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Circolare numero 26 del 16-02-2021


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Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 16/02/2021
Circolare n. 26
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO:

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021

SOMMARIO:

Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2021, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, e tenuto conto della variazione negativa dell’indice dei prezzi al consumo per il 2020, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

 

Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (cfr., per le domande presentate nel corso dell’anno 2020, la circolare n. 30 del 21 febbraio 2020).

 

 

Ciò premesso, il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2020 è negativo ed è pari a -0,3%. Ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021.

 

 

Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2021, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 45/1990, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

 

 

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2021, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2021, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% (Allegato n. 3).

 

 

 

                                            Il Direttore generale vicario

                                                    Vincenzo Caridi