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Versione Testuale
900220
Servizio Personale  383
Circolare n. 7
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346 (*) coordinato con le disposizioni
contrattuali vigenti per il personale del parastato di cui al D.P.R.
n. 411/1976 e n. 509/1979.
Servizio Personale  383
Roma, 9 gennaio 1985       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                           e, per conoscenza
Circolare n. 7             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346 (*) coordinato con le disposizioni
         contrattuali vigenti per il personale del parastato di cui al D.P.R.
         n. 411/1976 e n. 509/1979.
         A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 8797 A.G.,
n.7099 P./179 del 5 settembre 1983 (1) si trasmette il testo coordinato delle
disposizioni contrattuali vigenti per il personale del parastato.
         Tale testo, nel riportare le disposizioni dell'ultimo contratto di
categoria (D.P.R. 25 giugno 1983, n.346), contiene anche le norme dei
precedenti contratti (D.P.R. n. 411/1976 e D.P.R. n. 509/1979) da considerare
tuttora in vigore ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del richiamato D.P.R.
n. 346/1983.
         Restano ovviamente invariati il valore e l'efficacia dei singoli
atti normativi coordinati, in quanto il testo e' stato redatto al solo fine
di facilitare la lettura delle richiamate disposizioni.
         A tale scopo la materia che ha formato oggetto dei tre contratti
richiamati e' stata suddivisa in otto titoli e precisamente:
TITOLO I    - Disciplina della contrattazione
TITOLO II   - Organizzazione del lavoro
TITOLO III  - Norme sullo stato giuridico del personale
TITOLO IV   - Norme sul trattamento economico del personale
TITOLO V    - Disposizioni relative alla Commissione del personale e alla
              Commissione di disciplina
TITOLO VI   - Norme in materia di liberta' di opinione e di diritti
              sindacali
TITOLO VII  - Norme transitorie
TITOLO VIII - Norme finali
         Nel suddividere negli anzidetti titoli le disposizioni da coordinare
non e' stato possibile, ovviamente, mantenere la numerazione degli articoli
contrattuali in cui dette disposizioni sono contenute: si e' preferito quindi
adottare una nuova numerazione con numeri romani, indicando sotto la
denominazione di ciascun articolo gli estremi di quelli contrattuali
coordinati nell'articolo medesimo.
         In alcuni casi, per rispettare la ripartizione in titoli della
materia, si e' reso necessario suddividere un unico articolo contrattuale in
due o piu' dei nuovi articoli.
         Non sono compresi nel testo gli articoli contrattuali specificamente
riferiti agli Enti di ricerca.
         In appendice, sono riportate le disposizioni legislative e
contrattuali richiamate nel testo medesimo.
         Conclude il lavoro l'indice degli articoli compilato in modo da
facilitare la ricerca nel nuovo testo delle disposizioni dei singoli
contratti.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                         FASSARI
.
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2619
(*) Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
20 luglio 1983, e entrato in vigore il giorno dopo, e cioe il 21 luglio 1983.
.
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D.P.R. 25 GIUGNO 1983, N. 346 COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI
CUI AI D.P.R. N. 411/1976 E N. 509/1979 (le disposizioni legislative o
regolamentari richiamate nel testo con note numerate sono riportate in
"Appendice")
.
.
                                  TITOLO I
                         DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE
                                   ART. I
                        Campo di applicazione e durata
                         (art.1, D.P.R. n. 346/1983)
         Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale
dipendente degli Enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70. Esse costituiscono puntuale riferimento per il personale dipendente
degli enti pubblici non economici non rientranti nella disciplina prevista
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.
         Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale 31
dicembre 1981 - 30 dicembre 1984; gli effetti economici, peraltro, hanno
inizio dal 1  gennaio 1983 e si protraggono a tutto il 30 giugno 1985.
         I benefici economici del presente provvedimento trovano provvisoria
applicazione anche nei confronti dei dipendenti degli enti soggetti a
processi di soppressione, scorporo e riforma, non ancora inquadrati presso le
amministrazioni di destinazione, cui erano applicabili alla data del 31
dicembre 1982 le disposizioni di cui al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509. Il
trattamento economico dei suddetti dipendenti sara' rideterminato a cura
degli Enti di destinazione, dalla data di inquadramento negli enti stessi
secondo le disposizioni dei contratti relativi ai rispettivi comparti, o in
applicazione di specifiche disposizioni di legge, salvo in ogni caso il
trattamento acquisito alla data del 31 dicembre 1982.
         Con le presenti disposizioni si realizza l'impegno di pervenire alla
omogeneizzazione degli ordinamenti ed alla perequazione dei trattamenti
retributivi con i dipendenti delle altre pubbliche Amministrazioni a pari
livello di attribuzioni e di responsabilita'.
                                   ART. II
                     Contrattazione articolata e decentrata
             (art. 2, D.P.R. n. 346/1983; art. 3 D.P.R. n. 509/1979)
         Nell'ambito e nei limiti della presente normativa, sono consentiti
accordi articolati a livello nazionale per singolo ente o gruppo di enti
nonche' accordi decentrati per aree territoriali delimitate comprendenti
almeno due unita' organiche "complesse", o, per gli enti con piu' di
quattromila dipendenti, una unita' organica complessa, compatibilmente con le
finalita' e con la particolare struttura periferica dei singoli enti, in
attesa delle norme attuative dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93
(1), da realizzare con accordo intercompartimentale.
         Per gli enti di ricerca sono consentiti accordi decentrati a livello
di unita' funzionali costituite da almeno una unita' organica complessa.
         La contrattazione articolata di cui al comma precedente riguarda le
seguenti aree di intervento:
         - programmi generali di formazione e aggiornamento professionale;
         - metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza
delle strutture;
         - criteri generali per la ripartizione dei carichi di lavoro, la
determinazione degli standards, i riscontri di produttivita' e l'attuazione
di misure incentivanti;
         - articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei turni di
lavoro in relazione all'esigenza di garantire la piu' razionale e puntuale
erogazione dei servizi;
         - realizzazione di servizi sociali;
         - rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dall'art.
36 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
         - criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'art.24
della legge 20 marzo 1975, n. 70.
         La contrattazione nazionale articolata e' volta a definire, per le
materie di cui al precedente comma, principi-quadro e criteri omogenei per
tutto il territorio nazionale nonche' gli ambiti dell'eventuale intervento
sulle materie stesse della contrattazione decentrata a livello territoriale.
         La contrattazione decentrata e' finalizzata ad adeguare, nei limiti
di cui al comma precedente e in quanto ammissibile, i contenuti della
contrattazione nazionale alle specifiche esigenze territoriali.
         Gli accordi di cui ai precedenti comma non possono comportare oneri
aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.
         Gli accordi nazionali sono stipulati fra l'ente o gli enti
interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite
deliberazioni del Consiglio di amministrazione soggette - ove comportino
modifiche dei regolamenti organici - alle procedure di approvazione di cui
all'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2). Gli accordi decentrati sono
stipulati tra la delegazione dell'ente nominata dal Presidente e le
Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base
nazionale operanti a livello territoriale.
         Con la contrattazione articolata saranno stabilite le modalita' per
l'immediata esecutivita' degli accordi decentrati, salvo il potere di
annullamento degli organi centrali dell'ente qualora gli stessi eccedano i
limiti della rispettiva competenza.
         Gli enti, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione
alla ottimizzazione dei cicli produttivi, adotteranno il metodo del confronto
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su
base nazionale in ordine ai progetti che comportino sostanziali modifiche ai
processi di organizzazione del lavoro, nonche' sui provvedimenti in materia
di prevenzione e sicurezza del lavoro, anche in rapporto ai problemi
dell'ambiente e delle popolazioni.
                                  TITOLO II
                          ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
                                   ART. III
                   Programmazione e organizzazione del lavoro
                        (art. 3, D.P.R. n. 346/1983)
         Gli enti, nello svolgimento dell'attivita' istituzionale, operano in
piena autonomia attraverso una organizzazione che privilegi il conseguimento
di obiettivi di produttivita' e di efficacia e la programmazione degli
interventi.
         I centri di responsabilita' di prodotto sono individuati nelle
unita' organiche, costituite nell'ambito di un modello organizzativo che
garantisca la sistematica verifica dei risultati e il governo complessivo
delle strutture.
         In relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unita'
organiche potranno essere costituiti, sentite le Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nuclei operativi interni
all'unita' stessa e da questa dipendenti, cui assegnare i compiti relativi
alla realizzazione di singoli prodotti o fasi compiute di procedure.
         Tali nuclei, costituenti "unita' minime di produzione" possono
identificarsi nei settori di coordinamento od essere determinati
indipendentemente da essi.
         In quest'ultimo caso il dirigente l'unita' organica puo' spe-
rimentalmente determinarne la costituzione e composizione caratterizzata da
un'ampia fungibilita' di mansioni amministrative e tecniche, nel pieno
rispetto delle attribuzioni proprie del livello professionale di
appartenenza, anche per quanto attiene al conferimento di eventuali funzioni
di coordinamento.
         Gli enti di ricerca, inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, privilegiano in materia di
organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n.
70, sistemi organizzativi di tipo dipartimentale incentivanti il lavoro di
gruppo e tali da assicurare dinamicita' organizzativa sia a livello delle
strutture stesse sia a livello delle connesse responsabilita' e definiranno
altresi' entita', caratteristiche e funzionamento delle unita' di progetto
aventi per scopo attivita' scientifico-tecnica di particolare importanza con
carattere di temporaneita' programmata.
                                   ART. IV
                                 Produttivita'
                          (art. 4, D.P.R. n. 346/1983)
         I criteri per la rilevazione ed i riscontri della produttivita' da
realizzare in tutti gli enti saranno definiti in sede di contrattazione
articolata alla stregua delle esigenze dei singoli enti per il raggiungimento
delle finalita' istituzionali.
         Si terra' anche conto dei principi di cui agli artt. 4, ultimo
comma, prima parte, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3) e 22 della legge
11 luglio 1980, n. 312 (4).
         Per il lavoro misurabile relativamente ad attivita' aventi carattere
ripetitivo o di routine saranno individuati, agli effetti della realizzazione
di piani e programmi di lavoro, standards di rendimento basati sulla
rilevazione dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle operazioni
elementari.
         Per il lavoro non misurabile con i criteri di cui al precedente
comma, saranno definite le modalita' per la realizzazione di
progetti-obiettivo o di specifici programmi di lavoro e per le connesse
verifiche, anche ai fini della corresponsione dei compensi, che, per quanto
concerne gli enti di ricerca, potranno essere erogati, secondo espressa
previsione dello specifico programma, per stati di avanzamento del progetto
ed al conseguimento degli obiettivi programmati.
                                   ART. V
                    Formazione e qualificazione professionale
         (Art. 5, D.P.R. n. 346/1983; artt. 6 e 7, D.P.R. n. 509/1979)
         Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per
la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione
professionale del personale. I relativi programmi sono formulati sentite le
Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base
nazionale  e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altri
Enti.
         Gli interventi in materia di formazione e qualificazione
professionale sono rivolti:
         a) alla formazione del personale di nuova nomina ed allo sviluppo
della qualificazione professionale del personale in servizio. I collaboratori
ed i collaboratori tecnici potranno essere reclutati in base a prove
concorsuali tenute al termine di apposito corso di formazione all'impiego;
         b) alla formazione professionale e all'aggiornamento permanente dei
dirigenti, da perseguire anche attraverso programmi di intervento rivolti in
modo specifico all'approfondimento di tematiche attinenti alla funzione
dirigenziale. In tale quadro saranno realizzati corsi e seminari di
specializzazione per i funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso
alla dirigenza.
         Per gli interventi di cui alla lettera b) saranno valorizzate forme
di collaborazione con le scuole superiori dello Stato e con scuole di
formazione di tipo industriale o universitario.
         Agli interventi in materia di formazione e qualificazione
professionale promossi da ciascun ente possono partecipare, secondo criteri
da stabilirsi in sede di contrattazione articolata a livello nazionale,
dipendenti di altri enti, con concorso di questi ultimi alla relativa spesa.
partecipazione dei dipendenti delle qualifiche dirigenziali, di quelle che
danno titolo all'accesso alla dirigenza e delle qualifiche del ruolo
professionale, a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad
attivita' scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale
medesimo.
         I periodi di formazione professionale per gli appartenenti al ruolo
professionale ed alle due piu' elevate qualifiche del ruolo tecnico
professionale saranno svolti anche presso sedi universitarie italiane e
straniere, centri, enti ed istituti di ricerca pubblici o privati italiani,
stranieri e internazionali, o presso imprese opportunamente prescelte in
relazione all'attivita' dell'ente di appartenenza.
         In rapporto alle specifiche professionalita' possono essere
costituiti tra gli enti interessati strutture di coordinamento delle predette
attivita', allo scopo di favorire la mobilita' prevista dall'art. 7 della
legge 20 marzo 1975, n. 70 (5).
         Gli enti, per incarichi di docenza nei corsi di formazione e
qualificazione del personale che richiedano il ricorso a specifiche
professionalita' non presenti nelle rispettive strutture organizzative,
possono avvalersi dell'apporto di collaborazioni esterne da parte di esperti
nelle discipline tecnico-amministrative, scientifiche e organizzative
appartenenti ad altri settori della pubblica amministrazione ovvero operanti
nel campo privatistico, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, penultimo
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (6).
         Gli incarichi professionali, limitati a singoli corsi, vengono
conferiti dal competente organo di amministrazione che determina i relativi
compensi.
                                   ART. VI
                              Orario di lavoro
              (Art. 6, D.P.R. n. 346/1983; art. 9, D.P.R. n. 509/1979)
         La durata settimanale dell'orario di lavoro e' fissata in 38 ore
effettive documentate attraverso sistemi automatici di rilevazione per tutti
gli appartenenti al comparto. Diverse modalita' saranno stabilite per
particolari posizioni e/o situazioni con le procedure di cui al terzo comma
del precedente art. II.
         L'articolazione dell'orario di lavoro e' disciplinata in conformita'
ai seguenti principi:
- flessibilita' degli orari entro fasce predeterminate. Il completamento
  delle ore eventualmente effettuate in meno sara' definito secondo le
  esigenze dell'amministrazione;
- le articolazioni degli orari giornalieri e settimanali ("settimana corta",
  "orario spezzato", "orario prolungato") sono stabilite con specifico
  riferimento all'ottimale utilizzazione delle strutture e in relazione alle
  esigenze di servizio e dell'utenza. Allo scopo di far fronte ad adempimenti
  non rinviabili in determinati periodi dell'anno potra' essere prevista,
  anche per una sola parte del personale, una concentrazione degli orari nei
  periodi stessi, con corrispondente riduzione dell'orario negli altri
  periodi dell'anno;
- le turnazioni dovranno essere predisposte secondo una precisa disciplina,
  anche per quanto attiene ai controlli, per particolari servizi al fine di
  consentire livelli produttivi adeguati ai carichi di lavoro, una maggiore
  disponibilita' delle strutture in favore dell'utenza e un migliore
  sfruttamento degli impianti o per le esigenze degli organi di
  amministrazione nonche' per attivita' da espletare necessariamente nei
  giorni festivi in relazione alla natura del servizio. A tal fine, saranno
  individuati con le procedure di cui al terzo comma del precedente art. II,
  nell'ambito dei programmi generali degli enti, i servizi interessati alla
  turnazione e quantificate le relative esigenze. Per esigenze particolari,
  di carattere temporaneo od eccezionale, potranno essere disposte specifiche
  turnazioni. L'orario iniziale dei turni non puo' sovrapporsi all'orario
  normale di servizio o a quello di altri turni in misura superiore a 30
  minuti. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara'
  privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione
  volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria
  partecipazione ai turni stessi;
- i dirigenti delle unita' organiche sono responsabili del mancato esercizio
  del potere di controllo loro spettante, in particolare, sull'osservanza da
  parte del personale dell'orario di lavoro, salve le diverse modalita'
  contenute nella specifica disciplina di cui al primo comma del presente
  articolo.
         Qualora per esigenze dell'amministrazione il dipendente debba
prestare servizio in un giorno festivo ha diritto ad un riposo compensativo
entro la settimana successiva.
         Particolari orari di servizio potranno essere previsti per
l'espletamento di attivita' esterne di carattere professionale connesse a
compiti istituzionali.
         La contrattazione articolata disciplinera' apposite pause, da
computare a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, la cui durata massima
non potra' eccedere complessivamente le 3 ore settimanali per lavorazioni che
richiedano turni prolungati o avvicendati o a ciclo continuo.
                                   ART. VII
                             Lavoro straordinario
                        (Art. 7, D.P.R. n. 346/1983)
         Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il
limite massimo pari al prodotto tra 200 ore annue e l'effettiva consistenza
del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente.
         Il dirigente l'unita' funzionale autorizza prestazioni oltre
l'orario normale, con provvedimento motivato in presenza di situazioni di
carattere temporaneo e contingente, che, non possono superare in ogni caso le
120 ore annue per ciascun dipendente.
         Per esigenze di carattere eccezionale, debitamente motivate con
riferimento sia alla programmazoione dell'obiettivo sia al personale
quantitativamente e/o qualitativamente occorrente per il suo raggiungimento,
il Direttore generale puo' autorizzare l'esecuzione di prestazioni eccedenti
quelle di cui al comma precedente ma in ogni caso contenute entro il limite
globale previsto dal primo comma.
         Le modalita', le articolazioni e le aree di lavoro interessate
saranno individuate con lo strumento di cui al terzo comma del precedente
art. II.
         Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
1983 le ore di straordinario residue saranno effettuate secondo le modalita'
e procedure in atto negli enti.
                                   ART. VIII
             Aspetti normativo-organizzativi della attivita' legale
                       (Art. 19, D.P.R. n. 346/1983)
         L'attivita' legale negli enti e' espletata presso uffici legali, ai
sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (7),
giusto il disposto dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (8),
previsti nell'ordinamento dei servizi di ciascun ente, la cui organizzazione
e' assicurata dalla funzione di coordinamento ai livelli centrali e
periferici.
         Agli uffici legali sara' garantito il necessario supporto
amministrativo e tecnico di collaborazione, adeguato qualitativamen-
te-quantitativamente e funzionalmente dipendente dagli uffici stessi, nonche'
idonea dotazione di mezzi strumentali.
         Gli aspetti organizzativi generali, anche per quanto attiene alle
esigenze di collaborazione degli uffici legali con il Direttore generale ed i
dirigenti delle unita' funzionali ed operative, nonche' la rilevazione
dell'osservanza degli obblighi connessi al rapporto di impiego sono fissati
dall'ordinamento dei servizi.
         Gli incarichi di coordinamento, sia a livello centrale che
periferico, sono conferiti al personale legale sulla base delle specifiche e
peculiari esigenze di funzionalita' dei singoli uffici.
                                   ART. IX
        Unificazione di qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico
                        (Art. 10, D.P.R. n. 346/1983)
         In relazione a specifiche esigenze di organizzazione del lavoro ed
al fine di contenere il fabbisogno di personale, gli ordinamenti dei servizi
degli enti ed i relativi regolamenti organici possono unificare singole
qualifiche del ruolo amministrativo con le corrispondenti qualifiche del
ruolo tecnico.
         Il relativo mansionario e' quello risultante dalla declaratoria
delle mansioni per le singole qualifiche unificate.
                                   ART. X
                   Rapporti di lavoro a tempo definito
  (Art.12, primo e ultimo comma, D.P.R. n. 509/1979, con le modificazioni
      di cui al D.P.R. n.768 del 22 dicembre 1979)
         Per specifici settori di attivita' ed in relazione a particolari
modalita' di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti
possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei
limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con a contrattazione
articolata.
         L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente
articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico
impiego, da effettuarsi con legge quadro. L'assetto definitivo di tale
personale sara' determinato in sede di successivo rinnovo del presente
accordo (leggasi "dell'accordo di cui al D.P.R. n. 509/1979").
                                   ART. XI
                           Mobilita' del personale
                        (Art. 8, D.P.R. n. 509/1979)
         Per la concreta attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 7
della legge 20 marzo 1975, n. 70 (5), in materia di trasferimenti a domanda,
ciascun ente comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli altri enti
destinatari della citata legge i posti a tal fine disponibili in organico,
distinti per ruolo, qualifica ed unita' funzionale.
         I provvedimenti in ordine all'immissione in servizio sono adottati,
sentita la Commissione del personale e subordinatamente all'assenso dell'ente
di provenienza, a seguito di valutazione delle domande effettuata con
riguardo alla competenza ed esperienza in settori di lavoro similari, alla
situazione di famiglia, all'anzianita' di servizio, all'assenza di
provvedimenti disciplinari nel biennio precedente.
         Nell'ipotesi che si renda necessaria una selezione tra piu'
aspiranti allo stesso posto e' formata apposita graduatoria con riferimento
ai criteri sopraindicati.
         E' data precedenza assoluta ai dipendenti degli enti interessati ai
provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma di cui le leggi 22 luglio
1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833.
         Al personale assegnato a sede diversa da quella richiesta compete il
trattamento di trasferimento.
         Nel caso di trasferimento di funzioni da un ente all'altro dovra'
essere previsto anche il passaggio del personale del ruolo professionale
facente parte delle connesse strutture.
                                   ART. XII
                        Igiene e sicurezza del lavoro
                        (Art. 10, D.P.R. n. 509/1979)
         Gli enti provvedono, nel quadro della legislazione vigente e in
un'ottica consona alle attuali problematiche, all'adozione di idonee
iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sulla igiene e la
sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto delle
esigenze peculiari dei settori della ricerca scientifica e degli altri
settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio.
         Gli enti di ricerca adegueranno constantemente le norme in materia
di prevenzione e sicurezza del lavoro ai risultati delle ricerche svolte
sulla sicurezza e l'affidabilita' degli impianti e dei processi produttivi.
Provvederanno altresi' ad istituire appositi corsi di addestramento e di
informazione per il personale nelle predette materie e, anche in aderenza ai
loro fini istituzionali, si faranno promotori delle modifiche e delle
integrazioni dell'attuale normativa.
         I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno adottati sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base
nazionale.
                                  TITOLO III
                     NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
                                   ART. XIII
                                  Mansionario
                         (Art. 13, D.P.R. n. 509/1979)
         Alla declaratoria delle mansioni relative alle singole qualifiche
prevista dall'allegato n. 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui
all'allegato n. 1 al presente decreto (nell'allegato n. 1 e' riportato il
testo coordinato).
         Le posizioni di lavoro relative ai livelli differenziati di
professionalita', agli incarichi di coordinamento e alle mansioni proprie
delle qualifiche di coordinamento, specificate nel predetto allegato , non
possono superare complessivamente i limiti di un contingente massimo del 20%
della dotazione organica del personale dell'ente.
         Con la contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione
alle esigenze funzionali e all'organizzazione del lavoro, i contingenti per
ciascun ente, nei limiti di cui al precedente comma, e le modalita' di
ripartizione del contingente stesso fra le varie qualifiche.
                                   ART. XIV
           Qualifiche ex art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155
         (Art. 8, primo, secondo e quarto comma, D.P.R. n. 346/1983)
         In relazione alle effettive esigenze organizzative derivanti
dall'attuazione delle nuove norme sulla programmazione e organizzazione del
lavoro, gli enti daranno concreta attuazione, ricorrendone i presupposti,
all'art. 4, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3), istituendo
le qualifiche di esperto di gestione con distinti profili per l'area
amministrativa e quella tecnica.
         Le dotazioni organiche per i singoli profili sono stabilite entro
tre mesi, a norma degli artt. 25 (9) e 29 (2) della legge 20 marzo 1975, n.
70.
         La declaratoria delle mansioni della qualifica di cui al presente
articolo e' contenuta nell'allegato n. 1 (nel testo coordinato di cui
all'art. XIII).
                                   ART. XV
                           Qualifiche dirigenziali
                         (Art. 9, D.P.R. n. 411/1976)
all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (10) sono denominate, a partire
dalla piu' elevata, "dirigente generale", "dirigente superiore" e
"dirigente".
         La dirigenza si articola, secondo la classificazione degli enti
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
settembre 1975 (11) in applicazione dell'art. 20 della suddetta legge (12),
rispettivamente:
         - nelle tre qualifiche di "dirigente', "dirigente superiore" e
"dirigente generale" presso gli enti dichiarati di altro rilievo;
         - nelle due qualifiche di "dirigente' e "dirigente superiore" presso
gli enti dichiarati di notevole rilievo;
         - nella qualifica di "dirigente" presso gli enti dichiarati di
normale rilievo.
         I dirigenti sovraintendono ad unita' organiche, assumendo la
responsabilita' degli atti relativi. In particolare attendono ai compiti
stabiliti, per ogni qualifica, nei regolamenti organici alla stregua dei
principi contenuti nell'unita declaratoria delle mansioni (allegato 1 nel
testo coordinato).
         Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di collaboratore e
collaboratore tecnico, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti
nelle qualifiche dirigenziali, da ripartire fra le suddette qualifiche di
"collaboratore" e "collaboratore tecnico" in misura proporzionale alle
rispettive dotazioni organiche.
                                   ART. XVI
            Incarichi di dirigenza al personale del ruolo professionale
                         (Art. 12, D.P.R. n. 411/1976)
         Gli incarichi di dirigenza attribuibili, ai sensi dell'art. 18,
comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (10), al personale che riveste
la prima qualifica del ruolo professionale non possono superare il 10% dei
posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze
degli enti per assicurare la funzionalita' delle strutture periferiche.
                                   ART. XVII
                     Determinazione delle dotazioni organiche
                       (Art. 14, D.P.R. n. 411/1976)
         La consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica, da definire ai
sensi dell'art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (9), e'
stabilita dagli enti in base all'unita declaratoria delle mansioni (allegato
n. 1 nel testo coordinato).
                                   ART. XVIII
                            Esercizio delle mansioni
                          (Art. 14, D.P.R. n.509/1979)
         L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza, fermo restando che in tale ambito possono essergli
assegnate anche mansioni diverse da quelle normalmente svolte.
         Le mansioni proprie di ogni qualifica comprendono, oltre a quelle
specificate nella relativa declaratoria, anche gli adempimenti riferibili a
qualifiche corrispondenti di altro ruolo ovvero immediatamente inferiori o
superiori, dello stesso o di diverso ruolo, purche' rivestano carattere
accessorio e/o strumentale, siano strettamente collegati nell'ambito delle
specifiche procedure e l'organizzazione del lavoro non ne consenta
l'attribuzione ad altri dipendenti.
         In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili
deficienze di personale l'impiegato puo' essere adibito a mansioni proprie di
una qualifica diversa per non piu' di 90 giorni anche non continuativi nel
periodo di un anno, senza diritto a maggiorazioni del trattamento economico.
         I funzionari preposti alle singole unita' organiche sono
responsabili dell'impiego del personale in conformita' alle disposizioni di
cui sopra.
         In presenza di gravi carenze degli organici, eventuali situazioni di
emergenza devono essere rappresentate agli organi di amministrazione che
potranno eccezionalmente autorizzare, sulla base di idonei criteri di
massima, l'impiego del dipendente in mansioni di qualifica diversa per non
piu' di sei mesi. Nei casi in cui per quest'ultima qualifica sia previsto uno
stipendio (corrispondente a un parametro) piu' elevato il dipendente ha
diritto per il periodo di svolgimento delle corrispondenti mansioni ad un
trattamento economico aggiuntivo - non valutabile ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza previsto dai regolamenti degli enti - pari alla
differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica stessa e quello della
qualifica di appartenenza.
                                   ART. XIX
                     Definizione di nuove posizioni di lavoro
                  (Art. 5, D.P.R. n. 509/1979 con le modificazioni
                        di cui al D.P.R. n. 768/1979)
         Gli enti, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla
collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo
sviluppo e all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed
applicazione con sistemi automatizzati. Qualora necessario gli enti
procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni
soggette ad approvazione ai sensi dell'art.29 della legge 20 marzo 1975, n.
70 (2).
                                   ART. XX
                           Attivita' professionale
                        (Art. 20, D.P.R. n. 509/1979)
         Il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri
uno specifico interesse dell'ente, puo' essere autorizzato di volta in volta
ad assolvere, fuori dell'orario d'ufficio, incarichi di carattere
professionale non attinenti ad attivita' di istituto, sempreche' le relative
spese ed onorari facciano carico a terzi.
                                   ART. XXI
                                    Ferie
                        (Art. 16, D.P.R. n. 509/1979)
         Il dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite
di trenta giorni lavorativi ivi comprese le due giornate di cui all'art. 1
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (13). A tal fine ogni
giornata lavorativa e' computata per un numero di ore pari ad un sesto
dell'orario settimanale.
         Le infermita' di durata superiore a tre giorni insorte durante le
ferie ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero
debitamente documentato e nei casi in cui l'ente sia stato posto in
condizione di convalidarne.In tale ipotesi e' in facolta' del dipendente di
fruire, in prosecuzione del periodo di infermita', di un numero di giorni di
ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro in
servizio ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione delle
ferie di un numero di giorni pari al periodo di sospensione.
                                   ART. XXII
                               Permessi retribuiti
                          (Art. 17, D.P.R. n. 509/1979)
         Il personale ha diritto, in ogni anno solare, ai seguenti permessi
straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:
- per matrimonio: quindici giorni;
- per malattia: fino a trenta giorni;
- per cure termali: fino a quindici giorni;
-        per partecipare a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni.
         Il personale, ha diritto, altresi', ai congedi straordinari previsti
da specifiche norme di legge o disposizioni governative riguardanti gli
impiegati civili dello Stato.
         Il personale professionalmente esposto ai rischi di radiazioni
ionizzanti che operi in zona definita "controllata" ai sensi di legge ha
diritto, in aggiunta ai periodi sopra indicati, a 15 giorni di permesso
retribuito non frazionabili.
                                   ART. XXIII
                              Permessi non retribuiti
                           (Art. 3, D.P.R. n. 411/1976)
         Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi
non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili
ad ogni effetto nell'anzianita' di servizio.
                                   ART. XXIV
                   Mobilita' temporanea a domanda del dipendente
                         (Art. 20, D.P.R. n. 346/1983)
         Sentita la Commissione del personale, compatibilmente con le
esigenze di servizio, il Direttore generale puo' disporre a domanda, per seri
e gravi motivi, l'assegnazione per non piu' di sei mesi del dipendente ad
altra unita', senza corresponsione di indennita' o rimborso di spesa.
                                   ART. XXV
                  Aspettativa per il dipendente il cui coniuge
                  sia chiamato a prestare servizio all'estero
                        (Art. 22, D.P.R. n. 346/1979)
         Al dipendente il cui coniuge presti o sia chiamato a prestare
servizio all'estero per conto degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, o di altre amministrazioni si applicano le norme di cui alla
legge 11 febbraio 1980, n. 26 (14).
                                   ART. XXVI
                                Passaggi di ruolo
                          (Art. 15, D.P.R. n. 509/1979)
         Il dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato
permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo di appartenenza
puo' essere eccezionalmente trasferito ad altro ruolo nel quale sia
convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica
corrispondente.
         I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura
prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.
         Il personale puo' essere trasferito di ruolo, alla corrispondente
qualifica, nei limiti dei posti disponibili e subordinatamente al possesso
dei titoli di studio e professionali previsti dall'art. 16 della legge 20
marzo 1975, n. 70 (15), per l'accesso alla qualifica di destinazione.
         I passaggi di ruolo di cui al precedente comma sono finalizzati a
sopperire a specifiche esigenze di servizio e sono adottati dal Consiglio di
amministrazione, sentita la Commissione del personale, a domanda o, comunque,
con il consenso degli interessati.
                                   ART. XXVII
   Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del passaggio di qualifica
                            (Art. 7, D.P.R. n. 411/1976)
         Il dipendente che abbia riportato le sanzioni disciplinari della
censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica
non e' ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di qualifica ai
sensi dell'art. 21, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (16), se
non siano trascorsi rispettivamente sei mesi, uno e due anni dalla data del
relativo provvedimento disciplinare. Tali periodi sono esclusi dal computo
dell'anzianita' di servizio necessaria per l'ammissione ai suddetti concorsi.
                                   ART. XXVIII
            Iscrizione all'albo per il passaggio al ruolo professionale
                         (Art. 18, D.P.R. n. 509/1979)
         Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici, il requisito
dell'iscrizione all'albo professionale per l'accesso alle qualifiche del
ruolo professionale sara' accertato, nei confronti del personale in servizio
con riferimento alla data della nomina.
                                   ART. XXIX
                    Conferimento delle qualifiche di coordinamento
                         (Art. 8, D.P.R. n. 411/1976) (*)
         Ciascun ente, ove si verifichino le condizioni di cui all'art.16,
comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70) (15), determinera' il numero
massimo di posti (v. art. XIII) e gli specifici compiti delle qualifiche
(speciali) di "collaboratore coordinatore", "collaboratore tecnico
coordinatore", "assistente coordinatore" e "assistente tecnico coordinatore"
nonche' le norme per il conferimento delle qualifiche medesime, con criteri
che diano particolare rilievo alla preparazione e all'esperienza
tecnico-professionale acquisite.
--------------
(*) a seguito dell'introduzione dei livelli differenziati di
    professionalita' ex art. 13 D.P.R. n. 509/1979 la norma e' da ritenersi
    applicabile anche per tali posizioni.
                                   ART. XXX
                 Conferimento della qualifica di esperto di gestione
                      (Art. 8, terzo comma, D.P.R. n. 346/1983)
         L'accesso alla qualifica di esperto di gestione e' riservato al
personale della qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore
tecnico coordinatore, rispettivamente per i profili dell'area amministrativa
e di quella tecnica, secondo le norme che saranno stabilite dai regolamenti
organici degli enti e comunque con almeno quattro anni di anzianita' nelle
qualifiche di collaboratore e collaboratore coordinatore dei ruoli
amministrativo e tecnico.
                                   ART. XXXI
                     Conferimento della qualifica di dirigente
                          (Art. 11, D.P.R. n. 346/1983)
         La qualifica di dirigente e' conferita, nei limiti dei posti di
organico, agli appartenenti alle qualifiche di collaboratore, collaboratore
coordinatore, collaboratore tecnico, collaboratore tecnico coordinatore ed
esperto di gestione, in possesso di una anzianita' di complessivo servizio
nelle suddette qualifiche di almeno cinque anni.
         Il conferimento della qualifica di dirigente e' effettuato con le
modalita' di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n.
155 (3).
         I regolamenti organici degli enti con personale in servizio
stabilmente all'estero potranno prevedere forme sostitutive del colloquio
presenza in sede del candidato.
                                   ART. XXXII
                      Passaggi di qualifica nella dirigenza
                         (Art. 11, D.P.R. n. 411/1976)
         Le qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale"
sono conferite - con periodicita' semestrale - a seguito di scrutinio per
merito comparativo. L'anzianita' di servizio costituisce titolo di precedenza
a parita' di punteggio.
                                   ART. XXXIII
   Responsabilita' per fatti connessi all'esercizio di particolari mansioni
                          (Art. 19, D.P.R. n. 509/1979)
         Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti
connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate sono
rimborsate le spese legali sostenute, nella misura determinata dal Consiglio
di amministrazione, sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro
responsabilita' per dolo o colpa grave e ferme restando le piu' favorevoli
vigenti norme regolamentari.
                                   ART. XXXIV
                              Riammissione in servizio
                            (Art. 13, D.P.R. n. 411/1976)
         Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa per
motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione
del servizio nel termine prefissatogli puo' essere riammesso in servizio con
motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, su conforme parere
della Commissione del personale.
         All'interessato e' attribuita la qualifica e la classe di stipendio
in godimento all'atto  della cessazione dall'impiego. L'anzianita' maturata
in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai
fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio
successiva.
         Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e' valutato
agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme e
alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti, subordinatamente
alla restituzione delle indennita' percepite a seguito della risoluzione del
precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.
                                   ART. XXXV
           Riammissione in servizio del dipendente gia' assoggettato
                            a custodia preventiva
                       (Art. 21, D.P.R. n. 509/1979)
         Il dipendente, gia' tratto in arresto in esecuzione di provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, e' riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la
liberta' provvisoria, con provvedimento del Direttore generale a meno che
quest'ultimo non ritenga di dover disporre la permanenza della sospensione
con provvedimento facoltativo, sentita la Commissione del personale.
         La riammissione in servizio di cui al comma precedente e' disposta
senza pregiudizio per l'eventuale azione disciplinare a conclusione del
procedimento penale.
                                   ART. XXXVI
                                Servizi sociali
                          (Art. 11, D.P.R. n. 509/1979)
         Per i dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario
non inferiore a 8 ore con intervallo non superiore alle 2 ore puo' essere
istituito un servizio di mensa, basato su consumazioni non eccedenti quelle
standard per tale tipo di servizio che sara' affidato a terzi in regime
convenzionale, salvo che l'ente non ritenga di provvedervi direttamente.
         Per gruppi di dipendenti che debbano raggiungere posti di lavoro
situati in localita' decentrate rispetto ai centri abitati non adeguatamente
servite da mezzi di trasporto pubblico e per particolari esigenze derivanti
dalla razionale organizzazione del lavoro in rapporto alla dislocazione
territoriale degli uffici, possono essere altresi' previsti servizi di
trasporto collettivo.
         A carico del personale e' posto un concorso spese pari al 20% del
costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati
alle condizioni di miglior favore in essere.
         La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo non
comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi.
                                   ART. XXXVII
                     Benefici di natura assistenziale e sociale
                          (Art. 59, D.P.R. n. 509/1979)
         Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente accordo (D.P.R. n. 509/1979) gli enti potranno disciplinare,
sentite le federazioni sindacali nazionale di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di
cui all'allegato n.2, la concessione dei seguenti benefici di natura
assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:
1) sussidi;
2) borse di studio;
3) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita'
   sociale;
4) prestiti;
5) mutui edilizi.
         E' fatto divieto agli enti di concedere benefici in aggiunta a
quelli sopra previsti. Quelli gia' in atto presso singoli enti quali ad
esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di
dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di
entrata in vigore del presente accordo (D.P.R. n. 509/1979).
                                   ART. XXXVIII
                     Stato giuridico del personale straordinario
                            (Art. 15, D.P.R. n. 411/1976)
         Al personale straordinario si applicano, in quanto compatibili con
la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme in materia di stato
giuridico previste per il personale di ruolo.
                                   ART. XXXIX
                  Stato giuridico del personale a tempo definito
              (Art. 12, secondo, terzo, quarto e quinto comma, D.P.R.
             n. 509/1979 con le modifiche di cui al D.P.R. n. 768/1979)
         Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto
di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale
riduzione dello stipendio, della indennita' integrativa speciale e delle
altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.
         Con tale tipo di rapporto e' incompatibile qualsiasi altro rapporto
di impiego.
         Al personale in servizio e' consentito di optare, nel limite dei
posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un
rapporto di lavoro a tempo definito.
         Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennita'
di anzianita' di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (17) e -
per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge
(18), a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo  - il trattamento
complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti,
sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della
retribuzione rapportata all'orario di 40 (*) ore settimanali riducendo, per i
periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al
minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati
per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a
pensione.
--------------
(*) A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n.346/1983 il numero di ore
    indicato deve intendersi ridotto a 38.
                                   ART. XL
               Personale non di ruolo assunto per l'espletamento
                          di attivita' professionale
                        (Art. 51, D.P.R. n. 509/1979)
         Nei confronti del personale non di ruolo, assunto per l'espletamento
di attivita' professioale di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge 20
marzo 1975, n. 70 (8), si applica il terzo comma dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 (19), ai fini
dell'ammissione ai concorsi riservati di cui all'art. 43 della predetta legge
(20).
                                  TITOLO IV
               NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
                                   ART. XLI
                             Trattamento economico
                          (Art. 16, D.P.R. n.411/1976)
         Il trattamento economico del personale e' costituito dalle seguenti
voci:
         - stipendio;
         - tredicesima mensilita';
         - indennita' integrativa speciale;
         - quote di aggiunta di famiglia;
         - compenso per prestazioni di lavoro straordinario;
         - altre competenze previste dal presente accordo.
                                   ART. XLII
                               Livelli retributivi
                           (Art. 12, D.P.R. n. 346/1983)
         Gli stipendi iniziali annui lordi sono stabiliti secondo i livelli
retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato n. 3. Nella stessa
tabella sono stabiliti gli stipendi iniziali della prima qualifica
professionale, della qualifica di collaboratore tecnico professionale e delle
qualifiche dirigenziali.
         La progressione economica di ciascun livello retributivo e degli
stipendi iniziali delle qualifiche di cui al precedente comma si articola in
otto classi biennali del 6% costante sullo stipendio iniziale del livello o
della qualifica, e in successivi scatti biennali del 2,50% costante computato
sul valore stipendiale dell'8  classe.
         Per gli appartenenti alla prima qualifica professionale ed alla
qualifica di collaboratore tecnico professionale gli stipendi tabellari
previsti al compimento del 6, 12, 18, 24 anno, secondo la progressione di cui
al precedente comma, sono maggiorati di un importo annuo fisso pari,
rispettivamente, a lire 1.500.000, 3.000.000, 6.000.000, 9.000.000. Ciascuna
delle predette maggiorazioni ha effetto fino alla data del conseguimento di
quella successiva.
         Lo stipendio annuo omnicomprensivo dei vice direttori generali resta
rapportato a quello previsto al 1 gennaio 1983 per i direttori generali, con
la riduzione del 5%.
                                   ART. XLIII
         Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali
                         (Art. 24, D.P.R. n. 509/1979)
         Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si
conseguono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento della
prescritta anzianita'.
                                   ART. XLIV
               Effetti delle sanzioni disciplinari sulla progressione
                                 dello stipendio
                          (Art. 18, D.P.R. n. 411/1976)
         Le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello
stipendio e della sospensione dalla qualifica comportano un ritardo
rispettivamente di sei mesi, uno e due anni nel conferimento della successiva
classe di stipendio.
                                   ART. XLV
                       Benemerenze belliche e patriottiche
                         (Art. 19, D.P.R. n. 411/1976)
         Ai fini del calcolo dell'anzianita' utile per gli aumenti biennali
di stipendio si tiene conto delle maggiorazioni previste dalle disposizioni
di legge in favore dei dipendenti statali in possesso di benemerenze belliche
e patriottiche.
                                   ART. XLVI
                  Maggiorazione di stipendio per nascita figli
                        (Art. 25, D.P.R. n. 509/1979)
         In caso di nascita figli e' concessa una maggiorazione dello
stipendio in godimento pari al 2,50% alle condizioni e con le modalita'
previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al
personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della
successiva classe o scatto di stipendio.
                                   ART. XLVII
                   Calcolo dello stipendio orario giornaliero
                          (Art. 23, D.P.R. n. 411/1976)
         Lo stipendio orario e' determinato dividendo quello annuo in
godimento per 2.080 (*).
         Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quell'orario per
il rapporto tra 40 (*) e il numero dei giorni in cui e' articolato l'orario
settimanale di servizio.
---------------
(*) A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n.346/1983 il numero di ore
    indicato deve intendersi rispettivamente sostituito da 1976 e 38.
                                   ART. XLVIII
                             Tredicesima mensilita'
                         (Art. 24, D.P.R. n. 411/1976)
         Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno e'
corrisposta una tredecesima mensilita' pari a un dodicesimo dello stipendio
annuo corrispondente a quello a ciascun dipendente spettante alla data del 31
dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.
             Quote di aggiunta di famiglia e indennita' integrativa speciale
                          (Art. 22, D.P.R. n. 411/1976)
         Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale
competono nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello
Stato.
                                   ART. L
                    Compenso per lavoro straordinario diurno
                         (Art. 25, D.P.R. n. 411/1976)
         Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, penultimo comma, della legge
20 marzo 1975, n. 70 (21), per "stipendio annuo complessivo" si intende
l'importo dello stipendio in godimento e della tredicesima mensilita'.
         Per la determinazione del compenso orario del lavoro straordinario
si tiene conto altresi' dell'importo mensile dell'indennita' integrativa
speciale ragguagliato ad anno.
                                   ART. LI
              Compenso per lavoro straordinario notturno e festivo
                         (Art. 26, D.P.R. n. 509/1979)
         Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22
alle ore 6) o festivo e' calcolato maggiorando rispettivamente del 40% e del
60% quello previsto per il lavoro straordinario diurno.
                                   ART. LII
                            Maggiorazioni per turni
          (Art. 27, primo, secondo e terzo comma, D.P.R. n. 509/1979
               e art. 7, settimo comma, D.P.R. n. 346/1983)
         Per lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e
per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile
ai fini del trattamento integrativo di previdenza e di quiescenza, pari, a
partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
delle presenti disposizioni (*), al 15% per turni pomeridiani e al 65% per
turni notturni e quelli festivi con il limite minimo rispettivamente di L.
800, L. 2.000 e L. 3.000 per ogni ora di lavoro e fatti salvi, se piu' favo-
revoli, i compensi gia' in vigore che restano congelati. Per la
determinazione della misura della suddetta maggiorazione si applicano le
norme contenute nell'ultimo comma dell'allegato n.3 al decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 (22).
         I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli
notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. Le prestazioni di lavoro
rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono
compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono
comprese.
         Nessun dipendente puo' essere comandato ad effettuare piu' di 10
turni notturni al mese.
-------------------
(*) dal 1 agosto 1983
                                   ART. LIII
                    Indennita' di responsabilita' di progetto
                   (Art. 8, ultimo comma, D.P.R. n. 346/1983)
         Al personale appartenente alla qualifica di esperto di gestione con
profilo dell'area tecnica, cui sia affidato il compito di responsabile dei
progetti individuati in relazione alle esigenze organizzative presso servizi
di elaborazione automatica dei dati e' corrisposta un'indennita' annua di œ.
1.500.000 per la durata di svolgimento del suddetto compito.
                                   ART. LIV
      Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza
           (Art. 29, D.P.R. n. 411/1976 e art. 23, D.P.R. n. 509/1979)
         Al personale della prima qualifica del ruolo professionale cui siano
affidati incarichi di coordinamento e' corrisposta, in relazione
all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento
economico pari al 5% dello stipendio spettante.
         Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi
di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento
economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di
pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari.
                                   ART. LV
                      Trattamento di missione e di trasferimento
             (Art. 31, D.P.R. n. 411/1976 e art. 29, D.P.R. n. 509/1979)
         Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio spetta il
trattamento previsto dalle allegate norme (allegati n.4 e n.5).
                                   ART. LVI
                        Indennita' di servizio all'estero
             (Art. 30, D.P.R. 509/1979 e art. 26, D.P.R. n. 346/1983)
         Al personale assegnato a sedi di servizio all'estero compete
l'indennita' di servizio all'estero nelle misure e con le modalita' previste
per il personale dello Stato dipendente dal Ministero degli affari esteri
secondo l'unita tabella di equiparazione (allegato n. 6).
                                   ART. LVII
                   Compenso sostitutivo del riposo compensativo
                    (Art. 27, quarto comma, D.P.R. n. 509/1979)
         Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo di cui al
terzo comma dell'art. VI, al dipendente inserito in turni di servizio in
giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo
commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario.
                                   ART. LVIII
                  Indennita' chilometrica al personale turnista
                  (Art. 27, quinto comma, D.P.R. n. 509/1979)
         Al personale turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei
centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea
compatibili con l'orario d'ufficio e' corrisposta l'indennita' chilometrica
di cui all'allegato n.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411 (v. all. n. 4 al presente testo).
                                   ART. LIX
                       Compensi incentivanti la produttivita'
                         (Art. 14, D.P.R. n. 346/1983)
         Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia
e dell'efficienza degli enti, sono istituiti, con apposita deliberazione del
Consiglio di amministrazione, previa contrattazione di cui al terzo comma del
precedente art. II, compensi incentivanti la produttivita'.
         La previsione dei compensi di cui al precedente comma e' subordinata
alla formulazione di programmi di attivita' delle singole unita' organiche ed
alla introduzione di tecniche di rilevazione della produttivita' secondo i
principi di cui ai precedenti articoli III e IV.
         I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai
risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unita'
organiche sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata ove prevista, o
con deliberazione del Consiglio di amministrazione, tenendo conto del
parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del motivato
giudizio del dirigente in ordine al grado dell'impegno dimostrato da ciascun
dipendente nell'esecuzione del programma di attivita'.
         L'erogazione dei compensi e' effettuata a periodi di tempo
predeterminati in relazione ai risultati conseguiti ovvero a stati di
avanzamento nell'esecuzione dei progetti.
         La somma annualmente attribuibile a titolo di compensi incentivanti
la produttivita' e' commisurata alla differenza fra l'ammontare complessivo
dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario calcolati in ragione del
numero di ore di cui all'art.8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.70
(n. 250 ore), per ciascun dipendente e la spesa sostenuta per tali
prestazioni di cui al precedente art. VII.
                                   ART. LX
                     Compensi incentivanti la mobilita' territoriale
                          (Art. 21, D.P.R. n. 346/1983)
         Per il personale trasferito d'ufficio in conseguenza di processi di
mobilita' per soddisfare specifiche esigenze di servizio potranno essere
utilizzati alloggi di servizio anche acquistati o costruiti dai singoli enti
con le disponibilita' finanziarie rappresentate dalla vendita di altri beni
immobili o per effetto dell'art. 5, primo comma, della legge 23 aprile 1981,
n. 155 (23), restando comunque convalidate le assegnazioni gia' disposte in
relazione alla natura delle prestazioni o ad indeclinabili obblighi accessori
di servizio.
                                   ART. LXI
                                Equo indennizzo
           (Art. 32, D.P.R. n. 411/1976 e art. 31, D.P.R. n. 509/1979)
         Al dipendente che contragga infermita' per causa o concausa di
servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite
dall'unita tabella (allegato n. 7) qualora abbia subito una menomazione
permanente dell'integrita' fisica non inferiore al 15% nonche' il rimborso
delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti
specializzati e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a
carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali l'impiegato
abbia diritto a rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.
         Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie, di seguito
elencate, contratte dal personale che, a termini dell'art. 9, lettera g), del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (24), e'
esposto per ragioni professionali ai pericoli derivanti da radiazioni
ionizzanti, sempreche' le malattie stesse insorgano non oltre il termine di
cessazione dall'esposizione indicata a fianco di ciascuna di esse:
anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico     3 anni
anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico   1 anno
leucopenia con neutropenia                                 1 anno
leucosi                                                   10 anni
stati leucemoidi                                           3 anni
sindrome emorragica                                        1 anno
blefarite o congiuntivite                                  7 giorni
cheratite                                                  1 anno
cataratta                                                  5 anni
radio-dermiti croniche                                    10 anni
radio-dermiti acute                                       60 giorni
radio-epiteliti acute delle mucose                        60 giorni
radio-lesioni croniche delle mucose                        5 anni
radio-necrosi ossea                                        5 anni
sarcoma osseo                                             15 anni
cancro bronco polmonare per inalazione                    10 anni
                                   ART. LXII
                Determinazione del trattamento economico in caso
                           di passaggio di qualifica
                         (Art. 13, D.P.R. n. 346/1983)
         Nei passaggi a qualifica di livello immediatamente superiore
conseguiti successivamente al 1 gennaio 1983, l'inquadramento nel livello
retributivo superiore avverra' aggiungendo al relativo valore iniziale il
valore corrispondente all'anzianita' maturata nel livello di provenienza,
valutata al 60% sul nuovo livello.
         Per le qualifiche dirigenziali al nuovo valore iniziale di qualifica
si aggiunge il corrispettivo economico derivante dall'applicazione del 2% per
ogni anno, o proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori a
quindici giorni, di anzianita' maturata nelle qualifiche di provenienza
dirigenziali e direttive calcolato sul relativo livello retributivo.
         In ogni caso il beneficio conseguibile dal passaggio di livello non
sara' inferiore ad una classe calcolata sul nuovo livello.
                                   ART. LXIII
                     Anticipazione della classe di stipendio
                 (Art.28, D.P.R. n.509/1979 con le modificazioni
                           di cui al D.P.R. n.768/1979)
         I provvedimenti con i quali vengono indetti per le varie qualifiche
appositi concorsi ovvero corsi di aggiornamento e di specializzazione
determina il numero dei partecipanti che potranno fruire dell'anticipazione
della classe di stipendio di cui all'art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(25) nel limite massimo di cui al successivo quinto comma.
         La classe di stipendio puo' essere anticipata per non piu' di due
volte nell'ambito della stessa qualifica, nei confronti dei dipendenti che
superino le prove finali dei concorsi o corsi di cui al primo comma e che
risultino in possesso di almeno 4 anni di anzianita' nella qualifica di
appartenenza.
         Alle prove finali di cui sopra potranno essere ammessi anche i
dipendenti gia' in possesso della specializzazione richiesta e che alla data
di indizione dei predetti corsi o concorsi svolgano le relative mansioni.
         Il beneficio e' attribuito, sentita la Commissione del personale,
sulla base dell'esito delle prove finali e subordinatamente all'assunzione
dei nuovi compiti cui lo svolgimento dei concorsi o corsi sia eventualmente
finalizzato.
         Il numero delle anticipazioni di stipendio attribuibili non puo'
superare una aliquota pari al 15% della dotazione dei posti di ciascuna
qualifica diminuito del numero dei dipendenti in servizio nella qualifica
stessa che abbiano gia' fruito in detta qualifica del beneficio, con
esclusione di quelli che abbiano maturato un biennio o due bienni di
permanenza nella classe di stipendio piu' elevata rispettivamente nel caso di
avvenuta attribuzione del beneficio per una o per due volte.
         Sono esclusi dall'attribuzione anticipata della classe di stipendio
i dipendenti che, nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi
o concorsi di cui al primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o
abbiano gia' fruito del beneficio.
         L'anticipazione della classe di stipendio decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui il dipendente al quale sia stato
conferito il beneficio ne chieda l'applicazione.
         L'anzianita' per l'attribuzione della classe successiva a quella
anticipata decorre dalla data dell'anticipazione stessa.
                                   ART. LXIV
            Trattamento economico in caso di riammissione in servizio
         Al dipendente cessato anteriormente al periodo di validita' del
presente accordo (D.P.R. n. 509/1979) e riassunto ai sensi dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.411 (v. art. XXXIV
del presente testo) e' attribuito lo stipendio risultante dalla ricostruzione
del trattamento economico secondo le norme di inquadramento giuridico ed
economico previsto nel tempo per il personale rimasto in servizio. A tali
effetti non si computa l'anzianita' maturata nella classe in godimento
all'atto della cessazione dall'impiego.
                                   ART. LXV
                               Altre competenze
         (Art. 30, D.P.R. n. 411/1976 e art. 55, D.P.R. n. 509/1979)
         Le indennita' previste o derivanti da norme di legge in relazione
alla peculiarita' o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie
di dipendenti sono corrisposte con le identiche modalita' al personale nelle
medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di legge, valide
anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da corrispondere
al personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose in zone
disagiate lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per l'uso di
mezzi di lavoro e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi di volo,
per la reperibilita' sia notturna che diurna, per compensare gli interventi
urgenti per emergenze non prevedibili.
         Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente
attivita' legale e' attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse
dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale
quota e' ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con
almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con piu' di 3 anni di
servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i
seguenti coefficienti: 2; 1,5. 1.
         Le competenze professionali corrisposte per l'attivita' prestata
dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura
del 90% ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono l'attivita'
professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state
giudizialmente liquidate.
         Con il procedimento di cui al precedente art. II, per il personale
degli enti di ricerca e degli altri enti caratterizzati da attivita'
organizzate secondo modalita' di tipo industriale o svolte in regime di
paragone o concorrenza con aziende private, saranno individuate,a parita' di
presupposti oggettivi e soggettivi,le norme dei contratti collettivi
istitutive di speciali indennita' per situazioni lavorative che, per la
natura o per la dislocazione delle attivita' o in relazione a vincoli
legislativi di sicurezza e di protezione dei lavoratori e delle popolazioni,
comportino indeclinabili obblighi accessori rispetto alla normale prestazione
di lavoro, disagio, rischio o gravosita' (quali ad esempio l'obbligo di
reperibilita', l'intervento urgente per emergenze, la dislocazione della sede
di servizio in localita' lontana da centri urbani in zone prive di
infrastrutture sociali e di ricettivita' abitativa e prive di adeguati
servizi di trasporto, le campagne oceanografiche, la responsabilita' di
operazioni di impianti, il rischio di cambio di valuta, il trasporto di
valori).
                                   ART. LXVI
                  Trattamento economico del personale straordinario
                        (Art. 34, D.P.R. n. 411/1976)
         Al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 6 della legge
20 marzo 1975, n. 70 (6) compete il trattamento economico inziale previsto
per il personale di ruolo della qualifica corrispondente alla posizione
giuridica dei singoli interessati.
                                  TITOLO V
               DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE DEL PERSONALE E
                      ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA
                                   ART. LXVII
                            Commissione del personale
                          (art. 52, D.P.R. n. 411/1976)
         La Commissione del personale e' cosi' composta:
         - dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente;
         - dal direttore generale dell'ente;
         - da quattro dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato,
compreso il dirigente dei servizi del personale, nominati dal presidente
dell'ente;
         - da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a
tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni;
         - dal segretario, nominato dal direttore generale.
         Per ciascun membro e per il segretario e' previsto uun supplente.
Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 settembre 1975 (11), per gli enti federati per legge e per quelli
le cui dotazioni organiche di personale non superano comunque le 200 unita',
puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu' ristretta composizione
della commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4 e nella 6
categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa,
fermo restando il numero dei membri.
         L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a
scrutinio di lista con il sistema della proporzionale e utilizzazione dei
resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i
quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5%
dei dipendenti aventi diritto al voto. Le norme di procedura per lo
svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni
sindacali.
         La durata in carica della commissione e' fissata in 4 anni.
         Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno
due terzi dei membri della commissione. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti e a parita' di voti prevale quello del presidente.
                                   ART. LXVIII
                            Commissione di disciplina
                          (art. 53, D.P.R. n. 411/1976)
         La commissione di disciplina e' cosi' composta:
         - dal direttore generale dell'ente, con funzioni di presidente;
         - da cinque dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato,
nominati dal presidente dell'ente;
         - da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a
tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni;
         - dal segretario, nominato dal direttore generale.
         Per ciascun membro della commissione e per il segretario e' previsto
un supplente.
         Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 (11), per gli enti federati per
legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superino
comunque le 200 unita', puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu'
ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati
nella 4 e nella 6 categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione della
commissione stessa, fermo restando il numero dei membri.
         L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a
scrutinio di lista con il sistema della proporzionale e utilizzazione dei
resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i
quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5%
dei dipendenti aventi diritto al voto.
         Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono
stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali.
         La durata della commissione e' fissata in 4 anni.
         Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di tutti i
membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti.
         Il componente della commissione che, senza motivo giustificato, non
intervenga alle riunioni per piu' di tre volte, e' dichiarato decaduto dalla
nomina e sara' sostituito secondo le norme previste in via generale nel
presente articolo per la nomina dei membri della commissione stessa.
                                  TITOLO VI
      NORME IN MATERIA DI LIBERTA' DI OPINIONE E DI DIRITTI SINDACALI
                                   ART. LXIX
                                Norme applicabili
                         (Art. 54, D.P.R. n. 411/1976) (*)
         Ai dipendenti degli enti pubblici destinatari del presente accordo
si applicano, in quanto estensibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
6, 8, 9, 10 e 11, ai titoli II e III e gli articoli 28, 29, 30 e 31 commi
secondo, terzo, quarto e quinto della legge 20 maggio 1970, n. 300 con gli
adattamenti e le integrazioni previste dagli articoli che seguono.
---------------
(*) La norma deve intendersi parzialmente superata dall'art. 23 della legge
    29 marzo 1983, n. 93 (26) che regola la materia. In appendice sono
    riportate le disposizioni della legge n. 300/1970 richiamate in detto
    articolo (27).
                                   ART. LXX
                               Unita' produttive
       (Art. 50, D.P.R. n. 411/1976 e art. 60, D.P.R. n. 509/1979) (**)
         Le specifiche unita' nel cui ambito possono essere costituite
rappresentanze sindacali aziendali sono la Direzione generale e, qualora
strutturate in unita' organica, le dipendenze provinciali.
                                   ART. LXXI
                              Dirigenti sindacali
           (Art. 56, D.P.R. n. 411/1976 e art. 62, D.P.R. n. 509/1979)
         Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed
esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali
aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'art. 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300. (**)
         Lo statuto delle organizzazioni sindacali, i nomi dei dirigenti di
cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere
tempestivamente comunicati all'amministrazione ai fini della titolarita' dei
diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente accordo.
         I dirigenti sindacali di cui al primo comma:
a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai
   regolamenti quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni,
   dal lavoro d'ufficio;
b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le
   aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla qualifica
   rivestita;
-----------------
(**)     v. in materia l'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (28).
c) non possono essere trasferiti dall'unita' funzionale di appartenenza
   senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di categoria
   (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente
   livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione
   del mandato.
         L'ente, qualora intenda disporre il trasferimento di un dirigente
sindacale ad altra unita' funzionale, e' tenuto a comunicare per iscritto i
motivi del provvedimeto proposto alla competente organizzazione sindacale. La
predetta organizzazione notifica, entro trenta giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, il proprio nulla-osta ovvero i motivi dell'opposizione.
         In mancanza di riscontro da parte dell'organizzazione sindacale nei
termini suindicati l'ente ha facolta' di disporre il trasferimento.
         Agli effetti del presente articolo non si considera trasferimento
l'assegnazione ad altra provincia a seguito di promozione o di passaggio di
qualifica nonche' ad altra unita' operativa nell'ambito della stessa
provincia.
                                   ART. LXXII
                         Congedi e permessi sindacali
            (Art. 57, D.P.R. n. 411/1976; art. 61, D.P.R. n. 509/1979)
         I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su
richiesta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in
congedo sindacale per l'intera durata del mandato.
         I congedi vanno richiesti e concessi in proporzione al numero dei
dipendenti dei singoli enti in modo che il relativo onere possa essere in
stretto rapporto con la consistenza del personale dei vari enti.
         Il numero dei dirigenti da collocare in congedo per ciascuna delle
Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo e' cosi' fissato
comulativamente per tutti gli enti contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n.
70:
1)       fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi sindacali nazionali;
2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o frazione di 5000, per
   ciascuna regione, in base all'organico complessivo degli enti di cui
   all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita'
   produttive della regione;
3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o frazione di 3000 per
   ciascuna provincia, in base all'organico complessivo degli enti di cui
   all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita'
   produttive della provincia.
         A richiesta dell'Organizzazione sindacale interessata, nelle
provincie ove i dipendenti degli enti siano in numero complessivamente non
superiore a cinquecento, il congedo sindacale di cui al n. 3 del comma
precedente, puo' essere ridotto a 20 ore settimanali.
         Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza sindacale
sono concessi, per ciascuna unita' funzionale, permessi orari nei limiti
complessivi appresso indicati:
fino a 40 dipendenti .  .  .  .  .  .   1 ora settimanale
da   41 a   80 dipendenti  .  .  .  .   2 ore settimanali
da   81 a  150 dipendenti  .  .  .  .   3 ore settimanali
da  151 a  300 dipendenti  .  .  .  .   8 ore settimanali
da  301 a  500 dipendenti  .  .  .  .  12 ore settimanali
da  501 a  800 dipendenti  .  .  .  .  16 ore settimanali
da  801 a 1000 dipendenti  .  .  .  .  24 ore settimanali
da 1001 a 1200 dipendenti  .  .  .  .  27 ore settimanali
da 1201 a 1400 dipendenti  .  .  .  .  30 ore settimanali
da 1401 a 1600 dipendenti  .  .  .  .  33 ore settimanali
da 1601 a 1800 dipendenti  .  .  .  .  36 ore settimanali
da 1801 a 2000 dipendenti  .  .  .  .  40 ore settimanali
da 2001 a 2500 dipendenti  .  .  .  .  45 ore settimanali
da 2501 a 3000 dipendenti  .  .  .  .  50 ore settimanali
da 3001 a 3500 dipendenti  .  .  .  .  55 ore settimanali
da 3501 a 4000 dipendenti  .  .  .  .  60 ore settimanali
         La concessione dei permessi orari deve essere rapportata non al
numero dei dipendenti complessivamente considerati ma alla consistenza
numerica della categoria rappresentata da ciascuna organizzazione sindacale.
         I dirigenti che hanno facolta' di fruire dei permessi di cui al
precedente comma non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore
previste per ciascuna unita' funzionale, con arrotondamento all'unita'
dell'eventuale frazione. Per le unita' funzionali che occupano fino a 150
dipendenti, il numero massimo dei suddetti dirigenti e' pari al numero delle
ore settimanali spettanti.
         I permessi orari sono altresi' concessi ai dirigenti degli organi di
coordinamento (sindacati nazionali aziendali) previsti dall'art. 19, ultimo
comma, della legge 20 Maggio 1970, n. 300 (29), nella misura del 50% dei
limiti di cui al quinto comma, per gli enti con non piu' di 4000 dipendenti.
Per gli altri enti i permessi - che non possono in ogni caso eccedere 160 ore
settimanali - sono stabiliti d'intesa tra le singole amministrazioni e i
predetti organi di coordinamento.
         Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o designati a
partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi di
interesse sindacale sono concessi altresi', per ciascuna rappresentanza
sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente,
non superiore a 20 ed a 40 giorni l'anno. Le Organizzazioni sindacali devono
comunicare all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonche' i
periodi in cui i permessi sono fruiti.
         I dirigenti sindacali dipendenti dagli enti interessati ai
provvedimenti di soppressione,scorporo o riforma,collocati in congedo
sindacale ai sensi del presente articolo, conservano tale posizione per
l'intera durata del mandato e comunque non oltre la data del loro
inquadramento definitivo presso altro ente o amministrazione diversi da
quelli destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70.
                                   ART. LXXIII
                                   Assemblee
                         (Art. 63, D.P.R. n. 509/1979)
         Il personale ha diritto a riunirsi in assemblea nei locali
concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonche', nel
limite individuale di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto
alla normale retribuzione.
         Le assemblee possono aver luogo anche in locali ubicati all'esterno
dell'unita' funzionale.
         Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (29) (*).
         La convocazione dell'assemblea da parte delle rappresentanze
sindacali e' comunicata al dirigente l'unita' funzionale, di norma con
preavviso scritto di almeno 24 ore, e deve contenere, oltre alla eventuale
richiesta di disponibilita' dei locali, l'indicazione dell'ora di inizio
dell'assemblea stessa e dell'ordine del giorno.
         Durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario non possono
aver luogo nei locali dell'ente riunioni che siano indette da associazioni od
organismi diversi da quelli di cui al precedente terzo comma.
         Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o
gruppi di essi, sono tenute su materie di interesse sindacale o del lavoro e
secondo l'ordine di precedenza delle comunicazioni all'amministrazione,
tenuto conto delle date stabilite per ciascuna assemblea.
         Quando nell'unita' funzionale l'orario di lavoro sia articolato in
turni, l'assemblea puo' avere luogo in due riunioni nella medesima giornata.
         Il personale che partecipa alle assemblee durante l'orario di lavoro
deve apporre, su appositi fogli, la propria firma con l'indicazione dell'ora
in cui si allontana dal posto di lavoro. Al termine dell'assemblea il
personale deve nuovamente apporre la firma annotando l'ora di rientro. In
caso di mancata apposizione, non adeguatamente motivata, della firma del
rientro l'assenza relativa al periodo di allontamento dal posto di lavoro e'
considerata ingiustificata.
         Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle
assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni
patrimoniali dell'ente sono stabilite, previ accordi con le Organizzazioni
sindacali interessate, dal Direttore generale o da persona da lui delegata
per la direzione generale e dal dirigente l'unita' funzionale per le
strutture periferiche.
-----------
(*) v. anche art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
                                   ART. LXXIV
                                 Contributi sindacali
           (Art. 59, D.P.R. n. 411/1976; art. 64, D.P.R. n. 509/1979)
         I contributi sindacali, nella misura e con le modalita' stabilite da
ciascuna federazione nazionale di categoria, sono trattenuti a cura degli
enti e da questi versati alla federazione designata dal lavoratore con
propria delega.
         La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio e fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata conferita. La
delega stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non
sia revocata mediante richiesta scritta da invitarsi entro il 31 ottobre sia
all'Organizzazione sindacale competente sia all'ente di appartenenza.
         I contributi sindacali di cui al primo comma sono versati alle
federazioni nazionali di categoria entro il giorno 25 del mese successivo a
quello di effettuazione della trattenuta dei contributi medesimi.
                                  TITOLO VII
                               NORME TRANSITORIE
                                   ART. LXXV
                       Inquadramento nei livelli retributivi
                        (Art. 15, D.P.R. n. 346/1983)
         L'inquadramento economico nei livelli retributivi di appartenenza
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e' effettuato con i
criteri seguenti:
A) per il personale che nel periodo dal 30 dicembre 1975, o dalla successiva
   data di assunzione, al 31 dicembre 1982 sia rimasto nella stessa
   qualifica, all'anzianita' riconosciuta ai sensi degli artt. 38 (30), 39
   (31) del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 al 29 dicembre 1978 e' aggiunto per
   intero il periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1978 ed il 31 dicembre
   1982. L'anzianita' riconosciuta ai sensi del D.P.R. n.411 citato e' quella
   corrispondente alla classe ed agli scatti in godimento alla data del 29
   dicembre 1978 in base allo stesso decreto, esclusi quelli derivanti da
   benefici combattentistici o per nascita di figli, ovvero dall'applicazione
   del 6  comma dell'art. 38 del D.P.R. n.411 medesimo, maggiorata
   dell'anzianita' nella classe o nell'ultimo scatto fino al 29 dicembre
   1978. Per il personale assunto successivamente al 29 dicembre 1978 e
   rimasto nella stessa qualifica l'anzianita' e' valutata per intero;
B) per il personale pervenuto a livello superiore o inquadrato in ruolo dopo
   il 29 dicembre 1978 l'anzianita' posseduta nel livello inferiore o in
   posizione non di ruolo, determinata in base alla precedente lettera A), e'
   valutata nelle misure percentuali di cui all'art.39 del D.P.R. 26 maggio
   1976, n.411, cui si aggiunge per intero l'anzianita' maturata
   successivamente al passaggio di livello. Anche per il personale pervenuto
   a qualifica superiore o inquadrato in ruolo tra il 30 dicembre 1975 ed il
   29 dicembre 1978 si applica l'art. 39 del D.P.R. 26 maggio 1976, n.411. I
   livelli di riferimento sono quelli previsti dal presente decreto;
C) le anzianita' maturate in qualifiche ulteriormente inferiori non
   considerate ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, sono
   valutate al 2% per ogni anno o proporzionalmente per mesi interi o
   frazioni superiori ai quindici giorni di servizio di ruolo ed in posizione
   di salariato di ruolo ed all'1% per ogni anno di servizio non di ruolo,
   calcolato sul corrispondente valore iniziale di livello. Il relativo
   valore monetario e' temporizzato sul livello retributivo di definitivo
   inquadramento. Le posizioni di cui alla presente lettera si applicano
   anche al personale che al 31 dicembre 1982 rivestiva la prima qualifica
   professionale o quella di collaboratore tecnico professionale;
D) per il personale dirigente, si considera per intero l'anzianita' di
   qualifica posseduta; al valore cosi' determinato si aggiunge quanto
   derivante dalla valutazione delle anzianita' di servizio per gli anni
   trascorsi in qualifiche dirigenziali inferiori e direttive valutate al 2%
   annuo o proporzionalmente per i mesi interi o frazioni superiori a
   quindici giorni sui corrispondenti trattamenti economici iniziali. Il
   servizio prestato nella qualifica di dirigente eccedente i primi due anni
   e' valutato nei confronti dei dipendenti appartenenti a qualifiche
   dirigenziali superiori sulla base dello stipendio indicato nella nota 1
   della tabella degli stipendi allegata al presente decreto. Le anzianita'
   da direttivo da valutare nel settimo livello sono quelle trascorse in
   qualifiche inferiori a direttore od equiparato; le anzianita' da valutare
   nell'8  livello sono quelle trascorse nella qualifica di direttore od
   equiparate.
         L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverra' sulla base
delle anzianita' come sopra determinate, alla classe o scatto immediatamente
inferiore. L'eventuale eccedenza temporale o monetaria, ferma restando la
corresponsione di questa ultima, viene utilizzata ai fini dell'ulteriore
acquisizione di classi o scatti. Ai fini della temporizzazione dell'eccedenza
monetaria questa va valutata rapportandola ad 1/24 della classe o scatto da
conseguire.
         In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a
regime non potra' essere inferiore alla differenza tra il preesistente
stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale,
previsto dal presente decreto per il corrispondente livello retributivo.
         Per il personale appartenente alle qualifiche dei ruoli tecnico,
professionale di seconda qualifica e tecnico professionale, escluso il
collaboratore, il suddetto beneficio non potra' essere inferiore alla
differenza tra il preesistente ed il nuovo stipendio iniziale della
corrispondente qualifica del ruolo amministrativo.
         Le anzianita' di inquadramento nei nuovi livelli retributivi o nelle
qualifiche di cui all'art. XLII non possono essere comunque inferiori a
quelle acquisite con il D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, al 31 dicembre 1982.
         Nei confronti del personale appartenente alla ex categoria direttiva
con la qualifica di consigliere capo od equiparata si intende conferita, ai
soli fini dell'applicazione del precedente primo comma, la quarta classe di
stipendio di cui al D.P.R. 26 maggio 1976 n.411, dalla data, comunque non
anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del
predetto D.P.R. n.411, in cui abbia maturato l'anzianita' complessiva di
categoria richiesta per l'accesso alla qualifica superiore del preesistente
ordinamento.
         Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e'
attribuito lo stipendio iniziale della qualifica rivestita previsto dal
D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, con le maggiorazioni percentuali di cui al
successivo art. LXXVI applicate alla differenza rispetto a tale stipendio di
quello iniziale stabilito dal presente decreto.
                                   ART. LXXVI
                            Scaglionamento degli oneri
                          (Art. 17, D.P.R. n. 346/1983)
         I benefici economici derivanti, nella prima applicazione del
presente decreto, dall'attribuzione degli stipendi previsti dal decreto
stesso, rispetto a quelli fruiti da ciascun dipendente al 31 dicembre 1982,
od anche da passaggi di livello o di qualifica o dal conseguimento delle
maggiorazioni di cui all'articolo XLII successivamente intervenuti, sono
corrisposti nella misura percentuale di cui appresso:
                                         Dirigenti - Prima qualifi-
                  dal 1  al 9  livello   ca professionale e collab.
                                         tecnico professionale
dal 1.1.1983              30%                      25%
dal 1.7.1983              45%                      40%
dal 1.1.1984              60%                      50%
dal 1.7.1984              90%                      65%
dal 1.1.1985             100%                     100%
                                   ART. LXXVII
                  Misura dei compensi per lavoro straordinario
                (Art. 7, sesto e settimo comma, D.P.R. n. 346/1983)
         In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina
unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi
dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego
e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, restano congelati gli importi orari conseguiti al momento
di entrata in vigore del decreto stesso, con esclusione di quanto derivante
dalla dinamica della scala mobile.
                                   ART. LXXVIII
                Norme di prima attuazione ai fini dell'accesso
                    alla qualifica di esperto di gestione
                       (Art. 16, D.P.R. n. 346/1983)
         In sede di prima attuazione delle presenti norme e comunque non
oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore delle medesime, la qualifica
di esperto di gestione con profilo dell'area amministrativa e' attribuita
mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di
posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore
e di collaboratore coordinatore, al personale che rivestiva la qualifica di
direttore od equiparata del preesistente ordinamento. Per il numero degli an-
zidetti posti eventualmente residuo, la qualifica e' conferita agli altri
dipendenti che, assunti in esito a concorsi banditi anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, appartenevano alla
preesistente categoria direttiva con qualifica corrispondente a quella di
collaboratore od equiparata ed ai quali, anteriormente alla data di
attuazione dell'ordinamento dei servizi conseguente alla predetta legge,
siano state affidate, organicamente, specifiche responsabilita' direttive o
di studio risultanti da atti certi dell'amministrazione.
         Con le modalita' e nei tempi di cui al comma precedente, la
qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnica e' attribuita
mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di
posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore
tecnico e di collaboratore tecnico coordinatore , al personale addetto, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, a compiti di analista intera
gamma o di specialista di sistemi o di procedure, a piu' elevato livello di
specializzazione e che rivesta le qualifiche predette.
         Le norme degli scrutini sono stabilite dal Consiglio di am-
ministrazione su proposta del Direttore generale, sentita la Commissione del
personale, tenendo particolarmente conto degli incarichi svolti e della
relativa durata, dell'anzianita' di servizio e degli altri giudizi espressi
sulle qualita' e capacita' del dipendente nonche', per i profili dell'area
amministrativa, della qualifica rivestita nel precedente ordinamento,
dell'espletamento, in particolare, di compiti per i quali era prevista
l'attribuzione dell'aggiunta di carica nonche' dell'eventuale idoneita'
conseguita in concorsi alla qualifica di dirigente od equiparata.
         Qualora il numero dei posti conferiti a norma del primo comma
risulti superiore a quelli di organico previsti per i singoli profili della
qualifica, quelli in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze
che si verificheranno nel contingente stesso.
               Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali di
                      personale in particolari posizioni
                       (Art. 23, D.P.R. n. 346/1983)
         Il personale della prima qualifica professionale che rivestiva una
qualifica del ruolo tecnico della ex carriera direttiva corrispondente alla
qualifica di direttore centrale, direttore superiore o direttore principale,
secondo l'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411, e che da almeno quattro anni eserciti funzioni
dirigenziali in virtu' della precedente qualifica, in posizione di distacco o
di comando presso amministrazioni statali, dove abbia svolto incarichi
particolari, attestati dalle stesse, puo' a domanda, ed in presenza delle
necessarie disponibilita' dei posti di organico, essere inquadrato nei ruoli
della dirigenza dell'ente di appartenenza a qualifica anche immediatamente
superiore a quella come sopra rivestita.
                                   ART. LXXX
                          Speciali concorsi transitori
                        (Art. 24, D.P.R. n. 346/1983)
         Per la copertura di una aliquota non superiore al 50% dei posti di
organico definiti in relazione alla ristrutturazione dei procedimenti di
lavoro a seguito dell'introduzione o dello sviluppo di sistemi automatici,
gli enti hanno facolta' di indire una volta tanto speciali concorsi riservati
al personale che appartenga alla qualifica compresa nello stesso livello
retributivo od a qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del
titolo di studio e della specializzazione professionale richiesti per la
qualifica da conferire ovvero, fermo restando il possesso del titolo di
studio prescritto, abbia conseguito l'idoneita' in apposito corso di quali-
ficazione.
                                   ART. LXXXI
                      Inquadramento nel ruolo professionale
                        (Art. 27, D.P.R. n. 346/1983)
         La tabella allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976 n. 411 relativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti
degli enti locali, e' rettificata prevedendo l'equiparazione del personale
gia' appartenente alla categoria direttiva del ruolo amministrativo del
preesistente ordinamento anche alla prima qualifica del ruolo professionale
del nuovo ordinamento.
                                   ART. LXXXII
                Trattamento economico del personale non di ruolo
         (Art. 42, D.P.R. n. 411/1976 e art. 44, D.P.R. n. 509/1979)
         Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai precedenti ordinamenti
spetta il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la
qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli
interessati.
         La progressione dello stipendio dei dipendenti di cui al primo comma
si articola nelle prime quattro classi di stipendio oltre l'iniziale,
previste per il personale di ruolo, valuntando l'anzianita' di servizio, ai
fini dell'attribuzione delle classi medesime, nella misura dell'80%. Dopo il
conseguimento della quarta classe di stipendio competono aumenti biennali
d'importo pari al 2,50% della classe medesima attribuibili al maturare di
ogni biennio di permanenza in detta classe.
                                   ART. LXXXIII
                 Trattamento economico in caso di nomina in ruolo
                         (Art. 45, D.P.R. n. 509/1979)
         Il dipendente che consegua la nomina in ruolo e' collocato nella
classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello
stipendio in godimento.
         L'eventuale differenza tra l'importo di cui al precedente comma e
quello della classe di stipendio attribuita e' conservata fino alla data del
conferimento della successiva classe ed e' assimilata ad ogni effetto allo
stipendio.
         Nei casi in cui l'importo predetto risulti inferiore alla classe
iniziale del nuovo stipendio e' attribuita quest'ultima classe.
                                   TITOLO VIII
                                   NORME FINALI
                                   ART. LXXXIV
                               Regolamenti organici
                           (Art. 48, D.P.R. n. 411/1976)
         Al fine di pervenire ad una effettiva uniformazione degli
ordinamenti del personale, gli enti, nell'emanare o modificare i regolamenti
organici ai sensi dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (9), devono
attenersi ai principi uniformativi di cui allegato n. 8.
                                   ART. LXXXV
         Rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina dell'accordo
                       (Art. 51, D.P.R. n. 411/1976)
         Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai dipendenti
con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato e
instaurato per lo svolgimento di attivita' privatistiche dell'ente o per
servizi di istituto del tutto peculiari che non consentano di ricondurne la
disciplina a quella del rapporto del pubblico impiego di cui alla legge 20
marzo 1975, n.70.
                                   ART. LXXXVI
                      Autoregolamentazione degli scioperi
                         (Art. 25, D.P.R. n. 346/1983)
         Le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contenente la
presente disciplina adotteranno e depositeranno presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, entro il
termine di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(32), il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero di cui
all'art.11 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (33).
                                   ART. LXXXVII
                            Inquadramento funzionale
                           (Art. 18, D.P.R. n. 346/1983)
         Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
la funzione pubblica, sara' costituita entro tre mesi dall'approvazione del
presente decreto una commissione paritetica per la identificazione delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali in relazione
all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti, al
fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico
funzionali.
         I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite
articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio
dell'inquadramento per profili professionali, che saranno approvate con
apposito decreto del Presidente della Repubblica, entro e non oltre la
vigenza contrattuale.
.
.
                                                            Allegato n. 1
                          DECLARATORIA DELLE MANSIONI
                           Ruolo amministrativo
         Ai sensi dell'art. 15, comma secondo , della legge n. 70
appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai
servizi organizzativi, patrimoniali e contabili". Nell'ambito
dell'amministrazione attiva dell'ente, gli interessati collaborano ai fini
della formazione della volonta' dei competenti soggetti di potesta' pubblica
attraverso l'emanazione di provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini
istituzionali, nonche' - nei limiti previsti - alla manifestazione della
volonta' cosi' espressa. Nell'ambito delle qualifiche funzionali previste
dalla legge, i dipendenti che vi sono inquadrati svolgono i compiti previsti
dall'ordinamento dall'ente, sulla base dei seguenti principi generali.
         Qualifica di "commesso": disimpegna mansioni che non richiedono una
particolare preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla
distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti,
materiale e oggetti vari d'ufficio; provvede al prelievo e all'inoltro della
corrispondenza; regola il servizio, anche telefonico, di anticamera; cura
l'ordine e la conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio;
disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine e apparecchiature.
         Profilo differenziato di professionalita': svolge adempimenti di
carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare
impegno per responsabilita' o modalita' e tempi di esecuzione.
         Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla chiusura e
apertura degli uffici e alla sorveglianza del pubblico nei relativi locali;
portavalori.
         Qualifica di "archivista dattilografo":disimpegna mansioni esecutive
che per loro natura non comportano particolari valutazioni di merito;
provvede alla classificazione, alla archiviazione e al protocllo di atti,
anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di
stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei
superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di
collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle
relative macchine; esegue il lavoro di sportello per la ricezione, la prima
verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi
chiarimenti.
         Profilo differenziato di professionalita': svolge le attivita'
amministrative e contabili a contenuto esecutivo proprie della qualifica che
implicano un maggiore impegno o permanente gravosita' in relazione alle
specifiche cognizioni richieste ovvero alla ripetitivita' dell'esecuzione.
         Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla conservazione e
al movimento di documenti probatori, dattilografo a tempo pieno o con compiti
di stenografia.
         Qualifica di "assistente": svolge, anche a livello di sportello ed
eventualmente mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o
elettronici (che non richiedano elaborazione autonoma) nonche' di altre
macchine, mansioni tecnico-amministrativo-contabili che presuppongano
un'applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti;
disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione rispetto all'attivita'
istruttoria, di programmazione, nonche' di vigilanza ispettiva; puo'
sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del
settore cui e' assegnato.
         Qualifica di "assistente coordinatore": nell'ambito del settore cui
e' assegnato svolge le attivita' amministrative e contabili proprie della
qualifica che richiedono una professionalita' integrata da cognizioni
complementari e/o strumentali al fine della elaborazione, controllo,
revisione di atti comportanti l'applicazione di norme complesse ovvero
assicura il coordinamento di fasi operative complementari o interdipendenti,
mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione
delle risorse.
         Indicazioni esemplificative di profili: addetto ad attivita'
ispettiva di vigilanza esterna; addetto alla istruttoria di pratiche che
comporta applicazione di norme particolarmente complesse; sovraintendente ad
attivita' di settore.
         Qualificazione di "collaboratore": svolge funzioni di collaborazione
direttiva che presuppongono elevata capacita' professionale e specifica
competenza ed implicanti anche discrezionalita' operativa nella realizzazione
dell'attivita' dell'ente. Partecipa ad attivita' di studio e programmazione
ed elabora autonomamente atti del procedimento amministrativo. Puo'
sovraintendere a settori di attivita' non complessi.
         Qualifica di "collaboratore-coordinatore": svolge funzioni di
collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione e elevata
preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita' organica,
caratterizzate da ampia autonomia ed iniziativa e diretta assunzione di
responsabilita' nell'attivita' svolta. E' richiesta una costante integrazione
della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici
corsi di aggiornamento in rapporto alla evoluzione dell'assetto organizzativo
derivante dallo sviluppo della tecnologia e della legislazione. Coadiuva il
dirigente esplicando attivita' di propulsione, coordinament e controllo dei
settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni
particolari di orario. Sostituisce il dirigente, in caso di assenza o
impedimento, assicurando la continuita' dell'azione dell'unita' organica.
         Indicazioni esemplificative di profili: "responsabile di studi o
programmazioni; responsabile di unita' operative".
         Esperto di gestione per l'area amministrativa - a livello di unita'
funzionale e di unita' organica complessa, nell'ambito degli indirizzi
forniti dal dirigente responsabile e per le conseguenti decisioni allo stesso
spettanti, assicura, con piena autonomia operativa:
- l'attuazione delle procedure di pianificazione delle attivita' e del
  controllo di gestione nelle fasi di individuazione degli obiettivi,
  elaborazione dei piani, verifica del loro stato di attuazione e di gestione
  degli scostamenti;
- l'analisi delle procedure di lavoro e delle altre condizioni
  organizzative. In particolare, individua la gamma delle posizioni di
  lavoro, degli assetti strutturali elementari, dei cicli di lavorazione;
  quantifica i fabbisogni di risorse umane e strumentali; cura la rilevazione
  dei flussi produttivi anche in rapporto alla valutazione della attivita' in
  termini di costo; predispone gli elementi per la determinazione degli
  standard di produttivita' e cura gli adempimenti connessi all'applicazione
  dei meccanismi di incentivazione del rendimento.
         In relazione alla specifica esperienza e professionalita' possedute,
puo' fornire consulenza per le esigenze di unita' funzionali diverse da
quella di appartenenza, o a livello di comparto territoriale, o in funzione
di supporto ai competenti uffici centrali.
         E' preposto a unita' operative ed organizzative non attribuibili ai
dirigenti, individuate con specifici provvedimenti dell'amministrazione.
Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento.
                               Ruolo tecnico
         Ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 70, appartengono
a tale ruolo "i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di
ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di
operatore tecnico e di operaio". I dipendenti del ruolo tecnico
contribuiscono, nell'ambito della organizzazione dell'ente a fornire gli
elementi di giudizio ai competenti organi dell'amministrazione applicando
esclusivamente principi e metodi propri di scienze, arti o discipline
tecniche. Saranno comunque inquadrati nel ruolo tecnico coloro che svolgono
compiti di natura tecnico-professionale e che non abbiano i requisiti per la
nomina nel ruolo professionale. Sara' altresi' cinquadrato nel ruolo tecnico
il personale appartenente ai ruoli delle comunita' (educative, convitti, case
di riposo, centri di rieducazione, ecc.) di proprieta' degli enti, non
addetto a compiti amministrativi e non rientranti nei profili del ruolo
professionale.
         Qualifica di "agente tecnico": svolge attivita' che richiedono una
normale capacita' nella qualificazione professionale di mestiere anche con
l'uso di macchine che richiedano manovra elementare; e' addetto alla
conduzione di veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi.
         Profili esemplificativi: operaio comune o generico; operaio
qualificato, quando tale denominazione e' riferita nel preesistente
qualificazione professionale tecnica tecnica di grado inferiore.
         Profilo differenziato di professionalita': svolge adempimenti di
carattere strumentali propri della qualifica che richiedono un particolare
impegno per modalita' e tempi di esecuzione.
         Indicazioni esemplificativi di profili: addetto al magazzino e alle
relative consegne; addetto ai servizi di portineria; conduttore di veicoli a
motore.
         Qualifica di "operatore tecnico": svolge mansioni che richiedono una
specifica capacita' nella qualificazione professionale di mestiere ovvero di
mecconografia; e' addetto alla conduzione, all'esercizio ed all'impiego di
macchine la cui utilizzazione non presupponga dirette valutazioni di merito
nei casi concreti.
         Profili esemplificativi: operaio qualificato che non rientri nei
profili esemplificativi dell'agente tecnico; centralinista telefonico;
addetto alla preparazione dei supporti meccanografici di "input"; addetto al
governo delle unita' periferiche annesse e connesse agli elaboratori
elettronici; disegnatore-lucidista; addetto alla operazione e alla piccola
manutenzione di impianti; tecnografo infermiere generico.
         Profilo differenziato di professionalita': svolge attivita' tecniche
proprie della qualifica che implicano maggiore professionalita' o gravosita'
o impegno in relazione alle specifiche cognizioni richieste o assunzioni di
rischi rapportati all'esecuzione di peculiari compiti ovveroall'osservanza di
particolari orari di servizio.
         Indicazioni esemplificative di profili: guardia giurata;
responsabile di squadra di lavoro; infermiere generico; guadiaparco;
operatore con specifica specializzazione di mestiere (falegname, idraulico,
cuoco, fabbro, ecc.); centraliniesta telefonico a tempo pieno;
massofisioterapista; massaggiatore.
         Qualifica di "assistente tecnico": svolge mansioni tecniche
specializzate che presuppongono, oltre a un'applicazione concettuale, una
valutazione di merito dei casi concreti; addetto al governo del sistema e
delle procedure di elaborazione meccanografica dei dati; puo' sovraintendere,
nell'ambito delle direttive ricevute, ad attivita' del settore cui e'
assegnato.
         Profili esemplificativi: stenografo-resocontista, in possesso del
prescritto titolo di studio a cmpiti di rielaborazione e sintesi concettuale
dei testi stenografici; operatore addetto alla "consolle" degli elaboratori
elettornici e/o ad apparecchi terminali meccanografici che richiedono
elaborazioni autonome; operatore addetto al funzionamento di impianti;
disegnatore-progettista; assistente sociale con regolare diploma
professionale; interprete da e in lingue straniere; istitutore assistente
regolarmente diplomato.
         Qualifica di "assistente tecnico coordinatore": nell'ambito del
settore cui e' assegnato svolge mansioni tecniche specializzate proprie della
qualifica che comportano una professionalita' emergente soggetta a dinamico
aggiornamento anche in rapporto all'evoluzione della tecnologica e
all'osservanza di particolari orari di lavoro ovvero assicura il
coordinamento tecnico di fasi operative complementari o interdipendenti,
mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione
delle risorse.
         Indicazioni esemplificative di profili: programmatore responsabile
della gestione di unita' o procedimenti complessi di elaborazione dati,
interprete simultaneo.
         Qualifica di "collaboratore tecnico": svolge funzioni tecniche di
collaborazione direttiva che presuppongono elevate capacita' professionali e
specifica competenza nella elaborazione di tecniche e analisi di procedura,
studio, progettazione, nella vigilanza e nel controllo di procedimenti
tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle
qualifiche inferiori.
         Indicazioni esemplificative di profili: analista programmatore;
specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o sistemi
elaborativi centrali; maestro di sport.
         Qualifica di "collaboratore tecnico coordinatore": svolge funzioni
tecniche di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione ed
elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita'
organica, caratterizzate da ampia autonomia e iniziativa e diretta assunzione
di responsabilita' nella attivita' svolta. E' richiesta una costante
integrazione della preparazione professionale anche mediante la
partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla dinamica
della tecnologia. Coadiuva il dirigente esplicando attivita' di propulsione,
coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente
comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente in
caso di assenza o impedimento assicurando la continuita' dell'azione
dell'unita' organica.
         Indicazioni esmplificative di profili: analista di sistemi che
svolge l'intera gamma delle attivita' proprie della posizione di lavoro;
specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi
elaborativi centrali a piu' alto livello di esperienza e di qualificazione
professionale: responsabile di unita' operativa tecnica; docente di
psicologia o di alte discipline universitarie.
         Esperto di gestione per l'area tecnica: assicura nell'ambito delle
aree automatizzate, con piena autonomia operativa e sulla base degli
indirizzi forniti dai dirigenti responsabili:
- l'elaborazione di tecniche di studio e progettazione delle procedure
  automatizzate complesse;
- lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure automatizzate complesse in
  rapporto al quadro generale del sistema informatico;
- la definizione e la sperimentazione degli standard e delle tecniche di
  documentazione;
- l'elaborazione dei criteri generali di impostazione delle procedure
  necessarie a garantire la normalita' operativa dei sistemi elaborativi,
  anche in presenza di anomalie dell'hardware, nonche' di quelli concernenti
  la sicurezza degli archivi;
- l'analisi delle nuove tecnologie in materia di trattamento automatico
  dell'informazione ai fini della loro applicazione nell'ambito del sistema
  informatico;
- la predisposizione di periodiche comunicazioni sull'evoluzione del
  processo tecnologico del sistema informatico in generale e sulle
  caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature che saranno
  immesse nel sistema informatico.
         Su specifico incarico, l'esperto di gestione per l'area
automatizzata assume la responsabilita' di un consistente complesso di
procedure o di un'unica procedura particolarmente complessa, rispondendo per
il conseguimento degli obiettivi affidatigli e per il rispetto dei tempi
programmati.
         Specialista tecnico ER: svolgimento autonomo di lavoro tecnico e che
comporti il controllo e la supervisione di una parte o di tutta un'attivita'
o un servizio o in alternativa lo studio, l'adattamento e il carattere
interdisciplinare. Il tipo di lavoro richiede capacita' di coordinamento e
superivisione collegate ad alto grado di iniziativa e di inventiva.
         Si richiedono conoscenze acquisite a livello universitario o presso
enti di ricerca italiani o stranieri unitamente ad una documentata esperienza
di lavoro in almeno otto anni di servizio.
                           Ruolo professionale
         Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge n. 70 "appartengono
al ruolo professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attivita'
svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono si
assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura
professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi
professionali".
         L'appartenente al ruolo professionale - in quanto tale provvisto
degli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella
struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie
della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, nel
rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico
impiego.
         Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli, il
dipendente appartenente al ruolo professionale risponde direttamente al
legale rappresentante dell'ente.
         Profilo differenziato di professionalita' per la seconda qualifica:
svolge attivita' della professione che si caratterizzano per una specifica
assunzione di responsabilita' o rischi o per una maggiore gravosita' in
relazione all'espletamento dei peculiari compiti ovvero ad attivita' di
sovraintendenza.
         Indicazioni esemplificative di profili: collautatore di impianti,
apparecchi o macchine complesse, direttore di lavori, infermiera
sovraintendente a gruppo di lavoro.
                                 Dirigenza
         Il dirigente sovraintende all'unita' organica ed ha potere decisorio
in ordine alle materie di propria competenza.
         "Rappresenta l'amministrazione nell'esercizio delle proprie
attribuzioni ed e' responsabile della legalita', imparzialita', efficienza,
produttivita', economicita' e rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
         Assicura l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dei
programmi e degli obiettivi definiti dall'amministrazione".
         In particolare attende ai seguenti compiti: direzione di una
struttura organizzativa, governo del personale addetto: studi e ricerche;
consulenza, progettazione e programmazione; emanazione di direttive e di
istruzioni di carattere generale o particolare nella esplicazione
dell'attivita' istituzionale; disposizioni per l'applicazione di leggi e
regolamenti; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati
interni o esterni; ha la rappresentanza legale dell'amministrazione per
l'esercizio di particolari attribuzioni.
         Per "unita' organica" - di cui all'art. 18, comma primo, della legge
n. 70, - deve intendersi sia una struttura complessa rivolta, secondo gli
specifici ordinamenti dell'ente, alla realizzazione di determinanti fini
istituzionali sia una struttura semplice per la concretizzazione di studi e
ricerche, di programmazione, di controllo, di coordinamento e di indirizzo
sul funzionamento delle entita' operative dell'ente.
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                                                  Allegato n. 2
Principi informatori per la disciplina con criteri omogenei dei benefici di
natura assistenziale e sociale
(all. 6 D.P.R. n. 509/1979 e art. 28 D.P.R. n. 346/1983)
         La disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui
all'art. XXXVII del presente Testo unico dovra' uniformarsi ai seguenti
principi informatori:
         1) I sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni di
necessita' determinate da gravi eventi che incidono sul bilancio familiare
del dipendente, entro un importo massimo di L. 500.000. L'importo del
sussidio puo' essere elevato fino a L. 1.500.000, previo parere della
Commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravita'.
         2) Le borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che
frequentano scuole medie pubbliche o facolta' universitarie, per un importo
massimo rispettivamente di 350.000 e di 500.000 lire da attribuire secondo
una priorita' determinata in base al profitto scolastico ed al reddito del
nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso.
         3) L'ente, ove non ritenga di gestire direttamente attivita'
culturali e ricreative, puo' erogare contributi a favore di sodalizi
costituiti fra i dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di attivita'
culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di servizi
vari.
         4) I prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che
comportino sensibili aggravi al bilancio familiare del dipendente, entro un
importo massimo pari a tredici mensilita' di stipendio. L'estinzione ha luogo
mediante piano di ammortamento di durata proporzionale all'entita' del
prestito, con applicazione del saggio di interesse legale.
         5) I mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o
per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o
per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra i dipendenti
dell'ente. I mutui verranno erogati ove il richiedente e i componenti del suo
nucleo familiare non siano proprietari, ne' assegnatari e locatari con patto
di futura vendita o riscatto, di alcun alloggio nel comune di residenza o in
quello della sede di lavoro. I predetti mutui vanno corrisposti per un
importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e
debitamente documentata fino a un massimo di 75 milioni di lire. L'estinzione
del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i
trentacinque anni. A tali mutui, coperti con garanzia ipotecaria e con le
necessarie assicurazioni sull'immobile, si applica un tasso di interesse
agevolato a carico del dipendente pari al tasso di interesse legale
maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto.
         L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei
benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potra' superare un
importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di
previsione.
         In tale limite dovra' essere ricompreso il "costo reale" inerente ai
prestiti, calcolato quale differenza tra l'interesse legale a carico del
dipendente e il tasso di remunerazione dei depositi bancari dei singoli Enti.
.
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                                                      Allegato n. 3
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                    TABELLA DEI LIVELLI RETRIBUTIVI
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                          Qualifiche                         Livelli
                                                           Stipendiali
                                                              annui
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   A)
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1: Commesso in prova                                         3.300.000
2: Commesso - Agente tecnico                                 3.600.000
3: Commesso di livello differenziato - Agente tecnico di
   livello differenziato - Agente tecnico professionale      3.800.000
4: Archivista dattilografo - Operatore tecnico               4.400.000
5: Archivista dattilografo di livello differenziato -
   Operatore tecnico-professionale - Operatore tecnico
   di livello differenziato                                  4.800.000
6: Assistente - Assistente tecnico - Seconda qualifica
   professionale                                             5.500.000
7: Assistente coordinatore - Assistente tecnico
   coordinatore - Collaboratore - Collaboratore tecnico -
   Seconda qualifica professionale di livello differenziato-
   Assistente tecnico professionale                          6.400.000
8: Collaboratore coordinatore - Collaboratore tecnico
   coordinatore - Specialista tecnico ER                     7.700.000
9: Esperto di gestione                                       8.640.000
.
   B)
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1  qualifica prof. - Coll. tecnico prof.                     9.000.000
.
   C)
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1: Dirigente (1)                                            10.046.837
2: Dirigente superiore                                      15.263.464
3: Dirigente generale                                       19.707.257
.
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(1) La prima classe di stipendio e' pari a L. 11.285.000; le altre sette
    classi del 6% si computano sull'importo della prima classe.
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                                                        Allegato n.4
                         TRATTAMENTO DI MISSIONE
         Al personale inviato in missione in localita' distante almeno dieci
chilimetri dal centro abitato sede dell'ufficio - intendendosi per centro
abitato anche la zona periferica - spetta un'indennita' di trasferta nella
misura di seguito indicata per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente
per il viaggio) di assenza dalla sede:
- prima qualifica professionale                       L. 16.000
- collaboratore amministrativo e tecnico;
  assistente amministrativo e tecnico e
  seconda qualifica professionale                     L. 13.000
- archivista dattilografo e operatore
  tecnico; commesso e agente tecnico                  L. 10.000
         Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di dieci
chilometri le indennita' di trasferta di cui al primo comma sono ridotte
della meta'.
         Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di
trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per
ogni ora di missione.
         L'indennita' di trasferta non compete per le missioni compiute:
         a) in localita' distanti meno di 3 chilometri dall'edificio in cui
ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari mezzi di linea ovvero
raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio;
         b) nella localita' di abituale dimora;
         c) nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia
svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza o di
custodia.
         L'indennita' di trasferta e ridotta di un terzo, della meta' e di
due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di
alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.
         La malattia di durata superiore a 6 giorni nel corso della missione
sospende la missione stessa, salvo che sia accertata l'oggettiva
impossibilita' di rientro nella sede di provenienza.
         Al personale e data facolta' di chiedere il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo di seconda
categoria o, per i dirigenti e i funzionari della prima qualifica del ruolo
professionale nonche per gli altri dipendenti eventualmente al loro seguito,
di prima categoria. In tal caso l'indennita' di trasferta e ridotta di un
terzo.
         Al dipendente in missione compete il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o su piroscafi per la
classe di diritto stabilita come segue: seconda classe per il personale
appartenente alle qualifiche di commesso e agente tecnico e prima classe per
tutto il rimanente personale.
         Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi spetta altresi' il rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento
singolo dal personale dirigente e della prima qualifica del ruolo
professionale, di un posto letto in compartimento doppio dal personale
appartenente alle qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli
amministrativo e tecnico e alla seconda qualifica del ruolo professionale.
Per tutto il rimanente personale e consentito il rimborso della spesa
sostenuta per l'uso di una cuccetta.
         E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso.
         Il rimborso della spesa sostenute per i viaddi spetta anche per
quelli effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo.
         In tale ultimo caso e dovuto anche il rimborso delle spese di
un'assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale ragguagliato allo
stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte
o di invalidita' permanente.
         Qualora non sia esibita la documentazione relativa alle spese di
viaggio, il rimborso delle spese e commisurato al costo del viaggio nella
classe piu' economica dei mezzi pubblici di linea con esclusione dell'aereo.
         In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di
servizio all'interno o all'estero e dovuta una indennita' supplementare pari
al 10% del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio e compiuto in
ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea,
terrestre o matittino ed al 5% del costo del biglietto stesso se il viagio e
compiuto in aereo.
         Al personale inviato in missione e consentito anche l'uso di un
mezzo di trasporto privato con la corresponsione di una indennita'
chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super
oltre all'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
         Al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete
l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio.
         Per le missioni all'estero, anche se effettuate con mezzi di
servizio, si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato
secondo la seguente ripartizione:
- gruppo 3: dirigente generale;
- gruppo 4: altri dirigente e prima qualifica del ruolo professionale;
- gruppo 5: collaboratore e collaboratore tecnico;
- gruppo 6: assistente, assistente tecnico e seconda qualifica
            professionale;
- gruppo 7: archivista dattilografo e operatore tecnico;
- gruppo 8: commesso e agente tecnico.
         Al personale in servizio presso uffici all'estero, per le missioni
svolte nel Paese ove ha sede l'ufficio od in altro Paese estero, compete il
trattamento di missione previsto per il personale del Ministero degli affari
esteri.
         Le indennita' connesse alla missione sono adeguate alle variazioni
percentuali dell'indice del costo della vita preso a base per la
determinazione dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e
del commercio relativa al trimestre in corso alla data del 25 maggio 1976.
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                                                    Allegato n.5
                    TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO
         Al dipendente trasferito d'ufficio in altro comune e' dovuto il
trattamento di viaggio e, per la durata di questo, il trattamento di
missione.
         Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica
rivestita dal dipendente, compete anche per ciascuna persona della famiglia
del dipendente stesso con esso convivente.
         Al dipendente trasferito spetta inoltre il rimborso delle spese
sostenute per la spedizione dei mobili e delle masserizie per non oltre 40
quintali complessivi. Qualora il trasporto sia effettuato con mezzi diversi
dalla ferrovia o dal piroscafo, le spese per il trasporto dei mobili e delle
masserizie sono rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 60 al
quintale.
         Le spese per l'imballaggio, la presa e resa a domicilio e per il
carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie sono
rimborsate nella misura di L. 5.000 al quintale.
         Al personale trasferito spetta, per un minimo di 3 mesi ed un
massimo di 6 mesi o per un periodo di 12 mesi nei riguardi dei dirigenti
destinati ad assumere un'unita' organica o del personale dei ruoli
professionale e tecnico-professionale destinato ad incarico di dirigenza o di
coordinamento in relazione alle condizioni di effettivo disagio connesse al
trasferimento, un'indennita' di prima sistemazione nelle misure di seguito
indicate:
- dirigente e prima qualifica professionale: per il primo mese L. 500.000,
  per i mesi successivi L. 350.000;
- collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico e seconda
  qualifica professionale: per il primo mese L. 400.000, per i mesi
  successivi L. 300.000;
- rimanenti qualifiche: per il primo mese L. 300.000; per i mesi successivi
  L. 250.000.
         L'indennita' di cui al precedente comma e' prorogabile fino ad altri
6 mesi nei casi di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza
in relazione oltre che a fattori ambientali, a particolari carenze degli
organici.
         In caso di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza,
al dipendente che abbia esibito la documentazione dell'avvenuto trasferimento
anagrafico, e' riconosciuto, per 3 anni, a titolo di rimborso, una somma pari
al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di
una abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo
familiare.
         Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio
la famiglia e' corrisposto il 60% dell'indennita' di prima sistemazione di
cui al precedente comma, salva la corresponsione dell'altro 40% dopo
l'avvenuto trasferimento della famiglia purche' compiuto entro un triennio
dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
         Per le indennita' connesse al trasferimento si applica l'ultimo
comma delle norme di cui all'allegato 4.
         Al personale trasferito presso uffici all'estero compete il
trattamento di trasferimento e quello di sede previsto per il personale del
Ministero degli affari esteri.
         Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente
deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le
indennita' ed i rimborso di cui ai precedenti commi per il trasferimento
dall'ultima sede di servizio o, se il relativo importo risulta meno elevato,
dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio
nazionale. L'indennita' di prima sistemazione e' in ogni caso corrisposta per
il periodo minimo di tre mesi.
         Il diritto alla predetta indennita' e rimborsi si perde se, entro
tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi
movimenti.
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                                                      Allegato n. 6
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA IL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
QUELLO DEGLI ENTI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70 PER LA
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO
                              vedi materiale cartaceo
.
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                                                      Allegato n. 7
                                 EQUO INDENNIZZO
                              vedi materiale cartaceo
.
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                                                    Allegato n. 8
PRINCIPI INFORMATORI DEI REGOLAMENTI ORGANICI DA EMANARE DAGLI ENTI ENTRO IL
TERMINE DI 6 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE
         I regolamenti organici del personale, da emanare con le modalita' e
nei termini dell'art. 25 della legge n. 70, dovranno contenere norme intese a
disciplinare compiutamente i seguenti istituti, con l'osservanza, ove
indicati, dei criteri e principi generali per ciascuno enunciati.
1. Bandi di concorso - I bandi dei concorsi per l'assunzione del personale
dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Nomina e periodo di prova - Le norme relative alla disciplina della nomina
in prova e definitiva, la durata e l'espletamento del periodo di prova, da
adottare tenendo conto dei principi previsti dalla normativa vigenti per i
dipendenti civili dello Stato, dovranno stabilire:
         a) un periodo di prova non inferiore a sei mesi, eventualmente
prorogabili di un uguale periodo, comunque non superiore ad un anno;
         b) l'esonero del periodo di prova per il personale gia' in servizio
alle dipendenze dell'ente che provenga dalla qualifica immediatamente
inferiore dello stesso ruolo purche' nella qualifica di provenienza abbia
gia' superato il periodo di prova.
3. Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi - I criteri per
l'utilizzazione delle graduatorie dovranno prevedere la facolta' per gli enti
di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione delle
graduatorie stesse, all'assunzione di candidati idonei per la copertura dei
posti che si rendessero vacanti nell'organico entro il suddetto termine.
4. Orario di lavoro - Per particolari esigenze organizzative o dell'utenza,
l'orario settimanale potra' essere ripartito in misura variabile nelle
diverse giornate lavorative, con un limite massimo giornaliero di 8 ore di
presenza in servizio.
5. Assenze per infermita' - In caso di contestazione sull'esito degli
accertamenti sanitari disposti dall'ente a seguito di assenza per infermita'
deve essere prevista la costituzione di apposito collegio medico arbitrale.
6. Ferie - il diritto alle ferie e' irrinunziabile e, qualora il personale
non fruisca integralmente delle ferie entro l'anno, ha diritto a godere del
residuo periodo entro il 31 luglio dell'anno successivo. I turni di ferie
sono stabiliti in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi.
7. Festivita' e riposo compensativo - Sono considerati giorni festivi, oltre
alle domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti
civili, la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente
presta la sua opera, il giorno successivo alla Pasqua, il 16 agosto e il 26
dicembre.
         Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare
servizio in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un
giorno feriale stabilito dall'amministrazione.
         L'attivita' prestata per turni di servizio in giorni festivi diversi
dalla domenica da' diritto alla corresponsione dei compensi stabiliti per il
lavoro straordinario quando sia possibile concedere il riposo compensativo
entro la settimana successiva.
8. Passaggi di ruolo e di qualifica, incarichi di dirigenza e di
coordinamento, concorsi per la nomina a dirigente.
9. Norme e provvedimenti disciplinari.
10. Trasferimenti del personale - I trasferimenti a domanda del personale,
esclusi quelli dei dirigenti, sono effettuati sulla base di apposite
graduatorie.
         L'ente deve comunciare entro il 31 marzo di ogni anno i posti
vacanti nelle varie unita' funzionali che possono essere ricoperti mediante
trasferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici di
appartenenza dei dipendenti interessati.
11. Amministrazione del personale - Per ciascun dipendente e' tenuto un
fascicolo personale ed uno stato matricolare. Nello stato matricolare devono
essere riportate tutte le notizie essenziali relative al dipendente (nomina,
titoli di studio, provvedimenti relativi alla progressione giuridica ed
economica, stato di famiglia, congedi straordinari, aspettative, sanzioni
disciplinari, servizio militari, ecc.) ed all'attivita' prestata (uffici e
settori di lavoro ai quali e' addetto, mansioni e incarichi speciali svolti,
partecipazione a corsi e concorsi, pubblicazioni lavori originali compiuti
per il servizio, note formali di merito ecc.).
         E' esclusa la compilazione delle note di qualifica.
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                               APPENDICE
        (Disposizioni legislative e regolamentari richiamate nel testo)
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       INDICE DELLE NOTE NUMERATE IN ORDINE PROGRESSIVO RELATIVE ALLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI RICHIAMATE NEL TESTO COORDINATO
 (1) Art. 14 della legge 29.3.1983, n. 93
 (2) Art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70
 (3) Art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155
 (4) Art. 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312
 (5) Art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70
 (6) Art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70
 (7) Art. 3 RDL 27 novembre 1933, n. 1578
 (8) Art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70
 (9) Art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(10) Art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(11) DPCM 12 settembre 1975
(12) Art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(13) Art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937
(14) Legge 11 febbraio 1980, n. 26
(15) Art. 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(16) Art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(17) Art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(18) Art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(19) Art. 36 DPR n. 411/1976
(20) Art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(21) Art. 8, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70
(22) Ultimo comma dell'all. 3 al DPR n. 411/1976
(23) Art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(24) Art. 9, lett. g) DPR 13.2.1964, n. 185
(25) Art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(26) Articoli della legge n.300/1970 richiamati nell'art. 23
     della legge n. 93/1983
(27) Art. 23 della legge 29.3.1983, n. 93
(28) Art. 25 della legge 29.3.1983, n. 93
(29) Art. 19 della legge n. 300/1970
(30) Art. 38 DPR n. 411/1976
(31) Art. 39 DPR n. 411/1976
(32) Art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(33) Art. 11 della legge 29.3.1983, n. 93
.
.
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                    INDICE ANALITICO-ALFABETICO
(I numeri romani si riferiscono agli articoli del testo coordinato)
                                   A
Aggiornamento professionale, II
Alloggi di servizio, LX
Anticipazione della classe di stipendio, LXIII
Aspettativa, XXV
Assemblee, LXXIII
Attivita':
- culturali, XXXVII
- legale, VIII
- professionale, XX, XL
- ricreative, XXXVII
Aumenti biennali:
- attribuzione degli - , XII
- anzianita' utile per gli - , XLV
- articolazione degli - , XLII
- importo degli - , XII
Autoregolamentazione degli scioperi, LXXXVI
                                   B
Benefici:
- di natura assistenziale, XXXVII
- di natura sociale, XXXVII
Benemerenze:
- belliche, XLV
- patriottiche, XLV
Borse di studio, XXXVII
                                   C
Campo di applicazione, I
Carichi di lavoro:
- ripartizione dei - , II
Centri di responsabilita' di prodotto, III
Classi di stipendio:
- anticipazione delle - , LXIII
- articolazione delle - , XLII
- decorrenza delle - , XLIII
- decorrenza dell'anticipazione delle - , LXIII
- esclusione dall'anticipazione delle - , LXIII
Collaborazioni esterne, V
Commissione:
- del personale, LXVII
- di disciplina, LXVIII
Compenso:
- incentivante la mobilita' territoriale, LX
- incentivante la produttivita', LIX
- per lavoro straordinario diurno, L
- per lavoro straordinario notturno e festivo, LI
- sostitutivo del riposo compensativo, LVII
Competenze:
- altre, LXV
- professionali, LXV
Conferimento:
- degli incarichi di coordinamento, XXIX
- della qualifica di dirigente, XXXI
- della qualifica di esperto di gestione, XXX
- delle qualifiche, XXIX
Congedi:
- sindacali, LXXII
- straordinarii, XXII
Coniuge del dipendente chiamato a prestare servizio all'estero, XXV
Contrattazione
- articolata, I, II, IV, V, VI, X, XIII
- decentrata, I, II
Contributi sindacali, LXXIV
Convegni di studio, V
Corsi di specializzazione, V, LXIII
Custodia preventiva, XXXV
                                   D
Declaratoria delle mansioni, XIII
Dirigente:
- conferimento della qualifica di - , XXXI
Dirigenti sindacali, LXXI
Diritti sindacali:
- norme applicabili in materia di - , LXIX
Dotazioni organiche:
- determinazione delle - , XVII
- per i profili di esperto di gestione, XIV
                                   E
Enti di ricerca, II, III, LXV
Equo indennizzo, LXI
Esercizio delle mansioni, XVIII
Esercizio di particolari mansioni:
- responsabilita' per fatti connessi all' - , XXXIII
Esperto di gestione:
- conferimento della qualifica di - , XXX
- indennita' di responsabilita' del progetto, LIII
- norme di prima attuazione ai fini dell'accesso
  alla qualifica di - , LXXVIII
                                   F
Ferie:
- diritto alle ferie, XXI
- infermita' insorta durante le - , XXI
Formazione professionale, II, V
                                   G
Gruppi di lavoro:
- criteri per la costituzione di - , II
                                   I
Igiene del lavoro, XII
Incarichi di coordinamento:
- conferimento degli - , XXIX
- maggiorazione del trattamento economico per - , LIV
Incarichi di dirigenza:
- al personale del ruolo professionale, XVI
- maggiorazione del trattamento economico per - , LIV
Indennita':
- altre, LXV
- chilometrica al personale turnista, LVIII
- di responsabilita' di progetto, LIII
- di servizio all'estero, LVI
- integrativa speciale, XLI, IL
Infermita':
- contratta per causa di servizio, LXI
- insorta durante le ferie, XXI
Inquadramento:
- funzionale, LXXXVII
- nel livello retributivo, LXII, LXXV
                                   L
Lavoro:
- igiene del - , XII
- orario di - , VI
- organizzazione del - , III
- posizioni di - , XIX
- programmazione del - , III
- rapporti di - , X
- sicurezza del - , XII
- straordinario, VII
Lavoro straordinario:
- articolazione del - , II
- compenso per - diurno, L
- compenso per - notturno e festivo, LI
- misura dei compensi per - , LXXVII
- prestazioni di - , VII, XLI
Liberta' di opinione:
- norme applicabili in materia di - , LXIX
Livelli retributivi:
- inquadramento nei - , LXXV
- progressione economica dei - , XLII
                                   M
Maggiorazione dello stipendio:
- per appartenenti alla 1  qualifica prof/le, XLII
- per appartenenti alla qualifica di coll.tec. prof/le, XLII
- nascita di figli, XLVI
- per turni di lavoro, LII
Mansioni:
- connesse con la qualifica, XVIII
- esercizio delle - , XVIII
Mansionario, XIII
Mobilita':
- del personale, XI
- temporanea a domanda del dipendente, XXIV
- territoriale, LX
                                   N
Nascita di figli:
- maggiorazione di stipendio per - , XLVI
Nuclei operativi, III
Nuove posizioni di lavoro, XIX
                                   O
Omogeneizzazione degli ordinamenti, I
Oneri:
- scaglionamento degli - , LXXVI
Onorari professionali, LXV
Orario di lavoro:
- articolazione dell' - , II, VI
- durata dell' - , VI
- pause nell' - , VI
Organizzazione del lavoro, III
                                   P
Passaggi:
- di qualifica nella dirigenza, XXXII
- di ruolo, XXVI
Passaggio al ruolo professionale:
- iscrizione all'albo per il - , XXVIII
Passaggio di qualifica:
- determinazione del trattamento economico in caso di - , LXII
Perequazione dei trattamenti retributivi, I
Permessi:
- non retribuiti, XXIII
- retribuiti:
  - per cure termali, XXII
  - per malattia, XXII
  - per matrimonio, XXII
  - per partecipazione a pubblici concorsi o esami, XXII
- sindacali, LXXII
Personale:
- mobilita' del - , XI
- stato giuridico del - , XXXVIII, XXXIX
Personale non di ruolo:
- assunto per l'espletamento di attivita' prof/le, XL
- trattamento economico del - , LXXXII
Personale straordinario:
- stato giuridico del - , XXXVIII
- trattamento economico del - , LXIV
Posizioni di lavoro, XIX
Prestiti, XXXVI
Produttivita':
- compensi incentivanti la - , LIX
- riscontri di - , II, IV
Programmazione del lavoro, III
                                   Q
Qualificazione professionale, V
Qualifiche:
- conferimento delle - , XXIX, XXXI
- dirigenziali, XV, LXII
- ex art.4, L. n. 155/1981, XIV
- reinquadramento nelle - dirigenziali, LXXIX
Quote di aggiunta di famiglia, XLI, IL
                                   R
Radiazioni ionizzanti, XXII, LXI
Rapporti di lavoro:
- a tempo definito, II, X
- esclusi dalla disciplina dell'accordo, LXXXV
Rappresentanti del personale:
- elezioni dei - , LXVII, LXVIII
- in seno alla Commissione del personale, LXVII
- in seno alla Commissione di disciplina, LXVIII
Regolamenti organici, IX, XV, XXXI, LXXXIV
Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali, LXXIX
Responsabilita':
- per fatti connessi all'esercizio di particolari mansioni, XXXIII
Riammissione in servizio, XXXIV, XXXV, LXIV
Riposo compensativo:
- compenso sostitutivo del - , LVII
- per servizio prestato in giorno festivo, VI
Ruoli amm/vo e tecnico:
- unificazione di qualifiche dei - , IX
Ruolo professionale:
- incarichi di dirigenza, XVI
- inquadramento nel - , LXXXI
- passaggio al - , XXVIII
                                   S
Sanzioni disciplinari:
- effetti delle - ai fini del passaggio di qualifica, XXVII
- effetti delle - sulla progressione dello stipendio XLIV
Scioperi:
- autoregolamentazione degli - , LXXXVI
Seminari di specializzazione, V
Servizi:
- di mensa, XXXVI
- di trasporto collettivo, XXXVI
- realizzazione di - , II
- sociali, XXXVI
Servizio:
- riammissione in - , XXXIV
- riammissione in - del dipendente gia' assoggettato a
  custodia preventiva, XXXV
Sicurezza del lavoro, XII
Speciali concorsi transitori, LXXX
Standards:
- determinazione degli - , II
Stato giuridico:
- del personale a tempo definito, XXXIX
- del personale straordinario, XXXVIII
Stipendio:
- determinazione dello - orario giornaliero, XLVII
- in generale, XLI, XLII
- maggiorazione di - per la 1  qualifica prof/le, XLII
- maggiorazione di - per la qualifica di coll.tec. prof/le, XLII
- maggiorazione di - per nascita di figli, XLVI
- maggiorazione di - per turni di lavoro, LII
Sussidi, XXXVII
                                   T
Trasferimento:
- di funzioni, XI
- trattamento di - , XI, LV
Trattamento economico:
- decorrena del - , I
- del personale non di ruolo, LXXXII
- del personale straordinario, LXVI
- di missione e di trasferimento, LV
- in caso di nomina in ruolo, LXXXIII
- in caso di passaggio di qualifica, LXII
- in caso di riammissione in servizio, LXIV
- maggiorazione del - per incarichi di
  coordinamento e di dirigenza, LIV
- voci del - , XLI
Tredicesima mensilita', XLI, XLVIII
Turni di lavoro:
- articolazione dei - , II, LII
- maggiorazioni per - , LII
                                   U
Unificazione di qualifiche, IX
Unita':
- minime e di produzione, III
- organica, II, III, VI, XV, XVIII
- produttivita', LXX