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Messaggio numero 1764 del 30-04-2021


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 30-04-2021
Messaggio n. 1764
OGGETTO:

Indicazioni operative sulle indennità COVID-19 previste dal decreto-legge n. 41 del 2021. Circolare n. 65 del 2021. Chiarimenti

   

 

Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 sono state fornite istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, anche decreto Sostegni) - in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020 e al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti sulla circolare citata.

 

In relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, illustrata nel paragrafo 5 della circolare n. 65 del 2021, si chiarisce che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

 

Si chiarisce altresì, come già specificato nella citata circolare, che l’incompatibilità ivi prevista al paragrafo 8, capoversi 8, 9, 10 e 11, di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge.

 

Pertanto, si ribadisce che le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni sono incompatibili con il Rem 2021, erogato ai sensi del citato articolo 12. Corrispondentemente il Rem 2021, illustrato nella circolare n. 61 del 14 aprile 2021, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele