900220 Servizio Personale 383 Circolare n. 7 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346 (*) coordinato con le disposizioni contrattuali vigenti per il personale del parastato di cui al D.P.R. n. 411/1976 e n. 509/1979. Servizio Personale 383 Roma, 9 gennaio 1985 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza Circolare n. 7 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346 (*) coordinato con le disposizioni contrattuali vigenti per il personale del parastato di cui al D.P.R. n. 411/1976 e n. 509/1979. A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 8797 A.G., n.7099 P./179 del 5 settembre 1983 (1) si trasmette il testo coordinato delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale del parastato. Tale testo, nel riportare le disposizioni dell'ultimo contratto di categoria (D.P.R. 25 giugno 1983, n.346), contiene anche le norme dei precedenti contratti (D.P.R. n. 411/1976 e D.P.R. n. 509/1979) da considerare tuttora in vigore ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del richiamato D.P.R. n. 346/1983. Restano ovviamente invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi coordinati, in quanto il testo e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle richiamate disposizioni. A tale scopo la materia che ha formato oggetto dei tre contratti richiamati e' stata suddivisa in otto titoli e precisamente: TITOLO I - Disciplina della contrattazione TITOLO II - Organizzazione del lavoro TITOLO III - Norme sullo stato giuridico del personale TITOLO IV - Norme sul trattamento economico del personale TITOLO V - Disposizioni relative alla Commissione del personale e alla Commissione di disciplina TITOLO VI - Norme in materia di liberta' di opinione e di diritti sindacali TITOLO VII - Norme transitorie TITOLO VIII - Norme finali Nel suddividere negli anzidetti titoli le disposizioni da coordinare non e' stato possibile, ovviamente, mantenere la numerazione degli articoli contrattuali in cui dette disposizioni sono contenute: si e' preferito quindi adottare una nuova numerazione con numeri romani, indicando sotto la denominazione di ciascun articolo gli estremi di quelli contrattuali coordinati nell'articolo medesimo. In alcuni casi, per rispettare la ripartizione in titoli della materia, si e' reso necessario suddividere un unico articolo contrattuale in due o piu' dei nuovi articoli. Non sono compresi nel testo gli articoli contrattuali specificamente riferiti agli Enti di ricerca. In appendice, sono riportate le disposizioni legislative e contrattuali richiamate nel testo medesimo. Conclude il lavoro l'indice degli articoli compilato in modo da facilitare la ricerca nel nuovo testo delle disposizioni dei singoli contratti. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI . . (1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2619 (*) Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1983, e entrato in vigore il giorno dopo, e cioe il 21 luglio 1983. . . . D.P.R. 25 GIUGNO 1983, N. 346 COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CUI AI D.P.R. N. 411/1976 E N. 509/1979 (le disposizioni legislative o regolamentari richiamate nel testo con note numerate sono riportate in "Appendice") . . TITOLO I DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE ART. I Campo di applicazione e durata (art.1, D.P.R. n. 346/1983) Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente degli Enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esse costituiscono puntuale riferimento per il personale dipendente degli enti pubblici non economici non rientranti nella disciplina prevista dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale 31 dicembre 1981 - 30 dicembre 1984; gli effetti economici, peraltro, hanno inizio dal 1 gennaio 1983 e si protraggono a tutto il 30 giugno 1985. I benefici economici del presente provvedimento trovano provvisoria applicazione anche nei confronti dei dipendenti degli enti soggetti a processi di soppressione, scorporo e riforma, non ancora inquadrati presso le amministrazioni di destinazione, cui erano applicabili alla data del 31 dicembre 1982 le disposizioni di cui al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509. Il trattamento economico dei suddetti dipendenti sara' rideterminato a cura degli Enti di destinazione, dalla data di inquadramento negli enti stessi secondo le disposizioni dei contratti relativi ai rispettivi comparti, o in applicazione di specifiche disposizioni di legge, salvo in ogni caso il trattamento acquisito alla data del 31 dicembre 1982. Con le presenti disposizioni si realizza l'impegno di pervenire alla omogeneizzazione degli ordinamenti ed alla perequazione dei trattamenti retributivi con i dipendenti delle altre pubbliche Amministrazioni a pari livello di attribuzioni e di responsabilita'. ART. II Contrattazione articolata e decentrata (art. 2, D.P.R. n. 346/1983; art. 3 D.P.R. n. 509/1979) Nell'ambito e nei limiti della presente normativa, sono consentiti accordi articolati a livello nazionale per singolo ente o gruppo di enti nonche' accordi decentrati per aree territoriali delimitate comprendenti almeno due unita' organiche "complesse", o, per gli enti con piu' di quattromila dipendenti, una unita' organica complessa, compatibilmente con le finalita' e con la particolare struttura periferica dei singoli enti, in attesa delle norme attuative dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (1), da realizzare con accordo intercompartimentale. Per gli enti di ricerca sono consentiti accordi decentrati a livello di unita' funzionali costituite da almeno una unita' organica complessa. La contrattazione articolata di cui al comma precedente riguarda le seguenti aree di intervento: - programmi generali di formazione e aggiornamento professionale; - metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza delle strutture; - criteri generali per la ripartizione dei carichi di lavoro, la determinazione degli standards, i riscontri di produttivita' e l'attuazione di misure incentivanti; - articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la piu' razionale e puntuale erogazione dei servizi; - realizzazione di servizi sociali; - rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70; - criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'art.24 della legge 20 marzo 1975, n. 70. La contrattazione nazionale articolata e' volta a definire, per le materie di cui al precedente comma, principi-quadro e criteri omogenei per tutto il territorio nazionale nonche' gli ambiti dell'eventuale intervento sulle materie stesse della contrattazione decentrata a livello territoriale. La contrattazione decentrata e' finalizzata ad adeguare, nei limiti di cui al comma precedente e in quanto ammissibile, i contenuti della contrattazione nazionale alle specifiche esigenze territoriali. Gli accordi di cui ai precedenti comma non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto. Gli accordi nazionali sono stipulati fra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del Consiglio di amministrazione soggette - ove comportino modifiche dei regolamenti organici - alle procedure di approvazione di cui all'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2). Gli accordi decentrati sono stipulati tra la delegazione dell'ente nominata dal Presidente e le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale. Con la contrattazione articolata saranno stabilite le modalita' per l'immediata esecutivita' degli accordi decentrati, salvo il potere di annullamento degli organi centrali dell'ente qualora gli stessi eccedano i limiti della rispettiva competenza. Gli enti, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione alla ottimizzazione dei cicli produttivi, adotteranno il metodo del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in ordine ai progetti che comportino sostanziali modifiche ai processi di organizzazione del lavoro, nonche' sui provvedimenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, anche in rapporto ai problemi dell'ambiente e delle popolazioni. TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ART. III Programmazione e organizzazione del lavoro (art. 3, D.P.R. n. 346/1983) Gli enti, nello svolgimento dell'attivita' istituzionale, operano in piena autonomia attraverso una organizzazione che privilegi il conseguimento di obiettivi di produttivita' e di efficacia e la programmazione degli interventi. I centri di responsabilita' di prodotto sono individuati nelle unita' organiche, costituite nell'ambito di un modello organizzativo che garantisca la sistematica verifica dei risultati e il governo complessivo delle strutture. In relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unita' organiche potranno essere costituiti, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nuclei operativi interni all'unita' stessa e da questa dipendenti, cui assegnare i compiti relativi alla realizzazione di singoli prodotti o fasi compiute di procedure. Tali nuclei, costituenti "unita' minime di produzione" possono identificarsi nei settori di coordinamento od essere determinati indipendentemente da essi. In quest'ultimo caso il dirigente l'unita' organica puo' spe- rimentalmente determinarne la costituzione e composizione caratterizzata da un'ampia fungibilita' di mansioni amministrative e tecniche, nel pieno rispetto delle attribuzioni proprie del livello professionale di appartenenza, anche per quanto attiene al conferimento di eventuali funzioni di coordinamento. Gli enti di ricerca, inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, privilegiano in materia di organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sistemi organizzativi di tipo dipartimentale incentivanti il lavoro di gruppo e tali da assicurare dinamicita' organizzativa sia a livello delle strutture stesse sia a livello delle connesse responsabilita' e definiranno altresi' entita', caratteristiche e funzionamento delle unita' di progetto aventi per scopo attivita' scientifico-tecnica di particolare importanza con carattere di temporaneita' programmata. ART. IV Produttivita' (art. 4, D.P.R. n. 346/1983) I criteri per la rilevazione ed i riscontri della produttivita' da realizzare in tutti gli enti saranno definiti in sede di contrattazione articolata alla stregua delle esigenze dei singoli enti per il raggiungimento delle finalita' istituzionali. Si terra' anche conto dei principi di cui agli artt. 4, ultimo comma, prima parte, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3) e 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (4). Per il lavoro misurabile relativamente ad attivita' aventi carattere ripetitivo o di routine saranno individuati, agli effetti della realizzazione di piani e programmi di lavoro, standards di rendimento basati sulla rilevazione dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elementari. Per il lavoro non misurabile con i criteri di cui al precedente comma, saranno definite le modalita' per la realizzazione di progetti-obiettivo o di specifici programmi di lavoro e per le connesse verifiche, anche ai fini della corresponsione dei compensi, che, per quanto concerne gli enti di ricerca, potranno essere erogati, secondo espressa previsione dello specifico programma, per stati di avanzamento del progetto ed al conseguimento degli obiettivi programmati. ART. V Formazione e qualificazione professionale (Art. 5, D.P.R. n. 346/1983; artt. 6 e 7, D.P.R. n. 509/1979) Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi sono formulati sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altri Enti. Gli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale sono rivolti: a) alla formazione del personale di nuova nomina ed allo sviluppo della qualificazione professionale del personale in servizio. I collaboratori ed i collaboratori tecnici potranno essere reclutati in base a prove concorsuali tenute al termine di apposito corso di formazione all'impiego; b) alla formazione professionale e all'aggiornamento permanente dei dirigenti, da perseguire anche attraverso programmi di intervento rivolti in modo specifico all'approfondimento di tematiche attinenti alla funzione dirigenziale. In tale quadro saranno realizzati corsi e seminari di specializzazione per i funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza. Per gli interventi di cui alla lettera b) saranno valorizzate forme di collaborazione con le scuole superiori dello Stato e con scuole di formazione di tipo industriale o universitario. Agli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale promossi da ciascun ente possono partecipare, secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione articolata a livello nazionale, dipendenti di altri enti, con concorso di questi ultimi alla relativa spesa. partecipazione dei dipendenti delle qualifiche dirigenziali, di quelle che danno titolo all'accesso alla dirigenza e delle qualifiche del ruolo professionale, a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attivita' scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale medesimo. I periodi di formazione professionale per gli appartenenti al ruolo professionale ed alle due piu' elevate qualifiche del ruolo tecnico professionale saranno svolti anche presso sedi universitarie italiane e straniere, centri, enti ed istituti di ricerca pubblici o privati italiani, stranieri e internazionali, o presso imprese opportunamente prescelte in relazione all'attivita' dell'ente di appartenenza. In rapporto alle specifiche professionalita' possono essere costituiti tra gli enti interessati strutture di coordinamento delle predette attivita', allo scopo di favorire la mobilita' prevista dall'art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (5). Gli enti, per incarichi di docenza nei corsi di formazione e qualificazione del personale che richiedano il ricorso a specifiche professionalita' non presenti nelle rispettive strutture organizzative, possono avvalersi dell'apporto di collaborazioni esterne da parte di esperti nelle discipline tecnico-amministrative, scientifiche e organizzative appartenenti ad altri settori della pubblica amministrazione ovvero operanti nel campo privatistico, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (6). Gli incarichi professionali, limitati a singoli corsi, vengono conferiti dal competente organo di amministrazione che determina i relativi compensi. ART. VI Orario di lavoro (Art. 6, D.P.R. n. 346/1983; art. 9, D.P.R. n. 509/1979) La durata settimanale dell'orario di lavoro e' fissata in 38 ore effettive documentate attraverso sistemi automatici di rilevazione per tutti gli appartenenti al comparto. Diverse modalita' saranno stabilite per particolari posizioni e/o situazioni con le procedure di cui al terzo comma del precedente art. II. L'articolazione dell'orario di lavoro e' disciplinata in conformita' ai seguenti principi: - flessibilita' degli orari entro fasce predeterminate. Il completamento delle ore eventualmente effettuate in meno sara' definito secondo le esigenze dell'amministrazione; - le articolazioni degli orari giornalieri e settimanali ("settimana corta", "orario spezzato", "orario prolungato") sono stabilite con specifico riferimento all'ottimale utilizzazione delle strutture e in relazione alle esigenze di servizio e dell'utenza. Allo scopo di far fronte ad adempimenti non rinviabili in determinati periodi dell'anno potra' essere prevista, anche per una sola parte del personale, una concentrazione degli orari nei periodi stessi, con corrispondente riduzione dell'orario negli altri periodi dell'anno; - le turnazioni dovranno essere predisposte secondo una precisa disciplina, anche per quanto attiene ai controlli, per particolari servizi al fine di consentire livelli produttivi adeguati ai carichi di lavoro, una maggiore disponibilita' delle strutture in favore dell'utenza e un migliore sfruttamento degli impianti o per le esigenze degli organi di amministrazione nonche' per attivita' da espletare necessariamente nei giorni festivi in relazione alla natura del servizio. A tal fine, saranno individuati con le procedure di cui al terzo comma del precedente art. II, nell'ambito dei programmi generali degli enti, i servizi interessati alla turnazione e quantificate le relative esigenze. Per esigenze particolari, di carattere temporaneo od eccezionale, potranno essere disposte specifiche turnazioni. L'orario iniziale dei turni non puo' sovrapporsi all'orario normale di servizio o a quello di altri turni in misura superiore a 30 minuti. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni stessi; - i dirigenti delle unita' organiche sono responsabili del mancato esercizio del potere di controllo loro spettante, in particolare, sull'osservanza da parte del personale dell'orario di lavoro, salve le diverse modalita' contenute nella specifica disciplina di cui al primo comma del presente articolo. Qualora per esigenze dell'amministrazione il dipendente debba prestare servizio in un giorno festivo ha diritto ad un riposo compensativo entro la settimana successiva. Particolari orari di servizio potranno essere previsti per l'espletamento di attivita' esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali. La contrattazione articolata disciplinera' apposite pause, da computare a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, la cui durata massima non potra' eccedere complessivamente le 3 ore settimanali per lavorazioni che richiedano turni prolungati o avvicendati o a ciclo continuo. ART. VII Lavoro straordinario (Art. 7, D.P.R. n. 346/1983) Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto tra 200 ore annue e l'effettiva consistenza del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente. Il dirigente l'unita' funzionale autorizza prestazioni oltre l'orario normale, con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, che, non possono superare in ogni caso le 120 ore annue per ciascun dipendente. Per esigenze di carattere eccezionale, debitamente motivate con riferimento sia alla programmazoione dell'obiettivo sia al personale quantitativamente e/o qualitativamente occorrente per il suo raggiungimento, il Direttore generale puo' autorizzare l'esecuzione di prestazioni eccedenti quelle di cui al comma precedente ma in ogni caso contenute entro il limite globale previsto dal primo comma. Le modalita', le articolazioni e le aree di lavoro interessate saranno individuate con lo strumento di cui al terzo comma del precedente art. II. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983 le ore di straordinario residue saranno effettuate secondo le modalita' e procedure in atto negli enti. ART. VIII Aspetti normativo-organizzativi della attivita' legale (Art. 19, D.P.R. n. 346/1983) L'attivita' legale negli enti e' espletata presso uffici legali, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (7), giusto il disposto dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (8), previsti nell'ordinamento dei servizi di ciascun ente, la cui organizzazione e' assicurata dalla funzione di coordinamento ai livelli centrali e periferici. Agli uffici legali sara' garantito il necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, adeguato qualitativamen- te-quantitativamente e funzionalmente dipendente dagli uffici stessi, nonche' idonea dotazione di mezzi strumentali. Gli aspetti organizzativi generali, anche per quanto attiene alle esigenze di collaborazione degli uffici legali con il Direttore generale ed i dirigenti delle unita' funzionali ed operative, nonche' la rilevazione dell'osservanza degli obblighi connessi al rapporto di impiego sono fissati dall'ordinamento dei servizi. Gli incarichi di coordinamento, sia a livello centrale che periferico, sono conferiti al personale legale sulla base delle specifiche e peculiari esigenze di funzionalita' dei singoli uffici. ART. IX Unificazione di qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico (Art. 10, D.P.R. n. 346/1983) In relazione a specifiche esigenze di organizzazione del lavoro ed al fine di contenere il fabbisogno di personale, gli ordinamenti dei servizi degli enti ed i relativi regolamenti organici possono unificare singole qualifiche del ruolo amministrativo con le corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico. Il relativo mansionario e' quello risultante dalla declaratoria delle mansioni per le singole qualifiche unificate. ART. X Rapporti di lavoro a tempo definito (Art.12, primo e ultimo comma, D.P.R. n. 509/1979, con le modificazioni di cui al D.P.R. n.768 del 22 dicembre 1979) Per specifici settori di attivita' ed in relazione a particolari modalita' di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con a contrattazione articolata. L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con legge quadro. L'assetto definitivo di tale personale sara' determinato in sede di successivo rinnovo del presente accordo (leggasi "dell'accordo di cui al D.P.R. n. 509/1979"). ART. XI Mobilita' del personale (Art. 8, D.P.R. n. 509/1979) Per la concreta attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (5), in materia di trasferimenti a domanda, ciascun ente comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli altri enti destinatari della citata legge i posti a tal fine disponibili in organico, distinti per ruolo, qualifica ed unita' funzionale. I provvedimenti in ordine all'immissione in servizio sono adottati, sentita la Commissione del personale e subordinatamente all'assenso dell'ente di provenienza, a seguito di valutazione delle domande effettuata con riguardo alla competenza ed esperienza in settori di lavoro similari, alla situazione di famiglia, all'anzianita' di servizio, all'assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente. Nell'ipotesi che si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto e' formata apposita graduatoria con riferimento ai criteri sopraindicati. E' data precedenza assoluta ai dipendenti degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma di cui le leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833. Al personale assegnato a sede diversa da quella richiesta compete il trattamento di trasferimento. Nel caso di trasferimento di funzioni da un ente all'altro dovra' essere previsto anche il passaggio del personale del ruolo professionale facente parte delle connesse strutture. ART. XII Igiene e sicurezza del lavoro (Art. 10, D.P.R. n. 509/1979) Gli enti provvedono, nel quadro della legislazione vigente e in un'ottica consona alle attuali problematiche, all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sulla igiene e la sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto delle esigenze peculiari dei settori della ricerca scientifica e degli altri settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio. Gli enti di ricerca adegueranno constantemente le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ai risultati delle ricerche svolte sulla sicurezza e l'affidabilita' degli impianti e dei processi produttivi. Provvederanno altresi' ad istituire appositi corsi di addestramento e di informazione per il personale nelle predette materie e, anche in aderenza ai loro fini istituzionali, si faranno promotori delle modifiche e delle integrazioni dell'attuale normativa. I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno adottati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. TITOLO III NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE ART. XIII Mansionario (Art. 13, D.P.R. n. 509/1979) Alla declaratoria delle mansioni relative alle singole qualifiche prevista dall'allegato n. 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui all'allegato n. 1 al presente decreto (nell'allegato n. 1 e' riportato il testo coordinato). Le posizioni di lavoro relative ai livelli differenziati di professionalita', agli incarichi di coordinamento e alle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento, specificate nel predetto allegato , non possono superare complessivamente i limiti di un contingente massimo del 20% della dotazione organica del personale dell'ente. Con la contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione alle esigenze funzionali e all'organizzazione del lavoro, i contingenti per ciascun ente, nei limiti di cui al precedente comma, e le modalita' di ripartizione del contingente stesso fra le varie qualifiche. ART. XIV Qualifiche ex art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Art. 8, primo, secondo e quarto comma, D.P.R. n. 346/1983) In relazione alle effettive esigenze organizzative derivanti dall'attuazione delle nuove norme sulla programmazione e organizzazione del lavoro, gli enti daranno concreta attuazione, ricorrendone i presupposti, all'art. 4, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3), istituendo le qualifiche di esperto di gestione con distinti profili per l'area amministrativa e quella tecnica. Le dotazioni organiche per i singoli profili sono stabilite entro tre mesi, a norma degli artt. 25 (9) e 29 (2) della legge 20 marzo 1975, n. 70. La declaratoria delle mansioni della qualifica di cui al presente articolo e' contenuta nell'allegato n. 1 (nel testo coordinato di cui all'art. XIII). ART. XV Qualifiche dirigenziali (Art. 9, D.P.R. n. 411/1976) all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (10) sono denominate, a partire dalla piu' elevata, "dirigente generale", "dirigente superiore" e "dirigente". La dirigenza si articola, secondo la classificazione degli enti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975 (11) in applicazione dell'art. 20 della suddetta legge (12), rispettivamente: - nelle tre qualifiche di "dirigente', "dirigente superiore" e "dirigente generale" presso gli enti dichiarati di altro rilievo; - nelle due qualifiche di "dirigente' e "dirigente superiore" presso gli enti dichiarati di notevole rilievo; - nella qualifica di "dirigente" presso gli enti dichiarati di normale rilievo. I dirigenti sovraintendono ad unita' organiche, assumendo la responsabilita' degli atti relativi. In particolare attendono ai compiti stabiliti, per ogni qualifica, nei regolamenti organici alla stregua dei principi contenuti nell'unita declaratoria delle mansioni (allegato 1 nel testo coordinato). Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali, da ripartire fra le suddette qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico" in misura proporzionale alle rispettive dotazioni organiche. ART. XVI Incarichi di dirigenza al personale del ruolo professionale (Art. 12, D.P.R. n. 411/1976) Gli incarichi di dirigenza attribuibili, ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (10), al personale che riveste la prima qualifica del ruolo professionale non possono superare il 10% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalita' delle strutture periferiche. ART. XVII Determinazione delle dotazioni organiche (Art. 14, D.P.R. n. 411/1976) La consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica, da definire ai sensi dell'art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (9), e' stabilita dagli enti in base all'unita declaratoria delle mansioni (allegato n. 1 nel testo coordinato). ART. XVIII Esercizio delle mansioni (Art. 14, D.P.R. n.509/1979) L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, fermo restando che in tale ambito possono essergli assegnate anche mansioni diverse da quelle normalmente svolte. Le mansioni proprie di ogni qualifica comprendono, oltre a quelle specificate nella relativa declaratoria, anche gli adempimenti riferibili a qualifiche corrispondenti di altro ruolo ovvero immediatamente inferiori o superiori, dello stesso o di diverso ruolo, purche' rivestano carattere accessorio e/o strumentale, siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e l'organizzazione del lavoro non ne consenta l'attribuzione ad altri dipendenti. In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale l'impiegato puo' essere adibito a mansioni proprie di una qualifica diversa per non piu' di 90 giorni anche non continuativi nel periodo di un anno, senza diritto a maggiorazioni del trattamento economico. I funzionari preposti alle singole unita' organiche sono responsabili dell'impiego del personale in conformita' alle disposizioni di cui sopra. In presenza di gravi carenze degli organici, eventuali situazioni di emergenza devono essere rappresentate agli organi di amministrazione che potranno eccezionalmente autorizzare, sulla base di idonei criteri di massima, l'impiego del dipendente in mansioni di qualifica diversa per non piu' di sei mesi. Nei casi in cui per quest'ultima qualifica sia previsto uno stipendio (corrispondente a un parametro) piu' elevato il dipendente ha diritto per il periodo di svolgimento delle corrispondenti mansioni ad un trattamento economico aggiuntivo - non valutabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza previsto dai regolamenti degli enti - pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica stessa e quello della qualifica di appartenenza. ART. XIX Definizione di nuove posizioni di lavoro (Art. 5, D.P.R. n. 509/1979 con le modificazioni di cui al D.P.R. n. 768/1979) Gli enti, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo e all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati. Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'art.29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2). ART. XX Attivita' professionale (Art. 20, D.P.R. n. 509/1979) Il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'ente, puo' essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dell'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attivita' di istituto, sempreche' le relative spese ed onorari facciano carico a terzi. ART. XXI Ferie (Art. 16, D.P.R. n. 509/1979) Il dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi ivi comprese le due giornate di cui all'art. 1 lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (13). A tal fine ogni giornata lavorativa e' computata per un numero di ore pari ad un sesto dell'orario settimanale. Le infermita' di durata superiore a tre giorni insorte durante le ferie ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero debitamente documentato e nei casi in cui l'ente sia stato posto in condizione di convalidarne.In tale ipotesi e' in facolta' del dipendente di fruire, in prosecuzione del periodo di infermita', di un numero di giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro in servizio ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione delle ferie di un numero di giorni pari al periodo di sospensione. ART. XXII Permessi retribuiti (Art. 17, D.P.R. n. 509/1979) Il personale ha diritto, in ogni anno solare, ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni: - per matrimonio: quindici giorni; - per malattia: fino a trenta giorni; - per cure termali: fino a quindici giorni; - per partecipare a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni. Il personale, ha diritto, altresi', ai congedi straordinari previsti da specifiche norme di legge o disposizioni governative riguardanti gli impiegati civili dello Stato. Il personale professionalmente esposto ai rischi di radiazioni ionizzanti che operi in zona definita "controllata" ai sensi di legge ha diritto, in aggiunta ai periodi sopra indicati, a 15 giorni di permesso retribuito non frazionabili. ART. XXIII Permessi non retribuiti (Art. 3, D.P.R. n. 411/1976) Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianita' di servizio. ART. XXIV Mobilita' temporanea a domanda del dipendente (Art. 20, D.P.R. n. 346/1983) Sentita la Commissione del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, il Direttore generale puo' disporre a domanda, per seri e gravi motivi, l'assegnazione per non piu' di sei mesi del dipendente ad altra unita', senza corresponsione di indennita' o rimborso di spesa. ART. XXV Aspettativa per il dipendente il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero (Art. 22, D.P.R. n. 346/1979) Al dipendente il cui coniuge presti o sia chiamato a prestare servizio all'estero per conto degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre amministrazioni si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26 (14). ART. XXVI Passaggi di ruolo (Art. 15, D.P.R. n. 509/1979) Il dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo di appartenenza puo' essere eccezionalmente trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute. Il personale puo' essere trasferito di ruolo, alla corrispondente qualifica, nei limiti dei posti disponibili e subordinatamente al possesso dei titoli di studio e professionali previsti dall'art. 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (15), per l'accesso alla qualifica di destinazione. I passaggi di ruolo di cui al precedente comma sono finalizzati a sopperire a specifiche esigenze di servizio e sono adottati dal Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione del personale, a domanda o, comunque, con il consenso degli interessati. ART. XXVII Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del passaggio di qualifica (Art. 7, D.P.R. n. 411/1976) Il dipendente che abbia riportato le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica non e' ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di qualifica ai sensi dell'art. 21, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (16), se non siano trascorsi rispettivamente sei mesi, uno e due anni dalla data del relativo provvedimento disciplinare. Tali periodi sono esclusi dal computo dell'anzianita' di servizio necessaria per l'ammissione ai suddetti concorsi. ART. XXVIII Iscrizione all'albo per il passaggio al ruolo professionale (Art. 18, D.P.R. n. 509/1979) Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici, il requisito dell'iscrizione all'albo professionale per l'accesso alle qualifiche del ruolo professionale sara' accertato, nei confronti del personale in servizio con riferimento alla data della nomina. ART. XXIX Conferimento delle qualifiche di coordinamento (Art. 8, D.P.R. n. 411/1976) (*) Ciascun ente, ove si verifichino le condizioni di cui all'art.16, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70) (15), determinera' il numero massimo di posti (v. art. XIII) e gli specifici compiti delle qualifiche (speciali) di "collaboratore coordinatore", "collaboratore tecnico coordinatore", "assistente coordinatore" e "assistente tecnico coordinatore" nonche' le norme per il conferimento delle qualifiche medesime, con criteri che diano particolare rilievo alla preparazione e all'esperienza tecnico-professionale acquisite. -------------- (*) a seguito dell'introduzione dei livelli differenziati di professionalita' ex art. 13 D.P.R. n. 509/1979 la norma e' da ritenersi applicabile anche per tali posizioni. ART. XXX Conferimento della qualifica di esperto di gestione (Art. 8, terzo comma, D.P.R. n. 346/1983) L'accesso alla qualifica di esperto di gestione e' riservato al personale della qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore, rispettivamente per i profili dell'area amministrativa e di quella tecnica, secondo le norme che saranno stabilite dai regolamenti organici degli enti e comunque con almeno quattro anni di anzianita' nelle qualifiche di collaboratore e collaboratore coordinatore dei ruoli amministrativo e tecnico. ART. XXXI Conferimento della qualifica di dirigente (Art. 11, D.P.R. n. 346/1983) La qualifica di dirigente e' conferita, nei limiti dei posti di organico, agli appartenenti alle qualifiche di collaboratore, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico, collaboratore tecnico coordinatore ed esperto di gestione, in possesso di una anzianita' di complessivo servizio nelle suddette qualifiche di almeno cinque anni. Il conferimento della qualifica di dirigente e' effettuato con le modalita' di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3). I regolamenti organici degli enti con personale in servizio stabilmente all'estero potranno prevedere forme sostitutive del colloquio presenza in sede del candidato. ART. XXXII Passaggi di qualifica nella dirigenza (Art. 11, D.P.R. n. 411/1976) Le qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale" sono conferite - con periodicita' semestrale - a seguito di scrutinio per merito comparativo. L'anzianita' di servizio costituisce titolo di precedenza a parita' di punteggio. ART. XXXIII Responsabilita' per fatti connessi all'esercizio di particolari mansioni (Art. 19, D.P.R. n. 509/1979) Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilita' per dolo o colpa grave e ferme restando le piu' favorevoli vigenti norme regolamentari. ART. XXXIV Riammissione in servizio (Art. 13, D.P.R. n. 411/1976) Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli puo' essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, su conforme parere della Commissione del personale. All'interessato e' attribuita la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianita' maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e' valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme e alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti, subordinatamente alla restituzione delle indennita' percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali. ART. XXXV Riammissione in servizio del dipendente gia' assoggettato a custodia preventiva (Art. 21, D.P.R. n. 509/1979) Il dipendente, gia' tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la liberta' provvisoria, con provvedimento del Direttore generale a meno che quest'ultimo non ritenga di dover disporre la permanenza della sospensione con provvedimento facoltativo, sentita la Commissione del personale. La riammissione in servizio di cui al comma precedente e' disposta senza pregiudizio per l'eventuale azione disciplinare a conclusione del procedimento penale. ART. XXXVI Servizi sociali (Art. 11, D.P.R. n. 509/1979) Per i dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore a 8 ore con intervallo non superiore alle 2 ore puo' essere istituito un servizio di mensa, basato su consumazioni non eccedenti quelle standard per tale tipo di servizio che sara' affidato a terzi in regime convenzionale, salvo che l'ente non ritenga di provvedervi direttamente. Per gruppi di dipendenti che debbano raggiungere posti di lavoro situati in localita' decentrate rispetto ai centri abitati non adeguatamente servite da mezzi di trasporto pubblico e per particolari esigenze derivanti dalla razionale organizzazione del lavoro in rapporto alla dislocazione territoriale degli uffici, possono essere altresi' previsti servizi di trasporto collettivo. A carico del personale e' posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere. La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi. ART. XXXVII Benefici di natura assistenziale e sociale (Art. 59, D.P.R. n. 509/1979) Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo (D.P.R. n. 509/1979) gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionale di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n.2, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti: 1) sussidi; 2) borse di studio; 3) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; 4) prestiti; 5) mutui edilizi. E' fatto divieto agli enti di concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli gia' in atto presso singoli enti quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo (D.P.R. n. 509/1979). ART. XXXVIII Stato giuridico del personale straordinario (Art. 15, D.P.R. n. 411/1976) Al personale straordinario si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme in materia di stato giuridico previste per il personale di ruolo. ART. XXXIX Stato giuridico del personale a tempo definito (Art. 12, secondo, terzo, quarto e quinto comma, D.P.R. n. 509/1979 con le modifiche di cui al D.P.R. n. 768/1979) Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennita' integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio. Con tale tipo di rapporto e' incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego. Al personale in servizio e' consentito di optare, nel limite dei posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (17) e - per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge (18), a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo - il trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della retribuzione rapportata all'orario di 40 (*) ore settimanali riducendo, per i periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione. -------------- (*) A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n.346/1983 il numero di ore indicato deve intendersi ridotto a 38. ART. XL Personale non di ruolo assunto per l'espletamento di attivita' professionale (Art. 51, D.P.R. n. 509/1979) Nei confronti del personale non di ruolo, assunto per l'espletamento di attivita' professioale di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (8), si applica il terzo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 (19), ai fini dell'ammissione ai concorsi riservati di cui all'art. 43 della predetta legge (20). TITOLO IV NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ART. XLI Trattamento economico (Art. 16, D.P.R. n.411/1976) Il trattamento economico del personale e' costituito dalle seguenti voci: - stipendio; - tredicesima mensilita'; - indennita' integrativa speciale; - quote di aggiunta di famiglia; - compenso per prestazioni di lavoro straordinario; - altre competenze previste dal presente accordo. ART. XLII Livelli retributivi (Art. 12, D.P.R. n. 346/1983) Gli stipendi iniziali annui lordi sono stabiliti secondo i livelli retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato n. 3. Nella stessa tabella sono stabiliti gli stipendi iniziali della prima qualifica professionale, della qualifica di collaboratore tecnico professionale e delle qualifiche dirigenziali. La progressione economica di ciascun livello retributivo e degli stipendi iniziali delle qualifiche di cui al precedente comma si articola in otto classi biennali del 6% costante sullo stipendio iniziale del livello o della qualifica, e in successivi scatti biennali del 2,50% costante computato sul valore stipendiale dell'8 classe. Per gli appartenenti alla prima qualifica professionale ed alla qualifica di collaboratore tecnico professionale gli stipendi tabellari previsti al compimento del 6, 12, 18, 24 anno, secondo la progressione di cui al precedente comma, sono maggiorati di un importo annuo fisso pari, rispettivamente, a lire 1.500.000, 3.000.000, 6.000.000, 9.000.000. Ciascuna delle predette maggiorazioni ha effetto fino alla data del conseguimento di quella successiva. Lo stipendio annuo omnicomprensivo dei vice direttori generali resta rapportato a quello previsto al 1 gennaio 1983 per i direttori generali, con la riduzione del 5%. ART. XLIII Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali (Art. 24, D.P.R. n. 509/1979) Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento della prescritta anzianita'. ART. XLIV Effetti delle sanzioni disciplinari sulla progressione dello stipendio (Art. 18, D.P.R. n. 411/1976) Le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica comportano un ritardo rispettivamente di sei mesi, uno e due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio. ART. XLV Benemerenze belliche e patriottiche (Art. 19, D.P.R. n. 411/1976) Ai fini del calcolo dell'anzianita' utile per gli aumenti biennali di stipendio si tiene conto delle maggiorazioni previste dalle disposizioni di legge in favore dei dipendenti statali in possesso di benemerenze belliche e patriottiche. ART. XLVI Maggiorazione di stipendio per nascita figli (Art. 25, D.P.R. n. 509/1979) In caso di nascita figli e' concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50% alle condizioni e con le modalita' previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. ART. XLVII Calcolo dello stipendio orario giornaliero (Art. 23, D.P.R. n. 411/1976) Lo stipendio orario e' determinato dividendo quello annuo in godimento per 2.080 (*). Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quell'orario per il rapporto tra 40 (*) e il numero dei giorni in cui e' articolato l'orario settimanale di servizio. --------------- (*) A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n.346/1983 il numero di ore indicato deve intendersi rispettivamente sostituito da 1976 e 38. ART. XLVIII Tredicesima mensilita' (Art. 24, D.P.R. n. 411/1976) Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno e' corrisposta una tredecesima mensilita' pari a un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello a ciascun dipendente spettante alla data del 31 dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno. Quote di aggiunta di famiglia e indennita' integrativa speciale (Art. 22, D.P.R. n. 411/1976) Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale competono nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato. ART. L Compenso per lavoro straordinario diurno (Art. 25, D.P.R. n. 411/1976) Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (21), per "stipendio annuo complessivo" si intende l'importo dello stipendio in godimento e della tredicesima mensilita'. Per la determinazione del compenso orario del lavoro straordinario si tiene conto altresi' dell'importo mensile dell'indennita' integrativa speciale ragguagliato ad anno. ART. LI Compenso per lavoro straordinario notturno e festivo (Art. 26, D.P.R. n. 509/1979) Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo e' calcolato maggiorando rispettivamente del 40% e del 60% quello previsto per il lavoro straordinario diurno. ART. LII Maggiorazioni per turni (Art. 27, primo, secondo e terzo comma, D.P.R. n. 509/1979 e art. 7, settimo comma, D.P.R. n. 346/1983) Per lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento integrativo di previdenza e di quiescenza, pari, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore delle presenti disposizioni (*), al 15% per turni pomeridiani e al 65% per turni notturni e quelli festivi con il limite minimo rispettivamente di L. 800, L. 2.000 e L. 3.000 per ogni ora di lavoro e fatti salvi, se piu' favo- revoli, i compensi gia' in vigore che restano congelati. Per la determinazione della misura della suddetta maggiorazione si applicano le norme contenute nell'ultimo comma dell'allegato n.3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 (22). I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese. Nessun dipendente puo' essere comandato ad effettuare piu' di 10 turni notturni al mese. ------------------- (*) dal 1 agosto 1983 ART. LIII Indennita' di responsabilita' di progetto (Art. 8, ultimo comma, D.P.R. n. 346/1983) Al personale appartenente alla qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnica, cui sia affidato il compito di responsabile dei progetti individuati in relazione alle esigenze organizzative presso servizi di elaborazione automatica dei dati e' corrisposta un'indennita' annua di œ. 1.500.000 per la durata di svolgimento del suddetto compito. ART. LIV Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza (Art. 29, D.P.R. n. 411/1976 e art. 23, D.P.R. n. 509/1979) Al personale della prima qualifica del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento e' corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari al 5% dello stipendio spettante. Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari. ART. LV Trattamento di missione e di trasferimento (Art. 31, D.P.R. n. 411/1976 e art. 29, D.P.R. n. 509/1979) Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio spetta il trattamento previsto dalle allegate norme (allegati n.4 e n.5). ART. LVI Indennita' di servizio all'estero (Art. 30, D.P.R. 509/1979 e art. 26, D.P.R. n. 346/1983) Al personale assegnato a sedi di servizio all'estero compete l'indennita' di servizio all'estero nelle misure e con le modalita' previste per il personale dello Stato dipendente dal Ministero degli affari esteri secondo l'unita tabella di equiparazione (allegato n. 6). ART. LVII Compenso sostitutivo del riposo compensativo (Art. 27, quarto comma, D.P.R. n. 509/1979) Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo di cui al terzo comma dell'art. VI, al dipendente inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario. ART. LVIII Indennita' chilometrica al personale turnista (Art. 27, quinto comma, D.P.R. n. 509/1979) Al personale turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio e' corrisposta l'indennita' chilometrica di cui all'allegato n.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 (v. all. n. 4 al presente testo). ART. LIX Compensi incentivanti la produttivita' (Art. 14, D.P.R. n. 346/1983) Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli enti, sono istituiti, con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previa contrattazione di cui al terzo comma del precedente art. II, compensi incentivanti la produttivita'. La previsione dei compensi di cui al precedente comma e' subordinata alla formulazione di programmi di attivita' delle singole unita' organiche ed alla introduzione di tecniche di rilevazione della produttivita' secondo i principi di cui ai precedenti articoli III e IV. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unita' organiche sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata ove prevista, o con deliberazione del Consiglio di amministrazione, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del motivato giudizio del dirigente in ordine al grado dell'impegno dimostrato da ciascun dipendente nell'esecuzione del programma di attivita'. L'erogazione dei compensi e' effettuata a periodi di tempo predeterminati in relazione ai risultati conseguiti ovvero a stati di avanzamento nell'esecuzione dei progetti. La somma annualmente attribuibile a titolo di compensi incentivanti la produttivita' e' commisurata alla differenza fra l'ammontare complessivo dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario calcolati in ragione del numero di ore di cui all'art.8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.70 (n. 250 ore), per ciascun dipendente e la spesa sostenuta per tali prestazioni di cui al precedente art. VII. ART. LX Compensi incentivanti la mobilita' territoriale (Art. 21, D.P.R. n. 346/1983) Per il personale trasferito d'ufficio in conseguenza di processi di mobilita' per soddisfare specifiche esigenze di servizio potranno essere utilizzati alloggi di servizio anche acquistati o costruiti dai singoli enti con le disponibilita' finanziarie rappresentate dalla vendita di altri beni immobili o per effetto dell'art. 5, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (23), restando comunque convalidate le assegnazioni gia' disposte in relazione alla natura delle prestazioni o ad indeclinabili obblighi accessori di servizio. ART. LXI Equo indennizzo (Art. 32, D.P.R. n. 411/1976 e art. 31, D.P.R. n. 509/1979) Al dipendente che contragga infermita' per causa o concausa di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite dall'unita tabella (allegato n. 7) qualora abbia subito una menomazione permanente dell'integrita' fisica non inferiore al 15% nonche' il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali l'impiegato abbia diritto a rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie, di seguito elencate, contratte dal personale che, a termini dell'art. 9, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (24), e' esposto per ragioni professionali ai pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, sempreche' le malattie stesse insorgano non oltre il termine di cessazione dall'esposizione indicata a fianco di ciascuna di esse: anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico 3 anni anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico 1 anno leucopenia con neutropenia 1 anno leucosi 10 anni stati leucemoidi 3 anni sindrome emorragica 1 anno blefarite o congiuntivite 7 giorni cheratite 1 anno cataratta 5 anni radio-dermiti croniche 10 anni radio-dermiti acute 60 giorni radio-epiteliti acute delle mucose 60 giorni radio-lesioni croniche delle mucose 5 anni radio-necrosi ossea 5 anni sarcoma osseo 15 anni cancro bronco polmonare per inalazione 10 anni ART. LXII Determinazione del trattamento economico in caso di passaggio di qualifica (Art. 13, D.P.R. n. 346/1983) Nei passaggi a qualifica di livello immediatamente superiore conseguiti successivamente al 1 gennaio 1983, l'inquadramento nel livello retributivo superiore avverra' aggiungendo al relativo valore iniziale il valore corrispondente all'anzianita' maturata nel livello di provenienza, valutata al 60% sul nuovo livello. Per le qualifiche dirigenziali al nuovo valore iniziale di qualifica si aggiunge il corrispettivo economico derivante dall'applicazione del 2% per ogni anno, o proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, di anzianita' maturata nelle qualifiche di provenienza dirigenziali e direttive calcolato sul relativo livello retributivo. In ogni caso il beneficio conseguibile dal passaggio di livello non sara' inferiore ad una classe calcolata sul nuovo livello. ART. LXIII Anticipazione della classe di stipendio (Art.28, D.P.R. n.509/1979 con le modificazioni di cui al D.P.R. n.768/1979) I provvedimenti con i quali vengono indetti per le varie qualifiche appositi concorsi ovvero corsi di aggiornamento e di specializzazione determina il numero dei partecipanti che potranno fruire dell'anticipazione della classe di stipendio di cui all'art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (25) nel limite massimo di cui al successivo quinto comma. La classe di stipendio puo' essere anticipata per non piu' di due volte nell'ambito della stessa qualifica, nei confronti dei dipendenti che superino le prove finali dei concorsi o corsi di cui al primo comma e che risultino in possesso di almeno 4 anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza. Alle prove finali di cui sopra potranno essere ammessi anche i dipendenti gia' in possesso della specializzazione richiesta e che alla data di indizione dei predetti corsi o concorsi svolgano le relative mansioni. Il beneficio e' attribuito, sentita la Commissione del personale, sulla base dell'esito delle prove finali e subordinatamente all'assunzione dei nuovi compiti cui lo svolgimento dei concorsi o corsi sia eventualmente finalizzato. Il numero delle anticipazioni di stipendio attribuibili non puo' superare una aliquota pari al 15% della dotazione dei posti di ciascuna qualifica diminuito del numero dei dipendenti in servizio nella qualifica stessa che abbiano gia' fruito in detta qualifica del beneficio, con esclusione di quelli che abbiano maturato un biennio o due bienni di permanenza nella classe di stipendio piu' elevata rispettivamente nel caso di avvenuta attribuzione del beneficio per una o per due volte. Sono esclusi dall'attribuzione anticipata della classe di stipendio i dipendenti che, nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi o concorsi di cui al primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o abbiano gia' fruito del beneficio. L'anticipazione della classe di stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il dipendente al quale sia stato conferito il beneficio ne chieda l'applicazione. L'anzianita' per l'attribuzione della classe successiva a quella anticipata decorre dalla data dell'anticipazione stessa. ART. LXIV Trattamento economico in caso di riammissione in servizio Al dipendente cessato anteriormente al periodo di validita' del presente accordo (D.P.R. n. 509/1979) e riassunto ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.411 (v. art. XXXIV del presente testo) e' attribuito lo stipendio risultante dalla ricostruzione del trattamento economico secondo le norme di inquadramento giuridico ed economico previsto nel tempo per il personale rimasto in servizio. A tali effetti non si computa l'anzianita' maturata nella classe in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. ART. LXV Altre competenze (Art. 30, D.P.R. n. 411/1976 e art. 55, D.P.R. n. 509/1979) Le indennita' previste o derivanti da norme di legge in relazione alla peculiarita' o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie di dipendenti sono corrisposte con le identiche modalita' al personale nelle medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di legge, valide anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da corrispondere al personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose in zone disagiate lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per l'uso di mezzi di lavoro e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi di volo, per la reperibilita' sia notturna che diurna, per compensare gli interventi urgenti per emergenze non prevedibili. Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attivita' legale e' attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota e' ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con piu' di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5. 1. Le competenze professionali corrisposte per l'attivita' prestata dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura del 90% ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono l'attivita' professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state giudizialmente liquidate. Con il procedimento di cui al precedente art. II, per il personale degli enti di ricerca e degli altri enti caratterizzati da attivita' organizzate secondo modalita' di tipo industriale o svolte in regime di paragone o concorrenza con aziende private, saranno individuate,a parita' di presupposti oggettivi e soggettivi,le norme dei contratti collettivi istitutive di speciali indennita' per situazioni lavorative che, per la natura o per la dislocazione delle attivita' o in relazione a vincoli legislativi di sicurezza e di protezione dei lavoratori e delle popolazioni, comportino indeclinabili obblighi accessori rispetto alla normale prestazione di lavoro, disagio, rischio o gravosita' (quali ad esempio l'obbligo di reperibilita', l'intervento urgente per emergenze, la dislocazione della sede di servizio in localita' lontana da centri urbani in zone prive di infrastrutture sociali e di ricettivita' abitativa e prive di adeguati servizi di trasporto, le campagne oceanografiche, la responsabilita' di operazioni di impianti, il rischio di cambio di valuta, il trasporto di valori). ART. LXVI Trattamento economico del personale straordinario (Art. 34, D.P.R. n. 411/1976) Al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (6) compete il trattamento economico inziale previsto per il personale di ruolo della qualifica corrispondente alla posizione giuridica dei singoli interessati. TITOLO V DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE DEL PERSONALE E ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA ART. LXVII Commissione del personale (art. 52, D.P.R. n. 411/1976) La Commissione del personale e' cosi' composta: - dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente; - dal direttore generale dell'ente; - da quattro dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato, compreso il dirigente dei servizi del personale, nominati dal presidente dell'ente; - da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni; - dal segretario, nominato dal direttore generale. Per ciascun membro e per il segretario e' previsto uun supplente. Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 (11), per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superano comunque le 200 unita', puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu' ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4 e nella 6 categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri. L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a scrutinio di lista con il sistema della proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali. La durata in carica della commissione e' fissata in 4 anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri della commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parita' di voti prevale quello del presidente. ART. LXVIII Commissione di disciplina (art. 53, D.P.R. n. 411/1976) La commissione di disciplina e' cosi' composta: - dal direttore generale dell'ente, con funzioni di presidente; - da cinque dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato, nominati dal presidente dell'ente; - da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni; - dal segretario, nominato dal direttore generale. Per ciascun membro della commissione e per il segretario e' previsto un supplente. Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 (11), per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superino comunque le 200 unita', puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu' ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4 e nella 6 categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri. L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a scrutinio di lista con il sistema della proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali. La durata della commissione e' fissata in 4 anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di tutti i membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il componente della commissione che, senza motivo giustificato, non intervenga alle riunioni per piu' di tre volte, e' dichiarato decaduto dalla nomina e sara' sostituito secondo le norme previste in via generale nel presente articolo per la nomina dei membri della commissione stessa. TITOLO VI NORME IN MATERIA DI LIBERTA' DI OPINIONE E DI DIRITTI SINDACALI ART. LXIX Norme applicabili (Art. 54, D.P.R. n. 411/1976) (*) Ai dipendenti degli enti pubblici destinatari del presente accordo si applicano, in quanto estensibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 9, 10 e 11, ai titoli II e III e gli articoli 28, 29, 30 e 31 commi secondo, terzo, quarto e quinto della legge 20 maggio 1970, n. 300 con gli adattamenti e le integrazioni previste dagli articoli che seguono. --------------- (*) La norma deve intendersi parzialmente superata dall'art. 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (26) che regola la materia. In appendice sono riportate le disposizioni della legge n. 300/1970 richiamate in detto articolo (27). ART. LXX Unita' produttive (Art. 50, D.P.R. n. 411/1976 e art. 60, D.P.R. n. 509/1979) (**) Le specifiche unita' nel cui ambito possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali sono la Direzione generale e, qualora strutturate in unita' organica, le dipendenze provinciali. ART. LXXI Dirigenti sindacali (Art. 56, D.P.R. n. 411/1976 e art. 62, D.P.R. n. 509/1979) Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (**) Lo statuto delle organizzazioni sindacali, i nomi dei dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione ai fini della titolarita' dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente accordo. I dirigenti sindacali di cui al primo comma: a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro d'ufficio; b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla qualifica rivestita; ----------------- (**) v. in materia l'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (28). c) non possono essere trasferiti dall'unita' funzionale di appartenenza senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di categoria (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione del mandato. L'ente, qualora intenda disporre il trasferimento di un dirigente sindacale ad altra unita' funzionale, e' tenuto a comunicare per iscritto i motivi del provvedimeto proposto alla competente organizzazione sindacale. La predetta organizzazione notifica, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il proprio nulla-osta ovvero i motivi dell'opposizione. In mancanza di riscontro da parte dell'organizzazione sindacale nei termini suindicati l'ente ha facolta' di disporre il trasferimento. Agli effetti del presente articolo non si considera trasferimento l'assegnazione ad altra provincia a seguito di promozione o di passaggio di qualifica nonche' ad altra unita' operativa nell'ambito della stessa provincia. ART. LXXII Congedi e permessi sindacali (Art. 57, D.P.R. n. 411/1976; art. 61, D.P.R. n. 509/1979) I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in congedo sindacale per l'intera durata del mandato. I congedi vanno richiesti e concessi in proporzione al numero dei dipendenti dei singoli enti in modo che il relativo onere possa essere in stretto rapporto con la consistenza del personale dei vari enti. Il numero dei dirigenti da collocare in congedo per ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo e' cosi' fissato comulativamente per tutti gli enti contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70: 1) fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi sindacali nazionali; 2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o frazione di 5000, per ciascuna regione, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita' produttive della regione; 3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o frazione di 3000 per ciascuna provincia, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita' produttive della provincia. A richiesta dell'Organizzazione sindacale interessata, nelle provincie ove i dipendenti degli enti siano in numero complessivamente non superiore a cinquecento, il congedo sindacale di cui al n. 3 del comma precedente, puo' essere ridotto a 20 ore settimanali. Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza sindacale sono concessi, per ciascuna unita' funzionale, permessi orari nei limiti complessivi appresso indicati: fino a 40 dipendenti . . . . . . 1 ora settimanale da 41 a 80 dipendenti . . . . 2 ore settimanali da 81 a 150 dipendenti . . . . 3 ore settimanali da 151 a 300 dipendenti . . . . 8 ore settimanali da 301 a 500 dipendenti . . . . 12 ore settimanali da 501 a 800 dipendenti . . . . 16 ore settimanali da 801 a 1000 dipendenti . . . . 24 ore settimanali da 1001 a 1200 dipendenti . . . . 27 ore settimanali da 1201 a 1400 dipendenti . . . . 30 ore settimanali da 1401 a 1600 dipendenti . . . . 33 ore settimanali da 1601 a 1800 dipendenti . . . . 36 ore settimanali da 1801 a 2000 dipendenti . . . . 40 ore settimanali da 2001 a 2500 dipendenti . . . . 45 ore settimanali da 2501 a 3000 dipendenti . . . . 50 ore settimanali da 3001 a 3500 dipendenti . . . . 55 ore settimanali da 3501 a 4000 dipendenti . . . . 60 ore settimanali La concessione dei permessi orari deve essere rapportata non al numero dei dipendenti complessivamente considerati ma alla consistenza numerica della categoria rappresentata da ciascuna organizzazione sindacale. I dirigenti che hanno facolta' di fruire dei permessi di cui al precedente comma non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore previste per ciascuna unita' funzionale, con arrotondamento all'unita' dell'eventuale frazione. Per le unita' funzionali che occupano fino a 150 dipendenti, il numero massimo dei suddetti dirigenti e' pari al numero delle ore settimanali spettanti. I permessi orari sono altresi' concessi ai dirigenti degli organi di coordinamento (sindacati nazionali aziendali) previsti dall'art. 19, ultimo comma, della legge 20 Maggio 1970, n. 300 (29), nella misura del 50% dei limiti di cui al quinto comma, per gli enti con non piu' di 4000 dipendenti. Per gli altri enti i permessi - che non possono in ogni caso eccedere 160 ore settimanali - sono stabiliti d'intesa tra le singole amministrazioni e i predetti organi di coordinamento. Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o designati a partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi di interesse sindacale sono concessi altresi', per ciascuna rappresentanza sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente, non superiore a 20 ed a 40 giorni l'anno. Le Organizzazioni sindacali devono comunicare all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonche' i periodi in cui i permessi sono fruiti. I dirigenti sindacali dipendenti dagli enti interessati ai provvedimenti di soppressione,scorporo o riforma,collocati in congedo sindacale ai sensi del presente articolo, conservano tale posizione per l'intera durata del mandato e comunque non oltre la data del loro inquadramento definitivo presso altro ente o amministrazione diversi da quelli destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70. ART. LXXIII Assemblee (Art. 63, D.P.R. n. 509/1979) Il personale ha diritto a riunirsi in assemblea nei locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonche', nel limite individuale di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione. Le assemblee possono aver luogo anche in locali ubicati all'esterno dell'unita' funzionale. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (29) (*). La convocazione dell'assemblea da parte delle rappresentanze sindacali e' comunicata al dirigente l'unita' funzionale, di norma con preavviso scritto di almeno 24 ore, e deve contenere, oltre alla eventuale richiesta di disponibilita' dei locali, l'indicazione dell'ora di inizio dell'assemblea stessa e dell'ordine del giorno. Durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario non possono aver luogo nei locali dell'ente riunioni che siano indette da associazioni od organismi diversi da quelli di cui al precedente terzo comma. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono tenute su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle comunicazioni all'amministrazione, tenuto conto delle date stabilite per ciascuna assemblea. Quando nell'unita' funzionale l'orario di lavoro sia articolato in turni, l'assemblea puo' avere luogo in due riunioni nella medesima giornata. Il personale che partecipa alle assemblee durante l'orario di lavoro deve apporre, su appositi fogli, la propria firma con l'indicazione dell'ora in cui si allontana dal posto di lavoro. Al termine dell'assemblea il personale deve nuovamente apporre la firma annotando l'ora di rientro. In caso di mancata apposizione, non adeguatamente motivata, della firma del rientro l'assenza relativa al periodo di allontamento dal posto di lavoro e' considerata ingiustificata. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali dell'ente sono stabilite, previ accordi con le Organizzazioni sindacali interessate, dal Direttore generale o da persona da lui delegata per la direzione generale e dal dirigente l'unita' funzionale per le strutture periferiche. ----------- (*) v. anche art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. ART. LXXIV Contributi sindacali (Art. 59, D.P.R. n. 411/1976; art. 64, D.P.R. n. 509/1979) I contributi sindacali, nella misura e con le modalita' stabilite da ciascuna federazione nazionale di categoria, sono trattenuti a cura degli enti e da questi versati alla federazione designata dal lavoratore con propria delega. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata conferita. La delega stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia revocata mediante richiesta scritta da invitarsi entro il 31 ottobre sia all'Organizzazione sindacale competente sia all'ente di appartenenza. I contributi sindacali di cui al primo comma sono versati alle federazioni nazionali di categoria entro il giorno 25 del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta dei contributi medesimi. TITOLO VII NORME TRANSITORIE ART. LXXV Inquadramento nei livelli retributivi (Art. 15, D.P.R. n. 346/1983) L'inquadramento economico nei livelli retributivi di appartenenza del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e' effettuato con i criteri seguenti: A) per il personale che nel periodo dal 30 dicembre 1975, o dalla successiva data di assunzione, al 31 dicembre 1982 sia rimasto nella stessa qualifica, all'anzianita' riconosciuta ai sensi degli artt. 38 (30), 39 (31) del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 al 29 dicembre 1978 e' aggiunto per intero il periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1978 ed il 31 dicembre 1982. L'anzianita' riconosciuta ai sensi del D.P.R. n.411 citato e' quella corrispondente alla classe ed agli scatti in godimento alla data del 29 dicembre 1978 in base allo stesso decreto, esclusi quelli derivanti da benefici combattentistici o per nascita di figli, ovvero dall'applicazione del 6 comma dell'art. 38 del D.P.R. n.411 medesimo, maggiorata dell'anzianita' nella classe o nell'ultimo scatto fino al 29 dicembre 1978. Per il personale assunto successivamente al 29 dicembre 1978 e rimasto nella stessa qualifica l'anzianita' e' valutata per intero; B) per il personale pervenuto a livello superiore o inquadrato in ruolo dopo il 29 dicembre 1978 l'anzianita' posseduta nel livello inferiore o in posizione non di ruolo, determinata in base alla precedente lettera A), e' valutata nelle misure percentuali di cui all'art.39 del D.P.R. 26 maggio 1976, n.411, cui si aggiunge per intero l'anzianita' maturata successivamente al passaggio di livello. Anche per il personale pervenuto a qualifica superiore o inquadrato in ruolo tra il 30 dicembre 1975 ed il 29 dicembre 1978 si applica l'art. 39 del D.P.R. 26 maggio 1976, n.411. I livelli di riferimento sono quelli previsti dal presente decreto; C) le anzianita' maturate in qualifiche ulteriormente inferiori non considerate ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, sono valutate al 2% per ogni anno o proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori ai quindici giorni di servizio di ruolo ed in posizione di salariato di ruolo ed all'1% per ogni anno di servizio non di ruolo, calcolato sul corrispondente valore iniziale di livello. Il relativo valore monetario e' temporizzato sul livello retributivo di definitivo inquadramento. Le posizioni di cui alla presente lettera si applicano anche al personale che al 31 dicembre 1982 rivestiva la prima qualifica professionale o quella di collaboratore tecnico professionale; D) per il personale dirigente, si considera per intero l'anzianita' di qualifica posseduta; al valore cosi' determinato si aggiunge quanto derivante dalla valutazione delle anzianita' di servizio per gli anni trascorsi in qualifiche dirigenziali inferiori e direttive valutate al 2% annuo o proporzionalmente per i mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni sui corrispondenti trattamenti economici iniziali. Il servizio prestato nella qualifica di dirigente eccedente i primi due anni e' valutato nei confronti dei dipendenti appartenenti a qualifiche dirigenziali superiori sulla base dello stipendio indicato nella nota 1 della tabella degli stipendi allegata al presente decreto. Le anzianita' da direttivo da valutare nel settimo livello sono quelle trascorse in qualifiche inferiori a direttore od equiparato; le anzianita' da valutare nell'8 livello sono quelle trascorse nella qualifica di direttore od equiparate. L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverra' sulla base delle anzianita' come sopra determinate, alla classe o scatto immediatamente inferiore. L'eventuale eccedenza temporale o monetaria, ferma restando la corresponsione di questa ultima, viene utilizzata ai fini dell'ulteriore acquisizione di classi o scatti. Ai fini della temporizzazione dell'eccedenza monetaria questa va valutata rapportandola ad 1/24 della classe o scatto da conseguire. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potra' essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale, previsto dal presente decreto per il corrispondente livello retributivo. Per il personale appartenente alle qualifiche dei ruoli tecnico, professionale di seconda qualifica e tecnico professionale, escluso il collaboratore, il suddetto beneficio non potra' essere inferiore alla differenza tra il preesistente ed il nuovo stipendio iniziale della corrispondente qualifica del ruolo amministrativo. Le anzianita' di inquadramento nei nuovi livelli retributivi o nelle qualifiche di cui all'art. XLII non possono essere comunque inferiori a quelle acquisite con il D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, al 31 dicembre 1982. Nei confronti del personale appartenente alla ex categoria direttiva con la qualifica di consigliere capo od equiparata si intende conferita, ai soli fini dell'applicazione del precedente primo comma, la quarta classe di stipendio di cui al D.P.R. 26 maggio 1976 n.411, dalla data, comunque non anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del predetto D.P.R. n.411, in cui abbia maturato l'anzianita' complessiva di categoria richiesta per l'accesso alla qualifica superiore del preesistente ordinamento. Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale della qualifica rivestita previsto dal D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, con le maggiorazioni percentuali di cui al successivo art. LXXVI applicate alla differenza rispetto a tale stipendio di quello iniziale stabilito dal presente decreto. ART. LXXVI Scaglionamento degli oneri (Art. 17, D.P.R. n. 346/1983) I benefici economici derivanti, nella prima applicazione del presente decreto, dall'attribuzione degli stipendi previsti dal decreto stesso, rispetto a quelli fruiti da ciascun dipendente al 31 dicembre 1982, od anche da passaggi di livello o di qualifica o dal conseguimento delle maggiorazioni di cui all'articolo XLII successivamente intervenuti, sono corrisposti nella misura percentuale di cui appresso: Dirigenti - Prima qualifi- dal 1 al 9 livello ca professionale e collab. tecnico professionale dal 1.1.1983 30% 25% dal 1.7.1983 45% 40% dal 1.1.1984 60% 50% dal 1.7.1984 90% 65% dal 1.1.1985 100% 100% ART. LXXVII Misura dei compensi per lavoro straordinario (Art. 7, sesto e settimo comma, D.P.R. n. 346/1983) In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano congelati gli importi orari conseguiti al momento di entrata in vigore del decreto stesso, con esclusione di quanto derivante dalla dinamica della scala mobile. ART. LXXVIII Norme di prima attuazione ai fini dell'accesso alla qualifica di esperto di gestione (Art. 16, D.P.R. n. 346/1983) In sede di prima attuazione delle presenti norme e comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore delle medesime, la qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area amministrativa e' attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore e di collaboratore coordinatore, al personale che rivestiva la qualifica di direttore od equiparata del preesistente ordinamento. Per il numero degli an- zidetti posti eventualmente residuo, la qualifica e' conferita agli altri dipendenti che, assunti in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, appartenevano alla preesistente categoria direttiva con qualifica corrispondente a quella di collaboratore od equiparata ed ai quali, anteriormente alla data di attuazione dell'ordinamento dei servizi conseguente alla predetta legge, siano state affidate, organicamente, specifiche responsabilita' direttive o di studio risultanti da atti certi dell'amministrazione. Con le modalita' e nei tempi di cui al comma precedente, la qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnica e' attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore tecnico e di collaboratore tecnico coordinatore , al personale addetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a compiti di analista intera gamma o di specialista di sistemi o di procedure, a piu' elevato livello di specializzazione e che rivesta le qualifiche predette. Le norme degli scrutini sono stabilite dal Consiglio di am- ministrazione su proposta del Direttore generale, sentita la Commissione del personale, tenendo particolarmente conto degli incarichi svolti e della relativa durata, dell'anzianita' di servizio e degli altri giudizi espressi sulle qualita' e capacita' del dipendente nonche', per i profili dell'area amministrativa, della qualifica rivestita nel precedente ordinamento, dell'espletamento, in particolare, di compiti per i quali era prevista l'attribuzione dell'aggiunta di carica nonche' dell'eventuale idoneita' conseguita in concorsi alla qualifica di dirigente od equiparata. Qualora il numero dei posti conferiti a norma del primo comma risulti superiore a quelli di organico previsti per i singoli profili della qualifica, quelli in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che si verificheranno nel contingente stesso. Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali di personale in particolari posizioni (Art. 23, D.P.R. n. 346/1983) Il personale della prima qualifica professionale che rivestiva una qualifica del ruolo tecnico della ex carriera direttiva corrispondente alla qualifica di direttore centrale, direttore superiore o direttore principale, secondo l'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e che da almeno quattro anni eserciti funzioni dirigenziali in virtu' della precedente qualifica, in posizione di distacco o di comando presso amministrazioni statali, dove abbia svolto incarichi particolari, attestati dalle stesse, puo' a domanda, ed in presenza delle necessarie disponibilita' dei posti di organico, essere inquadrato nei ruoli della dirigenza dell'ente di appartenenza a qualifica anche immediatamente superiore a quella come sopra rivestita. ART. LXXX Speciali concorsi transitori (Art. 24, D.P.R. n. 346/1983) Per la copertura di una aliquota non superiore al 50% dei posti di organico definiti in relazione alla ristrutturazione dei procedimenti di lavoro a seguito dell'introduzione o dello sviluppo di sistemi automatici, gli enti hanno facolta' di indire una volta tanto speciali concorsi riservati al personale che appartenga alla qualifica compresa nello stesso livello retributivo od a qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio e della specializzazione professionale richiesti per la qualifica da conferire ovvero, fermo restando il possesso del titolo di studio prescritto, abbia conseguito l'idoneita' in apposito corso di quali- ficazione. ART. LXXXI Inquadramento nel ruolo professionale (Art. 27, D.P.R. n. 346/1983) La tabella allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976 n. 411 relativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti degli enti locali, e' rettificata prevedendo l'equiparazione del personale gia' appartenente alla categoria direttiva del ruolo amministrativo del preesistente ordinamento anche alla prima qualifica del ruolo professionale del nuovo ordinamento. ART. LXXXII Trattamento economico del personale non di ruolo (Art. 42, D.P.R. n. 411/1976 e art. 44, D.P.R. n. 509/1979) Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai precedenti ordinamenti spetta il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. La progressione dello stipendio dei dipendenti di cui al primo comma si articola nelle prime quattro classi di stipendio oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valuntando l'anzianita' di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi medesime, nella misura dell'80%. Dopo il conseguimento della quarta classe di stipendio competono aumenti biennali d'importo pari al 2,50% della classe medesima attribuibili al maturare di ogni biennio di permanenza in detta classe. ART. LXXXIII Trattamento economico in caso di nomina in ruolo (Art. 45, D.P.R. n. 509/1979) Il dipendente che consegua la nomina in ruolo e' collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento. L'eventuale differenza tra l'importo di cui al precedente comma e quello della classe di stipendio attribuita e' conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed e' assimilata ad ogni effetto allo stipendio. Nei casi in cui l'importo predetto risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio e' attribuita quest'ultima classe. TITOLO VIII NORME FINALI ART. LXXXIV Regolamenti organici (Art. 48, D.P.R. n. 411/1976) Al fine di pervenire ad una effettiva uniformazione degli ordinamenti del personale, gli enti, nell'emanare o modificare i regolamenti organici ai sensi dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (9), devono attenersi ai principi uniformativi di cui allegato n. 8. ART. LXXXV Rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina dell'accordo (Art. 51, D.P.R. n. 411/1976) Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato e instaurato per lo svolgimento di attivita' privatistiche dell'ente o per servizi di istituto del tutto peculiari che non consentano di ricondurne la disciplina a quella del rapporto del pubblico impiego di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70. ART. LXXXVI Autoregolamentazione degli scioperi (Art. 25, D.P.R. n. 346/1983) Le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contenente la presente disciplina adotteranno e depositeranno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (32), il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero di cui all'art.11 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (33). ART. LXXXVII Inquadramento funzionale (Art. 18, D.P.R. n. 346/1983) Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, sara' costituita entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto una commissione paritetica per la identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico funzionali. I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica, entro e non oltre la vigenza contrattuale. . . Allegato n. 1 DECLARATORIA DELLE MANSIONI Ruolo amministrativo Ai sensi dell'art. 15, comma secondo , della legge n. 70 appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili". Nell'ambito dell'amministrazione attiva dell'ente, gli interessati collaborano ai fini della formazione della volonta' dei competenti soggetti di potesta' pubblica attraverso l'emanazione di provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali, nonche' - nei limiti previsti - alla manifestazione della volonta' cosi' espressa. Nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dalla legge, i dipendenti che vi sono inquadrati svolgono i compiti previsti dall'ordinamento dall'ente, sulla base dei seguenti principi generali. Qualifica di "commesso": disimpegna mansioni che non richiedono una particolare preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari d'ufficio; provvede al prelievo e all'inoltro della corrispondenza; regola il servizio, anche telefonico, di anticamera; cura l'ordine e la conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio; disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine e apparecchiature. Profilo differenziato di professionalita': svolge adempimenti di carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per responsabilita' o modalita' e tempi di esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla chiusura e apertura degli uffici e alla sorveglianza del pubblico nei relativi locali; portavalori. Qualifica di "archivista dattilografo":disimpegna mansioni esecutive che per loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione e al protocllo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine; esegue il lavoro di sportello per la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti. Profilo differenziato di professionalita': svolge le attivita' amministrative e contabili a contenuto esecutivo proprie della qualifica che implicano un maggiore impegno o permanente gravosita' in relazione alle specifiche cognizioni richieste ovvero alla ripetitivita' dell'esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla conservazione e al movimento di documenti probatori, dattilografo a tempo pieno o con compiti di stenografia. Qualifica di "assistente": svolge, anche a livello di sportello ed eventualmente mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici (che non richiedano elaborazione autonoma) nonche' di altre macchine, mansioni tecnico-amministrativo-contabili che presuppongano un'applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti; disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione rispetto all'attivita' istruttoria, di programmazione, nonche' di vigilanza ispettiva; puo' sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del settore cui e' assegnato. Qualifica di "assistente coordinatore": nell'ambito del settore cui e' assegnato svolge le attivita' amministrative e contabili proprie della qualifica che richiedono una professionalita' integrata da cognizioni complementari e/o strumentali al fine della elaborazione, controllo, revisione di atti comportanti l'applicazione di norme complesse ovvero assicura il coordinamento di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse. Indicazioni esemplificative di profili: addetto ad attivita' ispettiva di vigilanza esterna; addetto alla istruttoria di pratiche che comporta applicazione di norme particolarmente complesse; sovraintendente ad attivita' di settore. Qualificazione di "collaboratore": svolge funzioni di collaborazione direttiva che presuppongono elevata capacita' professionale e specifica competenza ed implicanti anche discrezionalita' operativa nella realizzazione dell'attivita' dell'ente. Partecipa ad attivita' di studio e programmazione ed elabora autonomamente atti del procedimento amministrativo. Puo' sovraintendere a settori di attivita' non complessi. Qualifica di "collaboratore-coordinatore": svolge funzioni di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione e elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita' organica, caratterizzate da ampia autonomia ed iniziativa e diretta assunzione di responsabilita' nell'attivita' svolta. E' richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla evoluzione dell'assetto organizzativo derivante dallo sviluppo della tecnologia e della legislazione. Coadiuva il dirigente esplicando attivita' di propulsione, coordinament e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente, in caso di assenza o impedimento, assicurando la continuita' dell'azione dell'unita' organica. Indicazioni esemplificative di profili: "responsabile di studi o programmazioni; responsabile di unita' operative". Esperto di gestione per l'area amministrativa - a livello di unita' funzionale e di unita' organica complessa, nell'ambito degli indirizzi forniti dal dirigente responsabile e per le conseguenti decisioni allo stesso spettanti, assicura, con piena autonomia operativa: - l'attuazione delle procedure di pianificazione delle attivita' e del controllo di gestione nelle fasi di individuazione degli obiettivi, elaborazione dei piani, verifica del loro stato di attuazione e di gestione degli scostamenti; - l'analisi delle procedure di lavoro e delle altre condizioni organizzative. In particolare, individua la gamma delle posizioni di lavoro, degli assetti strutturali elementari, dei cicli di lavorazione; quantifica i fabbisogni di risorse umane e strumentali; cura la rilevazione dei flussi produttivi anche in rapporto alla valutazione della attivita' in termini di costo; predispone gli elementi per la determinazione degli standard di produttivita' e cura gli adempimenti connessi all'applicazione dei meccanismi di incentivazione del rendimento. In relazione alla specifica esperienza e professionalita' possedute, puo' fornire consulenza per le esigenze di unita' funzionali diverse da quella di appartenenza, o a livello di comparto territoriale, o in funzione di supporto ai competenti uffici centrali. E' preposto a unita' operative ed organizzative non attribuibili ai dirigenti, individuate con specifici provvedimenti dell'amministrazione. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento. Ruolo tecnico Ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio". I dipendenti del ruolo tecnico contribuiscono, nell'ambito della organizzazione dell'ente a fornire gli elementi di giudizio ai competenti organi dell'amministrazione applicando esclusivamente principi e metodi propri di scienze, arti o discipline tecniche. Saranno comunque inquadrati nel ruolo tecnico coloro che svolgono compiti di natura tecnico-professionale e che non abbiano i requisiti per la nomina nel ruolo professionale. Sara' altresi' cinquadrato nel ruolo tecnico il personale appartenente ai ruoli delle comunita' (educative, convitti, case di riposo, centri di rieducazione, ecc.) di proprieta' degli enti, non addetto a compiti amministrativi e non rientranti nei profili del ruolo professionale. Qualifica di "agente tecnico": svolge attivita' che richiedono una normale capacita' nella qualificazione professionale di mestiere anche con l'uso di macchine che richiedano manovra elementare; e' addetto alla conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi. Profili esemplificativi: operaio comune o generico; operaio qualificato, quando tale denominazione e' riferita nel preesistente qualificazione professionale tecnica tecnica di grado inferiore. Profilo differenziato di professionalita': svolge adempimenti di carattere strumentali propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per modalita' e tempi di esecuzione. Indicazioni esemplificativi di profili: addetto al magazzino e alle relative consegne; addetto ai servizi di portineria; conduttore di veicoli a motore. Qualifica di "operatore tecnico": svolge mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualificazione professionale di mestiere ovvero di mecconografia; e' addetto alla conduzione, all'esercizio ed all'impiego di macchine la cui utilizzazione non presupponga dirette valutazioni di merito nei casi concreti. Profili esemplificativi: operaio qualificato che non rientri nei profili esemplificativi dell'agente tecnico; centralinista telefonico; addetto alla preparazione dei supporti meccanografici di "input"; addetto al governo delle unita' periferiche annesse e connesse agli elaboratori elettronici; disegnatore-lucidista; addetto alla operazione e alla piccola manutenzione di impianti; tecnografo infermiere generico. Profilo differenziato di professionalita': svolge attivita' tecniche proprie della qualifica che implicano maggiore professionalita' o gravosita' o impegno in relazione alle specifiche cognizioni richieste o assunzioni di rischi rapportati all'esecuzione di peculiari compiti ovveroall'osservanza di particolari orari di servizio. Indicazioni esemplificative di profili: guardia giurata; responsabile di squadra di lavoro; infermiere generico; guadiaparco; operatore con specifica specializzazione di mestiere (falegname, idraulico, cuoco, fabbro, ecc.); centraliniesta telefonico a tempo pieno; massofisioterapista; massaggiatore. Qualifica di "assistente tecnico": svolge mansioni tecniche specializzate che presuppongono, oltre a un'applicazione concettuale, una valutazione di merito dei casi concreti; addetto al governo del sistema e delle procedure di elaborazione meccanografica dei dati; puo' sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del settore cui e' assegnato. Profili esemplificativi: stenografo-resocontista, in possesso del prescritto titolo di studio a cmpiti di rielaborazione e sintesi concettuale dei testi stenografici; operatore addetto alla "consolle" degli elaboratori elettornici e/o ad apparecchi terminali meccanografici che richiedono elaborazioni autonome; operatore addetto al funzionamento di impianti; disegnatore-progettista; assistente sociale con regolare diploma professionale; interprete da e in lingue straniere; istitutore assistente regolarmente diplomato. Qualifica di "assistente tecnico coordinatore": nell'ambito del settore cui e' assegnato svolge mansioni tecniche specializzate proprie della qualifica che comportano una professionalita' emergente soggetta a dinamico aggiornamento anche in rapporto all'evoluzione della tecnologica e all'osservanza di particolari orari di lavoro ovvero assicura il coordinamento tecnico di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse. Indicazioni esemplificative di profili: programmatore responsabile della gestione di unita' o procedimenti complessi di elaborazione dati, interprete simultaneo. Qualifica di "collaboratore tecnico": svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva che presuppongono elevate capacita' professionali e specifica competenza nella elaborazione di tecniche e analisi di procedura, studio, progettazione, nella vigilanza e nel controllo di procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle qualifiche inferiori. Indicazioni esemplificative di profili: analista programmatore; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o sistemi elaborativi centrali; maestro di sport. Qualifica di "collaboratore tecnico coordinatore": svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione ed elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita' organica, caratterizzate da ampia autonomia e iniziativa e diretta assunzione di responsabilita' nella attivita' svolta. E' richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla dinamica della tecnologia. Coadiuva il dirigente esplicando attivita' di propulsione, coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento assicurando la continuita' dell'azione dell'unita' organica. Indicazioni esmplificative di profili: analista di sistemi che svolge l'intera gamma delle attivita' proprie della posizione di lavoro; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali a piu' alto livello di esperienza e di qualificazione professionale: responsabile di unita' operativa tecnica; docente di psicologia o di alte discipline universitarie. Esperto di gestione per l'area tecnica: assicura nell'ambito delle aree automatizzate, con piena autonomia operativa e sulla base degli indirizzi forniti dai dirigenti responsabili: - l'elaborazione di tecniche di studio e progettazione delle procedure automatizzate complesse; - lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure automatizzate complesse in rapporto al quadro generale del sistema informatico; - la definizione e la sperimentazione degli standard e delle tecniche di documentazione; - l'elaborazione dei criteri generali di impostazione delle procedure necessarie a garantire la normalita' operativa dei sistemi elaborativi, anche in presenza di anomalie dell'hardware, nonche' di quelli concernenti la sicurezza degli archivi; - l'analisi delle nuove tecnologie in materia di trattamento automatico dell'informazione ai fini della loro applicazione nell'ambito del sistema informatico; - la predisposizione di periodiche comunicazioni sull'evoluzione del processo tecnologico del sistema informatico in generale e sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature che saranno immesse nel sistema informatico. Su specifico incarico, l'esperto di gestione per l'area automatizzata assume la responsabilita' di un consistente complesso di procedure o di un'unica procedura particolarmente complessa, rispondendo per il conseguimento degli obiettivi affidatigli e per il rispetto dei tempi programmati. Specialista tecnico ER: svolgimento autonomo di lavoro tecnico e che comporti il controllo e la supervisione di una parte o di tutta un'attivita' o un servizio o in alternativa lo studio, l'adattamento e il carattere interdisciplinare. Il tipo di lavoro richiede capacita' di coordinamento e superivisione collegate ad alto grado di iniziativa e di inventiva. Si richiedono conoscenze acquisite a livello universitario o presso enti di ricerca italiani o stranieri unitamente ad una documentata esperienza di lavoro in almeno otto anni di servizio. Ruolo professionale Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge n. 70 "appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali". L'appartenente al ruolo professionale - in quanto tale provvisto degli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego. Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli, il dipendente appartenente al ruolo professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente. Profilo differenziato di professionalita' per la seconda qualifica: svolge attivita' della professione che si caratterizzano per una specifica assunzione di responsabilita' o rischi o per una maggiore gravosita' in relazione all'espletamento dei peculiari compiti ovvero ad attivita' di sovraintendenza. Indicazioni esemplificative di profili: collautatore di impianti, apparecchi o macchine complesse, direttore di lavori, infermiera sovraintendente a gruppo di lavoro. Dirigenza Il dirigente sovraintende all'unita' organica ed ha potere decisorio in ordine alle materie di propria competenza. "Rappresenta l'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed e' responsabile della legalita', imparzialita', efficienza, produttivita', economicita' e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Assicura l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dei programmi e degli obiettivi definiti dall'amministrazione". In particolare attende ai seguenti compiti: direzione di una struttura organizzativa, governo del personale addetto: studi e ricerche; consulenza, progettazione e programmazione; emanazione di direttive e di istruzioni di carattere generale o particolare nella esplicazione dell'attivita' istituzionale; disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati interni o esterni; ha la rappresentanza legale dell'amministrazione per l'esercizio di particolari attribuzioni. Per "unita' organica" - di cui all'art. 18, comma primo, della legge n. 70, - deve intendersi sia una struttura complessa rivolta, secondo gli specifici ordinamenti dell'ente, alla realizzazione di determinanti fini istituzionali sia una struttura semplice per la concretizzazione di studi e ricerche, di programmazione, di controllo, di coordinamento e di indirizzo sul funzionamento delle entita' operative dell'ente. . . Allegato n. 2 Principi informatori per la disciplina con criteri omogenei dei benefici di natura assistenziale e sociale (all. 6 D.P.R. n. 509/1979 e art. 28 D.P.R. n. 346/1983) La disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. XXXVII del presente Testo unico dovra' uniformarsi ai seguenti principi informatori: 1) I sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni di necessita' determinate da gravi eventi che incidono sul bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo di L. 500.000. L'importo del sussidio puo' essere elevato fino a L. 1.500.000, previo parere della Commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravita'. 2) Le borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che frequentano scuole medie pubbliche o facolta' universitarie, per un importo massimo rispettivamente di 350.000 e di 500.000 lire da attribuire secondo una priorita' determinata in base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso. 3) L'ente, ove non ritenga di gestire direttamente attivita' culturali e ricreative, puo' erogare contributi a favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di servizi vari. 4) I prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che comportino sensibili aggravi al bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo pari a tredici mensilita' di stipendio. L'estinzione ha luogo mediante piano di ammortamento di durata proporzionale all'entita' del prestito, con applicazione del saggio di interesse legale. 5) I mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente. I mutui verranno erogati ove il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari, ne' assegnatari e locatari con patto di futura vendita o riscatto, di alcun alloggio nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro. I predetti mutui vanno corrisposti per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata fino a un massimo di 75 milioni di lire. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni. A tali mutui, coperti con garanzia ipotecaria e con le necessarie assicurazioni sull'immobile, si applica un tasso di interesse agevolato a carico del dipendente pari al tasso di interesse legale maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto. L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potra' superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione. In tale limite dovra' essere ricompreso il "costo reale" inerente ai prestiti, calcolato quale differenza tra l'interesse legale a carico del dipendente e il tasso di remunerazione dei depositi bancari dei singoli Enti. . . Allegato n. 3 . . TABELLA DEI LIVELLI RETRIBUTIVI . Qualifiche Livelli Stipendiali annui . A) . 1: Commesso in prova 3.300.000 2: Commesso - Agente tecnico 3.600.000 3: Commesso di livello differenziato - Agente tecnico di livello differenziato - Agente tecnico professionale 3.800.000 4: Archivista dattilografo - Operatore tecnico 4.400.000 5: Archivista dattilografo di livello differenziato - Operatore tecnico-professionale - Operatore tecnico di livello differenziato 4.800.000 6: Assistente - Assistente tecnico - Seconda qualifica professionale 5.500.000 7: Assistente coordinatore - Assistente tecnico coordinatore - Collaboratore - Collaboratore tecnico - Seconda qualifica professionale di livello differenziato- Assistente tecnico professionale 6.400.000 8: Collaboratore coordinatore - Collaboratore tecnico coordinatore - Specialista tecnico ER 7.700.000 9: Esperto di gestione 8.640.000 . B) . 1 qualifica prof. - Coll. tecnico prof. 9.000.000 . C) . 1: Dirigente (1) 10.046.837 2: Dirigente superiore 15.263.464 3: Dirigente generale 19.707.257 . . (1) La prima classe di stipendio e' pari a L. 11.285.000; le altre sette classi del 6% si computano sull'importo della prima classe. . . Allegato n.4 TRATTAMENTO DI MISSIONE Al personale inviato in missione in localita' distante almeno dieci chilimetri dal centro abitato sede dell'ufficio - intendendosi per centro abitato anche la zona periferica - spetta un'indennita' di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede: - prima qualifica professionale L. 16.000 - collaboratore amministrativo e tecnico; assistente amministrativo e tecnico e seconda qualifica professionale L. 13.000 - archivista dattilografo e operatore tecnico; commesso e agente tecnico L. 10.000 Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di dieci chilometri le indennita' di trasferta di cui al primo comma sono ridotte della meta'. Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. L'indennita' di trasferta non compete per le missioni compiute: a) in localita' distanti meno di 3 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari mezzi di linea ovvero raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio; b) nella localita' di abituale dimora; c) nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza o di custodia. L'indennita' di trasferta e ridotta di un terzo, della meta' e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti. La malattia di durata superiore a 6 giorni nel corso della missione sospende la missione stessa, salvo che sia accertata l'oggettiva impossibilita' di rientro nella sede di provenienza. Al personale e data facolta' di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo di seconda categoria o, per i dirigenti e i funzionari della prima qualifica del ruolo professionale nonche per gli altri dipendenti eventualmente al loro seguito, di prima categoria. In tal caso l'indennita' di trasferta e ridotta di un terzo. Al dipendente in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o su piroscafi per la classe di diritto stabilita come segue: seconda classe per il personale appartenente alle qualifiche di commesso e agente tecnico e prima classe per tutto il rimanente personale. Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi spetta altresi' il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo dal personale dirigente e della prima qualifica del ruolo professionale, di un posto letto in compartimento doppio dal personale appartenente alle qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e alla seconda qualifica del ruolo professionale. Per tutto il rimanente personale e consentito il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso. Il rimborso della spesa sostenute per i viaddi spetta anche per quelli effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo. In tale ultimo caso e dovuto anche il rimborso delle spese di un'assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidita' permanente. Qualora non sia esibita la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle spese e commisurato al costo del viaggio nella classe piu' economica dei mezzi pubblici di linea con esclusione dell'aereo. In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero e dovuta una indennita' supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio e compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o matittino ed al 5% del costo del biglietto stesso se il viagio e compiuto in aereo. Al personale inviato in missione e consentito anche l'uso di un mezzo di trasporto privato con la corresponsione di una indennita' chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super oltre all'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. Al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio. Per le missioni all'estero, anche se effettuate con mezzi di servizio, si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato secondo la seguente ripartizione: - gruppo 3: dirigente generale; - gruppo 4: altri dirigente e prima qualifica del ruolo professionale; - gruppo 5: collaboratore e collaboratore tecnico; - gruppo 6: assistente, assistente tecnico e seconda qualifica professionale; - gruppo 7: archivista dattilografo e operatore tecnico; - gruppo 8: commesso e agente tecnico. Al personale in servizio presso uffici all'estero, per le missioni svolte nel Paese ove ha sede l'ufficio od in altro Paese estero, compete il trattamento di missione previsto per il personale del Ministero degli affari esteri. Le indennita' connesse alla missione sono adeguate alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita preso a base per la determinazione dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e del commercio relativa al trimestre in corso alla data del 25 maggio 1976. . . Allegato n.5 TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO Al dipendente trasferito d'ufficio in altro comune e' dovuto il trattamento di viaggio e, per la durata di questo, il trattamento di missione. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso con esso convivente. Al dipendente trasferito spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per la spedizione dei mobili e delle masserizie per non oltre 40 quintali complessivi. Qualora il trasporto sia effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia o dal piroscafo, le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie sono rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 60 al quintale. Le spese per l'imballaggio, la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie sono rimborsate nella misura di L. 5.000 al quintale. Al personale trasferito spetta, per un minimo di 3 mesi ed un massimo di 6 mesi o per un periodo di 12 mesi nei riguardi dei dirigenti destinati ad assumere un'unita' organica o del personale dei ruoli professionale e tecnico-professionale destinato ad incarico di dirigenza o di coordinamento in relazione alle condizioni di effettivo disagio connesse al trasferimento, un'indennita' di prima sistemazione nelle misure di seguito indicate: - dirigente e prima qualifica professionale: per il primo mese L. 500.000, per i mesi successivi L. 350.000; - collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e seconda qualifica professionale: per il primo mese L. 400.000, per i mesi successivi L. 300.000; - rimanenti qualifiche: per il primo mese L. 300.000; per i mesi successivi L. 250.000. L'indennita' di cui al precedente comma e' prorogabile fino ad altri 6 mesi nei casi di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza in relazione oltre che a fattori ambientali, a particolari carenze degli organici. In caso di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza, al dipendente che abbia esibito la documentazione dell'avvenuto trasferimento anagrafico, e' riconosciuto, per 3 anni, a titolo di rimborso, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo familiare. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia e' corrisposto il 60% dell'indennita' di prima sistemazione di cui al precedente comma, salva la corresponsione dell'altro 40% dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purche' compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Per le indennita' connesse al trasferimento si applica l'ultimo comma delle norme di cui all'allegato 4. Al personale trasferito presso uffici all'estero compete il trattamento di trasferimento e quello di sede previsto per il personale del Ministero degli affari esteri. Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborso di cui ai precedenti commi per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. L'indennita' di prima sistemazione e' in ogni caso corrisposta per il periodo minimo di tre mesi. Il diritto alla predetta indennita' e rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti. . . Allegato n. 6 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA IL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E QUELLO DEGLI ENTI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70 PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO vedi materiale cartaceo . . Allegato n. 7 EQUO INDENNIZZO vedi materiale cartaceo . . Allegato n. 8 PRINCIPI INFORMATORI DEI REGOLAMENTI ORGANICI DA EMANARE DAGLI ENTI ENTRO IL TERMINE DI 6 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE I regolamenti organici del personale, da emanare con le modalita' e nei termini dell'art. 25 della legge n. 70, dovranno contenere norme intese a disciplinare compiutamente i seguenti istituti, con l'osservanza, ove indicati, dei criteri e principi generali per ciascuno enunciati. 1. Bandi di concorso - I bandi dei concorsi per l'assunzione del personale dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Nomina e periodo di prova - Le norme relative alla disciplina della nomina in prova e definitiva, la durata e l'espletamento del periodo di prova, da adottare tenendo conto dei principi previsti dalla normativa vigenti per i dipendenti civili dello Stato, dovranno stabilire: a) un periodo di prova non inferiore a sei mesi, eventualmente prorogabili di un uguale periodo, comunque non superiore ad un anno; b) l'esonero del periodo di prova per il personale gia' in servizio alle dipendenze dell'ente che provenga dalla qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo purche' nella qualifica di provenienza abbia gia' superato il periodo di prova. 3. Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi - I criteri per l'utilizzazione delle graduatorie dovranno prevedere la facolta' per gli enti di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione delle graduatorie stesse, all'assunzione di candidati idonei per la copertura dei posti che si rendessero vacanti nell'organico entro il suddetto termine. 4. Orario di lavoro - Per particolari esigenze organizzative o dell'utenza, l'orario settimanale potra' essere ripartito in misura variabile nelle diverse giornate lavorative, con un limite massimo giornaliero di 8 ore di presenza in servizio. 5. Assenze per infermita' - In caso di contestazione sull'esito degli accertamenti sanitari disposti dall'ente a seguito di assenza per infermita' deve essere prevista la costituzione di apposito collegio medico arbitrale. 6. Ferie - il diritto alle ferie e' irrinunziabile e, qualora il personale non fruisca integralmente delle ferie entro l'anno, ha diritto a godere del residuo periodo entro il 31 luglio dell'anno successivo. I turni di ferie sono stabiliti in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi. 7. Festivita' e riposo compensativo - Sono considerati giorni festivi, oltre alle domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta la sua opera, il giorno successivo alla Pasqua, il 16 agosto e il 26 dicembre. Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un giorno feriale stabilito dall'amministrazione. L'attivita' prestata per turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica da' diritto alla corresponsione dei compensi stabiliti per il lavoro straordinario quando sia possibile concedere il riposo compensativo entro la settimana successiva. 8. Passaggi di ruolo e di qualifica, incarichi di dirigenza e di coordinamento, concorsi per la nomina a dirigente. 9. Norme e provvedimenti disciplinari. 10. Trasferimenti del personale - I trasferimenti a domanda del personale, esclusi quelli dei dirigenti, sono effettuati sulla base di apposite graduatorie. L'ente deve comunciare entro il 31 marzo di ogni anno i posti vacanti nelle varie unita' funzionali che possono essere ricoperti mediante trasferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici di appartenenza dei dipendenti interessati. 11. Amministrazione del personale - Per ciascun dipendente e' tenuto un fascicolo personale ed uno stato matricolare. Nello stato matricolare devono essere riportate tutte le notizie essenziali relative al dipendente (nomina, titoli di studio, provvedimenti relativi alla progressione giuridica ed economica, stato di famiglia, congedi straordinari, aspettative, sanzioni disciplinari, servizio militari, ecc.) ed all'attivita' prestata (uffici e settori di lavoro ai quali e' addetto, mansioni e incarichi speciali svolti, partecipazione a corsi e concorsi, pubblicazioni lavori originali compiuti per il servizio, note formali di merito ecc.). E' esclusa la compilazione delle note di qualifica. . . APPENDICE (Disposizioni legislative e regolamentari richiamate nel testo) . . INDICE DELLE NOTE NUMERATE IN ORDINE PROGRESSIVO RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI RICHIAMATE NEL TESTO COORDINATO (1) Art. 14 della legge 29.3.1983, n. 93 (2) Art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (3) Art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (4) Art. 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (5) Art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (6) Art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (7) Art. 3 RDL 27 novembre 1933, n. 1578 (8) Art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (9) Art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (10) Art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (11) DPCM 12 settembre 1975 (12) Art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (13) Art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (14) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (15) Art. 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (16) Art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (17) Art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (18) Art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (19) Art. 36 DPR n. 411/1976 (20) Art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (21) Art. 8, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (22) Ultimo comma dell'all. 3 al DPR n. 411/1976 (23) Art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (24) Art. 9, lett. g) DPR 13.2.1964, n. 185 (25) Art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (26) Articoli della legge n.300/1970 richiamati nell'art. 23 della legge n. 93/1983 (27) Art. 23 della legge 29.3.1983, n. 93 (28) Art. 25 della legge 29.3.1983, n. 93 (29) Art. 19 della legge n. 300/1970 (30) Art. 38 DPR n. 411/1976 (31) Art. 39 DPR n. 411/1976 (32) Art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (33) Art. 11 della legge 29.3.1983, n. 93 . . . INDICE ANALITICO-ALFABETICO (I numeri romani si riferiscono agli articoli del testo coordinato) A Aggiornamento professionale, II Alloggi di servizio, LX Anticipazione della classe di stipendio, LXIII Aspettativa, XXV Assemblee, LXXIII Attivita': - culturali, XXXVII - legale, VIII - professionale, XX, XL - ricreative, XXXVII Aumenti biennali: - attribuzione degli - , XII - anzianita' utile per gli - , XLV - articolazione degli - , XLII - importo degli - , XII Autoregolamentazione degli scioperi, LXXXVI B Benefici: - di natura assistenziale, XXXVII - di natura sociale, XXXVII Benemerenze: - belliche, XLV - patriottiche, XLV Borse di studio, XXXVII C Campo di applicazione, I Carichi di lavoro: - ripartizione dei - , II Centri di responsabilita' di prodotto, III Classi di stipendio: - anticipazione delle - , LXIII - articolazione delle - , XLII - decorrenza delle - , XLIII - decorrenza dell'anticipazione delle - , LXIII - esclusione dall'anticipazione delle - , LXIII Collaborazioni esterne, V Commissione: - del personale, LXVII - di disciplina, LXVIII Compenso: - incentivante la mobilita' territoriale, LX - incentivante la produttivita', LIX - per lavoro straordinario diurno, L - per lavoro straordinario notturno e festivo, LI - sostitutivo del riposo compensativo, LVII Competenze: - altre, LXV - professionali, LXV Conferimento: - degli incarichi di coordinamento, XXIX - della qualifica di dirigente, XXXI - della qualifica di esperto di gestione, XXX - delle qualifiche, XXIX Congedi: - sindacali, LXXII - straordinarii, XXII Coniuge del dipendente chiamato a prestare servizio all'estero, XXV Contrattazione - articolata, I, II, IV, V, VI, X, XIII - decentrata, I, II Contributi sindacali, LXXIV Convegni di studio, V Corsi di specializzazione, V, LXIII Custodia preventiva, XXXV D Declaratoria delle mansioni, XIII Dirigente: - conferimento della qualifica di - , XXXI Dirigenti sindacali, LXXI Diritti sindacali: - norme applicabili in materia di - , LXIX Dotazioni organiche: - determinazione delle - , XVII - per i profili di esperto di gestione, XIV E Enti di ricerca, II, III, LXV Equo indennizzo, LXI Esercizio delle mansioni, XVIII Esercizio di particolari mansioni: - responsabilita' per fatti connessi all' - , XXXIII Esperto di gestione: - conferimento della qualifica di - , XXX - indennita' di responsabilita' del progetto, LIII - norme di prima attuazione ai fini dell'accesso alla qualifica di - , LXXVIII F Ferie: - diritto alle ferie, XXI - infermita' insorta durante le - , XXI Formazione professionale, II, V G Gruppi di lavoro: - criteri per la costituzione di - , II I Igiene del lavoro, XII Incarichi di coordinamento: - conferimento degli - , XXIX - maggiorazione del trattamento economico per - , LIV Incarichi di dirigenza: - al personale del ruolo professionale, XVI - maggiorazione del trattamento economico per - , LIV Indennita': - altre, LXV - chilometrica al personale turnista, LVIII - di responsabilita' di progetto, LIII - di servizio all'estero, LVI - integrativa speciale, XLI, IL Infermita': - contratta per causa di servizio, LXI - insorta durante le ferie, XXI Inquadramento: - funzionale, LXXXVII - nel livello retributivo, LXII, LXXV L Lavoro: - igiene del - , XII - orario di - , VI - organizzazione del - , III - posizioni di - , XIX - programmazione del - , III - rapporti di - , X - sicurezza del - , XII - straordinario, VII Lavoro straordinario: - articolazione del - , II - compenso per - diurno, L - compenso per - notturno e festivo, LI - misura dei compensi per - , LXXVII - prestazioni di - , VII, XLI Liberta' di opinione: - norme applicabili in materia di - , LXIX Livelli retributivi: - inquadramento nei - , LXXV - progressione economica dei - , XLII M Maggiorazione dello stipendio: - per appartenenti alla 1 qualifica prof/le, XLII - per appartenenti alla qualifica di coll.tec. prof/le, XLII - nascita di figli, XLVI - per turni di lavoro, LII Mansioni: - connesse con la qualifica, XVIII - esercizio delle - , XVIII Mansionario, XIII Mobilita': - del personale, XI - temporanea a domanda del dipendente, XXIV - territoriale, LX N Nascita di figli: - maggiorazione di stipendio per - , XLVI Nuclei operativi, III Nuove posizioni di lavoro, XIX O Omogeneizzazione degli ordinamenti, I Oneri: - scaglionamento degli - , LXXVI Onorari professionali, LXV Orario di lavoro: - articolazione dell' - , II, VI - durata dell' - , VI - pause nell' - , VI Organizzazione del lavoro, III P Passaggi: - di qualifica nella dirigenza, XXXII - di ruolo, XXVI Passaggio al ruolo professionale: - iscrizione all'albo per il - , XXVIII Passaggio di qualifica: - determinazione del trattamento economico in caso di - , LXII Perequazione dei trattamenti retributivi, I Permessi: - non retribuiti, XXIII - retribuiti: - per cure termali, XXII - per malattia, XXII - per matrimonio, XXII - per partecipazione a pubblici concorsi o esami, XXII - sindacali, LXXII Personale: - mobilita' del - , XI - stato giuridico del - , XXXVIII, XXXIX Personale non di ruolo: - assunto per l'espletamento di attivita' prof/le, XL - trattamento economico del - , LXXXII Personale straordinario: - stato giuridico del - , XXXVIII - trattamento economico del - , LXIV Posizioni di lavoro, XIX Prestiti, XXXVI Produttivita': - compensi incentivanti la - , LIX - riscontri di - , II, IV Programmazione del lavoro, III Q Qualificazione professionale, V Qualifiche: - conferimento delle - , XXIX, XXXI - dirigenziali, XV, LXII - ex art.4, L. n. 155/1981, XIV - reinquadramento nelle - dirigenziali, LXXIX Quote di aggiunta di famiglia, XLI, IL R Radiazioni ionizzanti, XXII, LXI Rapporti di lavoro: - a tempo definito, II, X - esclusi dalla disciplina dell'accordo, LXXXV Rappresentanti del personale: - elezioni dei - , LXVII, LXVIII - in seno alla Commissione del personale, LXVII - in seno alla Commissione di disciplina, LXVIII Regolamenti organici, IX, XV, XXXI, LXXXIV Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali, LXXIX Responsabilita': - per fatti connessi all'esercizio di particolari mansioni, XXXIII Riammissione in servizio, XXXIV, XXXV, LXIV Riposo compensativo: - compenso sostitutivo del - , LVII - per servizio prestato in giorno festivo, VI Ruoli amm/vo e tecnico: - unificazione di qualifiche dei - , IX Ruolo professionale: - incarichi di dirigenza, XVI - inquadramento nel - , LXXXI - passaggio al - , XXVIII S Sanzioni disciplinari: - effetti delle - ai fini del passaggio di qualifica, XXVII - effetti delle - sulla progressione dello stipendio XLIV Scioperi: - autoregolamentazione degli - , LXXXVI Seminari di specializzazione, V Servizi: - di mensa, XXXVI - di trasporto collettivo, XXXVI - realizzazione di - , II - sociali, XXXVI Servizio: - riammissione in - , XXXIV - riammissione in - del dipendente gia' assoggettato a custodia preventiva, XXXV Sicurezza del lavoro, XII Speciali concorsi transitori, LXXX Standards: - determinazione degli - , II Stato giuridico: - del personale a tempo definito, XXXIX - del personale straordinario, XXXVIII Stipendio: - determinazione dello - orario giornaliero, XLVII - in generale, XLI, XLII - maggiorazione di - per la 1 qualifica prof/le, XLII - maggiorazione di - per la qualifica di coll.tec. prof/le, XLII - maggiorazione di - per nascita di figli, XLVI - maggiorazione di - per turni di lavoro, LII Sussidi, XXXVII T Trasferimento: - di funzioni, XI - trattamento di - , XI, LV Trattamento economico: - decorrena del - , I - del personale non di ruolo, LXXXII - del personale straordinario, LXVI - di missione e di trasferimento, LV - in caso di nomina in ruolo, LXXXIII - in caso di passaggio di qualifica, LXII - in caso di riammissione in servizio, LXIV - maggiorazione del - per incarichi di coordinamento e di dirigenza, LIV - voci del - , XLI Tredicesima mensilita', XLI, XLVIII Turni di lavoro: - articolazione dei - , II, LII - maggiorazioni per - , LII U Unificazione di qualifiche, IX Unita': - minime e di produzione, III - organica, II, III, VI, XV, XVIII - produttivita', LXX