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Con il messaggio n. 1974 dell’11/5/2018 sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alla compilazione delle denunce per alcuni casi particolari. In particolare, al paragrafo n. 2 del predetto messaggio sono state fornite indicazioni per il caso di erogazione della tredicesima mensilità al dipendente che, in corso d’anno, ha cambiato il regime di fine servizio, passando dal TFS al TFR.
Ad integrazione di quanto indicato nel predetto messaggio, si precisa che, anche in occasione dell’erogazione degli arretrati contrattuali ai lavoratori che hanno mutato il regime di fine servizio dal TFS al TFR, è necessario che i ratei maturati nel periodo in cui il dipendente si trova in regime di TFS vengano ad esso attribuiti. Anche in questi casi, pertanto, si dovrà compilare, per la quota parte di arretrato contrattuale da attribuire al TFS, l’elemento V1, Causale 7, CMU 5, con “DataAtto” pari a quella di pubblicazione del messaggio n. 1974/2018, “IdentAtto” uguale a 2 e con “GiornoInizio” e “GiornoFine” riferiti all’ultimo periodo di servizio precedente il passaggio al TFR.
In tale elemento si dovranno valorizzare nella Gestione Previdenziale i campi “CodGestione”, “ImponibileTFS” e “ContributoTFS”.
Non dovranno essere valorizzati gli elementi relativi alla Gestione Credito, poiché “Imponibile” e “Contributo” ad essa relativi devono essere comunque esposti nell’elemento E0 del mese di erogazione degli arretrati contrattuali, in quanto commisurati alla retribuzioni utile ai fini pensionistici.
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