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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 160 del 31-10-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31/10/2017
Circolare n. 160
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 97510 del 17 ottobre 2016. Modifiche alle modalità di accesso alle prestazioni ordinarie e alle modalità di accesso e disciplina delle prestazioni integrative contenute nel D.I. n. 86985/2015. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

con la presente circolare s’illustrano le modifiche apportate dal D.I. n. 97510/2016 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015, con riguardo sia alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia alla cessazione della stessa.

1. Premessa e quadro normativo

2. Prestazioni

3. Procedure sindacali per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario

4. Criteri di priorità e tetto aziendale.

5. Contributo addizionale

6. Prestazioni integrative

6.1 Accesso alle prestazioni integrative - Criteri di priorità e tetto aziendale

6.2 Misura della prestazione

6.3 Incentivo all’autoimprenditorialità

6.4 Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza

6.5 Contribuzione correlata

6.6 Termini e modalità di presentazione della domanda

6.7 Contribuzione straordinaria della prestazione integrativa

6.8 Modalità di pagamento della prestazione integrativa

6.9 Compatibilità con altre prestazioni

6.10 Regime fiscale

7. Istruzioni contabili

Premessa e quadro normativo

 

Il D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015 ha istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (d’ora in avanti Fondo) avente lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

 

Il D.lgs 148/2015, di riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, entrato in vigore il 24 settembre 2015, in attuazione della legge delega n. 183/2014, ha ampliato il campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, rendendone obbligatoria l’istituzione per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti (nel previgente sistema normativo l’ambito di applicazione era riferito a imprese con più di quindici dipendenti).

 

A norma dell’articolo 26, comma 8, del D.lgs 148/2015, i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del D.lgs medesimo dovevano adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015.

 

Con Accordo del 10 dicembre 2015, in attuazione delle disposizioni su richiamate, è stato convenuto di modificare l’ambito di applicazione del Fondo estendendolo alle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

 

Con successivo Accordo integrativo del 23 maggio 2016 è stato convenuto di integrare il precedente accordo del 10 dicembre 2015 al fine di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal Fondo e di individuare criteri, priorità e limiti per l’erogazione delle medesime.

 

Con la circolare n. 186 del 30 settembre 2016 è stata illustrata la disciplina del Fondo, di cui al D.I. n. 86985/2015, con esclusivo riferimento all’assegno ordinario, facendosi espressa riserva di fornire successive disposizioni riguardo alle prestazioni integrative, in quanto oggetto del citato accordo del 23 maggio 2016, all’attenzione dei Ministeri vigilanti.

 

Con D.I. n. 97510 del 17 ottobre 2016 (All.1), pubblicato nella G.U. del 19 dicembre 2016, n. 295, sono stati recepiti gli accordi del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016, le cui novità vengono illustrate nella presente circolare.

 

La nuova disciplina, come di seguito descritta, entra in vigore dal 3 gennaio 2015, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Si rammenta, infine, che con circolare n. 27/2016 sono state fornite indicazioni per l’individuazione delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.

 

2. Prestazioni

 

Come già illustrato con la circolare n. 186/2016, il Fondo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.I. n. 86985/2015, provvede:

 

a)          ad erogare assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o per riorganizzazione aziendale, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b)          all’erogazione di prestazioni integrative della NASpI;

c)           alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea;

d)          all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo (non oggetto della presente circolare).

 

3. Procedure sindacali per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario

 

A norma dell’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 86985/2015, l’accesso all’assegno ordinario è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

 

Nello specifico la disciplina ad oggi vigente è quella contenuta nell’accordo del 23 maggio 2016, nel quale le parti sociali istitutive del Fondo, hanno convenuto che l’accesso alla prestazione di assegno ordinario è regolato dalle seguenti procedure:

 

a)   Eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la contrazione o la sospensione temporanea delle attività produttive

 

L’azienda fornisce tempestivamente alle RSA/RSU e alle Segreterie territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il CCNL (FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAISA CISAL) specifica comunicazione scritta contenente le cause e la durata prevedibile della contrazione o sospensione dell’attività produttiva ed il numero dei lavoratori interessati. Le parti sindacali possono richiedere, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione dell’orario di lavoro. La procedura dell’esame congiunto dovrà esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta.

 

Pertanto, in caso di eventi oggettivamente non evitabili non è richiesta alcuna comunicazione preventiva. Ai fini dell’individuazione degli eventi oggettivamente non evitabili si rinvia a quanto specificato al par. 9, parte prima, della circ. n. 139/2016.

 

b)   Altre situazioni temporanee di contrazione o sospensione dell’attività produttiva

 

L’azienda è tenuta ad inviare alle parti sindacali di cui alla precedente lettera a) specifica comunicazione scritta contenente le cause, la durata prevedibile della situazione di temporanea contrazione o sospensione dell’attività produttiva ed il numero dei lavoratori interessati. Entro 5 giorni dalla comunicazione suddetta le parti sindacali destinatarie possono richiedere un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione dell’orario di lavoro.

 

La disposizione in esame prevede l’obbligo d’informazione alle organizzazioni sindacali e, in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa che, comunque, può anche concludersi senza addivenire ad un accordo. Ai fini istruttori, la presentazione della sola copia del verbale di consultazione, anche in caso di mancato accordo, firmato da tutte le associazioni sindacali di cui alla precedente lettera a) è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo d’informazione e consultazione di cui al medesimo articolo. Pertanto non è necessario richiedere l’allegazione delle copie delle comunicazioni inviate alle organizzazioni sindacali medesime.

 

L’inoltro della comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali dev’essere dimostrato allegando alla domanda copia delle ricevute della raccomandata A/R o della PEC. È inoltre ammissibile l’invio della predetta comunicazione tramite fax, allegando alla domanda, oltre la copia della comunicazione inviata, anche le ricevute di conferma dell’avvenuto recapito.

 

Gli adempimenti descritti costituiscono condizione di ammissibilità della domanda e, pertanto, il loro mancato espletamento determina l’inammissibilità della richiesta.

 

4. Criteri di priorità e tetto aziendale

 

L’articolo 3 del nuovo decreto aggiunge, dopo l'articolo 6 del D.I. n. 86985/2015, l’articolo 6 bis (“Modalità di accesso alle prestazioni”) che dispone:

 

  • l'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le prestazioni di assegno ordinario e in secondo luogo su quelle relative alle prestazioni integrative alla NASpI, di assegno straordinario e di formazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

 

  • l'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di assegno ordinario non può superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente la prestazione. Ai fini della collocazione temporale dell’anno entro il quale rilevare la contribuzione ordinaria dovuta, stante la valutazione delle istanze su base trimestrale da parte del Comitato, in analogia con quanto previsto dagli altri fondi di solidarietà, per anno precedente si intende l’anno che decorre dal terzo mese precedente la data di presentazione della domanda. A titolo esemplificativo, in caso di domanda presentata in data 1 gennaio 2017, per anno precedente si intende il periodo dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016. Con riferimento, invece, agli importi da dedurre dal tetto aziendale nel biennio precedente la prestazione, inteso come biennio precedente la data di presentazione della domanda, in relazione a quanto già erogato con riguardo al contributo ordinario, dovranno essere dedotti esclusivamente gli importi relativi alle prestazioni di assegno ordinario e non anche gli importi erogati a titolo di prestazioni integrative.

 

5. Contributo addizionale

 

In caso di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

 

Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni. In particolare, per il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto per prestazioni dei fondi di solidarietà si veda il messaggio n. 1113/2017.

 

6. Prestazioni integrative

 

Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 lett. b) e 5, del D.I. n. 86985/2015 il Fondo provvede all’erogazione di prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione NASpI, dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 22/2015.

 

La prestazione integrativa viene erogata in conformità al principio dell’automaticità delle prestazioni, entro il limite delle risorse già acquisite al Fondo.

 

6.1 Accesso alle prestazioni integrative - Criteri di priorità e tetto aziendale

 

A norma dell’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 86985/2015, l’accesso alle prestazioni integrative è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

 

Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate esclusivamente in via telematica e verranno prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione. In base al dettato normativo previsto dall’articolo 6 bis del D.I. n. 86985/2015, l’esame delle domande di accesso alle prestazioni integrative verrà svolto successivamente all’esame delle domande di assegno ordinario.

 

Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo complessivo in esito all’esame congiunto, l’azienda potrà comunque accedere alle prestazioni del Fondo nei confronti del personale in eccedenza.

 

In base al disposto dell’articolo 6 bis, comma 3, nei confronti delle prestazioni integrative non opera il c.d. tetto aziendale, che prevede che le prestazioni siano erogate in misura proporzionale alla contribuzione dovuta dal singolo datore di lavoro. Pertanto ciascun datore di lavoro potrà accedere alle prestazioni medesime senza limiti di importo. 

 

6.2 Misura della prestazione

 

L’erogazione della prestazione avviene ad integrazione, sia nell’importo che nella durata, dell’indennità di disoccupazione NASpI ed è, quindi, sempre subordinata al riconoscimento dell’indennità stessa. Pertanto, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 2665 del 18 aprile 2017, la prestazione integrativa provvede ad assicurare:

 

1.  per tutta la durata di percezione dell’indennità NASpI: l’importo della NASpI spettante al lavoratore per i primi tre mesi maggiorato di 173 euro mensili;

 

2.  al termine del periodo di percezione dell’indennità NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi: la sola prestazione integrativa di importo pari all’importo della NASpI spettante al lavoratore per i primi tre mesi maggiorato di 173 euro mensili.

 

6.3 Incentivo all’autoimprenditorialità

 

Stante l’espresso disposto dell’articolo 5, comma 7, del decreto n. 86985/2015, trova applicazione alla prestazione integrativa l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità. Il lavoratore, quindi, può richiedere, direttamente o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi, la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento integrativo, spettante e non ancora erogato (cfr circ. 94/2015), laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall’Istituto con riferimento all’indennità NASpI. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e dell’assegno integrativo è tenuto a restituire per intero l’anticipazione, quindi anche l’anticipazione ottenuta per la prestazione integrativa, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

 

6.4 Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza

 

Come testualmente previsto dall’articolo 5, comma 6, del D.I. citato, l’integrazione, sia d’importo che di durata, è soggetta alle regole previste per la NASpI (sussistenza dei requisiti, sospensione, decadenza e ogni altra disposizione).

 

La sede competente alla gestione e liquidazione della prestazione integrativa è la stessa sede competente alla gestione e liquidazione dell’indennità di disoccupazione.

 

Di seguito si fornisce, a titolo meramente esemplificativo, una casistica ricorrente sia nel caso di coesistenza della prestazione integrativa con l’indennità di disoccupazione sia nel caso in cui la prestazione integrativa venga erogata in via esclusiva. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa generale ed alle circolari INPS n. 94/2015, n.142/2015 e n. 194/2015, in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

 

La prestazione integrativa, pertanto, decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda di disoccupazione è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

 

Se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e la prestazione integrativa spettano dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità sostitutiva quando la domanda di indennità di disoccupazione viene presentata entro l’ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di mancato preavviso. L’indennità di disoccupazione e la prestazione integrativa decorrono, invece, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di disoccupazione, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.

 

In materia di sospensione, qualora durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione e della prestazione integrativa il lavoratore disoccupato venga assunto con contratto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (che per il lavoro dipendente è di 8.000 euro), entrambe le prestazioni sono sospese d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, le stesse sono nuovamente corrisposte per il periodo residuo spettante al momento in cui erano state sospese.

 

Considerato che la prestazione integrativa segue le regole dell’indennità di disoccupazione, i periodi di eventuale sospensione sono considerati periodo neutro e comportano uno slittamento in avanti anche della durata della prestazione integrativa per il periodo corrispondente alla sospensione, al quale si aggiunge l’ulteriore periodo massimo di 6 mesi.

 

Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto, invece, nel periodo di percezione sia dell’indennità di disoccupazione che della prestazione integrativa, con contratto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto alla fruizione della prestazione integrativa stessa oltre ovviamente a perdere il beneficio dell’indennità di disoccupazione.

 

Nel caso in cui il lavoratore in corso di fruizione della indennità di disoccupazione e della prestazione integrativa si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - il lavoratore continua a percepire entrambe le prestazioni, cumulandole con il reddito da lavoro dipendente. L’indennità di disoccupazione è ridotta, però, di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore, per mantenere il diritto alla prestazione ridotta, deve comunicare all’Istituto, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione; laddove, invece, il rapporto di lavoro sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza. Oltre alla comunicazione del reddito annuo previsto, è necessario altresì che il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9 del D.lgs n. 22/2015).

 

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi involontariamente da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire la NASpI ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS, a pena di decadenza, entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere. L’importo dell’indennità NASpI è ridotto di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (circ. n.94/2015).

 

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, parasubordinata o d’impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (rispettivamente di 4.800 euro per il lavoro autonomo e di 8.000 euro per il lavoro parasubordinato), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dell’attività o entro un mese dalla domanda di disoccupazione se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

 

In tal caso l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo,  un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l’indennità di disoccupazione e la prestazione integrativa percepite dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.

 

L’importo della prestazione integrativa, determinato all’origine quale integrazione della prestazione pubblica, a differenza dell’indennità NASpI, che viene ridotta al verificarsi delle singole fattispecie e con le modalità sopra descritte, rimane cristallizzato all’importo in godimento alla data precedente all’inizio delle singole attività lavorative senza l’applicazione di alcuna riduzione.

 

Durante il periodo di percezione della sola prestazione integrativa non è inoltre dovuto, in quanto non espressamente previsto dal più volte richiamato decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.

 

Le regole vigenti in materia di sospensione e decadenza previste per l’indennità NASpI si applicano anche nel periodo di percezione della sola prestazione integrativa.

 

In caso di nuova disoccupazione al termine di un lavoro a tempo determinato svolto all’interno di un periodo di sospensione della prima domanda di NASpI, che ha dato luogo al pagamento della prestazione integrativa, la prestazione integrativa rimane legata alla prima domanda di NASpI e ne segue gli eventi. Nel caso di specie, se il lavoratore riprende la prima prestazione di NASpI, la prestazione integrativa continua, se diversamente il lavoratore presenta una nuova domanda di NASpI, la prestazione integrativa viene meno insieme con la prima prestazione.

 

6.5 Contribuzione correlata

 

L’articolo 5, comma 11, del D.I. n. 86985/2015 e ss.mm.ii., prevede che, per il periodo di percezione della sola prestazione integrativa, il Fondo provvede al versamento, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, della contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. La contribuzione cui si tratta non è dovuta nel caso in cui l’erogazione della prestazione integrativa sia avvenuta in unica soluzione.

 

In merito alle modalità di computo della contribuzione correlata ed in riferimento alle aliquote contributive da assumere a riferimento per il calcolo della medesima, si rimanda – in quanto risultanti invariate anche per l’anno 2017 – alle indicazioni già fornite dall’Istituto con circolare n. 186/2016 e con messaggio n. 4270/2016.

 

Durante il periodo di percezione dell’indennità NASpI e della prestazione integrativa, è, invece, escluso il versamento della contribuzione correlata. Per tale periodo verrà operato l’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali.

 

Il periodo di corresponsione della sola prestazione integrativa è contrassegnato da apposito codice contribuzione utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in corrispondenza del trattamento informatizzato e da UNEX per l’esposizione del periodo stesso nell’estratto conto degli interessati.

 

6.6 Termini e modalità di presentazione della domanda

 

L’istanza di accesso all’assegno integrativo deve essere presentata in via telematica alla struttura INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del 25/06/2014 o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle domande di finanziamento della prestazione a carico del Fondo.

 

La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, la dichiarazione d’impegno al versamento del contributo straordinario a carico dell’azienda. Alla domanda, infine, deve essere allegato l’accordo sindacale o la comunicazione sindacale nonché la lista con i dati analitici dei lavoratori coinvolti.

 

Il finanziamento richiesto, comprensivo sia dell’importo della prestazione integrativa che della relativa contribuzione correlata, viene stimato dall’Istituto e terrà conto anche delle somme che dovranno liquidarsi ai lavoratori interessati a titolo di indennità di disoccupazione.

 

Resta inteso che il pagamento dell’integrazione al lavoratore è subordinato all’effettiva presentazione della domanda d’indennità di disoccupazione e al riconoscimento della stessa.

 

Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono della prestazione integrativa hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.

 

6.7 Contribuzione straordinaria della prestazione integrativa

 

In caso di accesso alla prestazione integrativa è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro e per l’intera durata di fruizione,  del versamento di un contributo straordinario mensile nella misura del 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori interessati.

 

Come condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attesa la specialità della natura del contributo di cui si tratta, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 7, comma 5, del D.I. n. 86985/2015, il predetto contributo dovrà essere computato sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito - adeguata al minimale ove inferiore - qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati. Tale importo dovrà essere rapportato al mese intero anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro inframensile. Nel caso di accesso inframensile alla prestazione integrativa, la prima mensilità dovrà essere versata per intero, indipendentemente dal giorno di accesso alla prestazione. Nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda di fruire della prestazione integrativa in unica soluzione, il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione l’intero importo dovuto a titolo di contribuzione straordinaria.

 

Analogamente – atteso che il suddetto contributo è dovuto ratealmente per l’intera durata della prestazione da parte dell’azienda destinataria della delibera del Comitato amministratore del Fondo – nelle ipotesi di estinzione dell’impresa autorizzata alla prestazione (anche determinata da eventi di successione aziendale) il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione, al momento dell’estinzione medesima, il residuo dell’importo dovuto a titolo di contribuzione straordinaria della prestazione integrativa.

 

Con separato messaggio saranno comunicate le modalità di richiesta e di recupero della contribuzione straordinaria.

 

6.8 Modalità di pagamento della prestazione integrativa

 

La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione della prestazione integrativa si compone di due fasi: una fase istruttoria, svolta dalla Direzione Generale, finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte Comitato Amministratore del Fondo, e una fase di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle sedi competenti che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda di NASpI. Il pagamento dell’assegno integrativo avverrà tramite la stessa procedura di gestione delle domande di disoccupazione (DSweb), secondo le modalità indicate dal lavoratore.

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo per l’intero importo della prestazione e della relativa contribuzione correlata, la delibera è comunicata all’azienda ai fini del pagamento della contribuzione straordinaria ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.

 

La procedura effettua automaticamente il pagamento mensile dell’assegno integrativo soltanto dopo che si è proceduto, per lo stesso lavoratore, alla liquidazione della NASpI, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come assegno integrativo.

 

6.9 Compatibilità con altre prestazioni

 

La prestazione integrativa, pur se regolata dalle disposizioni sull’indennità di NASpI per decorrenza, sospensione e decadenza, rappresenta tuttavia una prestazione integrativa disciplinata da disposizioni speciali, non equiparabile tout court all’indennità di disoccupazione.

 

Pertanto, laddove la lavoratrice che sta percependo l’indennità di disoccupazione e l’assegno integrativo entri in maternità, il diritto all’indennità di maternità sarà pienamente riconosciuto, secondo le regole dell’indennità NASpI. Al termine del periodo di sospensione per maternità obbligatoria sia l’indennità di disoccupazione che l’assegno integrativo riprendono ad essere corrisposti per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità e l’assegno stesso erano stati sospesi. Viceversa, alla lavoratrice che abbia terminato il periodo ordinario d’indennità di disoccupazione e stia percependo, fermo restando lo stato di disoccupazione, la sola prestazione integrativa non potrà riconoscersi il trattamento di maternità.

 

6.10 Regime fiscale

 

La prestazione integrativa, sostitutiva di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’articolo, 17 comma 1, lett. b) del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli articolo 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.

 

7. Istruzioni contabili

 

Per consentire le imputazioni contabili relative all’erogazione, con la modalità di pagamento diretto, delle prestazioni integrative, sostitutive di retribuzione, in argomento, è stato istituito un nuovo conto nell’ambito della gestione contabile FH - Fondo di solidarietà per il Sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico – Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, come modificato dal Decreto interministeriale n. 97510 del 17 ottobre:

 

FHR30121 per rilevare l’onere per le prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione NASpI, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 97510/2016;

FHR30122 per rilevare l’onere per l’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità dell’importo in unica soluzione del trattamento integrativo spettante – art. 5, comma 7 del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 97510/2016;

FHR10121 – debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione NASpI, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 97510/2016;

FHR10122 – debito nei confronti dei beneficiari per l’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità dell’importo in unica soluzione del trattamento integrativo spettante – art. 5, comma 7 del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 97510/2016.

 

Eventuali ritenute erariali da applicare alla prestazione in argomento sono da imputare al conto esistente GPA27009.

 

Eventuali riaccrediti delle prestazioni integrative andranno valorizzati nell’ambito del partitario del conto GPA10031 con l’indicazione del codice bilancio, “3173 – Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazioni integrative di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), D.I. n. 86985/2015 – FHR”.

 

Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si istituisce il nuovo conto FHR10132.

 

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi dovrà essere utilizzato il conto FHR24130, che per l’occasione verrà ridenominato, abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, al codice bilancio, “1151 – Recupero di prestazioni integrative di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) D.I. n. 86985/2015 – FHR”.

 

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso e ridenominato, FHR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunatamente aggiornata.

 

Anche in questo caso, il codice bilancio “1151” dovrà essere utilizzato per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

 

Il precedente paragrafo 3.5 ha trattato della contribuzione correlata, che l’articolo 5, comma 11, del D.I. n. 86985/2015 pone a carico del Fondo nel caso di erogazione della sola prestazione integrativa della durata della NASpI. L’onere verrà rilevato al conto FHR32144, di nuova istituzione, a favore delle gestioni di iscrizione dei lavoratori.

 

Il contributo addizionale previsto a carico del datore di lavoro, in caso di erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.I. 86985/2015 (assegni ordinari) sarà contabilizzato, tramite la procedura RACE ai conti in uso FHR00104 per la rilevazione del credito in contropartita del conto FHR21104, istituiti con il messaggio n. 1113 del 10 marzo 2017.

 

Infine la rilevazione contabile della contribuzione straordinaria della prestazione integrativa sarà disciplinata nell’ambito dello specifico messaggio.

 

Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele