Trova in INPS

Versione Testuale
940208
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 50.
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 503. Norme per
il riordinamento del sistema previdenziale dei lavorato-
ri  privati e pubblici, ai sensi dell'articolo  3  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 23 febbraio 1993   Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 50.         Ai COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
                            PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
Allegati 4               Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 503. Norme per
         il riordinamento del sistema previdenziale dei lavorato-
         ri  privati e pubblici, ai sensi dell'articolo  3  della
         legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Sul  Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del   30
dicembre   1992 e' stato pubblicato il decreto legislativo 30  di-
cembre  1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del   si-
stema  previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, emanato in
attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge   23
ottobre 1992, n. 421.
Il   decreto e' suddiviso in tre titoli,  contenenti  disposizioni
relative, rispettivamente, al regime dell'assicurazione   generale
obbligatoria  (articoli da 1 a 4), alle forme di previdenza sosti-
tutive ed esclusive dell'AGO (articoli da 5 a 9) e disposizioni  a
carattere generale (articoli da 10 a 18).
Secondo   quanto espressamente stabilito dall'articolo 18 del  de-
creto, le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal  1
gennaio  1993, salvo quanto diversamente previsto da singoli arti-
coli.
Con  la presente circolare si forniscono le istruzioni per   l'ap-
plicazione  delle disposizioni di piu' immediata efficacia relati-
vamente  alle pensioni dell'assicurazione  generale   obbligatoria
dei  lavoratori dipendenti e  delle gestioni dei lavoratori  auto-
nomi.
I  criteri  applicativi delle disposizioni la cui  decorrenza   e'
fissata al 1  gennaio 1994 saranno illustrati successivamente.
A   parte saranno altresi' illustrate le disposizioni del  decreto
n. 503 che riguardano le pensioni dei Fondi speciali di  previden-
za gestiti dall'Istituto.
1 - ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
1.1 - NUOVI LIMITI DI ETA' (articolo 1, comma 1)
Il  comma 1 dell'articolo 1 del decreto n. 503, in attuazione  del
principio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della  legge
di   delega,  eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni  per  le
donne i limiti di eta' per il diritto alla pensione di   vecchiaia
a  carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei  lavoratori
dipendenti. L'elevazione e' prevista in forma graduale con  effet-
to   dal 1  gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due  anni,  in
modo da raggiungere i limiti di eta' di regime di 65 anni per  gli
uomini   e  di 60 anni per le donne  a far tempo  dal  1   gennaio
2002.
Per  le  pensioni di vecchiaia  da  liquidare   nell'assicurazione
generale   obbligatoria dei lavoratori dipendenti  con  decorrenza
compresa  nell'anno 1993 restano pertanto confermati i limiti   di
eta' di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne.
I   nuovi  limiti di eta' per il pensionamento di  vecchiaia  sono
riportati nella Tabella A allegata al decreto n.503 (allegato 1).
1.1.1 - LAVORATORI NON VEDENTI (articolo 1, comma 6)
Per   i lavoratori non vedenti il comma 6 dell'articolo 1 del  de-
creto in esame conferma i requisiti per la pensione di   vecchiaia
in vigore alla data del 31 dicembre 1992.
Considerato  il generico riferimento della norma ai requisiti  per
la  pensione di vecchiaia, deve ritenersi che per la   particolare
categoria   di lavoratori la conferma della  normativa  previgente
riguardi sia i requisiti di eta' sia i requisiti di  assicurazione
e di contribuzione.
Nei   confronti  dei lavoratori non vedenti che siano  tali  dalla
nascita  o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o   che
comunque  possano far valere almeno dieci anni di assicurazione  e
di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecita'   resta-
no   confermati i limiti ridotti, di eta', di assicurazione  e  di
contribuzione,  previsti dall'articolo 9, sub articolo 2),   della
legge 4 aprile 1952, n. 218.
Si  ricorda che i limiti di eta' ridotti previsti per i lavoratori
non vedenti che si trovano nelle condizioni di cui al   richiamato
articolo  9, sub articolo 2), della legge n. 218, sono 55 anni per
gli uomini e 50 anni per le donne, per le pensioni a carico   del-
l'assicurazione  generale obbligatoria dei lavoratori  dipendenti;
carico  delle  gestioni dei lavoratori autonomi; i  requisiti   di
assicurazione  e di contribuzione sono a loro volta fissati in  10
anni.
Per  i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle   anzidette
condizioni,  restano fermi i normali requisiti di eta', di assicu-
razione e di contribuzione previsti al 31 dicembre 1992: 60   anni
per   gli uomini e 55 anni per le donne, per le pensioni a  carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori  dipenden-
ti;  65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per le pensio-
ni  a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi; 15  anni   di
assicurazione e di contribuzione.
Si  ritiene utile precisare che rientrano nella categoria dei  non
vedenti  coloro che si trovano nella condizione di cui  al   primo
comma   dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n.  482,  siano
cioe' colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo  non
superiore  a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuali corre-
zioni.
La  condizione  di privo della vista deve essere  documentata   da
idonea certificazione.
Al  riguardo, come precisato al punto 5 della circolare n. 173 del
26 giugno 1991, si ricorda che i privi della vista possono  appar-
tenere  alle seguenti categorie: ciechi civili, ciechi di  guerra,
ciechi invalidi per servizio e ciechi invalidi del lavoro.
In  relazione alla categoria di appartenenza dell'interessato   la
condizione   di  non  vedente  potra'  risultare  dalla   seguente
documentazione:
- ciechi  civili: verbale di  accertamento  sanitario  rilasciato
  dalle  Commissioni mediche competenti per  l'accertamento  del-
  l'invalidita' civile;
- ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del  Tesoro,
  Direzione generale per le pensioni di guerra;
- ciechi invalidi per servizio: Mod. 69 ter rilasciato dalle pub-
  bliche  amministrazioni che hanno provveduto al  riconoscimento
  della cecita';
- ciechi invalidi del lavoro: attestazione rilasciata dall'INAIL.
1.1.2 - INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO
        (articolo 1, comma 8)
A   norma  del comma 8 dell'articolo 1 in esame  l'elevazione  dei
limiti  di  eta' di cui al comma 1 dello stesso articolo  non   si
applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Per   coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti  di
eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia  nell'assicurazione
generale  obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano  pertanto
confermati in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Lo stato di invalidita' dovra' essere comprovato dagli  interessa-
ti  mediante idonea documentazione. Per quanto riguarda i  lavora-
tori  riconosciuti invalidi da parte di altri enti, di  norma   la
percentuale   di  invalidita' e' rilevabile dal  provvedimento  di
riconoscimento dell'invalidita'; per i riconoscimenti di   invali-
dita'  operati dall'Istituto si fa riserva di successive istruzio-
ni.
1.2 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (articolo 1, comma 7)
Il  comma 7 dell'articolo 1 del decreto n. 503 subordina il conse-
guimento  del diritto alla pensione di vecchiaia alla   cessazione
del rapporto di lavoro.
Tenuto  conto di quanto stabilito in via generale dall'articolo 18
del decreto in ordine alla data di entrata in vigore delle   nuove
norme,  la disposizione in parola si applica alle pensioni di vec-
chiaia da liquidare con decorrenza dal 1  gennaio 1993  a   carico
dell'assicurazione  generale obbligatoria dei lavoratori dipenden-
ti e delle gestioni dei lavoratori autonomi.
La  condizione della cessazione  del rapporto di lavoro   riguarda
esclusivamente   l'attivita'  lavorativa dipendente.  La  proposta
formulata  nell'ambito delle competenti Commissioni   parlamentari
di  condizionare il diritto alla pensione di vecchiaia anche  alla
cessazione dell'attivita' di lavoro autonomo non e' stata  infatti
recepita nel decreto di riforma.
Alla  stregua di quanto previsto per la pensione di anzianita', la
condizione  della  cessazione del rapporto di  lavoro   dipendente
sara'   accertata sulla base delle risposte fornite nel modulo  di
domanda di pensione, risposte della cui veridicita' il  richieden-
te   la pensione si assume la responsabilita' mediante  sottoscri-
zione dell'apposita dichiarazione in calce alla domanda.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e per  i
lavoratori  agricoli, in attesa della ristrutturazione del  modulo
di  domanda, la cessazione del rapporto di lavoro deve   risultare
da apposita dichiarazione di responsabilita' dell'interessato.
Le   dichiarazioni  di cessazione del rapporto di  lavoro  saranno
verificate  anche con la documentazione in possesso  della   Sede,
in  particolare con le dichiarazioni Mod. O1/M-sost.
Si   precisa  che la condizione della cessazione del  rapporto  di
lavoro  dipendente non e' richiesta per le pensioni di   vecchiaia
da  liquidare con decorrenza anteriore al 1  gennaio 1993  in  re-
lazione a domande presentate successivamente al 31 dicembre   1992
da  parte di assicurati che, avendo maturato i requisiti di  eta',
1992,  chiedano la liquidazione della pensione, a norma   dell'ar-
ticolo  6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dal mese  successivo
a quello di perfezionamento dei requisiti.
1.2 - OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'articolo   1 del decreto n. 503 introduce sostanziali  modifiche
alla  normativa previgente in materia di opzione per la   prosecu-
zione  del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori in  possesso
dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
1.2.1 - OPZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE
        1990, N. 407, ALL'ARTICOLO 6 DELLA  LEGGE 26 FEBBRAIO
        1982, N. 54 ED ALL'ARTICOLO 4 DELLA  LEGGE 9 DICEMBRE
        1977, N. 903 (articolo 1, comma 2)
L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riconosce  agli
iscritti   all'assicurazione generale obbligatoria dei  lavoratori
dipendenti  e alle gestioni sostitutive, esonerative o   esclusive
della  medesima la facolta' di rimanere in servizio fino al compi-
mento  del 62  anno di eta', anche nel caso in cui  abbiano   rag-
giunto  l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai  sin-
goli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non  richieda-
no   la  liquidazione di una pensione di vecchiaia a  carico  del-
l'Istituto o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o   esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il   predetto limite del 62  anno di eta' e' elevato dal  comma  2
dell'articolo  1  del decreto n. 503 fino al compimento  del   65
anno.
Lo  stesso comma 2 esonera gli assicurati che al 1  gennaio  1993,
data di entrata in vigore del decreto, prestino ancora   attivita'
lavorativa,  pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla
pensione  di vecchiaia, dall'obbligo di comunicare al  datore   di
lavoro   l'esercizio della facolta' di opzione, previsto  dal  ri-
chiamato articolo 6 della legge n. 407.
Va  tenuto presente che la facolta' di proseguire il rapporto   di
lavoro   oltre i limiti di eta' per il pensionamento di  vecchiaia
e'  prevista anche dall'articolo 4 della legge 9  dicembre   1977,
n. 903, e dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54.
In   particolare, l'articolo 4 della legge n. 903  riconosce  alle
donne lavoratrici la facolta' di proseguire il rapporto di  lavoro
fino   agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini;  a  sua
volta, l'articolo 6 della legge n. 54 riconosce a coloro che   non
abbiano  raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile  previ-
sta dai singoli ordinamenti la facolta' di optare per la  prosecu-
zione  del rapporto di lavoro fino al perfezionamento di tale  re-
quisito, e comunque non oltre il compimento del 65  anno di eta'.
E'  da ritenere che l'esonero dall'obbligo di comunicare al datore
di  lavoro l'esercizio della facolta' di opzione per la   prosecu-
zione  del rapporto, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del  de-
creto  n. 503, riguardi anche i lavoratori che avendo gia'   eser-
citato   l'opzione di cui alle leggi n. 903 del 1977 o n.  54  del
1982 o n. 407 del 1990 prestino ancora attivita' lavorativa   alla
data  del 1  gennaio 1993, pur avendo maturato i requisiti  previ-
sti in relazione all'opzione esercitata, ed intendano   proseguire
il   rapporto di lavoro fino al raggiungimento del limite  dei  65
anni di eta' stabilito dal decreto n. 503.
Si  ritiene  peraltro opportuno rilevare che, per  effetto   delle
sentenze  della Corte Costituzionale n. 137 dell'11/18 giugno 1986
e n. 498 del 21/27 aprile 1988, la donna lavoratrice ha diritto  a
proseguire  il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di  eta'
previsti  per gli uomini indipendentemente  dall'esercizio   della
facolta' di opzione prevista dall'articolo 4 della legge n. 903.
1.2.2 - CALCOLO DELLA PENSIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
        OPTANTI (articolo 1, commi 3, 4 e 5)
Nei  confronti dei lavoratori che esercitino la facolta' di opzio-
ne  ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 54 e dell'articolo   4
della  legge n. 903 ai fini della permanenza in servizio oltre  il
compimento dei nuovi limiti di eta' previsti dal comma 1  dell'ar-
ticolo  1 del decreto n. 503, il comma 3 dello  stesso  articolo 1
stabilisce che la percentuale annua di commisurazione della   pen-
sione  per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per  ef-
fetto dell'opzione  e' incrementata di un punto percentuale   fino
al  compimento del 60  anno di eta' per le donne e del 65  anno di
eta'  per gli uomini. Per le donne che protraggano la   permanenza
in  servizio oltre il 60  anno di eta' la percentuale di  commisu-
razione della pensione e' incrementata di mezzo punto  percentuale
per gli anni oltre il 60  e fino al 65 .
Come   precisato  nella relazione di presentazione  al  Parlamento
dello  schema  di decreto legislativo in esame,  l'aumento   della
percentuale  di commisurazione della pensione e' riconosciuto  li-
mitatamente  alla  fase transitoria di elevazione dei  limiti   di
eta'  pensionabile al fine di incentivare la prosecuzione dell'at-
tivita' lavorativa oltre la soglia della pensione di vecchiaia  e,
per   le donne, allo scopo di incentivarne comunque la  permanenza
in servizio fino al 65  anno di eta'.
L'incremento  della percentuale di commisurazione della   pensione
opera   pertanto per le pensioni  da liquidare con decorrenza suc-
cessiva al 1  gennaio 1994 nei confronti dei lavoratori   optanti,
limitatamente  alle anzianita' acquisite successivamente al compi-
mento dell'eta' pensionabile prevista dalla Tabella A allegata  al
decreto  n. 503. Per coloro che abbiano compiuto detta eta'  prima
del 1  gennaio 1994, l'incremento e' riconosciuto per le  anziani-
ta' acquisite a decorrere da tale data.
Per  effetto della disposizione in rassegna la percentuale di com-
misurazione  della pensione puo' essere incrementata fino  ad   un
massimo   di 4 punti per gli uomini che differiscano il  pensiona-
mento oltre i 61 anni e fino a 65 e di 6,5 punti per le donne  che
differiscano il pensionamento oltre i 56 anni e fino a 65.
Come  stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto in  esame,
le  percentuali di commisurazione della pensione  incrementate   a
norma   del comma 3 dello stesso articolo 1   rimangono  acquisite
indipendentemente  dalla successiva applicazione   dell'elevazione
del  requisito di eta'. Da tale disposizione consegue che l'incre-
mento  della percentuale annua di commisurazione  della   pensione
per   ogni anno di anzianita' contributiva acquisita  per  effetto
dell'esercizio  della  facolta' di opzione per la  permanenza   in
servizio   oltre i nuovi limiti di eta' pensionabile spetta  indi-
pendentemente  dalla circostanza che al momento della   cessazione
del   rapporto  di lavoro sia previsto un diverso e  piu'  elevato
limite di eta' pensionabile.
Secondo  quanto dispone  il comma 3  dell'articolo 1  del  decreto
n.  503, gli incrementi della percentuale di commisurazione  della
pensione  sono attribuiti fino al raggiungimento   dell'anzianita'
contributiva  massima utile. Per i periodi successivi viene  rico-
nosciuta  la  maggiorazione della pensione di importo  pari   alla
misura  del supplemento, prevista dal comma 6 dell'articolo 6 del-
la legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Nei  confronti dei lavoratori che, avendo  maturato   l'anzianita'
contributiva  massima utile, esercitino la facolta' di opzione per
la prosecuzione del rapporto prevista dall'articolo 6 della  legge
29  dicembre 1990, n. 407, come modificato dal comma 2  dell'arti-
colo  1  del decreto n. 503, rimane confermata  la   maggiorazione
della  pensione di importo pari alla misura del supplemento previ-
sta dal comma 6 dello stesso articolo 6.
Il  comma  5 dell'articolo 1 del decreto n. 503  dispone  che   il
trattamento   pensionistico calcolato con l'incremento della  per-
centuale di commisurazione della pensione e con la   maggiorazione
di   cui  al comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 407  non  puo'
comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile   pre-
vista dai singoli ordinamenti.
Ai   fini dell'applicazione di tale disposizione, occorre porre  a
confronto l'importo mensile della pensione determinato con   rife-
rimento   alla relativa decorrenza con quello  della  retribuzione
pensionabile di ammontare piu' elevato determinata per il  calcolo
della   pensione, rapportata a mese con il coefficiente  4,333  ed
arrotondata alle mille lire per eccesso. Qualora l'importo   della
pensione   risulti piu' elevato di quello della retribuzione  pen-
sionabile,  lo stesso dovra' essere ridotto entro i limiti   della
retribuzione pensionabile.
1.2.3 - ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO E DELLE SEDI
        PER I LAVORATORI OPTANTI
Alla stregua di quanto previsto per l'applicazione   dell'articolo
6   della  legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dell'articolo 6  della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, i datori di lavoro dovranno   tra-
smettere  alla Sede dell'Istituto presso cui vengono effettuati  i
versamenti contributivi copia delle opzioni presentate dai  dipen-
denti.
I   datori di lavoro dovranno altresi' segnalare i nominativi  dei
dipendenti che, pur essendo esonerati dall'obbligo della   comuni-
cazione  agli stessi datori di lavoro dell'esercizio della  facol-
ta' di opzione, debbono comunque essere considerati optanti.
Le  informazioni relative alle opzioni esercitate dai   lavoratori
per  la prosecuzione del rapporto di lavoro dovranno essere  regi-
strate negli archivi regionali ARPA con le modalita' previste   al
punto   4.4 del manuale operativo allegato alla circolare  n.  135
del 9 giugno 1988. Nel campo 'NOTE' delle registrazioni in  parola
dovranno  essere riportati gli estremi della disposizione in  base
alla quale e' stata esercitata l'opzione.
Si ricorda che nei confronti dei lavoratori optanti la  decorrenza
della pensione dovra' essere fissata al  primo  giorno  del  mese
successivo a quello di  presentazione  della  relativa    domanda,
sempreche' a tale data  risulti  cessato  il raporto di lavoro.
Le  Sedi provvederanno a fornire ai datori di lavoro operanti nel-
l'ambito territoriale di competenza  le opportune istruzioni   per
l'applicazione della nuova normativa.
2 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL PENSIONAMENTO
    DI VECCHIAIA (articolo 2)
L'articolo  2, comma 1, del decreto n. 503 dispone che  nell'assi-
curazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e  nelle
gestioni  dei lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vec-
chiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni  dal-
l'inizio  dell'assicurazione e risultino versati o accreditati  in
favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione.   L'eleva-
zione  dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera con
gradualita' in ragione di un anno ogni due anni a partire dal   1
gennaio   1993, in modo da pervenire alla situazione di  regime  a
far tempo dal 1  gennaio 2001.
I nuovi requisiti assicurativi e contributivi sono previsti  dalla
Tabella B allegata al decreto n. 503 (allegato 2).
Dall'elevazione  dei requisiti assicurativi e contributivi vengono
esclusi dal comma 3 dell'articolo 2:
- i lavoratori  dipendenti ed autonomi  che al 31  dicembre   1992
abbiano  maturato i requisiti di assicurazione e di  contribuzione
considerati  utili tutti i contributi,  obbligatori,   figurativi,
volontari,  da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmen-
te a periodi anteriori al 1  gennaio 1993. I contributi  figurati-
vi,   da  riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi  che  si
collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati   anche
se  riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.  Per
le  pensioni da liquidare a carico delle gestioni dei   lavoratori
autonomi,  agli effetti della disposizione in esame devono  essere
presi in considerazione tutti i contributi versati o   accreditati
nelle  diverse gestioni assicurative, utili per il diritto a  pen-
sione;
- i lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi  alla   prosecuzione
volontaria  in data anteriore al 31 dicembre 1992. Al riguardo  si
precisa che e' sufficiente che la domanda di autorizzazione   alla
prosecuzione  volontaria sia stata presentata  in tempo utile per-
che',  sussistendone i requisiti,  la decorrenza  della   relativa
autorizzazione   si collochi entro la data del 31  dicembre  1992.
Non e' invece richiesto che l'assicurato ammesso alla  prosecuzio-
ne   volontaria  abbia anche effettuato  versamenti  anteriormente
alla  predetta data del 31 dicembre 1992. Per le pensioni da   li-
quidare   a  carico dell'assicurazione generale  obbligatoria  dei
lavoratori dipendenti nei confronti di assicurati ammessi ai  ver-
samenti  volontari anteriormente al 31 dicembre 1961 restano  con-
fermati  i particolari requisiti di contribuzione  previsti   dal-
l'articolo  25 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Al riguardo,  si
ritiene utile ricordare che gli assicurati ammessi ai   versamenti
volontari   anteriormente  al 30 aprile 1952  possono  beneficiare
della riduzione dei requisiti di contribuzione previsti   dall'ar-
ticolo   25  della legge n. 218 a condizione che  abbiano  versato
almeno  un  contributo volontario per periodi compresi tra  il   3
maggio  1952 ed il 30 dicembre 1961, rispettivamente primo ed  ul-
timo sabato del periodo di validita delle disposizioni di cui  al-
l'articolo 25;
-  i lavoratori  dipendenti  che possano far valere  un'anzianita'
assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno  10
anni,  anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52
settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni di   anziani-
ta'  assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di  occupazione
di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono  esse-
re  maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto
riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata  infe-
riore   a  52 settimane nell'anno solare, si precisa che  a  nulla
rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il  lavorato-
re  sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 setti-
mane sussista anche contribuzione diversa da quella   obbligatoria
(figurativa,   volontaria, ecc.) per un numero di  settimane  tale
che, sommato a quello delle settimane di contribuzione  obbligato-
ria, faccia raggiungere le 52 settimane.
Per  i lavoratori  dipendenti che abbiano maturato al 31  dicembre
1992 un'anzianita' assicurativa e contributiva tale che, anche  se
incrementata   dai  periodi intercorrenti tra tale data  e  quella
tirebbe  di  conseguire i requisiti assicurativi  e   contributivi
richiesti  dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503 nel-
l'anno  di decorrenza della pensione in relazione  al   compimento
dell'eta'   pensionabile, i requisiti stessi sono  corrispondente-
mente  ridotti fino al limite  minimo di 15 anni  previsto   dalla
previgente normativa.
La   riduzione dei requisiti, fino all'anzidetto limite minimo,  e
pari alla differenza tra il numero dei contributi previsto   dalla
Tabella   B  allegata al decreto n. 503 per l'anno  di  decorrenza
della pensione in relazione al compimento dell'eta'   pensionabile
di  cui alla Tabella A allegata allo stesso decreto e la somma del
numero dei contributi maturati dal lavoratore al 31 dicembre  1992
e  del numero delle settimane comprese tra il 1  gennaio 1993 e la
fine  del  mese di compimento dell'eta' pensionabile.  Il   numero
delle  settimane di assicurazione e di contribuzione richiesto per
il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei  lavorato-
ri   in questione e' pari a quello previsto in relazione alla  de-
correnza   della pensione  dalla Tabella B  allegata  al   decreto
n.  503, diminuito del numero di settimane di riduzione  calcolato
con le modalita' indicate. Il numero delle settimane di  assicura-
zione  e di contribuzione necessario per il diritto alla  pensione
non puo' comunque essere complessivamente inferiore a 780.
In pratica, il numero delle settimane di assicurazione e di   con-
tribuzione  richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia e'
pari  alla  somma del numero di settimane di assicurazione  e   di
contribuzione   maturate dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e  del
numero di settimane comprese tra il 1  gennaio 1993 e la fine  del
mese  di compimento dell'eta' pensionabile, entro il limite minimo
di  780  settimane e comunque non oltre il numero  di   contributi
previsto   dalla Tabella B allegata  al decreto n. 503 per  l'anno
di decorrenza della pensione.
Per  effetto dell'applicazione di tale  meccanismo,   l'elevazione
dei   requisiti di assicurazione e di contribuzione non  trova  in
concreto applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti  che
al  31 dicembre 1992 abbiano compiuto l'eta' per il  pensionamento
di vecchiaia richiesta dalla previgente normativa.
Per una migliore comprensione dell'operativita' della  disposizio-
ne  in  esame, si ritiene opportuno riportare alcuni esempi.
a)  Lavoratore nato il 15 marzo 1933 che al 31 dicembre 1992,  al-
l'eta'  di  59 anni e 9 mesi, possa far valere 14 anni e  9   mesi
(767  settimane) di assicurazione e di contribuzione. Il lavorato-
re compie l'eta' pensionabile di 60 anni richiesta nell'anno  1993
il  15 marzo di tale anno. Nell'anno 1993 per la pensione di  vec-
chiaia sono richiesti 16 anni (832 settimane) di assicurazione   e
di  contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall'in-
teressato neanche con l'incremento dei 3 mesi (13 settimane)   in-
tercorrenti  tra il 1  gennaio 1993 ed il 31 marzo 1993. Tale  la-
voratore potra' tuttavia andare in pensione nell'anno 1993 con  15
anni  (780 settimane) di assicurazione e di contribuzione, in luo-
beneficiando  della riduzione  di 1 anno (52 settimane)  dei   re-
quisiti  richiesti (832 settimane meno (767 settimane  piu' 13)).
Qualora   lo stesso lavoratore chiedesse la pensione di  vecchiaia
con  decorrenza nell'anno 1995, nel quale sono richiesti 17   anni
(884  settimane) di assicurazione e di contribuzione, beneficereb-
be  della riduzione di 2 anni (104 settimane) dei  requisiti   ri-
chiesti (884 settimane meno (767 settimane piu' 13)).
b)  Lavoratore  nato il 20 febbraio 1933 che al 31 dicembre  1992,
all'eta' di 59 anni e 10 mesi, possa far valere 14 anni e 8   mesi
(763  settimane)di assicurazione e di contribuzione. Il lavoratore
compie l'eta' pensionabile di 60 anni richiesta nell'anno 1993  il
20  febbraio di tale anno. Nell'anno 1993 per la pensione di  vec-
chiaia sono richiesti 16 anni (832 settimane) di assicurazione   e
di  contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall'in-
teressato  neanche con l'incremento dei 2 mesi (9 settimane)   in-
7tercorrenti  tra il 1  gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1993.  Tale
lavoratore potra' tuttavia andare in pensione nell'anno 1993   con
15  anni di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 16 pre-
visti  dalla Tabella B allegata al decreto n.  503,   beneficiando
della  riduzione  di 1  anno  dei requisiti richiesti (832  setti-
mane meno (763 settimane piu' 9)). La riduzione cosi  determinata,
pari  a 60 settimane, deve essere applicata entro il limite di  52
settimane,  non  potendo  i  requisiti  di  assicurazione   e   di
contribuzione  essere  ridotti  al  di  sotto  delle 780 settimane
richieste dalla previgente normativa.
c) Lavoratore  nato il 31 dicembre 1934 che al 31 dicembre   1992,
all'eta'  di 58 anni, possa far valere 12 anni (624 settimane)  di
assicurazione  e  di contribuzione. Il lavoratore,  in   relazione
all'eta'   richiesta dalla Tabella A allegata al decreto  n.  503,
potra'  andare  in pensione dal 1  gennaio 1997, dopo  che   avra'
compiuto   l'eta' di 62 anni al 31 dicembre 1996.  Nell'anno  1997
per la pensione di vecchiaia sono richiesti 18 anni (936  settima-
ne)  di assicurazione e di contribuzione, che non potrebbero esse-
re  perfezionati dall'interessato neanche con l'incremento dei   4
anni   (208 settimane) intercorrenti tra il 1  gennaio 1993 ed  il
31 dicembre 1996. Tale lavoratore potra' tuttavia andare in   pen-
sione  nell'anno 1997 con 16 anni (832 settimane) di assicurazione
e di contribuzione, in luogo dei 18 previsti dalla Tabella B   al-
legata   al  decreto n. 503, beneficiando della  riduzione   di  2
anni (104 settimane) dei requisiti richiesti (936 settimane   meno
(624 settimane piu' 208 settimane)).
d)  Lavoratore  nato il 30 giugno 1935  che al  31 dicembre  1992,
all'eta' di 57 anni e 6 mesi, possa far valere 10 anni  e  3  mesi
(533    settimane)    di  assicurazione  e  di  contribuzione.  Il
lavoratore,  in  relazione  all'eta'  richiesta  dalla  Tabella  A
allegata  al   decreto n.  503, potrebbe andare in pensione dal 1
luglio 1997,  dopo il compimento dell'eta' di 62 anni.   Nell'anno
1997   per  la pensione di vecchiaia sono richiesti 18  anni  (936
settimane)    di  assicurazione  e  di  contribuzione,   che   non
potrebbero  essere perfezionati dall'interessato al 30 giugno 1997
neanche con l'incremento  di  4 anni  e  6  mesi  (234  settimane)
intercorrenti  tra  il  1  gennaio 1993 ed il 30 giugno 1997. Tale
lavoratore potra'  tuttavia andare in pensione dal 1  ottobre 1997
con  15  anni di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 18
previsti dalla  Tabella B   allegata    al  decreto  n.  503,  non
potendo  beneficiare  integralmente  della riduzione di 3 anni e 3
mesi (182 settimane) dei  requisiti  richiesti ( 18 anni meno  (10
anni e 3 mesi piu' 3 anni e  6  mesi)), ostandovi il limite minimo
dei 15 anni previsto dalla  previgente normativa.
