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Messaggio numero 4247 del 12-11-2020


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Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 12-11-2020
Messaggio n. 4247
Allegati n.1
OGGETTO:

Articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti

   

 

Premessa

 

Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito, introdotta dall’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche Rem D.L. 34), per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Con il successivo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stata riconosciuta, a domanda, un’ulteriore mensilità di Rem (di seguito anche Rem D.L. 104) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla norma, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio del Rem D.L. 34.

 

Infine, l’articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto:

 

  • per i nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di Rem, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020;
  • per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Reddito di Emergenza (di seguito anche Rem D.L. 137), previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020.

 

Il beneficio può essere altresì riconosciuto anche ai nuclei già beneficiari del Rem D.L. 34. Se però tali nuclei non hanno ottenuto anche il Rem D.L. 104, dovranno presentare una nuova domanda.

 

Tanto premesso, con il presente messaggio, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustra la disciplina introdotta dal citato articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, relativamente alle ulteriori due mensilità del Reddito di Emergenza per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.

 

Resta fermo, per quanto non previsto dal presente messaggio, quanto illustrato con le circolari n. 69 del 3 giugno 2020 e n. 102 dell’11 settembre 2020, relativamente al monitoraggio, al calcolo e alla concessione del beneficio.

 

1. Riconoscimento d’ufficio delle ulteriori mensilità di Reddito di Emergenza per i beneficiari di Rem D.L. 104

 

Ai soli nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104 è riconosciuta l’erogazione d’ufficio di due ulteriori mensilità, per il mese di novembre 2020 e dicembre 2020 (articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).

 

Non è necessaria, pertanto, la presentazione di nuova domanda.

 

2.    Nuova domanda di Reddito di Emergenza

 

I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per beneficiare delle mensilità di Rem D.L. 137 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 (articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020).

 

Il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:

 

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • i Centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

 

È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

 

2.1 I requisiti

 

Per i nuclei familiari che presenteranno domanda di Rem D.L. 137, la verifica dei requisiti avverrà in base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020.

 

In particolare, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

 

  • un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie indicate nell’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
  • l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste dall’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020 (“Nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”) e dall’articolo 17 dello stesso decreto (“Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi”);
  • il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3 dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.

 

Per la descrizione analitica dei requisiti si rinvia ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 della circolare n. 102 dell’11 settembre 2020, con le seguenti precisazioni:

 

  1. la verifica del valore del reddito familiare (paragrafo 3.1, lettera b), che deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, avviene con riferimento al mese di settembre 2020;
  2. l’elenco delle indennità erogate ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 comprende anche le indennità erogate ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto-legge n. 137/2020.

 

2.2 Verifica dei dati autodichiarati in domanda e revoca del beneficio

 

Come per le domande di Rem D.L. 34 e Rem D.L. 104, i dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità autodichiarati in domanda saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre, se emersa successivamente, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

 

Si rammenta che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare, la legge prevede tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate lo scambio di dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, così come comunicate ai sensi della normativa vigente (articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE).

 

Si precisa, infine, che laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.

 

2.3. Concessione del beneficio

 

In caso di accoglimento, il Rem D.L. 137 è erogato per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020.

 

Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento, l’Istituto rende tempestivamente disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il riconoscimento del beneficio.

 

Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.

 

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

 

Si precisa che, nelle ipotesi in cui il codice IBAN indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento.

 

Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o di domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem D.L. 137 presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e di un documento attestante il codice fiscale.

 

3.    Il calcolo del beneficio economico

 

Relativamente alle modalità di calcolo del beneficio economico, si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 6 della circolare n. 102 dell’11 settembre 2020.

 

4.    Finanziamento e monitoraggio

 

L’erogazione delle quote del Reddito di Emergenza di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, è effettuata nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l’anno 2020, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al “Fondo per il Reddito di emergenza”, di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, fermo restando il disposto dell’articolo 265, comma 9, del medesimo decreto-legge.

 

L’erogazione del beneficio avviene pertanto nel rispetto del predetto limite di spesa.

 

L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

Si precisa, infine, che per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i CAF, di cui all’articolo 82, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, per la presentazione della domanda, resta in vigore il limite di spesa, pari a 5 milioni di euro, già previsto dal comma 10 dello stesso articolo.

 

 

5.    Regime fiscale

 

Il beneficio economico del Reddito di Emergenza, anche per le ulteriori quote introdotte dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, ha natura assistenziale e rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 

6.    Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per l’erogazione agli aventi diritto delle ulteriori mensilità del Reddito di Emergenza, introdotto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, si deve fare riferimento alle istruzioni fornite con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020, richiamate dalla successiva circolare n. 102 dell’11 settembre 2020.

 

I conti di mastro, già istituiti, verranno opportunamente ridenominati, come riportato nella variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele