Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 40 del 16-2-2007.htm
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2007 per i lavoratori domestici.
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 16 Febbraio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
40
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Importo dei contributi dovuti per l’anno
2007 per i lavoratori domestici.
SOMMARIO:
Importo dei contributi.
Coefficienti di ripartizione.
Art. 1, comma 793, legge 27 dicembre 2006, n. 296 - assistenza domiciliare all’infanzia.
Importo dei contributi dovuti per l'anno 2007 per i lavoratori
domestici
L'ISTAT
ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei
prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il
periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 ed il periodo gennaio 2006 - dicembre
2006 è risultata del 2%.
Di
conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui
calcolare i contributi dovuti per l'anno 2007 per i lavoratori domestici.
A
decorrere dal 1° gennaio 2007, in applicazione dell’art. 1, comma 769, della
legge 296 del 27 dicembre 2006, l’aliquota contributiva di finanziamento per
gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30%
per la quota a carico del lavoratore.
Si
fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro
domestico non soggetti al contributo CUAF, è aumentata di 0,50 punti percentuali
come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Restano
in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388,
aventi decorrenza 1/2/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) aventi decorrenza
1/1/2006, come indicato nella
circolare
n. 19 dell’8/02/2006. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2007 AL
31 DICEMBRE 2007
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo
quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a €
6,83 oltre € 6,83
fino a € 8,34
oltre € 8,34
€ 6,06
€ 6,83
€ 8,34
€ 1,27 (0,30)
(2)
€ 1,43 (0,34)
(2)
€ 1,75 (0,42)
(2)
€ 1,23 (0,30)
(2)
€ 1,39 (0,34)
(2)
€ 1,70 (0,42)
(2)
Orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali
€
4,41
€
0,92
(0,22)
(2)
€
0,90
(0,22)
(
2)
(1
)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non
è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini
entro il terzo grado conviventi.
(2
)
La cifra tra parentesi è la
quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
I
coefficienti di ripartizione sono indicati nella seguente tabella:
LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti di ripartizione
- Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF
(1)
(2) (3)
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
(1)
(2) (3)
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D.
(1)
D.S.
(2)
(3)
C.U.A.F.
(2)
(3)
MATERNITA’
(2)
(3)
(4)
INAIL
Fondo garanzia tratt. fine rapporto
TOTALE
17,4275%
2,0325%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%
20,9700%
0,831068
0,096924
0,000000
0,000000
0,062470
0,009538
1,000000
16,7075%
2,1525%
0,0000%
1,31%
0,2000%
20,3700
%
0,820201
0,105670
0,000000
0,064310
0,009819
1,000000
Note
(1)
In base all’art. 1, comma 769, della
Legge 26/12/2006, n. 296
(Finanziaria 2007)
, dal 1
gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a
carico del lavoratore.
(2)
In
base alla
Legge 23/12/2005, n. 266
(Finanziaria 2006) commi 361 e 362,
dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della
contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla
gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del
versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e
disoccupazione (0,28%).
(3)
L’
art.
120
della
L. 23/12/2000, n. 388
riconosce ai datori di lavoro, a
decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF
pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura
superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui
versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di
maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura
inferiore a 0,8 p.p.).
(4)
L’
art.
49
della
L. 488/1999
dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre
2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a
carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale
riduzione resta confermata dall’
art. 43
della
L. 28/12/2001 n. 488
(Legge finanziaria 2002).
·
A
seguito dell’art. 45 comma 3 del
D.Lgs. n. 286/1998
(Testo Unico
sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo
dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
·
A
seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della
L. 23/12/1998 n. 448
, a
decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
In base al
D.Lgs. 446/97
,
per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998
il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non
sono più riscossi.
Art. 1, comma 793, legge 27 dicembre 2006,
n. 296 – Assistenza domiciliare all’infanzia.
I
contributi previdenziali e assicurativi per gli assistenti domiciliari
all’infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di
Bolzano, sia dipendenti di persone
fisiche o nuclei familiari che
dipendenti di imprese individuali o di persone giuridiche, sono dovuti, ai
sensi dell’art.1, comma 793, legge 27 dicembre 2006 n° 296, secondo le misure
previste dall’art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive
modificazioni, “
anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese
presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati
”.
Per
quanto attiene alle modalità ed ai termini dei versamenti della contribuzione
, la cui determinazione è demandata all’Istituto dalla citata norma della
Legge Finanziaria, si rinvia alla normativa generale attualmente vigente in
materia di lavoro domestico, ovvero a quanto stabilito dall’art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403. Per tale tipologia di rapporti di
lavoro e solo per la provincia di Bolzano, i datori di lavoro dovranno
pertanto utilizzare il Mod. LD09 di
denuncia di rapporto di lavoro domestico indicando nelle note la
dicitura “ assistente domiciliare all’infanzia prov. Bolzano”.
Inoltre,
in quanto condizione necessaria per l’applicazione della legge sopra citata,
dovrà essere consegnata alla sede di competenza, contestualmente al mod. LD09, autocertificazione, resa ai sensi
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dal lavoratore, attestante la qualificazione o
l’accreditamento presso la Provincia autonoma di Bolzano quale assistente
domiciliare all’infanzia.
Il Direttore Generale
Crecco