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Messaggio numero 3089 del 10-08-2020


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 10-08-2020
Messaggio n. 3089
OGGETTO:

Verifica della regolarità contributiva. Messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, precisazioni in ordine alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83

   

 

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario, connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (1).

 

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato nella medesima Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2020, n.190, stabilisce all’articolo 1, comma 4 che: “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.”

 

Tra le norme indicate nel citato allegato 1 non è incluso l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In proposito, si rammenta che per effetto della soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (2), disposta dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell’articolo 103 (3), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Tale esclusione, ai sensi del citato articolo 1, comma 4, del D.L. n. 83/2020, come condiviso per le vie brevi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comporta che la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.

 

Nel richiamare integralmente le indicazioni fornite con il messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, a decorrere dal 19 luglio 2020 data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

 

Rimane fermo, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, primo periodo, in tema di validità prorogata dei Durc on line, per le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020. Ricorrendo tali fattispecie, le medesime dovranno effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata.

 

Pertanto, come specificato nel citato messaggio n. 2998/2020, le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo D.M. 30 gennaio 2015, come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 23 febbraio 2016.

 

In particolare, sarà emesso un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

 

Sarà emesso, invece, un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

 

Si ribadisce che l’utilizzo dei Durc on Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis al 29 ottobre 2020, è riservato alle valutazioni di esclusiva competenza delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.

 

Infine, si coglie l’occasione per specificare che ai fini della verifica della regolarità contributiva, qualora l’invito a regolarizzare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 4 del D.M. 30 gennaio 2015, riporti l’irregolarità relativa ad un periodo compreso tra quelli previsti dalle norme in materia di sospensione, gli interessati che non abbiano già provveduto ad effettuare gli adempimenti previsti nelle disposizioni impartite dall’Istituto con riferimento a ciascuna Gestione previdenziale (4), dovranno procedere, nei termini assegnati, alla loro regolarizzazione con l’invio dell’istanza di sospensione (se si tratta di lavoratori autonomi, aziende agricole o autonomi agricoli) ovvero mediante l’inserimento dei codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens (se si tratta di datori di lavoro o committenti), dandone comunicazione alla casella di posta indicata nell’invito.

 

Ciò consentirà di definire la verifica, con riguardo a tali periodi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 , lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015, che prevede che la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

 

 

 

 

                                                Il Direttore generale vicario
                                                          Vincenzo Caridi 

 

 

 

 

NOTE:

  1. Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26; Delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 luglio 2020, n. 190.
     
     
  2.  Il comma 1 dell’articolo 81, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 34/2020, era intervenuto sul comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponendo che la proroga di validità ivi disciplinata trova applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2 ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.
     
     
  3.  Con riferimento all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data 18 marzo 2020, ha chiarito che tra gli atti indicati dalla norma rientra senz’altro anche il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.
     
     
  4.  Con le circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020, n. 59 del 16 maggio 2020 e n. 64 del 28 maggio 2020, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative inerenti le norme emergenziali da COVID-19 che hanno disposto le sospensioni degli adempimenti e/o dei versamenti dei contributi previdenziali di pertinenza delle singole Gestioni amministrate dall’Inps; con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state riepilogate le indicazioni volte a specificare gli adempimenti da porre in essere entro il 16 settembre 2020, termine fissato dagli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  e a definire le modalità di pagamento cui i beneficiari dei provvedimenti di sospensione devono attenersi.