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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 208 del 1-12-1999.htm
  
La certificazione CUD 2000 contiene gli stessi dati previdenziali ed assistenziali che vengono esposti dal datore di lavoro nel quadro SA del modello 770/2000 o del modello UNICO/200. Pertanto la certificazione ""CUD 2000"" può essere presentata all'INPS dal lavoratore dipendente ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni per i periodi, relativi all'anno 1999 e successivi, per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate.-Funzione del modelloO1/M-Sost. -Istruzioni per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS della ""CUD 2000"".   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
1 dicembre 1999
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale
 
 
e Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 208
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
 
 
di indirizzo e vigilanza
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Decreto 28 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999 "
Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria".
 
SOMMARIO
:
La certificazione CUD 2000 contiene gli stessi dati previdenziali ed assistenziali che vengono esposti dal datore di lavoro nel quadro SA del modello 770/2000 o del modello UNICO/200. Pertanto la certificazione "CUD 2000" può essere presentata all'INPS dal lavoratore dipendente ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni per i periodi, relativi all'anno 1999 e successivi, per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate.
Funzione del modelloO1/M-Sost.
Istruzioni per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS della "CUD 2000"
 
Premessa
Con il decreto in oggetto (allegato 1) è stata approvata la nuova certificazione CUD 2000 da utilizzare per l'attestazione dei redditi e dei dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, all'INPDAI e all'ENPDEP riguardanti l'anno 1999 che, rispetto alla precedente versione, utilizzata per le certificazioni rilasciate anteriormente alla data di pubblicazione del decreto stesso, presenta, per quanto di interesse dell'INPS, le seguenti innovazioni:
Lo schema di certificazione, in un apposito riquadro, riporta gli stessi dati previdenziali ed assistenziali che vengono dichiarati nel quadro SA del modello 770/2000 o UNICO 2000;
Copia della certificazione compilata in base alle istruzioni che si riportano nell'allegato 2 seguendo il nuovo schema (1), sottoscritta dal datore di lavoro anche con sistemi automatizzati, puo' essere presentata all'INPS al fine di documentare periodi per i quali non sono ancora presenti negli archivi dell'Istituto i dati delle dichiarazioni unificate ai fini previdenziali ed assistenziali;
La certificazione CUD 2000, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali INPS, deve essere compilata anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta, gia' tenuti alla compilazione del modello O1/M, secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997;
Lo schema di certificazione relativa all'anno 1999 puo' essere utilizzata anche per gli anni successivi, fino alla eventuale emanazione di un nuovo decreto.
Schema di certificazione.
Come precedentemente detto, con il decreto di cui trattasi e' stato approvato uno "schema di certificazione": non è pertanto necessario utilizzare un "modulo", ma e' sufficiente produrre un documento che segua le modalita' espositive, la sequenza e la numerazione dei dati previsti nello schema, omettendo quelli non compilati.
Pertanto, ad esempio, il datore di lavoro non sostituto di imposta che deve certificare solo i dati previdenziali ed assistenziali potra' compilare, oltre ai predetti dati identificativi, solo i punti da 1 a 80, eventualmente ripetuti con la numerazione bis, ter, ecc, nel caso in cui per lo stesso anno e per lo stesso assicurato debba certificare situazioni assicurative diverse (trasformazione rapporto, contributi versati con diversa matricola aziendale, contributi dovuti sia all'INPS che all'INPDAI, ecc.).
Il datore di lavoro, nel caso in cui utilizzi moduli prefincati, qualora debba compilare per lo stesso dipendente piu' riquadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali, utilizzera' piu' moduli, con l'obbligo di riportare i "dati relativi ai redditi" solo su uno di essi.
Operazioni societarie straordinarie e successioni.
Nelle ipotesi di eventi che determinano l’estinzione dei soggetti preesistenti (datori di lavoro) e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto, quest’ultimo dovrà certificare anche i dati relativi ai soggetti preesistenti, indicando separatamente i dati previdenziali ed assistenziali INPS riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Negli altri casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (esempio cessione del ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o di scissione societaria, ecc), l'ultimo datore di lavoro potrà certificare anche i dati relativi al precedente datore di lavoro, indicando separatamente i dati previdenziali ed assistenziali INPS riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Modello O1/M-SOST.
Per le situazioni afferenti l'anno 1998, nel caso ne venga richiesto, il datore di lavoro potra' rendere una dichiarazione sostitutiva tramite il modello O1/M-SOST (versione 10/98), che riporta gli stessi dati del quadro SA del modello 770/99.
Per i periodi di competenza 1999 gia' eventualmente certificati in base allo schema di CUD precedente, il datore di lavoro potra' compilare, ove richiesto, una nuova certificazione CUD 2000, riportando i dati secondo le istruzioni allegate alla presente circolare.
Istruzioni per la compilazione della CUD 2000.
Le istruzioni per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS della CUD 2000 sono riportate, per quanto riguarda aspetti di carattere generale, nell'allegato 2 al decreto in oggetto.
Le istruzioni per la compilazione dei singoli campi, al fine di facilitare gli adempimenti dei datori di lavoro, sono riportate nell'allegato 2 alla presente circolare, con i riferimenti alla numerazione utilizzata nello schema di CUD, diversa da quella utilizzata nel quadro SA.
Non viene riportato nell'allegato 2 l'elenco dei contratti di lavoro, in corso di aggiornamento, che verra' trasmesso a breve con le istruzioni per la compilazione del quadro SA. In attesa dell'elenco aggiornato potra' essere utilizzato l'elenco gia' allegato alla circolare n. 100 del primo aprile 1999.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
 
 
(1) lo schema di certificazione puo' essere prelevato, oltre che dal sito internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it), anche dal sito intranet della D.C. Entrate contributive (
www.0023.inps)
, - directory "CUD2000".
Allegato
1
 
GAZZETTA UFFICIALE N. 256 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30 10 1999
DECRETO 28 ottobre 1999.
Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle Entrate
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
- Visto 1'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 che fissa al 31 ottobre il termine per l'approvazione del modello 730 e dello schema di certificazione unica (CUD);
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;
- Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
- Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
- Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
- Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
- Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
- Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
- Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
- Visto l'art. 7-bis del citato decreto presidenziale n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del suddetto decreto n. 600 del 1973 che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono consegnare un'apposita certificazione unica (CUD), ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed agli altri Enti e Casse individuati con decreto del Ministro delle finanze;
- Visto il decreto dirigenziale 25 agosto 1999, con il quale e' stata estesa anche all'I.N.P.D.A.P. ed all'I.N.P.D.A.I. la certificazione unica (CUD);
- Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con le modalita' previste dall'art. 2 dello stesso decreto presidenziale ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
- Considerato che in materia di trattamento dei dati personali, l'informativa da rendere agli interessati e le disposizioni riguardanti la manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella certificazione (CUD) e nei modelli 730 approvati per l'anno precedente;
- Considerato che alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2000 in corso di approvazione comportano la necessita' di modificare il modello 730 che potrebbe essere approvato sulla base delle disposizioni attualmente in vigore;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso schema di certificazione unica modello CUD 2000 (allegato 1) per l'attestazione dell'ammontare relativo al 1999 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennita' di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
2. I dati da indicare nel certificato CUD 2000 che deve essere compilato dal sostituto di imposta secondo le istruzioni di cui all'allegato 2 e consegnato al contribuente entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle somme e valori nonche' ai trattamenti pensionistici erogati, sono quelli contenuti nello schema di cui all'allegato 1, nella sequenza prevista nello schema stesso. Al contribuente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che puo' essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni contenute nel menzionato allegato 1.
3. La certificazione CUD 2000 deve contenere tutti i dati previsti nello schema di certificazione unica, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, se tale modalita' risulta piu' agevole per il sostituto. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresi', non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1.
4. La certificazione CUD 2000 puo' essere utilizzata anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 1999 fino alla approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 1999 e 2000 contenuti nella certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti agli anni successivi.
 
Art 2.
Dichiarazioni all'I.N.P.S.
1. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta gia' tenuti alla compilazione del modello O1/M secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997.
Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, la certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui al precedente art. 1, puo' essere presentata dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali.
 
Art. 3.
Dichiarazioni all'I.N.P.D.A.I.
1. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere rilasciata limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali, anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta.
2. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti all'I.N.P.D.A.I. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, la certificazione suddetta puo' essere presentata dall'interessato ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonche' degli altri adempimenti istituzionali.
 
Art. 4.
Certificazione integrativa
1. Qualora il sostituto d'imposta abbia gia' consegnato al sostituito la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati indicati nel CUD 2000 e non presenti nel CUD gia' consegnato, possono essere contenuti anche in una ulteriore certificazione, non comprensiva dei dati gia' certificati, da consegnare entro il 28 febbraio 2000.
 
Art. 5.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le societa' e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir, rilasciano alle parti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In particolare, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalita' e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantita' delle attivita' finanziarie oggetto dell'operazione, nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
2. Per il 1999, l'obbligo indicato al comma precedente, si considera assolto da parte delle banche che hanno rilasciato anche al momento della effettuazione delle singole operazioni, altra idonea documentazione purche' contenente tutti i dati previsti dal citato comma 1 ad eccezione del codice fiscale.
 
Art. 6.
Dichiarazioni modello 730
1. Con successivo decreto verra' approvato il modello 730 e le relative istruzioni che terra' conto delle modifiche contenute nella legge finanziaria per l'anno 2000.
2. Le bozze del predetto modello e delle relative istruzioni predisposte in base alla legislazione vigente sono disponibili sul sito Internet del Ministero delle finanze.
 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 1999
Il direttore generale: Romano
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Allegato 2 al decreto 30 ottobre 1999.
 
ISTRUZIONI PER IL CONTRIBUENTE
 
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, all’INPDAI e all’INPDAP nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.
 
1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.
1.1 Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali
Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, che il certificato dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, che attesta l’ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali.
I dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
1.2 Dati personali
La maggior parte dei dati presenti nella certificazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere forniti facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.
1.3 Dati sensibili
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell’Irpef è facoltativa.
Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile".
1.4 Modalità del trattamento
Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all’Amministrazione finanziaria (mod. 770).
Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
• verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio da altri sostituti d’imposta);
• verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
 
1.5 Titolari del trattamento
Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora tali dati (cioè il sostituto d’imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell’informativa che questi ha già reso all’interessato.
La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, agenzie postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'Amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
• il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
• gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendono noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
 
1.6 Diritti dell’interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
 
1.7 Destinazione dell’8 per mille dell’Irpef
La presente certificazione, in via generale resta nella disponibilità dell’interessato, tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni essa può essere utilizzata per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. Questa scelta, la cui effettuazione è facoltativa e la cui mancanza non comporta alcuna conseguenza negativa per l’interessato, costituisce secondo la legge n. 675 del 1996 dato di natura "sensibile".
 
1.8 Consenso
Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell’8 per mille dell’Irpef e per poterlo comunicare all’Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.
Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.
 
2. UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE
2.1
Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (
CUD 2000
) è esonerato dalla presentazione all’Amministrazione finanziaria sia di questa certificazione sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi oppure, se ne ricorrono le condizioni e intende avvalersi dell’assistenza fiscale, il mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri, diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 21 della certificazione). I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il casellario delle pensioni sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale informazione è riportata nelle Annotazioni della presente certificazione. Qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF, la presente certificazione può essere inviata all’Amministrazione finanziaria al fine di esprimere tale scelta.
2.2.
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni, indicato nel punto 8 della presente certificazione, sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1999, è di £ 5.500.000). Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi al fine di verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
2.3.
Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare l’apposito modulo disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.
2.4.
La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal contribuente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l’interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
 
3. SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF
Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi; per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate; per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo a diretta gestione dell’Unione delle Comunità ebraiche.
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.
Per il 1999 i contribuenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante la presente certificazione se nel punto 9 risultano indicate ritenute.
Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall’esercizio di impresa o di arti e professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera £ 20.000.
Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell’otto per mille dell’Irpef e devono firmare la dichiarazione posta in fondo all’apposito spazio destinato alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare.
La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Per effettuare la scelta, uno dei due esemplari va consegnato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:
• in busta chiusa allo sportello di una banca o di una Agenzia postale che provvederà a trasmetterlo all’Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l’indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF", l’anno cui la certificazione si riferisce nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e delle Agenzie postali è gratuito;
• ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta di presentazione della certificazione e l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la certificazione e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
 
4. CERTIFICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS
La presente certificazione sostituisce la copia del modello O1/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo n. 314 del 1997.
Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all’INPS ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali relativamente ai periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell’INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate ai fini fiscali e previdenziali. In tal caso il lavoratore deve accertarsi che il campo "qualifica" risulti compilato.
 
5. CERTIFICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAI
La presente certificazione sostituisce il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente in copia all’assicurato e trasmesso all’INPDAI in base alla previgente normativa.
La suddetta certificazione unica può essere utilizzata ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni a carico dell’Ente e per gli altri adempimenti istituzionali, relativamente ai periodi per i quali non risultino acquisiti presso l’Ente medesimo i flussi informativi delle dichiarazioni unificate ai fini fiscali e previdenziali.
 
6. CERTIFICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP
La presente certificazione sostituisce il modello 103 che veniva consegnato annualmente, in base alla previgente normativa, all’assicurato dagli enti iscritti alle casse pensioni confluite all’INPDAP.
La medesima certificazione, a partire dall’anno 1999, viene consegnata anche al dipendente delle amministrazioni dello Stato.
 
7. TRATTENUTE PER CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE
L’importo complessivo dei contributi trattenuti al dipendente viene attestato nell’apposito punto di ciascuna sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.
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ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D’IMPOSTA
 
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, all’INPDAI e all’INPDAP nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.
 
1. DATI FISCALI
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.
La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del TUIR, agli eredi del sostituito. In tal caso, nelle annotazioni della certificazione, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L’importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato, rispettivamente, nel punto 1 o nel punto 2, a seconda del tipo di reddito corrisposto, come più avanti specificato.
Vanno certificati anche gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute). Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all’anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986. Qualora debbano essere certificati più redditi assoggettabili a tassazione separata, ma di tipo diverso o con aliquote o basi imponibili diverse, deve essere consegnata un’unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc. ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.
Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che :
• nel campo riservato all’indicazione del "dipendente, pensionato o altro percettore" devono essere indicati i dati anagrafici dell’avente diritto o erede;
• il punto 66 deve essere compilato con riferimento all’avente diritto o erede al quale è consegnata la presente certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all’indennità così come maturata in capo al deceduto;
• nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.
Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel
punto 1
va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.
Nel
punto 2
va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le specifiche detrazioni (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.).
Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti, la certificazione deve riportare, per i redditi indicati, rispettivamente, nei punti 1 o 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale ritenute, al totale detrazioni (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, ecc.) dei diversi rapporti, mentre nella sezione "Dati relativi ai conguagli" devono essere indicati analiticamente, per ciascun reddito per il quale è stato chiesto il conguaglio, nel
punto 67
, il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito, e nel
punto 68
l’imponibile del reddito corrisposto da questi e conguagliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nel punto 1 o 2). Nel
punto 69
va barrata la casella 1 se il reddito è stato compreso nel punto 1 e la casella 2 se il reddito è stato compreso nel punto 2 della presente certificazione. Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche nel caso in cui:
• siano stati conguagliati le indennità e i compensi di cui all’art. 47, comma 1, lettera b), del TUIR;
• si verifica un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro a causa dell’estinzione di un preesistente sostituto e di prosecuzione dell’attività da parte di un altro sostituto.
Qualora sia stato chiesto il conguaglio di due redditi i
punti
da
70
a
72
vanno compilati secondo quanto precisato a proposito dei punti da 67 a 69.
Qualora, invece, sia stato chiesto il conguaglio di più di due redditi può essere consegnata un’unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc., ovvero potranno essere consegnate ulteriori certificazioni.
Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l’importo teoricamente spettante nei
punti 3, 4, 5
e
7
, nel
punto 8
va indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuito in relazione all’imposta lorda del percipiente.
Si precisa, che nel
punto 5
va indicato l’importo totale delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti, comprensivo, quindi, dell’eventuale detrazione di L. 120.000 di cui possono fruire i titolari soltanto di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore ai 18 milioni e il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Nel
punto 6
va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
Nel
punto 9
va indicato il totale delle ritenute d’acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi eventualmente presentata. Tali ritenute sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 9bis.
Nel
punto 9bis
va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nel punto 9.
L’importo delle ritenute da indicare nel punto 9 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta.Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 9 il totale delle ritenute anche se:
• non tutte risultano ancora operate;
• in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il versamento della quota di ritenute dovute.
Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i
punti 73
o
74
. In particolare, nel
punto 73
va indicato l’importo dell’IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L’importo da indicare non deve tener conto degli interessi dovuti dal sostituito sulle somme ancora dovute, tuttavia nelle annotazioni della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel
punto 73
sono dovuti gli interessi.
Nel
punto 74
, che può essere compilato soltanto dai sostituti d’imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n.600 del 1973, va indicato l’importo dell’Irpef che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente.
Qualora dalle operazioni di conguaglio risultino effettuate ritenute in eccedenza che il sostituto è tenuto a rimborsare nel corso dell’anno 2000 mediante una corrispondente riduzione delle ritenute da versare, riportare il relativo importo nel
punto 10
.
Ai fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei
punti 11
e
12
vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’IRPEF trattenuti dal sostituto ai sostituiti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell’importo eventualmente indicato nel successivo
punto 13
. Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare l’importo sospeso nel punto 13, già compreso nei precedenti punti 11 e 12.
Per i predetti soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale nei
punti 14
e
15
vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF e di addizionale regionale all’IRPEF relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.
Nel
punto 16
va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17. Tale importo deve essere trattenuto in rate dal sostituto nel periodo d’imposta 2000 ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro.
Nel
punto 17
va indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso nell’importo indicato nel punto 16.
Nel
punto 18
va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata. Tale importo deve essere trattenuto in rate dal sostituto nel periodo d’imposta successivo ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione. Si precisa che tale campo non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l’applicazione di detta addizionale.
Nel
punto 19
va indicato l’importo del contributo straordinario per l’Europa restituito nel corso del 1999.
Nel
punto 20
va indicato l’importo del contributo straordinario per l’Europa da restituire nel corso del periodo d’imposta 2000.
Nel
punto 21
barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L’importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non può essere riconosciuta dal sostituto d’imposta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.
Nel
punto 22
vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta.
Nel
punto 23
va indicato l’importo dei contributi (diversi dalle quote del TFR) versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari. Tali contributi, salvo quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. Nelle annotazioni va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito.
I
punti 24
e
25
devono essere compilati solo con riferimento agli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 indicando, rispettivamente, l’importo della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del trattamento di fine rapporto e la quota annuale del trattamento di fine rapporto destinata e versata al fondo pensione complementare.
Nei
punti
da
26
a
41
vanno analiticamente indicati gli oneri di cui al comma 1 dell’articolo 13-bis del TUIR e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dello stesso articolo (spese sanitarie e assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte dei quali, nei limiti e alle condizioni previsti nello stesso articolo 13-bis, è stata riconosciuta la detrazione d’imposta indicata nel punto 7. Si precisa che gli importi relativi a detti oneri devono essere riportati tenendo conto degli eventuali limiti previsti dall’articolo 13 bis del TUIR e al netto delle franchigie previste dallo stesso articolo .
Nei
punti
da
42
a
47
vanno analiticamente indicati gli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste, e le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell’articolo 48, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui al punto 1. Devono essere, altresì, analiticamente indicati gli oneri di cui al predetto articolo 10 di cui il sostituto ha tenuto conto su richiesta del sostituito in sede di conguaglio. Nelle annotazioni va specificato che in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi tali oneri, già esclusi dalla formazione del reddito, non devono essere riportati.
Nelle annotazioni deve essere indicato l’importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto.
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici, è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Va infine indicato l’indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax o eventualmente l’indirizzo di posta elettronica) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) alla quale il CAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Si precisa che l’indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T" mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F".
Nei
punti
da
48
a
50
vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile teoricamente fruire delle detrazioni per lavoro dipendente relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.
Nel
punto 51
va indicato il periodo d’imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 51 indicare il meno recente e barrare la casella del
punto 52
.
Nei
punti 53
e
54
vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è possibile, neppure teoricamente, fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.
Nei
punti
da
55
a
66
vanno indicati i dati relativi alle indennità di fine rapporto, alle altre indennità e somme soggette a tassazione separata. Se il sostituto, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto ha applicato le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle annotazioni.
 
2. DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (cambiamento di qualifica, coesistenza di iscrizione a più enti previdenziali, ecc.) può essere consegnata un’unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc., ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.
Gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni debbono essere indicati arrotondati alle 1000 lire superiori in caso di frazione pari o superiore alle 500 lire e alle 1000 lire inferiori in caso di frazione inferiore alle 500 lire.
Contributi a carico del lavoratore trattenuti (punti 77 e 95)
Nei
punti 77
e
95
, distintamente per ciascun ente destinatario, vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore trattenuti nel periodo di riferimento della certificazione. Non vanno indicate le trattenute operate per i pensionati che lavorano.
Dichiarazione delle contribuzioni versate (punti 78, 79, 80 e 96, 97, 98)
Barrando la casella relativa alla propria fattispecie il datore di lavoro attesta il versamento totale o parziale, ovvero il mancato versamento delle contribuzioni complessive (quota a proprio carico e quota a carico dipendente) dovute all’Ente destinatario, per il periodo oggetto della certificazione, scadute all’atto della consegna della stessa al dipendente.
In caso di contributi omessi in tutto o in parte, può essere indicato il motivo dell’omesso versamento nello spazio riservato alle annotazioni.
 
2.1 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS
Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Anche nel caso in cui, nel periodo cui si riferisce la certificazione, per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di tipo rapporto oppure trasformazione del rapporto, i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni sopra specificate.
Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.
2.1.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali
I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla compilazione e presentazione del modello O1/M, secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997.
Pertanto la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Stato Città del Vaticano, Organismi internazionali, aziende straniere che assicurano, in regime di legge n. 398 del 1987, lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati).
2.1.2 Dirigenti iscritti all'INPDAI
Il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali INPS/INPDAI uno contraddistinto dal codice "ente" 1 (INPS) e uno contraddistinto dal codice "ente" 2 (INPDAI)
 
2.1.3 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.
Il datore di lavoro è pertanto esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.
Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n.240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG,CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.
 
2.1.4 Imponibile ai fini previdenziali
Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'art. 48 del Tuir non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima più propriamente ed incisivamente attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito dalla Legge 7. 12.1989, n. 389 e successive modificazioni.
Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 1999 dovrà essere rettificato:
• degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1999 ma riferiti a dicembre 1998 (tali importi avranno, infatti, rettificato le dichiarazioni del 1998);
• degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2000, ma riferiti a dicembre 1999.
2.1.5 Casi particolari
Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:
• contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolare n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999);
• contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
• contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 816 del 1985 e successive modificazioni.
2.1.6 Compilazione dei campi "qualifica"
La mancata compilazione di tali dati comporta la non utilizzabilità della certificazione per attestare, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate, i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.
2.1.7 Compilazione dei punti da 1 a 76
Per la compilazione dei
punti
da
1
a
76
devono essere seguite le istruzioni per la compilazione degli omologhi punti del quadro "SA" del modello 770/2000.
 
2.2 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAI
A partire dal periodo d’imposta 1999 i datori di lavoro già tenuti alla compilazione del modello DAP/12 attestano i dati previdenziali per i dipendenti con qualifica di dirigente per i quali la contribuzione obbligatoria è dovuta all’INPDAI stesso utilizzando la presente certificazione.
Sono tenuti a tale adempimento tutti i datori di lavoro, ancorché non sostituti d’imposta (es: Aziende straniere che assicurano lavoratori italiani occupati all’estero in paesi non convenzionati ai sensi della legge n. 398 del 1987).
Qualora in corso d’anno si verifichino eventi che determinano l’estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto, la certificazione può comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto.
Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all’altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Nel caso di decesso del sostituito la certificazione consegnata agli eredi deve essere intestata all’assicurato per la parte relativa ai dati previdenziali.
Nel caso in cui il dipendente abbia prestato attività lavorativa con qualifiche diverse nel corso dello stesso anno solare ed abbia quindi acceso posizioni assicurative presso Enti diversi i dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati separatamente per ogni singolo periodo di competenza di ciascuno di essi.
 
2.2.1 Imponibile ai fini previdenziali
Essendo l’INPDAI titolare di una gestione previdenziale obbligatoria il concetto di imponibile da dichiarare ai fini previdenziali va inteso nel senso proprio del rapporto previdenziale e, quindi, non limitato a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel periodo di riferimento, ma a quanto ad esso dovuto per legge, contratto collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso, ancorché non effettivamente corrisposto.
L’imponibile relativo al 1999, inteso nel senso testé precisato, deve essere depurato di eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 1999 ma riferiti al mese di dicembre 1998, e deve includere eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2000 ma riferiti al mese di dicembre 1999.
2.2.2 Compilazione dei punti da 1 a 64
Per la compilazione dei
punti
da
1
a
64
devono essere seguite le istruzioni per la compilazione degli omologhi punti del quadro SA del modello 770/2000.
 
2.3 DATI PREVIDENZIALI INPDAP
2.3.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi
I dati previdenziali INPDAP devono essere certificati da tutte le amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all’INPDAP secondo le istruzioni per la compilazione del quadro SA del mod. 770/2000.
La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d’imposta iscritti alla gestione assicurativa ENPDEP.
I dati contenuti nella presente certificazione riguardano l’imponibile contributivo ai fini previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPDAP e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa.
2.3.2 Regole generali
Cassa Stato
Per gli iscritti alla cassa pensioni statali deve essere indicato il codice fiscale dell’amministrazione presso la quale il dipendente ha effettuato la prestazione lavorativa che ha dato luogo al trattamento fondamentale di retribuzione. Ad ogni variazione di quest’ultimo dev’essere compilata una nuova posizione.
Imponibile previdenziale
Ai fini previdenziali rientrano nella certificazione tutti i redditi qualificati imponibili secondo la vigente normativa (decreto legislativo n. 314 del 1997) maturati e/o corrisposti entro l’anno di riferimento (31 dicembre 1999).
2.3.3 Casi particolari
Amministrazione estinta
In caso d’estinzione dell’amministrazione essa è tenuta alla certificazione per la parte di competenza.
Successione tra amministrazioni
In caso di incorporazione o fusione tra amministrazioni, ogni datore di lavoro deve certificare la frazione di anno di competenza.
Contribuzione aggiuntiva
L’amministrazione è tenuta a certificare anche i periodi e le retribuzioni erogate dagli organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni. In tal caso va compilata una apposita posizione.
2.3.4 Compilazione dei punti da 81 a 94
Per la compilazione dei
punti
da
81
a
94
devono essere seguite le istruzioni degli omologhi punti contenuti nella sezione "Dati previdenziali e assistenziali INPDAP" del quadro SA del modello 770/2000.
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Allegato 2
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI "DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS" NELLA CUD 2000. SEZIONE 1 PUNTO 1) QUALIFICA ASSICURATIVA
Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici:
Codice
Descrizione
1
Operaio;
2
Impiegato;
3
Dirigente;
4
Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni;
5
Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni;
6
Lavoratore a domicilio;
7
Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia;
8
Viaggiatore o piazzista;
W
Apprendista qualificato operaio (Art.21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);
R
Apprendista qualificato impiegato (Art.21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);
Q
Lavoratore con qualifica di quadro;
E
Pilota (fondo volo);
F
Pilota in addestramento (primi 12 mesi);
G
Pilota collaudatore;
H
Tecnico di volo;
L
Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi);
M
Tecnico di volo per i collaudi;
N
Assistente di volo.
P
Giornalista professionista o praticante iscritto all'INPGI;
PUNTO 2) TEMPO PIENO/TEMPO PARZIALE
Codice
Descrizione
F
Tempo pieno
P
Tempo parziale;
PUNTO 3) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
Codice
Descrizione
I
Tempo indeterminato
D
Tempo determinato o contratto a termine
S
Stagionale
La qualifica "A" e' soppressa. In luogo della stessa deve essere utilizzata la qualifica "2" seguita dalla lettera "P".

I PUNTI 1, 2, 3 devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.
Per quanto riguarda il punto 3, si precisa quanto segue:
"I" per dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato, salvo il caso in cui siano stagionali - art. 21, comma 4, Legge 28 febbraio 1987, n. 56);
"D" per dipendenti a tempo determinato, compresi quelli evidenziati da particolari "tipi rapporto", come ad esempio i contratti di formazione, ecc.
"S" per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attività che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere, ecc., nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo). Le attività stagionali sono definite dal DPR 7 ottobre 1963, n, 1525, modificato dall'articolo 1 del DPR 11 luglio 1995, n. 378.
 