3 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LE PENSIONI
    AI SUPERSTITI (articolo 2, comma 1)
A  norma del comma 1 dell'articolo 2, l'elevazione dei   requisiti
di  assicurazione e di contribuzione non si applica alle  pensioni
ai  superstiti  di assicurato, relativamente alle  quali   restano
pertanto  confermati i requisiti previsti dalla previgente  norma-
tiva.
4 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE (articolo 3)
L'articolo   3 del decreto n. 503 introduce sostanziali  modifiche
nei  criteri di determinazione della retribuzione e  del   reddito
pensionabili.
Al   riguardo  va sottolineato che le nuove  disposizioni  trovano
applicazione soltanto per il calcolo delle quote di pensione   re-
lative   alle anzianita' contributive maturate successivamente  al
31 dicembre 1992. L'articolo 13 del decreto n. 503 dispone  infat-
ti  che le quote di pensione relative alle anzianita' contributive
acquisite anteriormente al 1  gennaio 1993 vengano calcolate   se-
condo la normativa vigente antecedentemente a tale data.
4.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSANO FAR VALERE UNA
      ANZIANITA' CONTRIBUTIVA  INFERIORE A 15 ANNI (articolo 3,
      commi 1 e 4)
4.1.1 - LAVORATORI DIPENDENTI
Per  le pensioni da liquidare  con decorrenza dal 1  gennaio  1993
in poi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei   la-
voratori  dipendenti nei confronti di assicurati che alla data del
31  dicembre 1992 possano far valere  un'anzianita'   contributiva
inferiore   a 15 anni, a norma  dell'articolo 3, comma 1, del  de-
creto n. 503, la retribuzione annua pensionabile deve essere   de-
terminata   prendendo  a riferimento i periodi indicati  ai  commi
ottavo e quattordicesimo  dell'articolo  3  della legge  29   mag-
gio  1982, n. 297, incrementati  dai periodi contributivi che  in-
tercorrono tra il 1  gennaio 1993 e la data immediatamente  prece-
dente la decorrenza della pensione.
Si   ricorda  che a norma del comma ottavo dell'articolo  3  della
legge n. 297/1982, il periodo utile per il calcolo della  retribu-
zione   pensionabile e' costituito dalle ultime 260  settimane  di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione;  a   norma
del   comma  quattordicesimo dello stesso articolo 3,  qualora  il
numero  delle settimane di contribuzione utili per la   determina-
zione  della retribuzione pensionabile sia inferiore a 260,  ferma
restando  la determinazione della retribuzione media   settimanale
nell'ambito  di ciascun anno solare, la retribuzione annua pensio-
nabile  e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni   corri-
spondenti alle settimane di contribuzione esistenti.
Per   le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1  gennaio  1993
in poi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei   la-
voratori   dipendenti nei confronti di assicurati che  si  trovano
nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 3 del  decreto
n.  503, il periodo utile per la determinazione della retribuzione
pensionabile  e'  pertanto costituito da un numero  di   settimane
pari  alla somma del numero di settimane di contribuzione previsto
dall'articolo  3 della legge n. 297 e del numero di settimane   di
contribuzione  comprese tra il 1  gennaio 1993 e la fine del  mese
antecedente  la  decorrenza della pensione. Nel caso in  cui   non
risulti   accreditata  o versata in favore del  lavoratore  alcuna
contribuzione per periodi successivi al 31 dicembre 1992, il  cal-
colo  della retribuzione pensionabile sara' effettuato con riferi-
mento alle ultime 260 settimane di contribuzione, o al minor   pe-
riodo   utile,  antecedenti la decorrenza  della  pensione,  senza
alcun incremento.
Come  precisato in via generale al punto 4, la retribuzione   pen-
sionabile   calcolata sulla base dei periodi di contribuzione  de-
terminati con i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 3   del
decreto   n. 503 va utilizzata per il calcolo della quota di  pen-
sione relativa alle anzianita' contributive maturate   successiva-
mente  al 31 dicembre 1992. Per il calcolo della quota di pensione
relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31   dicem-
bre   1992, il periodo utile per la determinazione della  retribu-
zione pensionabile continua ad essere costituito dalle ultime  260
settimane   di contribuzione antecedenti la decorrenza della  pen-
sione, o dal minor numero di settimane di contribuzione   esisten-
ti.
Per  una migliore comprensione dell'operativita' della disposizio-
ne in esame, si ritiene utile riportare alcuni esempi.
a) Pensione da liquidare con decorrenza 1  giugno 1993 in   favore
di   lavoratore che possa far valere almeno 260 settimane di  con-
tribuzione  fino al 31 dicembre 1992 e 22 settimane di   contribu-
zione  dal 1  gennaio 1993 al 31 maggio 1993: il periodo utile per
la  determinazione  della retribuzione pensionabile ai  fini   del
calcolo  della quota di pensione relativa alle anzianita'  contri-
butive  maturate dal 1  gennaio 1993 al 31 maggio 1993 e'   costi-
tuito  dalle ultime 282 settimane di contribuzione antecedenti  il
1  giugno 1993. Il periodo utile per la determinazione della   re-
tribuzione   pensionabile ai fini del calcolo della quota di  pen-
sione  relativa alle anzianita' contributive maturate fino al   31
dicembre  1992 e' costituito dalle ultime 260 settimane di contri-
buzione antecedenti il 1  giugno 1993.
b) Pensione da liquidare con decorrenza 1  giugno 1993 in   favore
di   lavoratore che possa far valere almeno 260 settimane di  con-
tribuzione fino al 31 dicembre 1992 e 9 settimane di  contribuzio-
ne  dal 1  gennaio 1993 al 31 maggio 1993: il periodo utile per la
determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del  calco-
lo  della quota di pensione relativa alle anzianita'  contributive
maturate dal 1  gennaio 1993 al 31 maggio 1993 e' costituito  dal-
le  ultime 269 settimane di contribuzione antecedenti il 1  giugno
1993. Il periodo  utile per la determinazione della   retribuzione
pensionabile  ai fini del calcolo della quota di pensione relativa
alle anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1992  e'
costituito  dalle ultime 260 settimane di contribuzione anteceden-
ti il 1  giugno 1993.
4.1.2 - LAVORATORI AUTONOMI
A  norma del comma 4 dell'articolo 3 del decreto n. 503,  l'incre-
mento di cui al comma 1 dello stesso articolo trova   applicazione
anche  per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1   gennaio
1993  in poi a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi   nei
confronti  di assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano un'anzia-
nita' contributiva inferiore a 15 anni.
Per i lavoratori autonomi che possano far valere contributi   ver-
sati  in piu' gestioni assicurative occorre far riferimento,  allo
specifico fine, all'anzianita' contributiva maturata in   ciascuna
gestione.  Al riguardo occorre infatti tener presente che  l'arti-
colo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, prevede che il  calcolo
delle   pensioni  dei lavoratori autonomi che possano  far  valere
contribuzione in piu' gestioni assicurative venga effettuato   se-
condo le norme in vigore in ciascuna gestione.
Per   le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1  gennaio  1993
in  poi a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi nei   con-
fronti  di assicurati che si trovano nelle condizioni previste dal
comma 4 dell'articolo 3 del decreto n. 503, il periodo utile   per
la  determinazione del reddito pensionabile e' pertanto costituito
da un numero di settimane  pari alla somma del numero di  settima-
ne  di contribuzione previsto dagli articoli 5 ed 8 della legge n.
233 e del numero di settimane di contribuzione comprese tra il  1
gennaio   1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza  della
pensione.  Nel caso in cui non risulti accreditata o  versata   in
favore  del lavoratore alcuna contribuzione per periodi successivi
al  31 dicembre 1992, il calcolo del reddito  pensionabile   sara'
effettuato  con riferimento alle ultime 520 settimane di contribu-
zione, o al minor periodo utile, antecedenti la decorrenza   della
pensione, senza alcun incremento.
4.2 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSANO FAR VALERE
      UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI
      (articolo 3, commi 2 e 3)
4.2.1 - LAVORATORI DIPENDENTI
Nei confronti dei lavoratori dipendenti che alla data del 31   di-
cembre  1992 possano far valere un'anzianita' contributiva pari  o
superiore a 15 anni, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto  n.503
stabilisce  che la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi
ottavo  e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge  29   maggio
1982,  n. 297, e' determinata  prendendo  a riferimento  le ultime
520  settimane di contribuzione antecedenti la  decorrenza   della
pensione.
L'ampliamento   da  5 a 10 anni del periodo utile per  il  calcolo
della retribuzione pensionabile viene attuato con gradualita',  in
ragione   di un numero di settimane pari alla  meta',  arrotondata
per difetto, del numero di settimane intercorrenti tra il 1   gen-
naio  1993 e la data di decorrenza della pensione, in modo da per-
venire al periodo di regime a far tempo dal 1  gennaio 2003.
