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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 61Bis del 29-3-2001.htm

  
L' articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell' assegno sociale di cui all' art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l' incremento dell' aumento della pensione sociale di cui all' art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 29 marzo 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 61Bis

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Errata corrige alla cir. n. 61 del 14 marzo 2001. Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali.

SOMMARIO:

L’ articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell’ assegno sociale di cui all’ art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l’ incremento dell’ aumento della pensione sociale di cui all’ art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

 

Si trasmette un’errata corrige relativa alla circolare n. 61 del 14 marzo 2001.

Il punto 4.2.4 deve essere così sostituito:

4.2.4 – Ciechi civili

Sarà attribuito l’incremento di lire 25.000 o di lire 40.000 tenendo conto dei limiti di reddito e delle modalità di cui al punto 1 per i ciechi civili che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età dopo il 31 dicembre 1995, dei limiti di reddito e delle modalità di cui al punto 2 per i ciechi civili che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 1995.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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