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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 56 del 02-05-2014


Direzione Centrale Entrate
Roma, 02/05/2014
Circolare n. 56
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Art. 11 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013 n. 112,
recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”. Riduzione della misura delle sanzioni civili a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi.
SOMMARIO:
La riduzione delle sanzioni civili a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche ex art. 116, comma 15, della Legge n. 388/2000 lett. b) è concessa quando lo stato di crisi, di cui alla previsione del comma 1 dell’art.11 del D.L. n. 91/2013, è riconosciuto nell’atto di approvazione dei piani di risanamento delle fondazioni che costituisce l’esito di un articolato procedimento in cui sono parti autorità di natura pubblicistica.
1.  
Quadro normativo.
 
Il Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013 n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ha introdotto disposizioni di carattere urgente finalizzate alla tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali nonché al rilancio delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo.
 
Con particolare riguardo a tale ultimo ambito, il citato provvedimento ha inteso porre rimedio allo stato di grave crisi del settore musicale e alla condizione di grave difficoltà economico-finanziaria in cui versano alcuni enti lirici, il cui risanamento è ritenuto dal Legislatore fattore strategico al rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.
 
Sulla base di tale
ratio
, l’art. 11 del decreto in esame ha previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche ex D.Lgs. n. 367/1996 e Legge n. 310/2003, che versino in uno stato di crisi finanziaria tale da giustificarne l’amministrazione straordinaria ex art. 21 del D.Lgs. n. 367/1996 ovvero <<
che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi
>>, presentino un <<
piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari
>>.
 
Come noto, tra gli strumenti previsti dalla normativa di carattere generale per favorire il risanamento delle aziende in crisi, l’art. 116, comma 15, della Legge n. 388/2000 lett. b) prevede la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni civili applicate per l’ipotesi di omissione contributiva, di cui al comma 8 dell’art. 116 citato (1), fino alla misura degli interessi legali <<…
in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente….
>>.
 
Al riguardo, l’Istituto ha disciplinato la fattispecie al punto 2) lettera c) della circolare n. 88 del 9 maggio 2002.  
 
Alla luce della valutazione specifica della situazione di crisi del settore musicale e delle fondazioni lirico-sinfoniche effettuata dal Legislatore, diversamente, in relazione alle istanze presentate dalle fondazioni all’Istituto ex art. 116, comma 15, lett. b), della Legge n. 388/2000, volte ad ottenere la riduzione delle sanzioni civili per le ipotesi di omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lo stato di crisi trova riconoscimento nella previsione del comma 1 dell’art.11 del citato D.L. n. 91/2013 (<<
Al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore …
>>), nonché nell’atto di approvazione dei piani di risanamento delle fondazioni che costituisce l’esito di un articolato iter procedimentale che vede la partecipazione di autorità di natura pubblicistica, quali il Commissario di Governo per le fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell’economia e delle finanze.
 
I citati piani di risanamento, infatti, <<
sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
>> (Art. 11, comma 2 del D.L. n. 91/2013).
 
Sulla base del predetto orientamento interpretativo, condiviso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 14 marzo 2014, il riconoscimento dello stato di crisi delle fondazioni lirico-sinfoniche, necessario ai fini della riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, lett. b) della Legge n. 388/2000, deriva direttamente dall’adozione del sopra citato decreto ministeriale, che individuerà i soggetti interessati ed il lasso temporale in cui detto stato di crisi si è determinato, non sussistendo, pertanto, la necessità dell’ulteriore intervento valutativo da parte delle Direzioni territoriali del Lavoro.
 
 
2.  
Istruzioni operative.
 
Alla luce di quanto esposto in premessa, le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato il piano di risanamento e per le quali si sia completato l’iter procedimentale previsto dall’art. 11 del D.L. n. 91/2013 con la definitiva approvazione dello stesso con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 11, comma 2 citato), presenteranno l’istanza di riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15 della Legge n. 388/2000, senza dover preventivamente acquisire la dichiarazione dello stato di crisi dalla competente Direzione territoriale del Lavoro.
 
Nell’ambito del predetto decreto è, altresì, definito il lasso temporale entro il quale lo stato di crisi si è determinato, al fine di individuare il periodo di riferimento del debito contributivo oggetto della concessione della riduzione delle sanzioni civili.
 
Si rammenta che in ogni caso, il periodo di riferimento del debito contributivo, ai fini della concessione della riduzione, deve essere connesso e/o eventualmente contiguo al periodo massimo di concessione previsto, per i casi di crisi, in un anno (2).
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
Note:
(1)  La riduzione delle sanzioni civili, come precisato dalla direttiva ministeriale 19.4.2001 pubblicata sulla G.U. n. 134 del 12.6.2001, recepita con deliberazione n. 1 dell'8.1.2002 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, è limitata alle ipotesi previste dal comma 8 lettera a), mentre relativamente alle fattispecie contemplate nella lettera b) dello stesso comma, la riduzione può essere concessa solo nei casi in cui l’evasione contributiva commessa venga spontaneamente denunciata prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi; la tardiva denuncia deve essere seguita dal pagamento in unica soluzione o dalla domanda di rateazione entro i successivi trenta giorni.
 
(2)  Cfr la direttiva ministeriale 19.4.2001 punto 3.3.b), richiamata al punto 2) lett. c) della circolare Inps n. 88/2002.
 
 
Allegato N.1
 
                                                                                                                             
D.L. 8-8-2013 n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2013, n. 186.
Art. 11
 
Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza
In vigore dal 1 gennaio 2014
 
1.  Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
, e successive modificazioni, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310
e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'
articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
 
a)  la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;
 
b)  l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
 
c)  la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;
 
d)  il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
 
e)  l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
 
f)  l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
 
g)  la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;
 
g-bis)  l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
 
2.  I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
3.  Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:
 
a)  riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
(42)

 
b)  sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
 
c)  può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;
 
d)  assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;
 
e)  può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.
 
4.  Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.
 
5.  Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'
articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111
, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata dell'incarico.
 
6.  È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
 
7.  Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'
articolo 15.

 
8.  Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64
, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
 
9.  Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'
articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135
, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'
articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237
, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'
articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233
, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
 
a)  che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);
 
b)  la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.
 
10.  Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.
 
11.  Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 
12.  Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'
articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183
, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
 
13.  Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'
articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
14.  Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
 
Omissis