In effetti, nel disciplinare la determinazione della  retribuzione
pensionabile  per il periodo transitorio, il legislatore   indivi-
dua  come data finale del periodo stesso il 31 dicembre 2001.   Il
comma  3 dell'articolo 3 stabilisce, infatti, che in fase di prima
applicazione  delle disposizioni di cui al comma 2  dello   stesso
articolo,  per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo
compreso tra il 1  gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le  setti-
mane  di riferimento, ai fini della determinazione della  retribu-
zione pensionabile, sono costituite da un numero di 260  settimane
aumentato  del 50 per cento del numero di settimane  intercorrenti
tra  il 1  gennaio 1993 e la data di decorrenza  della   pensione,
con   arrotondamento  per difetto. L'indicazione del  31  dicembre
2001  come data finale del periodo transitorio  risulta   pertanto
inesatta,  considerato che solo con il 31 dicembre 2002 si comple-
tano le 520 settimane previste per il periodo di regime.
Per  le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1  gennaio   1993
in   poi nell'assicurazione generale obbligatoria  dei  lavoratori
dipendenti nei confronti di assicurati che si trovino nelle   con-
dizioni  previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto n.  503,
il periodo utile per la determinazione della retribuzione  pensio-
nabile   e' pertanto costituito dal numero di  settimane  previsto
dall'articolo 3 della legge n. 297 incrementato della meta',   ar-
rotondata  per difetto, del numero di settimane di calendario com-
prese  tra il 1  gennaio 1993 e la fine del mese  antecedente   la
decorrenza   della  pensione,  indipendentemente  dal  numero   di
settimane di contribuzione esistenti in tale ultimo periodo.
Come  precisato in via generale al punto 4, la retribuzione   pen-
sionabile   calcolata sulla base dei periodi di contribuzione  de-
terminati con i criteri previsti dal comma 3 dell'articolo 3   del
decreto   n. 503 va utilizzata per il calcolo della quota di  pen-
sione relativa alle anzianita' contributive maturate   successiva-
mente  al 31 dicembre 1992. Per il calcolo della quota di pensione
relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31   dicem-
bre   1992, il periodo utile per la determinazione della  retribu-
zione pensionabile continua ad essere costituito dalle ultime  260
settimane   di contribuzione antecedenti la decorrenza della  pen-
sione.
Per una migliore comprensione dell'operativita' della  disposizio-
ne in esame, si ritiene utile riportare alcuni esempi.
a)  Pensione da liquidare con decorrenza 1  luglio 1993: il perio-
do utile per la determinazione della retribuzione pensionabile  ai
fini  del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita'
contributive  maturate dal 1  gennaio 1993 al 30 giugno  1993   e'
costituito  dalle ultime 273 settimane di contribuzione anteceden-
ti il 1  luglio 1993 (260 settimane piu' la meta' delle 26  setti-
mane  di calendario comprese tra il 1  gennaio 1993 ed il 30  giu-
gno 1993). Il periodo utile per la determinazione della   retribu-
zione   pensionabile ai fini del calcolo della quota  di  pensione
relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31   dicem-
bre  1992 e' costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzio-
ne antecedenti il 1  luglio 1993.
b) Pensione da liquidare con decorrenza 1  agosto 1993: il  perio-
do  utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai
fini del calcolo della quota di pensione relativa alle  anzianita'
contributive   maturate dal 1  gennaio 1993 al 31 luglio  1993  e'
costituito dalle ultime 275 settimane di contribuzione  anteceden-
ti   il 1  agosto 1993 (260 settimane piu' la  meta',  arrotondata
per difetto, delle 31 settimane di calendario comprese tra il   1
gennaio  1993 ed il 31 luglio 1993).  Il periodo utile per la  de-
terminazione della retribuzione pensionabile ai fini del   calcolo
della   quota  di pensione relativa alle  anzianita'  contributive
maturate fino al 31 dicembre 1992 e' costituito dalle ultime   260
settimane di contribuzione antecedenti il 1  agosto 1993.
4.2.2 - LAVORATORI AUTONOMI
Nei confronti dei lavoratori autonomi che alla data del 31  dicem-
bre   1992  possano far valere un'anzianita' contributiva  pari  o
superiore  a 15 anni, il periodo di riferimento  per  il   calcolo
del  reddito pensionabile resta confermato nei dieci anni  coperti
di  contribuzione antecedenti la decorrenza della  pensione,   sia
per   il calcolo della quota di pensione relativa alle  anzianita'
contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, sia per il  calco-
lo   della  quota di pensione relativa alle  anzianita'  acquisite
successivamente a tale data.
4.3 - NUOVI CRITERI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
      E DEI REDDITI (articolo 3, comma 5)
Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto n. 503 dispone che, ai  fi-
ni   del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui allo  stesso
articolo, la retribuzione media settimanale determinata per   cia-
scun  anno solare ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della  legge
29 maggio 1982, n. 297, per le pensioni dei lavoratori   dipenden-
ti,  i redditi annui di impresa determinati a norma  dell'articolo
5, comma 6, della legge 2 agosto 1990, n. 233, nei confronti   de-
gli  artigiani e degli esercenti attivita' commerciali ed il  red-
dito  convenzionale  annuo determinato a norma  dell'articolo   8,
comma  4, della stessa legge n. 233 nei confronti dei  coltivatori
diretti,  mezzadri e coloni sono rivalutati in misura   corrispon-
dente  alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra    l'anno
solare   di  riferimento e quello precedente la  decorrenza  della
pensione.
Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresi' un  aumento
di  un punto percentuale per ogni anno solare preso in  considera-
zione  ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi   pen-
sionabili.
La   disposizione  introduce nel sistema di  determinazione  della
retribuzione e del reddito pensionabili in atto alla data di   en-
trata   in vigore della nuova normativa due ordini  di  modifiche:
sostituisce il meccanismo di rivalutazione basato sulla  variazio-
ne  dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai
fini della scala mobile delle retribuzioni dell' industria con  un
meccanismo   basato sulla variazione dell'indice annuo dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; prevede che  ai
predetti  redditi e retribuzioni si applichi un ulteriore  aumento
di un punto percentuale per ogni anno solare preso in   considera-
zione   ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi  pen-
sionabili.
Resta  fermo  comunque che non sono soggette a  rivalutazione   le
retribuzioni  ed i redditi dell'anno di decorrenza della  pensione
e dell'anno precedente.
Le istruzioni per la rivalutazione delle retribuzioni e dei   red-
diti  con i criteri previsti dalla nuova normativa saranno fornite
con successive comunicazioni.
Si  precisa che il nuovo sistema di rivalutazione delle   retribu-
zioni   e dei redditi deve essere applicato per il  calcolo  della
quota di pensione relativa alle anzianita' contributive  acquisite
successivamente  al 31 dicembre 1992, sia per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori  dipenden-
ti   sia  per le pensioni a carico delle gestioni  dei  lavoratori
autonomi (vedere punto 7).
L'anzidetto  sistema non va pertanto utilizzato per  le   pensioni
per  le quali non si rende comunque necessario calcolare la  quota
relativa  alle anzianita' contributive successive al 31   dicembre
1992.
4.4 - PERIODI RELATIVI A TRATTAMENTI DI MOBILITA' (articolo 3,
      comma 6)
Per  le pensioni con decorrenza dal 1  gennaio 1993 in poi, a nor-
ma  del comma 6 dell'articolo 3 del decreto n. 503,  qualora   nel
periodo   di riferimento per la determinazione della  retribuzione
pensionabile si collochino periodi relativi a trattamenti di   mo-
bilita'  di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, di durata  con-
tinuativa superiore all'anno, le retribuzioni accreditate  figura-
tivamente  per tali periodi devono essere rivalutate anche in base
agli  indici  di variazione delle retribuzioni  contrattuali   del
settore di appartenenza dell'interessato, rilevati dall'ISTAT.
Considerato   che tale ulteriore rivalutazione consente di  attua-
lizzare la retribuzione sulla base della quale e' stata  calcolata
la  retribuzione figurativa per mobilita', per le pensioni per  le
quali  trova applicazione la disposizione in parola,  a   modifica
dei  criteri forniti con il messaggio n. 27757 del 5 giugno  1992,
le  retribuzioni figurative per mobilita' di ciascun anno   solare
devono  essere rivalutate con il coefficiente rilevato in relazio-
ne all'anno solare nel quale si colloca la contribuzione   figura-
tiva,  anziche' con  il coefficiente dell'anno al quale  e'  stato
fatto  riferimento per la determinazione del  valore   retributivo
figurativo.
Le  disposizioni del citato messaggio n. 27757 continuano a trova-
re  applicazione per le pensioni con decorrenza anteriore  al   1
gennaio  1993 e, qualunque sia la decorrenza della pensione, per i
periodi relativi a tratttamenti di mobilita' di durata   continua-
tiva non superiore all'anno.
5 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
    (articolo 4)
L'articolo  4 del decreto n. 503 in attuazione dei principi di cui
all'articolo  3, lettera s), della legge delega detta  una   nuova
disciplina  dei requisiti reddituali per l'integrazione al tratta-
mento minimo delle pensioni aventi decorrenza dal 1  gennaio  1993
in poi.
L'articolo   in esame, sostituendo i commi 1 e 2  dell'articolo  6
della legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che   l'integrazione
al   minimo  delle pensioni a carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni  sostituti-
ve ed esclusive della medesima, delle gestioni dei lavoratori au-
tonomi,   della  gestione speciale minatori  e  dell'ENASARCO  non
spetta:
a) ai soggetti  non coniugati, ovvero coniugati ma legalmente   ed
effettivamente  separati, che posseggano  redditi propri assogget-
tabili  all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un   im-
porto   superiore  a due volte l'ammontare annuo  del  trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in   mi-
sura  pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1   gen-
naio di ciascun anno;
b) ai soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente   sepa-
rati,   che posseggano redditi propri per un importo  superiore  a
quello di cui alla lettera a), ovvero redditi cumulati con  quelli
del  coniuge per un importo superiore a tre volte l'ammontare  an-
nuo  del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori   dipen-
denti  calcolato in misura pari a tredici volte l'importo  mensile
in vigore al 1  gennaio di ciascun anno.
Dal  computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine   rap-
porto  comunque denominati, ivi comprese le anticipazioni su  tali
trattamenti, il reddito della casa di abitazione e le   competenze
arretrate   sottoposte  a tassazione separata. Non  concorre  alla
formazione  dei redditi l'importo della pensione da integrare   al
trattamento minimo.
Nel  caso di possesso di redditi di ammontare inferiore ai  limiti
previsti  l'integrazione al minimo spetta in misura tale  da   non
comportare il superamento dei limiti stessi.
Per  i soggetti coniugati, e non legalmente ed effettivamente  se-
parati,  il limite di reddito personale ed il limite  di   reddito
cumulato  operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione al  mi-
nimo non puo' essere comunque riconosciuta ove l'importo del  red-
dito  personale ovvero l'importo del reddito cumulato sia superio-
re  al limite di legge. Del pari, in caso di possesso di   redditi
personali   e cumulati di ammontare inferiore ai limiti di  legge,
l'integrazione  al minimo deve essere riconosciuta  nella   minore
misura  risultante dalla differenza tra il limite di reddito  per-
sonale e l'importo del reddito personale e tra il limite di   red-
dito cumulato e l'importo del reddito cumulato.
Per  l'anno 1993 i limiti di reddito che escludono  l'integrazione
al  minimo  delle  pensioni aventi decorrenza  nell'anno  sono   i
seguenti:
 - limite  di  reddito personale: lire 15.021.500,  pari  a  lire
   577.750 per 13 per 2;
 - limite  di  reddito cumulato: lire  22.532.250,  pari  a  lire
   577.750 per 13 per 3.
Secondo  quanto espressamente stabilito dal comma 2  dell'articolo
4 del decreto n. 503, per le pensioni con decorrenza anteriore  al
1    gennaio 1993 rimane in vigore la previgente  disciplina,  che
prevede la valutazione del solo reddito personale, con  esclusione
dei  trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di  abi-
tazione e dell'importo della pensione da integrare al minimo,   ma
non  delle competenze arretrate assoggettate a tassazione  separa-
ta, che per le pensioni in parola debbono pertanto continuare   ad
essere valutate.
Nulla  e' innovato per quanto riguarda l'integrazione degli  asse-
gni  di invalidita', che rimane pertanto disciplinata,   qualunque
sia  la relativa decorrenza, dalle disposizioni dettate dall'arti-
colo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
6 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO (articolo 12, comma 1)
L'articolo  12, comma 1, del decreto n. 503, modificando la Tabel-
la  di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11  marzo   1988,
n.67,  stabilisce nuove fasce di retribuzione e di reddito pensio-
nabili  e nuove aliquote di rendimento per il calcolo della   pen-
sione   nei casi in cui la retribuzione o il reddito  pensionabili
eccedano il limite al quale si applica la percentuale massima   di
commisurazione della pensione.
In   particolare, la norma in esame articola su quattro fasce,  in
luogo  delle tre precedentemente stabilite, le quote di   retribu-
zione   e  di reddito eccedenti il predetto limite e  le  relative
aliquote di rendimento.
Nell'allegato 3 sono riportate le fasce di retribuzione e di  red-
dito,  con le corrispondenti aliquote di rendimento, previste dal-
l'articolo 12 del decreto n. 503, e le fasce di retribuzione e  di
reddito,  con le corrispondenti aliquote di rendimento,  stabilite
dall'articolo 21 della legge n. 67/1988.
La nuova normativa si applica alle pensioni dei lavoratori  dipen-
denti ed autonomi con decorrenza dal 1  gennaio 1993 in poi.
Peraltro,  i nuovi criteri in materia di valutazione delle  retri-
buzioni  e  dei redditi eccedenti il tetto, al pari  dei   criteri
dettati  dall'articolo 3 del decreto n. 503  per la determinazione
della  retribuzione e del reddito pensionabili, trovano   applica-
zione,  per effetto della normativa transitoria dettata dall'arti-
colo  13 dello stesso decreto n. 503, per il calcolo  della   sola
quota  di pensione relativa alle anzianita' contributive acquisite
successivamente al 31 dicembre 1992.
7 - NORMA TRANSITORIA PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI (articolo 13)
In   attuazione del principio stabilito dall'articolo 3, comma  1,
lettera u), della  legge  di delega, l'articolo  13  del   decreto
n.503  detta una disciplina transitoria per il calcolo delle  pen-
sioni a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati   anterior-
mente alla data di entrata in vigore della riforma.
A  tal fine l' articolo in esame prevede che per i lavoratori  di-
pendenti  iscritti  all'assicurazione generale  obbligatoria   per
l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme  sosti-
tutive  ed esclusive della medesima, e per i lavoratori   autonomi
iscritti  alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo
della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota  di pensione  corrispondente all'importo   relativo
alle   anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1   gen-
naio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza  del-
la   pensione  secondo la normativa vigente  precedentemente  alla
data  anzidetta che a tal fine resta confermata in via   transito-
ria,   anche per quanto concerne il periodo di riferimento per  la
determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del  tratta-
mento  pensionistico relativo alle anzianita' contributive  acqui-
site a decorrere dal 1  gennaio 1993, calcolato secondo le   norme
di cui al presente decreto.
Per  le pensioni con decorrenza dal 1  gennaio 1993 in poi,  l'im-
porto della pensione deve essere pertanto calcolato in   conformi-
ta' alle modalita' indicate di seguito.
7.1 - QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE
      MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Il  calcolo  della quota di pensione corrispondente all'anzianita'
contributiva acquisita anteriormente al 1  gennaio 1993 deve   es-
sere  effettuato in conformita' alla previgente normativa, secondo
i seguenti criteri:
- si determina con le consuete modalita' l'anzianita'  contributi-
va  maturata al 31 dicembre 1992 utile per la misura della pensio-
ne;
-  si determina  la retribuzione media  settimanale   pensionabile
prendendo  a riferimento le ultime 260 settimane di  contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione rivalutando   previamente
le   retribuzioni di ciascun anno solare preso in  considerazione,
tranne  quello di decorrenza della pensione e  l'anno   precedente
tale   decorrenza, in misura corrispondente alla  variazione  del-
l'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai   fini
della   scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori  dell'indu-
stria  tra  l'anno solare di riferimento e quello  precedente   la
decorrenza  della pensione. I coefficienti di rivalutazione validi
per la liquidazione con decorrenza nell'anno 1993 delle quote   di
pensione  relative alle anzianita' contributive acquisite fino  al
31 dicemre 1992 sono stati comunicati con messaggio n. 44577   del
6 febbraio 1993 (allegato 4);
-  qualora  la  retribuzione media settimanale  cosi'  determinata
superi il limite al quale si applica l'aliquota massima di  rendi-
mento  annuo, pari al 2 per cento, le ulteriori fasce di  retribu-
zione  e le corrispondenti aliquote di rendimento saranno   deter-
minate  in conformita' ai criteri stabiliti dall' articolo 21 del-
la legge n.67/1988.
Per  la  liquidazione delle pensioni dei lavoratori  autonomi   il
periodo  da prendere  in considerazione per il calcolo del reddito
medio pensionabile e' costituito dagli ultimi dieci anni di   con-
tribuzione  nella gestione anteriori alla decorrenza della pensio-
ne.
7.2 - QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE
      ACQUISITE A DECORRERE DAL 1  GENNAIO 1993
Il  calcolo della quota di pensione relativa all'anzianita'   con-
tributiva   acquisita a decorrere dal 1  gennaio 1993 deve  essere
effettuato  in conformita' alle disposizioni dettate dal   decreto
n.503, secondo i seguenti criteri:
-  si determina con le consuete modalita' l'anzianita' contributi-
va maturata successivamente al 31 dicembre 1992 utile per la   mi-
sura della pensione;
-  si determina la retribuzione media  settimanale pensionabile, o
il  reddito  medio settimanale pensionabile per le  pensioni   dei
lavoratori  autonomi, prendendo a riferimento il numero di  setti-
mane  di contribuzione antecedenti la decorrenza  della   pensione
stabilito   con le modalita' indicate, rispettivamente,  al  punto
4.1  o 4.2, a seconda dell'anzianita' contributiva maturata   dal-
l'interessato   alla data del 31 dicembre 1992, previa   rivaluta-
zione  delle  retribuzioni e dei redditi di ciascun  anno   solare
preso   in considerazione, tranne quello di decorrenza della  pen-
sione  e l'anno precedente tale decorrenza, in misura   corrispon-
dente  alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per
famiglie  di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra   l'anno
solare   di  riferimento e quello precedente la  decorrenza  della
pensione, con l'incremento di un punto percentuale per ogni   anno
solare preso in considerazione;
-  qualora la retribuzione o il reddito cosi' determinati superino
il  limite al quale si applica l'aliquota massima  di   rendimento
annuo,  pari al 2 per cento, le ulteriori fasce di retribuzione  o
di reddito e le corrispondenti aliquote di rendimento devono   es-
sere  determinate in conformita' ai criteri stabiliti dall'artico-
lo 12 del decreto n. 503.
7.3 - MISURA DELLA PENSIONE
La  somma delle quote di pensione determinate con i criteri di cui
ai precedenti punti costituisce l'importo di pensione spettante.
Nei casi in cui la pensione debba essere liquidata nei   confronti
di  assicurato che non faccia valere periodi di contribuzione suc-
cessivi al 31 dicembre 1992, la pensione stessa sara'  determinata
sulla  base dei soli criteri in vigore anteriormente al 1  gennaio
1993.
Atteso il particolare meccanismo di calcolo della pensione  previ-
sto  dall'articolo 13 in esame, anche le pensioni aventi decorren-
za pari al 1  gennaio 1993 dovranno essere determinate sulla  base
dei soli criteri in vigore anteriormente al 1  gennaio 1993.
8 - SUPPLEMENTI DI PENSIONE CON DECORRENZA DAL 1  FEBBRAIO
    1993 IN POI
L'articolo  7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n.  155,
dispone, come e' noto, che i supplementi di pensione da  liquidare
a  carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei  lavoratori
dipendenti  si calcolano con gli stessi criteri previsti  per   il
calcolo delle pensioni.
Analoga  disposizione e' contenuta, per i supplementi di  pensione
da liquidare a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi  nel-
l'articolo  6, comma 2, e nell'articolo 9, comma 2, della legge  2
agosto 1990, n. 233.
Il  calcolo  dei supplementi da liquidare con decorrenza  dal   1
febbraio  1993 in poi dovra' pertanto essere effettuato con i cri-
teri previsti per le pensioni.
In particolare:
 - il calcolo della quota di supplemento relativa   all'anzianita'
contributiva  maturata fino al 31 dicembre 1992 deve essere effet-
tuato secondo i criteri vigenti anteriormente al decreto n. 503;
 - il  calcolo della quota di supplemento relativa   all'anzianita
contributiva   maturata  dal 1  gennaio 1993 in poi  deve   essere
effettuato secondo i criteri previsti dal decreto n. 503. Al  fine
di  verificare se l'assicurato possa far valere un'anzianita' con-
tributiva inferiore a 15 anni ovvero pari o superiore, per   l'in-
dividuazione  dei periodi da prendere a riferimento per la  deter-
minazione  della retribuzione e del reddito pensionabili,   devono
essere   considerati tutti i periodi contributivi fatti valere  al
31  dicembre 1992 nella gestione nella quale viene  liquidato   il
supplemento,  ivi compresi i periodi gia' utilizzati per il calco-
lo della pensione e per eventuali precedenti supplementi.
Per l'anno solare nel quale si colloca la retribuzione piu'  remo-
ta   utile per il calcolo del supplemento, qualora  l'anno  stesso
coincida  con quello di decorrenza della pensione o di un   prece-
dente   supplemento, devono essere prese in considerazione le  re-
tribuzioni  relative ai periodi successivi alla decorrenza   della
pensione  o del precedente supplemento, non computati ai fini  del
relativo calcolo.
9 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
    VECCHIAIA
A  norma del comma 10 dell'articolo 1 della legge 12 giugno  1984,
n. 222, l'assegno di invalidita', al compimento da parte del   ti-
tolare  dell'eta' pensionabile prevista nella gestione  interessa-
ta,  deve essere trasformato d'ufficio, in presenza dei  prescrit-
ti  requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione  di
vecchiaia.
Per gli assegni di invalidita' da trasformare in pensione di  vec-
chiaia  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 occorre  ac-
certare, oltre alla sussistenza dei requisiti di assicurazione   e
di  contribuzione richiesti dalla nuova normativa, anche la condi-
zione  di cessazione del rapporto di lavoro  dipendente.   Qualora
tali  condizioni non risultino realizzate, sara' mantenuto in  pa-
gamento  l'assegno di invalidita', che continuera' ad essere   di-
sciplinato,   per quanto riguarda in particolare la conferma e  la
revisione, dalle specifiche norme. Per le trasformazioni in  paro-
la  dovranno altresi' essere osservati i nuovi criteri in  materia
di  integrazione al trattamento minimo previsti  dall'articolo   4
del decreto n. 503.
Per  gli assegni di invalidita' da trasformare in pensione di vec-
chiaia  con  decorrenza successiva al 31 dicembre  1993   dovranno
inoltre  essere osservati i nuovi limiti di eta' di cui  all'arti-
colo 1 del decreto n. 503. Al riguardo va peraltro tenuto  presen-
te  che, nei confronti degli invalidi in misura non inferiore  al-
l'80  per cento, non si applica l'elevazione dei limiti  di   eta'
(vedere punto 1.1.2).
Ai  fini dell'accertamento della percentuale di invalidita' si  fa
riserva di successive istruzioni.
10 - CALCOLO DELLE PENSIONI DI INABILITA'
A  norma  dell'articolo 2, comma 3, della  legge  12 giugno  1984,
n. 222, la pensione di inabilita' e' costituita dall'importo  del-
l'assegno  di invalidita' e da una maggiorazione pari alla  diffe-
renza  tra l'importo dell'assegno di invalidita' e l'importo   che
sarebbe   spettato all'interessato sulla base  della  retribuzione
pensionabile  considerata per il calcolo dell'assegno medesimo   e
di   un'anzianita'  contributiva aumentata di un  periodo  pari  a
quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di   ina-
bilita'  e la data di compimento dell'eta' pensionabile, entro  il
limite dell'anzianita' contributiva massima di 40 anni.
Per le pensioni di inabilita' da liquidare a carico   dell'assicu-
razione   generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con  de-
correnza dal 1  gennaio 1993 in poi  nei confronti di   assicurati
che   compiono l'eta' pensionabile successivamente al 31  dicembre
1993, in attesa che venga esattamente definita l'incidenza   della
nuova  normativa in materia di eta' pensionabile, il calcolo della
predetta maggiorazione  dovra' essere effettuato  provvisoriamente
tenendo  conto dei previgenti limiti di eta' per il  pensionamento
di vecchiaia.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui   all'articolo
13  del decreto n. 503, si precisa che per le pensioni di inabili-
ta' da liquidare a carico dell'assicurazione generale   obbligato-
ria   dei  lavoratori dipendenti e delle gestioni  dei  lavoratori
autonomi con decorrenza dal 1  gennaio 1993 in poi l'importo  del-
la  maggiorazione di pensione dovra' essere calcolato con i crite-
ri previsti per il calcolo della quota di pensione relativa   alle
anzianita'   contributive maturate successivamente al 31  dicembre
1992,  illustrati al punto 7.2. Tali criteri dovranno essere   os-
servati  anche nei casi in cui l'interessato non possa far  valere
periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.
11 - CALCOLO DEI TRATTAMENTI DI PREPENSIONAMENTO
Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo
13  del decreto n. 503, si precisa che per i trattamenti di   pre-
pensionamento   da liquidare a carico dell'assicurazione  generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1   gen-
naio   1993 in poi la maggiorazione  dell'anzianita'  contributiva
dovra' essere operata per il calcolo della quota di pensione   re-
lativa   alle anzianita' contributive maturate successivamente  al
31  dicembre 1992. Tali criteri dovranno essere  osservati   anche
nei   casi  in cui l'interessato non possa far valere  periodi  di
contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.
12 - DISPOSIZIONI PROVVISORIE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
     AVENTI DECORRENZA NELL'ANNO 1993
In  attesa  dell'aggiornamento delle procedure  automatizzate   di
liquidazione  delle pensioni in conformita' alle  istruzioni  det-
tate dal decreto n. 503, le pensioni dei lavoratori dipendenti   e
dei  lavoratori autonomi aventi decorrenza dal 1  febbraio 1993 in
poi  dovranno essere liquidate, in via provvisoria, per  la   sola
quota   relativa alle anzianita' contributive maturate fino al  31
dicembre 1992.
Potranno peraltro essere calcolate in via definitiva le   pensioni
da  liquidare con decorrenza dal 1  febbraio 1993 in poi nei  con-
fronti degli assicurati che non possano far valere alcuna  contri-
buzione   per i periodi successivi al 31 dicembre  1992;  potranno
del  pari essere liquidate in via definitiva le  pensioni   aventi
decorrenza  dal 1  gennaio 1993. Dovranno invece essere  calcolati
in via provvisoria, sulla base della sola contribuzione  acquisita
al  31 dicembre 1992, con esclusione dell'anzianita'  contributiva
attribuita a titolo di maggiorazione, le pensioni di inabilita'  e
i   trattamenti di prepensionamento con decorrenza dal 1   gennaio
1993 in poi, anche nel caso in cui l'assicurato non faccia  valere
periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.
Con gli stessi criteri potranno essere liquidati i supplementi  di
pensione aventi decorrenza nell'anno 1993.
Ai  fini della segnalazione dei dati reddituali per l'integrazione
al  minimo delle pensioni da liquidare con  decorrenza   nell'anno
1993  nei confronti dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, coniu-
gati e non legalmente ed effettivamente separati, nei casi in  cui
il   coniuge  possieda redditi, in attesa  dell'aggiornamento  dei
programmi   per consentire l'acquisizione anche dei  redditi   del
coniuge, devono essere osservati i criteri illustrati di seguito.
a)  Nel caso che l'ammontare dei redditi personali dell'assicurato
sia  superiore a lire 15.021.500, deve essere segnalato   soltanto
l'importo  di tali redditi, qualunque sia l'ammontare dei  redditi
del coniuge.
b) Nel caso che la somma  dei redditi personali dell'assicurato  e
dei   redditi  del coniuge sia superiore a lire  22.532.250,  deve
essere segnalato quale reddito personale il valore '99.999.000'.
c) Nel caso che l'ammontare dei redditi del pensionato sia   infe-
riore  a lire 7.407.550 e la somma  dei redditi personali dell'as-
sicurato  e  dei  redditi  del  coniuge  sia  inferiore  a    lire
14.918.300,  deve essere segnalato quale reddito personale il red-
dito del pensionato.
d) Negli altri casi occorre segnalare quale reddito del  pensiona-
to   l'importo della differenza, arrotondata a lire 1.000 per  di-
fetto,  fra  l'importo del limite di reddito  personale  di   lire
15.021.500   ed il minore degli importi risultanti dalle  seguenti
operazioni:
 . lire 15.021.500 meno l'importo dei redditi del pensionato;
 . lire 22.532.250 meno la somma dei redditi del pensionato e dei
   redditi del coniuge.
Esempio:   assicurato in possesso di redditi personali per un  im-
porto di lire 11.000.000, il cui coniuge possiede redditi per   un
ammontare  di lire 9.000.000. Deve essere segnalato quale  reddito
personale  il  valore di lire 12.489.000, pari  alla   differenza,
arrotondata   a lire 1.000 per difetto, fra il limite  di  reddito
personale di lire 15.021.500 ed il valore di lire 2.532.250,  pari
al minore degli importi risultanti dalle seguenti sottrazioni:
 . lire 15.021.500 meno lire 11.000.000, uguale a lire 4.021.500;
 . lire 22.532.250 meno lire 20.000.000 (somma di lire 11.000.000
   e di lire 9.000.000), uguale a lire 2.532.250.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                             Allegato 1
 LIMITI  DI  ETA'  PER  IL  PENSIONAMENTO  DI  VECCHIAIA  PREVISTI
DALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503
+-----------------------------------------------------------+
-                                   -        ETA' RICHIESTA      -
-  DECORRENZA  DELLA  PENSIONE      ------------------------------
-                                   -    UOMINI    -    DONNE    -
-------------------------------+--------------+--------------
-                                   -              -             -
- Dal 1.1.1994 al 31.12.1995   -    61 anni   -    56  anni      -
-                                   -              -             -
- Dal 1.1.1996 al 31.12.1997   -    62 anni   -    57  anni      -
-                                   -              -             -
- Dal 1.1.1998 al 31.12.1999   -    63 anni   -    58  anni      -
-                                   -              -             -
- Dal 1.1.2000 al 31.12.2001   -    64 anni   -    59  anni      -
-                                   -              -             -
- Dal 1.1.2002 in poi          -    65 anni   -    60  anni      -
-                                   -              -             -
+-----------------------------------------------------------+
                                           Allegato 2
I ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO  3O  DICEMBRE  1992,  N.  503
-------------------------------------------------------------+
                 -   REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI      -
                    ---------------------------------------------
PERIODI          -      -           -        -   GIORNATE       -
                    - ANNI - SETTIMANE -  MESI  -----------------
                 -      -           -        -  DIP.  -  CD/CM  -
-----------------+------+-----------+--------+-------+--------
                 -      -           -        -       -          -
1993  al  31.12.1994-  16  -    832    -  192   - 4.320 - 2.496 -
                 -      -           -        -       -          -
1995  al  31.12.1996-  17  -    884    -  204   - 4.590 - 2.652 -
                 -      -           -        -       -          -
1997  al  31.12.1998-  18  -    936    -  216   - 4.860 - 2.808 -
                 -      -           -        -       -          -
1999  al  31.12.2000-  19  -    988    -  228   - 5.130 - 2.964 -
                 -      -           -        -       -          -
200l  in  poi       -  20  -  1.040    -  240   - 5.400 - 3.120 -
                 -      -           -        -       -          -
-------------------------------------------------------------+
                                             Allegato 3
       PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1  GENNAIO 1993
     FASCE   DI    RETRIBUZIONE    E    DI    REDDITO    PENSIONABILI
-------------------------------------------------------------------+
                      -      ALIQUOTE      -PENSIONE  CORRISPONDENTE-
E DI RETRIBUZIONE      -    DI RENDIMENTO   -  ALL'IMPORTO MASSIMO  -
 DI REDDITO           - EX LEGE N. 67/1988 -  DELLA FASCIA CON 40   -
                       -                    - ANNI DI ANZIANITA' CTR-
----------------------+--------------------+------------------------
             -         -% annua - % mensile -            -          -
            - Importo -con  40 - per ogni  -  Importo   - Importo   -
rto annuo    - setti-  -anni di - settimana -   annuo    - mensile  -
            - manale  -anziani-- di anzia- -            -           -
             -         -ta' ctr - nita' ctr -            -          -
------------+---------+--------+-----------+------------+-----------
             -         -        -           -            -          -
  53.475.000-1.028.366-   80   -0,00153846 - 42.779.984 -  3.290.768-
             -         -        -           -            -          -
  53.475.000-1.028.366-        -           -            -           -
.  71.121.750-1.367.727-   60   -0,0011538  - 10.587.642 -   814.434-
            -         -        -           -            -           -
.  71.121.750-1.367.727-        -           -            -          -
  88.768.500-1.707.088-   50   -0,000961538-  8.823.386 -    678.722-
             -         -        -           -            -          -
  88.768.500-1.707.088-   40   -0,00076923 -            -           -
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
                       -      ALIQUOTE      -PENSIONE CORRISPONDENTE-
 DI RETRIBUZIONE      -    DI RENDIMENTO   -  ALL'IMPORTO MASSIMO   -
E DI REDDITO           -EX D.LGS. N. 503/92 -  DELLA FASCIA CON 40  -
                      -                    - ANNI DI ANZIANITA'  CTR-
----------------------+--------------------+------------------------
            -         -% annua - % mensile -            -           -
             - Importo -con  40 - per ogni  -  Importo   - Importo  -
to annuo    - setti-  -anni di - settimana -   annuo    - mensile   -
             - manale  -anziani-- di anzia- -            -          -
            -         -ta' ctr - nita' ctr -            -           -
------------+---------+--------+-----------+------------+-----------
            -         -        -           -            -           -
.  53.475.000-1.028.366-   80   -0,00153846 - 42.779.984 - 3.290.768-
            -         -        -           -            -           -
.  53.475.000-1.028.366-        -           -            -          -
  71.121.750-1.367.727-   64   -0,001230769- 11.293.919 -    868.763-
             -         -        -           -            -          -
  71.121.750-1.367.727-        -           -            -           -
.  88.768.500-1.707.088-   54   -0,001038461-  9.529.247 -   733.019-
            -         -        -           -            -           -
.  88.768.500-1.707.088-        -           -            -          -
 101.602.500-1.953.896-   44   -0,000846153-  5.646.953 -    434.381-
             -         -        -           -            -          -
 101.602.500-1.953.896-   36   -0,000692307-            -           -
-------------------------------------------------------------------+
                                                     Allegato 4
.P.S.                             MESSAGGIO  N.  44577  DEL  06/02/93
                            PRESTAZ.                              AGO
UFF.PROCEDURE
                 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                 Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Coefficienti  di rivalutazione  delle  retribuzioni e
dei redditi validi per la liquidazione con decorrenza
nell'anno  1993 delle quote di pensione relative alle
anzianita' contributive acquisite fino al 31 dicembre
1992.
dempimenti di competenza, si trasmette la  tabella  dei
ti  di rivalutazione delle retribuzioni e  dei  redditi
 la liquidazione delle pensioni a carico dell'assicura-
erale  obbligatoria dei lavoratori dipendenti  e  delle
ei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 1993.
ficienti sono utili per la liquidazione delle quote  di
relative alle anzianita' contributive  acquisite  ante-
al 1  gennaio 1993.
mente  saranno trasmessi i coefficienti  da  utilizzare
lcolo delle quote di pensione relative alle  anzianita'
ve acquisite a decorrere dal 1  gennaio 1993.
ttamenti pensionistici dei lavoratori  autonomi  aventi
 nell'anno 1993, il coefficiente di rivalutazione della
ase da utilizzare ai sensi dell'art. 6, comma 9,  della
 novembre 1983, n. 638, per il calcolo  della  pensione
e  disposizioni  vigenti  anteriormente  all'emanazione
e 2 agosto 1990, n. 233, e' pari a 11,9293.
sive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi
ati  per  consentire  la  liquidazione  delle  pensioni
orrenza nell'anno 1993.
                          IL DIRETTORE CENTRALE
                                FAMILIARI
CIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI VALIDI
 LIQUIDAZIONE CON DECORRENZA NELL'ANNO 1993 DELLE
DI PENSIONE RELATIVE ALLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE
     ACQUISITE FINO AL 31 DICEMBRE 1992
---------------------=------------------------------+
     - COEFFICIENTE  -     ANNO     - COEFFICIENTE    -
ZIONE  - RIVALUTAZIONE - RETRIBUZIONE - RIVALUTAZIONE -
-----+---------------+--------------+----------------
20     - 1.288,7106    -     1957     -    16,7346    -
     - 1.089,2820    -     1958     -    16,1197      -
22     - 1.095,8550    -     1959     -    16,1839    -
     - 1.102,2402    -     1960     -    15,7861      -
24     - 1.064,7578    -     1961     -    15,3844    -
     -   947,8345    -     1962     -    14,5479      -
26     -   878,6776    -     1963     -    13,3849    -
     -   961,0769    -     1964     -    12,4933      -
28     - 1.037,0323    -     1965     -    11,9293    -
     - 1.020,7121    -     1966     -    11,6239      -
30     - 1.054,1275    -     1967     -    11,3778    -
     - 1.166,8279    -     1968     -    11,1948      -
32     - 1.198,2389    -     1969     -    10,8323    -
     - 1.273,5280    -     1970     -    10,3143      -
34     - 1.342,8356    -     1971     -     9,8126    -
     - 1.324,0383    -     1972     -     9,2096      -
36     - 1.231,0540    -     1973     -     8,2217    -
     - 1.124,6290    -     1974     -     7,0136      -
38     - 1.044,4277    -     1975     -     6,0093    -
     - 1.000,2484    -     1976     -     5,1499      -
40     -   857,1130    -     1977     -     4,3746    -
     -   740,7615    -     1978     -     3,8849      -
42     -   640,8988    -     1979     -     3,3709    -
     -   382,1656    -     1980     -     2,8525      -
44     -    85,9970    -     1981     -     2,4098    -
     -    43,6635    -     1982     -     2,0782      -
46     -    36,9970    -     1983     -     1,8232    -
     -    22,8291    -     1984     -     1,6415      -
48     -    21,5612    -     1985     -     1,5140    -
     -    21,2498    -     1986     -     1,4296      -
50     -    21,5390    -     1987     -     1,3558    -
     -    19,6321    -     1988     -     1,2872      -
52     -    19,1926    -     1989     -     1,2087    -
     -    18,9314    -     1990     -     1,1278      -
54     -    18,5112    -     1991     -     1,0469    -
     -    18,1217    -     1992     -     1,0000      -
56     -    17,2321    -     1993     -     1,0000    -
----------------------------------------------------+