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Messaggio numero 25374 del 19-10-2007.htm

  
  

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Direzione Centrale

delle Entrate contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 19-10-2007

 

 

 

Messaggio n.  25374

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

DM 28 marzo 2007. Ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nonché determinazione della contribuzione relativa all’indennità di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

 

 

Come noto, la legge finanziaria 2007 (1) ha introdotto significative modifiche contributive e previdenziali in materia di apprendistato.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, infatti, la norma ha previsto la rideterminazione - in misura complessivamente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani.

Con la medesima decorrenza - ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato - sono state altresì estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

Sulla materia sono state fornite istruzioni con la circolari n.22 del 23 gennaio 2007 e n.43 del 23 gennaio 2007 alle quali si rinvia per tutti gli aspetti di carattere normativo e di prassi.

 

La ripartizione alle varie gestioni previdenziali della contribuzione dovuta, con riguardo anche a quella utile per il finanziamento della prestazione di malattia, è stata quindi affidata ad apposito decreto ministeriale.

Il DM Lavoro/Economia del 28 marzo 2007 - in corso di pubblicazione sulla G.U.(2)– dando attuazione alla previsione di cui al comma 773 della legge n.296/2006, ha provveduto a ripartire alle gestioni interessate la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti dal 1 gennaio 2007, nonché a determinare la misura della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia nelle misure di seguito indicate:

 

Voci contributive

%

FPLD

9,01

Cuaf

0,11

Malattia

0,53

Maternità

0,05

INAIL

0,30

Totale

10,00

 

Si ricorda che, per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza del contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno di contratto.

All’aliquota a carico del datore di lavoro deve poi essere aggiunta la quota dovuta dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, è stabilita nella misura del 5,84% da “gennaio 2007”.

 

Si precisa, da ultimo, che la ripartizione del carico contributivo datoriale del 10%, come sopra individuata, interessa esclusivamente i rapporti di apprendistato. I lavoratori agevolati - indicati al punto 2 della citata circolare n.22/2007- con riferimento ai quali, dal 1° gennaio 2007, ferma restando la quota a carico del dipendente, trovano applicazione gli obblighi contributivi in misura pari a quella degli apprendisti, continuano, infatti, ad essere tutelati - in base al settore di attività - dall'intervento della gestione ex articolo 37 della legge n.88/1989.

 

 

 

Luigi Ziccheddu

Direttore centrale

 

 

 

(1) Legge 27 dicembre 2006, n.296

(2) Cfr. comunicato del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale pubblicato nella GU n.161 del 13 luglio 2007