Nel
punto 4
"ENTE" indicare il codice "01"
Nel
punto 5
"MATRICOLA AZIENDA" deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPS al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell’anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.
Nel
punto 6
"PROV. LAV." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell’anno, deve essere indicata l’ultima provincia di lavoro. Si precisa che, contrariamente a quanto previsto per la compilazione del modello O1/M, il punto va sempre compilato, anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale.
Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".
Nei
punti 7, 8, 9, 10,11
"ASSICURAZIONI COPERTE" devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (IVS, DS, TBC, FG).
La casella "IVS" non deve essere barrata, nel riquadro INPS, per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS (es: INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).
Pertanto va sempre indicata quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS, sia al fondo pensioni lavoratori dipendenti che ad altri fondi sostitutivi gestiti dall'INPS (esempio, fondo Elettrici, Telefonici, Volo, ecc).
La casella "TBC" deve essere barrata dai datori di lavoro per i quali la soppressione di detto contributo opera da gennaio 2000.
Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS, TBC e FG.
Per i lavoratori con la qualifica di apprendista devono essere barrate le caselle IVS e TBC, sia che risultino dipendenti da aziende artigiane che da aziende non artigiane.
Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l’esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.
La casella "FG", aggiuntiva rispetto al quadro SA del 1998, deve essere barrata quando per il soggetto è dovuto il contributo al "Fondo garanzia trattamento fine rapporto".
Nei
punti 12
"COMPETENZE CORRENTI" e
13
"ALTRE COMPETENZE"
devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria. In particolare:
nel
punto 12
deve essere indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 12 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;
nel
punto 13
deve essere indicato l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si chiarisce che relativamente ai
premi di risultato
deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (Legge 67/1997). Per quanto riguarda
l'indennità sostitutiva del preavviso
, che di norma non va inclusa nel
punto 13
, consultare l'apposito paragrafo.
Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le
"altre competenze"
, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig).
Si ricorda che le somme corrisposte per
incentivare l'esodo
non sono sottoposte a contribuzione previdenziale ed assistenziale e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti" né nelle "altre competenze".
Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi), i punti da 1 a 13, escluso il punto 12.
* * * * *
Per gli operai dell’edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari.
a) Operai dell’edilizia
Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.
Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l’assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima dell’onere della corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda l’evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:
i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie
(maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica)
deve essere incluso tra le competenze da indicare nel
punto 12 (competenze correnti)
. Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel
punto 14 (settimane retribuite);
i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L’importo assoggettato a contribuzione a tale titolo
(maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica)
deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel
punto 12 (competenze correnti)
. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel
punto 14 (settimane retribuite).
l’importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia
(maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica)
va esposto nel
punto 13 (altre competenze).
Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e pertanto non sono da indicare nel punto 14 (settimane retribuite).
Nel punto 12 (competenze correnti) va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianita' professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale).
 
b) Lavoranti a domicilio
I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l’analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:
• i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 14 (settimane retribuite);
• l’importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 13 (altre competenze);
• gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 12 (competenze correnti).
Nel
punto 14
"SETT. RETRIB." va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 12 (competenze correnti).
Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.
Nel
punto 15
"GG.RETRIB." va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 12 (competenze correnti).
Nel
punto 16
"MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI" deve essere barrata la casella qualora l’importo indicato nel punto 12 (competenze correnti) si riferisca a tutti i mesi dell’anno solare considerato
(il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).
Nel
punto 17
"MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI CON ESCLUSIONE DI" devono essere barrate le caselle relative ai singoli
mesi non coperti (nemmeno parzialmente)
dalla retribuzione indicata nel predetto punto 12 (competenze correnti).
Nel
punto 18
"CODICE CONTRATTO" deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato, secondo la codifica riportata nell'allegato A della circolare INPS per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali previsti nel quadro "SA" del modello 770/2000.. Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 19. Nel caso di lavoro
interinale
(Legge n. 196/1997) deve essere indicato il contratto applicato dall'azienda utilizzatrice per l'ultimo lavoro svolto nel corso dell'anno.
Nel
punto 19
"TIPO CONTRATTO", qualora non sia applicato un contratto nazionale, salvo il caso in cui nel codice contratto viene indicato "EP" (enti pubblici),deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:
Codice
Descrizione
R
per contratto stipulato a livello regionale;
P
per contratto stipulato a livello provinciale;
A
per contratto stipulato a livello aziendale;
N
nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti.
 
Nel
punto 20
"LIVELLO INQUADRAMENTO" deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell’anno solare, deve essere riportato l’ultimo livello conseguito.
Nel
punto 21
"DATA CESSAZIONE" vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell’eventuale successivo periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso.
 
Nel
punto 22
"TIPO RAPPORTO" va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:
Codice
Descrizione
15
Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. Inps n. 41 del 1994)
19
Lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992)
27
Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)
28
Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)
29
Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995);
38
Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);
39
Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);
40
Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n. 236 del 1996);
46
Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997)
47
Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento(circ. Inps n. 174 del 1997)
50
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
52
Lavoratori con contratto di solidarieta’ stipulato ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della L. n. 863 del 1984
53
Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 863 del 1984, e art. 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 407
54
Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del 1988)
55
Lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico beneficiarie delle agevolazioni di cui all’art. 3 del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella L. 15 maggio 1989, n. 181 (circ. Inps n. 260 del 1989)
56
Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del 1991)
57
Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 3, della L. 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991)
58
Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990 n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ.Inps n. 25 del 1991)
59
Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
75
Lavoratori in mobilita’ assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all’art. 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991 n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
76
Per i lavoratori in mobilita’ assunti con contratto a termine di cui all’art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
77
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all’art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n. 260 del 1991)
78
Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circ. Inps n. 50 del 1992)
83
Prestatori di lavoro interinale a tempo determinato (art. 1, comma 1, L. 196 del 1997, circolare n. 153 del 15 luglio 1998)
84
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all’art. 20 della L. 23 luglio 1991, n.223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
85
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all’art. 20 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
86
Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (circ. Inps n. 260 del 1992);
89
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. Inps n. 219 del 1995);
91
Giornalisti dipendenti della RAI, gia’ iscritti all’INPGI, che si sono avvalsi dell’opzione per l’Inps ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 509 del 1994;
92
Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 2/1997).
97
Prestatori di lavoro interinale a tempo indeterminato (art. 1, comma 1, della L. 196 del 1997, circ. n. 153 del 15 luglio 1998).
Nel caso in cui, nel corso dell’anno,
sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto
(per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato dovranno essere compilati, distinti riquadri.
Nel
punto 23
"TRASF. RAPPORTO" deve essere barrata la casella
solo
nel caso in cui, nel corso dell’anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato
da tempo parziale a tempo pieno o viceversa
(art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella L. 19 dicembre 1984, n. 863).
Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due distinti riquadri, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 23.
Nel
punto 24
"SETTIMANE UTILI" deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (art. 5, comma 11, della legge n. 863 del 1984).
Il numero settimane utili non va indicato quando non è dovuto all'INPS la contribuzione IVS.
Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell’anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.
Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno ricomprese non solo le ore dell'orario ordinario, ma tutte quelle effettivamente svolte, purchè previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il quoziente risultante dall’operazione, eventualmente arrotondato all’unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 24.
Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l’indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.
Nel
punto 25
"ACCANTONAMENTO TFR SPETTANTE" deve essere indicato l’importo dell’accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l’anzianità lavorativa da questi
maturata fino al 31 dicembre dell’anno
di riferimento della dichiarazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell’anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 3, penultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297, nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.
Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare
.
In caso di compilazione per un determinato anno solare di più riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali per lo stesso lavoratore, l’importo dell’accantonamento deve essere indicato
esclusivamente
sull’ultimo riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.
Per i lavoratori
cessati,
l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.
Nei
punti
da
26 a
28
"COORDINATE ASSEGNI FAMILIARI" devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare
erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2
. In particolare, nel
punto 26
deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell’importo dell’assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D); nel
punto 27
deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel
punto 28
deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento, per l'anno di competenza 1999, sono allegate alla circolare numero 143 del 28 giugno 1999).
I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione.
Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, così come se la CUD viene rilasciata in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nei punti da 26 a 28 non deve essere inserito alcun dato
. Se per il dipendente sono stati compilati più riquadri, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nel riquadro riferito anche la mese di dicembre.
* * * *
SEZIONE 2 - RETRIBUZIONI PARTICOLARI
 
Nei
punti
da
29
a 37, o da 38 a 46, o da 47 a 55, o da 56 a 64
"RETRIBUZIONI PARTICOLARI" devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.
La riga "retribuzioni" particolari è ripetuta 4 volte. Se non sono sufficienti le righe di un riquadro per esporre tutti i dati di un dipendente , occorre compilare un altro riquadro, riportando i punti da 1 a 5.
 
Nel
punto 29
"TIPO" devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici:
 
Codice
Descrizione
C
Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo);
D
Lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell’anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell’anno solare precedente;
F
Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del Gas;
M
Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo;
MS
Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore;
N
Indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas;
P
Indennità sostitutiva del preavviso;
R
Riscatto periodo di prova utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;
PM
Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della L. 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marinara);
05
Personale dipendente di Enti pubblici creditizi iscritti all’A.G.O. dal 1° gennaio 1991;
37
Lavoratore richiamato alle armi;
AE
Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive;
AS
Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali;
IN
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INAM;
AR
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Artigiani;
CM
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Commercianti;
CD
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Coltivatori Diretti;
CS
Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D. Lgs. N. 564/96 e successive modificazioni.
TN
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Trento;
BZ
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Bolzano;
PS
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INPS;
ON
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ONPI;
OL
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENAOLI;
CC
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ANCC;
PI
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPI;
AI
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INAIL;
ES
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAS;
EP
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPDEP;
AM
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAM;
LS
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPALS;
IA
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAIA;
DA
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INPDAI;
CI
Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti;
98
Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all’art.2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n.335;
X1
Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto
prima
del 31 dicembre 1995;
Z1
Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto
dopo
il 31 dicembre 1995;
X2
Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto
prima
del 31 dicembre 1995;
Z2
Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto
dopo
il 31 dicembre 1995;
X3
Lavoratore Fondo Volo, iscritto
prima
del 31 dicembre 1995;
Z3
Lavoratore, Fondo Volo, iscritto
dopo
il 31 dicembre 1995;
X4
Lavoratore autoferrotramviere iscritto
prima
del 31 dicembre 1995;
Z4
Lavoratore autoferrotramviere iscritto
dopo
il 31 dicembre 1995;
BR
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall’art. 59, comma 3, della L. n. 449/97, per il periodo di corresponsione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito.
Nei
punti 30
e
31
"DATA INIZIO" e "DATA FINE" devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata.
Nel
punto 32
"RETRIBUZIONE" deve essere indicato l’importo della retribuzione particolare.
Nel
punto 33
"N.SETT. RETRIB" deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.
Nei
punti
da
34
a
37
devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo, oppure a particolari tipi di contribuzione.
Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle
"Retribuzioni particolari"
, vedere le successive istruzioni relative ai fondi speciali integrativi e sostitutivi e a particolari categorie di contribuenti o di retribuzioni.
* * * *
 
SEZIONE 3 - ACCREDITO DI CONTRIBUZIONI FIGURATIVE E RETRIBUZIONI RIDOTTE
 
I punti da
65 a 76
sono predisposti per consentire all'INPS la disponibilità degli elementi utili per l'accredito, a favore dei lavoratori, del numero delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia Legge 88/87, maternità e integrazione salariale.
Relativamente
alla maternità
sono riconoscibili figurativamente:
i periodi di astensione obbligatoria,
i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, Legge 1204/71,
i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7, comma 2, Legge 1204/71,
il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 33, comma 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap).
I dati, che i datori di lavoro devono fornire nei predetti punti, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:
il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene percepite nell'anno solare in cui si collocano. Per le settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali, il valore retributivo è invece, calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi articolo 4, comma 16, DL 17 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, numero 638).
I punti da 65 a 76 non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione
.
Per la compilazione dei predetti punti,
che non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'INPS la contribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'INPS),
devono essere osservate le disposizioni seguenti.
Nel
punto 65
"TOTALE ANNUO SETTIMANE A RETRIBUZIONE RIDOTTA" deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:
malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;
malattia specifica L. n. 88 del 1987;
maternità;
cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
donazione di sangue L. n. 107 del 1990.
L’indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all’accreditamento di contribuzione figurativa:
permessi per allattamento articolo 10 Legge 1204/71;
permessi giornalieri e mensili articolo 33, commi 2, 3 e 6, Legge 104/92 (circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995);
congedo matrimoniale;
sciopero;
ecc.
Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall’applicazione di un contratto di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984.
Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 14.
Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 65, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 14.
 
Nel
punto 66
"RETRIBUZIONI RIDOTTE" deve essere indicato l’importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 65). Nell’importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 65, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, le indennità di cui alla L. n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell’Inps.
Anche l’importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell’ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 12.
Per la determinazione dell’importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditamento di contributi figurativi, l’individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.
In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.
 
Nel
punto 67
"DIFFERENZA RETRIBUZIONI DA ACCREDITARE PER CIG" indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro che cadono nell’anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l’ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.
Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell’edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.
Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonche' il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette.
Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell’Inps, in quanto l’Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo.
Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984, nel punto 67 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all’art. 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).
Nell’importo da indicare nel punto 67 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà.
Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra è cenno.
Nei
punti 68, 70, 72, 74
"SETT. 1" devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità, per la malattia di cui alla L. n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.
Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell’Inps, in quanto l’Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditamento figurativo.
Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 14 "SETT. RETRIB." e le giornate relative alle "SETT.1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 15 "GG. RETRIB.".
I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennità di malattia a carico dell'INPS, devono essere barrati al punto 17 (mesi totalmente non retribuiti).
Nel suddetto numero di settimane (SETT. 1) non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festività non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.
Nei
punti 69, 71, 73, 75
"SETT. 2"
devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 65 e 66 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l’intero arco ma in misura ridotta).
Nel caso di malattia o infortunio, il punto 69 deve essere compilato solamente se l’evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.
Il
punto 76
"DONAT. SANGUE L. 107/90"
deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l’accredito figurativo ai sensi dell’art. 1 della L. 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall’art. 13 della L. 4 maggio 1990 n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c’è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 65 e 66.

* * * * *
Criteri particolari per la compilazione dei punti da 65 a76
Licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;
Settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accreditamento figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di CIG con altri eventi, va preferita la CIG; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi;
Settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché, anche in tali ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra;
Eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 65 a 66 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI O DI DATORI DI LAVORO
FONDI SOSTITUTIVI GESTITI DALL'INPS E GESTIONI CONTABILI SEPARATE
PERSONALE ISCRITTO AL SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO.
A decorrere dal primo
gennaio 1996
, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti",
con evidenza contabile separata,
i soggetti gia' iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", nonche' il personale assunto dal 1.1.1996 rientrante nella previsione di cui all'art.4 della L. 889/1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi D. Lgs. 29 giugno 1996, N. 414,

circolare numero 178 del 12.9.1996

, circolare numero 248 del 12.12.1996 e circolare numero 69 del 21.3.1997).
Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 1 a 28 e da 65 a 76, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:
nei punti da 7 a 11 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;
Riguardo alla compilazione delle
"retribuzioni particolari"
occorre seguire i seguenti criteri:
a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31.12.1995.
nel punto 29 "TIPO" deve essere indicato il codice "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X4..");
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
nei punti 33, 34, 35, 36 non deve essere riportato alcun dato;
nel punto 37 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive maturate nel Fondo alla data del 31.12.1995. Secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 lettera a) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.
Per i conguagli di retribuzione
spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:
nel punto 29 "TIPO" il codice "X4";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
nel punto 37 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato art. 3 del D. Lgs. 414/1996.
b) lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995
Devono essere compilati soltanto i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE":
nel punto 29 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z4..").
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" la sommatoria degli importi indicati nei punti 12 "competenze correnti" e 13 "altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della dichiarazione.
 
ISCRITTI AL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE.
Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo elettrici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Circolare INPS n. 41 del 22.2.1997.
Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 1 a 28 e da 65 a 76, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:
nei punti da 7 a 11 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;
Riguardo alla compilazione delle
"retribuzioni particolari"
occorre seguire i seguenti criteri:
a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995:
nel punto 29 "TIPO" deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "X1";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
nei punti 33, 34, 35 non deve essere riportato alcun dato;
nel punto 36 "GG. NON RETR." va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della Legge 11.11.1983, n. 638;
nel punto 37 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31.12.1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.
Per i conguagli di retribuzione
spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della Legge 153/69, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314/97, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:
nel punto 29 "TIPO" il codice "X1";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
nel punto 37 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato art. 2 del D. Lgs. N. 562/1996;
b) Lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:
Devono essere compilati solo i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE".
nel punto 29 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici della serie "Z1";
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" deve essere indicata la sommatoria degli importi indicati nei punti 12 "competenze correnti" e 13 "altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.
 
ISCRITTI AL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA IN CONCESSIONE.
Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo telefonici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Circolare numero 94 del 17 aprile 1997.
Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 1 a 28 e da 65 a 76, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:
nei punti da 7 a 11 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;
Riguardo alla compilazione delle
"retribuzioni particolari"
occorre seguire i seguenti criteri:
a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995:
nel punto 29 "TIPO" deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici della serie "X2...");
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
nei punti 33 , 34, 35 non deve essere riportato alcun dato;
nel punto 36 "GG. NON RETR." va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della Legge 11.11.1983, n. 638;
nel punto 37 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31.12.1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.
Per i conguagli di retribuzione
spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della legge 153/69, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314/97, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:
nel punto 29 "TIPO" il codice "X2";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
nel punto 37 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. 658/1996;
b) lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:
Devono essere compilati soltanto i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE":
nel punto 29 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "Z2");
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" deve essere indicata la sommatoria degli importi dei punti 12 "competenze correnti" e 13 "altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.
 
ISCRITTI AL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA.
 
Il decreto legislativo 24.4.1997 n. 164 - in vigore dal 1 luglio 1997 - emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2 - commi 22 e 23 della legge 8.8.1995 n. 335, ha disposto l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 1 a 28 e da 65 a 76, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che :
nei punti da 7 a 11 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;
Riguardo alla compilazione delle
"retribuzioni particolari"
occorre seguire i seguenti criteri:
a) lavoratore iscritto al fondo alla data del 31.12.1995:
nel punto 29 "TIPO" deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul modello DM10/2 con i codici della serie "X3..");
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" va indicato l’importo complessivo delle competenze corrisposte nell'anno(sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo;
nei punti 33 , 34, 35, 36 non deve essere riportato alcun dato;
nel punto 37 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31.12.1997. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.
Per i conguagli di retribuzione
spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della legge 153/69, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314/97, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:
nel punto 29 "TIPO" il codice "X3";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate,
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" l’importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
nel punto 37 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. 164/1997;
b) lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:
Devono essere compilati soltanto i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE":
nel punto 29 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "Z3");
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" deve essere indicata la sommatoria degli importi dei punti 12 "COMPETENZE CORRENTI" e 13 "ALTRE COMPETENZE". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.
 
LAVORATORI GIA' ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIERI).
Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.
 
GESTIONE SPECIALE EX ENTI PUBBLICI CREDITIZI
Il datore di lavoro deve compilare il riquadro osservando le istruzioni di carattere generale.
Ai fini dell'individuazione di tutti lavoratori dipendenti da ex enti pubblici creditizi, iscritti nella gestione speciale, dovra' essere indicato, nel punto "TIPO" di una riga delle "retribuzioni particolari", il codice "05" (zero cinque), lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nella stessa riga.
Per eventuali "retribuzioni particolari" di altro tipo (es. periodi di preavviso) devono essere utilizzate altre righe (circolare n. 6 dell'8.1.1991 e circolare numero 102 del 6.4.1992).
 
FONDI INTEGRATIVI GESTITI DALL'INPS
FONDO ESATTORIALI
Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.
Si evidenzia che, poiche' i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall’art.10 della legge 30.12.1971 n. 1204, sono utili ai sensi dello stesso art. 10 ai fini dell’anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell’art.19 della legge 377/58, è tenuto a versare la contribuzione IVS.
Pertanto, per i periodi interessati dall’art.19 della legge 377/58, il datore di lavoro dovra' compilare un apposito riquadro con i dati previdenziali ed assistenziali relativi agli stessi (circolare n. 47 del 26 febbraio 1998).
 
FONDO GAS
Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.
CONSORZIO DEL PORTO DI GENOVA ED ENTE AUTONOMO PORTO DI TRIESTE
Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.
 
GESTIONE AD ESAURIMENTO DEGLI ENTI DISCIOLTI (ART. 75 DEL DPR 761/79)
A decorrere dal 1 ottobre 1999 la gestione ad esaurimento degli enti disciolti e' soppressa (articolo 64 della Legge n. 144 del 1999).
Per la certificazione dei dati previdenziali relativi ai periodi fino al 30 settembre 1999 rimangono valide le istruzioni gia' impartite per la compilazione del modello O1/M.
Il comma 5 dell'art. 64 della Legge n. 144 del 1999, ha istituito, a decorrere dal 1 ottobre 1999, un contributo di solidarietà nella misura del 2%, a carico dell'iscritto, da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.
Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni né alimenta la posizione assicurativa individuale.
Da ciò discende che, a decorrere dal 1° ottobre 1999, l'importo della base imponibile sulla quale viene calcolato il predetto contributo non dovra' piu' essere riportato nella CUD 2000 nei punti da 1 a 76 (circ. n. 197 dell'8 novembre 1999).
Nel punto 77 (contributi a carico del lavoratore trattenuti) della predetta certificazione dovra' invece essere riportato l'importo del contributo del 2 per cento a carico dell'iscritto.
PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI O DI RETRIBUZIONI
LAVORATORI DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI
Per la compilazione delle dichiarazioni annuali valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti.
Non e' piu' richiesta la compilazione di una riga delle "retribuzioni particolari" con il codice "T4", esponendo le retribuzioni, anche se non corrisposte o corrisposte solo parzialmente, ma assoggettate, in costanza di rapporto di lavoro, a contributo per l'ANF (art. 73 del T.U. delle norme concernenti gli assegni per il nucleo familiare).
Rimane fermo che il contributo l'ANF (art. 73 del T.U. delle norme concernenti gli assegni per il nucleo familiare).deve continuare ad essere versato con le consuete modalità, in base alla normativa vigente.
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo:
nel punto 29 "TIPO" va indicato il codice "P";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 77 "ALTRE COMPETENZE");
nel punto 33 "SETT. RETRIB." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.
Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 13 "ALTRE COMPETENZE" (circolare n. 211 del 19.8.1992).
Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle "
retribuzioni particolari
", mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 13 "ALTRE COMPETENZE".
 
LAVORANTI A DOMICILIO
La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato, ovviamente, nell'anno solare oggetto della dichiarazione, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle "
retribuzioni particolari
", indicando:
nel punto 29 "TIPO" il codice "D";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo coperto dalla commessa;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;
nel punto 33 "SETT. RETRIB." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.
Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 12, 13, 14, 15.
I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della dichiarazione, vanno inseriti nella sezione 1.
 
IMPIEGATI E OPERAI RICHIAMATI ALLE ARMI
Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria, dell'artigianato, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.
Il datore di lavoro, per i periodi di cui sopra, deve indicare:
nel punto 29 "TIPO" il codice "37";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di richiamo alle armi, collocato nell'anno di riferimento della dichiarazione;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;
nel punto 33 "SETT. RETRIB." va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi, relativo al periodo sopra indicato.
 
LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI MINIERE, CAVE E TORBIERE
Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 o 17 e i punti da 18 a 28.
Deve inoltre compilare una o più righe delle "
retribuzioni particolari"
, indicando:
nel punto 29 "TIPO" il codice "M";
nei punti 30 e 31"DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di lavoro in sotterraneo;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
nel punto 33 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane relativo al periodo indicato.
Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilata una riga di "retribuzioni particolari".
Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i punti da 7 a 15 tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie; il punto 16 o 17 va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.
I periodi di Cassa Integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, devono essere inseriti, oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative, in una riga delle
"retribuzioni particolari"
, indicando:
nel punto 29 "TIPO" il codice "MS";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di cassa integrazione a zero ore;
nel punto 33 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane relative al periodo indicato.
 
LAVORATORI MARITTIMI SOGGETTI AL REGIME DELLA LEGGE 413/1984
Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 o 17 e i punti da 18 a 28.
 
Deve inoltre compilare una o più righe delle retribuzioni particolari, indicando:
nel punto 29 "TIPO" il codice "PM";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della legge n. 413/1984;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" l'importo delle "Competenze correnti" dovute per il periodo indicato;
nel punto 33 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane relativo al periodo indicato
nel punto 37 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l’importo delle "Altre competenze" dovute per il periodo indicato.
Per ogni periodo di imbarco deve essere compilata una riga di "retribuzioni particolari".
Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata" devono essere compilati distinti riquadri.
Per i periodi di "comandata", devono essere seguite le istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.
Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della legge 413/1984, cessato nell'anno precedente, vengono corrisposti nell'anno cui si riferisce la denuncia soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la dichiarazione annuale attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni(Circolare n. 136 del 6 maggio 1994):
compilare i punti da 1 a 6;
compilare una riga delle "
retribuzioni particolari
" indicando solamente:
nel punto 29 "TIPO": il codice "PM";
nel punto 32 "RETRIBUZIONI": l'importo corrisposto.
 
LAVORATORI PER I QUALI, PER EFFETTO DEL SUPERAMENTO DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 18 DELLA LEGGE 335/1995, NON E' PIU' DOVUTO IL CONTRIBUTO AL F.P.L.D. (circolare n. 177 del 7 settembre 1996).

a) lavoratori iscritti al F.P.L.D.
I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro secondo le consuete modalita', tenendo presente che:
nei punti 12 "COMPETENZE CORRENTI" e 13 "ALTRE COMPETENZE" verranno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;
nei punti 14 "SETT. RETRIB." e 15 "GG. RETRIB." Verranno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;
nelle "retribuzioni particolari":
nel punto 29 "TIPO" va riportato il codice "98";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" va riportato l'importo eccedente il massimale;
nel punto 33 "SETT. RETRIB." lo stesso valore indicato nel punto 14 "SETT. RETRIB."
b
) Lavoratori non iscritti al F.P.L.D.
Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali deve essere compilato secondo le consuete modalita'.
c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS.
I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali secondo le consuete modalita', tenendo presente che nelle "retribuzioni particolari":
la retribuzione da indicare ai fini pensionistici e' quella contenuta entro il massimale;
in un ulteriore rigo deve essere indicato:
nel punto 29 "TIPO" il codice "98";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" l'importo eccedente il massimale;
nel punto 33 "SETT. RETRIB." lo stesso valore indicato nel punto 14 "SETT. RETRIB."
 
CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 816/1985 (AMMINISTRATORI LOCALI - ASPETTATIVE PER CARICHE ELETTIVE).
Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali va compilato con le regole del fondo di appartenenza del lavoratore (circolare numero 67 del 31.3.1988).
 
LAVORATORI PER I QUALI VIENE VERSATA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALL’ART. 59, COMMA 3, DELLA L. N. 449/97, PER IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO.
I periodi per i quali sono stati versati la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.
Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai punti da 4 a 6, occorre compilare i seguenti punti:
Punti 1, 2 e 3 "QUALIFICA": indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
Punti da 7 a 11 "ASSICURAZIONI COPERTE": barrare la sola casella IVS;
Nelle "retribuzioni particolari" compilare una riga indicando:
nel punto 29 "TIPO" il codice "BR";
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
nel punto 33 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane da accreditare.
 
 
LAVORATORI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI NAZIONALI O PROVINCIALI, COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL' ART. 31 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 (Circolare n. 160 del 12.6.1992)
I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.
I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accreditamento figurativo, su domanda degli interessati.

In ogni caso per i predetti soggetti devono essere presentate le dichiarazioni annuali, da compilarsi con le seguenti modalità:
compilare i punti 1, 2, 3 "QUALIFICA" con la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
compilare una riga delle
"retribuzioni particolari"
indicando solamente:
nel punto 29 "TIPO": il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali;
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di aspettativa.
Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di piu' periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 300, questi dovranno essere indicati in righe separate.
Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.
 
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER I LAVORATORI IN ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE. ART. 3 D.L.VO 16.9.1996, N. 564, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 29.6.1998, N. 278. (CIRC. N. 14 DEL 23 GENNAIO 1997, CIRC. N. 197 DEL 2 SETTEMBRE 1998 E CIRC. N. 60 DEL 15 MARZO 1999).
La dichiarazione annuale va compilata come segue:
Compilare i punti da 1 a 6 ed eventualmente il punto 21;
I dati assicurativi
relativi all'anno di riferimento della dichiarazione
vanno inseriti nella sezione 1, compilando anche il punto 12;
I dati assicurativi
relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della dichiarazione
, vanno indicati
solo
nella sezione 2 "Retribuzioni particolari", compilando le righe come segue:
nel punto 29 "TIPO" indicare il codice "CS"
nei punti 30 e 31 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" indicare il periodo relativo alla contribuzione (se il periodo e' superiore all'anno compilare una riga per ogni anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva)
nel punto 32 "RETRIBUZIONE" indicare l'imponibile sulla quale e' stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.
Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non da' luogo di per se' al riconoscimento di anzianita' contributiva, nessun dato deve essere indicato nei punti 14 (SETT. RETRIB.), 15 (GG. RETRIB.) e nei punti 33 "SETT. RETRIB." e 34 "GG. RETRIB." delle retribuzioni particolari.
COMPILAZIONE DEI PUNTI DA 77 A 80
Nel punto 77
non va indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni , anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAI, INDAP, ecc.).
Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:
8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici
0,30% (CIGS)
1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
0,50% (contributo al fondo per le politiche migratorie lavoratori extracomunitari)
contributo integrativo per i lavoratori in miniera
contributo integrativo per i fondi integrativi gestiti dall'INPS.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (DM 7.10.93), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.
I punti da 78 a 80
riguardano la dichiarazione attestante il versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento dei contributi si riferisce al complesso dei contributi dovuti, sia dal datore di lavoro, che dal lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.
In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.
I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi (quota datore di lavoro o quota lavoratore o entrambe) per calamità naturali, indicheranno nel riquadro "annotazioni" tale circostanza.