Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 66 del 28-4-2009.htm
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2009.
Direzione centrale
Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 28 Aprile 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
66
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
a ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
11
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo
determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2009.
SOMMARIO:
1)
aliquota contributiva
dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti- cessazione effetti articolo 01, comma 1, legge 11 marzo 2006,
n. 81
2)
riduzione degli oneri
sociali- art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388
3)
riduzione del costo del
lavoro - art. 1 commi 361-362 legge 23 dicembre 2005, n.266
4)
contributi INAIL dal 1°
gennaio 2009.
5)
retribuzioni.
6)
contributi apprendisti
7)
agevolazioni per zone
tariffarie gennaio 2009.
8)
fondi paritetici
interprfessionali, applicabilità agli operai del settore agricolo.
9)
misure compensative alle
imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al
Fondo per l’erogazione del TFR.
10)
tabelle.
1) Aliquota contributiva
dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti – cessazione effetti articolo
01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81
Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti del disposto di
cui al comma 1, articolo 01, legge 81/2006
(
per il triennio 2006-2008 sono
sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’art 3, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146
)
e, pertanto, le aliquote
contributive continueranno a sottostare al disposto di cui ai commi 1 e
2, articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997:
“A partire dal
1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo
indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente
nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di
0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento
dell’aliquota contributiva prevista dall’ articolo 3, comma 23, della legge 8
agosto 1995 n°335, per gli altri settori produttivi nelle misure
rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori”.
“Per le aziende singole o associate di trasformazione
o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti
alimentari con processi produttividi
tipo industriale l’adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti
percentuali a carico del datore di lavoro
e in 0,50 punti percentuali a
carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997”.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2009
sono così fissate:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
18,15% ( esclusa la quota base pari a
0,11%)
8,84%
26,99%
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle
aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale,comprese le
cooperative dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
21,75% ( esclusa la quota base pari a
0,11%)
8,84%
30,59%
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle
aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale,comprese le
cooperative dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
22,35% ( esclusa la quota base pari a
0,11%)
8,84%
31,19%
2) riduzione degli oneri sociali - art. 120 della legge
23 dicembre 2000 n° 388.
Al riguardo continua a
trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n° 388,
(finanziaria 2001), come da
circolare
n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per la
generalità delle aziende agricole, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli
assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote
contributive a decorrere dal 1 gennaio 2009 per la generalità delle aziende
agricole,comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale ma con
esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti
.
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
Per le cooperative agricole e
per le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01%, per
gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote
contributive a decorrere dal 1 gennaio 2009 per le cooperative agricole,
comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono
mezzadri, coltivatori diretti e per le cooperative agricole Legge
240/84, che assumono operai a tempo determinato.
Assegni familiari
0,01%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Esoneri aliquote
contributive a decorrere dal 1 gennaio 2009 per le cooperative agricole
Legge 240/84, che assumono operai a tempo indeterminato.
Assegni familiari
Conguagliare con il sistema
DM10/2
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Per i consorzi di bonifica, ai
cui operai di ruolo è garantita la stabilità d’impiego,
gli esoneri sono gli stessi di
quelli previsti per la generalità delle aziende agricole.
Difatti,
l
’articolo 20 del decreto-legge n. 112/08, convertito in
legge n. 133/08, ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 40, n. 2 del RDL
n. 1827/35 e modificato l’art. 36 del DPR n. 818/57, estendendo, con effetto
dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l’assicurazione
contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende
pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private (
circolare
n. 18 del 12 febbraio 2009);
3) riduzione del costo del
lavoro- art. 1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n. 266
L’art. 1, commi 361-362, legge
23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale
complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere
prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo
familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle
altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità
e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine
rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua.
Considerato che per la
generalità delle aziende del settore agricolo che operano con il sistema di
DMAG e per le cooperative di trasformazione ex lege 240/84, che assumono
anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione
dell’albo informatico delle società cooperative, non trova capienza né
l’aliquota degli assegni per il nucleo familiare né quella della
maternità, già azzerate dall’esonero previsto dall’art. 120 citato, il nuovo
esonero troverà applicazione sull’aliquota per la disoccupazione la quale, a
decorrere dal 1 gennaio 2006, è così determinata:
Aliquota disoccupazione
2,75%
Esonero ex art 1 co. 361/362 L. 266/2005
1,00%
4) Contributi INAIL dal
1 gennaio 2009.
I contributi per l’ assistenza
infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, in base a quanto
disposto dal Decreto legislativo n°
38 del 23 febbraio 2000, art 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul
Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul
Lavoro
3,1185%
5)
Retribuzioni
Per i minimali di legge
relativi all’anno 2009 si rimanda alla
circolare
n. 14 del 2 febbraio 2009.
L’aliquota aggiuntiva di un
punto percentuale prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992,
n.438, a carico del lavoratore, deve essere applicata, a
decorrere dal 1 gennaio 2009, sulla quota di retribuzione eccedente il
limite annuo di
€
42.069,00.
6) Contributo per
gli apprendisti.
L’art. 1, comma
773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che :” Con effetto
sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la
contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali……………Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli
apprendisti.”
La norma ha altresì stabilito
che i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la aliquota complessiva del 10 per cento a
carico dei datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno del contratto e,
limitatamente ai soli contratti di apprendistato, di 8,5 punti percentuali
per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti
percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di
contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i
periodi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
L’aliquota contributiva a
carico dell’apprendista rimane pari, per l’anno 2009, a
5,84%.
7)
Agevolazioni per zone tariffarie anno 2009.
All’art.1 comma 2 della citata
legge n. 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le
agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che
comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente
svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa
del Mezzogiorno (cfr.
circ.
56/2001 e
92/2001),
nelle seguenti misure:
Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di
cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9,
commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, sono cosi determinate:
a) nei territori montani
particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete
nella misura del
75 per cento
dei contributi a carico del datore di
lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge
n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le
aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise
e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del
68
per cento
”.
Le agevolazioni suddette, nella misura prevista
per il triennio 2006-2008, sono state prorogate per tutto l’anno 2009 per
effetto dall’articolo 8-octies, comma 1 della Legge 9 aprile 2009, n. 33 che
ha modificato l’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 3 novembre 2008,
n. 171, convertito in Legge 30 dicembre 2008, n. 205, sostituendo le parole
“31 marzo 2009” con le parole “31 dicembre 2009”.
I contributi a carico del
datore di lavoro, per l’anno 2009, sono dovuti nelle seguenti misure:
Territori
Dovuto
Non
svantaggiati (ex fiscalizzato Nord )
100%
Montani
25%
Svantaggiati
32%
8) Fondi paritetici interprofessionali,
applicabilità agli operai del settore agricolo (
circolare
n. 34 del 19 marzo 2008).
L’art. 1, comma 62 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247 ha previsto che: “A decorrere dal 1º gennaio 2008, l’aliquota
contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, di cui all’articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l’importo
derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota
contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione
continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo”.
Il comma nell’introdurre, a decorrere dal 1
gennaio 2008, l’assegnazione di un contributo pari al 0,3 punti percentuali
(ex art. 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n.845) da destinare al
finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori
dipendenti del settore agricolo non crea alcun onere aggiuntivo a carico
dell’azienda agricola giacché il predetto contributo è scorporato
dall’aliquota contributiva da destinare all’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria, come espressamente previsto al comma 63 del
medesimo articolo 2 della legge argomentata: ”I datori di lavoro che
aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l’intero
versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all’INPS
che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al
comma 3 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede
bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico
interprofessionale indicato dal datore di lavoro”.
Inoltre al comma 64 è previsto: ”Resta fermo per i
datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali
per la formazione continua l’obbligo di versare all’INPS l’intero contributo
di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al
comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto
dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni”.
Ne consegue che anche i datori di lavoro che non
aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali sono tenuti al versamento
del contributo integrativo secondo le consuete modalità. Tale contributo sarà
destinato al Fondo per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo
Sociale Europeo (FSE).
9) Misure compensative alle imprese che conferiscono
il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del
TFR.
In materia di misure compensative alle
imprese ex articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, l’esonero dal
versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n.
88/89, già previsto per il 2008 nello 0,19%, per l’anno in corso è stabilito
- per ciascun lavoratore – in misura pari allo 0,21%.
10) Tabelle.
In
allegato alla presente circolare sono riportati gli allegati, con le varie
aliquote contributive ed agevolazioni per zona tariffaria così articolati:
·
allegato 1:
aliquote operai
agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende
agricole, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
allegato 2:
aliquote operai
agricoli a tempo indeterminato e determinato aziende coltivatrici dirette, in
vigore dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
allegato 3:
aliquote operai
agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole e
colono/mezzadri, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
allegato 4:
aliquote operai
agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge
240/84, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
allegato 5:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e
determinato per la generalità delle aziende agricole con processi produttivi
di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009;
·
allegato 5 bis:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e
determinato per la generalità delle
aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1
luglio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
allegato 6:
aliquote operai
agricoli a tempo indeterminato e determinato per le cooperative
agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio
2009 al 30 giugno 2009;
·
allegato 6 bis :
aliquote
operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per le cooperative
agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 luglio
2009 al 31 dicembre 2009;
·
allegato 7:
aliquote operai
agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge
240/84 di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009;
·
allegato 7 bis:
aliquote operai
agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge
240/84 di tipo industriale, in vigore dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009;
·
allegato 8:
agevolazioni per zone tariffarie.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11