Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 36 del 19-3-2008.htm
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del
reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 19 Marzo 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
36
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
SOMMARIO:
si forniscono istruzioni in merito all’erogazione
dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da
entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale
convivono i figli non abbia una propria posizione protetta
Il diritto all’assegno per il
nucleo familiare, nell’ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i
genitori, era riconosciuto finora solamente al genitore convivente con i
figli, titolare di una propria posizione tutelata (
v. circolare n. 48 del 19
febbraio 1992
).
A seguito di approfondimenti
con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in linea con
l’ordinamento esistente, è stata ricercata una soluzione atta a fornire tutela a quei nuclei che a
tutt’oggi ne risultano privi perché il genitore naturale convivente con i
figli non è titolare di una propria posizione.
Si forniscono pertanto le
istruzioni relative alle modalità di corresponsione dell’assegno per il
nucleo familiare nell’ipotesi di cui trattasi.
E’ stato riconosciuto, alla stregua di provvedimenti giudiziari in tal senso, che il diritto all’assegno per il nucleo
familiare ha un radicamento nel soggetto lavoratore dipendente a
prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori.
Ciò non di meno appare in linea con l’ordinamento
esistente consentire che, in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi
i genitori, il genitore naturale convivente con la prole possa usufruire
dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore non
convivente, fermo restando che il
reddito da prendere in considerazione per l’erogazione della prestazione è
quello di detto genitore convivente.
Ne consegue che il genitore
naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non
convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il
nucleo familiare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata
direttamente al genitore convivente.
In sede di richiesta della
prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all’indicazione dei
dati reddituali dell’apposito modello di domanda, non dovrà indicare l’ammontare
e la natura dei propri redditi , ma dovrà allegare alla domanda
stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal
genitore naturale convivente con i figli.
Il modello ANF/FN è pubblicato
nella banca dati della modulistica on-line.
Poichè la prestazione dovrà
essere determinata in base ai redditi di tale genitore convivente con
l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, il medesimo dovrà
dichiarare l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo al proprio nucleo
da lui formato con i figli del lavoratore richiedente e dovrà inoltre fornire
indicazione circa i dati necessari al
pagamento della prestazione.
Il soggetto competente al
pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (datore
di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti),al
quale è stata presentata la domanda, provvederà ad erogare la prestazione al
genitore naturale convivente con i figli non titolare di un autonomo diritto
alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso.
Tale criterio troverà
applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Direttore generale
Crecco