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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 5 del 17-01-2018


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Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 17/01/2018
Circolare n. 5
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.4
OGGETTO:

Nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

SOMMARIO:

Con la presente circolare s’illustra il nuovo schema di convenzione tra l’INPS e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il nuovo testo è stato approvato con Determinazione presidenziale n. 180/2015 e modificato con successiva Determinazione presidenziale n. 143/2016.

Indice

1. PREMESSA

2. MODALITÀ DI RISCOSSIONE

3. GESTIONE DELLE DELEGHE ALLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

4. DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA

5. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE

6. RAPPORTI FINANZIARI E SPESE

7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

8. BANCA DATI

9. DURATA DELLA CONVENZIONE

10. ADEMPIMENTI OPERATIVI. PREMESSA

10.1 PRESENTAZIONE DELEGHE

10.2 REVOCHE DELLE DELEGHE

PREMESSA

Con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015 è stato approvato il nuovo testo di convenzione fra l’INPS e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 (All. n.1). Con Determinazione presidenziale n. 143 del 10 novembre 2016 è stato modificato l’articolo 6 del vigente schema convenzionale, relativamente alle modalità di versamento delle quote associative (All. n. 2).

 

Il nuovo testo convenzionale è stato predisposto in considerazione della opportunità di uniformare e standardizzare le procedure operative, adeguando le inerenti clausole convenzionali all’evoluzione del processo di telematizzazione dei servizi resi dall’Istituto.

 

Di seguito, s’illustrano le principali novità del nuovo testo di convenzione, con particolare riguardo agli aspetti che coinvolgono direttamente l’attività istituzionale.

 

Si precisa che con la richiesta di adesione al nuovo schema di convenzione da parte delle Organizzazioni già convenzionate con l’Istituto (All. n. 3), tutti  i rapporti  sia organizzativi che finanziari in atto proseguiranno senza soluzione di continuità.

 

2. MODALITÀ DI RISCOSSIONE

 

Con la convenzione l’Istituto s’impegna ad espletare, in nome e per conto delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo facente carico agli artigiani e commercianti aderenti alle singole associazioni firmatarie.

 

Ai sensi dell’articolo 2 dello schema di convenzione, la riscossione dei contributi associativi è effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori in misura fissa, con le medesime modalità e periodicità previste per gli stessi dalla vigente legislazione.

 

A tal fine sull’avviso di pagamento dei contributi dovuti sul reddito minimale, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà indicato anche l’ammontare del contributo dovuto alle Associazioni. Tali dati potranno essere visualizzati dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, alla sezione “Posizione Assicurativa” – “Dati del modello F24” e alla sezione “comunicazione bidirezionale” – “Modelli F24”.

 

La circostanza che l’esazione del contributo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, come sopra specificato, non altera la natura volontaria del contributo associativo. Resta dunque escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

3. GESTIONE DELLE DELEGHE ALLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

 

Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, a decorrere dal 30 settembre dell’anno precedente fino al 12 febbraio dell'anno stesso, ogni singola associazione dovrà utilizzare la procedura telematica “ gestione deleghe integrate” per la trasmissione dei dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione.

 

La Direzione Generale renderà disponibili alle Strutture territoriali dell’Istituto, in base alla competenza per territorio, il contenuto dei flussi telematici sopra indicati, affinché le stesse provvedano alla convalida dei nuovi associati.

 

Parimenti, la Struttura locale di ciascuna Associazione dovrà consegnare in relazione ai nuovi associati, individuati secondo le modalità sopra richiamate, l’originale delle deleghe alla riscossione delle quote associative, con allegata copia del documento d’identità dell’associato, secondo il testo definito e trasmesso in allegato (All. n. 4), entro le seguenti date di scadenza:

 

dal 30 settembre al 15 ottobre

dal 15 novembre al 30 novembre

dal 18 gennaio al 28 gennaio

dal 12 febbraio al 19 febbraio

 

Entro i dieci giorni successivi alle scadenze di consegna sopra individuate, la Struttura territoriale Inps,  in ragione della rispettiva competenza territoriale, provvederà a convalidare, previa verifica della sussistenza dei previsti requisiti, le proposte di delega comunicate tramite l’apposita procedura telematica.

 

Le deleghe presentate successivamente alla scadenza del 19 febbraio produrranno effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.

 

L'INPS è esente da ogni responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

 

Nell'ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

 

4. DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA

 

La revoca della delega per la riscossione della quota associativa, in considerazione del fatto che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione, deve essere inoltrata dall’associato direttamente all’Associazione competente.

 

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procederà all’acquisizione in procedura della revoca stessa e ne darà contestuale comunicazione all’Associazione interessata con le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.2.   

 

La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile (esercizio annuale successivo), fatta salva l’ipotesi in cui prima di tale tariffazione pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di annullamento della revoca precedentemente presentata.

 

5. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE

 

L’ammontare in misura fissa, anche diversificato per provincia, del contributo associativo è stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS tramite procedura informatica.

 

Qualora l’Associazione non provveda a comunicare l’importo delle quote associative per tutte le strutture INPS nelle quali è operativa, il contributo associativo verrà determinato automaticamente applicando:

 

-      per un’Agenzia complessa, l’importo della quota associativa indicata per la competente Direzione provinciale;

-      per una Direzione provinciale, l’importo della “Quota Nazionale Integrativa” che le Associazioni dovranno comunicare obbligatoriamente tramite procedura informatica.

 

6. RAPPORTI FINANZIARI E SPESE

 

Le modalità di versamento delle quote associative ed i costi sono regolati dagli articoli 6 e 7 dello schema di convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e gli Organismi nazionali delle Organizzazioni stipulanti.

 

In particolare, l’articolo 6 dello schema di convenzione, così come modificato dalla Determinazione presidenziale n. 143/2016, prevede che l’Istituto corrisponda all’associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, ove dovute all’Istituto, entro le seguenti date: 16 luglio, 16 ottobre, 5 febbraio e 16 aprile.

 

7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

L’articolo 8 dello schema di convenzione dispone che le Associazioni stipulanti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici.

 

L’istituto, inoltre, s’intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

 

L’Istituto, altresì, è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale  i predetti soggetti sono iscritti.

 

Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

 

Infine, l’Associazione è tenuta a rimborsare, dietro presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto laddove questi risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie per questioni attinenti ai rapporti tra associato e Associazione.

 

8. BANCA DATI

 

Nell’ambito della “Procedura Integrata deleghe”, è stata predisposta un’apposita banca dati attraverso la quale le Associazioni convenzionate potranno consultare le forniture elencate in convenzione.

 

9. DURATA DELLA CONVENZIONE

 

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo triennale in caso di specifica richiesta dell’Associazione e previa verifica dei requisiti necessari alla stipula.

 

E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

 

10. ADEMPIMENTI OPERATIVI. PREMESSA

 

In merito agli adempimenti che devono essere espletati dalle Strutture territoriali dell’Istituto, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo testo convenzionale,  si forniscono i seguenti chiarimenti operativi.

 

I rapporti a livello locale con le strutture periferiche delle Associazioni convenzionate sono intrattenuti dall’Area Anagrafica e flussi delle Direzioni Provinciali, alla quale i Rappresentanti delle Associazioni dovranno fare riferimento.

 

A tal fine è previsto che i nominativi e le firme del legale rappresentante dell’Associazione locale e dei suoi delegati siano depositati, presso le Strutture territoriali INPS di competenza, a cura della struttura locale dell’Associazione, ovvero degli uffici centrali dell’Associazione stessa.

 

Per consentire agli operatori delle Strutture territoriali INPS un’immediata identificazione dei referenti sindacali autorizzati alla consegna delle deleghe, è  stata  predisposta un’applicazione che consente alle Associazioni nazionali di inserire nella sezione “Anagrafica delegati” della procedura “Gestione deleghe integrate” i dati identificativi degli operatori abilitati, in sostituzione dell’accredito in sede degli operatori  stessi.

 

Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative.  

