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Circolare numero 61 del 6-4-2004.htm

  
Assegno nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari regolarizzati   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Aprile 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  61

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Assegno nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari regolarizzati

 

SOMMARIO:

L’ANF può essere corrisposto ai lavoratori extracomunitari regolarizzati solo dopo il 09.09.02, a colf e badanti extracomunitari anche per periodi precedenti.La residenza in Italia dei familiari può essere provata da documentazione certa anche in assenza di certificazione anagrafica.

 

 

L’articolo 33 della legge 30.07.2002 n. 189 e l’articolo 1 del D.L. 09.09.2002 n. 195 convertito nella legge 09.10.2002 n. 222 hanno dettato disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale di origine extracomunitaria.

Più precisamente, hanno previsto che i datori di lavoro che hanno occupato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, nel trimestre antecedente la data di entrata in vigore delle leggi in oggetto (09.09.2002), potessero denunziare, entro l’11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura e versare contestualmente un contributo forfettario.

 

Per i lavoratori extracomunitari addetti al lavoro domestico (colf) o all’assistenza delle persone affette da patologie o da handicap (badanti), il D.M. 26.08.2002, attuativo dell’art. 33 comma 6 della legge 189/02, ha fissato in euro 290 tale contributo destinandolo, ex art. 2 lett. a del D.M. 26.08.02, alle gestioni previdenziali ed assicurative, in base alle aliquote contributive previste dall’art. 5 del D.P.R.  31.12.1971 n. 1403 e successive modificazioni, ivi compresa quella relativa all’assegno per il nucleo familiare.

 

Pertanto, tale contributo è valido ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare  per il periodo compreso tra il 10.06.2002 ed il 09.09.2002.

 

Per quanto attiene, invece, agli altri lavoratori occupati in altri settori, il D.M. 28.10.2002, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 7 della legge 222/02, ha stabilito, per il periodo compreso tra il 10.06.2002 ed il 09.09.2002, un contributo forfettario pari a 700 euro che vale, ex art. 2 lett. a del D.M. 28.10.2002, soltanto per la copertura pensionistica, non rilevando, pertanto, ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare, che quindi non può essere riconosciuto.

 

Analoghi criteri valgono per i periodi di lavoro precedenti il 10.06.2002, per i quali si rinvia alla circolare n. 115 del 30.06.2003. Si precisa che i versamenti dei contributi  per tali periodi valgono ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare per le colf ed i badanti, mentre rilevano solo ai fini pensionistici per i lavoratori degli altri settori, essendo calcolati soltanto sulla base dell’aliquota IVS (art. 3 D.M. 26.08.2002; art. 3 D.M. 28.10.2002).

 

Per i periodi di lavoro successivi al 09.09.2002 si applica, ovviamente, la disciplina generale in materia di assegno per il nucleo familiare.

 

Riepilogando, l’assegno per il nucleo familiare può essere concesso al lavoratore extracomunitario regolarizzato ai sensi della normativa di cui alla presente circolare solo per periodi successivi al 09.09.2002, ad eccezione delle colf e dei badanti extracomunitari per i quali può essere corrisposto anche per periodi precedenti.

 

In ogni caso può accadere che il contratto di soggiorno, con il contestuale permesso di soggiorno e la conseguente residenza, vengano perfezionati in un momento successivo a quello dell’avvenuta regolarizzazione. Com’è noto, la residenza in Italia è requisito fondamentale per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari solo per i familiari di cittadino di Stato estero che non riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero con il quale non sia stata  stipulata una Convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. 

 

Nel caso in cui, a causa dei tempi tecnici necessari per la concessione della residenza, manchi tale requisito, si ritiene che lo stesso possa essere soddisfatto in presenza di una documentazione certa, volta ad attestare che i familiari si trovavano stabilmente in Italia anche prima del rilascio della certificazione anagrafica: ad esempio, le buste paga, il certificato di frequenza di asili o scuole, eccetera.

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Crecco