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960226
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 40
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
       e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
   VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 20 febbraio 1996   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 40          AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                                e, per conoscenza,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                            CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
                            VIGILANZA
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549.
          - NORMA INTERPRETATIVA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE
            N. 389/89.
          - CONTRIBUTO SUL LAVORO STRAORDINARIO A CARICO
            DELLE IMPRESE CON PIU' DI QUINDICI DIPENDENTI.
SOMMARIO: LA LEGGE N. 549/95, INTITOLATA "MISURE DI
          RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA",
          CONTIENE IMPORTANTI DISPOSIZIONI IN MATERIA
          PREVIDENZIALE.
          LE PRESENTI DISPOSIZIONI RIGUARDANO NORME
          AVENTI RIFLESSI SUL VERSANTE CONTRIBUTIVO.
          - INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE-PARAMETRO AI
            FINI DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
            PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IN CASO DI
            PLURALITA' DI CONTRATTI COLLETTIVI INTERVENUTI
            PER LA MEDESIMA CATEGORIA. GLI OBBLIGHI
            CONTRIBUTIVI VANNO ASSOLTI SULLA BASE DELLA
            RETRIBUZIONE STABILITA DAI CONTRATTI
            COLLETTIVI STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI
            SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI
            LAVORO COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE
            NELLA CATEGORIA.
          - DISCIPLINA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER
            LAVORO STRAORDINARIO.
            RIDEFINIZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI
            APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 5
            BIS DEL RDL 15 MARZO 1923, N. 692.
     La legge 28 dicembre 1995, n.549 (G.U. n. 302 del
29.12.1995) recante "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica", entrata in vigore il 1 gennaio 1996, per
espressa previsione dell'art. 3, comma 244, contiene anche
disposizioni che svolgono effetti sul versante della con-
tribuzione previdenziale ed assistenziale, che si illustrano
con la presente circolare.
1) -  Norma interpretativa dell'art. 1 della legge n. 389/89
     (art. 2, comma 25).
     L'art. 2, comma 25, della legge n. 549/95 dispone:
"l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralita' di
contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria,
la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabi-
lita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative nella categoria."
     Con cio', il legislatore e' intervenuto a risolvere un
problema, evidenziato anche da interrogazioni parlamentari,
che era sorto in alcune regioni.
     Si era cioe' posto il problema di definire la retribu-
zione-parametro (da considerare ai soli fini contributivi)
in caso di coesistenza di vari CCNL.
     Infatti, data per scontata la valenza come strumento di
diritto privato dei CCNL per le imprese che abbiano aderito
alle associazioni stipulanti, era invece in discussione la
determinazione della base retributiva "minima", a cui
riferirsi come parametro per calcolare una contribuzione
parimenti "minima", salva l'ipotesi di trovarsi in presenza
di un miglior trattamento retributivo.
     Il legislatore, invero, ha affrontato il problema con
l'art. 1, primo comma, della legge n. 389/89, al fine di
garantire da un lato parita' di condizioni alle imprese, sia
ai fini degli adempimenti contributivi che a quelli di
accesso a sgravi e fiscalizzazione e, dall'altro, in
funzione di un'adeguata tutela assicurativa ai lavoratori:
norma che ha alla base il costante indirizzo della Corte di
Cassazione, che ha sancito l'autonomia del rapporto assicu-
rativo-previdenziale rispetto a quello retributivo, in
quanto il primo deriva da obblighi di legge, mentre il
secondo si fonda sull'autonomia negoziale delle parti.
     Nella fase applicativa della norma si e' pero' posto il
problema della interpretazione da dare all'art. 1 della
legge n. 389/89, in caso di coesistenza di vari CCNL.
     Se cioe', data la conclamata necessita' di garantire
parita' di condizioni alle imprese (ai fini contributivi) ed
ai lavoratori (ai fini assicurativi), la retribuzione-para-
metro di cui all'art. 1 della legge n. 389/89 dovesse essere
unica,  per tutte le imprese dello stesso settore - fatti
ovviamente salvi gli effetti civilistici dei vari CCNL
comunque stipulati - oppure dovesse essere articolata a
seconda dei vari CCNL eventualmente esistenti nello stesso
settore.
     Il dibattito piu' che altro concerneva l'interpreta-
zione della locuzione contenuta nell' art. 1, 1 comma, della
legge n. 389/89 "organizzazioni sindacali piu' rappresenta-
tive su base nazionale" allorche', nello stesso settore,
trovino applicazione due o piu' contratti collettivi stipu-
lati da altrettante OO.SS.; ed, in particolare, se detta
disposizione dovesse intendersi riferita al livello catego-
riale, anziche' confederale.
     Non mancavano inoltre tesi, secondo le quali la retri-
buzione-parametro non dovesse essere unica, ma articolata
per i vari CCNL esistenti nel settore.
     Il legislatore ha quindi dato soluzione al problema,
con una norma interpretativa nel senso della unicita' della
retribuzione - parametro per categoria, fatti salvi ovvia-
mente gli effetti civilistici dei singoli CCNL stipulati.
     Eventuali problemi interpretativi saranno sottoposti a
questa Direzione Generale.
2) - Contributo per lavoro straordinario (art. 2, commi 18,
     19, 20 e 21).
     Con Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e con il
regolamento relativo approvato con Regio Decreto 10 settem-
bre 1923, n. 1955, e' stata disciplinata la limitazione
dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle
aziende industriali o commerciali di qualunque natura e con
Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 sono state determi-
nate le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o
di semplice attesa o custodia, alle quali non e' applicabile
la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del decreto-
legge 15 marzo 1923, n. 692.
     Inoltre, con legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e' stato
integrato l'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n.
692 con l'art. 5 bis che dispone, fra l'altro, per le
imprese industriali, che l'esecuzione del lavoro straordi-
nario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle
maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro,
anche il versamento, a carico dell'impresa ed a favore del
fondo per la disoccupazione, di una ulteriore somma pari al
15% della retribuzione relativa alle ore straordinarie
compiute.
     La finalita' di questa normativa e' di limitare il
ricorso al lavoro straordinario; non a caso, infatti, le
norme richiamate precisano espressamente le modalita'
operative, l'orario massimo possibile, il minimo di maggio-
razione da corrispondere, i tipi di attivita' ed i settori
esclusi.
     Il legislatore e' intervenuto sull'argomento senza
assolutamente modificare la disciplina della limitazione
dell'orario di lavoro: ha introdotto un obbligo contributi-
vo, con una definizione dello straordinario a questo solo
fine, demandando ad un successivo decreto interministeriale
l'individuazione dei casi di esonero per specifiche attivi-
ta', in considerazione delle particolari caratteristiche di
espletamento delle prestazioni lavorative.
     Infatti il comma 19 dell'art. 2 della legge n. 549/95
dispone:
"l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico
delle imprese con piu' di 15 dipendenti, il versamento a
favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo
pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di
straordinario compiute. Per le imprese industriali tale
misura e' elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44
ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei
lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore."
     La norma, pertanto, non ha fatto alcun riferimento al
RDL n. 692/23 ed al R.D. n. 2657/1923, che, come gia'
precisato, hanno finalita' diverse, ma neanche alla legge n.
1079/1955: la prima parte ha esteso l'obbligo contributivo
alle imprese - diverse da quelle industriali - con forza
occupazionale superiore a quindici, la seconda parte ha
riformulato l'obbligo contributivo gia' esistente per le
imprese industriali oltre le 48 ore.
     Inoltre anche per le imprese industriali  con piu' di
quindici dipendenti, ha disposto l'obbligo introdotto, per
la generalita' delle imprese, oltre le 40 ore, elevando
pero' dal 5% al 10% la misura del contributo, per le ore
eccedenti le 44 e fino alle 48, sempre in presenza del
requisito occupazionale superiore a quindici.
     Come precisato al successivo paragrafo d) le imprese
industriali sono quelle inquadrate nel ramo 1 e gli enti
pubblici economici classificati con csc 20102.
     La riformulazione della norma, con le caratteristiche
gia' precisate emerge non solo dal comma 21, che affida al
gia' citato decreto interministeriale l'individuazione dei
casi di esonero, ma, ancora di piu', dal comma 18 che -
espressamente ai soli fini dell'obbligo contributivo -
contiene la definizione del lavoro straordinario.
     Il comma 18 infatti dispone:
"Ai fini dell'applicazione del comma 19, si considera lavoro
straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del
personale che svolge funzioni direttive:
     a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime
di orario settimanale;
     b) quello che eccede la media di quaranta ore settima-
nali nel caso di regime di orario plurisettimanale previsto
dai contratti collettivi nazionali ovvero, in applicazione
di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello
inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento
non puo' essere superiore a dodici mesi."
     A cio' e' da aggiungere la prima parte del comma 21 che
esclude l'obbligo del versamento qualora lo svolgimento di
lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i
criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il
diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale
di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta.
     Conseguentemente, viene preso in considerazione ai fini
dell'ulteriore contributo, che si aggiunge ovviamente alla
ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale, il
solo orario eccedente le quaranta ore, qualunque sia la
qualificazione contrattuale di esso e le forme retributive
previste nell'ambito di una disciplina dell'orario di lavoro
ordinario e straordinario che a tutti gli altri fini rimane
inalterata: espressamente il legislatore esclude solo la
flessibilita' individuale, disciplinata dalla contrattazione
collettiva e la ripartizione dell'orario normale in vari
mesi dell'anno effettuata in attuazione di specifiche
previsioni contrattuali (cfr., ad esempio, artt. 5 e 40 del
ccnl per l'industria edile).
     La norma, come gia' evidenziato, parla di regime di
orario settimanale che eccede le quaranta ore: e' quindi
escluso che agli effetti del superamento della soglia delle
quaranta ore settimanali, vadano scomputati ore e/o giorni
di assenza per permessi, ferie, malattia o qualsivoglia
motivo, retribuiti o meno secondo le norme di legge e le
previsioni contrattuali.
     Gli elementi da considerare, quindi, ai fini dell'im-
posizione contributiva, una volta superata per qualsivoglia
motivo la soglia dell'orario di 40 ore, con le eccezioni
gia' dette, sono:
a) -   Datori di lavoro;
b) -   Requisito occupazionale;
c) -   Lavoratori interessati;
d) -   Misura del contributo.
     Al riguardo si precisa quanto segue.
a) -   Datori di lavoro.
I datori di lavoro interessati sono solo le imprese.
Sono quindi esclusi: associazioni culturali, politiche o
sindacali, associazioni di volontariato, enti senza fine di
lucro, studi professionali, ecc.
     Per quanto superfluo, si precisa che qualora dette
organizzazioni svolgano una attivita' economico-produttiva,
caratterizzata da imprenditorialita' ed oggetto di un sepa-
rato inquadramento, per tale attivita' sono anch'esse
destinatarie della disciplina in argomento.
     A tale riguardo, per l'esatta individuazione dei datori
di lavoro interessati, si rammenta che il codice civile
(art. 2082) definisce imprenditore chi esercita professio-
nalmente una attivita' economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi. La giuri-
sprudenza ha precisato il concetto di impresa, sancendo che
e' essenziale che l'attivita' esercitata abbia la finalita'
di produrre entrate superiori ai costi di produzione,
perche', e' sufficiente, ai fini dell'economicita'
dell'attivita', l'idoneita' almeno tendenziale a ricavare
dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto
occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e
cioe' a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio
(cfr. anche Cass. S.U. 11 aprile 1994, n. 3353).
     Rientrano quindi nell'obbligazione contributiva di cui
al comma 19 dell'art. 2 anche le imprese pubbliche e gli
enti pubblici economici.
b) -   Requisito occupazionale.
Il requisito occupazionale  si determina, per ogni mese di
paga, computando tutto il personale in forza, con l'ec-
cezione degli apprendisti, degli assunti con contratto di
formazione e lavoro e con contratto di reinserimento.
Al riguardo si rammentano i criteri abitualmente seguiti
dall'Inps e riportati, da ultimo, nella circ n. 211 del
9.8.1991).
     Si annota che il lavoratore assente (es. per servizio
militare, gravidanza e puerperio) e' escluso dal computo
solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto
altro lavoratore ed in tal caso sara' computato il sostituto
(circ. n. 57684 G.S.ed altri del 27 giugno 1975).
     Il lavoratore occupato con contratto part-time viene
considerato come unita' intera, in quanto l'art. 5 della
legge n. 863/84 prevede che esso sia considerato pro-quota
solo "ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'ac-
cesso a benefici di carattere finanziario e creditizi
previsti dalle leggi, nonche' della legge 2 aprile 1968, n.
482."
Fattispecie quindi che non e' quella in esame.
     La forza occupazionale va determinata complessivamente,
considerando il personale in forza in tutti i cantieri,
stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in
province diverse: nel caso invece di attivita' plurime, con
separati inquadramenti, la forza occupazionale va determi-
nata con riferimento a ciascuna delle distinte attivita'
(circ. n. 44 del 15.2.1995 e circ. n. 207 del 25.7.1995).
c) -  Lavoratori interessati.
I lavoratori per i quali e' dovuto il contributo sono tutti
quelli - ad eccezione del personale che svolge funzioni
direttive - che effettuano, per qualsivoglia motivazione,
un'orario superiore a 40 ore settimanali, e per le settimane
per le quali tale orario di lavoro e' stato superato: sono
compresi, quindi, anche i lavoratori esclusi dalla determi-
nazione del requisito occupazionale.
     Sono invece esclusi, per espressa previsione legisla-
tiva, i lavoratori, gia' menzionati in premessa, interessati
ad orari strutturalmente impostati su cicli
plurisettimanali, in attuazione di specifiche previsioni
contrattuali ovvero quelli interessati a flessibilita'
individuale, contrattualmente disciplinata, secondo l'unica
possibile interpretazione della prima parte del comma 21.
     Per quanto riguarda l'identificazione del personale che
svolge funzioni direttive, soccorre il regolamento approvato
con RD 10 settembre 1923, n. 1955 che all'art. 3, comma 2,
identifica il personale direttivo in quello preposto alla
direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un
reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'anda-
mento dei servizi e cioe' gli institori, i gerenti, i
direttori tecnici od amministrativi, i capi ufficio ed i
capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al
lavoro manuale, esclusi i commessi di negozio e gli altri
impiegati di grado comune di cui al n. 3 del decreto - legge
9 febbraio 1919, n. 112 e coloro che, pur essendo adibiti
alla direzione tecnica di una lavorazione, concorrono, con
prestazioni di opera manuale, alla esecuzione di essa.
     Rammentato che il decreto-luogotenenziale n. 112 del
1919 e' stato abrogato dall'art. 20 della legge 18 marzo
1926, n. 562, contenente disposizioni relative al contratto
di impiego privato, si sottolinea che il legislatore ha
fatto riferimento, gia' nel 1923, non alle qualifiche rive-
stite, che all'epoca erano quelle di operai, impiegati e
dirigenti, ma alle funzioni svolte: scelta perpetuata ed
esplicitata dalla legge n. 549/1995, che esonera il "perso-
nale svolgente funzioni direttive" (cfr. personale direttivo
del RD 1955/23), senza fare riferimento alle qualifiche
dell'art. 2095 del codice civile, che la legge 13 maggio
1985, n. 190 ha sostituito effettuando il riconoscimento
giuridico dei quadri.
     Allo stato, pertanto, fatte salve ulteriori
esplicitazioni del gia' citato decreto interministeriale, le
funzioni direttive si identificano nell'attivita' di coor-
dinamento, con partecipazione sporadica all'esecuzione
manuale del lavoro.
d) -  Misura del contributo.
A carico delle imprese che occupino piu' di quindici dipen-
denti e' dovuto per lo straordinario effettuato dal 1
gennaio 1996 un contributo pari al 5% della retribuzione
relativa alle ore di lavoro eccedenti le quaranta settima-
nali.
     La norma, di carattere generale, contiene una deroga
per le imprese industriali.
     Esse, infatti, qualora occupino piu' di quindici
dipendenti, versano il contributo nella misura del 10% per
le ore eccedenti le quarantaquattro, e comunque, a prescin-
dere dal requisito occupazionale, il 15% per le ore ecce-
denti le quarantotto.
     Come gia' precisato in premessa, il legislatore ha
individuato, ai soli fini dell'imposizione contributiva, la
soglia oltre la quale il contributo e' dovuto: e' quindi
ininfluente se l'orario contrattuale ordinario e' inferiore
o superiore a quaranta ore.
     Il contributo e' dovuto oltre le quaranta ore e sulla
retribuzione relativa, come espressamente precisato al comma
19;in detta retribuzione sono ricomprese le maggiorazioni,
se spettanti al lavoratore per legge o per contratto.
     Ai fini della identificazione delle imprese industria-
li, si rammenta che gli articoli 49 e 50 della legge n. 9
marzo 1989, n. 88 stabiliscono che l'Inps determina la
classificazione ai fini dell'applicazione delle norme in
materia di previdenza e assistenza sociale: pertanto le
imprese industriali che devono versare il contributo nella
misura del 15% per le ore eccedenti le 48, ovvero, se
occupano piu' di quindici dipendenti, nella misura del 10%
qualora eccedano le 44, sono le imprese inquadrate nel ramo
1 e gli Enti pubblici classificati con csc 20102.
     Si precisa inoltre che il contributo del 5% ovvero del
10% o del 15% ha carattere disincentivante del ricorso al
lavoro straordinario: e' pertanto dovuto integralmente anche
nelle fattispecie di assunzioni agevolate o, comunque, di
contribuzioni ridotte (circ. 17 giugno 1994, n. 187).
     In relazione a specifici quesiti pervenuti sulla
sussistenza dell'obbligo contributivo, qualora lo straordi-
nario sia retribuito in forma forfettaria, si precisa
preliminarmente che la giurisprudenza ha ritenuto possibile
tale forma di compenso, purche' lo straordinario sia deter-
minato e determinabile, in modo da consentire il controllo
circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti
inderogabilmente spettantigli per legge e nella misura da
questa stabilita; in piu' il compenso, anche se continuati-
vo, non rientra nella retribuzione normale o ordinaria che
deve essere presa a base per la determinazione della retri-
buzione globale di fatto per il calcolo degli istituti
contrattuali indiretti.
     Pertanto il contributo di cui al comma 19 e' dovuto
sulle quote del compenso relative alle ore eccedenti le
quaranta con le modalita' gia' esposte per la generalita'
dei casi.
     Inoltre, dato l'impianto complessivo della norma,
assumono rilievo, ai fini dell'imposizione contributiva,
anche le frazioni di ora nella determinazione dell' ecce-
denza dell'orario rispetto alle 40 ore settimanali.
     Non sono mancate, da parte delle Organizzazioni dator-
iali interessate, prese di posizione sull'argomento, tese a
ritenere sussistente ancora l'esonero per le fattispecie
contemplate agli artt. 4 e 6 del R.D. 10.9.1923 e cioe' le
cosiddette attivita' discontinue ovvero i trasporti in
concessione, i servizi pubblici essenziali e l'armamento: si
sono registrate anche posizioni tendenti a chiedere l'impo-
sizione sulla retribuzione base relativa allo straordinario,
senza tener conto delle maggiorazioni legali o contrattuali.
     Tali tesi non hanno potuto trovare accoglimento, allo
stato, da parte dell'Inps, dato l'articolato estremamente
rigoroso della norma, appena illustrato: infatti, come gia'
precisato, il comma 18 contiene espressamente, ai soli fini
dell'obbligo contributivo, la definizione dello straordina-
rio;  il  comma  21  rimanda ad un decreto interministeriale
l'individuazione dei casi di esonero. Il comma 19 dispone
espressamente l'imposizione contributiva sulla retribuzione
relativa alle ore di straordinario compiute, secondo la
definizione dettata dal comma 18.
     Si sono trasmesse pertanto ai competentei Dicasteri le
note pervenute da parte delle Organizzazioni interessate per
ogni valutazione ritenuta opportuna, in sede di emissione
del DM di cui al comma 21.
     La disciplina dell'obbligo contributivo sulla retribu-
zione relativa alle ore (o frazioni) eccedenti le 40 setti-
manali rientra, stante gli aspetti innovativi che presenta,
nel campo di applicazione della deliberazione n. 5 del
Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 1993, approvata
con DM 7 ottobre 1993 (cfr circ. n. 292 del 23 dicembre
1993). I datori di lavoro interessati dovranno pertanto
adeguarsi alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del
terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare, maggiorando le somme dovute a titolo di contri-
buto sul lavoro straordinario, nell'accezione ampiamente
illustrata, per i mesi pregressi (da gennaio 1996), degli
interessi legali in ragione del 10% annuo, computati dal 21
del mese successivo a quello per il quale il contributo e'
dovuto, sino alla data del versamento.(1)
2.1) - ISTRUZIONI OPERATIVE
     Ai fini della compilazione della denuncia di mod.
DM10/2, le imprese dovranno attenersi alle seguenti istru-
zioni:
     - per il versamento del contributo sul lavoro straor-
dinario del 5 per cento, indicheranno in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" l'importo del contributo stesso
preceduto dal codice di nuova istituzione "S005" e dalla
dicitura "LAV.STR. 5%". Nelle caselle "N. dipendenti", "N.
giornate" e "Retribuzioni" le imprese indicheranno il numero
dei dipendenti, il numero delle "ore" e l'importo delle
retribuzioni cui si riferisce il contributo;
     - per il versamento del contributo sul lavoro straor-
dinario del 10 per cento, le imprese industriali indiche-
ranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" l'importo
del contributo stesso preceduto dal codice di nuova istitu-
zione "S010" e dalla dicitura "LAV.STR. 10%". Nelle caselle
"N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni" le aziende
stesse indicheranno il numero dei dipendenti, il numero
delle "ore" e l'importo delle retribuzioni cui si riferisce
il contributo;
     - per il versamento del contributo sul lavoro straor-
dinario del 15 per cento, le imprese industriali utilizze-
ranno il previsto rigo del mod. DM10/2 contrassegnato dal
codice "22". Nelle caselle "N. dipendenti", "N. ore" e
"Retribuzioni" le aziende stesse indicheranno il numero dei
dipendenti, il numero delle ore e l'importo delle retri-
buzioni cui si riferisce il contributo.
     Per la regolarizzazione dei periodi pregressi, da
effettuare entro il termine sopraindicato, le imprese
sommeranno ai dati dello straordinario relativi al mese in
cui viene effettuata la sistemazione (numero ore, retribu-
zioni e importo dei contributi), quelli relativi ai periodi
decorsi.
     L'importo degli interessi dovra' essere indicato in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dal codice
"Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". Nessun dato
dovra' essere riportato nelle caselle "N. dipendenti, N.
giornate e retribuzioni".
                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                           TRIZZINO
(1) - Si rammenta che ai sensi del citato DM 7.10.1993 la
      contribuzione per il lavoro straordinario puo' essere
      versata con la denuncia contributiva relativa al mese
      successivo a quello in cui il lavoro straordinario e'
      stato effettuato.