> con codice fiscale diverso dal quello del dichiarante rimangono a carico dell’Amministrazione che invia l’elemento V1, causale 7, per le operazioni di conguaglio contributivo.

 

Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all’invio non specifica il/i mese/i in cui sono state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell’anno.

 

Analogamente dovrà essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’1% per redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della gestione pubblica.

 

Non è necessario elaborare l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, se il sostituto di imposta principale ha inserito i redditi erogati dall’altra Amministrazione nelle proprie denunce mensili.

 

Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in precedenza, deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l’eventuale differenza in termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno.

 

Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della gestione pubblica deve essere elaborato un elemento, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.

 

Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell’anno entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro ovvero entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei contributi non comportano la necessità di elaborare l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.

 

I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta principale devono essere considerati anche ai fini della certificazione unica 2018 secondo quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.

 

3.1 Termini per le operazioni di conguaglio

 

Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.

 

Ne consegue che, per i redditi liquidati nel 2017, le operazioni di conguaglio devono essere inserite al massimo nelle denunce contributive “febbraio 2018”.

 

Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2018, non oltre il mese di marzo 2018.

 

Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo  a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso,  il termine del giorno 16 marzo 2018.

 

3.2 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

 

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive, sulla base dei criteri di cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000, nel modo che segue:

 

a)   Omissione

 

Ove l’Amministrazione abbia inviato la denuncia (V1 causale 7) nei termini previsti, ma non abbia effettuato il versamento - o, in alternativa,  abbia presentato domanda di rateazione nei termini indicati nel precedente paragrafo - sui contributi dovuti maturano le sanzioni per omesso/ritardato pagamento, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a).

b)   Evasione

 

Ove l’amministrazione non abbia effettuato né la denuncia né il pagamento nei termini previsti, ricorre l’ipotesi di evasione, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), ferma restando l’eventuale rimodulazione delle stesse nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità, previa istanza da parte del datore di lavoro da inoltrare alla struttura territoriale competente, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento relativo al termine di invio della denuncia fino alla data di effettivo versamento.

 

4.  Certificazione unica Dati previdenziali ed assistenziali

 

L’Amministrazione che si avvale di personale di un’altra amministrazione corrispondendo direttamente parte della retribuzione è tenuta a comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta principale, al fine di consentire a quest’ultimo di inviare la denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre amministrazioni. Nel caso la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente ad effettuare le denunce contributive, è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio dei dati previdenziali ed assistenziali e elaborare, ove necessario, il V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2.

 

Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della gestione pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della certificazione unica 2018 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS Gestione Pubblica.

 

Si precisa che tale sezione deve essere compilata dai sostituti di imposta che, pur non avendo instaurato un rapporto di lavoro dipendente, erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente riconducibili ad un rapporto di lavoro con iscrizione alla Gestione Pubblica ed effettuano le relative trattenute.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele