Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 101 del 26/07/2010
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
26/07/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
101
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli
unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
OGGETTO:
Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge 12
agosto 1962, n. 1338, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata
di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26, che non siano titolari
dell’obbligo contributivo
.
SOMMARIO
:
1.
Premessa
2.
Estensione
dei soggetti beneficiari della rendita.
3.
Presupposti
e soggetti legittimati alla domanda di costituzione.
4.
Prova
dell’effettiva esistenza e collocazione temporale del rapporto.
5.
Modulistica,
determinazione dell’onere, modalità e termini di pagamento
1)
Premessa.
Come è noto, la norma posta
dall’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la cui finalità è quella di
sanare un’omissione contributiva da parte del soggetto tenuto per legge al
pagamento, è stata oggetto di sindacato di legittimità costituzionale, concluso
con sentenza n. 18 del 12 gennaio 1995.
In tale sede, la Corte Costituzionale aveva ritenuto che la norma, essendo priva di riferimenti restrittivi,
che imponessero di limitare il beneficio della rendita vitalizia ai lavoratori
subordinati, fosse idonea a realizzare una tutela più ampia, suscettibile di
estendersi ai familiari del titolare artigiano, abitualmente e prevalentemente
impiegati nell’azienda.
Il principio espresso era stato
ribadito dalla Corte con successiva ordinanza ed applicato dalla giurisprudenza
di legittimità, che aveva iniziato a riconoscere il diritto alla costituzione
di rendita vitalizia a favore dei collaboratori delle imprese familiari,
operando un’interpretazione estensiva della norma in questione.
L’Istituto aveva successivamente
determinato di conformarsi all’orientamento giurisprudenziale, ammettendo la
facoltà di costituire la rendita a favore dei collaboratori di imprese
artigiane o commerciali, nonché dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori
diversi dal titolare (circolari nn. 31 e 32 del 1° febbraio 2002).
2)
Estensione
dei soggetti beneficiari della rendita.
Va considerato che, a giudizio della
Corte Costituzionale, la norma di cui all’art. 13 “
ha connotati di
generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme
assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione
attiva nel determinismo contributivo
”.
Rimane quindi affidato
all’interprete il compito di estendere l’applicazione della norma a fattispecie
fondate sulla medesima
ratio legis
, in virtù di un “
giudizio di
meritevolezza del medesimo trattamento
” nonché del “
naturale dinamismo
della legislazione previdenziale
”.
Si ritiene, pertanto, che la facoltà
di costituzione di rendita vitalizia sia estensibile a tutti coloro che,
essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria
nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però
obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota
trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.
Tale situazione si verifica non solo
per le attività di collaborazione di cui all’
art. 50,
comma 1, lett.
c-
bis) del
testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917), ma anche per le altre attività in ogni caso soggette al regime di
assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge n.
335/1995, anche in forza di successive disposizioni, per le quali l’onere del
versamento della relativa contribuzione sia a carico del committente/associante
(tale situazione si verifica, ad esempio, anche per il lavoro autonomo
occasionale, in forza di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 44,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito, con
modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326).
Viceversa, il beneficio
non potrà essere concesso, analogamente a quanto previsto per i titolari
d’impresa, ove il destinatario della tutela previdenziale sia tenuto
personalmente al versamento contributivo, come accade per i professionisti
senza cassa.
3)
Presupposti e soggetti legittimati alla domanda.
La costituzione della rendita
vitalizia ha la finalità di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione
I.V.S. in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha
quale presupposto l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del
soggetto tenuto al pagamento; per tale motivo essa sarà applicabile ai soli
periodi successivi alla data di inizio dell’obbligo contributivo alla gestione
separata (30 giugno 1996 per i soggetti che risultassero già pensionati o
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro
che non risultano iscritti alle predette forme).
Il soggetto legittimato,
ai sensi del predetto art. 13, è il datore di lavoro, da intendersi in queste
fattispecie come committente/associante. Solo qualora egli non voglia o non
possa esercitare tale facoltà, il prestatore di lavoro può sostituirsi ad esso,
salvo il diritto al risarcimento del danno.
Resta
inteso che qualora il periodo da considerare risulti già coperto di contributi
a qualsiasi titolo, la domanda di riscatto dovrà essere respinta.
4)
Prova dell’effettiva esistenza e collocazione temporale del
rapporto.
L’accoglimento
delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla
presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi con certezza
l’esistenza ed il tipo del rapporto di lavoro.
A titolo
esemplificativo, la prova può essere fornita mediante produzione di contratto
di lavoro, buste paga, ricevute degli emolumenti erogati
ex
art. 4,
comma 6-
ter
, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, estratti dei libri paga
e matricola, dichiarazioni dei redditi, verbali assembleari, visure camerali
storiche da cui emerga la nomina alla cariche medesime.
Potranno
essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni
rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da
pubbliche Amministrazioni, sottoscritte dai loro funzionari responsabili e
basate su atti d'ufficio.
Conformemente
a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 568 del 22
dicembre 1989, l’importo dei compensi percepiti dal richiedente e la loro
collocazione temporale possono essere provati con qualsiasi mezzo, ivi inclusa
la prova testimoniale. Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con
circolare n. 183 del 30 luglio 1990 così come integrata, alla luce del D.P.R.
28 dicembre 2000, 445, dalla circolare n. 12 del 10 gennaio 2002, circa le
caratteristiche ed i requisiti che si richiedono per la prova documentale e per
quella testimoniale.
E’
opportuno precisare che, in considerazione del principio di cassa tuttora
vigente nell’ambito della Gestione Separata, l’ammontare dei compensi dedotti e
dimostrati dal richiedente determinerà il riscatto per l’intero anno (o per il
periodo inferiore richiesto) solo se i compensi percepiti risultino di importo
almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o
minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali.
In caso
contrario, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto,
corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto
minimale di reddito della gestione Commercianti.
5)
Modulistica, determinazione dell’onere, modalità e termini di
pagamento.
Per quanto attiene alla modulistica,
alla determinazione degli oneri per la costituzione della rendita, alle
modalità ed i termini di pagamento e per quant’altro non previsto dalla
presente circolare, si fa rinvio alle direttive impartite in materia di
costituzione di rendita vitalizia a favore dei lavoratori dipendenti.
Il Direttore
Generale
Nori