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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 82 del 21-4-2000.htm

  
Con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 è stato emanato il Regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 40 e all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che reca le disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.Il provvedimento in oggetto ha effetti in ordine alla concessione dell'assegno sociale.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 21 aprile 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 82

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Legge 6 marzo 1998, n. 40, articoli 1 e 39. Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Prestazioni assistenziali.

SOMMARIO:

Con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 è stato emanato il Regolamento di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 40 e all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che reca le disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Il provvedimento in oggetto ha effetti in ordine alla concessione dell’assegno sociale.

 

L’articolo 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, prevede che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale, ivi incluse, tra le altre, quelle previste in favore dei sordomuti, ciechi civili ed invalidi civili.

Per l’attuazione del predetto disposto normativo, come fatto presente con messaggio n. 31501 del 20 maggio 1999, si è reso necessario attendere l’emanazione del Regolamento di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 40 e all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, è stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Il citato Regolamento ha indicato, agli articoli 9/17 i criteri per l’acquisizione del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno da parte delle categorie interessate ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 40/1998.

 

1 - Apolidi ed extracomunitari

Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, il provvedimento in oggetto ha effetti in ordine alla concessione dell’assegno sociale. Tale prestazione, finora riconoscibile solo ai cittadini italiani e a quelli comunitari a determinate condizioni, può ora essere riconosciuta anche in favore dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e degli apolidi, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Per quanto riguarda il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno è necessario che il termine di validità non sia scaduto alla data di presentazione della domanda di assegno sociale.

Nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno, l’assegno dovrà essere erogato fino alla data di scadenza del permesso, salvo rinnovo dello stesso in tempo utile per la proroga. A tal fine le prestazioni concesse saranno poste in scadenza alla fine del mese di cessazione della durata del permesso di soggiorno, con carico, per l'interessato, di rinnovare la documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti.

In sede di valutazione dei requisiti ai fini del diritto occorrerà verificare la sussistenza di tutte le altre condizioni - di età, di reddito e di residenza nel territorio nazionale - stabilite dalle attuali disposizioni per l'accesso a tale prestazione da parte della generalità dei soggetti. A tale riguardo si precisa che l’articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 394 dispone, tra l’altro, che "Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno".

Per quanto riguarda la carta di soggiorno l’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, stabilisce che la stessa è a tempo indeterminato. Per i titolari di carta di soggiorno non deve essere pertanto prevista una data di scadenza dell’assegno.

L’assegno sociale in favore degli stranieri potrà avere decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, e comunque da data non anteriore al 27 marzo 1998, data di entrata in vigore della legge 40/1998.

 

2 – Cittadini della C.E.E. residenti in Italia

La legge n. 40/98 stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che le norme in essa contenute si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea quando si tratti di norme più favorevoli.

Com’è noto, secondo le disposizioni finora applicate, i cittadini della U.E. potevano accedere alla pensione o all’assegno sociale a condizione che avessero rivestito la qualifica di lavoratore in Italia (v. circolare n. 754 del 14 luglio 1986).

A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 40/98, i cittadini della Comunità Europea residenti in Italia possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori.

Anche per tali soggetti la prestazione potrà essere riconosciuta da data successiva al 27 marzo 1998.

 

3 - Inesportabilità dell'assegno sociale.

Si porta conoscenza delle Sedi con il Regolamento C.E.E. n. 1223/98, pubblicato nella G.U. delle Comunità Europee n. 168 del 13 giugno 1998, è stato disposto l'inserimento dell'assegno sociale ex legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'allegato II bis del Regolamento 1408/71, tra le prestazioni a carattere non contributivo non esportabili in ambito europeo,.

In merito alla inesportabilità della pensione sociale restano ferme le disposizioni di cui alla circolare n. 15 del 16 gennaio 1993.

 

4 – Procedure di inserimento delle domande in Ead75 e di liquidazione delle pensioni

Le procedure di inserimento delle domande in EAD75 e di liquidazione delle pensioni sono in corso di aggiornamento per consentire la gestione degli assegni sociali da liquidare in applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Con successiva circolare ne sarà comunicata la disponibilità. Nel frattempo le Sedi terranno in apposita evidenza le domande presentate, inserendole in EAD75 con i criteri già previsti per gli assegni sociali.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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