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Circolare numero 89 del 23-05-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 23/05/2017
Circolare n. 89
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Articolo 3, comma 3octies decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (DIS-COLL). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto legge n. 244 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017 che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL – introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.lgs. n. 22 del 2015 in via sperimentale per l’anno 2015 e successivamente prorogata per le cessazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 dall’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015 – anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.

La disposizione di cui al richiamato art. 3, comma 3octies non introduce novità  in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL.

 INDICE

 

 

1. Premessa e quadro normativo

2. Disciplina della indennità di disoccupazione DIS-COLL

2.1 Destinatari

2.2 Soggetti esclusi

2.3 Requisiti

2.4 Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità

2.5 Base di calcolo e misura

2.6 Durata della prestazione

2.7 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

2.8 Condizionalità

2.9 Nuova attività lavorativa

3. Decadenza

4. Finanziamento e monitoraggio

5. Regime fiscale

6. Ricorsi

7. Istruzioni procedurali

8. Istruzioni contabili

 

1.  Premessa e quadro normativo

 

L’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La legge n. 208 del 2015, all’art. 1, comma 310 ha successivamente esteso la tutela della indennità DIS-COLL anche agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. In attuazione delle richiamate disposizioni normative la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015 e 2016 è stata rispettivamente   disciplinata dalle circolari INPS n. 83 del 27 aprile 2015 e n. 74 del 5 maggio 2016. 

Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”, (di seguito “decreto milleproroghe 2017”) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3octies, ha previsto che, ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità DIS-COLL di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.

 

In ragione del richiamo effettuato dall’art. 3, comma 3octies del decreto mille proroghe 2017 all’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015, la fonte della disciplina della prestazione DIS-COLL è l’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 - istitutivo della indennità medesima – ad eccezione del comma 2, lett. c) per il quale l’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015 ha disposto la non applicazione.

 

2. Disciplina della indennità di disoccupazione DIS-COLL.

 

2.1 Destinatari

 

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

 

Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

 

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.

 

Si evidenzia, pertanto, la necessità di ribadire, in sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

 

La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Al riguardo, si osserva che per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2017 è pari al:

- 32,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;

- 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

 

Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.

Laddove invece  – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL - l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.


Esempio: nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro.

 

In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del requisito per il diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2017. 


 

 

2.2 Soggetti esclusi

 

Sono esclusi dal novero dei destinatari dell’ art. 15 del richiamato D.Lgs. n. 22 del 2015, e quindi dalla tutela di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto mille proroghe 2017, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

 

Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS-COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. Al riguardo, si richiama quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 31 del 2015 in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 15.

 

In particolare, il Ministero nel richiamato Interpello ha precisato che non è possibile estendere agli assegnisti di ricerca ed ai dottorandi la tutela della DIS-COLL di cui al citato art. 15 in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della Legge n. 335 del 1995, che riguarda, come è noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Osserva, inoltre, il Ministero del lavoro che il richiamo espresso, per gli assegnisti e i dottorandi, al regime previdenziale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n.335 del 1995, unitamente al regime di esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale dei rapporti di ricerca.

 

Analoghe considerazioni vengono effettuate dal Ministero con riferimento ai titolari di borse di studio.

 

In ragione delle considerazioni sopra riportate, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio non sono destinatari della disposizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e quindi della previsione di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto mille proroghe.    

 

2.3 Requisiti

 

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al punto 2.1 della presente circolare, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

 

a)   siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015  n. 150 (stato di disoccupazione);

 

b)   possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

 

a)  Stato di disoccupazione

 

Quanto al requisito di cui alla lettera a) dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 22 del 2015 e ss. mm. e ii. – stato di disoccupazione – si precisa che ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015, che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.   

 

Il successivo art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015 ha anche previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

 

L’Istituto – in attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – mette a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.

 

Per quanto concerne le misure di condizionalità per l’accesso alla prestazione DIS-COLL e la conservazione della stessa, si rimanda al paragrafo 2.8 della presente circolare.  

  

b)  Accredito contributivo di tre mensilità

 

Il lavoratore con contratto di collaborazione di cui all’art. 15 del richiamato decreto legislativo n. 22 del 2015 deve possedere inoltre, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS.

Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

 

 


Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2017; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2016 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2017 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).


 

 

Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS. 

Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile. 

 

2.4 Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità

 

Per quanto attiene alla ricerca del requisito contributivo ai fini del diritto alla DIS-COLL, si richiama quanto già precisato con il messaggio INPS n.16961 del 2013 con riferimento alla prestazione “una tantum” di cui all’art. 2, commi 51-56 della legge n. 92 del 2012. In particolare, con il predetto messaggio è stato chiarito che “ i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo”.

 

2.5 Base di calcolo e misura

 

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 - relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL – in conformità a specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno civile precedente. L’interpretazione fornita al riguardo dal richiamato Ministero consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che - qualora si facesse riferimento ai “mesi di contribuzione” - non potrebbero essere oggetto di computo.

 

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato. 

Riguardo ai suddetti importi di euro 1.195 e di euro 1.300, in applicazione dell’art. 1, comma 287 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) gli stessi rimangono invariati rispetto all’anno precedente 2016. La predetta disposizione prevede infatti che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.

La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

 

2.6 Durata della prestazione

 

2.6.1. Principi di carattere generale

 

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

In conformità allo specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e  la misura,  si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Pertanto l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

 

Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.

 

La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

 

Si forniscono ad ogni buon fine due esempi che riassumono i criteri operativi appena esposti.

 


Esempio 1: si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi,  di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a €  2.946,54.

Esempio 2: si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi,  di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.


 

Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro.

Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro.

 

Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.

 

2.6.2 Precisazioni sulla modalità di calcolo

 

Con riferimento alle modalità di calcolo della prestazione in argomento, si forniscono le seguenti precisazioni in ordine al meccanismo – analogo a quello già in uso per la prestazione di disoccupazione NASpI - del non computo dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL.

 

In particolare sul punto si precisa che, in presenza di una prima domanda di prestazione DIS-COLL a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017, la durata della stessa deve essere determinata non computando i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a precedente prestazione DIS-COLL  fruita in ragione di una cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione intervenuta dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Al riguardo si precisa che detta prestazione DIS-COLL fruita a seguito di cessazione intervenuta nel corso dell’anno 2016 può essere stata generata in tutto o in parte da un rapporto di collaborazione relativo all’anno 2015, e comunque cessato nel 2016.

 

 

 

Pertanto, in tale caso, ai fini della determinazione della durata della prima domanda di prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 si procede come di seguito specificato:

 

  1. si individuano i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio 2016 alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  2. si verifica la presenza, in detto periodo, di una prestazione DIS-COLL già fruita per effetto di una cessazione involontaria intervenuta nell’anno 2016;
  3. si determina il numero dei mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/i di collaborazione che ha già dato luogo alla predetta prestazione e si verifica se tutti o parte dei suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 

 

c.1 - Qualora tutti i suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 sono da considerare utili tutti i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2016 in quanto non interessati dalla prestazione fruita nel 2016, generata interamente dai mesi di collaborazione collocati nell’anno 2015;

 

c.2 - Qualora, invece, la prestazione DIS-COLL relativa alla cessazione dell’anno 2016 è stata generata in parte da mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/o di collaborazione relativi all’anno 2015 ed in parte da mesi del/i rapporto/i di collaborazione relativi all’anno 2016, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 – dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi (presenti nel 2015 e nel 2016) che hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2015 – i rimanenti mesi del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2016 non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai mesi presenti nel 2015) alla determinazione della durata della precedente prestazione DIS-COLL.

        

Si riportano di seguito due esempi di domanda di prestazione DIS-COLL con data di cessazione nell’anno 2017:

 

Esempio riferito all’ipotesi c.1


Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione iniziato il 1° settembre 2016 e cessato in data  30.3.2017: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2016 al 30 marzo 2017, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016 (6 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2016 (13 mesi).

 

In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2016 della durata di 6 mesi (limite massimo di durata della prestazione) è stata generata dal rapporto di collaborazione di 12 mesi dell’anno 2015 e di 1 mese del 2016.

Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo 2017 sono da considerare utili il mese di gennaio 2016 - in quanto non interessato dalla prestazione fruita nel 2016, che è stata generata infatti interamente dai 12 mesi di collaborazione collocati nell’anno 2015 – nonché gli ulteriori mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2016 al 30 marzo 2017.

In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo 2017 avrà una durata di quattro mesi; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nell’anno 2016 (1-31 gennaio 2016 e 1° settembre – 12 dicembre 2016) e nell’anno 2017 (1° gennaio – 30 marzo 2017) che in totale sono 8 diviso per 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.

 

Esempio riferito all’ipotesi c.2  

 


Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione iniziato il 1° settembre 2016 e cessato in data  30 marzo 2017: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2016 al 30 marzo 2017, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dall’8 maggio 2016 all’8 agosto 2016 (3 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016 (6 mesi).

 

In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2016 della durata di 3 mesi è stata generata dai 6 mesi di rapporto di collaborazione, di cui 2 si collocano nell’anno 2015 (1° novembre 2015 – 31 dicembre 2015) e 4 si collocano nell’anno 2016 (1° gennaio 2016 – 30 aprile 2016). Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo 2017 – dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi n. 6 (presenti nel 2015 n. 2: novembre e dicembre 2015 e nel 2016 n. 4: da gennaio ad aprile 2016) che hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2015 (n. 2 mesi) – i rimanenti 4 mesi del rapporto di collaborazione in questione dell’anno 2016 ( da gennaio ad aprile) non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai 2 mesi presenti nel 2015) alla determinazione della durata della precedente prestazione DIS-COLL.

I  mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2016 al 30 marzo 2017 sono invece utili ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL a seguito della cessazione del rapporto del 30 marzo 2017. In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL avrà una durata di tre mesi e mezzo; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata del rapporto di collaborazione presenti nell’anno 2016 (relativo al periodo 1° settembre 2016 - 31 dicembre 2016) e nell’anno 2017 (1° gennaio – 30 marzo 2017) che in totale sono 7 diviso 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.


 

 

2.6.3 Utilità ai fini della durata e della misura della DIS-COLL dei periodi di gravidanza

I periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale), coperti da contribuzione figurativa, presenti nel periodo di osservazione per la ricerca del requisito contributivo (1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione fino al predetto evento), sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata della prestazione DIS-COLL.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il collaboratore abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) - della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura della prestazione DIS-COLL.

 

 

2.7 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

 

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione di cui al comma 1 del richiamato art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015 devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

 

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

 

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda  DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Esempio in merito alla tutela della maternità: data di cessazione del rapporto di collaborazione 31/05/2017 – inizio maternità 1/07/2017 fine periodo di maternità 01/12/2017 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2018.   

 

Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

 

Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia di cui all’articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 27/12/2006, si rinvia a quanto già specificato nella circolare n. 76 del 16/04/2007 in merito alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo dell’evento di malattia ai fini dell’indennizzabilità della prestazione di malattia.” Pertanto gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché  quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.

 

2.7.1 Periodo transitorio

 

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

 

Le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2017 - già presentate attraverso i consueti canali, tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda.

Le strutture territoriali provvederanno, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS-COLL presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.  

 

Nei casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

 

2.8 Condizionalità

 

L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.

 

Come precisato al precedente paragrafo 2.3.a, la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015.

Il predetto articolo 21 prevede altresì che il beneficiario della prestazione, ancora  privo  di  occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Inoltre, l’art. 21 in argomento, al comma 7 individua le misure di politiche attive cui il lavoratore percettore di prestazione di DIS-COLL è tenuto a partecipare e le relative sanzioni in caso di mancata partecipazione. In particolare il lavoratore beneficiario di prestazione è tenuto a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad accettare congrue offerte di lavoro, come definite dal Ministero del lavoro su proposta dell’ANPAL. 

 

Le sanzioni previste per la mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva di cui sopra sono la decurtazione di un quarto di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del centro per l’impiego, la decurtazione di una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione e la decadenza dalla prestazione e  dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione. 

 

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 150 del 2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell’evento.

 

Al riguardo, si rimanda comunque alle circolari INPS n. 194 del 2015 e n. 224 del 2016 con la quale sono state impartite, tra l’altro, istruzioni applicative in merito alle novità contenute nel citato decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di stato di disoccupazione e di misure di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, tra cui dell’indennità DIS-COLL. 

 

 

2.9 Nuova attività lavorativa

 

2.9.a Contratto di lavoro subordinato

 

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.

 

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.

 

2.9.b Lavoro autonomo

 

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi - ai sensi dell’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del 20145, come modificato dal comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015 - un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R (D.P.R. n.917 del 1986), deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il  parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.

Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate. 

La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto  a  restituire  la  DIS-COLL  percepita  dalla  data  di   inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

 

2.9.c Lavoro accessorio

 

L’art. 48 del d.lgs. n. 81 del 2015 al comma 1 ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.
Il successivo comma 2 del sopra richiamato art. 48 ha previsto che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Successivamente, il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 così come convertito dalla Legge 20 aprile 2017 n.49, ha disposto, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio acquistati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.   
Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015, che prevede la cumulabilità della prestazione DIS-COLL con i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma, si precisa che l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell’indennità DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno Civile (lordo € 4.000), il beneficiario dell’indennità DIS-COLL è tenuto ad effettuare la comunicazione all’INPS, analogamente a quanto avviene per l’indennità NASpI, nei termini e secondo le modalità di cui al Messaggio Hermes n. 494 del 4/2/2016.

 

3. Decadenza

 

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

a) perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015 e ss. mm. e ii.;

b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

e) titolarità di  trattamenti pensionistici diretti;

f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011.

 

4. Finanziamento e monitoraggio

 

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e  sino  al  30  giugno  2017,  nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

Secondo quanto previsto  dall’art.3 comma 3 octies del decreto milleproroghe 2017 in esame, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017. Pertanto l'INPS riconosce l’indennità DIS COLL 2017  in  base  all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e provvede a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 

 

L’INPS assicura il monitoraggio dell’andamento della spesa attraverso comunicazioni specifiche ai Ministeri vigilanti. In particolare sarà segnalato periodicamente il raggiungimento di significativi livelli di utilizzo dei predetti limiti annui.

 

  

5. Regime fiscale

 

L’indennità di disoccupazione riconosciuta ai soggetti in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017 è considerata, ai sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote  previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir se richieste.

L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, opererà a fine anno 2017 il conguaglio fiscale e rilascerà la relativa certificazione fiscale (mod.CU).

 

6. Ricorsi

 

Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di DIS-COLL è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.   

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

•           online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;

•           tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

 

7. Istruzioni procedurali

 

L’applicazione di presentazione telematica delle domande DIS-COLL, permette l’invio di queste istanze anche per gli eventi di cessazione dell’attività lavorativa nel 2017.

 

Analogamente l’applicazione DsWeb è stata aggiornata per consentire l’istruttoria delle domande di DisColl (Tipo domanda Q) con data cessazione attività nell’anno 2017, secondo quanto previsto nella presente circolare. Per questo tipo di domande è prevista apposita sezione DIS-COLL DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI in variazione e consultazione domande.

 

8. Istruzioni contabili

 

 

Per la rilevazione contabile dell’onere a carico dello Stato, derivante dall’erogazione dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui all’art. 15, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2017, in attuazione dell’art. 3, comma 3octies del decreto legge n. 244 del 2016, convertito con modificazioni nella Legge del 27 febbraio 2017, n. 19, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) il nuovo conto:

   

GAU30218   Indennità di disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), ai sensi dell’art. 3, comma 3octies del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni nella Legge del 27 febbraio 2017, n. 19 – anno 2017.

 

La procedura deputata al conferimento dei biglietti automatici per il pagamento accentrato delle prestazioni a sostegno del reddito, dovrà essere aggiornata per la rilevazione della proroga dell’indennità di disoccupazione riconosciuta per l’anno 2017 tramite l’attribuzione dell’onere al conto GAU30218 in contropartita del conto in uso GPA10022 per l’assunzione del debito nei confronti dei beneficiari oltre ad eventuali ritenute erariali da applicare alla prestazione in argomento al conto esistente GPA27009.

   

Eventuali riaccrediti relativi a somme per pagamenti non andati a buon fine verranno rilevati al codice bilancio in uso “03141” del partitario contabile GPA10031 come da istruzione indicata nella circolare n. 83/2015 e confermata nella circolare n. 74/2016.

 

Per eventuali recuperi della proroga dell’indennità di disoccupazione viene istituito il nuovo conto GAU24218, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio in uso “01130”.

   

Per la rilevazione di eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, e per l’eventuale rilevazione di crediti per prestazioni divenuti inesigibili, si confermano, anche in questo caso, le istruzioni indicate nelle circolari citate.

   

Come di consueto, resta a cura della Direzione generale la definizione dei rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri conseguenti all’applicazione della normativa in oggetto.

 

 Nell’allegato n. 1 si riportano le variazioni apportate al piano dei conti.

 

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele