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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 60 del 21-4-2009.htm
  
Anno 2009. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione e sostegno all’occupazione
  


 
Direzione centrale
Entrate
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 21 Aprile 2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  60
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Anno 2009. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione e sostegno all’occupazione
 
SOMMARIO:
Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che operano con il sistema DM.
 
 
In materia contributiva e di sostegno all’occupazione, l’anno 2009 si caratterizza per l’operatività di una serie di disposizioni legislative con cui si prorogano precedenti normative ovvero si introducono rilevanti novità. La presente circolare vuole fornire un quadro sintetico e riassuntivo delle principali disposizioni che - nel corrente anno – interesseranno l’ambito datoriale.
 
 
 
1. Disposizioni in materia contributiva.
 
1.1. Contributo IVS
·
        
Aumento di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che, alla data del 01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al F.P.L.D. la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.
          Com’è noto, il Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 - in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC; 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF).
          L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha previsto che, nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere deve essere scaglionato mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997
1
.
          I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata dovranno, quindi, aumentare - a partire dal periodo contributivo
“gennaio 2009” -
l’aliquota F.P.L.D. di 0,50 punti percentuali.
          Si ricorda che tale aumento dovrà essere operato con cadenza biennale fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
2
e lo 0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento.
          Di seguito, si fornisce  una elencazione delle principali casistiche.
 
1.1.1Datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C).
          Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 01.01.1997 e, con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011.
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
Totale
a carico del lavoratore
32,78%
9,19%
 
1.1.2          Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C).
          Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
(no GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
32,08%
8,84%
 
 
1.1.3  Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF.
 
Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICA di MATERNITÀ.
          Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,29 (0,57% + 3,72%) punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
(con GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
32,21 % (compr. 0,70 ex GESCAL)
9,19%
 
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
(con GESCAL lavoratore)
Totale
a carico del lavoratore
31,86% (compr. 0,35 ex GESCAL)
9,19%
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
(senza GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
31,51%
8,84%
 
 
Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC.
          Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,43 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,43%, dal 01.01.2013.
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
(con GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
32,07 % (compr. 0,70 ex GESCAL)
9,19%
 
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
(con GESCAL lavoratore)
Totale
a carico del lavoratore
31,72% (compr. 0,35 ex GESCAL)
9,19%
 
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
(senza GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
31,37%
8,84%
 
1.1.4   Piloti dei porti
.
          Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
(no GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
31,51%
8,84%
 
 
1.1.5 Cooperative della piccola pesca legge n. 250/1958.
          Per tale settore, l’aliquota - fissata dal 1.1.2003 nella misura del 14,60 per cento, di cui 3,74% a carico del socio - è stata successivamente incrementata per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aumento 0,30% della quota a carico del lavoratore).
 
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
Totale
a carico del socio
14,90%
4,04%
 
 
1.1.6 Aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).
          L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 “
Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca”
dispone che “
Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge
(iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione)
l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”
.
          Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997
3
.
          Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che - a partire dal 1 gennaio 1998 - le aliquote contributive dovute al F.P.L.D. dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, sono elevate –
annualmente
- nella misura di
0,20 punti
percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70% ex GESCAL) di cui all'art. 3 c. 23 della legge n. 335/1995, e l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al citato articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
          Detto incremento è stato sospeso, per il triennio 2006 – 2008, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, c. 1, del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81
4
.
          Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto - per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato, da ultimo, alla data del 1.1.2002 - la stessa aliquota ha raggiunto la misura piena (8,89% + 0,30= totale
9,19%
).
          Per
l’anno 2009
, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2009
Totale
a carico del marittimo
27,80 % (compr. 0,70 ex GESCAL)
9,19%
 
 
2. Contributi CIGS e MOBILITÀ.
          L’articolo 19, c. 11, del DL 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (allegato 1) ha disposto la proroga,
fino al 31 dicembre 2009
, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
5
.
          I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all’articolo 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all’articolo 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), a partire dalla denuncia riferita al periodo di paga “
gennaio 2009
”, senza soluzione di continuità rispetto all’anno 2008.
 
          Si osserva, inoltre, che l’art. 2, c. 37 della legge 203/2008 (finanziaria 2009), a decorrere dal primo gennaio di quest’anno, ha previsto l’assoggettamento delle imprese del sistema aeroportuale agli obblighi contributivi per Cigs e mobilità.
          Per un’approfondita analisi delle conseguenze derivanti dal citato intervento legislativo, si fa rinvio ad un'apposita circolare in corso di predisposizione.
 
3. Novità in materia di contribuzione.
3.1. Contribuzione per la disoccupazione involontaria e per il finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità.
          L’articolo 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto novità sul versante contributivo, prevedendo - con effetto dal periodo di paga “
gennaio 2009”
:
·
        
l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private
6
.
·
        
l’obbligo per le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto, del versamento all’INPS della contribuzione per malattia e maternità
7
.
 
          Su entrambi gli aspetti, si richiamano le disposizioni di prassi già fornite.
 
3.2. Contribuzione di mobilità.
          Il medesimo articolo 20 – al terzo comma - ha sostituito la lettera a) del secondo comma dell’articolo 16 della legge n. 223/1991.
          A seguito di detta modifica, la contribuzione di finanziamento dell’indennità di mobilità (0,30%) è determinata sull’imponibile contributivo e non più sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
          Ne deriva che – a decorrere da “
gennaio 2009
” - le imprese - diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sono comunque tenute all’obbligo contributivo in argomento.
          Al riguardo, si precisa che la mutata formulazione della norma non modifica la natura del prelievo, con la conseguenza che lo stesso continua ad essere indipendente dalla circostanza che, in ragione della qualifica o delle peculiarità che contraddistinguono il rapporto (es. dirigenti, lavoranti a domicilio…), i lavoratori possano o meno beneficiare dei relativi trattamenti.
 
4. Esoneri contributivi in vigore.
          Continueranno a trovare applicazione, nel corrente anno, gli esoneri previsti – come riduzione degli oneri impropri – dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’art. 1 commi 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
          Sull’argomento, si richiamano le disposizioni di prassi già fornite
8
.
5. Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.
          In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce
9
che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2008 nello 0,19%, per l’anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore – in misura pari allo 0,21%
10
.
 
6. Disposizioni in favore dell’occupazione.
6.1. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
          L’articolo 19, c. 13 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (allegato 1), ha prorogato, al 31/12/2009, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
          Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.
          Per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità già note
11
.
 
6.2.
Incentivi connessi all’assunzione di soggetti diversamente abili (legge n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni).  Precisazioni.
          Come noto, l
’art. 1, c. 37 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo Welfare) ha apportato rilevanti modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
          In particolare, l’art. 13 – che reca disposizioni in materia di incentivi per l’assunzione - nel testo novellato, stabilisce che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all’assunzione, fissato in misura percentuale - variabile in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile - del costo salariale
12
.
          Sugli effetti della modifica legislativa è stato interpellato il Ministero del Lavoro che, con recente nota
13
, ha precisato che “…
al fine di salvaguardare la posizione giuridicamente rilevante dei datori di lavoro che, entro la data del 31 dicembre 2007, hanno stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge 68/99, con il competente Servizio provinciale, convenzioni di inserimento lavorativo - con possibilità per gli stessi di essere ammessi al beneficio di cui al modificato art. 13 della legge 68/99 mediante fiscalizzazione parziale o totale, per un periodo di tempo di una durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativi ad ogni lavoratore disabile assunto -  agli  stessi deve essere assicurato il beneficio della fiscalizzazione fino all’ultima assunzione del disabile dedotto in convenzione”
.
          La predetta determinazione trova la sua legittimazione nel fatto che, anche per l’anno 2008, il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
14
è stato effettuato sulla scorta delle modalità e dei criteri dell’anno precedente.
          Conseguentemente, i datori di lavoro ammessi dai competenti Uffici regionali o provinciali alla fiscalizzazione di contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’abrogato art. 13 della legge 68/99, potranno continuare a beneficiare di tale agevolazione per l’arco temporale dedotto in convenzione
15
.
 
6.3. Riduzione contributiva in favore delle aziende edili.
          L'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 - modificando l’originario testo della legge n. 341/1995 - ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, di cui all’articolo 29 della citata legge n. 341/1995.
          La nuova previsione legislativa stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il governo verifichi la possibilità di confermare ovvero di rideterminare (con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio) la misura della riduzione contributiva.
          La legge introduce, altresì, un meccanismo automatico di applicazione dell’aliquota dell’anno precedente che opera - in assenza di decreto ministeriale - decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del previsto decreto, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso, entro e non oltre il 15 dicembre.
          Nelle more dell’emanazione del provvedimento ministeriale per l’anno 2009 ovvero, alternativamente, in relazione alla mancata adozione dello stesso entro i termini di legge, si fa riserva di indicazioni per la fruizione del beneficio in relazione all’anno in corso.
 
6.4. Incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
          L’art. 7-ter, c. 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33 (GU n. 85 del 11/4/2009)  - inserito in sede di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante – tra l’altro - misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ha introdotto uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono - senza esservi tenuti - i soggetti sopra indicati.
          La norma prevede infatti che sia concesso dall’INPS ai datori di lavoro un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Sulla materia, che necessita di alcuni ulteriori approfondimenti, si fa riserva di fornire chiarimenti ed istruzioni con successiva circolare.
 
6.5. Disposizioni in materia di sgravi.
6.5.1. Sgravio per la contrattazione di secondo livello.
          Come noto, l
’articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, ha disposto - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello (decontribuzione).
          In sua sostituzione, il medesimo comma 67 ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010, a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge.
          Con circolare n. 110/2008 sono state illustrate
le modalità operative da seguire per la concreta
fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007
riferito al solo anno 2008
.
          Per l'anno in corso, l’incentivo rimane subordinato ai necessari e ulteriori sviluppi normativi.
 
6.5.2. Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
          L’art. 2, c. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 2009) ha previsto la proroga, per l’anno in corso, delle agevolazioni fiscali e contributive disposte in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, confermandone la misura nell’80 per cento della contribuzione complessivamente dovuta.
          Come più volte precisato, lo sgravio in trattazione trova applicazione sia nei confronti delle imprese che operano con il sistema DM10, sia nei confronti dei pescatori autonomi.
          Al riguardo, si richiamano le disposizioni di prassi già fornite
16
.
 
6.5.3. Sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo.
          L’art. 29, c. 1-decies della legge 27 febbraio 2009 n. 14 (allegato 2) - inserito in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 - ha disposto la proroga, per l’anno in corso, dei benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all’articolo 34-sexies, della legge 9 marzo 2006 n. 80.
          La misura dello sgravio, peraltro, è stata fissata nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.
          Ai sensi dell’articolo 88 del Trattato CE, tuttavia, l’operatività dell’agevolazione rimane subordinata all’autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea, chiamata a valutarne la compatibilità con il mercato comune.
 
          Sulla materia saranno fornite istruzioni una volta intervenuto il necessario provvedimento autorizzativo.
7. Regolarizzazioni.
7.1. Contribuzione di mobilità.
          Le aziende che, per il versamento della contribuzione di mobilità, non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate al precedente punto 3.2, possono regolarizzare la loro posizione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993
17
.
          Detta sistemazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, secondo le seguenti modalità.
 
Ai fini della compilazione del DM10, i datori di lavoro opereranno come segue:
-
        
determineranno l’ammontare della contribuzione di mobilità dovuta e verseranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del DM10, facendolo precedere dal previsto codice "
M190
".
Nessun dato deve essere indicato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
7.2. Misure compensative.
          In sede di regolarizzazione, sarà altresì possibile per i datori di lavoro recuperare la misura compensativa - ex
DL 30 settembre 2005 n. 203 -
spettante in relazione alla nuova percentuale prevista da “
gennaio 2009
”, ovvero agli oneri contributivi introdotti dal DL n. 112/2008 (vedi p. 3.1).
          A tal fine, la stessa dovrà essere indicata nel quadro “D” del DM10 con i già previsti codici:
 
 
CODICI
SIGNIFICATO
TF15
Rec. arretrati Contr. DL 203/2005 prev. Compl.
TF16
Rec. arretrati Contr. DL 203/2005 Fondo Tesoreria
 
          Saranno rese disponibili sul sito INTERNET le tabelle delle aliquote aggiornate alla luce di tutte le innovazioni illustrate con la presente circolare.
 
 
 
 
                                                                                   Il Direttore generale
                                                                                              Crecco
 
 
 
1
Cfr. circolare n. n. 103 del 15/5/1996.
2
Cfr. circolare n. n. 23 del 24/1/2007.
3
Cfr. circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002, la circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare n. 88 del 31/05/2004, la circolare n. 47 del 15/03/2005, la circolare n. 65 del 3/5/2006 e la circolare n. 23 del 24/01/2007.
4
Cfr. circolare n. 65 del 3 maggio 2006 – punto 1.
5
Disposizione da ultimo prorogata, fino al 31/12/2008, ai sensi dell’articolo 2, c. 523, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).
6
Cfr. circolare n. 18 del 12 febbraio 2009 e il messaggio n. 5730 del 10 marzo 2009.
7
Cfr. circolare n. 114 del 30 dicembre 2008
e messaggi n. 3352 del 10 febbraio 2009 e n. 5730 del 10 marzo 2009.
8
Cfr. circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei contributi) e
messaggio n. 41749 del 22 dicembre 2005.

9
Cfr. messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009.
10
Per i criteri di operatività di detta misura, si rinvia a quanto già comunicato con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e con il messaggio n. 5859 del 07/03/2008.
11
Cfr. circolare n. 22 del 23 gennaio 2007.
12
Cfr. messaggio n. 6345 del 17/03/2008.
13
Nota protocollo 13/III/5130 del 10 aprile 2009.
14
Cfr. decreto direttoriale 21 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 299/2008)
15
Cfr. circolare n. 203 del 19 novembre 2001 e messaggio n. 33491 del 19.10.2004.
16
Cfr.
messaggio n. 4006 del 19 febbraio 2009 e circolare n. 17 del 11 febbraio 2009 – p. 2.
17
Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
 
 
 
 
Allegato 1
 
 
Legge 28 gennaio 2009, n. 2
(G.U.
n.
22 del 28 gennaio 2009 – S.O. n. 14
)
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”
 
Stralcio
 
…omissis…
 
Articolo 19
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.
 
…omissis…
 
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione
 
…omissis…
 
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
 
Allegato 2
 
 
Legge 27 febbraio 2009, n. 14
(G.U
.
n. 49 del 28 febbraio 2009)
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale "
 
Stralcio
 
Articolo 29
…omissis…
 
1-
decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.