 

10.1 PRESENTAZIONE DELEGHE

 

Per la consegna delle deleghe alla riscossione delle quote associative i rappresentanti delle Associazioni o i loro delegati, accreditati ufficialmente dalle Associazioni con le modalità sopra indicate, potranno avere accesso presso le Strutture periferiche dell’Istituto. Le deleghe dovranno essere presentate con un elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita, previa attenta verifica della corrispondenza delle deleghe indicate nell’elenco con le copie cartacee consegnate, dalla Struttura territoriale INPS all’Associazione con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, unitamente a copia delle deleghe, farà fede in caso di contestazione dell’avvenuta consegna.

 

Le deleghe cartacee in originale con allegata copia di un valido documento d’identità dell’associato, potranno essere convalidate previa verifica dei seguenti requisiti formali del documento cartaceo:

 

  • indicazione dell’Associazione convenzionata con l’Istituto;
  • firma dell’associato;
  • data di rilascio della delega. Non devono essere considerate valide le deleghe rilasciate con una data anteriore di due anni rispetto alla presentazione delle stesse. La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti a partire dall’anno successivo, ai sensi dell’articolo 3 della convenzione vigente. 

 

Per la sola tariffazione anno 2018, previa verifica dei requisiti sopra indicati, potranno essere convalidate le deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dall’associato con la sottoscrizione  di moduli cartacei predisposti dalle Associazioni secondo i precedenti formati.

 

Nel caso in cui pervengano all’Istituto, da parte di uno stesso soggetto, due o più deleghe in favore di diverse Associazioni, l’operatore procederà - se presenti  nei flussi telematici di ciascuna Associazione - alla convalida di tutte le deleghe. La verifica finale, effettuata dalla procedura centralizzata -  secondo criteri univoci e definiti a garanzia dell’ uniformità di gestione - procederà, in assenza di una revoca, all’eliminazione delle deleghe convalidate.

 

Gli operatori devono, pertanto, effettuare esclusivamente un mero controllo dei requisiti formali del singolo documento cartaceo. Ai fini della validazione non è richiesta nessuna verifica dei dati presenti nelle banche dati  dell’Istituto o di eventuali revoche collegate; quest’ultime saranno gestite separatamente, con le modalità riportate nel paragrafo che segue.

 

Le Strutture territoriali devono acquisire con sollecitudine tutte le deleghe ricevute dalle Associazioni al fine di non incorrere in eventuali contenziosi relativi a deleghe non validate.

 

Le deleghe, a qualsiasi titolo non convalidate, devono essere restituite alle Associazioni che ne facciano richiesta.

 

 

10.2 REVOCHE DELLE DELEGHE

 

L’associato che intende revocare la delega per la riscossione della quota associativa dovrà darne comunicazione direttamente all’Associazione revocata, che provvederà alla cancellazione del nominativo negli elenchi che saranno inviati telematicamente all’Istituto.

 

Nel caso in cui l’associato comunichi all’Istituto direttamente o tramite un proprio delegato debitamente autorizzato (con apposita delega con allegati copia dei documenti d’identità del revocante e del delegato) la propria volontà di revocare la delega, la Struttura territoriale INPS procederà all’acquisizione della revoca stessa ed all’invio della comunicazione di revoca all’Associazione revocata tramite la casella di posta istituzionale: revoca.contributiassociativiartcom@inps.it.

 

Infine, per l’acquisizione delle revoche delle deleghe per la riscossione della quota associativa inoltrate dagli associati a mezzo posta ordinaria o raccomandata, le revoche devono pervenire con allegata copia di un valido documento d’identità del revocante.

 

Alla revoca di una delega alla riscossione delle quote associative, potrà seguire una revoca della stessa, che annullerà quindi la precedente e l’eventuale nuova delega. La  nuova delega ad altra Associazione non sarà pertanto valorizzata in fase di elaborazione finale centralizzata.

 

Con la chiusura della procedura di acquisizione e avvio della tariffazione, tutte le informazioni presenti verranno elaborate ai fini del calcolo delle quote associative.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele