Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 118 del 25/11/2009
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
25/11/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
118
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 40, lett. c del D.Lgs. 151/2001 -
T.U. maternità/paternità: diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di
madre casalinga – Precisazioni.
SOMMARIO:
Il padre lavoratore dipendente ha
diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga,
indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità.
Con sentenza n.
4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto che,
anche ai fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri
per allattamento nell’ipotesi di cui alla lett.
c
dell’art. 40 del
D.Lgs. 151/2001, la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della
madre lavoratrice.
In attuazione
dell’interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato ed avallata
dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera circolare
B/2009 del 12.05.2009 l’Istituto ha emanato la circolare 112/2009, così prevedendo
la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a
fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di oggettiva impossibilità da
parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché
impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a
pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Il padre
dipendente, pertanto, in questi casi, può fruire dei riposi giornalieri.
Recentemente il
Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare
C/2009 del 16.11.2009 ha interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato nel
senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto
del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, sempre
nel caso di madre casalinga,
senza eccezioni ed indipendentemente dalla
sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità
della madre stessa di accudire il bambino.
Il padre
dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire
dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda
dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o
entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato
(artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Per quanto non previsto con la presente
circolare resta fermo il disposto della circolare 112/2009.
Il
Direttore Generale f.f.
Nori