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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 1099 del 11-03-2020


Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-03-2020
Messaggio n. 1099
OGGETTO:
Rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) di cui all’articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli eventi – nascite, adozioni o affidamenti preadottivi – dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
 
 
1. Premessa
 
Con la circolare n. 26 del 14 febbraio 2020 l’Istituto ha illustrato la disciplina dell’articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha esteso l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.
La suddetta prestazione, istituita con la legge n. 190/2014, è stata estesa con criterio “universalistico” e ricalcolata in base a nuove soglie di ISEE (si veda in merito la circolare n. 26/2020). Analogamente a quanto previsto per gli eventi avvenuti nel 2019, anche per i nati, adottati o in affidamento preadottivo nel corso del 2020 è stata riconosciuta una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo.
Con il presente messaggio si comunica che è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (articolo 1, commi 340 e 341, della legge n. 160/2019).
 
2. Modalità di presentazione delle domande
 
Come previsto dalle disposizioni normative in materia la gestione e la liquidazione delle domande per l’assegno di natalità sono di competenza dell’Istituto, che provvede al pagamento mensile dell’assegno medesimo. La durata massima di erogazione del beneficio è stabilita in 12 mensilità.
La domanda di assegno deve essere inoltrata dai soggetti aventi diritto esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Nell’ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), sarà necessario presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
La procedura di presentazione telematica della domanda è raggiungibile dal sito www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità”, selezionando tra i risultati la Scheda Prestazione “Assegno di natalità (Bonus Bebè)” e cliccando poi all’interno della scheda sul pulsante “Accedi al servizio”.
In alternativa, dopo aver digitato nel motore di ricerca “Assegno di natalità”, è possibile accedere direttamente al servizio on-line selezionando tra i seguenti risultati:
Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino).
Assegno di natalità – Bonus Bebè (Patronati).
In ogni caso, è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti strumenti di accesso:
un PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto;
una identità SPID di livello 2 o superiore;
una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Gli interessati possono fare domanda anche tramite Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 oppure da telefono cellulare il numero 06 164 164 a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN.
Le domande potranno, infine, essere inviate tramite i Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Come già detto, rispetto agli anni precedenti, è stata estesa la possibilità di acquisire domande per eventi (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020; in particolare, con il presente messaggio si fa presente che nel 2020, considerata la vigenza di più leggi succedutesi nel tempo in materia di assegno di natalità, sussistono più opzioni di scelta iniziale della domanda:
per i nati/adottati/in affidamento preadottivo nel
2019
(e anche nel 2017, nel caso in cui nel 2020 venga presentata domanda per un evento del 2017, sia pure per il periodo residuo) selezionando l’apposito campo, è possibile inoltrare domanda purché, al momento della sua presentazione, l’utente sia in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a
25.000,00 euro
, oltre naturalmente agli requisiti previsti dalla legge (cfr. circolari n. 93/2015, n. 214/2016 e n. 85/2019 e messaggi collegati per la disciplina ancora applicabile);
per i nati/adottati/in affidamento preadottivo nel
2020
, selezionando l’apposito campo, è possibile presentare la domanda anche in assenza di un ISEE minorenni in corso di validità (ad esempio in caso di DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.). In questo caso, il richiedente dovrà indicare di essere consapevole che, in assenza di ISEE, potrà essere riconosciuto solo l’importo minimo dell’assegno (sempre che risultino sussistenti tutti gli altri requisiti e salva l’ipotesi di un’eventuale integrazione dell’importo a seguito della successiva presentazione dell’ISEE).
Pertanto, nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno
in assenza di ISEE valido
e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento,
la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo
(cfr. circolare n. 26/2020).
L’Istituto in questi casi invierà un’apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarisce che il riconoscimento dell’importo minimo dell’assegno è legato appunto alla mancanza di un ISEE valido. Il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
In tali casi le Strutture territoriali avranno cura di effettuare i controlli sulle autodichiarazioni e procedere, laddove necessario, alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito in caso di dichiarazioni false o mendaci (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000).
Nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l’importo dell’assegno verrà integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
In via transitoria, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.
 
Resta fermo che, per le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele