Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 47 del 28-03-2020


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 28/03/2020
Circolare n. 47
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO:

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga

SOMMARIO:

Sommario: Con la presente circolare si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

 

 

 

INDICE

  

Premessa

 

A) Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020

a.1) Risorse finanziarie

B) Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020

b.1) Risorse finanziarie

C) Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

c.1) Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

D) Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige

d. 1) Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015

d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato

d. 1.2) Domande di accesso all’assegno ordinario

E) Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole

e.1) Imprese interessate e lavoratori beneficiari

e.2) Istruttoria delle domande

e.3) Ammontare e corresponsione dell’integrazione

F) Cassa integrazione in deroga

f.1) Risorse Finanziarie

G) Istruzioni operative e modalità di pagamento

H) Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

I) Adempimenti contributivi

L) Rinvio istruzioni contabili

 

 

Premessa

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, Edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Il provvedimento, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

In particolare, il Capo I del Titolo II del menzionato decreto prevede misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale.

 

La presente circolare, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge in commento, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

 

 

A) Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020

 

L’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.

 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del decreto-legge in esame, le norme del medesimo articolo si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

 

Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:

 

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

 

Diversamente, possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40 del citato decreto legislativo, come individuati nella tabella allegata alla presente circolare, già allegata alla circolare n. 176/2016 (Allegato n. 1).

 

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

 

In relazione alla previsione normativa, l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.

 

Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

 

Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

 

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.

 

Si osserva altresì che per l’accesso alle speciali prestazioni di CIGO e assegno ordinario, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

 

Resta confermato quanto sopra precisato in merito alle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto.

 

Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

La dispensa dall’osservanza del citato articolo 14 comporta, in particolare, che le aziende non sono tenute all’adempimento di cui al comma 6 del medesimo articolo. Pertanto, all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.

 

Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

 

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.

 

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

Esempio 1

-      periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 10/4/2020

-      termine di presentazione dell’istanza: 31/7/2020

 

Esempio 2

-      periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/3/2020 al 30/4/2020

-      termine di presentazione dell’istanza: 31/7/2020

 

Esempio 3

-      periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/4/2020 al 29/5/2020

-      termine di presentazione dell’istanza: 31/8/2020

 

Esempio 4

-      periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 4/5/2020 al 27/6/2020

-      termine di presentazione dell’istanza: 30/9/2020

 

Tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di immediato ristoro sottese alle richieste di prestazioni, l’istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità e, per tali ragioni, la valutazione di merito delle stesse risulta notevolmente semplificata rispetto a quella ordinaria.

 

A tale riguardo, l’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 prevede espressamente l’inapplicabilità dell’articolo 11 del D.lgs n. 148/2015.

 

Pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.

 

Conseguentemente, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.

 

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

Si precisa, che per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi (cfr. la circolare n. 38 del 12 marzo 2020) il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto in esame, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.

 

Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

 

Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.

 

Per intervenire sulle autorizzazioni già rilasciate o sulle domande da cancellare, saranno diramate alle Strutture territoriali apposite istruzioni operative con successivo messaggio.

 

Si fa presente che le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.

 

Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo. 

 

Infine, si richiama l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO

 

Chi può presentare domanda di CIGO e di Assegno ordinario per “COVID-19 nazionale”?

Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e dell’Assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale.

 

Ci sono limiti per le aziende?

L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020.

 

Ci sono limiti per i lavoratori?

I lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23.2.2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.

 

Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria?

Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività.

Non è prevista per questa causale la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 95442/2016 e la scheda causale per l’assegno ordinario.

 

È previsto il pagamento diretto?

Si, a semplice richiesta dell’azienda.

 

Posso richiedere CIGO/assegno ordinario per “COVID-19 nazionale” anche se ho già in corso un’autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ho già presentato domanda con altra causale?

Si, il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

 

 

 

a.1) Risorse finanziarie

 

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 19 decreto-legge citato, è riconosciuto, a carico dello Stato, uno stanziamento pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020, che finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dal D.lgs n. 148/2015, ad esempio sia,  con riferimento al superamento dei limiti di fruizione della CIGO/assegno ordinario sia con riferimento alla nuova platea dell’assegno ordinario del FIS, per quel che riguarda i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti, nonché con riferimento al superamento dei limiti finanziari posti dai rispettivi regolamenti per le aziende iscritte ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015.

 

Per le prestazioni di sostegno al reddito in esame che rientrano nel regime ordinario, la copertura degli oneri verrà assicurata a carico delle rispettive gestioni finanziarie.

 

Si specifica inoltre che per il Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione. di cui all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015, Fondi non gestiti dall’INPS, è stata prevista l’erogazione di un assegno ordinario a carico dei medesimi Fondi, prevedendo inoltre uno specifico stanziamento a carico del bilancio statale per complessivi 80 milioni di euro, per l’anno 2020, che saranno trasferiti ai rispettivi fondi con decreti ministeriali.

 

 

 

B) Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020

 

L’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 prevede, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. art. 10 del D.lgs n. 148/15). Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo F).

 

In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, appositamente prevista in ragione dell’esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti, rispettivamente, dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020.

 

La CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.

 

Nello specifico, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

 

Pertanto, su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.

 

L’istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministero. Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata (PEC)  dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 

La predetta Direzione generale adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso - considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino alla data di emanazione della presente circolare - indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.

 

La Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Inps provvederà a caricare nella procedura “Sistema UNICO” i decreti ministeriali che dispongono la sospensione della CIGS.

 

Le Strutture territoriali dovranno chiedere l’annullamento parziale dell’autorizzazione collegata al decreto originario alla casella SistemaUnico.PSR@inps.it, allegando il file excel di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare, con la rimodulazione del periodo e delle ore precedentemente autorizzate.

 

Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione.

 

Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

 

Alla cassa integrazione ordinaria concessa ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 si applica la disciplina illustrata nel precedente paragrafo A).

 

 

b.1) Risorse finanziarie

 

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, il trattamento in commento, è riconosciuto nel limite massimo di spesa, a carico dello Stato, pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020.

 

 

 

C) Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

 

In aggiunta a quanto disciplinato al precedente paragrafo A), ai sensi del comma 5 dell’articolo 19 del decreto-legge in esame, l'assegno ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è concesso, limitatamente a nove settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (per l’ambito di applicazione vedasi l’Allegato n. 1).

 

Limitatamente all’anno 2020, al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, del D.lgs n. 148/2015.

 

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione,  la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge in esame, prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto.

 

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

 

c.1) Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del decreto in commento possono presentare domanda di assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto, anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio n. 6 (23/02/2020), hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

 

La durata di tale trattamento di integrazione salariale non può essere superiore a nove settimane e deve concludersi entro il 31 agosto 2020.

 

I periodi in cui vi è sospensione dell’assegno di solidarietà e sostituzione del medesimo con l’assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015, né si tiene conto, ai fini della durata, del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all’articolo 29, comma 3, del D.lgs n. 148/2015. Per questi periodi non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del D.lgs n. 148/2015.

 

Tali prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18/2020, come specificato al precedente paragrafo a.1).

 

 

 

 

D) Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige

 

Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Si precisa altresì che i datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto in commento.

 

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto. Pertanto, in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata. 

 

Anche per questi Fondi, come già precisato con la circolare n. 38/2020, si ribadisce che, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale, l’iter istruttorio delle domande è semplificato rispetto a quello ordinario, in quanto la valutazione in ordine alla integrabilità della causale “COVID-19 nazionale” non implica alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento.

 

Per le suddette ragioni, i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

 

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione,  la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

Il comma 7 dell’articolo 19 del decreto in esame stabilisce che ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, si applicano, ai fini della concessione dell’assegno ordinario, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 19, come illustrate al precedente paragrafo A).

 

Per quanto concerne il Fondo del Trentino, si precisa che non verrà richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva.

 

Per l’assegno ordinario garantito dai predetti due fondi di solidarietà bilaterali, dal combinato disposto degli articoli 19, comma 7, 19, comma 9, e 22, comma 5, del decreto-legge in commento, gli oneri sono posti a carico delle rispettive gestioni senza finanziamento statale specifico di cui al citato articolo 19, comma 9, del medesimo decreto.

 

Con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di cui all’articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015, per i quali non sono ancora stati costituiti i comitati amministratori (cfr. il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, per il Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali, e il decreto 27 dicembre 2019, n. 104125, per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali) si precisa che per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative, in base a specifico indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate in quanto manca l’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS, con la causale “COVID-19 nazionale”; diversamente i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo F).

 

Si precisa infine che, nei limiti della compatibilità, all’assegno ordinario garantito dai fondi di cui al presente paragrafo, si applicano le regole illustrate al precedente paragrafo A).

 

 

d. 1) Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015

 

Il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, prevede che i datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020, trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

 

 

d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato

 

In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.

Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

 

d. 1.2) Domande di accesso all’assegno ordinario

Si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

 

 

 

 

E) Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole

 

Per quanto riguarda il settore agricolo, la riforma di cui al D.lgs n. 148/15 ha confermato, con l’articolo 18, la preesistente normativa speciale del settore:

 

«Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.»

 

L’articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”.

 

Pertanto, in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.

 

Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”. La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata. Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma. Le istanze di CISOA e la relativa valutazione e concessione seguiranno le regole che di seguito si riepilogano, con l’utilizzo della suddetta causale.

 

 

e.1) Imprese interessate e lavoratori beneficiari

 

Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.

 

La normativa si estende anche a:

 

-  Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);

 

- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;

 

- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

 

-  imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);

 

-  imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;

 

- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

 

Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.

 

I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

 

 

e.2) Istruttoria delle domande

 

Alla luce dell’emergenza in atto e delle misure di contenimento della mobilità dei cittadini e dei lavoratori e in considerazione delle difficoltà operative in cui possono trovarsi le aziende e gli intermediari, la domanda di integrazione salariale con causale “COVID-19 CISOA” deve essere inoltrata all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

 

Acquisita la domanda, la Struttura INPS deve verificare che non sia stato superato dal lavoratore beneficiario il limite di 90 giornate di fruizione della CISOA nell’anno.

 

La concessione della prestazione è di competenza della Commissione provinciale di cui all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

 

Tenuto conto della peculiare situazione di emergenza in atto, che non consente le convocazioni di riunioni con le tradizionali modalità, salvo specifiche regole organizzative decise nell’ambito delle Commissioni provinciali stesse, il Direttore di Sede trasmette in via telematica le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, i quali possono formulare il proprio parere comunicandolo al Direttore stesso tramite posta elettronica.

 

Il parere dei componenti della Commissione deve essere formalizzato con le predette modalità entro il termine perentorio di 20 giorni dall’invio telematico delle domande da parte del Direttore di Sede. Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso.

 

e.3) Ammontare e corresponsione dell’integrazione

 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, alle prestazioni di CISOA erogate con causale “COVID-19 CISOA” si applica il limite del massimale di cui all’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto.

 

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

 

F) Cassa integrazione in deroga

 

L’articolo 22, comma 1, del decreto in parola prevede, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

 

Considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.

 

Si ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

 

Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).

 

Come previsto dal comma 7 del citato articolo 22, la prestazione di cui al medesimo articolo, consentendo il ricorso alla prestazione di cassa integrazione in deroga sull’intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo, sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.

 

Pertanto, resta fermo, nell’ambito delle disposizioni per la cassa integrazione in deroga, quanto disciplinato dall’Istituto con la circolare n. 38/2020, ai paragrafi D ed E.

 

In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge in esame, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1.

 

La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

 

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

 

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 22, sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico.

 

Il trattamento di cui al presente comma si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

 

Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. E.O.N.E), per il trattamento di cui al comma 1 dell’articolo 22 in commento, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.lgs n. 148/2015, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

 

Si ritiene altresì che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019).

 

Il successivo comma 4 dell’articolo 22 prevede che la prestazione di cui al comma 1 del medesimo articolo sia concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo H), con riferimento alle c.d. aziende plurilocalizzate.

 

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. L’Istituto provvede all’erogazione della predetta prestazione.

 

Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate. Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

 

A tal fine si ritiene opportuno riepilogare le modalità del monitoraggio della spesa effettuato dall’Istituto.

 

Le schede di monitoraggio riporteranno la stima dell’impegnato di CIG in deroga effettuata sulle domande di CIG in deroga concesse a fronte di un decreto della Regione o Provincia autonoma e la spesa effettiva delle domande per le quali l’INPS ha effettuato l’istruttoria ed emesso la relativa autorizzazione (autorizzazione INPS).

 

Il calcolo della stima dell’impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un’ora di CIG.

 

Per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

 

Laddove un’autorizzazione INPS, per effetto dell’applicazione dell’articolo 44, comma 6-ter, del D. lgs n. 148/2015, è conclusa, pertanto non più produttiva di effetti finanziari, la stima verrà sostituita dalla spesa effettiva.

 

Qualora il totale della stima dei decreti di CIG in deroga inviati nella Banca Dati Percettori (SIP) dalle Regioni e dalle Province autonome con esito positivo, raggiunge l’importo stanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il decreto di ripartizione delle risorse, la Regione o la Provincia autonoma non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori, fatto salvo il caso, illustrato al periodo precedente, in cui sia possibile sostituire la stima con la spesa effettiva.

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con specifiche conferenze e confronti con le Regioni e l’INPS, monitora il tiraggio effettivo delle risorse finanziarie effettivamente spese rispetto a quelle autorizzate.

 

f.1) Risorse Finanziarie

 

Il trattamento in commento, comprensivo di contribuzione figurativa e relativi oneri accessori, è riconosciuto per un periodo massimo di nove settimane e fino ad un importo massimo pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Tali risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome interessate con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

 

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 marzo 2020 (Allegato n. 3), è stato assegnato e ripartito l’importo di 1.293,2 milioni di euro, come prima quota parte delle risorse, di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020 per l’anno 2020.

