Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 4819 del 22-12-2020


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22-12-2020
Messaggio n. 4819
OGGETTO:

Assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per i nati nel 2020, di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Presentazione della DSU 2021 per il rilascio dell’ISEE 2021 necessario al calcolo della rata mensile di assegno

   

 

L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.

 

 

In virtù del principio universalistico a cui si ispira la citata legge n. 160/2019, per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) del 2020 il beneficio viene riconosciuto, nella misura minima, anche in assenza di un ISEE in corso di validità, purché sussistano tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell’ISEE (cfr. la circolare n. 26/2020 e il messaggio n. 3104/2020).

 

 

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si ricorda che la DSU presentata nel corso del 2020 ha validità fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 occorre presentare, tempestivamente, la DSU 2021 per il rilascio dell’ISEE 2021 necessario al calcolo dell’importo della rata di assegno di natalità spettante.

 

Come illustrato con la citata circolare n. 26/2020, infatti, in assenza di un ISEE valido l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno (pari a 80 euro al mese o a 96 euro nel caso di figlio successivo al primo), in presenza di tutti gli altri requisiti. Eventuali integrazioni dell’importo potranno essere riconosciute solo a far data dalla presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni.

 

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi:

 

  • nascita avvenuta il 13 maggio 2020. La DSU è presentata il 6 giugno 2020 e ne è derivato un ISEE non superiore a 7.000 euro; la domanda è presentata il 19 giugno 2020. In presenza dei requisiti, l’Istituto corrisponde una rata mensile di assegno pari a 160 euro (o 192 euro, se riferita al figlio successivo al primo) da maggio a dicembre 2020. Il 7 gennaio 2021, l’utente presenta la DSU 2021 dalla quale deriva un ISEE non superiore a 7.000 euro. L’Istituto, in presenza dei requisiti, corrisponde anche nel 2021, con il primo flusso di pagamento, una rata mensile di assegno pari a 160 euro (o 192 euro) sin dalla rata di gennaio 2021;
  • nascita avvenuta il 13 maggio 2020. La DSU è presentata il 6 giugno 2020 e ne è derivato un ISEE non superiore a 7.000 euro, la domanda è presentata il 19 giugno 2020. In presenza dei requisiti, l’Istituto corrisponde una rata mensile di assegno pari a 160 euro (o 192 euro, se riferita al figlio successivo al primo) da maggio a dicembre 2020. A gennaio 2021 l’utente non presenta la DSU 2021. L’Istituto, in presenza dei requisiti, con il primo flusso di pagamento, corrisponde l’importo minimo dell’assegno, ossia 80 euro (o 96 euro, se riferita al figlio successivo al primo) al mese. Ad aprile 2021 l’utente presenta la DSU 2021 dalla quale deriva un ISEE non superiore a 7.000 euro. In questo caso, in presenza dei requisiti, l’Istituto corrisponde la rata di assegno pari a 160 euro (o 192 euro) al mese, ma solo a partire da aprile 2021. Le precedenti rate, riferite ai mesi da gennaio a marzo 2021, rimangono di importo pari a 80 euro (o 96 euro) al mese.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele