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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 83 del 21-4-2000.htm
  
Modalità presentazione liste e candidati. Modalità di votazione con scheda cartacea e con voto telematico. Testo unificato dei decreti ministeriali del 10.12.1999 e del 2.2.2000. Dove si presentano le liste e dove si vota.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
21 aprile 2000
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale
 
 
e Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 83
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
 
 
di indirizzo e vigilanza
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n. 3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Svolgimento delle elezioni di 6 componenti il Comitato Amministratore della Gestione Speciale di cui all’art. 2, Comma 26, della legge 335/1995.
SOMMARIO
:
Modalità presentazione liste e candidati.
Modalità di votazione con scheda cartacea e con voto telematico.
Testo unificato dei decreti ministeriali del 10.12.1999 e del 2.2.2000.
Dove si presentano le liste e dove si vota.
 
Di seguito si comunicano le disposizioni che regolano le elezioni di cui in oggetto in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10.12.1999, modificato e integrato con successivo decreto del 2.2.2000 (all. n. 1).
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Ai sensi dell’art. 3, punto 1, del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale "possono presentare le liste le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano rappresentanti nel Consiglio di indirizzo e vigilanza nonché gli iscritti alla gestione di cui all’art. 1, comma 1".
Le liste sono distinte per collegi elettorali nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 3. Del decreto ministeriale predetto che così recita:
Al primo Collegio nazionale affluiscono i voti degli iscritti alla Gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie (tale collegio verrà identificato nel certificato elettorale abbinato all’estratto conto "Collegio n. 1 (12%)";
Al secondo Collegio nazionale affluiscono i voti degli iscritti alla gestione medesima che, in quanto iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non sono destinatari dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (tale Collegio verrà identificato nel certificato elettorale abbinato all’estratto conto "Collegio n. 2 (10%)".
Le liste possono essere presentate presso le Direzioni Provinciali dell’INPS (all. n. 2) tra le ore
9,00 e le ore 18,00 nel periodo intercorrente tra il 2 maggio ed il 2 giugno
2000 secondo le seguenti modalità:
- i presentatori:
possono sottoscrivere una sola lista;
possono apporre la propria firma sul modello, con il quale intendono presentare la lista ed i candidati in esso indicati, davanti al funzionario di una delle Direzioni Provinciali INPS, o consegnare il modello con le firme già autenticate, per l’autentica della firma e la certificazione del diritto ad essere presentatori (sei mesi di iscrizione e tre mesi di contribuzione entro il 31.12.1999);
il modello dovrà contenere gli elementi di identificazione della lista e dei candidati che si intendono presentare;
- i candidati possono:
essere compresi in una sola lista;
esprimere la propria accettazione in una delle Direzioni Provinciali dell’INPS (all. n. 2);
apporre la propria firma davanti al funzionario INPS, o consegnare il modello con la firma già autenticata, per l’autentica della firma e la certificazione del diritto ad essere candidato (art. 2 del decreto ministeriale. "sono eleggibili gli iscritti che versino regolarmente i contributi alla Gestione da almeno due anni" entro il 31.12.1999);
N.B.
Ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lett. a, del decreto ministeriale "i sei posti spettanti agli eletti dagli iscritti al Fondo, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, sono così ripartiti: quattro posti agli iscritti del Primo Collegio elettorale nazionale e due agli iscritti del secondo Collegio".
In relazione a quanto sopra, su conforme parere del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, i presentatori ed i candidati devono appartenere al Collegio nazionale ove risultano versati i contributi.
il Collegio di appartenenza è determinato dal tipo di contribuzione (12% oppure 10%) riferito all’ultimo versamento effettuato.
- le Direzioni Provinciali dell’INPS debbono:
autenticare, previo riconoscimento personale, la firma del presentatore e del candidato o accettare il modulo già compilato con la firma autenticata;
interrogare la procedura di visualizzazione dei versamenti trasmessi al Centro per verificare, sulla base delle indicazioni in precedenza espresse, la sussistenza del requisito richiesto. Per coloro i quali non risultassero versamenti è necessario presentarsi alla Sede INPS di appartenenza con i bollettini versati;
una volta raggiunto il numero richiesto di presentatori (200 per ciascuna lista), ed acquisita la firma e l’accettazione dei candidati, apporre la data e l’ora di presentazione sulla singola lista ;
rilasciare ricevuta al singolo interessato dell’operazione effettuata;
inviare entro le ore
14,00 del 5 giugno 2000
alla Direzione centrale Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione, utilizzando l’apposito indirizzo in posta elettronica "parasubordinati @ inps. it", gli elementi di identificazione di ciascuna lista presentata (il contrassegno e/o la denominazione della lista, la data e l’ora di presentazione, l’elenco dei candidati con riportato per ciascuno il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale).
Le Direzioni Provinciali presso cui non saranno state presentate liste dovranno comunicare per posta elettronica, mediante il predetto indirizzo, che "alle ore 18 del 2 giugno 2000 non è stata presentata alcuna lista".
- La Sede centrale dell’INPS:
numera le liste secondo l’ordine in cui sono pervenute presso le direzioni provinciali locali;
procede alla stampa di due manifesti, uno per ciascuno dei Collegi elettorali nazionali, contenenti tutte le liste presentate per il relativo Collegio, con il rispettivo numero d'’ordine e con i dati completi dei candidati;
trasmette i due manifesti alle sedi INPS presso cui sono istituiti seggi elettorali per la relativa affissione.
2. ESTRATTO CONTO E CERTIFICATO ELETTORALE
Nel mese di maggio p.v. sarà inoltrato all’indirizzo degli interessati l’estratto conto, che riporta la posizione assicurativa individuale, il certificato elettorale, che conterrà le istruzioni per poter correttamente votare, l’indicazione del Collegio nonché il completamento del "PIN" per quanti si fossero prenotati per la votazione telematica entro il 6 maggio p.v., così come specificato al successivo punto 3.1.
Coloro i quali, pur avendo diritto al voto, non ricevessero a domicilio l’estratto conto ed il certificato elettorale, l’estratto conto non riportasse per intero i periodi di versamento effettuati o l’indicazione del Collegio non fosse corretta, potranno comunque presentarsi al seggio purchè muniti di documentazione certa che comprovi il proprio diritto; in questo caso l’operatore di seggio provvederà ad acquisire i dati anagrafici dell’interessato nell’archivio informatizzato e l’elettore potrà votare con scheda cartacea.
 
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE.
Le operazioni di votazione si effettueranno, anche in caso di festività locale, tra le ore 9,00 e le ore 19,00 dal 26 al 30 giugno 2000 nei seggi elettorali costituiti presso le Direzioni provinciali (all. n. 2) e sub provinciali (all. n. 3) dell’INPS.
Presso la Sede centrale dell’INPS, in Via Ciro il Grande 21, Roma, è istituito il seggio
elettorale centrale.
Gli elettori della città di Roma possono votare presso il predetto seggio elettorale centrale, la Sede Provinciale e una delle Sedi sub provinciali (ex Sedi zonali) della provincia di Roma.
E’ possibile votare sia con scheda cartacea presso una delle Sedi Provinciali o sub Provinciali (ex sedi zonali) dell’Istituto (all. n. 2 e 3) sia con modalità di voto elettronico a mezzo internet, anche a domicilio
.
3.1.) Modalità di prenotazione al voto telematico
Coloro che intendono votare per via telematica, è necessario effettuare con immediatezza, comunque entro
il 6 maggio p.v.
la
prenotazione
al voto telematico al fine di consentire all’INPS di inserire nell’estratto conto, che verrà inviato al domicilio nel prossimo mese di maggio, la seconda parte del PIN abilitante alla votazione.
Coloro che effettueranno la prenotazione successivamente a tale data , ma comunque
entro e non oltre il 2 giugno p.v.
, riceveranno per posta la seconda parte del Pin in tempo utile per effettuare la votazione per via telematica.
Le operaziono previste per prenotarsi sono le seguenti:
Collegarsi con il sito INPS in Internet WWW. INPS. it
Cliccare sulla voce "Elezioni Parasubordinati"
Seguire le istruzioni che appaiono sul video.
Al termine, viene fornita la prima parte del codice segreto (PIN), da conservare accuratamente, che darà la possibilità, una volta ricevuta la seconda parte unitamente all’estratto conto, di votare, nelle date previste, da un personal computer collegato via internet.
N.B.
Coloro che non effettueranno la prenotazione, o lo faranno successivamente al termine ultimo fissato, potranno votare unicamente presso un seggio elettorale esprimendo il voto con scheda cartacea.
La prenotazione effettuata non è peraltro vincolante ai fini della modalità di votazione, infatti è sempre possibile esprimere il proprio voto in uno dei seggi elettorali utilizzando la scheda cartacea
.
3.2) Votazione con utilizzo della scheda cartacea:
per esprimere il proprio voto presso un seggio elettorale, è necessario corredarsi di valido documento di riconoscimento
,
del codice fiscale e del certificato elettorale.
Hanno diritto al voto tutti coloro che alla data del 31.12.1999 risultino iscritti da almeno sei mesi ed abbiano un accredito contributivo di almeno tre mesi.
Operazioni preliminari del seggio: prima delle operazioni di voto, il Presidente, considerato che il voto può essere espresso anche per via telematica e, pertanto, il numero dei votanti presso il seggio potrebbe essere limitato, provvederà a stampare giornalmente, per ciascun Collegio, un contenuto numero di schede facendo apporre su ciascuna la firma da due componenti la Commissione di Seggio e annotando, a tergo della scheda stessa, il numero del Collegio di riferimento.
Una volta terminata la scorta, l’operazione sarà ripetuta. Sul verbale giornalmente dovrà essere riportato il numero di schede stampate e utilizzate.
Alle ore 9,00 di ciascuno dei cinque giorni di votazione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
Riconoscimento dell’elettore: presso ciascun seggio elettorale uno dei componenti la Commissione elettorale, presa visione del documento di identificazione del votante e del certificato elettorale, digiterà il codice fiscale dell’interessato per accertare il suo diritto al voto ed evitare duplicazione di voto. Successivamente consegna all’elettore la scheda corrispondente al Collegio per il quale risulta iscritto
nonché una matita copiativa con la quale, a pena di nullità, il voto deve essere espresso.
L’elettore è tenuto a verificare che la scheda consegnatagli sia integra e contenga le firme di due componenti il seggio.
Ciascun elettore può votare un solo candidato. La somma dei voti personali determina il totale dei voti complessivi assegnati a ciascuna lista.
Gli elettori esercitano il diritto di voto con modalità tali da assicurare la segretezza.
In caso di omonimia fra due o più candidati, per la validità del voto, al nome e cognome del candidato devono essere aggiunti la data e il luogo di nascita.
Successivamente l’elettore consegna la scheda piegata in quattro parti al seggio elettorale per l’introduzione nell’apposita urna. All’elettore, dopo l’operazione di voto verrà restituito il documento di identità e ritirato il certificato elettorale.
Il diritto di voto è personale. Gli elettori affetti da impedimenti fisici, tali che non consentano loro di votare senza aiuto, possono avvalersi dell’ausilio di un altro elettore, volontariamente scelto, purchè quest’ultimo sia iscritto nell’elenco dei votanti del Collegio di riferimento.
La Commissione elettorale fa risultare questa circostanza sul verbale delle operazioni di voto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona
.
I reclami presentati nel corso delle votazioni devono essere risolti, seduta stante, in via provvisoria dal Presidente o dal Vicepresidente, uditi gli altri componenti della Commissione elettorale al momento presenti, e riportati sinteticamente nel registro dei verbali. La decisione definitiva è adottata dalla Commissione elettorale centrale.
 
) Modalità di votazione per via elettronica: l’elettore può votare entro le ore 19,00 del 30 giugno 2000 con modalità di voto elettronico da un computer remoto o da una Struttura INPS utilizzando l’intero PIN di cui è in possesso
L’elettore, una volta riconosciuto con le modalità di cui in precedenza, essendo in possesso del PIN completo, esegue nell’ordine le seguenti operazioni sia dal personal computer remoto che da quello installato presso una delle strutture INPS, una volta introdotto nella cabina telematica:
farsi identificare digitando il proprio codice fiscale
accertata la possibilità di votare, viene visualizzata una scheda elettorale redatta in forma elettronica contenente le liste presentate per il Collegio di appartenenza
per ogni lista, a seconda che trattasi del primo o del secondo collegio, sono riportati, rispettivamente, quattro o due candidati
il voto si esprime cliccando con il mouse sulla lista prescelta del Collegio di riferimento
per esprimere la preferenza (è ammessa una sola preferenza) l’elettore clicca con il mouse sul nominativo prescelto
una volta votato e confermato il voto espresso, la scheda scompare automaticamente dal video essendo terminate le operazioni di votazione.
 
 
4) LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
.
Sono pubbliche e si svolgono immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto del quinto giorno previsto.
4.1.) I seggi elettorali periferici espletano le operazioni di scrutinio unicamente per le schede cartacee contenute in ciascuna delle due urne presenti presso il seggio medesimo.
Ultimate le operazioni di scrutinio, ciascun seggio elettorale ne redige il verbale indicando
il numero dei voti riportato da ciascuna lista e da ciascun candidato,
il numero delle schede ritenute nulle e di quelle bianche.
Al termine, i dati predetti dovranno essere immediatamente comunicati, per via telematica con le medesime modalità utilizzate per l’invio delle liste presentate, alla Commissione elettorale centrale. Alla predetta Commissione centrale dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali tutta la documentazione cartacea relativa a questioni sulle procedure elettorali per le quali permangano contestazioni.
4.2.) La Commissione elettorale centrale:
espleta le operazioni di scrutinio delle schede cartacee contenute in ciascuna delle due urne presenti presso il seggio medesimo;
procede alla verifica dei risultati elettorali cartacei trasmessi dai seggi elettorali locali;
conteggia i voti espressi per via telematica.
NOMINA DEGLI ELETTI E LORO PUBBLICIZZAZIONE
La Commissione elettorale centrale, acquisite le informazioni di cui al precedente punto 4.2. da tutti i seggi elettorali nonché le preferenze espresse per via telematica, decide in via definitiva sui reclami di cui al precedente punto 4.1., individua gli eletti, assegnando a ciascun Collegio i posti spettanti agli eletti dagli iscritti al Fondo tra le liste, nel seguente modo: quattro posti agli iscritti al primo Collegio nazionale e due posti agli iscritti al secondo Collegio.
All’interno di ciascuna lista, i posti sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti al punto 4 dell’art. 6 del regolamento elettorale emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
I nomi degli eletti vengono resi pubblici mediante l’affissione nei locali dell’Istituto del verbale redatto dalla Commissione elettorale centrale successivamente alla verifica dei risultati trasmessi dai seggi elettorali locali, alla decisione in via definitiva dei reclami pervenuti, all’individuazione degli eletti, all’attribuzione dei posti ai candidati di ciascun Collegio elettorale nazionale.
COMUNICAZIONE AGLI ELETTI: il Commissario straordinario della Gestione provvederà a comunicare i risultati delle operazioni elettorali a ciascuno degli eletti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
° ° °
 
 
 
 
Per quanto non contenuto nelle presenti istruzioni si fa rinvio al regolamento elettorale emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (all. n. 1)
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
Allegato
n. 1
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 
 
Oggetto: Regolamento elettorale di cui all’art. 58, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 10.12.1999, modificato ed integrato con decreto del 2.2.2000.
 
DECRETA
I sei componenti elettivi del Comitato amministratore di cui all’art. 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono eletti secondo le procedure di cui ai seguenti articoli.
Art. 1 – Requisiti per l’elettorato e Collegi elettorali
Sono elettori gli iscritti alla Gestione da almeno sei mesi che abbiano versato contributi alla stessa per almeno un trimestre.
Sono eleggibili gli iscritti che versino regolarmente i contributi alla Gestione da almeno due anni.
2 bis. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono verificati alla data del 31 dicembre.
Sono costituiti due Collegi elettorali nazionali. Al primo Collegio nazionale affluiscono i voti degli iscritti alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie. Al secondo Collegio nazionale, affluiscono i voti degli iscritti alla Gestione medesima che, in quanto iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non sono destinatari dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I sei posti spettanti agli eletti dagli iscritti al Fondo sono attribuiti in proporzione alla consistenza numerica delle due categorie di iscritti di cui al comma 3.
Qualora taluno degli eletti rinunci all’incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, subentra il primo dei non eletti appartenente al medesimo Collegio elettorale nazionale, che abbia i requisiti di legge.
Tre mesi prima della scadenza dell’organo, determinata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, gli uffici trasmettono al Presidente dell’I.N.P.S. l’elenco aggiornato degli iscritti alla Gestione, distinti ai sensi del comma 3, per gli adempimenti di cui all’articolo 2.
 
Art. 2 – Convocazione elezioni
Almeno novanta giorni prima della scadenza dell’organo, determinata senza tener conto della proroga di legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa la data delle elezioni, che dovranno concludersi entro la predetta scadenza e dà incarico al Presidente dell’ I.N.P.S. di avviare le procedure elettorali, dandone tempestivamente notizia agli iscritti.
Il Presidente dell’Istituto deve altresì curare che il presente regolamento e l’elenco
delle sedi INPS che sono seggi elettorali nonché il luogo, i giorni, l’orario delle votazioni e il numero dei candidati da eleggere in ciascun Collegio, siano portati a conoscenza degli iscritti, mediante affissione negli uffici centrali e periferici dell’Istituto.
Le votazioni hanno luogo, contemporaneamente in tutti i seggi, in cinque giorni lavorativi consecutivi, dalle ore 9 alle 19, senza interruzione.
Art. 3 – Liste elettorali
Possono presentare liste le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano rappresentanti nel Consiglio di indirizzo e vigilanza, nonché gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1.
Le liste sono distinte per collegi elettorali nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 3. Le liste devono recare la firma dei candidati, per accettazione, e la firma di almeno duecento elettori per ogni lista. La lista deve indicare altresì, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato. La lista non può comprendere un numero di candidati superiore al numero di posti spettanti al rispettivo Collegio elettorale nazionale.
I candidati non possono essere compresi in più liste e gli elettori presentatori possono presentare una sola lista. Le firme di accettazione dei candidati e quelle degli elettori presentatori debbono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal responsabile della sede INPS presso cui è costituito il seggio elettorale.
Almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, le liste sono presentate alle sedi elettorali dell’INPS che le convalida mediante verifica dei nominativi dei candidati e dei presentatori, vi appone la data e l’ora della presentazione e le inoltra in via telematica alla Presidenza dell’Istituto.
La sede centrale dell’INPS numera le liste secondo l’ordine in cui sono pervenute presso le sedi locali, procede alla stampa di due manifesti, uno per ciascuno dei Collegi elettorali nazionali, contenenti tutte le liste presentate per il relativo Collegio, con il rispettivo numero d’ordine e con i dati completi dei candidati come indicati nel comma 2, ed entro il decimo giorno precedente l’inizio delle operazioni di voto, trasmette i due manifesti alle sedi INPS che sono seggi elettorali.
 
Art. 4 – Seggi e Commissioni elettorali
L’INPS costituisce i seggi elettorali nelle proprie sedi provinciali nonché in quelle zonali che raggruppano un numero di aventi diritto al voto non inferiore a cinquecento.
Gli elettori residenti in località in cui non sono costituiti seggi ai sensi del comma 1, votano nella sede più vicina al luogo di residenza, ovvero presso il seggio elettorale centrale.
La Commissione elettorale, costituita presso ciascun seggio, è costituita da un rappresentante dell’INPS e uno della Direzione regionale o provinciale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di Presidente del seggio. Le funzioni di Vicepresidente sono svolte dal rappresentante dell’INPS. Della Commissione possono far parte un rappresentante per ciascuna lista e uno per ciascuno dei Collegi elettorali nazionali. Il rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale componente della Commissione, per il tempo in cui si svolgono le procedure elettorali, è considerato regolarmente in servizio ed ha diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, a carico dell’INPS, per attività svolta nelle ore eccedenti l’orario di lavoro.
Alle operazioni di voto devono essere sempre presenti il Presidente o il Vicepresidente del seggio. In assenza di rappresentanti di lista o di Collegio, il Presidente o il Vicepresidente possono essere coadiuvati da funzionari dell’Istituto per l’espletamento delle attività amministrative connesse alle operazioni di voto. Questi ultimi non sono componenti della Commissione elettorale. Nessuno dei componenti della Commissione elettorale può essere candidato.
Presso ciascun seggio devono essere esposti il fac-simile della scheda di votazione, i manifesti di cui all’articolo 3, comma 5, ed almeno tre copie del presente regolamento.
Art. 5 – Operazioni di voto.
Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.
Ciascun elettore può votare un solo candidato. La somma dei voti personali determina il totale dei voti complessivi assegnati a ciascuna lista.
In caso di omonimia fra due o più candidati, per la validità del voto, al nome e cognome del candidato prescelto devono essere aggiunte la data e il luogo di nascita.
Ogni operazione di voto, preceduta dalla verifica dell’identità del votante, viene annotata da uno dei componenti della Commissione elettorale mediante trascrizione degli estremi del documento di identificazione nell’apposita casella dell’elenco predisposto presso ciascun seggio. Espletata l’operazione di voto, il votante appone la propria firma nell’elenco accanto al proprio nome.
I reclami presentati nel corso delle votazioni devono essere risolti, seduta stante, in via provvisoria dal Presidente o dal Vicepresidente, uditi gli altri componenti della Commissione elettorale al momento presenti, e riportati sinteticamente nel registro dei verbali predisposto presso ciascun seggio. La decisione definitiva è adottata dalla Commissione elettorale centrale.
All’ora di chiusura del seggio in ciascun giorno stabilito per le operazioni di voto, il Presidente o il Vicepresidente provvedono a sigillare le urne e a redigere il verbale giornaliero delle operazioni, indicando il numero dei voti espressi.
All’ora di chiusura delle votazioni sono ammessi al voto soltanto gli elettori presenti nella sede del seggio.
Ultimate le operazioni di scrutinio, ciascun seggio elettorale ne redige il verbale indicando il numero dei voti riportato da ciascuna lista e da ciascun candidato, il numero delle schede ritenute nulle e quelle bianche e comunica gli stessi dati, in via telematica, alla Commissione elettorale centrale.
Il voto può avvenire anche in via telematica con modalità che tutelino la relativa segretezza. Ai fini della validità del voto, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno utile per l’esercizio del voto.
Art. 6 – Seggio elettorale centrale
Presso il seggio elettorale centrale, istituito presso la Sede centrale dell’INPS, siede la Commissione elettorale centrale, presieduta da un delegato del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e composta con gli stessi criteri di cui all’articolo 4, comma 3, ma con un numero doppio di componenti.
Presso il Seggio elettorale centrale votano, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti, gli iscritti alla Gestione residenti in Roma e ogni altro iscritto che lo ritenga utile.
Ultimate le operazioni di scrutinio dei voti espressi presso il Seggio elettorale centrale, la Commissione elettorale centrale procede alla verifica di tutti i risultati elettorali trasmessi dai seggi elettorali locali; decide in via definitiva, tutti i reclami di cui all’articolo 5, comma 5; individua gli eletti, attribuendo i posti ai candidati di ciascun Collegio elettorale nazionale secondo il criterio indicato all’articolo 1, comma 4 e ne redige verbale.
I posti sono ripartiti tra le liste sulla base dei voti riportati da ciascuna di esse secondo il metodo proporzionale col sistema del quoziente e dei più alti resti. All’interno di ciascuna lista, i posti sono assegnati sulla base dei voti riportati da ciascun candidato. In caso di parità di voti, risulta eletto chi abbia una maggiore anzianità di iscrizione e contribuzione alla Gestione o, in subordine, il più anziano d’età.
 
 
Art. 7 – Contestazioni sulle procedure elettorali.
Nei quindici giorni successivi alla chiusura delle operazioni elettorali, gli uffici centrali competenti ricevono e verificano i documenti cartacei trasmessi dalle sedi elettorali locali dell’INPS, relativi a questioni sulle procedure elettorali per le quali permangano contestazioni. Sulle stesse si pronuncia definitivamente la Commissione elettorale centrale appositamente convocata.
Nella riunione di cui al comma 1, la Commissione elettorale centrale modifica l’identificazione degli eletti in conformità delle decisioni assunte sulle contestazioni e redige il verbale relativo alla individuazione definitiva degli eletti.
Art. 8 – Nomina degli eletti.
I dati definitivi delle elezioni, risultanti dal verbale di cui all’articolo 6, comma 3, ovvero, in caso di contestazioni, dal verbale di cui all’articolo 7, comma 2, vengono comunicati dal Presidente dell’Istituto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell’emissione del decreto di costituzione del Comitato.
I risultati delle operazioni elettorali vengono altresì comunicati dal Presidente del Comitato amministratore in carica a ciascuno degli eletti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I nomi degli eletti vengono resi pubblici mediante affissione dei verbali di cui al comma 1 nei locali dell’Istituto.
Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali
In fase di prima applicazione del presente regolamento, e per una sola volta, vigono le disposizioni seguenti:
i sei posti spettanti agli eletti dagli iscritti al Fondo, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4 sono così ripartiti: quattro posti agli iscritti del primo Collegio elettorale nazionale e due agli iscritti del secondo Collegio;
le elezioni hanno luogo dal 26 al 30 giugno 2000;
la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2, è effettuata dal Commissario straordinario della Gestione.
 
Allegato n. 2
ELENCO DIREZIONI PROVINCIALI
PIEMONTE
ALESSANDRIA – Via Morbelli, 34
ASTI – Via F. Rosselli, 22
BIELLA - V. Tripoli, 14
CUNEO – C.so Santorre di Santarosa, 15
NOVARA – C.so dellaVittoria, 8
TORINO – Via XX Settembre, 34
VERCELLI – P.zza Zumaglini, 10
VERBANO-CUSIO-OSSOLA – Via Liberazione, 11
VALLE D’AOSTA
AOSTA – C.so Battaglione Aosta, 39
LIGURIA
GENOVA - Via Luigi Cadorna, 5
IMPERIA – V.le delle Rimembranze, 25
LA SPEZIA – V.le Mazzini, 63
SAVONA – P.zza Marconi, 6
LOMBARDIA
BERGAMO – V.le Vittorio Emanuele, 5
BRESCIA – Via Benedetto Croce, 32
COMO – Via Pessina, 8
CREMONA – P.zza Cadorna, 17
LECCO – C.so Carlo Alberto, 39
LODI – Via Besana, 4
MANTOVA – V.le Fiume, 5
MILANO – Via Melchiorre Gioia, 22
PAVIA – Via Cesare Battisti, 23/25
SONDRIO – C.so XXV Aprile, 5
VARESE – Via Volta, 3
 
VENETO
BELLUNO – Via Fantuzzi, 24/a
PADOVA – P.za Insurrezione, 8
ROVIGO – P.zza F.lli Cervi, 5
TREVISO – V.le Trento e Trieste, 6
VENEZIA – Dorsoduro, 3519/I
VERONA – Via Cesare Battisti, 19
VICENZA – C.so SS. Felice e Fortunato, 163
TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO – P.zza Domenicani, 30
TRENTO – Via Orfane, 8
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA – P.zza della Vittoria, 1
PORDENONE – P.tta del Portello, 8
TRIESTE – Via S.Anastasio, 5
UDINE – Via Savorgnana, 37
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - Via Gramsci, 6
FERRARA – V.le Cavour, 164
FORLI’ – V.le della Libertà, 48
MODENA - V.le Virginia Reiter, 72
PARMA – V.le Basetti, 10
PIACENZA – P.zza Cavalli, 62
RAVENNA – Via Romolo Gessi, 24
REGGIO EMILIA – Via della Previdenza Sociale, 6
RIMINI – Via Macanno, 25
TOSCANA
AREZZO – Via L. Signorelli, 20
FIRENZE – V.le Belfiore, 28/a
GROSSETO – Via Trento, 44
LIVORNO – Via Tacca, 1
LUCCA – P.zza Martiri della Libertà, 65
MASSA CARRARA – Via Don Minzoni, 1
PISA – P.zza Guerrazzi, 17
PISTOIA – V.le Adua, 123
PRATO – Via Valentini, 1/b
SIENA – Via Lippo Memmi, 2
 
MARCHE
ANCONA – P.zza Cavour, 21
ASCOLI PICENO – Via Rismondo, 1
MACERATA – Via Dante, 8
PESARO – Viale Gramsci, 6
UMBRIA
PERUGIA – Via Canali, 1
TERNI – V.le della Stazione, 5
ABRUZZO
CHIETI – Via Domenico Spezioli, 12
L’AQUILA – V.le L.Rendina, 28
PESCARA – Via R. Paolucci, 35
TERAMO – C.so S.Giorgio, 14
LAZIO
FROSINONE – P.zza Gramsci, 4
LATINA – Via Cesare Battisti, 52
RIETI – Via Cintia, 42
ROMA – Via Amba Aradam. 5
VITERBO – Via G. Matteotti, 29
CAMPANIA
AVELLINO – Via Roma, 17
BENEVENTO – Via Calandra, 16
CASERTA – Via Arena – Loc. S.Benedetto
NAPOLI – Via Galileo Ferraris, 4
SALERNO – C.so Garibaldi, 38
MOLISE
CAMPOBASSO – Via Zurlo, 11
ISERNIA – Via XXIV Maggio, 252
PUGLIA
BARI – Lungomare N. Sauro, 41
BRINDISI – P.zza della Vittoria, 1
FOGGIA – Via della Repubblica, 18
LECCE – V.le Marche, 12
TARANTO – Via Leonida, 109
 
CALABRIA
CATANZARO – Via F.Crispi, 77
COSENZA – P.zza Loreto, 22/a
CROTONE – Via Grazia Deledda
REGGIO CALABRIA – Via D. Romeo, 15
VIBO VALENTIA – Via E.P. Murmura
BASILICATA
MATERA – Via Cappelluti, 2/b
POTENZA – Via Pretoria, 263
SICILIA
AGRIGENTO – Via Picone, 16
CALTANISSETTA – Via Cavour, 116
CATANIA – V.le Libertà, 137
ENNA – Via Diaz, 23
MESSINA – Via V.Emanuele, 100
PALERMO – Via Francesco Laurana, 59
RAGUSA – Via Leonardo da Vinci, 25
SIRACUSA – C.so Gelone, 90
TRAPANI – Via Scontrino, 28
SARDEGNA
CAGLIARI – V.le Regina Margherita, 1
NUORO – Via Leonardo da Vinci, 26
ORISTANO – Via Carducci, 42
SASSARI – Via M. Zanfarino, 31
 
Allegato n. 3
ELENCO SEDI SUB PROVINCIALI (zonali
)
PIEMONTE
TORINO NORD – Corso Giulio Cesare, 290
TORINO SUD – Corso Turati, 19/7
TORINO LINGOTTO – Via Nizza, 362
COLLEGNO – Corso Francia, 45
IVREA – Piazza Lamarmora, 15
MONCALIRI – Corso Roma, 13/1
PINEROLO – Viale Kennedy, 5
LIGURIA
SESTRI PONENTE – Via Sestri, 196 R
SESTRI LEVANTE – Viale Mazzini, 140
LOMBARDIA
MI CORVETTO – Via Toffetti, 121
MI FIORI

Via Ripamonti, 332/6
MI MISSORI – Piazza Missori, 8/10
MI NORD – Via G. Silva, 38
LEGNANO – Via Podgora, 2
MONZA – Via Morandi
VENETO
SAN DONA’ DI PIAVE – Via Trento, 19
EMILIA – ROMAGNA
IMOLA – Via Garibaldi, 54
TOSCANA
PIOMBINO – Via Marco Polo, 3
UMBRIA
CITTA’ DI CASTELLO – Via Sacco e Vanzetti, 2
ABRUZZO
AVEZZANO – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 72
SULMONA – Via Vicenne - San Paolo
LAZIO
CASSINO – Via Po, 45
ROMA AURELIO, Via Torre Vecchia, 592
ROMA CASILINO PRENESTINO, Via E. Longoni, 59
ROMA CENTRO – Piazza Augusto Imperatore, 32
ROMA EUR – Via Baldassarre Castiglione, 59
ROMA FLAMINIO – Via Giulio Romano, 46
ROMA MONTESACRO – Via A. Bettini, 83
ROMA MONTEVERDE – Via Lenin, 45/57
ROMA OSTIA LIDO – Via delle Baleniere, 8
ROMA TIBURTINO – Via Igino Giordani, 55
ROMA TUSCOLANO – Via Tuscolana, 1782
CIVITAVECCHIA – Via A. Canova, 2
POMEZIA – Via Pontina Vecchia, Km. 30,600
CAMPANIA
AVERSA – Viale degli Artisti, 3/C
NAPOLI ARZANO – Via Ferrara, 3
NAPOLI SOCCAVO – Via Cornelia dei Gracchi, 93
NAPOLI VOMERO – Via Guantai ad Orsolana, 4
CASTELLAMMARE DI STABIA – Via Raiola, 56
NOLA – Via Mario De Sena, 71
POZZUOLI – Via Campana, 233
BATTIPAGLIA – Via De Divitiis Fabbricato, L/4
NOCERA INFERIORE – Via Merichi Cicalesi, 56
PUGLIA
ANDRIA – Via Guido Rossa, 12
CASARANO – Via Agnesi – Contrada Pigna
CALABRIA
LAMETIA TERME – Viale dei Mille, 35
ROSSANO – Via Acqua di Valle, 14
SICILIA
SCIACCA – Piazza Brodolini, 1
PALERMO SUD – Via Titina De Filippo, 21
NOTO – Via Amerigo Vespucci, 39
SARDEGNA
IGLESIAS – Via Crocefisso, 117