 

Il decreto di ripartizione in parola, all’articolo 3 prevede che le Regioni di cui all’articolo 17, del decreto-legge n. 9/2020, nello specifico Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ai fini della presentazione delle istanze, possono adottare le medesime procedure previste dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n.18/2020. Restano fermi i limiti di spesa di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 9 /2020.

 

Pertanto, i periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga che possono essere riconosciuti, entro detti limiti di spesa, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente decreto di ripartizione e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate, con un unico provvedimento di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.

 

Le suddette Regioni, conseguentemente, possono trasmettere provvedimenti concessori, fino a tredici settimane, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito. Si precisa inoltre che il periodo massimo concedibile, pari a tredici settimane, può essere concesso, anche con più decreti, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile.

 

 

Regione

Durata trattamento

Finanziamenti ex DL 9/2020

Finanziamento ex DL 18/20, ripartito con D.I. n.3/20

Finanziamento complessivo

Lombardia

Massimo 13 settimane

135.000.000

198.376.880

333.376.880

Emilia-Romagna

Massimo 13 settimane

25.000.000

110.956.560,00

135.956.560

Veneto

Massimo 13 settimane

40.000.000

99.059.120,00

139.059.120

 

 

Si precisa che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1 dell’articolo 25 del decreto in commento, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, che, previa istruttoria delle domande, autorizzano le relative prestazioni.

 

Per l’anno 2020 l’importo medio della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF per le tre Regioni corrisponde a 8,40 euro.

 

Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto emanato dalle Regioni interessate.

 

Alla copertura degli oneri previsti dal citato articolo 22 si provvede ai sensi dell’articolo 126 del decreto in argomento.

 

A parziale integrazione della circolare n. 38/2020, il costo medio orario della prestazione di cui all’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 9/2020 è pari a 8,50 euro, mentre il costo medio orario della prestazione di cui all’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 9/2020 è pari a 8,40 euro.

 

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle prestazioni di CIG in deroga attualmente in vigore per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

 

 

Prestazione

Riferimento normativo

Ambito territoriale

Decreto convenzionale

Durata prestazione

Stima costo prestazione (cont. Figurativa e ANF)

Risorse finanziarie

Cig in deroga

Art.15, comma 1, del  D.L. 9/2020

11 Comuni                   (all.1  al DPCM 1 marzo 2020)

33191

TRE MESI

Euro 8,50

7,3 mil. Euro da ripartire con apposito decreto ministeriale

Cig in deroga

Art.17, comma 1 del D.L. 9/2020

Regione Lombardia, Veneto,  Emilia Romagna.

33192

UN MESE

Euro 8,40

 135 mil. euro Lombardia,

40 mil. euro Veneto,

25 mil. euro  Emilia Romagna

Cig in deroga

 Art.22, comma 1 del D.L. 18/2020

Territorio Italiano

33193

 NOVE SETTIMANE

 Euro 8,10

 3.293,2 mil. Euro da dividere con decreto ministeriale

 

 

 

G) Istruzioni operative e modalità di pagamento

 

Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”).

 

La predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, appositamente istituito.

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto in commento, il trattamento di cui al comma 1 del medesimo articolo può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.

 

Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.

 

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

 

 

H) Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

 

Con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020, laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate", la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga.

 

In particolare, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate.

 

A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.

 

Si specifica che anche nel caso delle plurilocalizzate si applicano le disposizioni previste per la decretazione regionale in relazione al requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa, all’esenzione del contributo addizionale e alla riduzione percentuale.

 

Anche a questo trattamento, concesso direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si applica l’articolo 44, comma 6- ter, del D.lgs n. 148/2015.

 

Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

 

 

I) Adempimenti contributivi

 

Si ribadisce che alle integrazioni salariali oggetto della presente circolare (trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale " COVID-19 nazionale" e cassa integrazione in deroga) non si applica, per le ragioni sopra esposte, il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015.

 

Si precisa inoltre che le suddette fattispecie, qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione di spettanza del lavoratore, soggiacciono alla disciplina prevista dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).

 

Per quanto attiene all'ipotesi di accesso all'integrazione ordinaria o in deroga da parte di datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, si precisa, considerato quanto disposto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (il quale prevede la sospensione - e non l'interruzione - degli effetti della concessione della cassa integrazione precedentemente autorizzata), che il termine di decadenza decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione di CIGS o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, secondo quanto previsto dal già richiamato articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

 

Sul punto, si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017 e con la circolare n. 170/2017.

 

Inoltre, tenuto conto che il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, si precisa che il suddetto periodo non rileva neanche ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale - previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo - eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.

 

L) Rinvio istruzioni contabili

 

Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni illustrate nella presente circolare.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele