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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 189 del 16-11-2000.htm
  
Chiarimenti in ordine alla disciplina degli incentivi per le imprese introdotti dalla legge 23 dicembre 1998, n.448.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
16 novembre 2000
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 189
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Sgravio totale triennale ex art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ulteriori precisazioni.
SOMMARIO
:
Chiarimenti in ordine alla disciplina degli incentivi per le imprese introdotti dalla legge 23 dicembre 1998, n.448.
 
Con circolare n. 122 del 27 giugno 2000, nel fornire chiarimenti in ordine alla disciplina degli incentivi per le imprese introdotti dagli articoli 3, comma 5 e 6, e 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, era stata fatta riserva di ulteriori precisazioni in merito all’applicabilità dello sgravio triennale nelle ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di contratti a tempo determinato e di rapporti di lavoro part-time.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota protocollo n. 81279/16/37/16, ha fornito indicazioni al riguardo.
A scioglimento della riserva di cui alla menzionata circolare n. 122/2000 e, ad integrazione e parziale modifica delle precedenti disposizioni, si forniscono, pertanto, le precisazioni che seguono.
1. Incremento occupazionale.
Le disposizioni relative agli sgravi risultano compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione solamente se destinate a favorire l’impiego di persone disoccupate, inoccupate o cassaintegrate da oltre 24 mesi.
Di conseguenza, il requisito previsto dall’art.3, comma 6, lettera e) della legge 448/1998 è
condizione legittimante
per la concessione del beneficio.
Nell’ipotesi, quindi, di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di contratti part-time, di contratti a tempo determinato, o di contratti di apprendistato, lo sgravio triennale non trova applicazione.
Parimenti il beneficio non si applica nei casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro.
In tale ultima ipotesi, in luogo dello sgravio triennale, possono, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 26989 del 22/6/2000 (allegato 1), trovare applicazione le disposizioni in materia di benefici contributivi di cui all’art.15 della legge 24 giugno 1997, n.196.
Per usufruire delle agevolazioni i datori di lavoro si atterranno alle disposizioni impartite con la circolare n 174 del 31 luglio 1997.
Le Agenzie, all'atto della ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta trasformazione del contratto di formazione, provvederanno ad attribuire alla posizione contributiva aziendale, con effetto dal mese nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, il previsto codice di autorizzazione "4Y".
Sull’intera materia relativa ai contratti di formazione e lavoro, comunque, si fa riserva di fornire più complete indicazioni con apposita circolare in corso di emanazione.
2. Computo della forza occupazionale nell’ambito di società collegate.
Per quanto concerne i criteri di calcolo della forza occupazionale nell’ambito di società collegate, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha precisato che, come da intese con la Commissione europea,
il saldo occupazionale deve essere rapportato all’intero assetto societario
.
Di conseguenza, la condizione prevista dall’art.3, comma 6, lett. d) della legge 448/98 deve essere intesa nel senso che, ai fini del computo della forza aziendale, rilevano non solo le eventuali variazioni occupazionali avvenute nella società controllate, ma anche quelle verificatesi nelle società controllanti.
3. Modalità operative.
Ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, le aziende che avessero operato gli sgravi in difformità alle precisazioni fornite con la presente circolare e con le precedenti emanate in materia, potranno provvedere alla restituzione degli stessi, entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla emanazione delle presenti istruzioni, maggiorando l'importo da versare degli interessi al tasso legale, utilizzando i codici previsti nella circolare n. 130 del 11 luglio 2000.
Per le operazioni di conguaglio dei benefici di cui all’art. 15 della legge n. 196/1997, fermo restando la restituzione dello sgravio triennale eventualmente operato, i datori di lavoro aventi titolo si atterranno alle seguenti modalità:
determineranno l’importo della riduzione contributiva spettante per i mesi pregressi al netto della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti;
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "rec. cong. ex art. 15, L.196/97" e dal codice di nuova istituzione "L362" per il recupero della contribuzione nelle ipotesi di CFL.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
 
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - LETTERA CIRCOLARE del 22 giugno 2000, n. 5/26969/70
Ulteriori chiarimenti in merito alla Decisione UE dell'11.5.1999 (pubblicata in Gaz. Uff. Comunità Europee del 15.2.2000) concernente i contratti di formazione e lavoro
A integrazione dei primi chiarimenti forniti da questa Amministrazione con nota n. 25389 del 15 febbraio scorso, allo scopo di corrispondere a quesiti da più parti pervenuti si stima doveroso diramare una puntualizzazione riguardante alcuni profili della valenza della Decisione in oggetto, con la quale sono stati imposti vincoli restrittivi all’utilizzo del contratto di formazione e lavoro in funzione di un legittimo uso degli aiuti.
Pur in attesa dell’esito dei relativi ricorsi presentati alla Commissione sia dal Governo sia dalle Confederazioni dei datori di lavoro, è ormai noto che per effetto della suindicata decisione sussiste l’obbligo di ridurre l’aiuto concesso qualora i contratti di formazione e lavoro stipulati presentino difformità rispetto alle condizioni precisate dall’Autorità comunitaria.
E’ altresì evidente che trattasi di materia complessa di rilevante impatto sociale sicché, in relazione alle perplessità rappresentate nei predetti quesiti, necessitano elementi cognitivi e di valutazione maggiormente approfonditi, tanto più che la Decisione è immediatamente efficace e non richiede alcun recepimento né alcun atto normativo di conformazione.
Invero, la vigenza della disciplina legislativa di riferimento (legge n. 863/1984 e succ. mod. e int., legge 451/1994) non è inficiata dalla pronuncia comunitaria: per l’effetto, l’eventuale mancato riconoscimento dell’intera agevolazione contributiva non vulnera in toto l’istituto del particolare contratto formativo. In ultima analisi, i contratti di formazione e lavoro stipulati nella sola osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale (ovvero posti in essere senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione) non sono pienamente supportati dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a causa mista e a tempo determinato. Essi, infatti, mantengono la tipica finalità di incentivare l’impiego dei giovani, attraverso l’accrescimento della professionalità collegata all’offerta di lavoro (ex Corte Cost. n. 190/1987) e fisiologicamente preordinata alla stabilizzazione del rapporto.
Al contrario, ove nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente assolte le condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla Decisione, al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposto dalla disciplina nazionale, specificamente di quelli superiori alla misura generalizzata indifferenziata del 25.
Sul punto è opportuno articolare la seguente precisazione:
lo sgravio contributivo previsto per i soggetti operanti nei territori e settori per i quali è stabilita la riduzione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque, dalla ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o "oggettive", vale a dire lo stato di disoccupazione) e, conseguentemente, tutte le imprese alle quali si applica unicamente tale riduzione minima continueranno a beneficiare legittimamente degli sgravi e, ad esse, continuerà ad applicarsi la vigente normativa nazionale in materia (cfr. punti da 62 a 65 e 90 della Decisione);
ne consegue che anche per i datori di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore alla misura del 25%, lo sgravio contributivo limitato a tale ultima misura percentuale sarà comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricorrenza delle predette condizioni.
lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25% sarà riconosciuto ai giovani laureati fino a 29 anni compresi al momento dell’assunzione (cfr. articolo 1, punto 1, seconda linea del dispositivo della Decisione);
l’ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15, L. n. 196/97 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni viste alla linea precedente (cfr. punti da 104 a 109 della motivazione, nonché articolo 2, punto 1, primo paragrafo del dispositivo della Decisione);
 
per quanto riguarda eventuali contratti di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle condizioni sopra richiamate, i benefici contributivi sono riconosciuti nell’importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cd importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza. A tal proposito, occorre sottolineare che la regola del "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell’agricoltura o della pesca e che nel computo degli aiuti, al fine del raggiungimento del limite di 100.000 Euro, concorrono gli altri interventi e/o le misure concesse dallo Stato se giustificate dalla medesima ragione (cfr. punti 118 e 119 della Decisione).
Per quel che concerne i soggetti assumibili con il contratto in discussione, si precisa anche quanto segue:
a)
i giovani e i laureati sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);
b)
i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, sono ammessi al contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato fino al limite di trentadue anni non compiuti, a termini dell’art. 16, co. 1, della legge n. 451 del 19 luglio 1994, di conversione del decreto - legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 1994).
c)
a prescindere dai requisiti indicati nei punti
a)
e
b)
sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione.
Per quanto riguarda il beneficio temporaneo dell’estensione del tetto massimo di età oltre i trentadue anni - operata dalle Autorità regionali dell’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia in virtù della disposizione dell’art. 9, co. 9, della legge 608 del 28 novembre 1996, di conversione del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996 - si rammenta che l’efficacia delle relative deliberazioni adottate dalle C.R.I. è scaduta in data 31 dicembre 1997 sicché nel periodo successivo è stata ripristinata su tutto il territorio nazionale l’operatività del soprarichiamato limite di legge di trentadue anni.